Litigios n. C-309/24 P de 05/03/2026
Tribunal de Justicia en apelación
Procedimiento : Recurso
Estado del asunto : Concluido
Resultado : Rechazado

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

5 marzo 2026 (*)

« Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Promozione – Esercizio di promozione 2021 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Comparazione dei meriti – Obbligo di motivazione – Ripartizione dell’onere della prova  »

Nella causa C‑309/24 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 aprile 2024,

Roberto Passalacqua, funzionario della Commissione europea, residente in Anguillara Sabazia (Italia), rappresentato da M. Zennaro, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da L. Hohenecker e G. Niddam, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente di sezione, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, il sig. Roberto Passalacqua chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2024, Passalacqua/Commissione (T‑318/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:136), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione europea di non promuoverlo al grado AD 11 per l’esercizio di promozione 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa»), della decisione della Commissione del 1º aprile 2022 di rigetto del reclamo R/620/21 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), della decisione della Commissione di promuovere al grado AD 11 i funzionari ripresi dall’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2021 nonché ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso e, dall’altro, al risarcimento degli asseriti danni subiti.

 Contesto normativo

 Statuto

2        L’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), è formulato come segue:

«La promozione è conferita con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina [(in prosieguo: l’“APN”)] tenuto conto dell’articolo 6, paragrafo 2. Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all’allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore. La promozione comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell’esame comparativo dei meriti, [l’APN] tiene conto, in particolare, dei rapporti sui funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell’articolo 28, lettera f), e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate».

 DGE

3        L’articolo 4 della decisione C(2013) 8968 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto (in prosieguo: le «DGE»), intitolato «Base della procedura di promozione», è formulato come segue:

«1.      L’esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili costituisce la base della procedura di promozione. Il sistema elettronico sicuro che gestisce l’esercizio contiene le informazioni necessarie per tale esame comparativo. Per quest’esame, l’[APN] considera, in particolare:

a)      i rapporti sui funzionari dalla loro ultima promozione o, in mancanza, dalla loro assunzione, e in particolare i rapporti di valutazione stabiliti ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto;

b)      l’uso da parte dei funzionari, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse dalla lingua di cui hanno dimostrato possedere una conoscenza approfondita conformemente all’articolo 28, lettera f), dello Statuto; e

c)      il livello delle responsabilità esercitate.

2.      In caso di meriti eguali tra funzionari promuovibili sulla base dei tre elementi di cui al paragrafo precedente, l’[APN] può, a titolo sussidiario, prendere in considerazione altri elementi».

4        L’articolo 5 delle DGE, intitolato «Procedura di promozione», dispone che:

«1.      L’esercizio di promozione è avviato solo dopo il completamento dell’esercizio di valutazione organizzato lo stesso anno. La fine dell’esercizio di valutazione è annunciata dalla direzione generale [(DG)] del personale mediante la pubblicazione di un’informazione amministrativa.

2.      All’inizio dell’esercizio, la [DG] responsabile delle risorse umane informa le [DG] sulle modalità dell’esercizio in corso, fornendo indicazioni sulle risorse finanziarie dell’anno in corso.

3.      In ogni [DG], i direttori consultano l’esaminatore di cui alle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto.

4.      In ciascuna [DG], a seguito della consultazione di cui al paragrafo 3, il direttore generale, i vicedirettori generali, i direttori e, se del caso, i consiglieri principali procedono all’esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili. Se una [DG] è la [DG] madre di un’agenzia esecutiva, anche il direttore esecutivo di tale agenzia partecipa a tale esame, anche se è distaccato da un’altra [DG].

5.      A seguito dell’esame di cui al paragrafo 4, il direttore generale procede a uno scambio di vedute con una delegazione nominata dal comitato centrale del personale.

6.      A seguito dello scambio di vedute di cui al paragrafo 5, il direttore generale comunica a tutto il personale della propria [DG] l’elenco dei funzionari che egli desidera proporre per la promozione e lo trasmette al comitato paritetico di promozione di cui all’allegato I.

7.      Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione di tale elenco, il titolare del posto il cui nome non figura in tale elenco può, in modo debitamente motivato, contestare tale stato di fatto presso il comitato paritetico di promozione. Dopo aver ricevuto gli elenchi di cui al paragrafo 6, il comitato paritetico di promozione procede, tenendo conto delle eventuali contestazioni, all’esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili e sottopone all’attenzione dell’[APN] l’elenco dei funzionari che raccomanda di promuovere. Esso trasmette all’APN contemporaneamente le contestazioni e divergenze eventuali di cui all’allegato III.

8.      Dopo aver ricevuto le informazioni menzionate al paragrafo 7, e avendo a sua disposizione i fascicoli di tutti i funzionari promuovibili, l’[APN] procede ad un ultimo esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili e, tenendo conto delle risorse finanziarie, adotta l’elenco dei funzionari promossi. La promozione comporta per il funzionario interessato la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene.

9.      L’elenco dei funzionari promossi è portato all’attenzione di tutto il personale della Commissione, compresi i funzionari distaccati nell’interesse del servizio presso un’agenzia esecutiva, mediante la pubblicazione di un’informazione amministrativa. Ciascun funzionario è invitato a consultare il proprio fascicolo di promozione.

10.      Le promozioni prendono effetto il 1º gennaio dell’anno dell’esercizio di promozione. Se, a tale data, il funzionario non possiede l’anzianità nel grado o non occupa un impiego del tipo richiesto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, la promozione prende effetto il primo giorno del primo mese completo durante il quale possiede l’anzianità richiesta o occupa un impiego del tipo richiesto.

11.      La pubblicazione dell’elenco dei funzionari promossi di cui al paragrafo 9 costituisce comunicazione della decisione ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto. Il termine di tre mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto per presentare reclamo decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione di tale elenco.

(…)».

 Fatti

5        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 13 della sentenza impugnata come segue:

«2      Il ricorrente è funzionario presso la Commissione dall’aprile 2006. Egli ha lavorato in varie [DG] prima di essere assegnato, a partire dal 1º agosto 2009, alla [DG] “Ricerca e innovazione” della Commissione.

3      Il ricorrente è stato promosso al grado AD 10, con effetto dal 1º gennaio 2019.

4      Il 14 gennaio 2021 il ricorrente è intervenuto in occasione di una tavola rotonda europea sull’informazione e la partecipazione del pubblico nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi, organizzata nell’ambito di un’iniziativa intitolata “Convenzione di Aarhus e nucleare” (in prosieguo: la “presentazione del 14 gennaio 2021”). A tal fine, egli aveva ricevuto l’accordo del suo diretto superiore gerarchico sul contenuto di tale intervento con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021.

5      Con messaggio di posta elettronica del 20 gennaio 2021 il ricorrente è stato informato della pubblicazione di una versione abbreviata della presentazione del 14 gennaio 2021 e dell’aggiunta della menzione “[t]ale comunicazione non ha ricevuto l’avallo della [DG ’Ricerca e innovazione’] della Commissione”.

6      Con messaggio di posta elettronica del 29 gennaio 2021 la capo unità del ricorrente gli ha comunicato le reazioni di vari membri di un’altra [DG] relativamente al contenuto della presentazione del 14 gennaio 2021 (in prosieguo: l’“incidente”).

7      Il 7 aprile 2021 la Commissione ha avviato l’esercizio di promozione 2021 (in prosieguo: l’“esercizio di cui trattasi”) con la pubblicazione dell’Informazione amministrativa (IA) n. 15-2021 del 7 aprile 2021. La DG “Ricerca e innovazione” ha redatto un elenco di funzionari proposti per la promozione. Il nome del ricorrente non compariva in tale elenco.

8      Il 21 giugno 2021 il ricorrente ha adito il comitato paritetico di promozione (in prosieguo: il “CPP”) per contestare l’elenco dei funzionari menzionato al precedente punto 7.

9      La contestazione del ricorrente è stata preliminarmente analizzata dal gruppo paritetico intermedio che ha emesso, all’unanimità, la raccomandazione di non promuovere il ricorrente.

10      Il 22 ottobre 2021 il parere del CPP, emesso con decisione unanime, non ha raccomandato all’[APN] la promozione del ricorrente, bensì un “suivi DG” [“seguito DG”], che costituisce una raccomandazione a prestare particolare attenzione alla carriera del titolare del posto.

11      Il 10 novembre 2021, con l’IA n. 31-2021, l’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio 2021, redatto dall’APN, nel quale non figurava il nome del ricorrente, è stato comunicato al personale della Commissione.

12      Il 3 dicembre 2021 il ricorrente ha proposto, sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [Statuto], il reclamo avverso la decisione [controversa], registrato con il riferimento R/620/21.

13      Il 1º aprile 2022 l’APN ha respinto il reclamo».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

6        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2022, il ricorrente ha proposto un ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, volto, da un lato, all’annullamento della decisione controversa, della decisione di rigetto del reclamo, della decisione della Commissione di promuovere al grado AD 11 i funzionari ripresi dall’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di cui si tratta e di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso nonché, dall’altro, al risarcimento dei danni che egli avrebbe subito.

7        A sostegno delle domande di annullamento della decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo, il ricorrente aveva dedotto, in sostanza, tre motivi di ricorso, vertenti, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto e, il terzo, su uno sviamento di potere.

8        Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che, da un lato, l’APN non aveva fornito, nella decisione di rigetto del reclamo, una motivazione individuale che precisasse gli elementi sui quali si era basata per ritenere che i suoi meriti fossero minori rispetto a quelli dei funzionari promossi e che, dall’altro, essa non aveva né giustificato la scelta del campione di tre funzionari preso in considerazione per lo scrutinio per merito comparativo, né dimostrato la loro rappresentatività ai fini di tale scrutinio.

9        Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che l’APN aveva, da un lato, violato l’articolo 45 dello Statuto non avendo proceduto a una comparazione dei suoi meriti con quelli dei funzionari promossi al grado AD 11 per l’esercizio di cui trattasi e, dall’altro, commesso diversi errori manifesti di valutazione.

