Ricorso proposto il 22 luglio 2024 – K-Way/EUIPO – Gubbini (Rappresentazione di una striscia rettangolare posta con i lati lunghi in verticale)
(Causa T-372/24)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: K-Way SpA (Milano, Italia) (rappresentante: D. Sindico, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Adorno Gubbini (Bagnolo Mella, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una striscia rettangolare posta con i lati lunghi in verticale – Marchio dell’Unione europea n. 3 971 561
Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 maggio 2024 nel procedimento R 1748/2023-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
in via principale, riformare la decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto provato l’uso del marchio n. 3 971 561, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i seguenti prodotti nella classe 18: buste [articoli di pelle]; cartelle borsette; borsellini; borse della spesa; e bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti “vanity cases” sulla base delle argomentazioni contenute nel presente ricorso unitamente alle prove e documenti prodotti nei primi due gradi di giudizio e, senza ulteriore rinvio, confermarne la validità;
in via subordinata, annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso;
determinare l’ammontare delle spese di giustizia da porsi a carico dell’EUIPO.
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Ricorso proposto il 22 luglio 2024 – K-Way/EUIPO – Gubbini (Rappresentazione di una striscia rettangolare posta con i lati lunghi in verticale) (Causa T-372/24) Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano Parti Ricorrente: K-Way SpA (Milano, Italia) (rappresentante: D. Sindico, avvocato) Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Adorno Gubbini (Bagnolo Mella, Italia) Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una striscia rettangolare posta con i lati lunghi in verticale – Marchio dell’Unione europea n. 3 971 561 Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 maggio 2024 nel procedimento R 1748/2023-2 Conclusioni La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: in via principale, riformare la decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto provato l’uso del marchio n. 3 971 561, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i seguenti prodotti nella classe 18: buste [articoli di pelle]; cartelle borsette; borsellini; borse della spesa; e bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti “vanity cases” sulla base delle argomentazioni contenute nel presente ricorso unitamente alle prove e documenti prodotti nei primi due gradi di giudizio e, senza ulteriore rinvio, confermarne la validità; in via subordinata, annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso; determinare l’ammontare delle spese di giustizia da porsi a carico dell’EUIPO. Motivo invocato Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |