Sintesi n. T-372/24 del 22/07/2024
Organo giudicante: Tribunale
Procedura: Ricorso di annullamento
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

Ricorso proposto il 22 luglio 2024 – K-Way/EUIPO – Gubbini (Rappresentazione di una striscia rettangolare posta con i lati lunghi in verticale)

(Causa T-372/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: K-Way SpA (Milano, Italia) (rappresentante: D. Sindico, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Adorno Gubbini (Bagnolo Mella, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una striscia rettangolare posta con i lati lunghi in verticale – Marchio dell’Unione europea n. 3 971 561

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 maggio 2024 nel procedimento R 1748/2023-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, riformare la decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto provato l’uso del marchio n. 3 971 561, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i seguenti prodotti nella classe 18: buste [articoli di pelle]; cartelle borsette; borsellini; borse della spesa; e bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti “vanity cases” sulla base delle argomentazioni contenute nel presente ricorso unitamente alle prove e documenti prodotti nei primi due gradi di giudizio e, senza ulteriore rinvio, confermarne la validità;

in via subordinata, annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso;

determinare l’ammontare delle spese di giustizia da porsi a carico dell’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Ricorso proposto il 22 luglio 2024 – K-Way/EUIPO – Gubbini (Rappresentazione di una striscia rettangolare posta con i lati lunghi in verticale)

(Causa T-372/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: K-Way SpA (Milano, Italia) (rappresentante: D. Sindico, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Adorno Gubbini (Bagnolo Mella, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una striscia rettangolare posta con i lati lunghi in verticale – Marchio dell’Unione europea n. 3 971 561

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 maggio 2024 nel procedimento R 1748/2023-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, riformare la decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto provato l’uso del marchio n. 3 971 561, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i seguenti prodotti nella classe 18: buste [articoli di pelle]; cartelle borsette; borsellini; borse della spesa; e bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti “vanity cases” sulla base delle argomentazioni contenute nel presente ricorso unitamente alle prove e documenti prodotti nei primi due gradi di giudizio e, senza ulteriore rinvio, confermarne la validità;

in via subordinata, annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso;

determinare l’ammontare delle spese di giustizia da porsi a carico dell’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Provvedimento in causa n. T-372/24 del 22/07/2024