ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
13 marzo 2025 (*)
« Ricorso per risarcimento danni – Incompetenza manifesta »
Nella causa T‑616/24,
Lorenza Covini, residente in Rovescala (Italia), rappresentata da M. Marchetti, avvocata,
ricorrente,
contro
Commissione europea,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da P. Škvařilová-Pelzl (relatrice), presidente, I. Nõmm e D. Kukovec, giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE, la sig.ra Lorenza Covini, ricorrente, chiede il risarcimento del danno asseritamente subito a causa di decisioni pronunciate da organi giurisdizionali italiani intesi quali agenti dell’Unione europea.
Conclusioni della ricorrente
2 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale condanni la Commissione europea a risarcire il danno addotto, in forza dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per il motivo della «mancata applicazione del diritto europeo».
In diritto
3 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
4 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
5 Sebbene il presente ricorso sia formalmente indirizzato contro la Commissione e la ricorrente chieda la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa della «mancata applicazione del diritto europeo», risulta chiaramente dal testo dell’atto introduttivo del ricorso che la ricorrente mira ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di decisioni pronunciate da organi giurisdizionali italiani, che agirebbero in qualità di agenti dell’Unione, nella misura in cui questi ultimi non le avrebbero riconosciuto la qualità di «consumatrice», segnatamente ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nell’ambito di una controversia relativa a un contratto di mutuo ipotecario. Ne deriva che il danno asseritamente subito dalla ricorrente è stato causato, in realtà, da taluni organi giurisdizionali nazionali e non dalla Commissione.
6 La competenza del Tribunale in materia di responsabilità extracontrattuale è prevista dall’articolo 268 TFUE e dall’articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE nonché dall’articolo 188, secondo comma, CEEA. Conformemente a tali disposizioni, il Tribunale è competente unicamente a conoscere dei ricorsi per risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione o dai loro agenti nell’esercizio delle loro funzioni (ordinanza del 14 marzo 2024, Gimeno Aguilera e a./Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, T‑24/24, non pubblicata, EU:T:2024:175, punto 8; v. anche, in tal senso, sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punti 49 e 59).
7 Nella fattispecie, consta che gli autori degli atti che si asseriscono essere all’origine del danno alla ricorrente non sono né un’istituzione né un organo o un organismo dell’Unione. Del pari, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, essi non sono neppure agenti di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione.
8 In considerazione di quanto precede, si deve respingere il presente ricorso per incompetenza manifesta, senza che sia necessario notificarlo alla Commissione.
Sulle spese
9 Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso alla Commissione e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente disporre che la ricorrente si faccia carico delle proprie spese, ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto per incompetenza manifesta.
2) Lorenza Covini si farà carico delle proprie spese.
Lussemburgo, 13 marzo 2025
Il cancelliere |
La presidente |
V. Di Bucci |
P. Škvařilová-Pelzl |
* Lingua processuale: l’italiano.
![]() ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 13 marzo 2025 (*) « Ricorso per risarcimento danni – Incompetenza manifesta » Nella causa T‑616/24, Lorenza Covini, residente in Rovescala (Italia), rappresentata da M. Marchetti, avvocata, ricorrente, contro Commissione europea, convenuta, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da P. Škvařilová-Pelzl (relatrice), presidente, I. Nõmm e D. Kukovec, giudici, cancelliere: V. Di Bucci ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE, la sig.ra Lorenza Covini, ricorrente, chiede il risarcimento del danno asseritamente subito a causa di decisioni pronunciate da organi giurisdizionali italiani intesi quali agenti dell’Unione europea. Conclusioni della ricorrente 2 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale condanni la Commissione europea a risarcire il danno addotto, in forza dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per il motivo della «mancata applicazione del diritto europeo». In diritto 3 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 4 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento. 5 Sebbene il presente ricorso sia formalmente indirizzato contro la Commissione e la ricorrente chieda la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa della «mancata applicazione del diritto europeo», risulta chiaramente dal testo dell’atto introduttivo del ricorso che la ricorrente mira ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di decisioni pronunciate da organi giurisdizionali italiani, che agirebbero in qualità di agenti dell’Unione, nella misura in cui questi ultimi non le avrebbero riconosciuto la qualità di «consumatrice», segnatamente ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nell’ambito di una controversia relativa a un contratto di mutuo ipotecario. Ne deriva che il danno asseritamente subito dalla ricorrente è stato causato, in realtà, da taluni organi giurisdizionali nazionali e non dalla Commissione. 6 La competenza del Tribunale in materia di responsabilità extracontrattuale è prevista dall’articolo 268 TFUE e dall’articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE nonché dall’articolo 188, secondo comma, CEEA. Conformemente a tali disposizioni, il Tribunale è competente unicamente a conoscere dei ricorsi per risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione o dai loro agenti nell’esercizio delle loro funzioni (ordinanza del 14 marzo 2024, Gimeno Aguilera e a./Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, T‑24/24, non pubblicata, EU:T:2024:175, punto 8; v. anche, in tal senso, sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punti 49 e 59). 7 Nella fattispecie, consta che gli autori degli atti che si asseriscono essere all’origine del danno alla ricorrente non sono né un’istituzione né un organo o un organismo dell’Unione. Del pari, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, essi non sono neppure agenti di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione. 8 In considerazione di quanto precede, si deve respingere il presente ricorso per incompetenza manifesta, senza che sia necessario notificarlo alla Commissione. Sulle spese 9 Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso alla Commissione e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente disporre che la ricorrente si faccia carico delle proprie spese, ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto per incompetenza manifesta. 2) Lorenza Covini si farà carico delle proprie spese. Lussemburgo, 13 marzo 2025
* Lingua processuale: l’italiano. | ||||||