Provvedimento in causa n. T-424/25 (riunita alla T-425/25, T-426/25, T427/25, 428/25, T-439/25, T-440/25, T-441/25, T-442/25, T-443/25) del 01/07/2026
Organo giudicante: Tribunale
Procedura: Ricorso di dipendenti
Stato della causa: Concluso
Esito: Respinto

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

1º luglio 2026 (*)

 

« Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di Europol avente ad oggetto l’estensione dei rapporti contrattuali fino a dieci anni – Esclusione dei titolari di un contratto che è già stato oggetto di rinnovo – Rigetto della domanda di concessione di un ulteriore anno di servizio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Applicazione ratione temporis delle norme di diritto sostanziale – Certezza del diritto – Responsabilità »

Nelle cause da T‑424/25 a T‑428/25 e da T‑439/25 a T‑443/25,

KJ, rappresentato da M. Velardo, avvocata,

ricorrente nella causa T‑424/25,

KK, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑425/25,

KL, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑426/25,

KM, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑427/25,

KN, rappresentata da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑428/25,

KO, rappresentata da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑439/25,

KP, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑440/25,

KQ, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑441/25,

KR, rappresentata da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑442/25,

KS, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑443/25,

contro

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), rappresentata da O. Sajin, M. Mitkovic e A. Nunzi, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron, avvocata,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da G. De Baere, presidente, C. Mac Eochaidh (relatore) e D. Jočienė, giudici,

cancelliera: P. Núñez Ruiz, amministratrice,

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza comune del 24 marzo 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con i loro ricorsi fondati sull’articolo 270 TFUE, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR e KS, ricorrenti, chiedono l’annullamento delle decisioni dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) del 15 e 16 ottobre 2024 nonché del 27 febbraio 2025, recanti rigetto delle loro istanze dirette a ottenere la permanenza in servizio per un anno ulteriore (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»), e il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

 Fatti

2        I ricorrenti sono stati assunti da Europol in qualità di agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») al fine di occuparvi «posti ristretti», vale a dire posti che possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità competenti degli Stati membri.

3        A tal fine, i ricorrenti hanno concluso ciascuno con Europol un contratto di agente temporaneo della durata iniziale di cinque anni (in prosieguo: i «contratti iniziali»), il quale è stato rinnovato, di comune accordo, per un periodo supplementare di quattro anni.

4        Il 12 febbraio 2024 la direttrice esecutiva di Europol ha informato il personale di tale agenzia che ella intendeva aumentare la durata massima complessiva dei contratti di lavoro degli agenti che occupavano un posto ristretto da nove a dieci anni, ossia il cumulo di un primo periodo di attività di cinque anni coperto dal loro contratto iniziale e di un secondo periodo di attività di cinque anni derivante dal rinnovo di detto contratto.

5        Nella comunicazione al personale dell’8 marzo 2024 il vicedirettore esecutivo del «Capabilities Directorate» ha precisato che l’intenzione iniziale di Europol consisteva nell’applicare tale riforma a tutti gli agenti temporanei che occupavano un posto ristretto. Tuttavia, a seguito di un’analisi giuridica Europol ha concluso che non era possibile farne beneficiare gli agenti temporanei che occupavano un posto ristretto e il cui contratto era già stato oggetto di rinnovo e ciò a causa, in particolare, dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce [Europol] e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU 2016, L 135, pag. 53).

6        Il 21 marzo 2024 la direttrice esecutiva di Europol ha adottato la decisione sulla durata dei contratti di lavoro degli agenti temporanei di Europol assunti ai sensi dell’articolo 2, lettera f), RAA [Decision of the Executive Director on the Duration of Contracts of Employment for Temporary Agents under Article 2(f) of the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union at Europol; in prosieguo: la «decisione del 21 marzo 2024»]. Tale decisione è entrata in vigore il 22 marzo 2024.

7        Il 14, 16, 18 e 19 giugno e il 18 dicembre 2024 i ricorrenti hanno chiesto ciascuno alla direttrice esecutiva di Europol, sul fondamento della decisione del 21 marzo 2024, che la durata del loro secondo periodo di attività, quale risultante dal rinnovo del loro contratto iniziale, fosse considerata di cinque anni e non di quattro anni.

8        Il 15 e il 16 ottobre 2024 e il 27 febbraio 2025 la direttrice esecutiva di Europol ha adottato le decisioni impugnate recanti rigetto delle istanze dei ricorrenti.

9        Il 2, 3, 5, 6, 12 e 18 dicembre 2024 e il 24 marzo 2025 i ricorrenti hanno presentato ciascuno un reclamo avverso le decisioni impugnate.

10      Il 25 marzo e il 15 maggio 2025 il comitato per i reclami del consiglio di amministrazione di Europol ha respinto i reclami dei ricorrenti (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni di rigetto dei reclami»).

 Conclusioni delle parti

11      I ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        annullare le decisioni di rigetto dei reclami;

–        condannare Europol a risarcire il danno materiale relativo alla mancata percezione del loro stipendio per un anno, il danno materiale relativo alla perdita dei loro contributi pensionistici nonché il danno morale stimato pro bono et aequo, per ciascuno di essi, in EUR 2 000, da corrispondere con interessi e rivalutazione monetaria dal momento in cui il diritto è sorto fino all’effettivo pagamento;

–        condannare Europol alle spese.

12      Europol chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente i ricorsi;

–        in subordine, respingere le domande di risarcimento danni;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

13      Sentite le parti, il Tribunale decide di riunire le cause da T‑424/25 a T‑428/25 e da T‑439/25 a T‑443/25 ai fini della presente sentenza, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura.

 Sulloggetto del ricorso

14      Con il secondo capo delle loro conclusioni i ricorrenti chiedono l’annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami.

15      A tale riguardo, secondo una costante giurisprudenza, conclusioni di annullamento formalmente dirette contro la decisione di rigetto di un reclamo comportano come effetto che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto contestato con il reclamo quando sono, come tali, prive di contenuto autonomo (v. sentenza del 23 marzo 2022, OT/Parlamento, T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 51 e giurisprudenza citata).

