Provvedimento in causa n. C-463/24 del 11/02/2025
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Ricorso per inadempimento
Stato della causa: Concluso
Esito: Cancellato

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

11 febbraio 2025 (*)

« Cancellazione dal ruolo »

Nella causa C‑463/24,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 1° luglio 2024,

Commissione europea, rappresentata da C. Biz e F. Le Bot, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata inizialmente da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. De Vergori, D. Di Giorgio e L. Vignato, avvocati dello Stato, successivamente da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da M. De Vergori, D. Di Giorgio e L. Vignato, avvocati dello Stato,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale, D. Spielmann,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con deposito e-Curia del 19 dicembre 2024, la Commissione ha informato la Corte, conformemente all’articolo 148 del regolamento di procedura, di voler rinunciare al ricorso e ha chiesto, in applicazione dell’articolo 141, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la Repubblica italiana sia condannata alle spese.

2        Con deposito e-Curia del 15 gennaio 2025, la convenuta ha comunicato alla Corte di non avere alcuna osservazione su tale rinuncia agli atti.

3        A norma dell’articolo 141, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se la controparte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico della controparte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.

4        Nel caso di specie, il ricorso e la successiva rinuncia agli atti da parte della Commissione sono stati il risultato del comportamento della Repubblica italiana, che solo dopo la proposizione del ricorso ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti.

5        La Repubblica italiana dev’essere pertanto condannata alle spese.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

1)      La causa C463/24 è cancellata dal ruolo della Corte.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Lussemburgo, 11 febbraio 2025

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

11 febbraio 2025 (*)

« Cancellazione dal ruolo »

Nella causa C‑463/24,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 1° luglio 2024,

Commissione europea, rappresentata da C. Biz e F. Le Bot, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata inizialmente da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. De Vergori, D. Di Giorgio e L. Vignato, avvocati dello Stato, successivamente da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da M. De Vergori, D. Di Giorgio e L. Vignato, avvocati dello Stato,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale, D. Spielmann,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con deposito e-Curia del 19 dicembre 2024, la Commissione ha informato la Corte, conformemente all’articolo 148 del regolamento di procedura, di voler rinunciare al ricorso e ha chiesto, in applicazione dell’articolo 141, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la Repubblica italiana sia condannata alle spese.

2        Con deposito e-Curia del 15 gennaio 2025, la convenuta ha comunicato alla Corte di non avere alcuna osservazione su tale rinuncia agli atti.

3        A norma dell’articolo 141, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se la controparte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico della controparte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.

4        Nel caso di specie, il ricorso e la successiva rinuncia agli atti da parte della Commissione sono stati il risultato del comportamento della Repubblica italiana, che solo dopo la proposizione del ricorso ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti.

5        La Repubblica italiana dev’essere pertanto condannata alle spese.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

1)      La causa C463/24 è cancellata dal ruolo della Corte.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Lussemburgo, 11 febbraio 2025

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts

Provvedimento in causa n. C-463/24 del 11/02/2025