Provvedimento in causa n. C-391/21 P del 19/09/2024
Corte di giustizia in sede di impugnazione
Procedura: Impugnazione
Stato della causa: Concluso
Esito: Respinto

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 settembre 2024 (*)

 

« Impugnazione – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione di una deliberazione in materia di trattamenti pensionistici da parte della Camera dei deputati italiana – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo della pensione di un ex deputato europeo eletto in Italia – Revoca e sostituzione delle decisioni del Parlamento – Persistenza dell’interesse ad agire per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea »

Nella causa C‑391/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 giugno 2021,

Enrico Falqui, residente a Firenze (Italia), rappresentato da F. Sorrentino e A. Sandulli, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Parlamento europeo, rappresentato da S. Alves e S. Seyr, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu‑Matei, J.‑C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, il sig. Enrico Falqui chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 maggio 2021, Falqui/Parlamento (T‑695/19, EU:T:2021:242; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso mirante all’annullamento, in primo luogo, della nota dell’8 luglio 2019 redatta dal Parlamento europeo (in prosieguo: la «decisione controversa») e concernente l’adeguamento dell’importo della pensione di cui beneficia il ricorrente a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), del 12 luglio 2018 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»), in secondo luogo, della nota dell’11 aprile 2019 redatta dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento (in prosieguo: il «capo unità») relativa alla rideterminazione della pensione di cui beneficia il ricorrente a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 e, in terzo luogo, del parere n. SJ‑0836/18 del servizio giuridico del Parlamento, dell’11 gennaio 2019 (in prosieguo: il «parere del servizio giuridico»).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamentazione SID

2        L’articolo 1 dell’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, nella versione in vigore fino al 14 luglio 2009 (in prosieguo: la «regolamentazione SID»), recitava nel modo seguente:

«1.      Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.

2.      In attesa dell’istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo e qualora il regime nazionale non preveda il pensionamento o il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili ai deputati al parlamento nazionale dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio dell’Unione europea, sezione Parlamento».

3        L’articolo 2 dell’allegato III della regolamentazione SID così disponeva:

«1.      L’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quell[i] della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo.

2.      Il deputato che beneficia delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, è tenuto, aderendo al presente regime, a versare al bilancio dell’Unione europea un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un Membro della Camera Bassa dello Stato membro in cui è stato eletto».

4        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell’allegato III della regolamentazione SID:

«1.      La richiesta di adesione al presente regime pensionistico provvisorio deve essere presentata entro dodici mesi dall’inizio del mandato dell’interessato.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale l’adesione al regime pensionistico ha effetto è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

2.      La domanda di liquidazione della pensione deve essere presentata entro sei mesi dopo la maturazione di tale diritto.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale ha effetto la prestazione pensionistica è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».

 Statuto dei deputati

5        L’articolo 25, paragrafi 1 e 2, della decisione 2005/684/CE, Euratom, del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU 2005, L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»), entrato in vigore il 14 luglio 2009, così recita:

«1.      Per quanto riguarda l’indennità, l’indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell’entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l’intera durata dell’attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

2.      I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro».

6        L’articolo 28, paragrafo 1, dello Statuto dei deputati prevede quanto segue:

«Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell’entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia».

 Misure di attuazione

7        Il considerando 7 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2009, C 159, pag. 1), come modificata dalla decisione 2010/C 340/06 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2010 (GU 2010, C 340, pag. 6) (in prosieguo: le «misure di attuazione»), così recita:

«Occorre (…) provvedere a che nelle disposizioni transitorie i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID possano continuare a goderne dopo l’abrogazione di detta regolamentazione, in conformità del principio [della tutela] del legittimo affidamento. Occorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto [dei deputati]».

8        L’articolo 49, paragrafo 1, delle misure di attuazione prevede quanto segue:

«I deputati che hanno esercitato il loro mandato per almeno un anno completo hanno diritto, dopo la cessazione del mandato, a una pensione di anzianità a vita da versare a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compiono i 63 anni di età.

L’ex deputato o il suo rappresentante legale, salvo casi di forza maggiore, presenta la domanda di liquidazione della pensione di anzianità entro sei mesi dalla data di inizio del diritto. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione di anzianità è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».

9        In forza dell’articolo 73 delle misure di attuazione, queste ultime sono entrate in vigore il giorno dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, ossia il 14 luglio 2009.

10      L’articolo 74 delle misure di attuazione prevede che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV di dette misure, e in particolare l’articolo 75 delle stesse, la regolamentazione SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo Statuto dei deputati.

11      Ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione:

«1.      La pensione di reversibilità, la pensione di invalidità e la pensione di invalidità supplementare concessa ai figli a carico e la pensione di anzianità concessa in virtù degli allegati I, II e III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di detti allegati ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello statuto [dei deputati].

Qualora l’ex deputato che beneficia della pensione d’invalidità deceda dopo il 14 luglio 2009, la pensione di reversibilità è versata al suo coniuge, membro stabile di un’unione di fatto o figli a carico, alle condizioni stabilite all’allegato I della regolamentazione SID.

2.      I diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto [dei deputati] in applicazione dell’allegato III succitato restano acquisiti. I titolari che hanno maturato diritti in detto regime previdenziale beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione dell’allegato III succitato purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III succitato».

 Diritto italiano

12      Ai sensi dell’articolo 1, commi da 1 a 3, della deliberazione n. 14/2018:

«1.      A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

2.      La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell’assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata.

3.      Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione».

 Fatti all’origine della controversia

13      I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 13 a 23 della sentenza impugnata. Ai fini della presente impugnazione, possono essere riassunti come segue.

14      Il ricorrente, sig. Falqui, è un ex membro del Parlamento, eletto in Italia. Egli è titolare di una pensione di anzianità.

15      Con una nota inserita sul cedolino di pensione del mese di gennaio 2019, il Parlamento ha informato il ricorrente che l’importo della sua pensione di anzianità avrebbe potuto essere rideterminato in esecuzione della deliberazione n. 14/2018 e che detto ricalcolo avrebbe potuto eventualmente comportare un recupero delle somme indebitamente versate.

16      A partire dal 1º gennaio 2019, il Parlamento ha ridotto, applicando tale deliberazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, l’importo della pensione di anzianità del ricorrente.

17      Con una nota non datata del capo unità, allegata al cedolino di pensione del ricorrente del mese di febbraio 2019, il Parlamento ha, anzitutto, informato detto ricorrente che il parere del servizio giuridico aveva confermato l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018 alla sua situazione. Il Parlamento avrebbe poi provveduto, non appena ricevute dalla Camera dei deputati (Italia) le informazioni necessarie, a comunicare al ricorrente il nuovo importo della sua pensione di anzianità e a recuperare l’eventuale differenza sulle successive dodici mensilità. Infine, esso ha informato il ricorrente che l’importo definitivo della sua pensione sarebbe stato fissato con atto formale contro il quale sarebbe stato possibile proporre un reclamo oppure un ricorso di annullamento.

18      Con nota dell’11 aprile 2019, il capo unità ha, in primo luogo, informato il ricorrente che, come indicato nella sua nota allegata al cedolino di pensione del ricorrente del mese di febbraio 2019, l’importo della sua pensione di anzianità sarebbe stato adeguato, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, a concorrenza della riduzione delle analoghe pensioni erogate in Italia agli ex deputati nazionali dalla Camera dei deputati in forza della deliberazione n. 14/2018. In secondo luogo, l’importo della pensione di anzianità del ricorrente sarebbe stato adeguato a partire dal mese di aprile 2019, con effetto retroattivo al 1º gennaio 2019, in applicazione del progetto di fissazione del nuovo importo della pensione trasmesso in allegato a tale nota. In terzo luogo, la nota dell’11 aprile 2019 concedeva al ricorrente un termine di 30 giorni, a decorrere dalla ricezione della stessa, per presentare le sue osservazioni. In mancanza di siffatte osservazioni, gli effetti di detta nota sarebbero stati considerati definitivi e avrebbero comportato, in particolare, la ripetizione degli importi indebitamente percepiti per i mesi da gennaio a marzo 2019.

19      Con messaggio di posta elettronica del 23 maggio 2019, il ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni al Parlamento.

20      Il 10 giugno 2019 il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, registrato con il numero T‑347/19, avverso la nota dell’11 aprile 2019. Tale ricorso è stato respinto con ordinanza del 3 luglio 2020, Falqui e Poggiolini/Parlamento (T‑347/19 e T‑348/19, EU:T:2020:303) in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente non ha impugnato tale ordinanza.

21      Con la decisione controversa, il capo unità ha indicato che le osservazioni trasmesse dal ricorrente non contenevano elementi tali da giustificare una revisione della posizione del Parlamento, quale espressa nel progetto di decisione. Di conseguenza, l’importo della pensione di anzianità e il piano di recupero dell’indebito che ne derivava, come ricalcolati e comunicati in allegato al progetto di decisione, erano divenuti definitivi alla data della notifica della decisione controversa.

22      Il ricorrente non ha ricevuto, in un primo momento, la notifica della decisione controversa, in quanto quest’ultima è stata restituita dalle poste italiane al servizio postale belga. Solo il 29 agosto 2019, con il deposito da parte del Parlamento della sua eccezione di irricevibilità avverso il ricorso proposto nella causa T‑347/19, il ricorrente è venuto a conoscenza della decisione controversa. Tuttavia, dopo il deposito di detta eccezione di irricevibilità, il Parlamento ha, in un secondo momento, proceduto con successo ad una seconda notifica della decisione controversa.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2019, il ricorrente ha proposto il ricorso per l’annullamento della decisione controversa, della nota dell’11 aprile 2019 e del parere del servizio giuridico.

24      A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente ha dedotto tre motivi. Il primo motivo verteva sulla violazione delle misure di attuazione. Con il secondo motivo si sosteneva che, in considerazione dell’asserita illegittimità della deliberazione n. 14/2018 alla luce del diritto italiano, il Parlamento avrebbe dovuto negare l’applicazione di tale deliberazione alla situazione del ricorrente. Il terzo motivo verteva sulla violazione dei principi del primato del diritto dell’Unione, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.

25      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato tali tre motivi e, pertanto, ha respinto il ricorso.

 Procedimento e conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

26      Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare il parere del servizio giuridico, il progetto di decisione nonché la decisione controversa, e

–        condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.

27      Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare il ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado.

28      Il 12 gennaio 2022 il sig. Falqui ha depositato presso la cancelleria della Corte una copia della sentenza del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Italia) n. 4/2021 del 23 dicembre 2021 (in prosieguo: la «sentenza n. 4/2021»), che ha annullato la deliberazione n. 14/2018. In tale fase, detto documento non è stato incluso nel fascicolo.

29      Il 9 marzo 2022, i ricorrenti nella causa Santini e a./Parlamento (C‑198/21 P) hanno depositato presso la cancelleria della Corte la stessa sentenza.

30      Nella presente causa, nonché nelle cause Coppo Gavazzi e a./Parlamento (C‑725/20 P) e Santini e a./Parlamento (C‑198/21 P), la cancelleria ha trasmesso, il 16 marzo 2022, alle parti in tali cause una misura di organizzazione disposta dal giudice relatore e dall’avvocato generale ai sensi dell’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte, con la quale tali parti sono state invitate a produrre tutti i documenti che potessero influire sull’oggetto della causa che le riguardava, e in particolare la sentenza n. 4/2021.

