Ricorso presentato il 1° luglio 2024 – Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-463/24)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Biz, F. Le Bot, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
− dichiarare che, non avendo elaborato un piano risultante dalla pianificazione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021 e non avendo comunicato copia di tale piano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 8, paragrafo 1, 15, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/89/UE;
− condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.
Motivi e principali argomenti
La Commissione rileva nel suo ricorso che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2014/89/UE1 , che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri sono tenuti a elaborare i pertinenti piani di gestione nazionali dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i piani di gestione nazionali dello spazio marittimo entro tre mesi dalla loro pubblicazione.
Nel suo ricorso, la Commissione sottolinea che, nelle sue risposte al parere motivato, la Repubblica italiana non contesta la mancata adozione del piano di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021 e la mancata comunicazione di una copia del medesimo alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.
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1 Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU 2014, L 257, pag. 135).
Ricorso presentato il 1° luglio 2024 – Commissione europea / Repubblica italiana (Causa C-463/24) Lingua processuale: l'italiano Parti Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Biz, F. Le Bot, agenti) Convenuta: Repubblica italiana Conclusioni La ricorrente chiede che la Corte voglia: − dichiarare che, non avendo elaborato un piano risultante dalla pianificazione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021 e non avendo comunicato copia di tale piano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 8, paragrafo 1, 15, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/89/UE; − condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.
Motivi e principali argomenti La Commissione rileva nel suo ricorso che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2014/89/UE1 , che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri sono tenuti a elaborare i pertinenti piani di gestione nazionali dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i piani di gestione nazionali dello spazio marittimo entro tre mesi dalla loro pubblicazione. Nel suo ricorso, la Commissione sottolinea che, nelle sue risposte al parere motivato, la Repubblica italiana non contesta la mancata adozione del piano di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021 e la mancata comunicazione di una copia del medesimo alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla sua pubblicazione. ____________ 1 Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU 2014, L 257, pag. 135). |