Sintesi n. C-622/24 P del 20/09/2024
Corte di giustizia in sede di impugnazione
Procedura: Impugnazione
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

Impugnazione proposta il 20 settembre 2024 da VT avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 luglio 2024, causa T-216/23, VT / Commissione

(Causa C-622/24 P)

(C/2025/243)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: VT (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 10 luglio 2024 resa nella causa T-216/23, VT/Commissione;

accogliere il ricorso in primo e secondo grado;

condannare la Commissione alle spese di giudizio in primo e secondo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente fa valere, in sostanza, due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa della mancata constatazione della violazione del principio di parità di trattamento tra candidati a un concorso.

Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la ripetizione delle prove a discrezione dei candidati e a prescindere dall’effettività del problema tecnico riscontrato non integrasse una violazione del suddetto principio e che la ripetizione delle prove scritte, in date diverse e solo per alcuni candidati, non alterasse le condizioni obiettive nella valutazione dei candidati.

Il Tribunale avrebbe, in buona sostanza, ritenuto che potessero essere trattati allo stesso modo candidati che avevano sostenuto le medesime prove scritte una, due o addirittura tre volte, a prescindere da qualsiasi verifica delle difficolta tecniche riscontrate durante la prima prova.

Alla luce del fatto che le misure adottate dalla commissione esaminatrice, ritenute legittime dal Tribunale, hanno avuto un impatto considerevole ed evitabile sullo svolgimento delle prove, sarebbe risultato altresì violato il principio di proporzionalità.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’applicare le regole che riguardano l’interpretazione del bando di concorso.

Il Tribunale avrebbe confuso i criteri di valutazione per le diverse categorie (AD7 e AD9), violando le prescrizioni del bando di concorso, che indicavano in modo chiaro che la capacita di gestione di un gruppo di lavoro dovesse essere valutata solo per candidati che concorrevano per il grado AD9, mentre la leadership doveva essere valutata per tutti i candidati, sia che concorressero per il grado AD7 che per il grado AD9.

Il Tribunale avrebbe cosi commesso un errore di diritto nell’interpretazione delle regole che riguardano i bandi di concorso e che impongono un rigoroso rispetto della formulazione letterale del testo del bando, anche con l’obiettivo di tutelare le legittime aspettative dei candidati.

 

Impugnazione proposta il 20 settembre 2024 da VT avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 luglio 2024, causa T-216/23, VT / Commissione

(Causa C-622/24 P)

(C/2025/243)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: VT (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 10 luglio 2024 resa nella causa T-216/23, VT/Commissione;

accogliere il ricorso in primo e secondo grado;

condannare la Commissione alle spese di giudizio in primo e secondo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente fa valere, in sostanza, due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa della mancata constatazione della violazione del principio di parità di trattamento tra candidati a un concorso.

Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la ripetizione delle prove a discrezione dei candidati e a prescindere dall’effettività del problema tecnico riscontrato non integrasse una violazione del suddetto principio e che la ripetizione delle prove scritte, in date diverse e solo per alcuni candidati, non alterasse le condizioni obiettive nella valutazione dei candidati.

Il Tribunale avrebbe, in buona sostanza, ritenuto che potessero essere trattati allo stesso modo candidati che avevano sostenuto le medesime prove scritte una, due o addirittura tre volte, a prescindere da qualsiasi verifica delle difficolta tecniche riscontrate durante la prima prova.

Alla luce del fatto che le misure adottate dalla commissione esaminatrice, ritenute legittime dal Tribunale, hanno avuto un impatto considerevole ed evitabile sullo svolgimento delle prove, sarebbe risultato altresì violato il principio di proporzionalità.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’applicare le regole che riguardano l’interpretazione del bando di concorso.

Il Tribunale avrebbe confuso i criteri di valutazione per le diverse categorie (AD7 e AD9), violando le prescrizioni del bando di concorso, che indicavano in modo chiaro che la capacita di gestione di un gruppo di lavoro dovesse essere valutata solo per candidati che concorrevano per il grado AD9, mentre la leadership doveva essere valutata per tutti i candidati, sia che concorressero per il grado AD7 che per il grado AD9.

Il Tribunale avrebbe cosi commesso un errore di diritto nell’interpretazione delle regole che riguardano i bandi di concorso e che impongono un rigoroso rispetto della formulazione letterale del testo del bando, anche con l’obiettivo di tutelare le legittime aspettative dei candidati.

Provvedimento in causa n. C-622/24 P del 20/09/2024