31      Il 23 marzo 2022, il ricorrente ha prodotto vari documenti, tra cui la sentenza n. 4/2021. Il 29 marzo 2022, il Parlamento ha prodotto anch’esso diversi documenti, tra cui la sentenza n. 4/2021 e un documento intitolato «Nuove regole per il calcolo delle pensioni adottate dalla Camera dei deputati italiana». Tale istituzione ha altresì informato la Corte che, una volta ricevuti gli ulteriori chiarimenti richiesti alla Camera dei deputati sull’applicazione concreta di tali regole, avrebbe proceduto al ricalcolo della pensione di anzianità del ricorrente e gli avrebbe inviato un nuovo progetto di decisione sulla determinazione dei suoi diritti a pensione, in merito al quale il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione di una decisione finale.

32      Il 21 settembre 2022, il Parlamento ha adottato la decisione finale che ridetermina l’importo della pensione di anzianità del ricorrente insieme agli arretrati dovuti (in prosieguo: la «nuova decisione del Parlamento»).

33      Con decisione del 25 ottobre 2022, il presidente della Corte ha invitato le parti a precisare se ritenessero, da un lato, che la nuova decisione del Parlamento avesse sostituito con effetto ex tunc la decisione controversa e, dall’altro, che, in seguito all’adozione di tale nuova decisione, l’impugnazione conservasse il proprio oggetto.

34      Il 29 novembre 2022 il Parlamento ha riferito di ritenere che la nuova decisione del Parlamento avesse sostituito con effetto ex tunc la decisione controversa, ma che l’impugnazione conservasse il proprio oggetto. Sarebbe infatti nell’interesse delle parti e della buona amministrazione della giustizia che la Corte si pronunciasse sulla fondatezza dell’impugnazione, al fine di chiarire se la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto e se il Parlamento possa rideterminare, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, la pensione del ricorrente in caso di modifica sopraggiunta della normativa nazionale applicabile.

35      Con lettera depositata il 29 novembre 2022, il ricorrente ha indicato che riteneva di conservare l’interesse ad una pronuncia della Corte sull’interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione. Con la nuova decisione del Parlamento, tale istituzione avrebbe infatti continuato a fare riferimento in modo automatico alle norme nazionali ai fini della modifica delle modalità di calcolo dell’importo della pensione di anzianità erogata ai sensi della regolamentazione SID, il che avrebbe come conseguenza che l’ex deputato europeo interessato sarebbe esposto, al riguardo, al rischio di decisioni mutevoli di un organo politico nazionale.

 Sull’impugnazione

36      A sostegno della sua impugnazione, con la quale intende, in sostanza, contestare la conferma, da parte del Tribunale, della fondatezza dell’interpretazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID (in prosieguo: le «norme interne del Parlamento»), il ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo di impugnazione si articola, in sostanza, in tre parti. La prima parte verte su un’interpretazione errata dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID e dell’articolo 75 delle misure di attuazione, la seconda parte concerne la violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati e la terza parte riguarda una valutazione errata degli effetti della deliberazione n. 14/2018. Il secondo motivo di impugnazione, che si articola in due parti, verte sulla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità. Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente statuito che il Parlamento può applicare automaticamente un regime pensionistico nazionale ai suoi ex deputati, senza verificare la legittimità di tale regime nazionale. Il quarto motivo di impugnazione verte su un errore commesso dal Tribunale in quanto non avrebbe preso in considerazione gli effetti di una decisione giurisdizionale emessa successivamente alla deliberazione n. 14/2018. Il quinto motivo di impugnazione, che comprende tre parti, verte su errori di diritto commessi dal Tribunale in quanto, in primo luogo, avrebbe erroneamente respinto il secondo e il terzo motivo del ricorso in primo grado in quanto irricevibili, in secondo luogo, avrebbe dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla restituzione delle somme indebitamente trattenute in caso di accoglimento del ricorso e, in terzo luogo, avrebbe condannato il ricorrente a farsi carico delle proprie spese e di quelle del Parlamento.

 Osservazioni preliminari sulla persistenza dellinteresse ad agire del ricorrente

37      Dal punto 32 della presente sentenza risulta che la nuova decisione del Parlamento, adottata in pendenza del procedimento dinanzi alla Corte, mira a rideterminare l’importo della pensione di anzianità versato al ricorrente insieme agli arretrati dovuti.

38      A questo proposito, occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, l’oggetto della controversia deve permanere, al pari dell’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, a pena di non luogo a statuire, il che presuppone che l’impugnazione possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta (sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

39      Tuttavia, l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno in ragione del fatto che l’atto da esso impugnato abbia cessato di produrre effetti in corso di causa (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 62).

40      In determinate circostanze, un ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto abrogato in pendenza di giudizio, per indurre l’autore dell’atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell’illegittimità che asseritamente inficia tale atto (sentenza del 6 settembre 2018, Bank Mellat/Consiglio, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

41      Nel caso di specie, dalla risposta del Parlamento del 29 novembre 2022, riassunta al punto 34 della presente sentenza, risulta inequivocabilmente che tale istituzione intende, anche in futuro, rideterminare le pensioni di ex deputati europei in caso di modifica sopraggiunta nella normativa nazionale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID (in prosieguo: il «regime dinamico»).

42      Sebbene il Parlamento abbia sostituito la decisione controversa con la nuova decisione, resta il fatto che quest’ultima si basa su un’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo cui quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei titolari della pensione di anzianità che, come il ricorrente, rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID (in prosieguo: gli «ex deputati europei interessati»).

43      Orbene, è per l’appunto tale interpretazione che viene posta in discussione dal ricorrente nell’ambito della presente impugnazione. Ne consegue che, nonostante la sostituzione con effetto ex tunc della decisione controversa, il ricorrente conserva un interesse a far constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando la fondatezza di tale interpretazione, in quanto quest’ultima può essere applicata dal Parlamento in sede di adozione, in futuro, di decisioni analoghe alla decisione controversa o alla nuova decisione del Parlamento, cosicché sussiste non solo un rischio di reiterazione dell’asserita illegittimità, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 40 della presente sentenza, ma anche un rischio che, in caso di ricorso di annullamento avverso tali decisioni analoghe, il Tribunale commetta nuovamente i pretesi errori di diritto che lo hanno indotto a confermare la fondatezza di detta interpretazione.

44      Di conseguenza, si deve constatare che il ricorrente conserva un interesse ad agire dinanzi alla Corte, nei limiti in cui la presente impugnazione è diretta contro le motivazioni esposte nella sentenza impugnata che costituiscono il necessario fondamento della valutazione del Tribunale secondo la quale dalle norme interne del Parlamento risulta che quest’ultimo era tenuto ad applicare il regime dinamico al ricorrente.

 Sul primo motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

45      Il primo motivo di impugnazione si articola, in sostanza, in tre parti.

46      Con la prima parte, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, lo Statuto dei deputati ha abrogato e reso inapplicabile la regolamentazione SID per il futuro.

47      Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID, il regime pensionistico di anzianità istituito da tale regolamentazione sarebbe solo di natura provvisoria. Tuttavia, le misure di attuazione preciserebbero che, per tutelare le legittime aspettative degli ex deputati europei interessati, i diritti a pensione di anzianità già concessi o comunque già acquisiti sulla base delle norme contenute nella regolamentazione SID rimarrebbero immutati.

48      Dal considerando 7 delle misure di attuazione nonché dall’articolo 75 di queste ultime, letto alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento, risulterebbe che le prestazioni concesse o maturate sulla base della regolamentazione SID nel periodo in cui essa era in vigore sono immutabili, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata. Il riferimento al diritto nazionale, operato dall’allegato III della regolamentazione SID, dovrebbe quindi essere inteso come un riferimento alla normativa nazionale quale applicabile al momento della maturazione del diritto a pensione.

49      Contrariamente a quanto avrebbe statuito il Tribunale, il fatto che la regolamentazione SID precisi che il regime pensionistico previsto da tale regolamentazione è stato introdotto a titolo «provvisorio», «in attesa dell’istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo», non potrebbe essere interpretato nel senso che tale regime dovesse essere mantenuto dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati. L’uso del presente indicativo esprimerebbe soltanto l’attualità della norma, al momento della sua introduzione e fino alla sua abrogazione.

50      L’articolo 75 delle misure di attuazione non prevedrebbe che le pensioni già concesse o i diritti a pensione già maturati continuino ad essere disciplinati in futuro dalla norma secondo la quale l’importo della pensione degli ex deputati europei interessati deve essere sempre correlato a quello spettante ai deputati nazionali, bensì che le pensioni già concesse in passato in base a tale norma «continu[i]no a essere versate» e che i diritti a pensione già maturati «rest[i]no acquisiti».

51      Se le prestazioni concesse o maturate sulla base della regolamentazione SID non fossero immutabili in forza delle misure di attuazione, queste ultime sarebbero in contrasto con la loro finalità di tutela del legittimo affidamento, in quanto gli ex deputati europei interessati sarebbero esposti a modifiche delle regole di calcolo dell’importo della loro pensione di anzianità a seguito di nuove norme nazionali in materia, mentre i deputati europei che esercitano il loro mandato a partire dalla legislatura 2009-2014 avrebbero diritto a una pensione di anzianità il cui importo sarebbe certo e immutabile.

52      Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato, al punto 62 della sentenza impugnata, che la sua interpretazione delle norme interne del Parlamento, contenuta al punto 57 di detta sentenza, secondo la quale tale istituzione è tenuta ad applicare, in ogni momento, norme in ordine al livello e alle modalità delle pensioni di anzianità degli ex deputati europei interessati identiche a quelle stabilite dal diritto dello Stato membro in cui questi sono stati eletti, non è in contrasto con l’articolo 28 dello Statuto dei deputati, sulla base del rilievo che tale disposizione si applica solo ai diritti a pensione che i deputati hanno acquisito a norma della legislazione nazionale, mentre i diritti a pensione del ricorrente sono stati acquisiti in forza delle disposizioni dell’allegato III della regolamentazione SID.

53      Orbene, dall’articolo 1, paragrafo 2, e dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID si evincerebbe che l’obiettivo perseguito da quest’ultima era quello di evitare qualsiasi disparità di trattamento tra, da un lato, i deputati europei eletti negli Stati membri che garantivano, a proprio carico, una pensione identica a quella dei deputati al parlamento nazionale e, dall’altro, i deputati europei eletti negli Stati membri che, come la Repubblica italiana, non prevedevano per loro pensioni identiche a quelle dei componenti del parlamento nazionale.

54      Pertanto, anche se si dovesse considerare, al pari del Tribunale, che l’articolo 28 dello Statuto dei deputati si riferisca solo ai deputati europei che abbiano acquisito un diritto a pensione «a norma della legislazione nazionale», l’obiettivo di porre le due categorie di deputati europei contemplate al punto precedente su un piano di parità osterebbe a che il regime transitorio relativo agli ex deputati già titolari di una pensione di anzianità al momento dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati possa essere diverso, in sostanza, a seconda che tale pensione sia concessa da uno Stato membro o dal Parlamento, in forza dell’allegato III della regolamentazione SID.

55      Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, il ricorrente censura il Tribunale per aver statuito che la deliberazione n. 14/2018 ha inciso solo sull’importo delle pensioni di anzianità degli ex deputati del Parlamento italiano, sebbene abbia inciso sul loro diritto a pensione in quanto tale, peraltro in modo retroattivo.

