
ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE
8 gennaio 2025 0F(*)
« Cancellazione dal ruolo »
Nella causa T-364/24,
Wycon SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Baghetti, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Wiqo SpA, con sede in Milano, subentrata nei diritti della GPQ Srl, rappresentata da L. Goglia, A. Bura e S. Lavagnini, avvocati,
1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Wycon SpA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 maggio 2024 (procedimenti riuniti R 691/2023-4 e R 772/2023-4).
2 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 29 ottobre 2024, la ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti, in seguito a un accordo raggiunto tra la stessa e l’interveniente idoneo a porre termine alla controversia, destinato a disciplinare anche le spese.
3 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 5 novembre 2024, l’interveniente ha confermato che le parti ricorrente e interveniente avevano raggiunto un accordo transattivo, e ciò anche in ordine alle spese.
4 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 8 novembre 2024, il convenuto ha comunicato che non aveva obiezione in merito alla rinuncia agli atti depositata dalla parte ricorrente. Ha inoltre indicato che, non essendosi tenuta alcuna udienza in questo caso, non aveva sostenuto alcuna spesa ripetibile, e che, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento di procedura, appariva giustificato concludere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
5 Ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo.
6 Il convenuto non ha concluso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti che la ricorrente fosse condannata alle spese.
7 Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo e condannare la ricorrente e l’interveniente a sopportare le loro spese secondo l’accordo intervenuto tra loro.
Per questi motivi,
LA PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La causa T‑364/24 è cancellata dal ruolo del Tribunale.
2) La Wycon SpA e la Wiqo SpA sopporteranno le loro spese secondo l’accordo intervenuto tra loro.
Lussemburgo, 8 gennaio 2025
|
Il cancelliere |
La presidente |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Lingua processuale: l’italiano.
![]() ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE 8 gennaio 2025 0F(*) « Cancellazione dal ruolo » Nella causa T-364/24, Wycon SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Baghetti, avvocato, ricorrente, contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente, convenuto, controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale: Wiqo SpA, con sede in Milano, subentrata nei diritti della GPQ Srl, rappresentata da L. Goglia, A. Bura e S. Lavagnini, avvocati,
1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Wycon SpA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 maggio 2024 (procedimenti riuniti R 691/2023-4 e R 772/2023-4). 2 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 29 ottobre 2024, la ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti, in seguito a un accordo raggiunto tra la stessa e l’interveniente idoneo a porre termine alla controversia, destinato a disciplinare anche le spese. 3 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 5 novembre 2024, l’interveniente ha confermato che le parti ricorrente e interveniente avevano raggiunto un accordo transattivo, e ciò anche in ordine alle spese. 4 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 8 novembre 2024, il convenuto ha comunicato che non aveva obiezione in merito alla rinuncia agli atti depositata dalla parte ricorrente. Ha inoltre indicato che, non essendosi tenuta alcuna udienza in questo caso, non aveva sostenuto alcuna spesa ripetibile, e che, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento di procedura, appariva giustificato concludere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. 5 Ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo. 6 Il convenuto non ha concluso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti che la ricorrente fosse condannata alle spese. 7 Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo e condannare la ricorrente e l’interveniente a sopportare le loro spese secondo l’accordo intervenuto tra loro. Per questi motivi, LA PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE così provvede: 1) La causa T‑364/24 è cancellata dal ruolo del Tribunale. 2) La Wycon SpA e la Wiqo SpA sopporteranno le loro spese secondo l’accordo intervenuto tra loro. Lussemburgo, 8 gennaio 2025
* Lingua processuale: l’italiano. | ||||||