10      Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che la sua mancata promozione per l’esercizio di cui trattasi derivava da uno sviamento di potere, in quanto l’APN, a suo avviso, aveva utilizzato il suo margine di discrezionalità riguardante l’avanzamento della carriera a fini ultronei rispetto all’interesse del servizio, sanzionandolo per una presentazione del 14 gennaio 2021 che sarebbe risultata sgradita a un alto funzionario non rientrante nella sua linea gerarchica.

11      Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tali motivi di ricorso e, di conseguenza, i capi di conclusioni primo e secondo del ricorrente nel loro insieme. Esso ha altresì respinto i capi di conclusioni dal terzo al quinto del ricorrente e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

12      Con la sua impugnazione il sig. Passalacqua chiede che la Corte voglia:

–        annullare in tutto o in parte e/o riformare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare il ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

14      A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce nove motivi. Occorre esaminare, anzitutto, il quarto, il terzo, il secondo, il settimo e il sesto motivo d’impugnazione. Occorre poi esaminare il primo e l’ottavo motivo d’impugnazione. Infine, occorre trattare, da un lato, il nono motivo d’impugnazione nonché, dall’altro, il quinto motivo d’impugnazione.

 Sul quarto motivo dimpugnazione, vertente sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al controllo della valutazione del criterio del livello delle responsabilità esercitate

 Argomenti delle parti

15      Con il quarto motivo d’impugnazione, il ricorrente invoca una carenza di motivazione della sentenza impugnata. Egli sostiene che il Tribunale ha confermato erroneamente, al punto 73 di tale sentenza, la valutazione della Commissione secondo cui gli altri tre candidati esercitavano funzioni superiori alle sue, mentre gli atti del fascicolo dimostrerebbero che egli assumeva a sua volta funzioni manageriali di livello e quantità ben più consistenti.

16      La Commissione chiede il rigetto del quarto motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

17      Occorre ricordare che l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia, da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, punto 46, nonché giurisprudenza citata).

18      Nel caso di specie, con il quarto motivo d’impugnazione, il ricorrente non tende in alcun modo a dimostrare l’assenza o l’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata. Con il pretesto di un’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, il ricorrente cerca in realtà, senza invocare uno snaturamento degli elementi di prova, di mettere in discussione la valutazione fattuale menzionata al punto 73 della sentenza impugnata, secondo la quale gli estratti dei rapporti informativi citati nella decisione di rigetto del reclamo consentivano all’APN di ritenere che i funzionari promossi avessero assunto responsabilità di livello superiore alle sue.

19      Date tali circostanze, poiché la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel procedimento di impugnazione, il quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2021, Fulmen/Consiglio, C‑680/19 P, EU:C:2021:932, punto 46 e giurisprudenza citata).

 Sul terzo motivo dimpugnazione, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento in relazione al controllo dellapplicazione del criterio dellanzianità nel grado e sulla contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione di tale criterio

 Argomenti delle parti

20      Con il terzo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale, non avendo sanzionato, ai punti 65 e 75 della sentenza impugnata, l’uso da parte della Commissione di un campione di comparazione differente per il solo criterio dell’anzianità nel grado, né l’applicazione di un metodo di calcolo diverso di tale anzianità, con o senza approssimazione, a seconda del campione di riferimento, ha violato il principio di parità di trattamento. Peraltro, il ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia viziata da una contraddittorietà della motivazione, in quanto attribuisce un peso determinante all’anzianità che però è qualificata come criterio sussidiario.

21      La Commissione chiede il rigetto del terzo motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

22      In primo luogo, nella parte in cui il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento avendo dichiarato che la Commissione era legittimata a ricorrere a un campione di comparazione differente per il solo criterio dell’anzianità nel grado e ad applicare un metodo di calcolo diverso di tale anzianità a seconda del campione di riferimento, dalla sentenza impugnata non risulta che il ricorrente avesse invocato un siffatto argomento dinanzi al Tribunale.

23      Ne consegue che, con il pretesto di un’asserita violazione del principio di parità di trattamento commessa dal Tribunale, il ricorrente intende sollevare, per la prima volta in sede di impugnazione, un motivo nuovo, vertente sulla violazione da parte della Commissione di tale principio.

24      Ebbene, in virtù di una giurisprudenza consolidata, la competenza della Corte nell’ambito dell’esame di un’impugnazione è limitata alla valutazione in diritto della soluzione che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha sollevato dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 27 marzo 2025, XH/Commissione, C‑91/23 P, EU:C:2025:219, punto 95 e giurisprudenza citata).

25      Pertanto, nella parte in cui il terzo motivo d’impugnazione verte sulla violazione del principio di parità di trattamento, derivante dal fatto che il Tribunale non avrebbe sanzionato la valutazione, da parte della Commissione, del criterio dell’anzianità nel grado rispetto a un campione di comparazione differente e l’applicazione da parte di tale istituzione di un metodo di calcolo diverso di tale anzianità, esso deve essere disatteso in quanto irricevibile.

26      In secondo luogo, occorre osservare che il ricorrente si limita ad affermare in modo generico che la sentenza impugnata è viziata da una contraddittorietà della motivazione, senza indicare con la chiarezza e la precisione richieste in che modo il Tribunale avrebbe attribuito un’«importanza determinante» al criterio, che tuttavia è sussidiario, dell’anzianità nel grado e si sarebbe, in tal modo, contraddetto.

27      Ebbene, occorre ricordare che in conformità ai requisiti derivanti dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 27 marzo 2025, XH/Commissione, C‑91/23 P, EU:C:2025:219, punto 24 e giurisprudenza citata).

28      Ne consegue che l’argomento vertente sull’asserita contraddittorietà della motivazione deve essere respinto in quanto irricevibile.

29      Del resto, quand’anche tale argomento soddisfacesse i requisiti ricordati al punto 27 della presente sentenza, occorre rilevare che esso deriva da una lettura erronea dei punti 65 e 75 della sentenza impugnata e non può, pertanto, essere accolto. Infatti, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il Tribunale non si è pronunciato sulla fondatezza della motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo e, in particolare, sulla pertinenza del criterio dell’anzianità nel grado, ma si è limitato a menzionare detta motivazione, tra cui tale criterio, per valutare il motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. In tale contesto, non si può validamente sostenere che esso abbia attribuito un’«importanza determinante» a tale criterio nell’esame della legittimità nel merito della decisione di rigetto del reclamo.

30      Il terzo motivo d’impugnazione deve dunque essere respinto nella sua interezza.

 Sul secondo motivo dimpugnazione, vertente sullassenza di individuazione delle ragioni della mancata promozione del ricorrente, sulla contraddittorietà della motivazione e su un errore di valutazione, relativi al livello dei meriti dei candidati promuovibili

 Argomenti delle parti

31      Con il secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene, da un lato, che il Tribunale non ha verificato se la Commissione abbia respinto la sua candidatura a causa di differenze obiettive con gli altri candidati e a seguito di una valutazione inferiore dei suoi meriti. Egli ne deduce che la sentenza impugnata non consente di individuare le ragioni che hanno indotto il Tribunale a respingere il ricorso.

32      Dall’altro lato, il ricorrente invoca una contraddittorietà della motivazione. A tal riguardo, egli sostiene che il Tribunale ha rilevato, ai punti 71 e 75 della sentenza impugnata, che esisteva un’equivalenza sostanziale tra i suoi meriti e quelli dei funzionari A, B e C. Secondo il ricorrente, una siffatta equivalenza dimostrerebbe la mancanza di un’effettiva comparazione tra tutti i candidati, dal momento che i meriti di detti tre funzionari non sarebbero stati superiori ai suoi. Egli sostiene, al contrario, che l’esame dei rapporti informativi farebbe risultare livelli di responsabilità o di rendimento più elevati a suo vantaggio. Egli ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata validi una comparazione fondata su differenze prive di pertinenza e ometta elementi determinanti che sarebbero tuttavia dimostrati nel fascicolo.

33      La Commissione chiede il rigetto del secondo motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

34      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento vertente sull’impossibilità di individuare le ragioni accolte dal Tribunale per confermare la fondatezza della mancata promozione del ricorrente, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto quest’ultimo sostiene, tali ragioni risultano chiaramente dal punto 78 della sentenza impugnata, non contestato nell’ambito della presente impugnazione, con il quale il Tribunale ha esplicitamente rilevato che «il criterio del livello delle responsabilità e il criterio sussidiario dell’anzianità a parità di meriti hanno costituito le ragioni individuali e pertinenti che hanno giustificato la mancata promozione del ricorrente».

35      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento vertente sulla contraddittorietà della motivazione tra i punti 71 e 75 della sentenza impugnata, dall’esame di tali punti risulta che nessuna contraddizione può essere ammessa.

36      Da un lato, al punto 71 di tale sentenza, il Tribunale si è limitato a rilevare che gli estratti dei rapporti informativi facevano emergere, per il ricorrente, «un elevato livello di soddisfazione» «comparabile al livello dei meriti dei funzionari A, B e C», sottolineando al contempo «[che] alcuni commenti indic[ava]no una valutazione superiore delle loro prestazioni rispetto a quelle del ricorrente».

37      Dall’altro lato, al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che «nella decisione di rigetto del reclamo l’APN [aveva] precisato che il basso livello di anzianità nel grado del ricorrente era stato preso in considerazione quale criterio discretivo quando i suoi meriti erano stati giudicati equivalenti a quelli degli altri funzionari promuovibili sulla base dei tre criteri previsti all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto» e che «[e]ssa ha così fornito al ricorrente la seconda ragione individuale e pertinente in base alla quale è stata adottata la decisione impugnata». Così facendo, il Tribunale non ha emesso alcuna valutazione propria sul livello dei meriti rispettivi dei tre funzionari di cui trattasi.