56      Tale decisione avrebbe infatti previsto la sostituzione dei diritti a pensione già maturati e liquidati sulla base del regime italiano precedente al 2012, che prevedeva la concessione di una prestazione avente natura mista, pensionistica e assicurativa, con un sistema pensionistico contributivo. Ne deriverebbe che, applicando la deliberazione n. 14/2018 alla situazione degli ex deputati europei interessati, il Parlamento non modificherebbe soltanto l’importo della loro pensione di anzianità, ma anche il loro diritto a pensione acquisito, sopprimendo tale diritto con effetto retroattivo e sostituendolo con un altro, la cui natura e i cui presupposti di concessione sarebbero diversi.

 Giudizio della Corte

–       Osservazioni preliminari

57      Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che lo Statuto dei deputati ha abrogato e reso inapplicabile la regolamentazione SID per il futuro, cosicché l’importo delle prestazioni concesse o maturate in base alla regolamentazione SID nel periodo in cui quest’ultima era in vigore è diventato immutabile.

58      Con tale censura, il ricorrente contesta, in sostanza, la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

59      Lo stesso vale per quanto riguarda la seconda parte, poiché l’interpretazione, da parte del Tribunale, al punto 62 della sentenza impugnata, dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati secondo cui tale disposizione si applica solo ai diritti a pensione che i deputati hanno acquisito a norma della legislazione nazionale, costituisce uno degli elementi della motivazione sul fondamento dei quali il Tribunale ha statuito che l’articolo 75, paragrafo 2, prima frase, delle misure di attuazione non può essere interpretato nel senso che esso garantisce agli ex deputati interessati il diritto ad un importo di pensione di anzianità fisso e immutabile.

60      Con la terza parte di tale motivo di impugnazione, il ricorrente deduce che la deliberazione n. 14/2018 ha inciso sul suo diritto a pensione. Pertanto, con tale parte, il ricorrente non contesta la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo cui quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

61      Ne consegue che occorre esaminare unicamente la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione.

–       Nel merito

62      Il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver dichiarato, al punto 67 della sentenza impugnata, che il Parlamento poteva validamente basarsi sulle proprie norme interne per applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

63      Si deve rilevare, anzitutto, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, «[l]’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo».

64      Come indicato, in sostanza, dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata, dai termini «[l]’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente» risulta che il Parlamento è tenuto ad applicare agli ex deputati europei interessati le stesse regole di calcolo delle pensioni applicate ai componenti del parlamento nazionale dello Stato membro in cui tali ex deputati europei sono stati eletti. In altri termini, detta istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

65      Tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID è conforme all’obiettivo perseguito da questa disposizione, quale risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, di detto allegato.

66      Infatti, quest’ultima disposizione stabilisce che possono ricevere la pensione prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, di detto allegato solo gli ex deputati europei il cui regime pensionistico nello Stato membro nel quale sono stati eletti non preveda il pensionamento, o il cui livello e/o le cui modalità di calcolo della pensione alla quale hanno diritto non coincidano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale.

67      Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID ha essenzialmente lo scopo di consentire agli ex deputati europei che si trovino nella situazione contemplata all’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato di ricevere lo stesso trattamento dei deputati europei il cui regime pensionistico nazionale prevedeva un diritto a pensione il cui livello e/o le cui modalità di calcolo coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del loro parlamento nazionale.

68      L’interpretazione di tale disposizione nel senso che essa impone al Parlamento di applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati comporta quindi che questi ultimi siano soggetti, al pari degli altri ex deputati europei, alle modifiche apportate alle regole di calcolo dell’importo delle pensioni dei membri del loro parlamento nazionale.

69      Tale regime basato sull’allegato III della regolamentazione SID è stato mantenuto, ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione, dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati per quanto riguarda, segnatamente, le pensioni di anzianità degli ex deputati europei.

70      È pur vero che l’articolo 74 delle misure di attuazione prevede che la regolamentazione SID giunga a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo Statuto dei deputati. Tuttavia, come prevede espressamente tale disposizione, la scadenza della regolamentazione SID fa salve le disposizioni transitorie di cui al titolo IV di dette misure. Tali disposizioni transitorie includono l’articolo 75 di dette misure.

71      Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione, il quale si applica al ricorrente, come stabilito dal Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata, le pensioni di anzianità concesse ai sensi dell’allegato III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di tale allegato ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

72      Come ha giustamente rilevato il Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, dalla formulazione di tale disposizione, e più precisamente dal carattere imperativo della locuzione «continuano a essere versate in applicazione dell’[allegato III della regolamentazione SID]», nonché dall’uso del presente indicativo in tale locuzione, si deve dedurre che il regime dinamico rimane applicabile agli ex deputati europei interessati dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

73      Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in tale prima parte, dichiarando, al punto 49 della sentenza impugnata, che le disposizioni dell’allegato III della regolamentazione SID non sono state abrogate a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

74      L’interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione, secondo la quale il regime dinamico rimane applicabile agli ex deputati europei interessati dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, non è inficiata, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, né dal paragrafo 2 di tale disposizione né dal considerando 7 delle misure di attuazione né dall’articolo 28 dello Statuto dei deputati.

75      Per quanto riguarda, anzitutto, l’articolo 75, paragrafo 2, prima frase, delle misure di attuazione, quest’ultimo prevede che «[i] diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto [dei deputati] in applicazione dell’allegato III [della regolamentazione SID] restano acquisiti».

76      Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, da tale disposizione non si può dedurre alcuna garanzia per quanto riguarda la corresponsione di una pensione di anzianità calcolata sulla base delle regole di calcolo delle pensioni nazionali applicabili alla data di entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

77      A tal riguardo, occorre rilevare che lo Statuto dei deputati e le misure di attuazione hanno introdotto due regimi pensionistici successivi che comportano due tipi di diritti a pensione, vale a dire, da un lato, i diritti a pensione di anzianità maturati fino al 14 luglio 2009, data di entrata in vigore di detto Statuto, sulla base delle norme interne del Parlamento, e, dall’altro, i diritti a pensione di anzianità maturati a partire da tale data, sul fondamento dell’articolo 49 delle misure di attuazione.

78      In tale contesto, l’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione si applica, come ha constatato il Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, agli ex deputati europei, tra cui il ricorrente, che hanno versato contributi al bilancio dell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID e avevano iniziato a percepire una pensione in forza di tale allegato prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, mentre l’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione si applica agli ex deputati europei che, pur avendo anch’essi versato siffatti contributi, non avevano ancora iniziato a percepire una pensione di anzianità alla data di entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

79      Infatti, ai sensi della seconda frase dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione, «[i] titolari che hanno maturato diritti in [applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID] beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione [di detto allegato], purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III succitato».

80      Poiché l’articolo 75, paragrafo 2, seconda frase, delle misure di attuazione stabilisce delle condizioni che gli ex deputati europei devono soddisfare per beneficiare di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID, tale disposizione non è destinata ad applicarsi agli ex deputati europei che hanno iniziato a beneficiare di una pensione in applicazione di tale allegato prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, come il ricorrente.

81      Inoltre, poiché la seconda frase dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione prevede che gli ex deputati europei interessati beneficino di una pensione di anzianità in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID sulla base dei diritti acquisiti in forza di detta regolamentazione, occorre intendere la nozione di «diritti alla pensione di anzianità maturati», ai sensi di tale articolo 75, paragrafo 2, quale riferita ai diritti a pensione derivanti dai contributi versati da ciascun ex deputato europeo interessato e che costituiscono la base per il calcolo della pensione di anzianità corrispostagli in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID. Tale nozione non può pertanto essere intesa come riferita a un preteso diritto a percepire un importo fisso e immutabile di pensione di anzianità, calcolato sulla base delle norme nazionali vigenti al momento dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati o al momento dell’adesione al regime introdotto da tale disposizione.

82      Per quanto riguarda poi il considerando 7 delle misure di attuazione, quest’ultimo evidenzia, da un lato, che «i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID [devono poter] continuare a goderne dopo l’abrogazione di detta regolamentazione, in conformità del principio [della tutela] del legittimo affidamento», e, dall’altro, che «[o]ccorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto».

83      Da detto considerando si evince che quest’ultimo precisa che le prestazioni concesse sulla base di tale regolamentazione continuano ad essere corrisposte, senza che da ciò si possa dedurre che detta regolamentazione cessi di applicarsi dopo tale data.

84      Pertanto, la nozione di «diritti alla pensione acquisiti» ha, in tale considerando, la medesima portata che essa riveste all’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione, come precisata al punto 81 della presente sentenza.

85      La garanzia prevista all’articolo 75 delle misure di attuazione, secondo la quale gli ex deputati europei interessati che hanno versato contributi in base al regime pensionistico istituito dalla regolamentazione SID continuano a beneficiare di tale regime e del diritto a che l’importo della loro pensione di anzianità sia determinato conformemente al regime dinamico, contribuisce al conseguimento dell’obiettivo della tutela del legittimo affidamento.

86      Nell’ambito di tale esame delle norme interne del Parlamento il Tribunale ha potuto constatare, al punto 57 della sentenza impugnata, senza commettere alcun errore di diritto, che le norme interne del Parlamento esigono espressamente che il Parlamento applichi, in ogni momento, le stesse norme relative all’importo e alle modalità delle pensioni fissate dal diritto dello Stato membro interessato.

87      Per quanto riguarda, infine, l’articolo 28 dello Statuto dei deputati, occorre constatare che, al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che tale disposizione si applica solo ai diritti a pensione che gli ex deputati europei hanno acquisito non già in forza dell’allegato III della regolamentazione SID, bensì in virtù di regimi pensionistici nazionali, come risulta dalla formulazione stessa di detta disposizione. In quanto tale, quest’ultima non incide, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sull’interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione.

88      Inoltre, il fatto che i diritti acquisiti in base ai regimi pensionistici nazionali conservino efficacia in forza dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati alla data di entrata in vigore di tale statuto non istituisce, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, un trattamento differenziato a danno degli ex deputati europei interessati il cui importo della pensione di anzianità può essere modificato in base al regime dinamico. Infatti, dall’articolo 28 dello Statuto dei deputati si evince unicamente che l’adozione di tale statuto fa salvi i diritti a pensione acquisiti dagli ex deputati europei in base a regimi pensionistici nazionali, e non già che agli Stati membri sia vietato modificare le regole di calcolo delle pensioni di anzianità erogate in base a tali regimi.

89      Pertanto, sia dalla formulazione che dal contesto e dalla finalità delle norme interne del Parlamento emerge che, al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha potuto statuire, senza commettere errori di diritto, che il Parlamento aveva potuto validamente basarsi sulle sue norme interne per applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

90      Il primo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto in quanto in parte infondato e in parte inoperante.

 Sul secondo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

91      Il secondo motivo di impugnazione si articola, in sostanza, in due parti.

92      Con la prima parte, il ricorrente sostiene che, per le ragioni da esso esposte nell’ambito del primo motivo, il Tribunale ha erroneamente statuito, ai punti da 94 a 98 della sentenza impugnata, che il Parlamento non aveva violato il principio della tutela del legittimo affidamento, sulla base del rilievo che lo stesso non aveva fornito al ricorrente alcuna assicurazione diversa da quelle contenute nell’articolo 75 delle misure di attuazione e nell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID.