16      Nella fattispecie, dato che le decisioni di rigetto dei reclami si limitano a confermare le decisioni impugnate, il che non è contestato dai ricorrenti, le conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami sono prive di contenuto autonomo e non occorre quindi statuire specificamente sulle stesse. Tuttavia, nell’esame della legittimità delle decisioni impugnate è necessario prendere in considerazione la motivazione figurante nelle decisioni di rigetto dei reclami, motivazione che si presume coincidente con quella delle decisioni impugnate (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2022, OT/Parlamento, T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 52 e giurisprudenza citata).

 Nel merito

 Sulle domande di annullamento

17      A sostegno delle loro domande di annullamento, i ricorrenti deducono due motivi.

–       Sul primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024

18      Con il primo motivo, sul fondamento dell’articolo 277 TFUE i ricorrenti sollevano un’eccezione di illegittimità dell’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024, sulla base del rilievo che il medesimo violerebbe il principio di parità di trattamento. I ricorrenti affermano che Europol avrebbe trattato in modo differenziato, e senza giustificazione oggettiva, gli agenti temporanei che occupavano un posto ristretto a seconda che il loro contratto fosse già stato oggetto di rinnovo o meno prima del 22 marzo 2024. Infatti, al pari dei ricorrenti, gli agenti il cui contratto iniziale era già stato rinnovato prima di tale data sarebbero stati esclusi dal beneficio della decisione del 21 marzo 2024. Pertanto, la durata totale del loro servizio presso Europol non avrebbe potuto superare i nove anni, vale a dire il cumulo di un primo periodo di attività di cinque anni e di un secondo periodo di attività di quattro anni. Per contro, se il contratto iniziale di questi stessi agenti fosse stato rinnovato dopo il 22 marzo 2024, essi avrebbero potuto cumulare due periodi di attività di cinque anni, vale a dire una durata totale di dieci anni di servizio presso Europol. Posto che l’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024 violerebbe il principio di parità di trattamento, esso dovrebbe essere disapplicato e, di conseguenza, le decisioni impugnate dovrebbero essere annullate.

19      Europol contesta tale argomento.

20      In via preliminare, il Tribunale rileva che l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024 prevede quanto segue:

«Agli agenti temporanei assunti ai sensi dell’articolo 2, lettera f), RAA per occupare un posto ristretto possono essere concessi solo contratti di durata determinata. Essi sono assunti, in linea di principio, in conformità al loro contratto iniziale per una durata determinata di cinque anni.

Tale contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Tale rinnovo avrà, in linea di principio, una durata determinata di cinque anni».

21      L’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024 dispone quanto segue:

«Il limite massimo complessivo di dieci anni di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), [della decisione del 21 marzo 2024] non si applica agli agenti temporanei assunti ai sensi dell’articolo 2, lettera f), RAA per ricoprire posti ristretti, i cui contratti siano già stati rinnovati una volta per un periodo determinato e abbiano iniziato a produrre effetti al momento dell’entrata in vigore [di detta] decisione, salvo in caso di nuova assunzione a seguito di partecipazione con esito positivo a una procedura di selezione per un altro posto ristretto».

22      Peraltro, in udienza e in risposta a un quesito del Tribunale i ricorrenti hanno ammesso che l’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), della decisione del 21 marzo 2024, al quale fa riferimento l’articolo 6 della medesima decisione, era inapplicabile alla loro situazione in quanto essi non ne soddisfacevano le condizioni. I ricorrenti hanno precisato che, con la loro eccezione di illegittimità dell’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024, essi miravano in realtà ad ottenere, in virtù del principio di parità di trattamento, il beneficio del limite massimo complessivo di dieci anni previsto all’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), di tale decisione, mediante applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima decisione.

23      A tale riguardo, anzitutto, il Tribunale constata che l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024 prevede che il contratto iniziale e il suo rinnovo abbiano, ciascuno, «in linea di principio» [«in principle», nell’originale in inglese] una durata di cinque anni.

24      Da tali elementi, e in particolare dalle parole «in linea di principio», si deduce quindi che Europol dispone di un margine di discrezionalità che le consente di proporre ai suoi agenti che la durata del loro contratto iniziale e quella del rinnovo di tale contratto siano diverse da cinque anni, e ciò purché sia rispettato il limite massimo complessivo di dieci anni. Del resto il Tribunale rileva che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del 21 marzo 2024 prevede proprio la possibilità di concludere, qualora l’interesse del servizio lo giustifichi, contratti di durata inferiore a quella prevista dalle disposizioni dell’articolo 1 della medesima decisione.

25      L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024 non può quindi essere interpretato nel senso che esso conferirebbe un qualsivoglia diritto agli agenti temporanei che occupano un posto ristretto, come i ricorrenti, di beneficiare dei periodi massimi di cinque anni previsti da tale articolo, tenuto conto della libertà contrattuale e del potere discrezionale di Europol di concludere o rinnovare contratti del genere per una durata più breve della durata massima autorizzata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, punto 34).

26      Inoltre, nella misura in cui, in pratica e indipendentemente dalla modalità operativa utilizzata (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2016, DE/EMA, F‑58/14, EU:F:2016:16, punto 43), la concessione di un anno ulteriore sarebbe assimilabile a un secondo rinnovo del contratto iniziale dei ricorrenti il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, un agente titolare di un contratto di durata determinata non può rivendicare un qualsivoglia diritto al rinnovo del suo contratto, essendo un tale rinnovo solo una mera facoltà lasciata alla valutazione dell’autorità competente (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non pubblicata, EU:T:2019:290, punti 57 e 74 e giurisprudenza citata, e del 10 luglio 2024, RS/BEI, T‑624/22, non pubblicata, EU:T:2024:461, punto 55 e giurisprudenza citata).

27      Inoltre, e in ogni caso, l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024, la cui legittimità non è contestata dai ricorrenti, precisa espressamente che il contratto iniziale può essere rinnovato una sola volta. In tal modo l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024 ribadisce le scelte operate dal legislatore dell’Unione europea all’articolo 8, primo comma, RAA e all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794.

