Ricorso presentato il 5 giugno 2024 – Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-394/24)
(C/2024/4318)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, M. Ioan, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
La Commissione chiede che la Corte voglia:
1) |
dichiarare che,
|
2) |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo del proprio ricorso, la Commissione ritiene che l’interpretazione e applicazione dell’articolo 168-bis, comma 1, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 nel senso di escludere il servizio di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali dietro corrispettivo dalla nozione di «transazione commerciale» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE è incompatibile con gli obblighi derivanti per l’Italia da tale ultima disposizione. Secondo la Commissione, questa è la conseguenza di una interpretazione letterale, contestuale e teleologica della disposizione in questione.
Con il secondo motivo del ricorso, la Commissione considera che i tempi medi di pagamento dei servizi di noleggio dietro corrispettivo di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali osservati dalle Autorità italiane dal 2018 al 2023 eccedono il termine di trenta giorni previsto all’articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Conseguentemente, secondo la Commissione, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi derivanti da tale disposizione.
Ricorso presentato il 5 giugno 2024 – Commissione europea / Repubblica italiana (Causa C-394/24) (C/2024/4318) Lingua processuale: l'italiano Parti Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, M. Ioan, agenti) Convenuta: Repubblica italiana Conclusioni La Commissione chiede che la Corte voglia:
Motivi e principali argomenti Con il primo motivo del proprio ricorso, la Commissione ritiene che l’interpretazione e applicazione dell’articolo 168-bis, comma 1, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 nel senso di escludere il servizio di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali dietro corrispettivo dalla nozione di «transazione commerciale» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE è incompatibile con gli obblighi derivanti per l’Italia da tale ultima disposizione. Secondo la Commissione, questa è la conseguenza di una interpretazione letterale, contestuale e teleologica della disposizione in questione. Con il secondo motivo del ricorso, la Commissione considera che i tempi medi di pagamento dei servizi di noleggio dietro corrispettivo di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali osservati dalle Autorità italiane dal 2018 al 2023 eccedono il termine di trenta giorni previsto all’articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Conseguentemente, secondo la Commissione, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi derivanti da tale disposizione. | ||||||||