93      Con la seconda parte, il ricorrente deduce che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità ai punti da 100 a 110 della sentenza impugnata.

94      In primo luogo, al punto 110 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente verificato se la decisione controversa fosse conforme a tale principio alla luce non già del principio di tutela del legittimo affidamento, quale risultante dalle misure di attuazione, bensì dell’obiettivo della Repubblica italiana di ridurre la spesa pubblica a causa di una grave crisi economica. Secondo il ricorrente, poiché la sua pensione grava sul bilancio dell’Unione e non su quello di tale Stato membro, un siffatto obiettivo non può essere invocato per ridurre l’importo della sua pensione.

95      In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente statuito che la proporzionalità della decisione controversa è garantita dal fatto che la deliberazione n. 14/2018 contiene «un certo numero di disposizioni che garantiscono la sua proporzionalità, e in particolare l’articolo 1, [commi] 6 e 7, di [quest’ultima] deliberazione». Orbene, una sentenza del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati avrebbe annullato l’articolo 1, comma 7, della deliberazione n. 14/2018, con la motivazione che tale disposizione non sarebbe stata sufficiente per mitigare i tagli sproporzionati derivanti da detta deliberazione.

96      In terzo luogo, il ricorrente sostiene che è evidente che la riduzione dell’importo della sua pensione di anzianità è sproporzionata ed esorbitante, poiché la decisione controversa ha ridotto tale pensione da EUR 3 108,58 a EUR 1 644.

97      Il Parlamento fa valere che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

–       Osservazioni preliminari

98      Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, in sostanza, che l’applicazione di nuove regole di calcolo dell’importo della sua pensione di anzianità non è conforme al principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto le norme interne del Parlamento mirano a garantire l’immutabilità delle regole di calcolo delle pensioni degli ex deputati europei interessati.

99      Con tale censura, il ricorrente contesta, in sostanza, la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale tale istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

100    Con la seconda parte di tale motivo, il ricorrente contesta la possibilità di tener conto, nell’esame della legittimità della decisione controversa, degli obiettivi della deliberazione n. 14/2018 e delle garanzie che tale deliberazione conterrebbe per quanto riguarda la proporzionalità della riduzione dell’importo della pensione di anzianità.

101    Tale censura riguarda la fondatezza dell’interpretazione, da parte del Tribunale, delle norme interne del Parlamento nel senso che queste ultime devono disporre adeguamenti delle pensioni degli ex deputati europei tenendo conto degli obiettivi dei regimi pensionistici nazionali nonché delle garanzie offerte da tali regimi.

102    Ne consegue che occorre esaminare la fondatezza del secondo motivo di impugnazione.

–       Nel merito

103    Si deve rammentare che, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l’insieme del diritto primario e, segnatamente, con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Pertanto, qualora un testo di diritto derivato dell’Unione si presti a più di un’interpretazione, occorre preferire quella che rende la disposizione conforme al diritto primario anziché quella che porta a constatare la sua incompatibilità con quest’ultimo (sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

104    Pertanto, è necessario esaminare se l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati, che ha condotto all’adozione della decisione controversa, sia conforme al principio della tutela del legittimo affidamento.

105    Secondo la giurisprudenza della Corte, nessuno può utilmente invocare la violazione di tale principio in assenza di precise assicurazioni che gli siano state fornite dall’amministrazione. La possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento è offerta ad ogni persona nei cui confronti un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Costituiscono a tal proposito assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti che provengano da fonti autorizzate ed affidabili (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, punti 69 e 70 nonché giurisprudenza ivi citata).

106    Per contro, qualora una persona prudente ed avveduta sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, essa non può invocare il beneficio del principio della tutela del legittimo affidamento nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

107    A tal proposito, da un lato, si deve rilevare che dai punti da 63 a 89 della presente sentenza risulta che le norme interne del Parlamento garantiscono agli ex deputati europei interessati solo l’erogazione di una pensione il cui importo e le cui modalità coincidono esattamente con quelli della pensione percepita dai componenti del parlamento nazionale dello Stato membro in cui sono stati eletti.

108    Dall’altro lato, al punto 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il ricorrente non aveva dimostrato né sostenuto che il Parlamento gli avesse fornito assicurazioni diverse da quella contenuta in tali disposizioni.

109    Il fatto che il ricorrente abbia aderito al regime pensionistico istituito dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID non gli ha tuttavia conferito il diritto di percepire un importo di pensione di anzianità prevedibile, fisso e immutabile al momento della sua adesione a tale regime. Infatti, come ha giustamente dichiarato il Tribunale al punto 97 della sentenza impugnata, l’unica assicurazione precisa e incondizionata che il Parlamento era in grado di dargli era quella secondo cui, in base alle norme interne di tale istituzione, egli avrebbe percepito una pensione di anzianità il cui livello e le cui modalità sarebbero stati identici a quelli applicabili ai deputati al parlamento nazionale dello Stato membro in cui era stato eletto, in conformità al regime dinamico.

110    Ne consegue che l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati è conforme al principio della tutela del legittimo affidamento.

111    Pertanto, la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

112    Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo, si deve osservare che, poiché l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati può comportare una riduzione dell’importo di una pensione che può incidere sulla qualità della vita dell’interessato, tale interpretazione può determinare una restrizione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta (v., per analogia, Corte EDU, 1° settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico c. Portogallo, CE:ECHR:2015:0901DEC001334114, § 33).

113    Orbene, il diritto di proprietà non è assoluto e il suo esercizio può quindi essere oggetto di restrizioni, purché, in particolare, queste ultime siano giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

114    Infatti, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta medesima è conforme a quest’ultima disposizione a condizione che sia prevista dalla legge, che rispetti il contenuto essenziale del diritto di proprietà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, sia necessaria e risponda effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

115    Occorre rilevare che l’applicazione del regime dinamico agli ex deputati europei che si trovano nella situazione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID persegue un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, in quanto essa mira, come risulta dal punto 53 della presente sentenza, a garantire lo stesso trattamento, da un lato, ai deputati europei il cui regime previdenziale nello Stato membro nel quale sono stati eletti non prevedeva alcuna pensione oppure il cui livello e/o le cui modalità di calcolo della pensione non coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale e, dall’altro, ai deputati europei il cui regime pensionistico nazionale prevedeva un siffatto livello e/o modalità di calcolo della pensione che coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale.

116    Per contro, gli obiettivi perseguiti dalla deliberazione n. 14/2018, applicabile agli ex deputati europei interessati in forza del regime dinamico, sono di natura puramente nazionale. In quanto tali, non possono perciò giustificare una riduzione dell’importo delle pensioni, poiché tali somme sono versate in base a un regime pensionistico istituito ai sensi non già del diritto nazionale, bensì del diritto dell’Unione e sono a carico del bilancio dell’Unione.

117    Pertanto, ai punti da 102 a 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente preso in considerazione gli obiettivi perseguiti da tale deliberazione nazionale al fine di esaminare se la lesione del diritto di proprietà del ricorrente, derivante dalla decisione controversa, fosse giustificata.

118    È necessario tuttavia ricordare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è tale da comportare l’annullamento di detta sentenza e occorre procedere a una sostituzione della motivazione e respingere l’impugnazione (sentenza del 14 dicembre 2023, Commissione/Amazon.com e a., C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

119    Si deve pertanto verificare se il rigetto della censura vertente su una violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta appaia fondato per motivi di diritto diversi da quelli inficiati dall’errore individuato al punto 117 della presente sentenza.

120    Al riguardo, occorre rilevare che l’applicazione del regime dinamico agli ex deputati europei interessati risponde effettivamente all’obiettivo di parità di trattamento constatato al punto 115 della presente sentenza, in quanto ha l’effetto di sottoporre, in ogni momento, le due categorie di deputati europei menzionate in detto punto alle norme nazionali relative al calcolo delle pensioni di anzianità dei componenti del parlamento nazionale dello Stato membro interessato.

121    Tale applicazione era inoltre necessaria per conseguire detto obiettivo, poiché solo un allineamento dell’importo e/o delle modalità di calcolo della pensione come quello previsto all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato, poteva garantire la parità di trattamento delle suddette categorie di deputati europei.

122    Risulta quindi che, nonostante l’errore di diritto individuato al punto 117 della presente sentenza, il rigetto della censura vertente su una violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta è fondato, in quanto la restrizione del diritto di proprietà in questione soddisfa tutte le condizioni previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

123    Da quanto precede discende che il secondo motivo di impugnazione è infondato.

 Sul terzo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

124    Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato, al punto 43 della sentenza impugnata, che la valutazione della legittimità della deliberazione n. 14/2018 esula dalla competenza del giudice dell’Unione. Secondo il ricorrente, poiché le norme interne del Parlamento si riferiscono ai regimi nazionali, un siffatto regime non può essere applicato dal Parlamento senza previa verifica della sua legittimità.

125    Solo una siffatta verifica, a livello dell’Unione, della legittimità del regime nazionale garantirebbe il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, poiché in Italia il ricorrente, in quanto ex deputato europeo che non è mai stato membro della Camera dei deputati italiana, non ha la possibilità di contestare tale legittimità, giacché il regime nazionale non è formalmente applicabile nei suoi confronti.

126    Inoltre, da una serie di documenti redatti da esperti a livello nazionale risulterebbe che l’ultima riforma delle pensioni dei membri del Parlamento italiano si sarebbe risolta in un sistema privo di qualsiasi fondamento attuariale, lesivo delle loro legittime aspettative e della stabilità dell’importo della loro pensione di anzianità, in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

127    Il Parlamento sostiene che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Giudizio della Corte

–       Osservazioni preliminari

128    Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente nega che le norme interne del Parlamento possano essere interpretate nel senso che un regime pensionistico nazionale possa essere automaticamente applicato dal Parlamento ai suoi ex deputati, senza verifica, da parte di tale istituzione, della legittimità di tale regime nazionale.

129    Tale motivo riguarda quindi l’interpretazione delle norme interne del Parlamento e deve, di conseguenza, essere esaminato nel merito.

–       Nel merito

130    Come risulta dall’esame del primo motivo della presente impugnazione, il Tribunale ha giustamente potuto constatare, ai punti 54 e 57 della sentenza impugnata, che il Parlamento era tenuto ad applicare al ricorrente le stesse norme relative all’importo e alle modalità delle pensioni fissate dal diritto italiano.

131    Il Tribunale ha del pari giustamente indicato, agli stessi punti, che il Parlamento può sottrarsi a tale obbligo nell’ipotesi in cui una siffatta applicazione comporti la violazione di una norma di rango superiore del diritto dell’Unione, come un principio generale di tale diritto o una disposizione della Carta.

132    Il Parlamento deve infatti garantire che l’applicazione delle sue norme interne, consistente nell’adeguare le pensioni dei suoi ex deputati all’evoluzione della legislazione nazionale, non sia in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione o con la Carta. Tale istituzione non deve, di conseguenza, procedere a un siffatto adeguamento qualora quest’ultimo risulti incompatibile con il diritto dell’Unione.

133    Sebbene da quanto precede si evinca che il Parlamento non poteva applicare automaticamente la deliberazione n. 14/2018 ai suoi ex deputati, senza tener conto dei principi generali del diritto dell’Unione e della Carta, da ciò non deriva tuttavia che tale istituzione dovesse esaminare la legittimità di detta deliberazione.