38      In ogni caso, quand’anche il punto 71 della sentenza impugnata dovesse essere letto nel senso che esso accerta un’equivalenza di meriti alla luce del primo criterio previsto all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, tale circostanza resta irrilevante. Infatti, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, il Tribunale ha rilevato, al punto 78 della sentenza impugnata, che la mancata promozione del ricorrente si basava su altri elementi, vale a dire il livello delle responsabilità esercitate e, in subordine, l’anzianità, a parità di meriti.

39      Dalla sentenza impugnata non risulta quindi che il Tribunale abbia stabilito un’equivalenza generale dei meriti tra il ricorrente e i funzionari A, B e C, né che esso abbia fondato la propria decisione su tale valutazione.

40      Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli argomenti con i quali il ricorrente sostiene che i suoi meriti erano, in realtà, superiori a quelli di tali tre funzionari e che il Tribunale ha, pertanto, validato una comparazione fondata su differenze non pertinenti, in considerazione della giurisprudenza ricordata al punto 19 della presente sentenza, essi devono essere respinti in quanto irricevibili. Infatti, con tali argomenti, il ricorrente mira in realtà a mettere in discussione le valutazioni fattuali effettuate dal Tribunale, senza invocare un qualsivoglia snaturamento.

41      Di conseguenza, il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile.

 Sul settimo motivo dimpugnazione, vertente su un errore di valutazione in relazione alla rappresentatività del campione comparativo di riferimento

 Argomenti delle parti

42      Con il settimo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha dichiarato erroneamente, ai punti 77 e 83 della sentenza impugnata, che un esame comparativo fondato su un campione di altri tre candidati poteva essere considerato sufficiente. Secondo il ricorrente, alla luce della sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punto 125), spettava al Tribunale esaminare le ragioni per le quali la Commissione aveva considerato unicamente detti tre candidati sui 325 candidati promuovibili e secondo quale criterio. Egli sostiene altresì che, poiché i documenti trasmessi al Tribunale non contenevano elementi di informazione degli altri 322 candidati, tale giudice non era stato in grado di accertarsi che i loro meriti fossero superiori ai suoi e che era necessaria una comparazione complessiva per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento.

43      La Commissione chiede il rigetto del settimo motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

44      Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, i criteri di selezione dei tre funzionari menzionati a titolo di esempio dall’APN sono stati individuati dal Tribunale al punto 83 della sentenza impugnata, con il quale esso ha rilevato che «la scelta dei funzionari A, B e C menzionati a titolo di esempio dall’APN si fondava su criteri oggettivi, vale a dire l’appartenenza alla stessa [DG] del ricorrente e, in subordine, la loro anzianità simile nel grado AD 10».

45      L’esattezza materiale di tale valutazione non è affatto messa in discussione dal ricorrente, il quale si limita a sostenere, in sostanza, che il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che detti tre funzionari erano rappresentativi dell’insieme dei funzionari promossi e che sarebbe stata necessaria una comparazione globale rispetto a tutti questi ultimi.

46      Un siffatto argomento non può essere accolto.

47      Infatti, non si può sostenere che il Tribunale abbia giudicato «corretto» un esame comparativo limitato al solo ricorrente e ad altri tre funzionari. Il Tribunale ha esplicitamente rilevato, non solo al punto 83 della sentenza impugnata, ma anche ai punti 69, 85, 101, 121 e 133 di tale sentenza, che gli elementi relativi ai funzionari A, B e C, menzionati dall’APN, avevano solo un valore illustrativo e non costituivano il fondamento stesso della comparazione effettuata.

48      Per il resto, poiché gli argomenti del ricorrente devono essere intesi nel senso che addebitano al Tribunale di non aver chiesto alla Commissione di produrre gli estratti dei rapporti informativi di tutti i funzionari promossi, è giocoforza constatare che essi non sono stati sollevati in primo grado.

49      Dal punto 82 della sentenza impugnata risulta, per contro, che il ricorrente si era limitato a sostenere che l’APN avrebbe dovuto comparare la sua situazione con quella dei funzionari promossi al grado AD 11 nell’ambito dell’esercizio di cui trattasi che, da un lato, non svolgevano funzioni manageriali e, dall’altro, avevano un’anzianità equivalente alla sua, vale a dire 2 anni nel grado AD 10.

50      Tale argomento è stato esaminato dal Tribunale al punto 87 della sentenza impugnata, con il quale esso ha statuito che non gli spettava «procedere alla verifica, in modo approfondito, della comparazione dei meriti dei funzionari promossi effettuata dall’APN, salvo sostituire la sua valutazione a quella di quest’ultima» e che non poteva, pertanto, richiedere alla Commissione di produrre «tutti gli estratti dei rapporti informativi, da un lato, di tutti i funzionari promossi con 2 anni di anzianità nel grado AD 10 e, dall’altro, di tutti i funzionari promossi che non abbiano svolto funzioni manageriali».

51      Ne consegue che gli argomenti sviluppati dinanzi alla Corte, se devono essere intesi nel senso indicato al punto 48 della presente sentenza, costituiscono un motivo nuovo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione. Ebbene, in conformità alla giurisprudenza ricordata al punto 24 della presente sentenza, un siffatto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

52      Pertanto il settimo motivo d’impugnazione deve essere disatteso.

 Sul sesto motivo dimpugnazione, vertente sulla violazione dellarticolo 45, paragrafo 1, dello Statuto

 Argomenti delle parti

53      Con il sesto motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che, seguendo il ragionamento esposto al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto legittima la decisione controversa. Egli sostiene che il Tribunale ha dichiarato erroneamente, ai punti 55, 85 e 88 della sentenza impugnata, che era sufficiente che la Commissione producesse estratti di valutazioni, senza dimostrare che uno scrutinio comparativo fosse stato fatto. A suo avviso, la semplice riproduzione dei rapporti di valutazione annuali e il richiamo della base giuridica applicabile non soddisfano la prescrizione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, il quale impone, come risulta dalle sentenze del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia (C‑623/20 P, EU:C:2023:97), e del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna (C‑635/20 P, EU:C:2023:98), la realizzazione di un esame comparativo. Su tale punto, il ricorrente deduce altresì una contraddittorietà con il punto 57 della sentenza impugnata.

54      La Commissione chiede il rigetto del sesto motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

55      Occorre rilevare che il Tribunale, riferendosi, ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, in un primo momento alla sentenza del 23 novembre 2017, PF/Commissione (T‑617/16, EU:T:2017:829, punto 35 e giurisprudenza citata), e, in un secondo momento, alla sentenza del 26 ottobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop (T‑601/16, EU:T:2017:757, punto 39 e giurisprudenza citata), si è limitato a ricordare la sua giurisprudenza costante secondo cui l’APN non è tenuta a comunicare al funzionario non promosso lo scrutinio comparativo dei suoi meriti e di quelli dei funzionari promossi che essa ha effettuato, né a esporre in dettaglio in che modo ha valutato che i candidati promossi meritassero la promozione. È sufficiente che la motivazione della decisione di rigetto del reclamo faccia riferimento all’applicazione dei presupposti legali e statutari di promozione alla situazione individuale del funzionario. In particolare, l’APN deve indicare, in tale decisione, la ragione individuale e pertinente che giustifica la decisione di non promozione. Al punto 57 di tale sentenza, il Tribunale si è parimenti limitato a riprendere i termini dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto.

56      Con il suo argomento, senza mettere specificamente in discussione tale giurisprudenza, il ricorrente sostiene che, applicandola, il Tribunale avrebbe omesso, da un lato, di indicare i motivi per cui riteneva legittima la decisione di non promozione e, dall’altro, di constatare la mancanza di esame comparativo dei meriti che è tuttavia richiesto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto.

57      A tal riguardo, dalla sentenza impugnata risulta che, contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto, al punto 88 della sentenza impugnata, che la decisione controversa, come precisata dalla decisione di rigetto del reclamo, soddisfacesse il requisito di motivazione sancito all’articolo 296 TFUE e all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, per il solo motivo, esposto al punto 85 di tale sentenza, che l’APN poteva limitarsi a citare, «a titolo di esempio, estratti di rapporti informativi riguardanti la comparazione dei meriti del ricorrente con quelli di alcuni dei funzionari promossi al grado AD 11 per l’esercizio di cui trattasi».

58      Al contrario, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, il Tribunale ha altresì dichiarato, al punto 78 della sentenza impugnata, che non è contestato nell’ambito della presente impugnazione, che «dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo risulta[va] che l’APN [aveva] proceduto a una ponderazione dei diversi criteri previsti all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, da cui risulta che il criterio del livello delle responsabilità e il criterio sussidiario dell’anzianità a parità di meriti [avevano] costituito le ragioni individuali e pertinenti che hanno giustificato la mancata promozione del ricorrente».

59      Dopo aver rilevato, al punto 80 della sentenza impugnata, che «la decisione di rigetto del reclamo conteneva, in risposta alle altre tre censure sollevate nel reclamo, precisazioni sufficienti per consentire al ricorrente di comprendere il ragionamento dell’amministrazione e di valutare l’opportunità di proporre un ricorso, nonché al Tribunale di esercitare il suo controllo», il Tribunale ha ritenuto, al punto 81 di tale sentenza, che «la decisione di rigetto del reclamo cont[eneva] elementi specifici di valutazione e di comparazione, nonché precisazioni pertinenti che riguarda[va]no la situazione individuale del ricorrente».

60      Così facendo, il Tribunale ha correttamente esaminato il contenuto della decisione controversa, come precisata dalla decisione di rigetto del reclamo, prima di dichiarare, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 55 della presente sentenza, che il requisito di motivazione era soddisfatto. Esso non si è affatto pronunciato sulla realizzazione effettiva dell’esame comparativo dei meriti e, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non era tenuto a procedere a una siffatta valutazione in risposta ad un motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

61      È vero che risulta espressamente dai termini dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 8, delle DGE, che, nell’ambito di una procedura di promozione, l’APN è tenuta ad effettuare la sua scelta sulla base di uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, dovendo tale scrutinio essere esteso a tutti i funzionari promuovibili, indipendentemente dalle funzioni esercitate (sentenza del 13 gennaio 2022, YG/Commissione, C‑361/20 P, EU:C:2022:17, punto 23).

