
Impugnazione proposta il 14 agosto 2024 dalla Malacalza Investimenti Srl e Vittorio Malacalza avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 5 giugno 2024 causa T-134/21, Malacalza Investimenti Srl et Vittorio Malacalza / BCE
(Causa C-557/24 P)
(C/2024/5618)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Malacalza Investimenti Srl, Vittorio Malacalza (rappresentanti: S. Carbone, A. D'Angelo, L. Boggio, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Commissione europea
Conclusioni
I Ricorrenti chiedono:
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l'annullamento della sentenza resa inter partes nella causa T-134/21 dal Tribunale dell'Unione europea in data 5 giugno 2024, notificata in pari data; |
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non avendo il Tribunale «proceduto all’esame delle altre condizioni che sono cumulativamente necessarie per far sorgere la responsabilità extracontrattuale», il rinvio della causa, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, al Tribunale dell'Unione europea, affinché essa sia decisa, in conformità ai princìpi di diritto che verranno affermati dalla Corte di giustizia, con accoglimento delle domande tutte di condanna al risarcimento del danno proposte dai Ricorrenti nei confronti di BCE, ai sensi dell'art. 340 par. 3 TFUE, con il Ricorso al Tribunale in data 3 marzo 2021; e così: in favore di Malacalza Investimenti s.r.l. dell'importo di € 870.526.670, o di quell'altro maggiore o minore ritenuto di giustizia, con determinazione, occorrendo, in via equitativa; in favore di Vittorio Malacalza dell'importo di € 4.546.022, o di quell'altro maggiore o minore ritenuto di giustizia, con determinazione, occorrendo, in via equitativa; ovvero, in subordine rispetto all'istanza di rinvio, |
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l'accoglimento da parte della stessa Corte di giustizia delle domande tutte di condanna al risarcimento del danno proposte dai Ricorrenti nei confronti di BCE, con il Ricorso al Tribunale in data in data 3 marzo 2021 per i medesimi rispettivi importi testé indicati, ai sensi dell'art. 340 par. 3 TFUE; previa ammissione delle istanze istruttorie proposte nelle conclusioni del suddetto ricorso e delle istanze istruttorie e delle misure di organizzazione del procedimento richieste anche con atti in data 29 settembre 2021 e 20 dicembre 2021; |
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la condanna di BCE e dell'interveniente Commissione europea, in favore di entrambi i Ricorrenti, delle spese e onorari relativi a entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I Ricorrenti hanno presentato sette motivi di ricorso nel merito che attengono a una serie di violazioni di princìpi e norme di diritto dell’Unione, nonché sia alle relative norme di trasposizione nell’ordinamento nazionale italiano che ad ulteriori disposizioni dell’ordinamento stesso comunque applicabili all’attività di vigilanza rimessa a BCE. Sul piano di fatto si rappresenta che BCE ha - anche omettendo doverosi interventi sulla informazione agli azionisti e sulla comunicazione al pubblico da parte del management di Banca Carige - concorso a determinare una rappresentazione della situazione e delle prospettive della Banca, nell'affidamento della quale gli azionisti hanno investito ingenti risorse nell'acquisto di azioni Carige e nella sottoscrizione e versamento di aumenti di capitale, affidamento poi frustrato con vari comportamenti e con l'emanazione di provvedimenti contraddittori, impositivi di misure ingiustificate, sproporzionate e anche sotto altri profili illegittimi, che si inscrivono in una condotta complessiva illecita e pregiudizievole. Nel ricorso si fa in particolare riferimento: i) agli affidamenti ingenerati sulla situazione di Carige determinatasi per effetto dell'esecuzione degli aumenti di capitale del 2014 e 2015; ii) alla successiva frustrazione di tali affidamenti conseguita a comportamenti e provvedimenti della BCE (tra gli altri, medianti misure di intervento precoce); iii) all'illegittimità di tali provvedimenti e all'illiceità della complessiva condotta alla quale essi ineriscono; iv) agli affidamenti ingenerati sulla situazione di Carige determinatasi per effetto dell'esecuzione dell'aumento di capitale del 2017; v) alla successiva frustrazione di tali affidamenti conseguita a comportamenti e provvedimenti della BCE, richiedenti ulteriori interventi sul capitale della banca; vi) all'illegittimità di tali provvedimenti (tra cui l’assoggettamento della banca nel 2019 all’amministrazione straordinaria, nominando – oltre al resto – amministratori straordinari non esenti da conflitti di interesse, nonché l’autorizzazione, in pendenza dell’amministrazione straordinaria, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione) e all'illiceità della complessiva condotta alla quale essi ineriscono; vii) agli impropri condizionamenti e ingerenze nei processi di governance della Banca, favorendone una gestione autocratica da parte degli amministratori delegati, in difformità dalle regole del diritto societario e della normale dialettica dell'organo amministrativo collegiale, così da assicurare l'attuazione di misure scorrettamente imposte, precludendo altresì la reazione a pratiche gestionali del management improprie e pregiudizievoli, nonché determinando un fattore di debolezza della Banca.