134    A tal riguardo, il Tribunale ha correttamente stabilito, al punto 73 della sentenza impugnata, che l’esame della legittimità di tale deliberazione di diritto italiano è riservato alle autorità italiane competenti. L’obbligo del Parlamento, menzionato al punto precedente, consiste non già nell’esaminare la legittimità dei regimi pensionistici nazionali, bensì nel garantire la conformità al diritto dell’Unione dell’applicazione delle proprie norme interne, consistente nell’adeguare le pensioni degli ex deputati europei sulla base di un siffatto regime nazionale.

135    Ne consegue che il terzo motivo di impugnazione è infondato.

 Sul quarto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

136    Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che, a seguito della sentenza del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati di cui al punto 95 della presente sentenza, un ex membro del Parlamento nazionale può, in particolare, chiedere una rideterminazione dell’importo della sua pensione di anzianità in situazioni specifiche ma alquanto diffuse, vale a dire in caso di invalidità dell’interessato, nel caso in cui debba assumere farmaci salvavita, nel caso in cui non disponga di ulteriori significativi redditi oppure qualora dimostri che la rideterminazione dell’importo della sua pensione di anzianità ai sensi della deliberazione n. 14/2018 ha comportato una grave compromissione delle sue condizioni di vita. Un siffatto sistema, che presuppone lo svolgimento di un’indagine sulla situazione personale dell’interessato, non sarebbe trasponibile a livello dell’Unione, circostanza di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto.

137    Il Parlamento deduce che il quarto motivo di impugnazione è irricevibile.

 Giudizio della Corte

138    A sostegno del quarto motivo di impugnazione, il ricorrente fa valere una censura relativa alla sola decisione controversa e priva di incidenza sulla fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo cui tale istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

139    Pertanto, non occorre esaminare il quarto motivo.

 Sul quinto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

140    Il quinto motivo di impugnazione si articola in tre parti.

141    Con la prima parte, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 112 a 119 della sentenza impugnata, il progetto di decisione e il parere del servizio giuridico devono essere annullati in quanto si tratta di atti impugnabili che gli arrecano pregiudizio.

142    Con la seconda parte, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 120 a 122 della sentenza impugnata, la restituzione delle somme indebitamente trattenute in caso di accoglimento del ricorso non può essere assimilata ad un’ingiunzione alle istituzioni dell’Unione, per la quale il Tribunale non sarebbe competente.

143    Con la terza parte di tale motivo, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale relativa alle spese.

 Giudizio della Corte

144    Nessuna delle parti del quinto motivo dedotto dal ricorrente è diretta a contestare, sia pure indirettamente, la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo cui tale istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

145    Pertanto, non occorre esaminare il quinto motivo.

146    Poiché tutti i motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione sono stati rigettati, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

147    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. In conformità all’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

148    Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Enrico Falqui è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Lycourgos

Spineanu-Matei

Bonichot

Rodin

 

Rossi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

C. Lycourgos


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 settembre 2024 (*)

 

« Impugnazione – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione di una deliberazione in materia di trattamenti pensionistici da parte della Camera dei deputati italiana – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo della pensione di un ex deputato europeo eletto in Italia – Revoca e sostituzione delle decisioni del Parlamento – Persistenza dell’interesse ad agire per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea »

Nella causa C‑391/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 giugno 2021,

Enrico Falqui, residente a Firenze (Italia), rappresentato da F. Sorrentino e A. Sandulli, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Parlamento europeo, rappresentato da S. Alves e S. Seyr, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu‑Matei, J.‑C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, il sig. Enrico Falqui chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 maggio 2021, Falqui/Parlamento (T‑695/19, EU:T:2021:242; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso mirante all’annullamento, in primo luogo, della nota dell’8 luglio 2019 redatta dal Parlamento europeo (in prosieguo: la «decisione controversa») e concernente l’adeguamento dell’importo della pensione di cui beneficia il ricorrente a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), del 12 luglio 2018 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»), in secondo luogo, della nota dell’11 aprile 2019 redatta dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento (in prosieguo: il «capo unità») relativa alla rideterminazione della pensione di cui beneficia il ricorrente a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 e, in terzo luogo, del parere n. SJ‑0836/18 del servizio giuridico del Parlamento, dell’11 gennaio 2019 (in prosieguo: il «parere del servizio giuridico»).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamentazione SID

2        L’articolo 1 dell’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, nella versione in vigore fino al 14 luglio 2009 (in prosieguo: la «regolamentazione SID»), recitava nel modo seguente:

«1.      Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.

2.      In attesa dell’istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo e qualora il regime nazionale non preveda il pensionamento o il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili ai deputati al parlamento nazionale dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio dell’Unione europea, sezione Parlamento».

3        L’articolo 2 dell’allegato III della regolamentazione SID così disponeva:

«1.      L’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quell[i] della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo.

2.      Il deputato che beneficia delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, è tenuto, aderendo al presente regime, a versare al bilancio dell’Unione europea un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un Membro della Camera Bassa dello Stato membro in cui è stato eletto».

4        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell’allegato III della regolamentazione SID:

«1.      La richiesta di adesione al presente regime pensionistico provvisorio deve essere presentata entro dodici mesi dall’inizio del mandato dell’interessato.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale l’adesione al regime pensionistico ha effetto è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

2.      La domanda di liquidazione della pensione deve essere presentata entro sei mesi dopo la maturazione di tale diritto.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale ha effetto la prestazione pensionistica è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».

 Statuto dei deputati

5        L’articolo 25, paragrafi 1 e 2, della decisione 2005/684/CE, Euratom, del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU 2005, L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»), entrato in vigore il 14 luglio 2009, così recita:

«1.      Per quanto riguarda l’indennità, l’indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell’entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l’intera durata dell’attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

2.      I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro».

6        L’articolo 28, paragrafo 1, dello Statuto dei deputati prevede quanto segue:

«Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell’entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia».

 Misure di attuazione

7        Il considerando 7 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2009, C 159, pag. 1), come modificata dalla decisione 2010/C 340/06 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2010 (GU 2010, C 340, pag. 6) (in prosieguo: le «misure di attuazione»), così recita:

«Occorre (…) provvedere a che nelle disposizioni transitorie i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID possano continuare a goderne dopo l’abrogazione di detta regolamentazione, in conformità del principio [della tutela] del legittimo affidamento. Occorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto [dei deputati]».

8        L’articolo 49, paragrafo 1, delle misure di attuazione prevede quanto segue:

«I deputati che hanno esercitato il loro mandato per almeno un anno completo hanno diritto, dopo la cessazione del mandato, a una pensione di anzianità a vita da versare a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compiono i 63 anni di età.

L’ex deputato o il suo rappresentante legale, salvo casi di forza maggiore, presenta la domanda di liquidazione della pensione di anzianità entro sei mesi dalla data di inizio del diritto. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione di anzianità è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».

9        In forza dell’articolo 73 delle misure di attuazione, queste ultime sono entrate in vigore il giorno dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, ossia il 14 luglio 2009.

10      L’articolo 74 delle misure di attuazione prevede che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV di dette misure, e in particolare l’articolo 75 delle stesse, la regolamentazione SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo Statuto dei deputati.

11      Ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione:

«1.      La pensione di reversibilità, la pensione di invalidità e la pensione di invalidità supplementare concessa ai figli a carico e la pensione di anzianità concessa in virtù degli allegati I, II e III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di detti allegati ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello statuto [dei deputati].

Qualora l’ex deputato che beneficia della pensione d’invalidità deceda dopo il 14 luglio 2009, la pensione di reversibilità è versata al suo coniuge, membro stabile di un’unione di fatto o figli a carico, alle condizioni stabilite all’allegato I della regolamentazione SID.

2.      I diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto [dei deputati] in applicazione dell’allegato III succitato restano acquisiti. I titolari che hanno maturato diritti in detto regime previdenziale beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione dell’allegato III succitato purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III succitato».

 Diritto italiano

12      Ai sensi dell’articolo 1, commi da 1 a 3, della deliberazione n. 14/2018:

«1.      A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

2.      La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell’assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata.

3.      Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione».

 Fatti all’origine della controversia

13      I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 13 a 23 della sentenza impugnata. Ai fini della presente impugnazione, possono essere riassunti come segue.

14      Il ricorrente, sig. Falqui, è un ex membro del Parlamento, eletto in Italia. Egli è titolare di una pensione di anzianità.

15      Con una nota inserita sul cedolino di pensione del mese di gennaio 2019, il Parlamento ha informato il ricorrente che l’importo della sua pensione di anzianità avrebbe potuto essere rideterminato in esecuzione della deliberazione n. 14/2018 e che detto ricalcolo avrebbe potuto eventualmente comportare un recupero delle somme indebitamente versate.

16      A partire dal 1º gennaio 2019, il Parlamento ha ridotto, applicando tale deliberazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, l’importo della pensione di anzianità del ricorrente.

17      Con una nota non datata del capo unità, allegata al cedolino di pensione del ricorrente del mese di febbraio 2019, il Parlamento ha, anzitutto, informato detto ricorrente che il parere del servizio giuridico aveva confermato l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018 alla sua situazione. Il Parlamento avrebbe poi provveduto, non appena ricevute dalla Camera dei deputati (Italia) le informazioni necessarie, a comunicare al ricorrente il nuovo importo della sua pensione di anzianità e a recuperare l’eventuale differenza sulle successive dodici mensilità. Infine, esso ha informato il ricorrente che l’importo definitivo della sua pensione sarebbe stato fissato con atto formale contro il quale sarebbe stato possibile proporre un reclamo oppure un ricorso di annullamento.

18      Con nota dell’11 aprile 2019, il capo unità ha, in primo luogo, informato il ricorrente che, come indicato nella sua nota allegata al cedolino di pensione del ricorrente del mese di febbraio 2019, l’importo della sua pensione di anzianità sarebbe stato adeguato, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, a concorrenza della riduzione delle analoghe pensioni erogate in Italia agli ex deputati nazionali dalla Camera dei deputati in forza della deliberazione n. 14/2018. In secondo luogo, l’importo della pensione di anzianità del ricorrente sarebbe stato adeguato a partire dal mese di aprile 2019, con effetto retroattivo al 1º gennaio 2019, in applicazione del progetto di fissazione del nuovo importo della pensione trasmesso in allegato a tale nota. In terzo luogo, la nota dell’11 aprile 2019 concedeva al ricorrente un termine di 30 giorni, a decorrere dalla ricezione della stessa, per presentare le sue osservazioni. In mancanza di siffatte osservazioni, gli effetti di detta nota sarebbero stati considerati definitivi e avrebbero comportato, in particolare, la ripetizione degli importi indebitamente percepiti per i mesi da gennaio a marzo 2019.

19      Con messaggio di posta elettronica del 23 maggio 2019, il ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni al Parlamento.

20      Il 10 giugno 2019 il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, registrato con il numero T‑347/19, avverso la nota dell’11 aprile 2019. Tale ricorso è stato respinto con ordinanza del 3 luglio 2020, Falqui e Poggiolini/Parlamento (T‑347/19 e T‑348/19, EU:T:2020:303) in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente non ha impugnato tale ordinanza.