62      Tuttavia, tale esigenza, che è espressione al contempo del principio di parità di trattamento dei funzionari e di quello della loro aspettativa di carriera (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2022, YG/Commissione, C‑361/20 P, EU:C:2022:17, punto 23), si ricollega alla legittimità nel merito dell’atto controverso e deve quindi essere distinta dall’obbligo di motivazione sancito all’articolo 296 TFUE e all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, il quale rientra nella legittimità formale di tale atto.

63      L’argomento del ricorrente vertente, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, nella parte in cui riguarda i punti della sentenza impugnata che si riferiscono all’analisi del rispetto dell’obbligo di motivazione, è, pertanto, inconferente.

64      In ogni caso, se l’argomento del ricorrente dovesse essere inteso nel senso che riguarda i punti da 91 a 110 della sentenza impugnata, che si riferiscono specificamente alla realizzazione dello scrutinio per merito comparativo richiesto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, esso tenderebbe, in realtà, a mettere in discussione le valutazioni fattuali del Tribunale relative al compimento effettivo di tale scrutinio. Ebbene, in assenza di un’allegazione di snaturamento, in considerazione della giurisprudenza ricordata al punto 19 della presente sentenza, un siffatto argomento è irricevibile.

65      Il sesto motivo d’impugnazione deve pertanto essere disatteso.

 Sul primo motivo dimpugnazione, vertente su un errore di diritto relativo al controllo dellesame comparativo dei meriti

 Argomenti delle parti

66      Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto assimilando, al punto 81 della sentenza impugnata, la mera elencazione degli elementi di valutazione alla prova dell’effettivo espletamento dell’esame comparativo, senza verificarne l’effettiva esecuzione. Egli sostiene anche che, poiché la Commissione non ha indicato le differenze che avrebbero giustificato la sua mancata promozione, il Tribunale non era in grado di scrutinare né l’effettività di tale esame né la pertinenza del criterio comparativo utilizzato. Egli sostiene inoltre, riferendosi al punto 76 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha «validato» la decisione controversa sulla sola base di un rinvio generico dell’amministrazione alla normativa di riferimento e all’affermazione secondo cui il raffronto prescritto sarebbe stato effettuato. Egli aggiunge che, al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato erroneamente a rilevare «la presenza di indicatori senza metterli in relazione tra i candidati».

67      La Commissione chiede il rigetto del primo motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

68      In primo luogo, nella parte in cui tale motivo d’impugnazione riguarda i punti 76 e 81 della sentenza impugnata, occorre rilevare che tali punti si riferiscono al primo motivo dell’atto introduttivo del ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Con il suo argomento, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non avendo verificato che un esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili fosse stato effettivamente espletato e avendo confuso l’enunciazione dei diversi criteri di comparazione con il compimento di tale esame.

69      Anche supponendo che sia ricevibile, un siffatto argomento si confonde tuttavia con quello presentato a sostegno del sesto motivo d’impugnazione e deve, per gli stessi motivi esposti ai punti da 57 a 63 della presente sentenza, essere respinto.

70      In secondo luogo, nella parte in cui il ricorrente contesta altresì, nell’ambito del primo motivo d’impugnazione, il punto 98 della sentenza impugnata, che si riferisce, dal canto suo, al secondo motivo dell’atto introduttivo del ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto, occorre ricordare che, in tale punto 98, il Tribunale ha dichiarato che «dagli estratti dei rapporti informativi dei funzionari per l’anno 2020 risulta[va] che i funzionari A, B e C [avevano] dato prova, quanto al primo, di un livello di efficienza eccellente, quanto al secondo, di un livello molto buono, se non addirittura eccellente, e, quanto al terzo, di un livello superiore alle aspettative dei suoi superiori gerarchici» e che gli «estratti dei rapporti informativi del ricorrente indica[va]no che il suo livello di efficienza era elevato e fa[cevano] riferimento, in particolare, alla circostanza che sia nel 2019 che nel 2020 egli era incaricato del maggior numero di progetti nella sua unità».

71      Ne consegue che, in detto punto 98, il Tribunale ha precisamente messo in relazione i diversi elementi di valutazione che invoca con i candidati alla promozione interessati. L’affermazione contraria del ricorrente è, pertanto, priva di qualsiasi fondamento.

72      Di conseguenza, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto.

 Sullottavo motivo dimpugnazione, vertente sullapplicazione erronea delle norme relative allonere della prova

 Argomenti delle parti

73      Con l’ottavo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti 102 e 109 della sentenza impugnata, ha erroneamente fatto gravare su di lui l’onere di dimostrare che la Commissione non aveva proceduto ad uno scrutinio per merito comparativo. Infatti, così facendo, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova, imponendogli di provare un fatto negativo. Egli sostiene che, in ogni caso, una siffatta prova avrebbe potuto essere fornita solo mediante atti a cui non ha accesso. A suo avviso, poiché l’onere della prova incombe sulla parte che deduce, spettava alla Commissione dimostrare di aver proceduto all’esame comparativo richiesto.

74      La Commissione chiede il rigetto dell’ottavo motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

75      Dal punto 102 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha rilevato che «[d]el resto, il ricorrente non [aveva] fornito alcun indizio a sostegno della sua argomentazione relativa all’assenza di uno scrutinio per merito comparativo». Al punto 109 di tale sentenza, il Tribunale ha ricordato che «il ricorrente [aveva] proposto un appello interno avverso il mancato inserimento del suo nome nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione» e ne ha dedotto che «i suoi meriti [erano] stati oggetto, conformemente all’articolo 5 delle [DGE], di una comparazione con quelli dei funzionari promossi a livello dell’istituzione, e non soltanto della sua [DG]».

76      Quand’anche tali motivazioni fossero, come sostiene il ricorrente, viziate da un errore di diritto, un siffatto errore sarebbe, in ogni caso, privo di incidenza sul dispositivo della sentenza impugnata, in quanto tali motivazioni presentavano un carattere sovrabbondante.

77      Infatti, al punto 101 della sentenza impugnata, il Tribunale, da un lato, ha rilevato che la decisione di rigetto del reclamo riconosceva espressamente i meriti del ricorrente, presentando al contempo il modo in cui era stata effettuata la loro comparazione. Dall’altro lato, ai punti 104 e 105 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che da tale decisione risultava che l’APN aveva proceduto allo scrutinio comparativo dei meriti del ricorrente con quelli dei funzionari di grado AD 10 promossi all’interno della DG alla quale egli apparteneva e a livello della Commissione.

78      Poiché tali motivazioni sono sufficienti a giustificare il rigetto, da parte del Tribunale, dell’argomento relativo all’asserita assenza di uno scrutinio per merito comparativo, l’ottavo motivo d’impugnazione, vertente sull’asserita inversione dell’onere della prova, in quanto diretto esclusivamente contro motivazioni sovrabbondanti, come lo attesta l’uso al punto 102 di tale sentenza dei termini «[d]el resto», deve essere respinto in quanto inconferente.

 Sul nono motivo dimpugnazione, vertente sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata

 Argomenti delle parti

79      Con il nono motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha dichiarato erroneamente, ai punti 172 e 178 della sentenza impugnata, che egli non aveva fornito elementi che consentissero di caratterizzare l’esistenza di uno sviamento di potere da parte dell’APN e ha violato l’obbligo di motivare le sue decisioni.

80      La Commissione chiede il rigetto del nono motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

81      Occorre osservare, da un lato, che, al punto 172 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, per suffragare il suo motivo di ricorso vertente su uno sviamento di potere, il ricorrente invocava in particolare una violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’APN, mentre, come risultava dall’esame del primo motivo di ricorso sollevato dinanzi a tale giudice, le censure su cui si basava tale allegazione non erano fondate. Dall’altro lato, al punto 178 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il ricorrente non aveva fornito alcun indizio oggettivo, preciso e concordante, in grado di mettere in discussione la presunzione di legittimità degli atti dell’Unione e di giustificare un’inversione dell’onere della prova.

82      Sebbene il nono motivo d’impugnazione sia formalmente presentato come vertente sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata, l’argomento sviluppato a suo sostegno, quale esposto al punto 79 della presente sentenza, lungi dal rivelare una qualsivoglia carenza di motivazione della sentenza impugnata, mira in realtà ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, senza che uno snaturamento di questi ultimi da parte del Tribunale sia dedotto.

83      In considerazione della giurisprudenza ricordata al punto 19 della presente sentenza, poiché una siffatta valutazione esula dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, il nono motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul quinto motivo dimpugnazione, vertente su un errore di valutazione e sullapplicazione erronea delle norme relative allonere della prova

 Argomenti delle parti

84      Con il quinto motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale, non avendo rilevato che la decisione di mancata promozione era illegittimamente fondata su elementi sussidiari e non sull’elemento preminente costituito dall’interesse del servizio, ha valutato erroneamente tale interesse. A tal riguardo, il ricorrente sostiene di essere il solo ingegnere nucleare della sua unità e che tale elemento avrebbe dovuto essere privilegiato. Egli aggiunge che il Tribunale non avrebbe controllato la legittimità della limitazione degli elementi valutativi considerati, alla luce di una giustificazione oggettiva e proporzionata all’obiettivo di selezione dei funzionari, e avrebbe fatto gravare su di lui, e non sull’istituzione convenuta, l’onere della prova.

85      La Commissione chiede il rigetto del quinto motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

86      È sufficiente rilevare che il ricorrente non indica i punti della sentenza impugnata ai quali si riferisce il quinto motivo d’impugnazione. Quest’ultimo non soddisfa pertanto le condizioni enunciate dalla giurisprudenza ricordata al punto 27 della presente sentenza e deve, di conseguenza, essere respinto in quanto irricevibile.

87      Poiché nessuno dei motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

88      In conformità all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

89      Il sig. Passalacqua, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Roberto Passalacqua è condannato alle spese.

Ziemele

Kumin

Gervasoni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 marzo 2026.

