Provvedimento in causa n. T-324/24 del 09/04/2026
Organo giudicante: Tribunale
Procedura: Ricorso di annullamento
Stato della causa: Concluso
Esito: Cancellato

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE, CHE SI RIUNISCE CON CINQUE GIUDICI, DEL TRIBUNALE

9 aprile 2026 (*)

« Cancellazione dal ruolo »

Nella causa T-324/24,

UniCredit SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Merola, G. Lombardi, G. Rumi e L.-D. Tassinari Vittone, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da E. Yoo, A. Pizzolla e A. Lefterov, in qualità di agenti

convenuta,


 

1        Con il suo ricorso, presentato il 29 giugno 2024 e fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, UniCredit SpA, chiede l’annullamento della decisione ECB‑SSM‑2024‑ITUNI‑17 della Banca centrale europea (BCE), del 22 aprile2024, che stabilisce i requisiti prudenziali per ridurre ulteriormente i rischi connessi alle attività sul territorio della Federazione russa e, in subordine, l’annullamento parziale di tale decisione con riferimento ad alcune prescrizioni.

2        Con atto separato, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori.

3        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2024, la ricorrente ha parzialmente rinunciato alla sua domanda di provvedimenti provvisori e ha chiesto che la BCE fosse condannata alle spese.

4        Nelle sue osservazioni, presentate l’8 agosto 2024, la BCE ha preso atto della rinuncia agli atti parziale della ricorrente e ha domandato che quest’ultima fosse condannata all’integralità delle spese del procedimento sommario, incluse le spese relative alla rinuncia agli atti parziale.

5        Con ordinanza del 22 novembre 2024, UniCredit/BCE (T-324/24 R, non pubblicata, EU:T:2024:858), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta e le spese sono state riservate.

6        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 29 gennaio 2026, la parte ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti. Essa non ha formulato conclusioni sulle spese.

7        Nelle sue osservazioni, presentate il 17 febbraio 2026, la BCE ha preso atto della volontà della ricorrente di rinunciare agli atti. La BCE ha precisato di non aver concluso alcun accordo con la ricorrente e ha chiesto che quest’ultima fosse condannata alle spese.

8        Ai sensi dell’articolo 136, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.

9        Gli elementi risultanti dal fascicolo non dimostrano che la BCE abbia tenuto un comportamento atto a giustificarne la condanna alle spese.

10      Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo e condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla BCE, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE, CHE SI RIUNISCE CON CINQUE GIUDICI, DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-324/24 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      UniCredit SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lussemburgo, 9 aprile 2026.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

 M. Sampol Pucurull


* Lingua processuale: l’italiano

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE, CHE SI RIUNISCE CON CINQUE GIUDICI, DEL TRIBUNALE

9 aprile 2026 (*)

« Cancellazione dal ruolo »

Nella causa T-324/24,

UniCredit SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Merola, G. Lombardi, G. Rumi e L.-D. Tassinari Vittone, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da E. Yoo, A. Pizzolla e A. Lefterov, in qualità di agenti

convenuta,


 

1        Con il suo ricorso, presentato il 29 giugno 2024 e fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, UniCredit SpA, chiede l’annullamento della decisione ECB‑SSM‑2024‑ITUNI‑17 della Banca centrale europea (BCE), del 22 aprile2024, che stabilisce i requisiti prudenziali per ridurre ulteriormente i rischi connessi alle attività sul territorio della Federazione russa e, in subordine, l’annullamento parziale di tale decisione con riferimento ad alcune prescrizioni.

2        Con atto separato, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori.

3        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2024, la ricorrente ha parzialmente rinunciato alla sua domanda di provvedimenti provvisori e ha chiesto che la BCE fosse condannata alle spese.

4        Nelle sue osservazioni, presentate l’8 agosto 2024, la BCE ha preso atto della rinuncia agli atti parziale della ricorrente e ha domandato che quest’ultima fosse condannata all’integralità delle spese del procedimento sommario, incluse le spese relative alla rinuncia agli atti parziale.

5        Con ordinanza del 22 novembre 2024, UniCredit/BCE (T-324/24 R, non pubblicata, EU:T:2024:858), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta e le spese sono state riservate.

6        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 29 gennaio 2026, la parte ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti. Essa non ha formulato conclusioni sulle spese.

7        Nelle sue osservazioni, presentate il 17 febbraio 2026, la BCE ha preso atto della volontà della ricorrente di rinunciare agli atti. La BCE ha precisato di non aver concluso alcun accordo con la ricorrente e ha chiesto che quest’ultima fosse condannata alle spese.

8        Ai sensi dell’articolo 136, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.

9        Gli elementi risultanti dal fascicolo non dimostrano che la BCE abbia tenuto un comportamento atto a giustificarne la condanna alle spese.

10      Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo e condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla BCE, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE, CHE SI RIUNISCE CON CINQUE GIUDICI, DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-324/24 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      UniCredit SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lussemburgo, 9 aprile 2026.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

 M. Sampol Pucurull


* Lingua processuale: l’italiano

Provvedimento in causa n. T-324/24 del 09/04/2026