28      Come ricordato da Europol sia durante la fase amministrativa sia nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, l’articolo 8, primo comma, RAA stabilisce che il contratto di durata determinata di un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera f), RAA può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata e che qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata. Secondo la giurisprudenza l’articolo 8, primo comma, RAA ha lo scopo non di garantire una certa stabilità o una certa continuità dei rapporti di lavoro degli agenti temporanei con contratto a tempo determinato, bensì di prevenire l’utilizzazione abusiva di una successione di contratti a tempo determinato e, pertanto, mira a garantire il rispetto, da parte dell’istituzione che lo assume, della tutela dell’agente temporaneo contro tali abusi (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 2015, EMA/Drakeford, T‑231/14 P, EU:T:2015:639, punti 23 e 30 e giurisprudenza citata, e del 5 luglio 2023, SE/Commissione, T‑223/21, EU:T:2023:375, punto 89 e giurisprudenza citata).

29      Inoltre l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794 stabilisce che agli agenti temporanei assunti da Europol per occupare posti ristretti possono essere accordati solo contratti a tempo determinato, rinnovabili una sola volta per un periodo determinato. Tale articolo concretizza l’intenzione del legislatore dell’Unione, espressa al considerando 59 di detto regolamento, secondo cui la durata del servizio di tali agenti temporanei deve essere limitata al fine di mantenere il principio di rotazione, considerato che la successiva reintegrazione in servizio dei membri del personale presso la rispettiva autorità competente facilita la stretta cooperazione tra Europol e le autorità nazionali competenti degli Stati membri.

30      Nel caso di specie è pacifico che, prima dell’entrata in vigore della decisione del 21 marzo 2024, il contratto iniziale di ciascuno dei ricorrenti era già stato rinnovato. Inoltre, i ricorrenti non hanno sollevato alcuna eccezione di illegittimità né dell’articolo 8, primo comma, RAA né dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794. La legittimità di queste due disposizioni non è stata quindi messa in discussione dai ricorrenti.

31      In un caso del genere, e atteso che il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità (sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punto 22; v., altresì, sentenza del 25 marzo 2021, Slovak Telekom/Commissione, C‑165/19 P, EU:C:2021:239, punto 119 e giurisprudenza citata), i ricorrenti non possono contestare a Europol di aver violato detto principio, laddove l’articolo 8, primo comma, RAA e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794 ostavano a che tale agenzia potesse rinnovare una seconda volta il loro contratto iniziale per un periodo di un anno.

32      Come spiegato da Europol nelle sue memorie, solo un intervento del legislatore dell’Unione avrebbe potuto consentire che i contratti iniziali dei ricorrenti fossero prorogati di un anno, nonostante fossero già stati rinnovati.

33      A tale riguardo e a titolo di raffronto, il Tribunale rileva che il legislatore dell’Unione ha autorizzato il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) a prorogare in casi eccezionali, nell’interesse del servizio e per una durata determinata, taluni contratti di agenti temporanei che siano già stati oggetto di rinnovo (articolo 50 ter, paragrafo 2, RAA). Tale articolo conferma quindi che la proroga per una durata determinata del contratto di un agente temporaneo che sia già stato rinnovato è possibile solo nell’ipotesi in cui tale proroga sia stata previamente autorizzata dal legislatore dell’Unione.

34      In mancanza di una siffatta autorizzazione specifica da parte del legislatore dell’Unione, accogliere la tesi dei ricorrenti e consentire a Europol di prorogare di un anno la durata del loro secondo periodo di attività contravverrebbe al divieto di utilizzazione abusiva di una successione di contratti a tempo determinato, quale previsto all’articolo 8, primo comma, RAA, letto isolatamente o alla luce della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43) (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 luglio 2023, SE/Commissione, T‑223/21, EU:T:2023:375, punti da 79 a 84), nonché al principio di rotazione, sancito all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794 (v. punti 28 e 29 supra).

35      Infine, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti e indipendentemente dalle precedenti considerazioni, la decisione del 21 marzo 2024, in quanto atto obbligatorio di portata generale, non può in alcun caso prorogare di per sé, e senza alcuna rinegoziazione contrattuale, la durata del loro secondo periodo di attività.

36      Infatti, secondo una costante giurisprudenza, a differenza dei funzionari, la cui stabilità di impiego è garantita dallo Statuto dei funzionari dell’Unione, gli agenti temporanei rientrano in un altro regime alla base del quale si colloca il contratto di lavoro concluso con l’istituzione interessata. Dall’articolo 47, lettera b), RAA risulta che la durata del rapporto di lavoro tra un’istituzione e un agente temporaneo assunto a tempo determinato è disciplinata, per l’appunto, dalle condizioni stabilite nel contratto concluso tra le parti (v. sentenze del 9 novembre 2022, QM/Europol, T‑164/21, EU:T:2022:695, punto 86 e giurisprudenza citata, e del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 49 e giurisprudenza citata).

37      Inoltre, è già stato dichiarato che la validità del contratto di assunzione di un agente temporaneo presupponeva un’accettazione incondizionata da parte di quest’ultimo di tutti gli elementi essenziali necessari per l’assunzione delle funzioni, in particolare la durata di tale contratto (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non pubblicata, EU:T:2019:63, punto 51). Nulla osta a che tale soluzione giurisprudenziale, fondata sul necessario consenso dell’agente temporaneo interessato, sia estesa all’ipotesi del rinnovo del suo contratto, tanto più che l’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce, in particolare, il diritto di esercitare una professione «liberamente» scelta o accettata.

38      Da tali elementi, e in particolare dall’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 47, lettera b), RAA, risulta che la durata del contratto di un agente temporaneo è fissata dal contratto stesso, cosicché tale durata non può essere estesa mediante la sola volontà dell’amministrazione o di tale agente ma deve risultare dal consenso libero e reciproco delle parti del contratto.

39      In via ultronea, in udienza e in risposta a un quesito del Tribunale Europol ha ammesso che talune clausole dei contratti di rinnovo dei ricorrenti potevano essere modificate di comune accordo tra le parti. Tuttavia, per quanto riguarda la clausola che fissava a quattro anni la durata del secondo periodo di attività dei ricorrenti Europol ha precisato che le parti non potevano modificarla, neppure di comune accordo, a causa delle disposizioni dell’articolo 8, primo comma, RAA e dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794.

