
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 febbraio 2025 – M.M. Ristorazione Srl / Villa Ramazzini Srl
(Causa C-132/25, M.M. Ristorazione)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: M.M. Ristorazione Srl
Controricorrente: Villa Ramazzini Srl
Questione pregiudiziale
Dica la Corte di giustizia se l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale1 , debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all’articolo 132, comma 4, del codice della proprietà industriale (c.p.i.) – decreto legislativo n. 30 del 2005 e successive modifiche – secondo cui la prescrizione dell’inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 132 c.p.i., non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito.
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1 GU 2004, L 157, pag. 45.
![]() Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 febbraio 2025 – M.M. Ristorazione Srl / Villa Ramazzini Srl (Causa C-132/25, M.M. Ristorazione) Lingua processuale: l’italiano Giudice del rinvio Corte suprema di cassazione Parti nella causa principale Ricorrente: M.M. Ristorazione Srl Controricorrente: Villa Ramazzini Srl Questione pregiudiziale Dica la Corte di giustizia se l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale1 , debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all’articolo 132, comma 4, del codice della proprietà industriale (c.p.i.) – decreto legislativo n. 30 del 2005 e successive modifiche – secondo cui la prescrizione dell’inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 132 c.p.i., non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito. ____________ 1 GU 2004, L 157, pag. 45. |