Il cancelliere

 

La presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

I. Ziemele


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

5 marzo 2026 (*)

« Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Promozione – Esercizio di promozione 2021 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Comparazione dei meriti – Obbligo di motivazione – Ripartizione dell’onere della prova  »

Nella causa C‑309/24 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 aprile 2024,

Roberto Passalacqua, funzionario della Commissione europea, residente in Anguillara Sabazia (Italia), rappresentato da M. Zennaro, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da L. Hohenecker e G. Niddam, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente di sezione, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, il sig. Roberto Passalacqua chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2024, Passalacqua/Commissione (T‑318/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:136), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione europea di non promuoverlo al grado AD 11 per l’esercizio di promozione 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa»), della decisione della Commissione del 1º aprile 2022 di rigetto del reclamo R/620/21 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), della decisione della Commissione di promuovere al grado AD 11 i funzionari ripresi dall’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2021 nonché ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso e, dall’altro, al risarcimento degli asseriti danni subiti.

 Contesto normativo

 Statuto

2        L’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), è formulato come segue:

«La promozione è conferita con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina [(in prosieguo: l’“APN”)] tenuto conto dell’articolo 6, paragrafo 2. Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all’allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore. La promozione comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell’esame comparativo dei meriti, [l’APN] tiene conto, in particolare, dei rapporti sui funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell’articolo 28, lettera f), e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate».

 DGE

3        L’articolo 4 della decisione C(2013) 8968 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto (in prosieguo: le «DGE»), intitolato «Base della procedura di promozione», è formulato come segue:

«1.      L’esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili costituisce la base della procedura di promozione. Il sistema elettronico sicuro che gestisce l’esercizio contiene le informazioni necessarie per tale esame comparativo. Per quest’esame, l’[APN] considera, in particolare:

a)      i rapporti sui funzionari dalla loro ultima promozione o, in mancanza, dalla loro assunzione, e in particolare i rapporti di valutazione stabiliti ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto;

b)      l’uso da parte dei funzionari, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse dalla lingua di cui hanno dimostrato possedere una conoscenza approfondita conformemente all’articolo 28, lettera f), dello Statuto; e

c)      il livello delle responsabilità esercitate.

2.      In caso di meriti eguali tra funzionari promuovibili sulla base dei tre elementi di cui al paragrafo precedente, l’[APN] può, a titolo sussidiario, prendere in considerazione altri elementi».

4        L’articolo 5 delle DGE, intitolato «Procedura di promozione», dispone che:

«1.      L’esercizio di promozione è avviato solo dopo il completamento dell’esercizio di valutazione organizzato lo stesso anno. La fine dell’esercizio di valutazione è annunciata dalla direzione generale [(DG)] del personale mediante la pubblicazione di un’informazione amministrativa.

2.      All’inizio dell’esercizio, la [DG] responsabile delle risorse umane informa le [DG] sulle modalità dell’esercizio in corso, fornendo indicazioni sulle risorse finanziarie dell’anno in corso.

3.      In ogni [DG], i direttori consultano l’esaminatore di cui alle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto.

4.      In ciascuna [DG], a seguito della consultazione di cui al paragrafo 3, il direttore generale, i vicedirettori generali, i direttori e, se del caso, i consiglieri principali procedono all’esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili. Se una [DG] è la [DG] madre di un’agenzia esecutiva, anche il direttore esecutivo di tale agenzia partecipa a tale esame, anche se è distaccato da un’altra [DG].

5.      A seguito dell’esame di cui al paragrafo 4, il direttore generale procede a uno scambio di vedute con una delegazione nominata dal comitato centrale del personale.

6.      A seguito dello scambio di vedute di cui al paragrafo 5, il direttore generale comunica a tutto il personale della propria [DG] l’elenco dei funzionari che egli desidera proporre per la promozione e lo trasmette al comitato paritetico di promozione di cui all’allegato I.

7.      Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione di tale elenco, il titolare del posto il cui nome non figura in tale elenco può, in modo debitamente motivato, contestare tale stato di fatto presso il comitato paritetico di promozione. Dopo aver ricevuto gli elenchi di cui al paragrafo 6, il comitato paritetico di promozione procede, tenendo conto delle eventuali contestazioni, all’esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili e sottopone all’attenzione dell’[APN] l’elenco dei funzionari che raccomanda di promuovere. Esso trasmette all’APN contemporaneamente le contestazioni e divergenze eventuali di cui all’allegato III.

8.      Dopo aver ricevuto le informazioni menzionate al paragrafo 7, e avendo a sua disposizione i fascicoli di tutti i funzionari promuovibili, l’[APN] procede ad un ultimo esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili e, tenendo conto delle risorse finanziarie, adotta l’elenco dei funzionari promossi. La promozione comporta per il funzionario interessato la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene.

9.      L’elenco dei funzionari promossi è portato all’attenzione di tutto il personale della Commissione, compresi i funzionari distaccati nell’interesse del servizio presso un’agenzia esecutiva, mediante la pubblicazione di un’informazione amministrativa. Ciascun funzionario è invitato a consultare il proprio fascicolo di promozione.

10.      Le promozioni prendono effetto il 1º gennaio dell’anno dell’esercizio di promozione. Se, a tale data, il funzionario non possiede l’anzianità nel grado o non occupa un impiego del tipo richiesto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, la promozione prende effetto il primo giorno del primo mese completo durante il quale possiede l’anzianità richiesta o occupa un impiego del tipo richiesto.

11.      La pubblicazione dell’elenco dei funzionari promossi di cui al paragrafo 9 costituisce comunicazione della decisione ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto. Il termine di tre mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto per presentare reclamo decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione di tale elenco.

(…)».

 Fatti

5        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 13 della sentenza impugnata come segue:

«2      Il ricorrente è funzionario presso la Commissione dall’aprile 2006. Egli ha lavorato in varie [DG] prima di essere assegnato, a partire dal 1º agosto 2009, alla [DG] “Ricerca e innovazione” della Commissione.

3      Il ricorrente è stato promosso al grado AD 10, con effetto dal 1º gennaio 2019.

4      Il 14 gennaio 2021 il ricorrente è intervenuto in occasione di una tavola rotonda europea sull’informazione e la partecipazione del pubblico nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi, organizzata nell’ambito di un’iniziativa intitolata “Convenzione di Aarhus e nucleare” (in prosieguo: la “presentazione del 14 gennaio 2021”). A tal fine, egli aveva ricevuto l’accordo del suo diretto superiore gerarchico sul contenuto di tale intervento con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021.

5      Con messaggio di posta elettronica del 20 gennaio 2021 il ricorrente è stato informato della pubblicazione di una versione abbreviata della presentazione del 14 gennaio 2021 e dell’aggiunta della menzione “[t]ale comunicazione non ha ricevuto l’avallo della [DG ’Ricerca e innovazione’] della Commissione”.

6      Con messaggio di posta elettronica del 29 gennaio 2021 la capo unità del ricorrente gli ha comunicato le reazioni di vari membri di un’altra [DG] relativamente al contenuto della presentazione del 14 gennaio 2021 (in prosieguo: l’“incidente”).

7      Il 7 aprile 2021 la Commissione ha avviato l’esercizio di promozione 2021 (in prosieguo: l’“esercizio di cui trattasi”) con la pubblicazione dell’Informazione amministrativa (IA) n. 15-2021 del 7 aprile 2021. La DG “Ricerca e innovazione” ha redatto un elenco di funzionari proposti per la promozione. Il nome del ricorrente non compariva in tale elenco.

8      Il 21 giugno 2021 il ricorrente ha adito il comitato paritetico di promozione (in prosieguo: il “CPP”) per contestare l’elenco dei funzionari menzionato al precedente punto 7.

9      La contestazione del ricorrente è stata preliminarmente analizzata dal gruppo paritetico intermedio che ha emesso, all’unanimità, la raccomandazione di non promuovere il ricorrente.

10      Il 22 ottobre 2021 il parere del CPP, emesso con decisione unanime, non ha raccomandato all’[APN] la promozione del ricorrente, bensì un “suivi DG” [“seguito DG”], che costituisce una raccomandazione a prestare particolare attenzione alla carriera del titolare del posto.

11      Il 10 novembre 2021, con l’IA n. 31-2021, l’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio 2021, redatto dall’APN, nel quale non figurava il nome del ricorrente, è stato comunicato al personale della Commissione.

12      Il 3 dicembre 2021 il ricorrente ha proposto, sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [Statuto], il reclamo avverso la decisione [controversa], registrato con il riferimento R/620/21.

13      Il 1º aprile 2022 l’APN ha respinto il reclamo».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

6        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2022, il ricorrente ha proposto un ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, volto, da un lato, all’annullamento della decisione controversa, della decisione di rigetto del reclamo, della decisione della Commissione di promuovere al grado AD 11 i funzionari ripresi dall’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di cui si tratta e di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso nonché, dall’altro, al risarcimento dei danni che egli avrebbe subito.

7        A sostegno delle domande di annullamento della decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo, il ricorrente aveva dedotto, in sostanza, tre motivi di ricorso, vertenti, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto e, il terzo, su uno sviamento di potere.

8        Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che, da un lato, l’APN non aveva fornito, nella decisione di rigetto del reclamo, una motivazione individuale che precisasse gli elementi sui quali si era basata per ritenere che i suoi meriti fossero minori rispetto a quelli dei funzionari promossi e che, dall’altro, essa non aveva né giustificato la scelta del campione di tre funzionari preso in considerazione per lo scrutinio per merito comparativo, né dimostrato la loro rappresentatività ai fini di tale scrutinio.

9        Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che l’APN aveva, da un lato, violato l’articolo 45 dello Statuto non avendo proceduto a una comparazione dei suoi meriti con quelli dei funzionari promossi al grado AD 11 per l’esercizio di cui trattasi e, dall’altro, commesso diversi errori manifesti di valutazione.