40      Al pari di Europol il Tribunale ritiene che, in considerazione dei principi di legalità e gerarchia delle norme, le parti non possano modificare detta clausola al fine di portare il secondo periodo di attività dei ricorrenti da quattro a cinque anni senza violare l’articolo 8, primo comma, RAA e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794. Invero, autorizzare le parti a prorogare di un anno questo secondo periodo di attività contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione, vale a dire il divieto di qualsiasi secondo rinnovo dei contratti per una durata determinata (v. punti 28 e 29 supra).

41      L’insieme delle considerazioni che precedono osta quindi alla tesi sostenuta dai ricorrenti secondo cui la decisione del 21 marzo 2024, in quanto atto obbligatorio di portata generale, avrebbe modificato ex lege la durata di tutti («efficacia erga omnes») i contratti in corso degli agenti temporanei che occupavano posti ristretti che erano già stati oggetto di un rinnovo prima dell’entrata in vigore di tale decisione.

42      In conclusione, l’eccezione di illegittimità dell’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024 deve essere respinta in quanto inoperante. Anche se l’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024 fosse disapplicato, dall’articolo 1, paragrafo 2, della medesima decisione non potrebbe essere dedotto alcun diritto a un qualsivoglia rinnovo. Inoltre l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024, l’articolo 8, primo comma, RAA e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794 ostano a che i contratti iniziali degli agenti temporanei interessati possano essere rinnovati una seconda volta. Infine, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti e indipendentemente da quanto precede, Europol non può estendere unilateralmente, nemmeno mediante un atto obbligatorio di portata generale, la durata di servizio di un agente temporaneo che occupa un posto ristretto quale concordata al momento del rinnovo del suo contratto iniziale.

43      Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto.

–       Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di successione delle leggi nel tempo, di certezza del diritto e di parità di trattamento

44      Con il secondo motivo, i ricorrenti affermano che Europol avrebbe violato i principi di successione delle leggi nel tempo e di certezza del diritto rifiutando di applicare le disposizioni della decisione del 21 marzo 2024 alla loro situazione. Invero detti principi imporrebbero che una nuova legge, nella fattispecie la decisione del 21 marzo 2024, si applichi alle situazioni sorte in vigenza di una legge precedente che producono ancora effetti al momento dell’entrata in vigore di detta nuova legge. Nella misura in cui i contratti iniziali dei ricorrenti, così come rinnovati, producevano ancora effetti al momento dell’entrata in vigore della decisione del 21 marzo 2024, quest’ultima sarebbe stata loro applicabile. Il rifiuto di Europol di portare il loro secondo periodo di attività da quattro a cinque anni in applicazione di detta decisione violerebbe altresì il principio di parità di trattamento.

45      Europol contesta tale argomento.

46      Al riguardo, e come sostenuto da Europol, gli argomenti dei ricorrenti relativi ai principi di successione delle leggi nel tempo e di certezza del diritto sono irrilevanti. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024, l’articolo 8, primo comma, RAA e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794 ostano a che Europol possa rinnovare una seconda volta il contratto iniziale dei ricorrenti (v. punto 42 supra). È quindi senza incorrere in errori di diritto che, nelle decisioni impugnate, Europol ha rifiutato di prorogare di un anno il secondo periodo di attività dei ricorrenti.

47      Per quanto concerne il principio di parità di trattamento il Tribunale ricorda che, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 31, tale principio deve conciliarsi con il rispetto della legalità. Ebbene, l’asserita disparità di trattamento non risulta né dalla decisione del 21 marzo 2024 né dalle decisioni impugnate bensì dalle scelte operate dal legislatore dell’Unione all’articolo 8, primo comma, RAA e all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794, la cui legittimità non è stata messa in discussione dai ricorrenti.

48      Infine, il Tribunale constata che è vero che i ricorrenti hanno menzionato il principio di tutela del legittimo affidamento nelle loro memorie, ma tale menzione non è suffragata da alcun argomento. Così facendo, anche supponendo che i ricorrenti addebitino a Europol di aver violato tale principio, il che non risulta chiaramente dagli atti introduttivi dei ricorsi, tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile atteso che essa non soddisfa i requisiti minimi previsti all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. In ogni caso, la comunicazione al personale dell’8 marzo 2024, menzionata al precedente punto 5, è sufficiente ad escludere l’esistenza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti di qualsivoglia natura, in base alle quali il secondo periodo di attività dei ricorrenti avrebbe potuto essere prorogato di un anno.

49      In considerazione di quanto precede, il secondo motivo deve essere respinto.

50      Di conseguenza, le domande di annullamento devono essere respinte.

 Sulle domande dirette al risarcimento danni

51      I ricorrenti chiedono che Europol sia condannata a risarcirli del danno materiale relativo alla mancata percezione del loro stipendio per un anno, del danno materiale relativo alla perdita dei loro contributi pensionistici nonché del danno morale stimato pro bono et aequo, per ciascuno di essi, in EUR 2 000, da corrispondere con interessi e rivalutazione monetaria dal momento in cui il diritto è sorto fino all’effettivo pagamento.

52      Europol contesta tale argomento.

53      Secondo una costante giurisprudenza, se una domanda di risarcimento presenta uno stretto legame con una domanda di annullamento il rigetto di quest’ultima domanda, in quanto irricevibile o in quanto infondata, comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento (v. sentenza del 30 novembre 2022, KN/Parlamento, T‑401/21, EU:T:2022:736, punto 29 e giurisprudenza citata).

54      Nel caso di specie, le domande di annullamento e le domande dirette al risarcimento danni presentano un siffatto stretto legame, come riconosciuto dai ricorrenti, nella misura in cui i danni di cui essi chiedono il risarcimento traggono origine dai profili di illegittimità che inficerebbero le decisioni impugnate.

55      Le domande dirette al risarcimento danni devono quindi essere respinte e, pertanto, i ricorsi nel loro insieme.

 Sulle spese

56      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

57      Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli alle spese, conformemente alla domanda di Europol.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause da T‑424/25 a T‑428/25 e da T‑439/25 a T‑443/25 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      I ricorsi sono respinti.

3)      KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR e KS si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol).

