ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
11 febbraio 2025 (*)
« Cancellazione dal ruolo »
Nella causa C‑463/24,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 1° luglio 2024,
Commissione europea, rappresentata da C. Biz e F. Le Bot, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata inizialmente da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. De Vergori, D. Di Giorgio e L. Vignato, avvocati dello Stato, successivamente da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da M. De Vergori, D. Di Giorgio e L. Vignato, avvocati dello Stato,
convenuta,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l’avvocato generale, D. Spielmann,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con deposito e-Curia del 19 dicembre 2024, la Commissione ha informato la Corte, conformemente all’articolo 148 del regolamento di procedura, di voler rinunciare al ricorso e ha chiesto, in applicazione dell’articolo 141, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la Repubblica italiana sia condannata alle spese.
2 Con deposito e-Curia del 15 gennaio 2025, la convenuta ha comunicato alla Corte di non avere alcuna osservazione su tale rinuncia agli atti.
3 A norma dell’articolo 141, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se la controparte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico della controparte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.
4 Nel caso di specie, il ricorso e la successiva rinuncia agli atti da parte della Commissione sono stati il risultato del comportamento della Repubblica italiana, che solo dopo la proposizione del ricorso ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti.
5 La Repubblica italiana dev’essere pertanto condannata alle spese.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
1) La causa C‑463/24 è cancellata dal ruolo della Corte.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Lussemburgo, 11 febbraio 2025
Il cancelliere |
Il presidente |
A. Calot Escobar |
K. Lenaerts |
![]() ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 11 febbraio 2025 (*) « Cancellazione dal ruolo » Nella causa C‑463/24, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 1° luglio 2024, Commissione europea, rappresentata da C. Biz e F. Le Bot, in qualità di agenti, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata inizialmente da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. De Vergori, D. Di Giorgio e L. Vignato, avvocati dello Stato, successivamente da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da M. De Vergori, D. Di Giorgio e L. Vignato, avvocati dello Stato, convenuta, IL PRESIDENTE DELLA CORTE, sentito l’avvocato generale, D. Spielmann, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con deposito e-Curia del 19 dicembre 2024, la Commissione ha informato la Corte, conformemente all’articolo 148 del regolamento di procedura, di voler rinunciare al ricorso e ha chiesto, in applicazione dell’articolo 141, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la Repubblica italiana sia condannata alle spese. 2 Con deposito e-Curia del 15 gennaio 2025, la convenuta ha comunicato alla Corte di non avere alcuna osservazione su tale rinuncia agli atti. 3 A norma dell’articolo 141, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se la controparte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico della controparte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima. 4 Nel caso di specie, il ricorso e la successiva rinuncia agli atti da parte della Commissione sono stati il risultato del comportamento della Repubblica italiana, che solo dopo la proposizione del ricorso ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti. 5 La Repubblica italiana dev’essere pertanto condannata alle spese. Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: 1) La causa C‑463/24 è cancellata dal ruolo della Corte. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. Lussemburgo, 11 febbraio 2025
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