10      Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che la sua mancata promozione per l’esercizio di cui trattasi derivava da uno sviamento di potere, in quanto l’APN, a suo avviso, aveva utilizzato il suo margine di discrezionalità riguardante l’avanzamento della carriera a fini ultronei rispetto all’interesse del servizio, sanzionandolo per una presentazione del 14 gennaio 2021 che sarebbe risultata sgradita a un alto funzionario non rientrante nella sua linea gerarchica.

11      Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tali motivi di ricorso e, di conseguenza, i capi di conclusioni primo e secondo del ricorrente nel loro insieme. Esso ha altresì respinto i capi di conclusioni dal terzo al quinto del ricorrente e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

12      Con la sua impugnazione il sig. Passalacqua chiede che la Corte voglia:

–        annullare in tutto o in parte e/o riformare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare il ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

14      A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce nove motivi. Occorre esaminare, anzitutto, il quarto, il terzo, il secondo, il settimo e il sesto motivo d’impugnazione. Occorre poi esaminare il primo e l’ottavo motivo d’impugnazione. Infine, occorre trattare, da un lato, il nono motivo d’impugnazione nonché, dall’altro, il quinto motivo d’impugnazione.

 Sul quarto motivo dimpugnazione, vertente sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al controllo della valutazione del criterio del livello delle responsabilità esercitate

 Argomenti delle parti

15      Con il quarto motivo d’impugnazione, il ricorrente invoca una carenza di motivazione della sentenza impugnata. Egli sostiene che il Tribunale ha confermato erroneamente, al punto 73 di tale sentenza, la valutazione della Commissione secondo cui gli altri tre candidati esercitavano funzioni superiori alle sue, mentre gli atti del fascicolo dimostrerebbero che egli assumeva a sua volta funzioni manageriali di livello e quantità ben più consistenti.

16      La Commissione chiede il rigetto del quarto motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

17      Occorre ricordare che l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia, da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, punto 46, nonché giurisprudenza citata).

18      Nel caso di specie, con il quarto motivo d’impugnazione, il ricorrente non tende in alcun modo a dimostrare l’assenza o l’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata. Con il pretesto di un’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, il ricorrente cerca in realtà, senza invocare uno snaturamento degli elementi di prova, di mettere in discussione la valutazione fattuale menzionata al punto 73 della sentenza impugnata, secondo la quale gli estratti dei rapporti informativi citati nella decisione di rigetto del reclamo consentivano all’APN di ritenere che i funzionari promossi avessero assunto responsabilità di livello superiore alle sue.

19      Date tali circostanze, poiché la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel procedimento di impugnazione, il quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2021, Fulmen/Consiglio, C‑680/19 P, EU:C:2021:932, punto 46 e giurisprudenza citata).

 Sul terzo motivo dimpugnazione, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento in relazione al controllo dellapplicazione del criterio dellanzianità nel grado e sulla contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione di tale criterio

 Argomenti delle parti

20      Con il terzo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale, non avendo sanzionato, ai punti 65 e 75 della sentenza impugnata, l’uso da parte della Commissione di un campione di comparazione differente per il solo criterio dell’anzianità nel grado, né l’applicazione di un metodo di calcolo diverso di tale anzianità, con o senza approssimazione, a seconda del campione di riferimento, ha violato il principio di parità di trattamento. Peraltro, il ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia viziata da una contraddittorietà della motivazione, in quanto attribuisce un peso determinante all’anzianità che però è qualificata come criterio sussidiario.

21      La Commissione chiede il rigetto del terzo motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

22      In primo luogo, nella parte in cui il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento avendo dichiarato che la Commissione era legittimata a ricorrere a un campione di comparazione differente per il solo criterio dell’anzianità nel grado e ad applicare un metodo di calcolo diverso di tale anzianità a seconda del campione di riferimento, dalla sentenza impugnata non risulta che il ricorrente avesse invocato un siffatto argomento dinanzi al Tribunale.

23      Ne consegue che, con il pretesto di un’asserita violazione del principio di parità di trattamento commessa dal Tribunale, il ricorrente intende sollevare, per la prima volta in sede di impugnazione, un motivo nuovo, vertente sulla violazione da parte della Commissione di tale principio.

24      Ebbene, in virtù di una giurisprudenza consolidata, la competenza della Corte nell’ambito dell’esame di un’impugnazione è limitata alla valutazione in diritto della soluzione che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha sollevato dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 27 marzo 2025, XH/Commissione, C‑91/23 P, EU:C:2025:219, punto 95 e giurisprudenza citata).

25      Pertanto, nella parte in cui il terzo motivo d’impugnazione verte sulla violazione del principio di parità di trattamento, derivante dal fatto che il Tribunale non avrebbe sanzionato la valutazione, da parte della Commissione, del criterio dell’anzianità nel grado rispetto a un campione di comparazione differente e l’applicazione da parte di tale istituzione di un metodo di calcolo diverso di tale anzianità, esso deve essere disatteso in quanto irricevibile.

26      In secondo luogo, occorre osservare che il ricorrente si limita ad affermare in modo generico che la sentenza impugnata è viziata da una contraddittorietà della motivazione, senza indicare con la chiarezza e la precisione richieste in che modo il Tribunale avrebbe attribuito un’«importanza determinante» al criterio, che tuttavia è sussidiario, dell’anzianità nel grado e si sarebbe, in tal modo, contraddetto.

27      Ebbene, occorre ricordare che in conformità ai requisiti derivanti dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 27 marzo 2025, XH/Commissione, C‑91/23 P, EU:C:2025:219, punto 24 e giurisprudenza citata).

28      Ne consegue che l’argomento vertente sull’asserita contraddittorietà della motivazione deve essere respinto in quanto irricevibile.

29      Del resto, quand’anche tale argomento soddisfacesse i requisiti ricordati al punto 27 della presente sentenza, occorre rilevare che esso deriva da una lettura erronea dei punti 65 e 75 della sentenza impugnata e non può, pertanto, essere accolto. Infatti, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il Tribunale non si è pronunciato sulla fondatezza della motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo e, in particolare, sulla pertinenza del criterio dell’anzianità nel grado, ma si è limitato a menzionare detta motivazione, tra cui tale criterio, per valutare il motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. In tale contesto, non si può validamente sostenere che esso abbia attribuito un’«importanza determinante» a tale criterio nell’esame della legittimità nel merito della decisione di rigetto del reclamo.

30      Il terzo motivo d’impugnazione deve dunque essere respinto nella sua interezza.

 Sul secondo motivo dimpugnazione, vertente sullassenza di individuazione delle ragioni della mancata promozione del ricorrente, sulla contraddittorietà della motivazione e su un errore di valutazione, relativi al livello dei meriti dei candidati promuovibili

 Argomenti delle parti

31      Con il secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene, da un lato, che il Tribunale non ha verificato se la Commissione abbia respinto la sua candidatura a causa di differenze obiettive con gli altri candidati e a seguito di una valutazione inferiore dei suoi meriti. Egli ne deduce che la sentenza impugnata non consente di individuare le ragioni che hanno indotto il Tribunale a respingere il ricorso.

32      Dall’altro lato, il ricorrente invoca una contraddittorietà della motivazione. A tal riguardo, egli sostiene che il Tribunale ha rilevato, ai punti 71 e 75 della sentenza impugnata, che esisteva un’equivalenza sostanziale tra i suoi meriti e quelli dei funzionari A, B e C. Secondo il ricorrente, una siffatta equivalenza dimostrerebbe la mancanza di un’effettiva comparazione tra tutti i candidati, dal momento che i meriti di detti tre funzionari non sarebbero stati superiori ai suoi. Egli sostiene, al contrario, che l’esame dei rapporti informativi farebbe risultare livelli di responsabilità o di rendimento più elevati a suo vantaggio. Egli ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata validi una comparazione fondata su differenze prive di pertinenza e ometta elementi determinanti che sarebbero tuttavia dimostrati nel fascicolo.

33      La Commissione chiede il rigetto del secondo motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

34      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento vertente sull’impossibilità di individuare le ragioni accolte dal Tribunale per confermare la fondatezza della mancata promozione del ricorrente, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto quest’ultimo sostiene, tali ragioni risultano chiaramente dal punto 78 della sentenza impugnata, non contestato nell’ambito della presente impugnazione, con il quale il Tribunale ha esplicitamente rilevato che «il criterio del livello delle responsabilità e il criterio sussidiario dell’anzianità a parità di meriti hanno costituito le ragioni individuali e pertinenti che hanno giustificato la mancata promozione del ricorrente».

35      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento vertente sulla contraddittorietà della motivazione tra i punti 71 e 75 della sentenza impugnata, dall’esame di tali punti risulta che nessuna contraddizione può essere ammessa.

36      Da un lato, al punto 71 di tale sentenza, il Tribunale si è limitato a rilevare che gli estratti dei rapporti informativi facevano emergere, per il ricorrente, «un elevato livello di soddisfazione» «comparabile al livello dei meriti dei funzionari A, B e C», sottolineando al contempo «[che] alcuni commenti indic[ava]no una valutazione superiore delle loro prestazioni rispetto a quelle del ricorrente».

37      Dall’altro lato, al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che «nella decisione di rigetto del reclamo l’APN [aveva] precisato che il basso livello di anzianità nel grado del ricorrente era stato preso in considerazione quale criterio discretivo quando i suoi meriti erano stati giudicati equivalenti a quelli degli altri funzionari promuovibili sulla base dei tre criteri previsti all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto» e che «[e]ssa ha così fornito al ricorrente la seconda ragione individuale e pertinente in base alla quale è stata adottata la decisione impugnata». Così facendo, il Tribunale non ha emesso alcuna valutazione propria sul livello dei meriti rispettivi dei tre funzionari di cui trattasi.

38      In ogni caso, quand’anche il punto 71 della sentenza impugnata dovesse essere letto nel senso che esso accerta un’equivalenza di meriti alla luce del primo criterio previsto all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, tale circostanza resta irrilevante. Infatti, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, il Tribunale ha rilevato, al punto 78 della sentenza impugnata, che la mancata promozione del ricorrente si basava su altri elementi, vale a dire il livello delle responsabilità esercitate e, in subordine, l’anzianità, a parità di meriti.