De Baere

Mac Eochaidh

Jočienė

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1º luglio 2026.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

1º luglio 2026 (*)

 

« Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di Europol avente ad oggetto l’estensione dei rapporti contrattuali fino a dieci anni – Esclusione dei titolari di un contratto che è già stato oggetto di rinnovo – Rigetto della domanda di concessione di un ulteriore anno di servizio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Applicazione ratione temporis delle norme di diritto sostanziale – Certezza del diritto – Responsabilità »

Nelle cause da T‑424/25 a T‑428/25 e da T‑439/25 a T‑443/25,

KJ, rappresentato da M. Velardo, avvocata,

ricorrente nella causa T‑424/25,

KK, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑425/25,

KL, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑426/25,

KM, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑427/25,

KN, rappresentata da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑428/25,

KO, rappresentata da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑439/25,

KP, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑440/25,

KQ, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑441/25,

KR, rappresentata da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑442/25,

KS, rappresentato da M. Velardo,

ricorrente nella causa T‑443/25,

contro

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), rappresentata da O. Sajin, M. Mitkovic e A. Nunzi, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron, avvocata,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da G. De Baere, presidente, C. Mac Eochaidh (relatore) e D. Jočienė, giudici,

cancelliera: P. Núñez Ruiz, amministratrice,

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza comune del 24 marzo 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con i loro ricorsi fondati sull’articolo 270 TFUE, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR e KS, ricorrenti, chiedono l’annullamento delle decisioni dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) del 15 e 16 ottobre 2024 nonché del 27 febbraio 2025, recanti rigetto delle loro istanze dirette a ottenere la permanenza in servizio per un anno ulteriore (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»), e il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

 Fatti

2        I ricorrenti sono stati assunti da Europol in qualità di agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») al fine di occuparvi «posti ristretti», vale a dire posti che possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità competenti degli Stati membri.

3        A tal fine, i ricorrenti hanno concluso ciascuno con Europol un contratto di agente temporaneo della durata iniziale di cinque anni (in prosieguo: i «contratti iniziali»), il quale è stato rinnovato, di comune accordo, per un periodo supplementare di quattro anni.

4        Il 12 febbraio 2024 la direttrice esecutiva di Europol ha informato il personale di tale agenzia che ella intendeva aumentare la durata massima complessiva dei contratti di lavoro degli agenti che occupavano un posto ristretto da nove a dieci anni, ossia il cumulo di un primo periodo di attività di cinque anni coperto dal loro contratto iniziale e di un secondo periodo di attività di cinque anni derivante dal rinnovo di detto contratto.

5        Nella comunicazione al personale dell’8 marzo 2024 il vicedirettore esecutivo del «Capabilities Directorate» ha precisato che l’intenzione iniziale di Europol consisteva nell’applicare tale riforma a tutti gli agenti temporanei che occupavano un posto ristretto. Tuttavia, a seguito di un’analisi giuridica Europol ha concluso che non era possibile farne beneficiare gli agenti temporanei che occupavano un posto ristretto e il cui contratto era già stato oggetto di rinnovo e ciò a causa, in particolare, dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce [Europol] e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU 2016, L 135, pag. 53).

6        Il 21 marzo 2024 la direttrice esecutiva di Europol ha adottato la decisione sulla durata dei contratti di lavoro degli agenti temporanei di Europol assunti ai sensi dell’articolo 2, lettera f), RAA [Decision of the Executive Director on the Duration of Contracts of Employment for Temporary Agents under Article 2(f) of the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union at Europol; in prosieguo: la «decisione del 21 marzo 2024»]. Tale decisione è entrata in vigore il 22 marzo 2024.

7        Il 14, 16, 18 e 19 giugno e il 18 dicembre 2024 i ricorrenti hanno chiesto ciascuno alla direttrice esecutiva di Europol, sul fondamento della decisione del 21 marzo 2024, che la durata del loro secondo periodo di attività, quale risultante dal rinnovo del loro contratto iniziale, fosse considerata di cinque anni e non di quattro anni.

8        Il 15 e il 16 ottobre 2024 e il 27 febbraio 2025 la direttrice esecutiva di Europol ha adottato le decisioni impugnate recanti rigetto delle istanze dei ricorrenti.

9        Il 2, 3, 5, 6, 12 e 18 dicembre 2024 e il 24 marzo 2025 i ricorrenti hanno presentato ciascuno un reclamo avverso le decisioni impugnate.

10      Il 25 marzo e il 15 maggio 2025 il comitato per i reclami del consiglio di amministrazione di Europol ha respinto i reclami dei ricorrenti (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni di rigetto dei reclami»).

 Conclusioni delle parti

11      I ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        annullare le decisioni di rigetto dei reclami;

–        condannare Europol a risarcire il danno materiale relativo alla mancata percezione del loro stipendio per un anno, il danno materiale relativo alla perdita dei loro contributi pensionistici nonché il danno morale stimato pro bono et aequo, per ciascuno di essi, in EUR 2 000, da corrispondere con interessi e rivalutazione monetaria dal momento in cui il diritto è sorto fino all’effettivo pagamento;

–        condannare Europol alle spese.

12      Europol chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente i ricorsi;

–        in subordine, respingere le domande di risarcimento danni;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

13      Sentite le parti, il Tribunale decide di riunire le cause da T‑424/25 a T‑428/25 e da T‑439/25 a T‑443/25 ai fini della presente sentenza, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura.

 Sulloggetto del ricorso

14      Con il secondo capo delle loro conclusioni i ricorrenti chiedono l’annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami.

15      A tale riguardo, secondo una costante giurisprudenza, conclusioni di annullamento formalmente dirette contro la decisione di rigetto di un reclamo comportano come effetto che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto contestato con il reclamo quando sono, come tali, prive di contenuto autonomo (v. sentenza del 23 marzo 2022, OT/Parlamento, T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 51 e giurisprudenza citata).

16      Nella fattispecie, dato che le decisioni di rigetto dei reclami si limitano a confermare le decisioni impugnate, il che non è contestato dai ricorrenti, le conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami sono prive di contenuto autonomo e non occorre quindi statuire specificamente sulle stesse. Tuttavia, nell’esame della legittimità delle decisioni impugnate è necessario prendere in considerazione la motivazione figurante nelle decisioni di rigetto dei reclami, motivazione che si presume coincidente con quella delle decisioni impugnate (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2022, OT/Parlamento, T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 52 e giurisprudenza citata).

 Nel merito

 Sulle domande di annullamento

17      A sostegno delle loro domande di annullamento, i ricorrenti deducono due motivi.

–       Sul primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024

18      Con il primo motivo, sul fondamento dell’articolo 277 TFUE i ricorrenti sollevano un’eccezione di illegittimità dell’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024, sulla base del rilievo che il medesimo violerebbe il principio di parità di trattamento. I ricorrenti affermano che Europol avrebbe trattato in modo differenziato, e senza giustificazione oggettiva, gli agenti temporanei che occupavano un posto ristretto a seconda che il loro contratto fosse già stato oggetto di rinnovo o meno prima del 22 marzo 2024. Infatti, al pari dei ricorrenti, gli agenti il cui contratto iniziale era già stato rinnovato prima di tale data sarebbero stati esclusi dal beneficio della decisione del 21 marzo 2024. Pertanto, la durata totale del loro servizio presso Europol non avrebbe potuto superare i nove anni, vale a dire il cumulo di un primo periodo di attività di cinque anni e di un secondo periodo di attività di quattro anni. Per contro, se il contratto iniziale di questi stessi agenti fosse stato rinnovato dopo il 22 marzo 2024, essi avrebbero potuto cumulare due periodi di attività di cinque anni, vale a dire una durata totale di dieci anni di servizio presso Europol. Posto che l’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024 violerebbe il principio di parità di trattamento, esso dovrebbe essere disapplicato e, di conseguenza, le decisioni impugnate dovrebbero essere annullate.

19      Europol contesta tale argomento.

20      In via preliminare, il Tribunale rileva che l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024 prevede quanto segue:

«Agli agenti temporanei assunti ai sensi dell’articolo 2, lettera f), RAA per occupare un posto ristretto possono essere concessi solo contratti di durata determinata. Essi sono assunti, in linea di principio, in conformità al loro contratto iniziale per una durata determinata di cinque anni.

Tale contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Tale rinnovo avrà, in linea di principio, una durata determinata di cinque anni».

21      L’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024 dispone quanto segue:

«Il limite massimo complessivo di dieci anni di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), [della decisione del 21 marzo 2024] non si applica agli agenti temporanei assunti ai sensi dell’articolo 2, lettera f), RAA per ricoprire posti ristretti, i cui contratti siano già stati rinnovati una volta per un periodo determinato e abbiano iniziato a produrre effetti al momento dell’entrata in vigore [di detta] decisione, salvo in caso di nuova assunzione a seguito di partecipazione con esito positivo a una procedura di selezione per un altro posto ristretto».

22      Peraltro, in udienza e in risposta a un quesito del Tribunale i ricorrenti hanno ammesso che l’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), della decisione del 21 marzo 2024, al quale fa riferimento l’articolo 6 della medesima decisione, era inapplicabile alla loro situazione in quanto essi non ne soddisfacevano le condizioni. I ricorrenti hanno precisato che, con la loro eccezione di illegittimità dell’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024, essi miravano in realtà ad ottenere, in virtù del principio di parità di trattamento, il beneficio del limite massimo complessivo di dieci anni previsto all’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), di tale decisione, mediante applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima decisione.

23      A tale riguardo, anzitutto, il Tribunale constata che l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024 prevede che il contratto iniziale e il suo rinnovo abbiano, ciascuno, «in linea di principio» [«in principle», nell’originale in inglese] una durata di cinque anni.

24      Da tali elementi, e in particolare dalle parole «in linea di principio», si deduce quindi che Europol dispone di un margine di discrezionalità che le consente di proporre ai suoi agenti che la durata del loro contratto iniziale e quella del rinnovo di tale contratto siano diverse da cinque anni, e ciò purché sia rispettato il limite massimo complessivo di dieci anni. Del resto il Tribunale rileva che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del 21 marzo 2024 prevede proprio la possibilità di concludere, qualora l’interesse del servizio lo giustifichi, contratti di durata inferiore a quella prevista dalle disposizioni dell’articolo 1 della medesima decisione.

25      L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024 non può quindi essere interpretato nel senso che esso conferirebbe un qualsivoglia diritto agli agenti temporanei che occupano un posto ristretto, come i ricorrenti, di beneficiare dei periodi massimi di cinque anni previsti da tale articolo, tenuto conto della libertà contrattuale e del potere discrezionale di Europol di concludere o rinnovare contratti del genere per una durata più breve della durata massima autorizzata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, punto 34).

26      Inoltre, nella misura in cui, in pratica e indipendentemente dalla modalità operativa utilizzata (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2016, DE/EMA, F‑58/14, EU:F:2016:16, punto 43), la concessione di un anno ulteriore sarebbe assimilabile a un secondo rinnovo del contratto iniziale dei ricorrenti il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, un agente titolare di un contratto di durata determinata non può rivendicare un qualsivoglia diritto al rinnovo del suo contratto, essendo un tale rinnovo solo una mera facoltà lasciata alla valutazione dell’autorità competente (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non pubblicata, EU:T:2019:290, punti 57 e 74 e giurisprudenza citata, e del 10 luglio 2024, RS/BEI, T‑624/22, non pubblicata, EU:T:2024:461, punto 55 e giurisprudenza citata).

27      Inoltre, e in ogni caso, l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024, la cui legittimità non è contestata dai ricorrenti, precisa espressamente che il contratto iniziale può essere rinnovato una sola volta. In tal modo l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024 ribadisce le scelte operate dal legislatore dell’Unione europea all’articolo 8, primo comma, RAA e all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794.

28      Come ricordato da Europol sia durante la fase amministrativa sia nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, l’articolo 8, primo comma, RAA stabilisce che il contratto di durata determinata di un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera f), RAA può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata e che qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata. Secondo la giurisprudenza l’articolo 8, primo comma, RAA ha lo scopo non di garantire una certa stabilità o una certa continuità dei rapporti di lavoro degli agenti temporanei con contratto a tempo determinato, bensì di prevenire l’utilizzazione abusiva di una successione di contratti a tempo determinato e, pertanto, mira a garantire il rispetto, da parte dell’istituzione che lo assume, della tutela dell’agente temporaneo contro tali abusi (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 2015, EMA/Drakeford, T‑231/14 P, EU:T:2015:639, punti 23 e 30 e giurisprudenza citata, e del 5 luglio 2023, SE/Commissione, T‑223/21, EU:T:2023:375, punto 89 e giurisprudenza citata).