21      Con la decisione controversa, il capo unità ha indicato che le osservazioni trasmesse dal ricorrente non contenevano elementi tali da giustificare una revisione della posizione del Parlamento, quale espressa nel progetto di decisione. Di conseguenza, l’importo della pensione di anzianità e il piano di recupero dell’indebito che ne derivava, come ricalcolati e comunicati in allegato al progetto di decisione, erano divenuti definitivi alla data della notifica della decisione controversa.

22      Il ricorrente non ha ricevuto, in un primo momento, la notifica della decisione controversa, in quanto quest’ultima è stata restituita dalle poste italiane al servizio postale belga. Solo il 29 agosto 2019, con il deposito da parte del Parlamento della sua eccezione di irricevibilità avverso il ricorso proposto nella causa T‑347/19, il ricorrente è venuto a conoscenza della decisione controversa. Tuttavia, dopo il deposito di detta eccezione di irricevibilità, il Parlamento ha, in un secondo momento, proceduto con successo ad una seconda notifica della decisione controversa.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2019, il ricorrente ha proposto il ricorso per l’annullamento della decisione controversa, della nota dell’11 aprile 2019 e del parere del servizio giuridico.

24      A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente ha dedotto tre motivi. Il primo motivo verteva sulla violazione delle misure di attuazione. Con il secondo motivo si sosteneva che, in considerazione dell’asserita illegittimità della deliberazione n. 14/2018 alla luce del diritto italiano, il Parlamento avrebbe dovuto negare l’applicazione di tale deliberazione alla situazione del ricorrente. Il terzo motivo verteva sulla violazione dei principi del primato del diritto dell’Unione, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.

25      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato tali tre motivi e, pertanto, ha respinto il ricorso.

 Procedimento e conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

26      Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare il parere del servizio giuridico, il progetto di decisione nonché la decisione controversa, e

–        condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.

27      Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare il ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado.

28      Il 12 gennaio 2022 il sig. Falqui ha depositato presso la cancelleria della Corte una copia della sentenza del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Italia) n. 4/2021 del 23 dicembre 2021 (in prosieguo: la «sentenza n. 4/2021»), che ha annullato la deliberazione n. 14/2018. In tale fase, detto documento non è stato incluso nel fascicolo.

29      Il 9 marzo 2022, i ricorrenti nella causa Santini e a./Parlamento (C‑198/21 P) hanno depositato presso la cancelleria della Corte la stessa sentenza.

30      Nella presente causa, nonché nelle cause Coppo Gavazzi e a./Parlamento (C‑725/20 P) e Santini e a./Parlamento (C‑198/21 P), la cancelleria ha trasmesso, il 16 marzo 2022, alle parti in tali cause una misura di organizzazione disposta dal giudice relatore e dall’avvocato generale ai sensi dell’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte, con la quale tali parti sono state invitate a produrre tutti i documenti che potessero influire sull’oggetto della causa che le riguardava, e in particolare la sentenza n. 4/2021.

31      Il 23 marzo 2022, il ricorrente ha prodotto vari documenti, tra cui la sentenza n. 4/2021. Il 29 marzo 2022, il Parlamento ha prodotto anch’esso diversi documenti, tra cui la sentenza n. 4/2021 e un documento intitolato «Nuove regole per il calcolo delle pensioni adottate dalla Camera dei deputati italiana». Tale istituzione ha altresì informato la Corte che, una volta ricevuti gli ulteriori chiarimenti richiesti alla Camera dei deputati sull’applicazione concreta di tali regole, avrebbe proceduto al ricalcolo della pensione di anzianità del ricorrente e gli avrebbe inviato un nuovo progetto di decisione sulla determinazione dei suoi diritti a pensione, in merito al quale il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione di una decisione finale.

32      Il 21 settembre 2022, il Parlamento ha adottato la decisione finale che ridetermina l’importo della pensione di anzianità del ricorrente insieme agli arretrati dovuti (in prosieguo: la «nuova decisione del Parlamento»).

33      Con decisione del 25 ottobre 2022, il presidente della Corte ha invitato le parti a precisare se ritenessero, da un lato, che la nuova decisione del Parlamento avesse sostituito con effetto ex tunc la decisione controversa e, dall’altro, che, in seguito all’adozione di tale nuova decisione, l’impugnazione conservasse il proprio oggetto.

34      Il 29 novembre 2022 il Parlamento ha riferito di ritenere che la nuova decisione del Parlamento avesse sostituito con effetto ex tunc la decisione controversa, ma che l’impugnazione conservasse il proprio oggetto. Sarebbe infatti nell’interesse delle parti e della buona amministrazione della giustizia che la Corte si pronunciasse sulla fondatezza dell’impugnazione, al fine di chiarire se la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto e se il Parlamento possa rideterminare, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, la pensione del ricorrente in caso di modifica sopraggiunta della normativa nazionale applicabile.

35      Con lettera depositata il 29 novembre 2022, il ricorrente ha indicato che riteneva di conservare l’interesse ad una pronuncia della Corte sull’interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione. Con la nuova decisione del Parlamento, tale istituzione avrebbe infatti continuato a fare riferimento in modo automatico alle norme nazionali ai fini della modifica delle modalità di calcolo dell’importo della pensione di anzianità erogata ai sensi della regolamentazione SID, il che avrebbe come conseguenza che l’ex deputato europeo interessato sarebbe esposto, al riguardo, al rischio di decisioni mutevoli di un organo politico nazionale.

 Sull’impugnazione

36      A sostegno della sua impugnazione, con la quale intende, in sostanza, contestare la conferma, da parte del Tribunale, della fondatezza dell’interpretazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID (in prosieguo: le «norme interne del Parlamento»), il ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo di impugnazione si articola, in sostanza, in tre parti. La prima parte verte su un’interpretazione errata dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID e dell’articolo 75 delle misure di attuazione, la seconda parte concerne la violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati e la terza parte riguarda una valutazione errata degli effetti della deliberazione n. 14/2018. Il secondo motivo di impugnazione, che si articola in due parti, verte sulla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità. Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente statuito che il Parlamento può applicare automaticamente un regime pensionistico nazionale ai suoi ex deputati, senza verificare la legittimità di tale regime nazionale. Il quarto motivo di impugnazione verte su un errore commesso dal Tribunale in quanto non avrebbe preso in considerazione gli effetti di una decisione giurisdizionale emessa successivamente alla deliberazione n. 14/2018. Il quinto motivo di impugnazione, che comprende tre parti, verte su errori di diritto commessi dal Tribunale in quanto, in primo luogo, avrebbe erroneamente respinto il secondo e il terzo motivo del ricorso in primo grado in quanto irricevibili, in secondo luogo, avrebbe dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla restituzione delle somme indebitamente trattenute in caso di accoglimento del ricorso e, in terzo luogo, avrebbe condannato il ricorrente a farsi carico delle proprie spese e di quelle del Parlamento.

 Osservazioni preliminari sulla persistenza dellinteresse ad agire del ricorrente

37      Dal punto 32 della presente sentenza risulta che la nuova decisione del Parlamento, adottata in pendenza del procedimento dinanzi alla Corte, mira a rideterminare l’importo della pensione di anzianità versato al ricorrente insieme agli arretrati dovuti.

38      A questo proposito, occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, l’oggetto della controversia deve permanere, al pari dell’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, a pena di non luogo a statuire, il che presuppone che l’impugnazione possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta (sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

39      Tuttavia, l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno in ragione del fatto che l’atto da esso impugnato abbia cessato di produrre effetti in corso di causa (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 62).

40      In determinate circostanze, un ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto abrogato in pendenza di giudizio, per indurre l’autore dell’atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell’illegittimità che asseritamente inficia tale atto (sentenza del 6 settembre 2018, Bank Mellat/Consiglio, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

41      Nel caso di specie, dalla risposta del Parlamento del 29 novembre 2022, riassunta al punto 34 della presente sentenza, risulta inequivocabilmente che tale istituzione intende, anche in futuro, rideterminare le pensioni di ex deputati europei in caso di modifica sopraggiunta nella normativa nazionale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID (in prosieguo: il «regime dinamico»).

42      Sebbene il Parlamento abbia sostituito la decisione controversa con la nuova decisione, resta il fatto che quest’ultima si basa su un’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo cui quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei titolari della pensione di anzianità che, come il ricorrente, rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID (in prosieguo: gli «ex deputati europei interessati»).

43      Orbene, è per l’appunto tale interpretazione che viene posta in discussione dal ricorrente nell’ambito della presente impugnazione. Ne consegue che, nonostante la sostituzione con effetto ex tunc della decisione controversa, il ricorrente conserva un interesse a far constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando la fondatezza di tale interpretazione, in quanto quest’ultima può essere applicata dal Parlamento in sede di adozione, in futuro, di decisioni analoghe alla decisione controversa o alla nuova decisione del Parlamento, cosicché sussiste non solo un rischio di reiterazione dell’asserita illegittimità, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 40 della presente sentenza, ma anche un rischio che, in caso di ricorso di annullamento avverso tali decisioni analoghe, il Tribunale commetta nuovamente i pretesi errori di diritto che lo hanno indotto a confermare la fondatezza di detta interpretazione.

44      Di conseguenza, si deve constatare che il ricorrente conserva un interesse ad agire dinanzi alla Corte, nei limiti in cui la presente impugnazione è diretta contro le motivazioni esposte nella sentenza impugnata che costituiscono il necessario fondamento della valutazione del Tribunale secondo la quale dalle norme interne del Parlamento risulta che quest’ultimo era tenuto ad applicare il regime dinamico al ricorrente.

 Sul primo motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

45      Il primo motivo di impugnazione si articola, in sostanza, in tre parti.

46      Con la prima parte, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, lo Statuto dei deputati ha abrogato e reso inapplicabile la regolamentazione SID per il futuro.

47      Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID, il regime pensionistico di anzianità istituito da tale regolamentazione sarebbe solo di natura provvisoria. Tuttavia, le misure di attuazione preciserebbero che, per tutelare le legittime aspettative degli ex deputati europei interessati, i diritti a pensione di anzianità già concessi o comunque già acquisiti sulla base delle norme contenute nella regolamentazione SID rimarrebbero immutati.

48      Dal considerando 7 delle misure di attuazione nonché dall’articolo 75 di queste ultime, letto alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento, risulterebbe che le prestazioni concesse o maturate sulla base della regolamentazione SID nel periodo in cui essa era in vigore sono immutabili, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata. Il riferimento al diritto nazionale, operato dall’allegato III della regolamentazione SID, dovrebbe quindi essere inteso come un riferimento alla normativa nazionale quale applicabile al momento della maturazione del diritto a pensione.

49      Contrariamente a quanto avrebbe statuito il Tribunale, il fatto che la regolamentazione SID precisi che il regime pensionistico previsto da tale regolamentazione è stato introdotto a titolo «provvisorio», «in attesa dell’istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo», non potrebbe essere interpretato nel senso che tale regime dovesse essere mantenuto dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati. L’uso del presente indicativo esprimerebbe soltanto l’attualità della norma, al momento della sua introduzione e fino alla sua abrogazione.

50      L’articolo 75 delle misure di attuazione non prevedrebbe che le pensioni già concesse o i diritti a pensione già maturati continuino ad essere disciplinati in futuro dalla norma secondo la quale l’importo della pensione degli ex deputati europei interessati deve essere sempre correlato a quello spettante ai deputati nazionali, bensì che le pensioni già concesse in passato in base a tale norma «continu[i]no a essere versate» e che i diritti a pensione già maturati «rest[i]no acquisiti».

