ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
20 giugno 2024 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Necessità di un’interpretazione del diritto dell’Unione affinché il giudice del rinvio possa emettere la propria sentenza – Articolo 94 del regolamento di procedura – Requisito relativo all’illustrazione della normativa nazionale applicabile, del collegamento fra tale normativa e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione nonché dei motivi che giustificano la necessità di una risposta della Corte alle questioni pregiudiziali – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑463/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (Italia), con ordinanza dell’11 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 21 luglio 2023, nel procedimento
Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Roma 1
contro
Lamaro Appalti SpA Unipersonale,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di giudice della Settima Sezione, e N. Wahl, giudice,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, degli articoli 20, 21, 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), e della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (GU 2019, L 186, pag. 105).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Roma 1 (Italia) (in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria») alla Lamaro Appalti SpA Unipersonale (in prosieguo: la «Lamaro»), in merito a un avviso di accertamento relativo all’imposta regionale sulle attività produttive (in prosieguo: l’«IRAP»).
Contesto normativo
3 La legge del 31 agosto 2022, n. 130 – Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (GURI n. 204 del 1º settembre 2022), entrata in vigore il 16 settembre 2022, ha riformato la normativa che disciplina la giustizia tributaria, in particolare istituendo una nuova funzione, vale a dire quella di magistrato tributario.
4 Per quanto riguarda i giudici tributari sino ad allora rientranti nella composizione degli organi giurisdizionali tributari, l’articolo 1, comma 4, della legge n. 130/2022 stabilisce che soltanto i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore di tale legge nel ruolo unico dei giudici tributari e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria come magistrati tributari, nella misura di un numero massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello.
5 L’articolo 8, comma 5, della legge n. 130/2022 così dispone:
«[i]n sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria [in prosieguo: il “CPGT”] che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Nell’ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza [nel CPGT] di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata della loro consiliatura [nel CPGT], collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del [CPGT], fra i membri eletti dal Parlamento».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
6 La Lamaro, società con sede in Italia, ha stipulato, per le stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, alcuni contratti di sponsorizzazione con la società Pallacanestro Virtus Srl. In relazione al periodo di imposta 2015, la Lamaro ha dedotto, sulla base di tali contratti, un importo pari ad EUR 357 876,30 a titolo di costi sostenuti per la promozione del suo marchio Lamaro Appalti.
7 A seguito di una verifica fiscale, il 27 luglio 2018 l’amministrazione finanziaria ha notificato alla Lamaro un avviso di accertamento relativo all’IRAP, con il quale ha riqualificato gli importi così dedotti quali spese di rappresentanza e, pertanto, applicato una normativa nazionale ai sensi della quale tali spese sono deducibili unicamente nella misura annuale massima di EUR 200 000.
8 Adita dalla Lamaro con ricorso avverso tale avviso di rettifica, la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) ha emesso una sentenza di annullamento di detto avviso di accertamento.
9 Il 27 gennaio 2021 l’amministrazione finanziaria ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio (Italia), divenuta, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 130/2022, Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (Italia), giudice del rinvio. In seno a quest’ultima, la causa è stata assegnata ad un collegio giudicante composto da tre membri.
10 Il 14 febbraio 2023, la Lamaro ha presentato dinanzi a detto collegio giudicante un’istanza di ricusazione di due di questi tre membri, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, punto 1, del codice di procedura civile, che prevede un obbligo di astensione in capo al giudice qualora abbia interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto. A tal riguardo, la Lamaro deduce la circostanza che i due giudici interessati sarebbero già investiti di un’altra causa in corso fra le stesse parti e riguardante lo stesso tipo di controversia, benché in relazione ad un’imposta diversa, nella fattispecie l’imposta sul reddito delle società (in prosieguo: l’«IRES»), causa nella quale la Lamaro avrebbe, peraltro, egualmente presentato un’istanza di ricusazione, fondata sull’articolo 51, comma 2, del codice di procedura civile.
11 Il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi su tale istanza di ricusazione del 14 febbraio 2023, precisa, da un lato, che, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia), ai sensi dell’articolo 51, comma 1, punto 4, del codice di procedura civile, l’obbligo di astensione previsto da tale disposizione si applica solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado del processo. Dall’altro lato, esso rileva che, nella summenzionata causa analoga relativa all’IRES, la Lamaro è nel frattempo risultata vittoriosa nel merito, senza che si sia tenuto conto dell’istanza di ricusazione formulata in tale causa, come risulterebbe dalla decisione pronunciata il 31 gennaio 2023 in detta causa e la cui motivazione è stata comunicata alle parti il 2 marzo 2023.
12 Secondo il giudice del rinvio, da quanto precede deriverebbe che, su un piano teorico, non vi sono argomenti per affermare che esista un obbligo di astensione e, quindi, un motivo di ricusazione di due dei tre giudici componenti il collegio giudicante nel procedimento principale.
13 L’istanza di ricusazione formulata dalla Lamaro ai sensi dell’articolo 51, comma 1, punto 1, del codice di procedura civile avrebbe, tuttavia, indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sulla «problematica dell’indipendenza del giudice tributario come giudice naturale precostituito per legge, principio la cui deroga costituisce i motivi dei casi di astensione obbligatoria previsti dallo stesso articolo». Pertanto, «alla luce della recente riforma della giurisdizione tributaria», detto giudice, «prima di adottare la decisione finale sull’istanza di astensione proposta dalla Lamaro», dovrebbe «interrogare la Corte (...) se sussistono le condizioni stesse per riconoscere questo giudice tributario come giudice indipendente alla luce del diritto dell’Unione».
14 Al riguardo, il giudice del rinvio descrive, anzitutto, l’evoluzione del quadro normativo che ha preceduto la riforma della giustizia tributaria risultante dalla legge n. 130/2022, esponendo, in particolare, le condizioni di nomina, lo status e la retribuzione dei giudici tributari, la composizione e il funzionamento delle commissioni tributarie di cui questi ultimi facevano parte, le funzioni di controllo e di ispezione attribuite al CPGT, nonché taluni vincoli organizzativi che sarebbero esistiti fra il personale amministrativo preposto alla giustizia tributaria e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (in prosieguo: il «MEF»). Detto giudice menziona altresì le perplessità che sarebbero state espresse, a più riprese, dalle commissioni tributarie in ordine alla costituzionalità di tale quadro normativo antecedente alla riforma, in particolare per quanto riguarda alcuni effetti potenzialmente negativi di quest’ultimo sull’indipendenza delle commissioni tributarie e dei loro membri. Esso precisa altresì che le questioni di costituzionalità sottoposte alla Corte costituzionale (Italia) a tal proposito sono state, del resto, dichiarate inammissibili.