29      Inoltre l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794 stabilisce che agli agenti temporanei assunti da Europol per occupare posti ristretti possono essere accordati solo contratti a tempo determinato, rinnovabili una sola volta per un periodo determinato. Tale articolo concretizza l’intenzione del legislatore dell’Unione, espressa al considerando 59 di detto regolamento, secondo cui la durata del servizio di tali agenti temporanei deve essere limitata al fine di mantenere il principio di rotazione, considerato che la successiva reintegrazione in servizio dei membri del personale presso la rispettiva autorità competente facilita la stretta cooperazione tra Europol e le autorità nazionali competenti degli Stati membri.

30      Nel caso di specie è pacifico che, prima dell’entrata in vigore della decisione del 21 marzo 2024, il contratto iniziale di ciascuno dei ricorrenti era già stato rinnovato. Inoltre, i ricorrenti non hanno sollevato alcuna eccezione di illegittimità né dell’articolo 8, primo comma, RAA né dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794. La legittimità di queste due disposizioni non è stata quindi messa in discussione dai ricorrenti.

31      In un caso del genere, e atteso che il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità (sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punto 22; v., altresì, sentenza del 25 marzo 2021, Slovak Telekom/Commissione, C‑165/19 P, EU:C:2021:239, punto 119 e giurisprudenza citata), i ricorrenti non possono contestare a Europol di aver violato detto principio, laddove l’articolo 8, primo comma, RAA e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794 ostavano a che tale agenzia potesse rinnovare una seconda volta il loro contratto iniziale per un periodo di un anno.

32      Come spiegato da Europol nelle sue memorie, solo un intervento del legislatore dell’Unione avrebbe potuto consentire che i contratti iniziali dei ricorrenti fossero prorogati di un anno, nonostante fossero già stati rinnovati.

33      A tale riguardo e a titolo di raffronto, il Tribunale rileva che il legislatore dell’Unione ha autorizzato il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) a prorogare in casi eccezionali, nell’interesse del servizio e per una durata determinata, taluni contratti di agenti temporanei che siano già stati oggetto di rinnovo (articolo 50 ter, paragrafo 2, RAA). Tale articolo conferma quindi che la proroga per una durata determinata del contratto di un agente temporaneo che sia già stato rinnovato è possibile solo nell’ipotesi in cui tale proroga sia stata previamente autorizzata dal legislatore dell’Unione.

34      In mancanza di una siffatta autorizzazione specifica da parte del legislatore dell’Unione, accogliere la tesi dei ricorrenti e consentire a Europol di prorogare di un anno la durata del loro secondo periodo di attività contravverrebbe al divieto di utilizzazione abusiva di una successione di contratti a tempo determinato, quale previsto all’articolo 8, primo comma, RAA, letto isolatamente o alla luce della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43) (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 luglio 2023, SE/Commissione, T‑223/21, EU:T:2023:375, punti da 79 a 84), nonché al principio di rotazione, sancito all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794 (v. punti 28 e 29 supra).

35      Infine, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti e indipendentemente dalle precedenti considerazioni, la decisione del 21 marzo 2024, in quanto atto obbligatorio di portata generale, non può in alcun caso prorogare di per sé, e senza alcuna rinegoziazione contrattuale, la durata del loro secondo periodo di attività.

36      Infatti, secondo una costante giurisprudenza, a differenza dei funzionari, la cui stabilità di impiego è garantita dallo Statuto dei funzionari dell’Unione, gli agenti temporanei rientrano in un altro regime alla base del quale si colloca il contratto di lavoro concluso con l’istituzione interessata. Dall’articolo 47, lettera b), RAA risulta che la durata del rapporto di lavoro tra un’istituzione e un agente temporaneo assunto a tempo determinato è disciplinata, per l’appunto, dalle condizioni stabilite nel contratto concluso tra le parti (v. sentenze del 9 novembre 2022, QM/Europol, T‑164/21, EU:T:2022:695, punto 86 e giurisprudenza citata, e del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 49 e giurisprudenza citata).

37      Inoltre, è già stato dichiarato che la validità del contratto di assunzione di un agente temporaneo presupponeva un’accettazione incondizionata da parte di quest’ultimo di tutti gli elementi essenziali necessari per l’assunzione delle funzioni, in particolare la durata di tale contratto (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non pubblicata, EU:T:2019:63, punto 51). Nulla osta a che tale soluzione giurisprudenziale, fondata sul necessario consenso dell’agente temporaneo interessato, sia estesa all’ipotesi del rinnovo del suo contratto, tanto più che l’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce, in particolare, il diritto di esercitare una professione «liberamente» scelta o accettata.

38      Da tali elementi, e in particolare dall’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 47, lettera b), RAA, risulta che la durata del contratto di un agente temporaneo è fissata dal contratto stesso, cosicché tale durata non può essere estesa mediante la sola volontà dell’amministrazione o di tale agente ma deve risultare dal consenso libero e reciproco delle parti del contratto.

39      In via ultronea, in udienza e in risposta a un quesito del Tribunale Europol ha ammesso che talune clausole dei contratti di rinnovo dei ricorrenti potevano essere modificate di comune accordo tra le parti. Tuttavia, per quanto riguarda la clausola che fissava a quattro anni la durata del secondo periodo di attività dei ricorrenti Europol ha precisato che le parti non potevano modificarla, neppure di comune accordo, a causa delle disposizioni dell’articolo 8, primo comma, RAA e dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794.

40      Al pari di Europol il Tribunale ritiene che, in considerazione dei principi di legalità e gerarchia delle norme, le parti non possano modificare detta clausola al fine di portare il secondo periodo di attività dei ricorrenti da quattro a cinque anni senza violare l’articolo 8, primo comma, RAA e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794. Invero, autorizzare le parti a prorogare di un anno questo secondo periodo di attività contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione, vale a dire il divieto di qualsiasi secondo rinnovo dei contratti per una durata determinata (v. punti 28 e 29 supra).