51      Se le prestazioni concesse o maturate sulla base della regolamentazione SID non fossero immutabili in forza delle misure di attuazione, queste ultime sarebbero in contrasto con la loro finalità di tutela del legittimo affidamento, in quanto gli ex deputati europei interessati sarebbero esposti a modifiche delle regole di calcolo dell’importo della loro pensione di anzianità a seguito di nuove norme nazionali in materia, mentre i deputati europei che esercitano il loro mandato a partire dalla legislatura 2009-2014 avrebbero diritto a una pensione di anzianità il cui importo sarebbe certo e immutabile.

52      Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato, al punto 62 della sentenza impugnata, che la sua interpretazione delle norme interne del Parlamento, contenuta al punto 57 di detta sentenza, secondo la quale tale istituzione è tenuta ad applicare, in ogni momento, norme in ordine al livello e alle modalità delle pensioni di anzianità degli ex deputati europei interessati identiche a quelle stabilite dal diritto dello Stato membro in cui questi sono stati eletti, non è in contrasto con l’articolo 28 dello Statuto dei deputati, sulla base del rilievo che tale disposizione si applica solo ai diritti a pensione che i deputati hanno acquisito a norma della legislazione nazionale, mentre i diritti a pensione del ricorrente sono stati acquisiti in forza delle disposizioni dell’allegato III della regolamentazione SID.

53      Orbene, dall’articolo 1, paragrafo 2, e dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID si evincerebbe che l’obiettivo perseguito da quest’ultima era quello di evitare qualsiasi disparità di trattamento tra, da un lato, i deputati europei eletti negli Stati membri che garantivano, a proprio carico, una pensione identica a quella dei deputati al parlamento nazionale e, dall’altro, i deputati europei eletti negli Stati membri che, come la Repubblica italiana, non prevedevano per loro pensioni identiche a quelle dei componenti del parlamento nazionale.

54      Pertanto, anche se si dovesse considerare, al pari del Tribunale, che l’articolo 28 dello Statuto dei deputati si riferisca solo ai deputati europei che abbiano acquisito un diritto a pensione «a norma della legislazione nazionale», l’obiettivo di porre le due categorie di deputati europei contemplate al punto precedente su un piano di parità osterebbe a che il regime transitorio relativo agli ex deputati già titolari di una pensione di anzianità al momento dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati possa essere diverso, in sostanza, a seconda che tale pensione sia concessa da uno Stato membro o dal Parlamento, in forza dell’allegato III della regolamentazione SID.

55      Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, il ricorrente censura il Tribunale per aver statuito che la deliberazione n. 14/2018 ha inciso solo sull’importo delle pensioni di anzianità degli ex deputati del Parlamento italiano, sebbene abbia inciso sul loro diritto a pensione in quanto tale, peraltro in modo retroattivo.

56      Tale decisione avrebbe infatti previsto la sostituzione dei diritti a pensione già maturati e liquidati sulla base del regime italiano precedente al 2012, che prevedeva la concessione di una prestazione avente natura mista, pensionistica e assicurativa, con un sistema pensionistico contributivo. Ne deriverebbe che, applicando la deliberazione n. 14/2018 alla situazione degli ex deputati europei interessati, il Parlamento non modificherebbe soltanto l’importo della loro pensione di anzianità, ma anche il loro diritto a pensione acquisito, sopprimendo tale diritto con effetto retroattivo e sostituendolo con un altro, la cui natura e i cui presupposti di concessione sarebbero diversi.

 Giudizio della Corte

–       Osservazioni preliminari

57      Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che lo Statuto dei deputati ha abrogato e reso inapplicabile la regolamentazione SID per il futuro, cosicché l’importo delle prestazioni concesse o maturate in base alla regolamentazione SID nel periodo in cui quest’ultima era in vigore è diventato immutabile.

58      Con tale censura, il ricorrente contesta, in sostanza, la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

59      Lo stesso vale per quanto riguarda la seconda parte, poiché l’interpretazione, da parte del Tribunale, al punto 62 della sentenza impugnata, dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati secondo cui tale disposizione si applica solo ai diritti a pensione che i deputati hanno acquisito a norma della legislazione nazionale, costituisce uno degli elementi della motivazione sul fondamento dei quali il Tribunale ha statuito che l’articolo 75, paragrafo 2, prima frase, delle misure di attuazione non può essere interpretato nel senso che esso garantisce agli ex deputati interessati il diritto ad un importo di pensione di anzianità fisso e immutabile.

60      Con la terza parte di tale motivo di impugnazione, il ricorrente deduce che la deliberazione n. 14/2018 ha inciso sul suo diritto a pensione. Pertanto, con tale parte, il ricorrente non contesta la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo cui quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

61      Ne consegue che occorre esaminare unicamente la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione.

–       Nel merito

62      Il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver dichiarato, al punto 67 della sentenza impugnata, che il Parlamento poteva validamente basarsi sulle proprie norme interne per applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

63      Si deve rilevare, anzitutto, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, «[l]’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo».

64      Come indicato, in sostanza, dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata, dai termini «[l]’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente» risulta che il Parlamento è tenuto ad applicare agli ex deputati europei interessati le stesse regole di calcolo delle pensioni applicate ai componenti del parlamento nazionale dello Stato membro in cui tali ex deputati europei sono stati eletti. In altri termini, detta istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

65      Tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID è conforme all’obiettivo perseguito da questa disposizione, quale risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, di detto allegato.

66      Infatti, quest’ultima disposizione stabilisce che possono ricevere la pensione prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, di detto allegato solo gli ex deputati europei il cui regime pensionistico nello Stato membro nel quale sono stati eletti non preveda il pensionamento, o il cui livello e/o le cui modalità di calcolo della pensione alla quale hanno diritto non coincidano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale.

67      Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID ha essenzialmente lo scopo di consentire agli ex deputati europei che si trovino nella situazione contemplata all’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato di ricevere lo stesso trattamento dei deputati europei il cui regime pensionistico nazionale prevedeva un diritto a pensione il cui livello e/o le cui modalità di calcolo coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del loro parlamento nazionale.

68      L’interpretazione di tale disposizione nel senso che essa impone al Parlamento di applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati comporta quindi che questi ultimi siano soggetti, al pari degli altri ex deputati europei, alle modifiche apportate alle regole di calcolo dell’importo delle pensioni dei membri del loro parlamento nazionale.

69      Tale regime basato sull’allegato III della regolamentazione SID è stato mantenuto, ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione, dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati per quanto riguarda, segnatamente, le pensioni di anzianità degli ex deputati europei.

70      È pur vero che l’articolo 74 delle misure di attuazione prevede che la regolamentazione SID giunga a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo Statuto dei deputati. Tuttavia, come prevede espressamente tale disposizione, la scadenza della regolamentazione SID fa salve le disposizioni transitorie di cui al titolo IV di dette misure. Tali disposizioni transitorie includono l’articolo 75 di dette misure.

71      Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione, il quale si applica al ricorrente, come stabilito dal Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata, le pensioni di anzianità concesse ai sensi dell’allegato III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di tale allegato ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

72      Come ha giustamente rilevato il Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, dalla formulazione di tale disposizione, e più precisamente dal carattere imperativo della locuzione «continuano a essere versate in applicazione dell’[allegato III della regolamentazione SID]», nonché dall’uso del presente indicativo in tale locuzione, si deve dedurre che il regime dinamico rimane applicabile agli ex deputati europei interessati dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

73      Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in tale prima parte, dichiarando, al punto 49 della sentenza impugnata, che le disposizioni dell’allegato III della regolamentazione SID non sono state abrogate a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

74      L’interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione, secondo la quale il regime dinamico rimane applicabile agli ex deputati europei interessati dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, non è inficiata, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, né dal paragrafo 2 di tale disposizione né dal considerando 7 delle misure di attuazione né dall’articolo 28 dello Statuto dei deputati.

75      Per quanto riguarda, anzitutto, l’articolo 75, paragrafo 2, prima frase, delle misure di attuazione, quest’ultimo prevede che «[i] diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto [dei deputati] in applicazione dell’allegato III [della regolamentazione SID] restano acquisiti».

76      Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, da tale disposizione non si può dedurre alcuna garanzia per quanto riguarda la corresponsione di una pensione di anzianità calcolata sulla base delle regole di calcolo delle pensioni nazionali applicabili alla data di entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

77      A tal riguardo, occorre rilevare che lo Statuto dei deputati e le misure di attuazione hanno introdotto due regimi pensionistici successivi che comportano due tipi di diritti a pensione, vale a dire, da un lato, i diritti a pensione di anzianità maturati fino al 14 luglio 2009, data di entrata in vigore di detto Statuto, sulla base delle norme interne del Parlamento, e, dall’altro, i diritti a pensione di anzianità maturati a partire da tale data, sul fondamento dell’articolo 49 delle misure di attuazione.

78      In tale contesto, l’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione si applica, come ha constatato il Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, agli ex deputati europei, tra cui il ricorrente, che hanno versato contributi al bilancio dell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID e avevano iniziato a percepire una pensione in forza di tale allegato prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, mentre l’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione si applica agli ex deputati europei che, pur avendo anch’essi versato siffatti contributi, non avevano ancora iniziato a percepire una pensione di anzianità alla data di entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

79      Infatti, ai sensi della seconda frase dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione, «[i] titolari che hanno maturato diritti in [applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID] beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione [di detto allegato], purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III succitato».

80      Poiché l’articolo 75, paragrafo 2, seconda frase, delle misure di attuazione stabilisce delle condizioni che gli ex deputati europei devono soddisfare per beneficiare di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID, tale disposizione non è destinata ad applicarsi agli ex deputati europei che hanno iniziato a beneficiare di una pensione in applicazione di tale allegato prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, come il ricorrente.

81      Inoltre, poiché la seconda frase dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione prevede che gli ex deputati europei interessati beneficino di una pensione di anzianità in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID sulla base dei diritti acquisiti in forza di detta regolamentazione, occorre intendere la nozione di «diritti alla pensione di anzianità maturati», ai sensi di tale articolo 75, paragrafo 2, quale riferita ai diritti a pensione derivanti dai contributi versati da ciascun ex deputato europeo interessato e che costituiscono la base per il calcolo della pensione di anzianità corrispostagli in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID. Tale nozione non può pertanto essere intesa come riferita a un preteso diritto a percepire un importo fisso e immutabile di pensione di anzianità, calcolato sulla base delle norme nazionali vigenti al momento dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati o al momento dell’adesione al regime introdotto da tale disposizione.

82      Per quanto riguarda poi il considerando 7 delle misure di attuazione, quest’ultimo evidenzia, da un lato, che «i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID [devono poter] continuare a goderne dopo l’abrogazione di detta regolamentazione, in conformità del principio [della tutela] del legittimo affidamento», e, dall’altro, che «[o]ccorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto».

83      Da detto considerando si evince che quest’ultimo precisa che le prestazioni concesse sulla base di tale regolamentazione continuano ad essere corrisposte, senza che da ciò si possa dedurre che detta regolamentazione cessi di applicarsi dopo tale data.

84      Pertanto, la nozione di «diritti alla pensione acquisiti» ha, in tale considerando, la medesima portata che essa riveste all’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione, come precisata al punto 81 della presente sentenza.