15 Il giudice del rinvio fa poi riferimento a diverse modifiche apportate dalla legge n. 130/2022 al quadro normativo fino ad allora in vigore, modifiche che, secondo alcune commissioni tributarie o corti di giustizia tributaria, sarebbero a loro volta idonee a sollevare questioni di costituzionalità, in particolare sotto il profilo dell’indipendenza degli organi giurisdizionali tributari.
16 Esso sembra ritenere che l’istituzione dello status di «magistrato tributario», al quale possono aspirare, tra i giudici tributari attualmente in carica, soltanto quelli che hanno la qualifica di magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, pregiudichi l’indipendenza del giudice tributario, in particolare alla luce del fatto che il MEF è competente in materia di assunzione e di gestione dei magistrati tributari. Allo stesso modo, desterebbero perplessità, da un lato, il fatto che, nella sua nuova composizione, il CPGT conterebbe ormai solo sette membri designati dai giudici tributari mentre quattro membri sarebbero designati dal potere legislativo e altri quattro membri dai magistrati tributari, a loro volta collegati al MEF e, dall’altro, la circostanza che il CPGT abbia visto ampliate alcune delle sue competenze.
17 Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che, a differenza dei magistrati tributari, i giudici tributari – categoria alla quale appartengono i tre membri che compongono lo stesso organo giurisdizionale del rinvio – sono considerati giudici non professionali. Esso ritiene che questi ultimi siano discriminati rispetto ai magistrati tributari per quanto riguarda le loro condizioni di impiego, in particolare il loro trattamento economico e previdenziale nonché la loro partecipazione alle prossime elezioni del CPGT, sebbene esercitino, alle stesse condizioni organizzative, le medesime funzioni dei magistrati tributari.
18 Orbene, secondo tale giudice, la sua decisione finale sull’istanza di ricusazione di cui è investito dipende dalle risposte che la Corte fornirà alla questione se la coesistenza di tali due status diseguali applicabili a giudici che pure esercitano le medesime funzioni possa incidere sull’indipendenza della giustizia tributaria.
19 Infatti, secondo il giudice del rinvio, se la Corte dovesse confermare che tale coesistenza è conforme al diritto dell’Unione, esso dovrebbe, in forza dell’articolo 51, comma 1, lettera a), del codice di procedura civile, astenersi dallo statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, in quanto potrebbe oggettivamente avere un interesse alla soluzione di quest’ultima. A tal riguardo, se detto giudice intendesse confermare la decisione già adottata nella causa summenzionata riguardante l’IRES, da un collegio giudicante dello stesso organo giurisdizionale diversamente composto, ciascun membro del giudice del rinvio avrebbe un interesse personale a percepire il compenso variabile lordo di EUR 26 previsto per la nuova sentenza adottata utilizzando tale precedente. Se, invece, il giudice del rinvio intendesse modificare tale precedente decisione, accogliendo il ricorso dell’amministrazione finanziaria, i suoi membri avrebbero comunque un interesse a una tale soluzione al fine di evitare un ricorso in cassazione e di accreditarsi come giudici “non ostili” al MEF, anche in prospettiva della loro progressione di carriera all’interno della giustizia tributaria.
20 In tale contesto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della [Carta], il valore dello Stato di diritto, il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione e il principio dell’indipendenza del giudice che tali diritti è chiamato a garantire ostino ad una normativa interna – quale l’articolo 8 comma 5 della legge n. 130/2022 – che prevede che la nomina del nuovo [CPGT], che eserciterà il potere disciplinare sui n. 2 384 attuali giudici tributari e sugli attuali n. 34 magistrati tributari e sarà composto da quindici membri, di cui la maggioranza di otto membri, compreso il Presidente del CPGT, è rappresentata da n. 4 membri di nomina parlamentare e da n. 4 membri magistrati tributari dipendenti dal [MEF] e con nomina “diretta” in base a disposizione di legge per la mera appartenenza ad una delle quattro categorie di magistrati togati da cui provenivano al momento della scelta, riservata ad un contingente limitato di giudici tributari togati, di transitare nel nuovo ruolo di magistrati tributari, nel momento in cui l’esercizio del potere disciplinare, la progressione professionale e l’assegnazione degli incarichi direttivi, il potere ispettivo siano sotto il controllo di magistrati tributari dipendenti dal MEF e di nomina non concorsuale.
2) Se il magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare che ha risposto all’interpello del [CPGT] previsto dall’articolo 1 comma 4 della legge n. 130/2022 per svolgere in via esclusiva l’attività giurisdizionale tributaria, passando dal proprio status giuridico di giudice tributario in regime di non esclusività di lavoro al ruolo di magistrato tributario alle dipendenze con vincolo di subordinazione di tipo tecnico e diretto con l’unico datore di lavoro MEF, rimanendo in servizio presso le Corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado alle stesse condizioni di lavoro e di organizzazione del servizio svolte in precedenza come giudice tributario, possa essere considerato giudice indipendente in grado di applicare il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, attualmente affermato all’articolo 47 della Carta.
3) All’esito della risposta positiva della Corte ai primi due quesiti, si chiede se i giudici tributari in regime di non esclusività lavorativa nella giurisdizione tributaria, quali sono i componenti del Collegio che dovrà decidere il procedimento principale tributario di appello, rientrino nella nozione di “lavoratore” in rapporto di subordinazione di tipo tecnico e sostanziale con il datore di lavoro [MEF], di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, 5, 6 e 7 della [direttiva 2003/88], alle clausole 2 e 3 dell’accordo quadro tra CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla [direttiva 1999/70], e alle clausole 2 e 3 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso tra CES, UNICE e CEEP, che figura in allegato alla [direttiva 97/81], nel momento in cui svolgono le stesse prestazioni di lavoro sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo dei magistrati tributari, lavoratori subordinati a tempo pieno e indeterminato comparabili.
4) In caso di risposta affermativa al terzo quesito che precede, se l’applicazione al giudice tributario, per svolgere in via non esclusiva l’attività giurisdizionale tributaria, di condizioni di lavoro discriminatorie rispetto a quelle assicurate al magistrato tributario quale lavoratore comparabile a parità di prestazioni lavorative e operando nella stessa organizzazione giurisdizionale, con un trattamento economico di gran lunga inferiore con compensi in parte in misura fissa e in parte a cottimo per ogni decisione adottata, senza alcun trattamento previdenziale e contributivo e senza il diritto a ferie retribuite, impedisce che lo stesso giudice tributario possa essere considerato giudice indipendente in grado di applicare il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, attualmente affermato all’articolo 47 della Carta.
