Sintesi n. C-268/24 del 16/04/2024
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Rinvio pregiudiziale
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

SINTESI QUESITI PREGIUDIZIALI

 

Si dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 19 c. 3 TUE e dell’art. 267 TFUE, la seguente questione:

- se la clausola 4 dell’Accordo quadro di cui alla dir. 99/70 vada interpretata nel senso che osta a una limitazione nell’attribuzione della carta docente di cui all’art. 1 c. 121 ss. legge del 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n. 162, del 15 luglio 2015) basata sulla durata temporale della supplenza stessa;
- se alla luce della clausola 4 sopra citata possano considerarsi “ragioni oggettive” idonee ad escludere la ricorrenza di una ipotesi di discriminazione le tipologie di carenza di personale - rispondenti alle ipotesi di cui ai commi 1, 2 o 3 dell’art. 4 l. 124/99 cit. – che il singolo supplente va a “coprire”;
- se l’aver svolto – nel medesimo anno scolastico - supplenze temporanee in diverse scuole a seguito di plurimi e diversi contratti per supplenze temporanee possa ritenersi ragione oggettiva ex clausola 4 dell’Accordo quadro di cui alla direttiva 99/70 cit.;
- se, in ogni caso, debba ritenersi che il giudizio di comparabilità tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato vada formulato ex ante o debba tener conto dell’effettiva durata dell’attività di supplenza svolta nel corso dell’anno (p.es.,laddove seppur con più contratti, il supplente abbia lavorato per un arco temporale non dissimile da un supplente nominato a copertura di posto vacante su organico di fatto).

 

SINTESI QUESITI PREGIUDIZIALI

 

Si dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 19 c. 3 TUE e dell’art. 267 TFUE, la seguente questione:

- se la clausola 4 dell’Accordo quadro di cui alla dir. 99/70 vada interpretata nel senso che osta a una limitazione nell’attribuzione della carta docente di cui all’art. 1 c. 121 ss. legge del 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n. 162, del 15 luglio 2015) basata sulla durata temporale della supplenza stessa;
- se alla luce della clausola 4 sopra citata possano considerarsi “ragioni oggettive” idonee ad escludere la ricorrenza di una ipotesi di discriminazione le tipologie di carenza di personale - rispondenti alle ipotesi di cui ai commi 1, 2 o 3 dell’art. 4 l. 124/99 cit. – che il singolo supplente va a “coprire”;
- se l’aver svolto – nel medesimo anno scolastico - supplenze temporanee in diverse scuole a seguito di plurimi e diversi contratti per supplenze temporanee possa ritenersi ragione oggettiva ex clausola 4 dell’Accordo quadro di cui alla direttiva 99/70 cit.;
- se, in ogni caso, debba ritenersi che il giudizio di comparabilità tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato vada formulato ex ante o debba tener conto dell’effettiva durata dell’attività di supplenza svolta nel corso dell’anno (p.es.,laddove seppur con più contratti, il supplente abbia lavorato per un arco temporale non dissimile da un supplente nominato a copertura di posto vacante su organico di fatto).

Provvedimento in causa n. C-268/24 del 16/04/2024