41      L’insieme delle considerazioni che precedono osta quindi alla tesi sostenuta dai ricorrenti secondo cui la decisione del 21 marzo 2024, in quanto atto obbligatorio di portata generale, avrebbe modificato ex lege la durata di tutti («efficacia erga omnes») i contratti in corso degli agenti temporanei che occupavano posti ristretti che erano già stati oggetto di un rinnovo prima dell’entrata in vigore di tale decisione.

42      In conclusione, l’eccezione di illegittimità dell’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024 deve essere respinta in quanto inoperante. Anche se l’articolo 6 della decisione del 21 marzo 2024 fosse disapplicato, dall’articolo 1, paragrafo 2, della medesima decisione non potrebbe essere dedotto alcun diritto a un qualsivoglia rinnovo. Inoltre l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024, l’articolo 8, primo comma, RAA e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794 ostano a che i contratti iniziali degli agenti temporanei interessati possano essere rinnovati una seconda volta. Infine, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti e indipendentemente da quanto precede, Europol non può estendere unilateralmente, nemmeno mediante un atto obbligatorio di portata generale, la durata di servizio di un agente temporaneo che occupa un posto ristretto quale concordata al momento del rinnovo del suo contratto iniziale.

43      Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto.

–       Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di successione delle leggi nel tempo, di certezza del diritto e di parità di trattamento

44      Con il secondo motivo, i ricorrenti affermano che Europol avrebbe violato i principi di successione delle leggi nel tempo e di certezza del diritto rifiutando di applicare le disposizioni della decisione del 21 marzo 2024 alla loro situazione. Invero detti principi imporrebbero che una nuova legge, nella fattispecie la decisione del 21 marzo 2024, si applichi alle situazioni sorte in vigenza di una legge precedente che producono ancora effetti al momento dell’entrata in vigore di detta nuova legge. Nella misura in cui i contratti iniziali dei ricorrenti, così come rinnovati, producevano ancora effetti al momento dell’entrata in vigore della decisione del 21 marzo 2024, quest’ultima sarebbe stata loro applicabile. Il rifiuto di Europol di portare il loro secondo periodo di attività da quattro a cinque anni in applicazione di detta decisione violerebbe altresì il principio di parità di trattamento.

45      Europol contesta tale argomento.

46      Al riguardo, e come sostenuto da Europol, gli argomenti dei ricorrenti relativi ai principi di successione delle leggi nel tempo e di certezza del diritto sono irrilevanti. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 21 marzo 2024, l’articolo 8, primo comma, RAA e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794 ostano a che Europol possa rinnovare una seconda volta il contratto iniziale dei ricorrenti (v. punto 42 supra). È quindi senza incorrere in errori di diritto che, nelle decisioni impugnate, Europol ha rifiutato di prorogare di un anno il secondo periodo di attività dei ricorrenti.

47      Per quanto concerne il principio di parità di trattamento il Tribunale ricorda che, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 31, tale principio deve conciliarsi con il rispetto della legalità. Ebbene, l’asserita disparità di trattamento non risulta né dalla decisione del 21 marzo 2024 né dalle decisioni impugnate bensì dalle scelte operate dal legislatore dell’Unione all’articolo 8, primo comma, RAA e all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2016/794, la cui legittimità non è stata messa in discussione dai ricorrenti.

48      Infine, il Tribunale constata che è vero che i ricorrenti hanno menzionato il principio di tutela del legittimo affidamento nelle loro memorie, ma tale menzione non è suffragata da alcun argomento. Così facendo, anche supponendo che i ricorrenti addebitino a Europol di aver violato tale principio, il che non risulta chiaramente dagli atti introduttivi dei ricorsi, tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile atteso che essa non soddisfa i requisiti minimi previsti all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. In ogni caso, la comunicazione al personale dell’8 marzo 2024, menzionata al precedente punto 5, è sufficiente ad escludere l’esistenza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti di qualsivoglia natura, in base alle quali il secondo periodo di attività dei ricorrenti avrebbe potuto essere prorogato di un anno.

49      In considerazione di quanto precede, il secondo motivo deve essere respinto.

50      Di conseguenza, le domande di annullamento devono essere respinte.

 Sulle domande dirette al risarcimento danni

51      I ricorrenti chiedono che Europol sia condannata a risarcirli del danno materiale relativo alla mancata percezione del loro stipendio per un anno, del danno materiale relativo alla perdita dei loro contributi pensionistici nonché del danno morale stimato pro bono et aequo, per ciascuno di essi, in EUR 2 000, da corrispondere con interessi e rivalutazione monetaria dal momento in cui il diritto è sorto fino all’effettivo pagamento.

52      Europol contesta tale argomento.

53      Secondo una costante giurisprudenza, se una domanda di risarcimento presenta uno stretto legame con una domanda di annullamento il rigetto di quest’ultima domanda, in quanto irricevibile o in quanto infondata, comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento (v. sentenza del 30 novembre 2022, KN/Parlamento, T‑401/21, EU:T:2022:736, punto 29 e giurisprudenza citata).

54      Nel caso di specie, le domande di annullamento e le domande dirette al risarcimento danni presentano un siffatto stretto legame, come riconosciuto dai ricorrenti, nella misura in cui i danni di cui essi chiedono il risarcimento traggono origine dai profili di illegittimità che inficerebbero le decisioni impugnate.

55      Le domande dirette al risarcimento danni devono quindi essere respinte e, pertanto, i ricorsi nel loro insieme.

 Sulle spese

56      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

57      Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli alle spese, conformemente alla domanda di Europol.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause da T‑424/25 a T‑428/25 e da T‑439/25 a T‑443/25 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      I ricorsi sono respinti.

3)      KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR e KS si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol).

De Baere

Mac Eochaidh

Jočienė

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1º luglio 2026.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. T-424/25 (riunita alla T-425/25, T-426/25, T427/25, 428/25, T-439/25, T-440/25, T-441/25, T-442/25, T-443/25) del 01/07/2026