39      Dalla sentenza impugnata non risulta quindi che il Tribunale abbia stabilito un’equivalenza generale dei meriti tra il ricorrente e i funzionari A, B e C, né che esso abbia fondato la propria decisione su tale valutazione.

40      Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli argomenti con i quali il ricorrente sostiene che i suoi meriti erano, in realtà, superiori a quelli di tali tre funzionari e che il Tribunale ha, pertanto, validato una comparazione fondata su differenze non pertinenti, in considerazione della giurisprudenza ricordata al punto 19 della presente sentenza, essi devono essere respinti in quanto irricevibili. Infatti, con tali argomenti, il ricorrente mira in realtà a mettere in discussione le valutazioni fattuali effettuate dal Tribunale, senza invocare un qualsivoglia snaturamento.

41      Di conseguenza, il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile.

 Sul settimo motivo dimpugnazione, vertente su un errore di valutazione in relazione alla rappresentatività del campione comparativo di riferimento

 Argomenti delle parti

42      Con il settimo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha dichiarato erroneamente, ai punti 77 e 83 della sentenza impugnata, che un esame comparativo fondato su un campione di altri tre candidati poteva essere considerato sufficiente. Secondo il ricorrente, alla luce della sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punto 125), spettava al Tribunale esaminare le ragioni per le quali la Commissione aveva considerato unicamente detti tre candidati sui 325 candidati promuovibili e secondo quale criterio. Egli sostiene altresì che, poiché i documenti trasmessi al Tribunale non contenevano elementi di informazione degli altri 322 candidati, tale giudice non era stato in grado di accertarsi che i loro meriti fossero superiori ai suoi e che era necessaria una comparazione complessiva per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento.

43      La Commissione chiede il rigetto del settimo motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

44      Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, i criteri di selezione dei tre funzionari menzionati a titolo di esempio dall’APN sono stati individuati dal Tribunale al punto 83 della sentenza impugnata, con il quale esso ha rilevato che «la scelta dei funzionari A, B e C menzionati a titolo di esempio dall’APN si fondava su criteri oggettivi, vale a dire l’appartenenza alla stessa [DG] del ricorrente e, in subordine, la loro anzianità simile nel grado AD 10».

45      L’esattezza materiale di tale valutazione non è affatto messa in discussione dal ricorrente, il quale si limita a sostenere, in sostanza, che il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che detti tre funzionari erano rappresentativi dell’insieme dei funzionari promossi e che sarebbe stata necessaria una comparazione globale rispetto a tutti questi ultimi.

46      Un siffatto argomento non può essere accolto.

47      Infatti, non si può sostenere che il Tribunale abbia giudicato «corretto» un esame comparativo limitato al solo ricorrente e ad altri tre funzionari. Il Tribunale ha esplicitamente rilevato, non solo al punto 83 della sentenza impugnata, ma anche ai punti 69, 85, 101, 121 e 133 di tale sentenza, che gli elementi relativi ai funzionari A, B e C, menzionati dall’APN, avevano solo un valore illustrativo e non costituivano il fondamento stesso della comparazione effettuata.

48      Per il resto, poiché gli argomenti del ricorrente devono essere intesi nel senso che addebitano al Tribunale di non aver chiesto alla Commissione di produrre gli estratti dei rapporti informativi di tutti i funzionari promossi, è giocoforza constatare che essi non sono stati sollevati in primo grado.

49      Dal punto 82 della sentenza impugnata risulta, per contro, che il ricorrente si era limitato a sostenere che l’APN avrebbe dovuto comparare la sua situazione con quella dei funzionari promossi al grado AD 11 nell’ambito dell’esercizio di cui trattasi che, da un lato, non svolgevano funzioni manageriali e, dall’altro, avevano un’anzianità equivalente alla sua, vale a dire 2 anni nel grado AD 10.

50      Tale argomento è stato esaminato dal Tribunale al punto 87 della sentenza impugnata, con il quale esso ha statuito che non gli spettava «procedere alla verifica, in modo approfondito, della comparazione dei meriti dei funzionari promossi effettuata dall’APN, salvo sostituire la sua valutazione a quella di quest’ultima» e che non poteva, pertanto, richiedere alla Commissione di produrre «tutti gli estratti dei rapporti informativi, da un lato, di tutti i funzionari promossi con 2 anni di anzianità nel grado AD 10 e, dall’altro, di tutti i funzionari promossi che non abbiano svolto funzioni manageriali».

51      Ne consegue che gli argomenti sviluppati dinanzi alla Corte, se devono essere intesi nel senso indicato al punto 48 della presente sentenza, costituiscono un motivo nuovo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione. Ebbene, in conformità alla giurisprudenza ricordata al punto 24 della presente sentenza, un siffatto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

52      Pertanto il settimo motivo d’impugnazione deve essere disatteso.

 Sul sesto motivo dimpugnazione, vertente sulla violazione dellarticolo 45, paragrafo 1, dello Statuto

 Argomenti delle parti

53      Con il sesto motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che, seguendo il ragionamento esposto al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto legittima la decisione controversa. Egli sostiene che il Tribunale ha dichiarato erroneamente, ai punti 55, 85 e 88 della sentenza impugnata, che era sufficiente che la Commissione producesse estratti di valutazioni, senza dimostrare che uno scrutinio comparativo fosse stato fatto. A suo avviso, la semplice riproduzione dei rapporti di valutazione annuali e il richiamo della base giuridica applicabile non soddisfano la prescrizione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, il quale impone, come risulta dalle sentenze del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia (C‑623/20 P, EU:C:2023:97), e del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna (C‑635/20 P, EU:C:2023:98), la realizzazione di un esame comparativo. Su tale punto, il ricorrente deduce altresì una contraddittorietà con il punto 57 della sentenza impugnata.

54      La Commissione chiede il rigetto del sesto motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

55      Occorre rilevare che il Tribunale, riferendosi, ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, in un primo momento alla sentenza del 23 novembre 2017, PF/Commissione (T‑617/16, EU:T:2017:829, punto 35 e giurisprudenza citata), e, in un secondo momento, alla sentenza del 26 ottobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop (T‑601/16, EU:T:2017:757, punto 39 e giurisprudenza citata), si è limitato a ricordare la sua giurisprudenza costante secondo cui l’APN non è tenuta a comunicare al funzionario non promosso lo scrutinio comparativo dei suoi meriti e di quelli dei funzionari promossi che essa ha effettuato, né a esporre in dettaglio in che modo ha valutato che i candidati promossi meritassero la promozione. È sufficiente che la motivazione della decisione di rigetto del reclamo faccia riferimento all’applicazione dei presupposti legali e statutari di promozione alla situazione individuale del funzionario. In particolare, l’APN deve indicare, in tale decisione, la ragione individuale e pertinente che giustifica la decisione di non promozione. Al punto 57 di tale sentenza, il Tribunale si è parimenti limitato a riprendere i termini dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto.

56      Con il suo argomento, senza mettere specificamente in discussione tale giurisprudenza, il ricorrente sostiene che, applicandola, il Tribunale avrebbe omesso, da un lato, di indicare i motivi per cui riteneva legittima la decisione di non promozione e, dall’altro, di constatare la mancanza di esame comparativo dei meriti che è tuttavia richiesto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto.

57      A tal riguardo, dalla sentenza impugnata risulta che, contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto, al punto 88 della sentenza impugnata, che la decisione controversa, come precisata dalla decisione di rigetto del reclamo, soddisfacesse il requisito di motivazione sancito all’articolo 296 TFUE e all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, per il solo motivo, esposto al punto 85 di tale sentenza, che l’APN poteva limitarsi a citare, «a titolo di esempio, estratti di rapporti informativi riguardanti la comparazione dei meriti del ricorrente con quelli di alcuni dei funzionari promossi al grado AD 11 per l’esercizio di cui trattasi».

58      Al contrario, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, il Tribunale ha altresì dichiarato, al punto 78 della sentenza impugnata, che non è contestato nell’ambito della presente impugnazione, che «dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo risulta[va] che l’APN [aveva] proceduto a una ponderazione dei diversi criteri previsti all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, da cui risulta che il criterio del livello delle responsabilità e il criterio sussidiario dell’anzianità a parità di meriti [avevano] costituito le ragioni individuali e pertinenti che hanno giustificato la mancata promozione del ricorrente».

59      Dopo aver rilevato, al punto 80 della sentenza impugnata, che «la decisione di rigetto del reclamo conteneva, in risposta alle altre tre censure sollevate nel reclamo, precisazioni sufficienti per consentire al ricorrente di comprendere il ragionamento dell’amministrazione e di valutare l’opportunità di proporre un ricorso, nonché al Tribunale di esercitare il suo controllo», il Tribunale ha ritenuto, al punto 81 di tale sentenza, che «la decisione di rigetto del reclamo cont[eneva] elementi specifici di valutazione e di comparazione, nonché precisazioni pertinenti che riguarda[va]no la situazione individuale del ricorrente».

60      Così facendo, il Tribunale ha correttamente esaminato il contenuto della decisione controversa, come precisata dalla decisione di rigetto del reclamo, prima di dichiarare, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 55 della presente sentenza, che il requisito di motivazione era soddisfatto. Esso non si è affatto pronunciato sulla realizzazione effettiva dell’esame comparativo dei meriti e, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non era tenuto a procedere a una siffatta valutazione in risposta ad un motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

61      È vero che risulta espressamente dai termini dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 8, delle DGE, che, nell’ambito di una procedura di promozione, l’APN è tenuta ad effettuare la sua scelta sulla base di uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, dovendo tale scrutinio essere esteso a tutti i funzionari promuovibili, indipendentemente dalle funzioni esercitate (sentenza del 13 gennaio 2022, YG/Commissione, C‑361/20 P, EU:C:2022:17, punto 23).

