Sintesi n. C-194/24 del 11/03/2024
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Ricorso di annullamento
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

Ricorso presentato l’11 marzo 2024 – Repubblica italiana / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-194/24)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Di Benedetto e S. Fiorentino, avvocati dello Stato, nonché da G. Lillo, procuratore dello Stato)

Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca, pubblicato nella GUUE 20 dicembre 2023, Serie L;

condannare il Consiglio e il Parlamento al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere due motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, su una violazione degli articoli 7, 8, 31 e 52, paragrafi 1, 2 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché su una violazione degli articoli 52, paragrafo 3, e 53 della Carta, letto unitamente all’articolo 18 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Il regolamento impugnato, nell’individuare, quale misura di controllo del rispetto dell’obbligo di sbarco, l’installazione obbligatoria di telecamere di controllo a bordo delle imbarcazioni, determina una limitazione del diritto al rispetto della vita privata delle persone imbarcate, del diritto alla protezione dei loro dati personali e del diritto del lavoratore a condizioni di lavoro dignitose assolutamente sproporzionata rispetto all’interesse perseguito, anche in considerazione dell’esistenza di valide alternative che avrebbero permesso di utilmente perseguire il medesimo obbiettivo, con minor sacrificio dei contrapposti interessi; e, comunque, detto regolamento non garantisce adeguatamente la tutela di tali diritti.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE, su una violazione degli articoli 101 e seguenti e dell’articolo 120 TFUE nonché su una violazione del protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza

L’attribuzione alle autorità dei singoli Stati membri di una notevole discrezionalità nella qualificazione di un’infrazione come grave viola o rischia di violare il principio della parità di trattamento tra gli operatori economici, con conseguente alterazione della concorrenza all’interno dell’Unione europea, per la possibile diversa valutazione del sistema sanzionatorio da parte dei vari Stati.

 

Ricorso presentato l’11 marzo 2024 – Repubblica italiana / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-194/24)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Di Benedetto e S. Fiorentino, avvocati dello Stato, nonché da G. Lillo, procuratore dello Stato)

Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca, pubblicato nella GUUE 20 dicembre 2023, Serie L;

condannare il Consiglio e il Parlamento al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere due motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, su una violazione degli articoli 7, 8, 31 e 52, paragrafi 1, 2 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché su una violazione degli articoli 52, paragrafo 3, e 53 della Carta, letto unitamente all’articolo 18 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Il regolamento impugnato, nell’individuare, quale misura di controllo del rispetto dell’obbligo di sbarco, l’installazione obbligatoria di telecamere di controllo a bordo delle imbarcazioni, determina una limitazione del diritto al rispetto della vita privata delle persone imbarcate, del diritto alla protezione dei loro dati personali e del diritto del lavoratore a condizioni di lavoro dignitose assolutamente sproporzionata rispetto all’interesse perseguito, anche in considerazione dell’esistenza di valide alternative che avrebbero permesso di utilmente perseguire il medesimo obbiettivo, con minor sacrificio dei contrapposti interessi; e, comunque, detto regolamento non garantisce adeguatamente la tutela di tali diritti.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE, su una violazione degli articoli 101 e seguenti e dell’articolo 120 TFUE nonché su una violazione del protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza

L’attribuzione alle autorità dei singoli Stati membri di una notevole discrezionalità nella qualificazione di un’infrazione come grave viola o rischia di violare il principio della parità di trattamento tra gli operatori economici, con conseguente alterazione della concorrenza all’interno dell’Unione europea, per la possibile diversa valutazione del sistema sanzionatorio da parte dei vari Stati.

Provvedimento in causa n. C-194/24 del 11/03/2024