
ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE
14 ottobre 2025 (*)
« Impugnazione – Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte – Requisiti formali relativi all’impugnazione – Domanda di ammissione dell’impugnazione presentata fuori termine – Irricevibilità dell’impugnazione »
Nella causa C‑637/25 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 settembre 2025,
Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl, con sede in Castello-Riva degli schiavoni n. 4164, Venezia (Italia), rappresentata da M. Solveni, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA)
convenuta in primo grado,
IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 luglio 2025, Rimorchiatori Riuniti Panfido & C./CINEA (T‑1193/23, EU:T:2025:731; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso fondato, in via principale, sull’articolo 272 TFUE e volto a far dichiarare che essa aveva correttamente eseguito l’attività di cui era incaricata nell’ambito dell’azione «Poseidon Med II», che essa aveva diritto all’intero ammontare della sovvenzione a titolo di tale attività e che l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) era tenuta a versarle l’importo residuo di EUR 3 308 761,60, nonché, in via subordinata, sull’articolo 263 TFUE e inteso all’annullamento della lettera della CINEA del 9 ottobre 2023, recante il numero di riferimento Ares (2023)6844841, secondo la quale, in sostanza, il grado di completamento dell’attività di cui detta società era incaricata era dello 0%.
2 Ai sensi dell’articolo 58 bis, secondo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale relative all’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, è subordinato alla loro previa ammissione da parte della Corte.
3 Nel caso di specie, come risulta dal punto 1 della sentenza impugnata, il ricorso in primo grado era fondato, in via principale, sull’articolo 272 TFUE e verteva, in sostanza, sull’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, sebbene la ricorrente avesse invocato anche, in subordine, l’articolo 263 TFUE. Pertanto, la presente impugnazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 58 bis, secondo comma, lettera b), di detto Statuto.
4 Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, nei casi di cui all’articolo 58 bis, secondo comma, di detto Statuto, la parte ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda. In assenza di una domanda siffatta, il vicepresidente della Corte dichiara l’impugnazione irricevibile.
5 Nel caso di specie, poiché la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 16 luglio 2025, il termine per la presentazione dell’impugnazione è scaduto il 26 settembre 2025.
6 L’atto di impugnazione è stato trasmesso alla cancelleria della Corte il 26 settembre 2025. Tuttavia, la ricorrente ha omesso di allegare una domanda di ammissione dell’impugnazione, violando così il requisito di cui all’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
7 Una tale domanda è stata depositata separatamente e fuori termine, vale a dire il 27 settembre 2025. La parte ricorrente non ha, a tal riguardo, invocato, né, a fortiori, dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di una forza maggiore ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, atto a giustificare tale deposito tardivo.
8 Date tali circostanze, occorre constatare l’assenza di una domanda di ammissione depositata entro il termine prescritto e, di conseguenza, dichiarare l’impugnazione irricevibile ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento di procedura.
Sulle spese
9 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.
10 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima che l’impugnazione fosse notificata all’altra parte del procedimento e, di conseguenza, prima che quest’ultima potesse sostenere delle spese, occorre statuire che la ricorrente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:
1) L’impugnazione è respinta perché irricevibile.
2) La Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl si fa carico delle proprie spese.
Lussemburgo, 14 ottobre 2025
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Il cancelliere |
Il vicepresidente |
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A. Calot Escobar |
T. von Danwitz |
* Lingua processuale: l’italiano.
![]() ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE 14 ottobre 2025 (*) « Impugnazione – Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte – Requisiti formali relativi all’impugnazione – Domanda di ammissione dell’impugnazione presentata fuori termine – Irricevibilità dell’impugnazione » Nella causa C‑637/25 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 settembre 2025, Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl, con sede in Castello-Riva degli schiavoni n. 4164, Venezia (Italia), rappresentata da M. Solveni, avvocato, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) convenuta in primo grado, IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, la Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 luglio 2025, Rimorchiatori Riuniti Panfido & C./CINEA (T‑1193/23, EU:T:2025:731; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso fondato, in via principale, sull’articolo 272 TFUE e volto a far dichiarare che essa aveva correttamente eseguito l’attività di cui era incaricata nell’ambito dell’azione «Poseidon Med II», che essa aveva diritto all’intero ammontare della sovvenzione a titolo di tale attività e che l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) era tenuta a versarle l’importo residuo di EUR 3 308 761,60, nonché, in via subordinata, sull’articolo 263 TFUE e inteso all’annullamento della lettera della CINEA del 9 ottobre 2023, recante il numero di riferimento Ares (2023)6844841, secondo la quale, in sostanza, il grado di completamento dell’attività di cui detta società era incaricata era dello 0%. 2 Ai sensi dell’articolo 58 bis, secondo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale relative all’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, è subordinato alla loro previa ammissione da parte della Corte. 3 Nel caso di specie, come risulta dal punto 1 della sentenza impugnata, il ricorso in primo grado era fondato, in via principale, sull’articolo 272 TFUE e verteva, in sostanza, sull’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, sebbene la ricorrente avesse invocato anche, in subordine, l’articolo 263 TFUE. Pertanto, la presente impugnazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 58 bis, secondo comma, lettera b), di detto Statuto. 4 Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, nei casi di cui all’articolo 58 bis, secondo comma, di detto Statuto, la parte ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda. In assenza di una domanda siffatta, il vicepresidente della Corte dichiara l’impugnazione irricevibile. 5 Nel caso di specie, poiché la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 16 luglio 2025, il termine per la presentazione dell’impugnazione è scaduto il 26 settembre 2025. 6 L’atto di impugnazione è stato trasmesso alla cancelleria della Corte il 26 settembre 2025. Tuttavia, la ricorrente ha omesso di allegare una domanda di ammissione dell’impugnazione, violando così il requisito di cui all’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura. 7 Una tale domanda è stata depositata separatamente e fuori termine, vale a dire il 27 settembre 2025. La parte ricorrente non ha, a tal riguardo, invocato, né, a fortiori, dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di una forza maggiore ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, atto a giustificare tale deposito tardivo. 8 Date tali circostanze, occorre constatare l’assenza di una domanda di ammissione depositata entro il termine prescritto e, di conseguenza, dichiarare l’impugnazione irricevibile ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento di procedura. Sulle spese 9 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. 10 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima che l’impugnazione fosse notificata all’altra parte del procedimento e, di conseguenza, prima che quest’ultima potesse sostenere delle spese, occorre statuire che la ricorrente sopporterà le proprie spese. Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede: 1) L’impugnazione è respinta perché irricevibile. 2) La Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl si fa carico delle proprie spese. Lussemburgo, 14 ottobre 2025
* Lingua processuale: l’italiano. | ||||||