Sintesi n. C-394/24 del 05/06/2024
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Ricorso per inadempimento
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

Ricorso presentato il 5 giugno 2024 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-394/24)

(C/2024/4318)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, M. Ioan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che,

avendo interpretato e applicato l’articolo 168-bis, comma 1, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 in modo tale che la prestazione dietro corrispettivo del servizio di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali non è considerata come una transazione commerciale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (1), e

non avendo assicurato dal 2018 al 2023 che le sue pubbliche amministrazioni rispettassero effettivamente i termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE per il pagamento del corrispettivo dei servizi di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni della direttiva;

2)

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo del proprio ricorso, la Commissione ritiene che l’interpretazione e applicazione dell’articolo 168-bis, comma 1, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 nel senso di escludere il servizio di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali dietro corrispettivo dalla nozione di «transazione commerciale» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE è incompatibile con gli obblighi derivanti per l’Italia da tale ultima disposizione. Secondo la Commissione, questa è la conseguenza di una interpretazione letterale, contestuale e teleologica della disposizione in questione.

Con il secondo motivo del ricorso, la Commissione considera che i tempi medi di pagamento dei servizi di noleggio dietro corrispettivo di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali osservati dalle Autorità italiane dal 2018 al 2023 eccedono il termine di trenta giorni previsto all’articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Conseguentemente, secondo la Commissione, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi derivanti da tale disposizione.


(1)   GU 2011, L 48, pag. 1.

 

Ricorso presentato il 5 giugno 2024 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-394/24)

(C/2024/4318)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, M. Ioan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che,

avendo interpretato e applicato l’articolo 168-bis, comma 1, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 in modo tale che la prestazione dietro corrispettivo del servizio di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali non è considerata come una transazione commerciale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (1), e

non avendo assicurato dal 2018 al 2023 che le sue pubbliche amministrazioni rispettassero effettivamente i termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE per il pagamento del corrispettivo dei servizi di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni della direttiva;

2)

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo del proprio ricorso, la Commissione ritiene che l’interpretazione e applicazione dell’articolo 168-bis, comma 1, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 nel senso di escludere il servizio di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali dietro corrispettivo dalla nozione di «transazione commerciale» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE è incompatibile con gli obblighi derivanti per l’Italia da tale ultima disposizione. Secondo la Commissione, questa è la conseguenza di una interpretazione letterale, contestuale e teleologica della disposizione in questione.

Con il secondo motivo del ricorso, la Commissione considera che i tempi medi di pagamento dei servizi di noleggio dietro corrispettivo di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali osservati dalle Autorità italiane dal 2018 al 2023 eccedono il termine di trenta giorni previsto all’articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Conseguentemente, secondo la Commissione, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi derivanti da tale disposizione.


(1)   GU 2011, L 48, pag. 1.

Provvedimento in causa n. C-394/24 del 05/06/2024