Ricorso proposto il 29 giugno 2024 – UniCredit/BCE
(Causa T-324/24)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: UniCredit SpA (Milan, Italia) (rappresentanti: M. Merola, G. Lombardi, G. Rumi e L.-D. Tassinari Vittone, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare il provvedimento della Banca centrale europea, del 22 aprile 2024, che stabilisce i requisiti prudenziali per ridurre ulteriormente i rischi connessi alle attività di Unicredit S.p.A. in Russia (Prot. N. ECB-SSM-2024-ITUNI-17), nella sua interezza;
in subordine, annullare la decisione impugnata parzialmente con riferimento alle seguenti parti delle singole prescrizioni:
i. in relazione alle restrizioni sui prestiti, da attuarsi entro il 1° giugno prossimo venturo, il divieto di erogazione di nuovi prestiti e rinnovo o prolungamento di prestiti esistenti;
ii. in relazione alle restrizioni sui depositi, da attuarsi entro il 1° giugno prossimo venturo, il divieto di accettazione di nuovi depositi a termine e la possibilità di accettazione di depositi esclusivamente da controllate russe di istituti finanziari aventi sede nello Spazio economico europeo, nel Regno Unito, in Svizzera o negli Stati Uniti;
iii. in relazione alle restrizioni sui pagamenti, da attuarsi entro il 1° settembre prossimo venturo, l’obbligo di riduzione del business relativo ai pagamenti, imponendo che i servizi di pagamento in Euro, Dollaro statunitense, Yuan cinese, Sterlina inglese, Tenge kazako, Franco svizzero, Yen giapponese siano forniti dalle controllate russe (come di seguito definite) solo per mezzo di un c.d. nested account aperto da tali controllate presso la ricorrente e solo se il cliente è inserito nella Whitelist;
condannare la BCE al pagamento delle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione sotto il profilo del difetto di istruttoria, di violazione di legge e conseguente violazione delle forme sostanziali sotto il profilo del difetto di motivazione;
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione in relazione al conflitto di doveri generato in capo al destinatario e conseguente difetto di motivazione;
Terzo motivo, vertente sull’impossibilità di esecuzione ab origine delle prescrizioni impugnate;
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, e lesione del diritto di proprietà e di libertà d’impresa della ricorrente;
Quinto motivo, vertente sui vizi d’incompetenza ratione loci e funzionale dell’autore dell’atto lesivo e violazione di legge.
Ricorso proposto il 29 giugno 2024 – UniCredit/BCE (Causa T-324/24) Lingua processuale: l’italiano Parti Ricorrente: UniCredit SpA (Milan, Italia) (rappresentanti: M. Merola, G. Lombardi, G. Rumi e L.-D. Tassinari Vittone, avvocati) Convenuta: Banca centrale europea Conclusioni La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: annullare il provvedimento della Banca centrale europea, del 22 aprile 2024, che stabilisce i requisiti prudenziali per ridurre ulteriormente i rischi connessi alle attività di Unicredit S.p.A. in Russia (Prot. N. ECB-SSM-2024-ITUNI-17), nella sua interezza; in subordine, annullare la decisione impugnata parzialmente con riferimento alle seguenti parti delle singole prescrizioni: i. in relazione alle restrizioni sui prestiti, da attuarsi entro il 1° giugno prossimo venturo, il divieto di erogazione di nuovi prestiti e rinnovo o prolungamento di prestiti esistenti; ii. in relazione alle restrizioni sui depositi, da attuarsi entro il 1° giugno prossimo venturo, il divieto di accettazione di nuovi depositi a termine e la possibilità di accettazione di depositi esclusivamente da controllate russe di istituti finanziari aventi sede nello Spazio economico europeo, nel Regno Unito, in Svizzera o negli Stati Uniti; iii. in relazione alle restrizioni sui pagamenti, da attuarsi entro il 1° settembre prossimo venturo, l’obbligo di riduzione del business relativo ai pagamenti, imponendo che i servizi di pagamento in Euro, Dollaro statunitense, Yuan cinese, Sterlina inglese, Tenge kazako, Franco svizzero, Yen giapponese siano forniti dalle controllate russe (come di seguito definite) solo per mezzo di un c.d. nested account aperto da tali controllate presso la ricorrente e solo se il cliente è inserito nella Whitelist; condannare la BCE al pagamento delle spese del giudizio. Motivi e principali argomenti A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione sotto il profilo del difetto di istruttoria, di violazione di legge e conseguente violazione delle forme sostanziali sotto il profilo del difetto di motivazione; Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione in relazione al conflitto di doveri generato in capo al destinatario e conseguente difetto di motivazione; Terzo motivo, vertente sull’impossibilità di esecuzione ab origine delle prescrizioni impugnate; Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, e lesione del diritto di proprietà e di libertà d’impresa della ricorrente; Quinto motivo, vertente sui vizi d’incompetenza ratione loci e funzionale dell’autore dell’atto lesivo e violazione di legge. |