62      Tuttavia, tale esigenza, che è espressione al contempo del principio di parità di trattamento dei funzionari e di quello della loro aspettativa di carriera (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2022, YG/Commissione, C‑361/20 P, EU:C:2022:17, punto 23), si ricollega alla legittimità nel merito dell’atto controverso e deve quindi essere distinta dall’obbligo di motivazione sancito all’articolo 296 TFUE e all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, il quale rientra nella legittimità formale di tale atto.

63      L’argomento del ricorrente vertente, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, nella parte in cui riguarda i punti della sentenza impugnata che si riferiscono all’analisi del rispetto dell’obbligo di motivazione, è, pertanto, inconferente.

64      In ogni caso, se l’argomento del ricorrente dovesse essere inteso nel senso che riguarda i punti da 91 a 110 della sentenza impugnata, che si riferiscono specificamente alla realizzazione dello scrutinio per merito comparativo richiesto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, esso tenderebbe, in realtà, a mettere in discussione le valutazioni fattuali del Tribunale relative al compimento effettivo di tale scrutinio. Ebbene, in assenza di un’allegazione di snaturamento, in considerazione della giurisprudenza ricordata al punto 19 della presente sentenza, un siffatto argomento è irricevibile.

65      Il sesto motivo d’impugnazione deve pertanto essere disatteso.

 Sul primo motivo dimpugnazione, vertente su un errore di diritto relativo al controllo dellesame comparativo dei meriti

 Argomenti delle parti

66      Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto assimilando, al punto 81 della sentenza impugnata, la mera elencazione degli elementi di valutazione alla prova dell’effettivo espletamento dell’esame comparativo, senza verificarne l’effettiva esecuzione. Egli sostiene anche che, poiché la Commissione non ha indicato le differenze che avrebbero giustificato la sua mancata promozione, il Tribunale non era in grado di scrutinare né l’effettività di tale esame né la pertinenza del criterio comparativo utilizzato. Egli sostiene inoltre, riferendosi al punto 76 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha «validato» la decisione controversa sulla sola base di un rinvio generico dell’amministrazione alla normativa di riferimento e all’affermazione secondo cui il raffronto prescritto sarebbe stato effettuato. Egli aggiunge che, al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato erroneamente a rilevare «la presenza di indicatori senza metterli in relazione tra i candidati».

67      La Commissione chiede il rigetto del primo motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

68      In primo luogo, nella parte in cui tale motivo d’impugnazione riguarda i punti 76 e 81 della sentenza impugnata, occorre rilevare che tali punti si riferiscono al primo motivo dell’atto introduttivo del ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Con il suo argomento, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non avendo verificato che un esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili fosse stato effettivamente espletato e avendo confuso l’enunciazione dei diversi criteri di comparazione con il compimento di tale esame.

69      Anche supponendo che sia ricevibile, un siffatto argomento si confonde tuttavia con quello presentato a sostegno del sesto motivo d’impugnazione e deve, per gli stessi motivi esposti ai punti da 57 a 63 della presente sentenza, essere respinto.

70      In secondo luogo, nella parte in cui il ricorrente contesta altresì, nell’ambito del primo motivo d’impugnazione, il punto 98 della sentenza impugnata, che si riferisce, dal canto suo, al secondo motivo dell’atto introduttivo del ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto, occorre ricordare che, in tale punto 98, il Tribunale ha dichiarato che «dagli estratti dei rapporti informativi dei funzionari per l’anno 2020 risulta[va] che i funzionari A, B e C [avevano] dato prova, quanto al primo, di un livello di efficienza eccellente, quanto al secondo, di un livello molto buono, se non addirittura eccellente, e, quanto al terzo, di un livello superiore alle aspettative dei suoi superiori gerarchici» e che gli «estratti dei rapporti informativi del ricorrente indica[va]no che il suo livello di efficienza era elevato e fa[cevano] riferimento, in particolare, alla circostanza che sia nel 2019 che nel 2020 egli era incaricato del maggior numero di progetti nella sua unità».

71      Ne consegue che, in detto punto 98, il Tribunale ha precisamente messo in relazione i diversi elementi di valutazione che invoca con i candidati alla promozione interessati. L’affermazione contraria del ricorrente è, pertanto, priva di qualsiasi fondamento.

72      Di conseguenza, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto.

 Sullottavo motivo dimpugnazione, vertente sullapplicazione erronea delle norme relative allonere della prova

 Argomenti delle parti

73      Con l’ottavo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti 102 e 109 della sentenza impugnata, ha erroneamente fatto gravare su di lui l’onere di dimostrare che la Commissione non aveva proceduto ad uno scrutinio per merito comparativo. Infatti, così facendo, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova, imponendogli di provare un fatto negativo. Egli sostiene che, in ogni caso, una siffatta prova avrebbe potuto essere fornita solo mediante atti a cui non ha accesso. A suo avviso, poiché l’onere della prova incombe sulla parte che deduce, spettava alla Commissione dimostrare di aver proceduto all’esame comparativo richiesto.

74      La Commissione chiede il rigetto dell’ottavo motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

75      Dal punto 102 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha rilevato che «[d]el resto, il ricorrente non [aveva] fornito alcun indizio a sostegno della sua argomentazione relativa all’assenza di uno scrutinio per merito comparativo». Al punto 109 di tale sentenza, il Tribunale ha ricordato che «il ricorrente [aveva] proposto un appello interno avverso il mancato inserimento del suo nome nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione» e ne ha dedotto che «i suoi meriti [erano] stati oggetto, conformemente all’articolo 5 delle [DGE], di una comparazione con quelli dei funzionari promossi a livello dell’istituzione, e non soltanto della sua [DG]».

76      Quand’anche tali motivazioni fossero, come sostiene il ricorrente, viziate da un errore di diritto, un siffatto errore sarebbe, in ogni caso, privo di incidenza sul dispositivo della sentenza impugnata, in quanto tali motivazioni presentavano un carattere sovrabbondante.

77      Infatti, al punto 101 della sentenza impugnata, il Tribunale, da un lato, ha rilevato che la decisione di rigetto del reclamo riconosceva espressamente i meriti del ricorrente, presentando al contempo il modo in cui era stata effettuata la loro comparazione. Dall’altro lato, ai punti 104 e 105 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che da tale decisione risultava che l’APN aveva proceduto allo scrutinio comparativo dei meriti del ricorrente con quelli dei funzionari di grado AD 10 promossi all’interno della DG alla quale egli apparteneva e a livello della Commissione.

78      Poiché tali motivazioni sono sufficienti a giustificare il rigetto, da parte del Tribunale, dell’argomento relativo all’asserita assenza di uno scrutinio per merito comparativo, l’ottavo motivo d’impugnazione, vertente sull’asserita inversione dell’onere della prova, in quanto diretto esclusivamente contro motivazioni sovrabbondanti, come lo attesta l’uso al punto 102 di tale sentenza dei termini «[d]el resto», deve essere respinto in quanto inconferente.

 Sul nono motivo dimpugnazione, vertente sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata

 Argomenti delle parti

79      Con il nono motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha dichiarato erroneamente, ai punti 172 e 178 della sentenza impugnata, che egli non aveva fornito elementi che consentissero di caratterizzare l’esistenza di uno sviamento di potere da parte dell’APN e ha violato l’obbligo di motivare le sue decisioni.

80      La Commissione chiede il rigetto del nono motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

81      Occorre osservare, da un lato, che, al punto 172 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, per suffragare il suo motivo di ricorso vertente su uno sviamento di potere, il ricorrente invocava in particolare una violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’APN, mentre, come risultava dall’esame del primo motivo di ricorso sollevato dinanzi a tale giudice, le censure su cui si basava tale allegazione non erano fondate. Dall’altro lato, al punto 178 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il ricorrente non aveva fornito alcun indizio oggettivo, preciso e concordante, in grado di mettere in discussione la presunzione di legittimità degli atti dell’Unione e di giustificare un’inversione dell’onere della prova.

82      Sebbene il nono motivo d’impugnazione sia formalmente presentato come vertente sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata, l’argomento sviluppato a suo sostegno, quale esposto al punto 79 della presente sentenza, lungi dal rivelare una qualsivoglia carenza di motivazione della sentenza impugnata, mira in realtà ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, senza che uno snaturamento di questi ultimi da parte del Tribunale sia dedotto.

83      In considerazione della giurisprudenza ricordata al punto 19 della presente sentenza, poiché una siffatta valutazione esula dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, il nono motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul quinto motivo dimpugnazione, vertente su un errore di valutazione e sullapplicazione erronea delle norme relative allonere della prova

 Argomenti delle parti

84      Con il quinto motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale, non avendo rilevato che la decisione di mancata promozione era illegittimamente fondata su elementi sussidiari e non sull’elemento preminente costituito dall’interesse del servizio, ha valutato erroneamente tale interesse. A tal riguardo, il ricorrente sostiene di essere il solo ingegnere nucleare della sua unità e che tale elemento avrebbe dovuto essere privilegiato. Egli aggiunge che il Tribunale non avrebbe controllato la legittimità della limitazione degli elementi valutativi considerati, alla luce di una giustificazione oggettiva e proporzionata all’obiettivo di selezione dei funzionari, e avrebbe fatto gravare su di lui, e non sull’istituzione convenuta, l’onere della prova.

85      La Commissione chiede il rigetto del quinto motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte

86      È sufficiente rilevare che il ricorrente non indica i punti della sentenza impugnata ai quali si riferisce il quinto motivo d’impugnazione. Quest’ultimo non soddisfa pertanto le condizioni enunciate dalla giurisprudenza ricordata al punto 27 della presente sentenza e deve, di conseguenza, essere respinto in quanto irricevibile.

87      Poiché nessuno dei motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

88      In conformità all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

89      Il sig. Passalacqua, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Roberto Passalacqua è condannato alle spese.

Ziemele

Kumin

Gervasoni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 marzo 2026.

Il cancelliere

 

La presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

I. Ziemele


*      Lingua processuale: l’italiano.

Litigios n. C-309/24 P de 05/03/2026