Sintesi n. C-132/25 del 10/02/2025
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Rinvio pregiudiziale
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 febbraio 2025 – M.M. Ristorazione Srl / Villa Ramazzini Srl

(Causa C-132/25, M.M. Ristorazione)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: M.M. Ristorazione Srl

Controricorrente: Villa Ramazzini Srl

Questione pregiudiziale

Dica la Corte di giustizia se l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale1 , debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all’articolo 132, comma 4, del codice della proprietà industriale (c.p.i.) – decreto legislativo n. 30 del 2005 e successive modifiche – secondo cui la prescrizione dell’inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 132 c.p.i., non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito.

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1     GU 2004, L 157, pag. 45.

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 febbraio 2025 – M.M. Ristorazione Srl / Villa Ramazzini Srl

(Causa C-132/25, M.M. Ristorazione)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: M.M. Ristorazione Srl

Controricorrente: Villa Ramazzini Srl

Questione pregiudiziale

Dica la Corte di giustizia se l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale1 , debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all’articolo 132, comma 4, del codice della proprietà industriale (c.p.i.) – decreto legislativo n. 30 del 2005 e successive modifiche – secondo cui la prescrizione dell’inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 132 c.p.i., non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito.

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1     GU 2004, L 157, pag. 45.

Provvedimento in causa n. C-132/25 del 10/02/2025