5) In ogni caso, se gli articoli 20, 31 e 47 della Carta, gli articoli 1, paragrafo 3, 5, 6 e 7 della [direttiva 2003/88], la clausola 4 dell’accordo quadro tra CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla [direttiva 1999/70], e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso tra CES, UNICE e CEEP, che figura in allegato alla [direttiva 97/81], come interpretati dalla [Corte] con la sentenza del 1º marzo 2012 O’Brien, C‑393/10, EU:C:2012:110, con la sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, e con la sentenza del 7 aprile 2022, Ministero della giustizia e a., (Status dei giudici di pace italiani) (C‑236/20, EU:C:2022:263) ostino rispetto a normativa interna che discrimina il trattamento economico, previdenziale, contributivo e il diritto alle ferie retribuite dei giudici tributari rispetto ai magistrati tributari come lavoratori comparabili, non sussistendo ragioni oggettive per negare ai giudici tributari lo status di lavoratore secondo il diritto dell’Unione e per applicare un trattamento differenziato o discriminatorio tra le due categorie di lavoratori sia per la comune assenza di orario di lavoro nello svolgimento dell’attività giurisdizionale sia per lo svolgimento delle stesse identiche funzioni giurisdizionali nello stesso settore della giustizia tributaria.
6) Infine, se gli articoli 20, 21 e 47 della Carta e gli articoli 1, 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della [direttiva 2000/78], le clausole 2 e 3 dell’accordo quadro tra CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla [direttiva 1999/70], l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e) della [direttiva 2019/1152] ostino rispetto a disposizioni interne [risultanti dalla legge n. 130/2022] che riducono progressivamente a 70 anni la durata dell’incarico dei giudici tributari, rispetto ai giudici tributari che hanno cessato o cesseranno dall’incarico al compimento del 75° anno di età entro il 31 dicembre 2023, senza ragioni oggettive».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
21 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
22 Occorre applicare tale disposizione nella presente causa.
23 Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
24 Conformemente alla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la pronuncia pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» per consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è adito (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
25 A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente ricordato che risulta tanto dal dettato che dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale essi sono chiamati ad emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
26 Nell’ambito di tale procedimento, tra la controversia di cui al procedimento principale e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione deve quindi esistere un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini dell’adozione della decisione da parte del giudice del rinvio (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
27 Inoltre, lo spirito di cooperazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale esponga nella sua decisione di rinvio i motivi per i quali ritiene necessario tale rinvio (sentenza del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 31).
28 Poiché tale procedimento si fonda sulla decisione di rinvio, il giudice nazionale deve illustrare, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché riguardo al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è adito (ordinanza del 17 ottobre 2023, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑190/22, EU:C:2023:804, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
29 A tal proposito, occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall’altro, ai governi degli Stati membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte assicurare il rispetto di tale diritto, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (ordinanza del 17 ottobre 2023, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑190/22, EU:C:2023:804, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
30 Tali requisiti cumulativi riguardanti il contenuto di una decisione di rinvio sono esplicitamente indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, è tenuto a conoscere e deve rispettare scrupolosamente. Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1) (ordinanza del 17 ottobre 2023, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑190/22, EU:C:2023:804, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
31 Così, ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura, nella domanda di pronuncia pregiudiziale devono figurare, segnatamente, «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie» e «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
32 Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che tra le varie disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni sottoposte alla Corte e la controversia di cui al procedimento principale esista un collegamento idoneo a rendere le interpretazioni richieste oggettivamente necessarie affinché il giudice del rinvio possa, applicando le risposte fornite dalla Corte, adottare una decisione necessaria per statuire su tale controversia.
33 Infatti, in primo luogo, occorre rilevare che la controversia di cui al procedimento principale non presenta, nel merito, alcun collegamento percepibile con il diritto dell’Unione, in particolare con le disposizioni di tale diritto sulle quali vertono le questioni pregiudiziali, cosicché il giudice del rinvio non è chiamato ad applicare tale diritto o tali disposizioni per risolvere nel merito detta controversia (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 49).
34 In secondo luogo, una risposta della Corte a tali questioni non sembra neppure tale da fornire al giudice del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli consenta di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito della controversia di cui è adito (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 51).
35 Sotto tale profilo, l’ordinanza di rinvio non soddisfa i requisiti derivanti dall’articolo 94 del regolamento di procedura e ricordati ai punti da 27 a 31 della presente ordinanza. Infatti, tale decisione non espone con la chiarezza e la precisione richieste il collegamento asseritamente esistente tra le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni sollevate e le disposizioni procedurali nazionali applicabili alla controversia di cui al procedimento principale, né contiene, del resto, indicazioni sufficientemente chiare quanto al contenuto stesso di tali disposizioni nazionali.
36 Infatti, da un lato, sebbene il giudice del rinvio si sia certamente riferito alla necessità di decidere sull’istanza di ricusazione presentata dalla Lamaro nei confronti di due dei membri che lo compongono, le spiegazioni contenute nell’ordinanza di rinvio non consentono, tuttavia, di stabilire né i collegamenti che esisterebbero tra le disposizioni del diritto dell’Unione richiamate e tale istanza, né in quale misura le risposte alle questioni sollevate possano effettivamente essere prese in considerazione da tale giudice ai fini dell’adozione della sua decisione in merito a detta istanza.
37 Al riguardo, dall’ordinanza di rinvio risulta che tale istanza di ricusazione mirerebbe, sulla base dell’articolo 51, comma 1, punto 1, del codice di procedura civile, a denunciare il fatto che taluni giudici che fanno parte dell’organo giurisdizionale del rinvio sarebbero già stati chiamati a pronunciarsi sulla stessa questione di diritto in un’altra causa tra le stesse parti.
38 Orbene, secondo il giudice del rinvio, il quale fa riferimento alternativamente a detto articolo 51, comma 1, punto 1, all’articolo 51, comma 1, lettera a), di tale codice, all’articolo 51, comma 1, punto 4, di tale codice e all’articolo 51, comma 2, dello stesso codice, senza tuttavia riprodurre il testo di tutte queste diverse disposizioni, tale istanza di ricusazione non può essere accolta sulla base del solo diritto nazionale. Peraltro, le ragioni per le quali le risposte alle questioni sollevate potrebbero influenzare l’esito che il giudice del rinvio dovrebbe quindi riservare a detta istanza di ricusazione, in applicazione delle norme nazionali alle quali esso ha fatto riferimento, non risultano chiaramente dall’ordinanza di rinvio.
39 Dall’altro lato, per quanto riguarda le spiegazioni esposte ai punti da 13 a 19 della presente ordinanza, con le quali il giudice del rinvio tenta di giustificare la rilevanza delle questioni da esso sottoposte alla Corte, indicando, in particolare, che è in occasione dell’esame della summenzionata istanza di ricusazione che esso sarebbe stato indotto ad interrogarsi d’ufficio sulla propria indipendenza, occorre rilevare, anzitutto, che la disposizione del diritto nazionale sulla quale si fonderebbe un siffatto obbligo di esame d’ufficio non è chiaramente individuata ed esplicitata nell’ordinanza di rinvio.
40 Orbene, non illustrando il testo di tale disposizione e non precisando né le condizioni né gli effetti, segnatamente procedurali, della sua attuazione, né tantomeno indicando chiaramente il collegamento che esso sembra voler stabilire tra la causa di astensione obbligatoria così evocata e la specifica istanza di ricusazione di cui è investito nel procedimento principale, il giudice del rinvio non consente alla Corte di valutare in che modo una decisione su tale causa di astensione potrebbe, come esso sembra affermare, risultare necessaria nel procedimento principale.
41 Più in generale, le spiegazioni fornite nell’ordinanza di rinvio per quanto riguarda la recente evoluzione dell’organizzazione della giustizia tributaria a seguito dell’adozione della legge n. 130/2022 non espongono neanch’esse, con il necessario livello di chiarezza e precisione, il collegamento che potrebbe esistere tra le norme processuali nazionali relative all’astensione d’ufficio dei giudici, che il giudice del rinvio considera applicabili nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, e le disposizioni del diritto dell’Unione delle quali, nella fattispecie, esso chiede l’interpretazione.
42 Al contrario, gli sviluppi argomentativi e le considerazioni generali che il giudice del rinvio dedica all’evoluzione del contesto normativo nazionale in materia di organizzazione ed amministrazione della giustizia tributaria, facendo riferimento, al riguardo, a numerosissime disposizioni nazionali, alcune delle quali sono recentemente entrate in vigore, mentre altre non lo sono più, nonché a decisioni pronunciate da diversi organi giurisdizionali nazionali, senza tuttavia individuare chiaramente l’eventuale rilevanza specifica e concreta dell’una o dell’altra di tali disposizioni e di tali decisioni ai fini della decisione di ordine procedurale che esso sarebbe chiamato ad adottare nel caso di specie, hanno l’effetto di oscurare il senso e la portata stessi delle questioni di interpretazione del diritto dell’Unione che detto giudice sottopone alla Corte, e di impedire a quest’ultima di valutare in quale misura le risposte a tali questioni potrebbero risultare necessarie per consentire al giudice del rinvio di emettere la sua decisione.
43 Per quanto riguarda, più specificamente, le diverse questioni sottoposte alla Corte, e, anzitutto, la prima questione, che riguarda apparentemente le potenziali conseguenze delle modifiche introdotte dalla legge n. 130/2022 sulla composizione e le modalità di nomina dei membri del nuovo CPGT, chiamato segnatamente ad esercitare un potere disciplinare nei confronti sia dei magistrati tributari che dei giudici tributari, per quanto riguarda l’indipendenza di detti magistrati e giudici e, più in particolare, dei tre giudici tributari che compongono l’organo giurisdizionale del rinvio, non risulta chiaramente in che modo una risposta a tale questione potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della soluzione di una questione di ordine procedurale di cui il giudice del rinvio sia investito nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale.
44 Infatti, anche supponendo che, al fine di statuire sull’istanza di ricusazione di cui trattasi in tale controversia, il giudice del rinvio sia, come esso afferma, chiamato ad esaminare d’ufficio se esso stesso soddisfi il requisito dell’indipendenza, si deve necessariamente constatare che le spiegazioni fornite, a tal riguardo, nell’ordinanza di rinvio, e la sola riproduzione, in quest’ultima, della formulazione dell’articolo 8, paragrafo 5, della legge n. 130/2022 cui si riferisce la prima questione, non permettono alla Corte di comprendere in che modo la circostanza generale ed astratta legata alla composizione e alla funzione disciplinare del CPGT, invocata dal giudice del rinvio, possa pregiudicare l’indipendenza di quest’ultimo in vista della decisione che è chiamato ad adottare sul merito della controversia di cui al procedimento principale.
45 Per quanto riguarda, poi, la seconda questione, la quale sembra vertere sulle conseguenze che potrebbe avere sull’indipendenza dei magistrati tributari l’esistenza di un legame tra questi ultimi e il MEF, è sufficiente rilevare che, poiché i tre giudici che compongono l’organo giurisdizionale di rinvio non hanno lo status di magistrato tributario, bensì quello di giudice tributario, una risposta alla questione così sollevata non risulta, in ogni caso, tale da poter esercitare una qualsiasi influenza sull’istanza di ricusazione di cui gli interessati sono oggetto nell’ambito del procedimento principale né, più in generale, sulla loro idoneità a conoscere di detto procedimento.
46 Alla luce di quanto precede, la prima e la seconda questione devono essere considerate manifestamente irricevibili. Pertanto, dato che la terza questione è stata posta solo per il caso di risposta affermativa alle prime due questioni e che la quarta questione è stata sollevata solo per il caso in cui la terza questione avesse a sua volta ricevuto una risposta affermativa, non occorre esaminare neppure la terza e la quarta questione.
47 Infine, per quanto riguarda la quinta e la sesta questione, vertenti sulle diverse direttive e sulle disposizioni della Carta ivi menzionate e relative, rispettivamente, da un lato, a differenze di trattamento asseritamente esistenti fra magistrati tributari e giudici tributari in materia di retribuzione, di tutela previdenziale e di ferie retribuite, e, dall’altro a differenze di trattamento tra giudici tributari per quanto riguarda l’età di pensionamento, si deve necessariamente constatare che una risposta a tali questioni non presenta alcun collegamento apparente né con le questioni di merito che devono essere decise nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, né con l’istanza di ricusazione pendente nella medesima controversia. Né tantomeno una risposta della Corte a tali questioni sembra presentare un collegamento con un’eventuale necessità, per il giudice del rinvio, di verificare d’ufficio se esso soddisfi il requisito dell’indipendenza. A tal riguardo, occorre rilevare, in particolare, che le sole considerazioni riprodotte al punto 19 della presente ordinanza, peraltro di difficile comprensione, non sono sufficienti a dimostrare un tale collegamento.
48 Alla luce di quanto precede, si deve constatare che le indicazioni e gli interrogativi di ordine generale contenuti nella decisione di rinvio riguardo alle recenti riforme degli organi giurisdizionali tributari e alle loro conseguenze asseritamente lesive per l’indipendenza di tali organi, da un lato, e per l’uguaglianza tra i giudici che statuiscono in materia tributaria, dall’altro, non presentano un livello di chiarezza e di precisione sufficiente a consentire alla Corte di assicurarsi che tra le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni sollevate e la controversia di cui al procedimento principale vi sia un collegamento tale da rendere le interpretazioni richieste oggettivamente necessarie affinché il giudice del rinvio possa adottare le decisioni che sarebbero necessarie per statuire su tale controversia, né, più in generale, di rispondere in modo utile ed attendibile alle questioni così sollevate.
49 Ne consegue che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata manifestamente irricevibile.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (Italia) con ordinanza dell’11 aprile 2023 è manifestamente irricevibile.
Lussemburgo, 20 giugno 2024
Il cancelliere |
Il presidente di sezione |
A. Calot Escobar |
F. Biltgen |
* Lingua processuale: l’italiano.
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 20 giugno 2024 (*) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Necessità di un’interpretazione del diritto dell’Unione affinché il giudice del rinvio possa emettere la propria sentenza – Articolo 94 del regolamento di procedura – Requisito relativo all’illustrazione della normativa nazionale applicabile, del collegamento fra tale normativa e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione nonché dei motivi che giustificano la necessità di una risposta della Corte alle questioni pregiudiziali – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta» Nella causa C‑463/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (Italia), con ordinanza dell’11 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 21 luglio 2023, nel procedimento Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Roma 1 contro Lamaro Appalti SpA Unipersonale, LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di giudice della Settima Sezione, e N. Wahl, giudice, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. Calot Escobar vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, degli articoli 20, 21, 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), e della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (GU 2019, L 186, pag. 105). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Roma 1 (Italia) (in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria») alla Lamaro Appalti SpA Unipersonale (in prosieguo: la «Lamaro»), in merito a un avviso di accertamento relativo all’imposta regionale sulle attività produttive (in prosieguo: l’«IRAP»). Contesto normativo 3 La legge del 31 agosto 2022, n. 130 – Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (GURI n. 204 del 1º settembre 2022), entrata in vigore il 16 settembre 2022, ha riformato la normativa che disciplina la giustizia tributaria, in particolare istituendo una nuova funzione, vale a dire quella di magistrato tributario. 4 Per quanto riguarda i giudici tributari sino ad allora rientranti nella composizione degli organi giurisdizionali tributari, l’articolo 1, comma 4, della legge n. 130/2022 stabilisce che soltanto i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore di tale legge nel ruolo unico dei giudici tributari e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria come magistrati tributari, nella misura di un numero massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello. 5 L’articolo 8, comma 5, della legge n. 130/2022 così dispone: «[i]n sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria [in prosieguo: il “CPGT”] che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Nell’ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza [nel CPGT] di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata della loro consiliatura [nel CPGT], collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del [CPGT], fra i membri eletti dal Parlamento». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 6 La Lamaro, società con sede in Italia, ha stipulato, per le stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, alcuni contratti di sponsorizzazione con la società Pallacanestro Virtus Srl. In relazione al periodo di imposta 2015, la Lamaro ha dedotto, sulla base di tali contratti, un importo pari ad EUR 357 876,30 a titolo di costi sostenuti per la promozione del suo marchio Lamaro Appalti. 7 A seguito di una verifica fiscale, il 27 luglio 2018 l’amministrazione finanziaria ha notificato alla Lamaro un avviso di accertamento relativo all’IRAP, con il quale ha riqualificato gli importi così dedotti quali spese di rappresentanza e, pertanto, applicato una normativa nazionale ai sensi della quale tali spese sono deducibili unicamente nella misura annuale massima di EUR 200 000. 8 Adita dalla Lamaro con ricorso avverso tale avviso di rettifica, la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) ha emesso una sentenza di annullamento di detto avviso di accertamento. 9 Il 27 gennaio 2021 l’amministrazione finanziaria ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio (Italia), divenuta, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 130/2022, Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (Italia), giudice del rinvio. In seno a quest’ultima, la causa è stata assegnata ad un collegio giudicante composto da tre membri. 10 Il 14 febbraio 2023, la Lamaro ha presentato dinanzi a detto collegio giudicante un’istanza di ricusazione di due di questi tre membri, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, punto 1, del codice di procedura civile, che prevede un obbligo di astensione in capo al giudice qualora abbia interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto. A tal riguardo, la Lamaro deduce la circostanza che i due giudici interessati sarebbero già investiti di un’altra causa in corso fra le stesse parti e riguardante lo stesso tipo di controversia, benché in relazione ad un’imposta diversa, nella fattispecie l’imposta sul reddito delle società (in prosieguo: l’«IRES»), causa nella quale la Lamaro avrebbe, peraltro, egualmente presentato un’istanza di ricusazione, fondata sull’articolo 51, comma 2, del codice di procedura civile. 11 Il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi su tale istanza di ricusazione del 14 febbraio 2023, precisa, da un lato, che, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia), ai sensi dell’articolo 51, comma 1, punto 4, del codice di procedura civile, l’obbligo di astensione previsto da tale disposizione si applica solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado del processo. Dall’altro lato, esso rileva che, nella summenzionata causa analoga relativa all’IRES, la Lamaro è nel frattempo risultata vittoriosa nel merito, senza che si sia tenuto conto dell’istanza di ricusazione formulata in tale causa, come risulterebbe dalla decisione pronunciata il 31 gennaio 2023 in detta causa e la cui motivazione è stata comunicata alle parti il 2 marzo 2023. 12 Secondo il giudice del rinvio, da quanto precede deriverebbe che, su un piano teorico, non vi sono argomenti per affermare che esista un obbligo di astensione e, quindi, un motivo di ricusazione di due dei tre giudici componenti il collegio giudicante nel procedimento principale. 13 L’istanza di ricusazione formulata dalla Lamaro ai sensi dell’articolo 51, comma 1, punto 1, del codice di procedura civile avrebbe, tuttavia, indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sulla «problematica dell’indipendenza del giudice tributario come giudice naturale precostituito per legge, principio la cui deroga costituisce i motivi dei casi di astensione obbligatoria previsti dallo stesso articolo». Pertanto, «alla luce della recente riforma della giurisdizione tributaria», detto giudice, «prima di adottare la decisione finale sull’istanza di astensione proposta dalla Lamaro», dovrebbe «interrogare la Corte (...) se sussistono le condizioni stesse per riconoscere questo giudice tributario come giudice indipendente alla luce del diritto dell’Unione». 14 Al riguardo, il giudice del rinvio descrive, anzitutto, l’evoluzione del quadro normativo che ha preceduto la riforma della giustizia tributaria risultante dalla legge n. 130/2022, esponendo, in particolare, le condizioni di nomina, lo status e la retribuzione dei giudici tributari, la composizione e il funzionamento delle commissioni tributarie di cui questi ultimi facevano parte, le funzioni di controllo e di ispezione attribuite al CPGT, nonché taluni vincoli organizzativi che sarebbero esistiti fra il personale amministrativo preposto alla giustizia tributaria e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (in prosieguo: il «MEF»). Detto giudice menziona altresì le perplessità che sarebbero state espresse, a più riprese, dalle commissioni tributarie in ordine alla costituzionalità di tale quadro normativo antecedente alla riforma, in particolare per quanto riguarda alcuni effetti potenzialmente negativi di quest’ultimo sull’indipendenza delle commissioni tributarie e dei loro membri. Esso precisa altresì che le questioni di costituzionalità sottoposte alla Corte costituzionale (Italia) a tal proposito sono state, del resto, dichiarate inammissibili. 15 Il giudice del rinvio fa poi riferimento a diverse modifiche apportate dalla legge n. 130/2022 al quadro normativo fino ad allora in vigore, modifiche che, secondo alcune commissioni tributarie o corti di giustizia tributaria, sarebbero a loro volta idonee a sollevare questioni di costituzionalità, in particolare sotto il profilo dell’indipendenza degli organi giurisdizionali tributari. 16 Esso sembra ritenere che l’istituzione dello status di «magistrato tributario», al quale possono aspirare, tra i giudici tributari attualmente in carica, soltanto quelli che hanno la qualifica di magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, pregiudichi l’indipendenza del giudice tributario, in particolare alla luce del fatto che il MEF è competente in materia di assunzione e di gestione dei magistrati tributari. Allo stesso modo, desterebbero perplessità, da un lato, il fatto che, nella sua nuova composizione, il CPGT conterebbe ormai solo sette membri designati dai giudici tributari mentre quattro membri sarebbero designati dal potere legislativo e altri quattro membri dai magistrati tributari, a loro volta collegati al MEF e, dall’altro, la circostanza che il CPGT abbia visto ampliate alcune delle sue competenze. 17 Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che, a differenza dei magistrati tributari, i giudici tributari – categoria alla quale appartengono i tre membri che compongono lo stesso organo giurisdizionale del rinvio – sono considerati giudici non professionali. Esso ritiene che questi ultimi siano discriminati rispetto ai magistrati tributari per quanto riguarda le loro condizioni di impiego, in particolare il loro trattamento economico e previdenziale nonché la loro partecipazione alle prossime elezioni del CPGT, sebbene esercitino, alle stesse condizioni organizzative, le medesime funzioni dei magistrati tributari. 18 Orbene, secondo tale giudice, la sua decisione finale sull’istanza di ricusazione di cui è investito dipende dalle risposte che la Corte fornirà alla questione se la coesistenza di tali due status diseguali applicabili a giudici che pure esercitano le medesime funzioni possa incidere sull’indipendenza della giustizia tributaria. 19 Infatti, secondo il giudice del rinvio, se la Corte dovesse confermare che tale coesistenza è conforme al diritto dell’Unione, esso dovrebbe, in forza dell’articolo 51, comma 1, lettera a), del codice di procedura civile, astenersi dallo statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, in quanto potrebbe oggettivamente avere un interesse alla soluzione di quest’ultima. A tal riguardo, se detto giudice intendesse confermare la decisione già adottata nella causa summenzionata riguardante l’IRES, da un collegio giudicante dello stesso organo giurisdizionale diversamente composto, ciascun membro del giudice del rinvio avrebbe un interesse personale a percepire il compenso variabile lordo di EUR 26 previsto per la nuova sentenza adottata utilizzando tale precedente. Se, invece, il giudice del rinvio intendesse modificare tale precedente decisione, accogliendo il ricorso dell’amministrazione finanziaria, i suoi membri avrebbero comunque un interesse a una tale soluzione al fine di evitare un ricorso in cassazione e di accreditarsi come giudici “non ostili” al MEF, anche in prospettiva della loro progressione di carriera all’interno della giustizia tributaria. 20 In tale contesto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della [Carta], il valore dello Stato di diritto, il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione e il principio dell’indipendenza del giudice che tali diritti è chiamato a garantire ostino ad una normativa interna – quale l’articolo 8 comma 5 della legge n. 130/2022 – che prevede che la nomina del nuovo [CPGT], che eserciterà il potere disciplinare sui n. 2 384 attuali giudici tributari e sugli attuali n. 34 magistrati tributari e sarà composto da quindici membri, di cui la maggioranza di otto membri, compreso il Presidente del CPGT, è rappresentata da n. 4 membri di nomina parlamentare e da n. 4 membri magistrati tributari dipendenti dal [MEF] e con nomina “diretta” in base a disposizione di legge per la mera appartenenza ad una delle quattro categorie di magistrati togati da cui provenivano al momento della scelta, riservata ad un contingente limitato di giudici tributari togati, di transitare nel nuovo ruolo di magistrati tributari, nel momento in cui l’esercizio del potere disciplinare, la progressione professionale e l’assegnazione degli incarichi direttivi, il potere ispettivo siano sotto il controllo di magistrati tributari dipendenti dal MEF e di nomina non concorsuale. 2) Se il magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare che ha risposto all’interpello del [CPGT] previsto dall’articolo 1 comma 4 della legge n. 130/2022 per svolgere in via esclusiva l’attività giurisdizionale tributaria, passando dal proprio status giuridico di giudice tributario in regime di non esclusività di lavoro al ruolo di magistrato tributario alle dipendenze con vincolo di subordinazione di tipo tecnico e diretto con l’unico datore di lavoro MEF, rimanendo in servizio presso le Corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado alle stesse condizioni di lavoro e di organizzazione del servizio svolte in precedenza come giudice tributario, possa essere considerato giudice indipendente in grado di applicare il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, attualmente affermato all’articolo 47 della Carta. 3) All’esito della risposta positiva della Corte ai primi due quesiti, si chiede se i giudici tributari in regime di non esclusività lavorativa nella giurisdizione tributaria, quali sono i componenti del Collegio che dovrà decidere il procedimento principale tributario di appello, rientrino nella nozione di “lavoratore” in rapporto di subordinazione di tipo tecnico e sostanziale con il datore di lavoro [MEF], di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, 5, 6 e 7 della [direttiva 2003/88], alle clausole 2 e 3 dell’accordo quadro tra CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla [direttiva 1999/70], e alle clausole 2 e 3 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso tra CES, UNICE e CEEP, che figura in allegato alla [direttiva 97/81], nel momento in cui svolgono le stesse prestazioni di lavoro sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo dei magistrati tributari, lavoratori subordinati a tempo pieno e indeterminato comparabili. 4) In caso di risposta affermativa al terzo quesito che precede, se l’applicazione al giudice tributario, per svolgere in via non esclusiva l’attività giurisdizionale tributaria, di condizioni di lavoro discriminatorie rispetto a quelle assicurate al magistrato tributario quale lavoratore comparabile a parità di prestazioni lavorative e operando nella stessa organizzazione giurisdizionale, con un trattamento economico di gran lunga inferiore con compensi in parte in misura fissa e in parte a cottimo per ogni decisione adottata, senza alcun trattamento previdenziale e contributivo e senza il diritto a ferie retribuite, impedisce che lo stesso giudice tributario possa essere considerato giudice indipendente in grado di applicare il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, attualmente affermato all’articolo 47 della Carta. 5) In ogni caso, se gli articoli 20, 31 e 47 della Carta, gli articoli 1, paragrafo 3, 5, 6 e 7 della [direttiva 2003/88], la clausola 4 dell’accordo quadro tra CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla [direttiva 1999/70], e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso tra CES, UNICE e CEEP, che figura in allegato alla [direttiva 97/81], come interpretati dalla [Corte] con la sentenza del 1º marzo 2012 O’Brien, C‑393/10, EU:C:2012:110, con la sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, e con la sentenza del 7 aprile 2022, Ministero della giustizia e a., (Status dei giudici di pace italiani) (C‑236/20, EU:C:2022:263) ostino rispetto a normativa interna che discrimina il trattamento economico, previdenziale, contributivo e il diritto alle ferie retribuite dei giudici tributari rispetto ai magistrati tributari come lavoratori comparabili, non sussistendo ragioni oggettive per negare ai giudici tributari lo status di lavoratore secondo il diritto dell’Unione e per applicare un trattamento differenziato o discriminatorio tra le due categorie di lavoratori sia per la comune assenza di orario di lavoro nello svolgimento dell’attività giurisdizionale sia per lo svolgimento delle stesse identiche funzioni giurisdizionali nello stesso settore della giustizia tributaria. 6) Infine, se gli articoli 20, 21 e 47 della Carta e gli articoli 1, 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della [direttiva 2000/78], le clausole 2 e 3 dell’accordo quadro tra CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla [direttiva 1999/70], l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e) della [direttiva 2019/1152] ostino rispetto a disposizioni interne [risultanti dalla legge n. 130/2022] che riducono progressivamente a 70 anni la durata dell’incarico dei giudici tributari, rispetto ai giudici tributari che hanno cessato o cesseranno dall’incarico al compimento del 75° anno di età entro il 31 dicembre 2023, senza ragioni oggettive». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 21 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 22 Occorre applicare tale disposizione nella presente causa. 23 Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 24 Conformemente alla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la pronuncia pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» per consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è adito (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 25 A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente ricordato che risulta tanto dal dettato che dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale essi sono chiamati ad emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 26 Nell’ambito di tale procedimento, tra la controversia di cui al procedimento principale e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione deve quindi esistere un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini dell’adozione della decisione da parte del giudice del rinvio (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 27 Inoltre, lo spirito di cooperazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale esponga nella sua decisione di rinvio i motivi per i quali ritiene necessario tale rinvio (sentenza del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 31). 28 Poiché tale procedimento si fonda sulla decisione di rinvio, il giudice nazionale deve illustrare, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché riguardo al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è adito (ordinanza del 17 ottobre 2023, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑190/22, EU:C:2023:804, punto 16 e giurisprudenza ivi citata). 29 A tal proposito, occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall’altro, ai governi degli Stati membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte assicurare il rispetto di tale diritto, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (ordinanza del 17 ottobre 2023, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑190/22, EU:C:2023:804, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). 30 Tali requisiti cumulativi riguardanti il contenuto di una decisione di rinvio sono esplicitamente indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, è tenuto a conoscere e deve rispettare scrupolosamente. Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1) (ordinanza del 17 ottobre 2023, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑190/22, EU:C:2023:804, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). 31 Così, ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura, nella domanda di pronuncia pregiudiziale devono figurare, segnatamente, «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie» e «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale». 32 Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che tra le varie disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni sottoposte alla Corte e la controversia di cui al procedimento principale esista un collegamento idoneo a rendere le interpretazioni richieste oggettivamente necessarie affinché il giudice del rinvio possa, applicando le risposte fornite dalla Corte, adottare una decisione necessaria per statuire su tale controversia. 33 Infatti, in primo luogo, occorre rilevare che la controversia di cui al procedimento principale non presenta, nel merito, alcun collegamento percepibile con il diritto dell’Unione, in particolare con le disposizioni di tale diritto sulle quali vertono le questioni pregiudiziali, cosicché il giudice del rinvio non è chiamato ad applicare tale diritto o tali disposizioni per risolvere nel merito detta controversia (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 49). 34 In secondo luogo, una risposta della Corte a tali questioni non sembra neppure tale da fornire al giudice del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli consenta di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito della controversia di cui è adito (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 51). 35 Sotto tale profilo, l’ordinanza di rinvio non soddisfa i requisiti derivanti dall’articolo 94 del regolamento di procedura e ricordati ai punti da 27 a 31 della presente ordinanza. Infatti, tale decisione non espone con la chiarezza e la precisione richieste il collegamento asseritamente esistente tra le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni sollevate e le disposizioni procedurali nazionali applicabili alla controversia di cui al procedimento principale, né contiene, del resto, indicazioni sufficientemente chiare quanto al contenuto stesso di tali disposizioni nazionali. 36 Infatti, da un lato, sebbene il giudice del rinvio si sia certamente riferito alla necessità di decidere sull’istanza di ricusazione presentata dalla Lamaro nei confronti di due dei membri che lo compongono, le spiegazioni contenute nell’ordinanza di rinvio non consentono, tuttavia, di stabilire né i collegamenti che esisterebbero tra le disposizioni del diritto dell’Unione richiamate e tale istanza, né in quale misura le risposte alle questioni sollevate possano effettivamente essere prese in considerazione da tale giudice ai fini dell’adozione della sua decisione in merito a detta istanza. 37 Al riguardo, dall’ordinanza di rinvio risulta che tale istanza di ricusazione mirerebbe, sulla base dell’articolo 51, comma 1, punto 1, del codice di procedura civile, a denunciare il fatto che taluni giudici che fanno parte dell’organo giurisdizionale del rinvio sarebbero già stati chiamati a pronunciarsi sulla stessa questione di diritto in un’altra causa tra le stesse parti. 38 Orbene, secondo il giudice del rinvio, il quale fa riferimento alternativamente a detto articolo 51, comma 1, punto 1, all’articolo 51, comma 1, lettera a), di tale codice, all’articolo 51, comma 1, punto 4, di tale codice e all’articolo 51, comma 2, dello stesso codice, senza tuttavia riprodurre il testo di tutte queste diverse disposizioni, tale istanza di ricusazione non può essere accolta sulla base del solo diritto nazionale. Peraltro, le ragioni per le quali le risposte alle questioni sollevate potrebbero influenzare l’esito che il giudice del rinvio dovrebbe quindi riservare a detta istanza di ricusazione, in applicazione delle norme nazionali alle quali esso ha fatto riferimento, non risultano chiaramente dall’ordinanza di rinvio. 39 Dall’altro lato, per quanto riguarda le spiegazioni esposte ai punti da 13 a 19 della presente ordinanza, con le quali il giudice del rinvio tenta di giustificare la rilevanza delle questioni da esso sottoposte alla Corte, indicando, in particolare, che è in occasione dell’esame della summenzionata istanza di ricusazione che esso sarebbe stato indotto ad interrogarsi d’ufficio sulla propria indipendenza, occorre rilevare, anzitutto, che la disposizione del diritto nazionale sulla quale si fonderebbe un siffatto obbligo di esame d’ufficio non è chiaramente individuata ed esplicitata nell’ordinanza di rinvio. 40 Orbene, non illustrando il testo di tale disposizione e non precisando né le condizioni né gli effetti, segnatamente procedurali, della sua attuazione, né tantomeno indicando chiaramente il collegamento che esso sembra voler stabilire tra la causa di astensione obbligatoria così evocata e la specifica istanza di ricusazione di cui è investito nel procedimento principale, il giudice del rinvio non consente alla Corte di valutare in che modo una decisione su tale causa di astensione potrebbe, come esso sembra affermare, risultare necessaria nel procedimento principale. 41 Più in generale, le spiegazioni fornite nell’ordinanza di rinvio per quanto riguarda la recente evoluzione dell’organizzazione della giustizia tributaria a seguito dell’adozione della legge n. 130/2022 non espongono neanch’esse, con il necessario livello di chiarezza e precisione, il collegamento che potrebbe esistere tra le norme processuali nazionali relative all’astensione d’ufficio dei giudici, che il giudice del rinvio considera applicabili nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, e le disposizioni del diritto dell’Unione delle quali, nella fattispecie, esso chiede l’interpretazione. 42 Al contrario, gli sviluppi argomentativi e le considerazioni generali che il giudice del rinvio dedica all’evoluzione del contesto normativo nazionale in materia di organizzazione ed amministrazione della giustizia tributaria, facendo riferimento, al riguardo, a numerosissime disposizioni nazionali, alcune delle quali sono recentemente entrate in vigore, mentre altre non lo sono più, nonché a decisioni pronunciate da diversi organi giurisdizionali nazionali, senza tuttavia individuare chiaramente l’eventuale rilevanza specifica e concreta dell’una o dell’altra di tali disposizioni e di tali decisioni ai fini della decisione di ordine procedurale che esso sarebbe chiamato ad adottare nel caso di specie, hanno l’effetto di oscurare il senso e la portata stessi delle questioni di interpretazione del diritto dell’Unione che detto giudice sottopone alla Corte, e di impedire a quest’ultima di valutare in quale misura le risposte a tali questioni potrebbero risultare necessarie per consentire al giudice del rinvio di emettere la sua decisione. 43 Per quanto riguarda, più specificamente, le diverse questioni sottoposte alla Corte, e, anzitutto, la prima questione, che riguarda apparentemente le potenziali conseguenze delle modifiche introdotte dalla legge n. 130/2022 sulla composizione e le modalità di nomina dei membri del nuovo CPGT, chiamato segnatamente ad esercitare un potere disciplinare nei confronti sia dei magistrati tributari che dei giudici tributari, per quanto riguarda l’indipendenza di detti magistrati e giudici e, più in particolare, dei tre giudici tributari che compongono l’organo giurisdizionale del rinvio, non risulta chiaramente in che modo una risposta a tale questione potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della soluzione di una questione di ordine procedurale di cui il giudice del rinvio sia investito nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale. 44 Infatti, anche supponendo che, al fine di statuire sull’istanza di ricusazione di cui trattasi in tale controversia, il giudice del rinvio sia, come esso afferma, chiamato ad esaminare d’ufficio se esso stesso soddisfi il requisito dell’indipendenza, si deve necessariamente constatare che le spiegazioni fornite, a tal riguardo, nell’ordinanza di rinvio, e la sola riproduzione, in quest’ultima, della formulazione dell’articolo 8, paragrafo 5, della legge n. 130/2022 cui si riferisce la prima questione, non permettono alla Corte di comprendere in che modo la circostanza generale ed astratta legata alla composizione e alla funzione disciplinare del CPGT, invocata dal giudice del rinvio, possa pregiudicare l’indipendenza di quest’ultimo in vista della decisione che è chiamato ad adottare sul merito della controversia di cui al procedimento principale. 45 Per quanto riguarda, poi, la seconda questione, la quale sembra vertere sulle conseguenze che potrebbe avere sull’indipendenza dei magistrati tributari l’esistenza di un legame tra questi ultimi e il MEF, è sufficiente rilevare che, poiché i tre giudici che compongono l’organo giurisdizionale di rinvio non hanno lo status di magistrato tributario, bensì quello di giudice tributario, una risposta alla questione così sollevata non risulta, in ogni caso, tale da poter esercitare una qualsiasi influenza sull’istanza di ricusazione di cui gli interessati sono oggetto nell’ambito del procedimento principale né, più in generale, sulla loro idoneità a conoscere di detto procedimento. 46 Alla luce di quanto precede, la prima e la seconda questione devono essere considerate manifestamente irricevibili. Pertanto, dato che la terza questione è stata posta solo per il caso di risposta affermativa alle prime due questioni e che la quarta questione è stata sollevata solo per il caso in cui la terza questione avesse a sua volta ricevuto una risposta affermativa, non occorre esaminare neppure la terza e la quarta questione. 47 Infine, per quanto riguarda la quinta e la sesta questione, vertenti sulle diverse direttive e sulle disposizioni della Carta ivi menzionate e relative, rispettivamente, da un lato, a differenze di trattamento asseritamente esistenti fra magistrati tributari e giudici tributari in materia di retribuzione, di tutela previdenziale e di ferie retribuite, e, dall’altro a differenze di trattamento tra giudici tributari per quanto riguarda l’età di pensionamento, si deve necessariamente constatare che una risposta a tali questioni non presenta alcun collegamento apparente né con le questioni di merito che devono essere decise nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, né con l’istanza di ricusazione pendente nella medesima controversia. Né tantomeno una risposta della Corte a tali questioni sembra presentare un collegamento con un’eventuale necessità, per il giudice del rinvio, di verificare d’ufficio se esso soddisfi il requisito dell’indipendenza. A tal riguardo, occorre rilevare, in particolare, che le sole considerazioni riprodotte al punto 19 della presente ordinanza, peraltro di difficile comprensione, non sono sufficienti a dimostrare un tale collegamento. 48 Alla luce di quanto precede, si deve constatare che le indicazioni e gli interrogativi di ordine generale contenuti nella decisione di rinvio riguardo alle recenti riforme degli organi giurisdizionali tributari e alle loro conseguenze asseritamente lesive per l’indipendenza di tali organi, da un lato, e per l’uguaglianza tra i giudici che statuiscono in materia tributaria, dall’altro, non presentano un livello di chiarezza e di precisione sufficiente a consentire alla Corte di assicurarsi che tra le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni sollevate e la controversia di cui al procedimento principale vi sia un collegamento tale da rendere le interpretazioni richieste oggettivamente necessarie affinché il giudice del rinvio possa adottare le decisioni che sarebbero necessarie per statuire su tale controversia, né, più in generale, di rispondere in modo utile ed attendibile alle questioni così sollevate. 49 Ne consegue che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata manifestamente irricevibile. Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (Italia) con ordinanza dell’11 aprile 2023 è manifestamente irricevibile. Lussemburgo, 20 giugno 2024
* Lingua processuale: l’italiano. | ||||||