Sintesi n. C-762/24 P del 31/10/2024
Corte di giustizia in sede di impugnazione
Procedura: Impugnazione
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

Impugnazione proposta il 31 ottobre 2024 da Conserve Italia – Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. e Conserves France SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2024, causa T-59/22, Conserve Italia e Conserves France / Commissione

(Causa C-762/24 P)

(C/2025/154)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Conserve Italia - Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr., Conserves France SA (rappresentanti: M. Petite, avocat, L. Di Via, M. Bazzini, A. Oliva, E. Belli, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile;

annullare la sentenza impugnata;

conseguentemente, ridurre l’importo dell’ammenda e concedere qualsiasi altro provvedimento che la Corte ritenga appropriato;

condannare la Commissione a pagare alle ricorrenti le spese relative al giudizio.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo : carenza e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle peculiarità del funzionamento di Conserve Italia e al criterio utilizzato per determinare il massimo edittale della sanzione – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003  (1) .

Le ricorrenti lamentano, in primo luogo, la carenza di motivazione della sentenza impugnata che, avendo omesso di considerare le peculiarità di Conserve Italia e, in particolare, il principio di mutualità verticale per come applicato ad una cooperativa multiprodotto, non solo non ha riconosciuto l’adeguatezza di un’applicazione funzionale del terzo comma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ma neppure ha adeguatamente motivato la ragione per cui la tesi delle ricorrenti non meritasse di trovare accoglimento.

Il Tribunale, infatti, si è limitato ad affermare, in maniera tautologica, che, una volta accertata la natura di impresa di Conserve Italia, non vi sarebbe ragione per discostarsi da una lettura formalistica delle disposizioni per il calcolo del massimo edittale della sanzione e, cioè, per prendere a riferimento non il fatturato totale realizzato da Conserve Italia (in applicazione del secondo comma del predetto articolo 23, paragrafo 2), bensì il fatturato relativo ai prodotti oggetto dell’infrazione (in applicazione del terzo comma del predetto articolo 23, paragrafo 2).

Nel fare ciò, la sentenza ha ritenuto che tutti gli argomenti formulati dalle ricorrenti meritassero di essere a priori respinti perché semplicemente inoperanti. Per converso, le ricorrenti sostengono che le peculiarità di una struttura particolare quale quella di Conserve Italia ne distinguono chiaramente il funzionamento rispetto ad altre forme di organizzazione economica, come tra l’altro riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Inoltre, le ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e, nello specifico, dalla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003 nella misura in cui, senza analizzare e comprendere le modalità di funzionamento di Conserve Italia, essa ha ingiustamente ritenuto insussistenti le condizioni di applicazione di tale disposizione, le quali risultano invece tutte cumulativamente sussistenti. La condotta contestata riguarda, infatti, l’attività di alcune delle imprese agricole associate a Conserve Italia, le quali sono attive sul mercato oggetto dell’infrazione (ossia il mercato delle conserve vegetali) per il tramite di quest’ultima.

Pertanto, al fine di quantificare una sanzione proporzionata alla gravità dell’infrazione e al potere economico degli operatori coinvolti, le ricorrenti insistono perché venga preso in considerazione unicamente il fatturato di Conserve Italia relativo ai produttori agricoli interessati dalla condotta, in ossequio ad un’applicazione funzionale dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003.

Secondo motivo : violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rispetto alla determinazione della sanzione.

Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti censurano il fatto che la sentenza abbia escluso l’applicazione del terzo comma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 sul presupposto che tale disposizione imporrebbe di prendere in considerazione il fatturato realizzato dalle imprese membri dell’associazione in via del tutto eccezionale, ove necessario a preservare la funzione dissuasiva dell’ammenda eventualmente inflitta.

Così facendo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rispetto alla determinazione della sanzione imposta.

La ratio del dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003, infatti, non può (e non deve) essere identificata esclusivamente con l’interesse ad irrogare sanzioni afflittive, tale disposizione mirando piuttosto a garantire la piena efficacia del sistema sanzionatorio, assicurando al contempo la proporzionalità e necessaria deterrenza dell’ammende in conformità al dettato dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oramai pacificamente applicabile anche alle sanzioni antitrust.