Preliminarmente, i Ricorrenti hanno censurato la decisione del Tribunale per avere disconosciuto – in contrasto con i principi consolidati nella giurisprudenza della Corte – che una parte delle violazioni addebitate a BCE costituiscono violazioni sufficientemente caratterizzate delle norme invocate, limitando perciò l’indagine ad una parte soltanto dei fatti ascritti come illeciti, così frammentando irragionevolmente le domande risarcitorie. Poi, i Ricorrenti hanno formulato i sette motivi di ricorso argomentando che sono fondati sugli errori nei quali è incorso il Tribunale nell’applicazione dei princìpi di tutela della proprietà, proporzionalità, buona amministrazione, eguaglianza, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza, buona fede e tutela dell'affidamento, con particolare riferimento agli artt. 17, 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e all'art. 5.4 del Trattato UE, nonché di una serie di disposizioni di diritto unionale derivato e del diritto bancario e societario italiano che BCE non ha rispettato.
![]() Impugnazione proposta il 14 agosto 2024 dalla Malacalza Investimenti Srl e Vittorio Malacalza avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 5 giugno 2024 causa T-134/21, Malacalza Investimenti Srl et Vittorio Malacalza / BCE (Causa C-557/24 P) (C/2024/5618) Lingua processuale: l'italiano Parti Ricorrenti: Malacalza Investimenti Srl, Vittorio Malacalza (rappresentanti: S. Carbone, A. D'Angelo, L. Boggio, avvocati) Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Commissione europea Conclusioni I Ricorrenti chiedono:
Motivi e principali argomenti I Ricorrenti hanno presentato sette motivi di ricorso nel merito che attengono a una serie di violazioni di princìpi e norme di diritto dell’Unione, nonché sia alle relative norme di trasposizione nell’ordinamento nazionale italiano che ad ulteriori disposizioni dell’ordinamento stesso comunque applicabili all’attività di vigilanza rimessa a BCE. Sul piano di fatto si rappresenta che BCE ha - anche omettendo doverosi interventi sulla informazione agli azionisti e sulla comunicazione al pubblico da parte del management di Banca Carige - concorso a determinare una rappresentazione della situazione e delle prospettive della Banca, nell'affidamento della quale gli azionisti hanno investito ingenti risorse nell'acquisto di azioni Carige e nella sottoscrizione e versamento di aumenti di capitale, affidamento poi frustrato con vari comportamenti e con l'emanazione di provvedimenti contraddittori, impositivi di misure ingiustificate, sproporzionate e anche sotto altri profili illegittimi, che si inscrivono in una condotta complessiva illecita e pregiudizievole. Nel ricorso si fa in particolare riferimento: i) agli affidamenti ingenerati sulla situazione di Carige determinatasi per effetto dell'esecuzione degli aumenti di capitale del 2014 e 2015; ii) alla successiva frustrazione di tali affidamenti conseguita a comportamenti e provvedimenti della BCE (tra gli altri, medianti misure di intervento precoce); iii) all'illegittimità di tali provvedimenti e all'illiceità della complessiva condotta alla quale essi ineriscono; iv) agli affidamenti ingenerati sulla situazione di Carige determinatasi per effetto dell'esecuzione dell'aumento di capitale del 2017; v) alla successiva frustrazione di tali affidamenti conseguita a comportamenti e provvedimenti della BCE, richiedenti ulteriori interventi sul capitale della banca; vi) all'illegittimità di tali provvedimenti (tra cui l’assoggettamento della banca nel 2019 all’amministrazione straordinaria, nominando – oltre al resto – amministratori straordinari non esenti da conflitti di interesse, nonché l’autorizzazione, in pendenza dell’amministrazione straordinaria, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione) e all'illiceità della complessiva condotta alla quale essi ineriscono; vii) agli impropri condizionamenti e ingerenze nei processi di governance della Banca, favorendone una gestione autocratica da parte degli amministratori delegati, in difformità dalle regole del diritto societario e della normale dialettica dell'organo amministrativo collegiale, così da assicurare l'attuazione di misure scorrettamente imposte, precludendo altresì la reazione a pratiche gestionali del management improprie e pregiudizievoli, nonché determinando un fattore di debolezza della Banca. Preliminarmente, i Ricorrenti hanno censurato la decisione del Tribunale per avere disconosciuto – in contrasto con i principi consolidati nella giurisprudenza della Corte – che una parte delle violazioni addebitate a BCE costituiscono violazioni sufficientemente caratterizzate delle norme invocate, limitando perciò l’indagine ad una parte soltanto dei fatti ascritti come illeciti, così frammentando irragionevolmente le domande risarcitorie. Poi, i Ricorrenti hanno formulato i sette motivi di ricorso argomentando che sono fondati sugli errori nei quali è incorso il Tribunale nell’applicazione dei princìpi di tutela della proprietà, proporzionalità, buona amministrazione, eguaglianza, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza, buona fede e tutela dell'affidamento, con particolare riferimento agli artt. 17, 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e all'art. 5.4 del Trattato UE, nonché di una serie di disposizioni di diritto unionale derivato e del diritto bancario e societario italiano che BCE non ha rispettato. | ||||||||