Pertanto, le ricorrenti ritengono che, ove il Tribunale avesse adeguatamente considerato la struttura cooperativa di Conserve Italia e il principio di mutualità verticale che ne regola il funzionamento, avrebbe correttamente concluso che l’invocata applicazione funzionale dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003 è idonea a determinare l’irrogazione di una sanzione equa e proporzionata nei confronti delle ricorrenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

 

Impugnazione proposta il 31 ottobre 2024 da Conserve Italia – Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. e Conserves France SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2024, causa T-59/22, Conserve Italia e Conserves France / Commissione

(Causa C-762/24 P)

(C/2025/154)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Conserve Italia - Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr., Conserves France SA (rappresentanti: M. Petite, avocat, L. Di Via, M. Bazzini, A. Oliva, E. Belli, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile;

annullare la sentenza impugnata;

conseguentemente, ridurre l’importo dell’ammenda e concedere qualsiasi altro provvedimento che la Corte ritenga appropriato;

condannare la Commissione a pagare alle ricorrenti le spese relative al giudizio.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo : carenza e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle peculiarità del funzionamento di Conserve Italia e al criterio utilizzato per determinare il massimo edittale della sanzione – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003  (1) .

Le ricorrenti lamentano, in primo luogo, la carenza di motivazione della sentenza impugnata che, avendo omesso di considerare le peculiarità di Conserve Italia e, in particolare, il principio di mutualità verticale per come applicato ad una cooperativa multiprodotto, non solo non ha riconosciuto l’adeguatezza di un’applicazione funzionale del terzo comma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ma neppure ha adeguatamente motivato la ragione per cui la tesi delle ricorrenti non meritasse di trovare accoglimento.

Il Tribunale, infatti, si è limitato ad affermare, in maniera tautologica, che, una volta accertata la natura di impresa di Conserve Italia, non vi sarebbe ragione per discostarsi da una lettura formalistica delle disposizioni per il calcolo del massimo edittale della sanzione e, cioè, per prendere a riferimento non il fatturato totale realizzato da Conserve Italia (in applicazione del secondo comma del predetto articolo 23, paragrafo 2), bensì il fatturato relativo ai prodotti oggetto dell’infrazione (in applicazione del terzo comma del predetto articolo 23, paragrafo 2).

Nel fare ciò, la sentenza ha ritenuto che tutti gli argomenti formulati dalle ricorrenti meritassero di essere a priori respinti perché semplicemente inoperanti. Per converso, le ricorrenti sostengono che le peculiarità di una struttura particolare quale quella di Conserve Italia ne distinguono chiaramente il funzionamento rispetto ad altre forme di organizzazione economica, come tra l’altro riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Inoltre, le ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e, nello specifico, dalla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003 nella misura in cui, senza analizzare e comprendere le modalità di funzionamento di Conserve Italia, essa ha ingiustamente ritenuto insussistenti le condizioni di applicazione di tale disposizione, le quali risultano invece tutte cumulativamente sussistenti. La condotta contestata riguarda, infatti, l’attività di alcune delle imprese agricole associate a Conserve Italia, le quali sono attive sul mercato oggetto dell’infrazione (ossia il mercato delle conserve vegetali) per il tramite di quest’ultima.

Pertanto, al fine di quantificare una sanzione proporzionata alla gravità dell’infrazione e al potere economico degli operatori coinvolti, le ricorrenti insistono perché venga preso in considerazione unicamente il fatturato di Conserve Italia relativo ai produttori agricoli interessati dalla condotta, in ossequio ad un’applicazione funzionale dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003.

Secondo motivo : violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rispetto alla determinazione della sanzione.

Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti censurano il fatto che la sentenza abbia escluso l’applicazione del terzo comma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 sul presupposto che tale disposizione imporrebbe di prendere in considerazione il fatturato realizzato dalle imprese membri dell’associazione in via del tutto eccezionale, ove necessario a preservare la funzione dissuasiva dell’ammenda eventualmente inflitta.

Così facendo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rispetto alla determinazione della sanzione imposta.

La ratio del dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003, infatti, non può (e non deve) essere identificata esclusivamente con l’interesse ad irrogare sanzioni afflittive, tale disposizione mirando piuttosto a garantire la piena efficacia del sistema sanzionatorio, assicurando al contempo la proporzionalità e necessaria deterrenza dell’ammende in conformità al dettato dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oramai pacificamente applicabile anche alle sanzioni antitrust.

Pertanto, le ricorrenti ritengono che, ove il Tribunale avesse adeguatamente considerato la struttura cooperativa di Conserve Italia e il principio di mutualità verticale che ne regola il funzionamento, avrebbe correttamente concluso che l’invocata applicazione funzionale dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003 è idonea a determinare l’irrogazione di una sanzione equa e proporzionata nei confronti delle ricorrenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Provvedimento in causa n. C-762/24 P del 31/10/2024