85      La garanzia prevista all’articolo 75 delle misure di attuazione, secondo la quale gli ex deputati europei interessati che hanno versato contributi in base al regime pensionistico istituito dalla regolamentazione SID continuano a beneficiare di tale regime e del diritto a che l’importo della loro pensione di anzianità sia determinato conformemente al regime dinamico, contribuisce al conseguimento dell’obiettivo della tutela del legittimo affidamento.

86      Nell’ambito di tale esame delle norme interne del Parlamento il Tribunale ha potuto constatare, al punto 57 della sentenza impugnata, senza commettere alcun errore di diritto, che le norme interne del Parlamento esigono espressamente che il Parlamento applichi, in ogni momento, le stesse norme relative all’importo e alle modalità delle pensioni fissate dal diritto dello Stato membro interessato.

87      Per quanto riguarda, infine, l’articolo 28 dello Statuto dei deputati, occorre constatare che, al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che tale disposizione si applica solo ai diritti a pensione che gli ex deputati europei hanno acquisito non già in forza dell’allegato III della regolamentazione SID, bensì in virtù di regimi pensionistici nazionali, come risulta dalla formulazione stessa di detta disposizione. In quanto tale, quest’ultima non incide, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sull’interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione.

88      Inoltre, il fatto che i diritti acquisiti in base ai regimi pensionistici nazionali conservino efficacia in forza dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati alla data di entrata in vigore di tale statuto non istituisce, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, un trattamento differenziato a danno degli ex deputati europei interessati il cui importo della pensione di anzianità può essere modificato in base al regime dinamico. Infatti, dall’articolo 28 dello Statuto dei deputati si evince unicamente che l’adozione di tale statuto fa salvi i diritti a pensione acquisiti dagli ex deputati europei in base a regimi pensionistici nazionali, e non già che agli Stati membri sia vietato modificare le regole di calcolo delle pensioni di anzianità erogate in base a tali regimi.

89      Pertanto, sia dalla formulazione che dal contesto e dalla finalità delle norme interne del Parlamento emerge che, al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha potuto statuire, senza commettere errori di diritto, che il Parlamento aveva potuto validamente basarsi sulle sue norme interne per applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

90      Il primo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto in quanto in parte infondato e in parte inoperante.

 Sul secondo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

91      Il secondo motivo di impugnazione si articola, in sostanza, in due parti.

92      Con la prima parte, il ricorrente sostiene che, per le ragioni da esso esposte nell’ambito del primo motivo, il Tribunale ha erroneamente statuito, ai punti da 94 a 98 della sentenza impugnata, che il Parlamento non aveva violato il principio della tutela del legittimo affidamento, sulla base del rilievo che lo stesso non aveva fornito al ricorrente alcuna assicurazione diversa da quelle contenute nell’articolo 75 delle misure di attuazione e nell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID.

93      Con la seconda parte, il ricorrente deduce che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità ai punti da 100 a 110 della sentenza impugnata.

94      In primo luogo, al punto 110 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente verificato se la decisione controversa fosse conforme a tale principio alla luce non già del principio di tutela del legittimo affidamento, quale risultante dalle misure di attuazione, bensì dell’obiettivo della Repubblica italiana di ridurre la spesa pubblica a causa di una grave crisi economica. Secondo il ricorrente, poiché la sua pensione grava sul bilancio dell’Unione e non su quello di tale Stato membro, un siffatto obiettivo non può essere invocato per ridurre l’importo della sua pensione.

95      In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente statuito che la proporzionalità della decisione controversa è garantita dal fatto che la deliberazione n. 14/2018 contiene «un certo numero di disposizioni che garantiscono la sua proporzionalità, e in particolare l’articolo 1, [commi] 6 e 7, di [quest’ultima] deliberazione». Orbene, una sentenza del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati avrebbe annullato l’articolo 1, comma 7, della deliberazione n. 14/2018, con la motivazione che tale disposizione non sarebbe stata sufficiente per mitigare i tagli sproporzionati derivanti da detta deliberazione.

96      In terzo luogo, il ricorrente sostiene che è evidente che la riduzione dell’importo della sua pensione di anzianità è sproporzionata ed esorbitante, poiché la decisione controversa ha ridotto tale pensione da EUR 3 108,58 a EUR 1 644.

97      Il Parlamento fa valere che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

–       Osservazioni preliminari

98      Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, in sostanza, che l’applicazione di nuove regole di calcolo dell’importo della sua pensione di anzianità non è conforme al principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto le norme interne del Parlamento mirano a garantire l’immutabilità delle regole di calcolo delle pensioni degli ex deputati europei interessati.

99      Con tale censura, il ricorrente contesta, in sostanza, la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale tale istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

100    Con la seconda parte di tale motivo, il ricorrente contesta la possibilità di tener conto, nell’esame della legittimità della decisione controversa, degli obiettivi della deliberazione n. 14/2018 e delle garanzie che tale deliberazione conterrebbe per quanto riguarda la proporzionalità della riduzione dell’importo della pensione di anzianità.

101    Tale censura riguarda la fondatezza dell’interpretazione, da parte del Tribunale, delle norme interne del Parlamento nel senso che queste ultime devono disporre adeguamenti delle pensioni degli ex deputati europei tenendo conto degli obiettivi dei regimi pensionistici nazionali nonché delle garanzie offerte da tali regimi.

102    Ne consegue che occorre esaminare la fondatezza del secondo motivo di impugnazione.

–       Nel merito

103    Si deve rammentare che, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l’insieme del diritto primario e, segnatamente, con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Pertanto, qualora un testo di diritto derivato dell’Unione si presti a più di un’interpretazione, occorre preferire quella che rende la disposizione conforme al diritto primario anziché quella che porta a constatare la sua incompatibilità con quest’ultimo (sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

104    Pertanto, è necessario esaminare se l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati, che ha condotto all’adozione della decisione controversa, sia conforme al principio della tutela del legittimo affidamento.

105    Secondo la giurisprudenza della Corte, nessuno può utilmente invocare la violazione di tale principio in assenza di precise assicurazioni che gli siano state fornite dall’amministrazione. La possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento è offerta ad ogni persona nei cui confronti un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Costituiscono a tal proposito assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti che provengano da fonti autorizzate ed affidabili (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, punti 69 e 70 nonché giurisprudenza ivi citata).

106    Per contro, qualora una persona prudente ed avveduta sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, essa non può invocare il beneficio del principio della tutela del legittimo affidamento nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

107    A tal proposito, da un lato, si deve rilevare che dai punti da 63 a 89 della presente sentenza risulta che le norme interne del Parlamento garantiscono agli ex deputati europei interessati solo l’erogazione di una pensione il cui importo e le cui modalità coincidono esattamente con quelli della pensione percepita dai componenti del parlamento nazionale dello Stato membro in cui sono stati eletti.

108    Dall’altro lato, al punto 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il ricorrente non aveva dimostrato né sostenuto che il Parlamento gli avesse fornito assicurazioni diverse da quella contenuta in tali disposizioni.

109    Il fatto che il ricorrente abbia aderito al regime pensionistico istituito dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID non gli ha tuttavia conferito il diritto di percepire un importo di pensione di anzianità prevedibile, fisso e immutabile al momento della sua adesione a tale regime. Infatti, come ha giustamente dichiarato il Tribunale al punto 97 della sentenza impugnata, l’unica assicurazione precisa e incondizionata che il Parlamento era in grado di dargli era quella secondo cui, in base alle norme interne di tale istituzione, egli avrebbe percepito una pensione di anzianità il cui livello e le cui modalità sarebbero stati identici a quelli applicabili ai deputati al parlamento nazionale dello Stato membro in cui era stato eletto, in conformità al regime dinamico.

110    Ne consegue che l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati è conforme al principio della tutela del legittimo affidamento.

111    Pertanto, la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

112    Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo, si deve osservare che, poiché l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati può comportare una riduzione dell’importo di una pensione che può incidere sulla qualità della vita dell’interessato, tale interpretazione può determinare una restrizione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta (v., per analogia, Corte EDU, 1° settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico c. Portogallo, CE:ECHR:2015:0901DEC001334114, § 33).

113    Orbene, il diritto di proprietà non è assoluto e il suo esercizio può quindi essere oggetto di restrizioni, purché, in particolare, queste ultime siano giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

114    Infatti, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta medesima è conforme a quest’ultima disposizione a condizione che sia prevista dalla legge, che rispetti il contenuto essenziale del diritto di proprietà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, sia necessaria e risponda effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

115    Occorre rilevare che l’applicazione del regime dinamico agli ex deputati europei che si trovano nella situazione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID persegue un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, in quanto essa mira, come risulta dal punto 53 della presente sentenza, a garantire lo stesso trattamento, da un lato, ai deputati europei il cui regime previdenziale nello Stato membro nel quale sono stati eletti non prevedeva alcuna pensione oppure il cui livello e/o le cui modalità di calcolo della pensione non coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale e, dall’altro, ai deputati europei il cui regime pensionistico nazionale prevedeva un siffatto livello e/o modalità di calcolo della pensione che coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale.

116    Per contro, gli obiettivi perseguiti dalla deliberazione n. 14/2018, applicabile agli ex deputati europei interessati in forza del regime dinamico, sono di natura puramente nazionale. In quanto tali, non possono perciò giustificare una riduzione dell’importo delle pensioni, poiché tali somme sono versate in base a un regime pensionistico istituito ai sensi non già del diritto nazionale, bensì del diritto dell’Unione e sono a carico del bilancio dell’Unione.

117    Pertanto, ai punti da 102 a 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente preso in considerazione gli obiettivi perseguiti da tale deliberazione nazionale al fine di esaminare se la lesione del diritto di proprietà del ricorrente, derivante dalla decisione controversa, fosse giustificata.

118    È necessario tuttavia ricordare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è tale da comportare l’annullamento di detta sentenza e occorre procedere a una sostituzione della motivazione e respingere l’impugnazione (sentenza del 14 dicembre 2023, Commissione/Amazon.com e a., C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

119    Si deve pertanto verificare se il rigetto della censura vertente su una violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta appaia fondato per motivi di diritto diversi da quelli inficiati dall’errore individuato al punto 117 della presente sentenza.

120    Al riguardo, occorre rilevare che l’applicazione del regime dinamico agli ex deputati europei interessati risponde effettivamente all’obiettivo di parità di trattamento constatato al punto 115 della presente sentenza, in quanto ha l’effetto di sottoporre, in ogni momento, le due categorie di deputati europei menzionate in detto punto alle norme nazionali relative al calcolo delle pensioni di anzianità dei componenti del parlamento nazionale dello Stato membro interessato.

121    Tale applicazione era inoltre necessaria per conseguire detto obiettivo, poiché solo un allineamento dell’importo e/o delle modalità di calcolo della pensione come quello previsto all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato, poteva garantire la parità di trattamento delle suddette categorie di deputati europei.

122    Risulta quindi che, nonostante l’errore di diritto individuato al punto 117 della presente sentenza, il rigetto della censura vertente su una violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta è fondato, in quanto la restrizione del diritto di proprietà in questione soddisfa tutte le condizioni previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

123    Da quanto precede discende che il secondo motivo di impugnazione è infondato.

 Sul terzo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

124    Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato, al punto 43 della sentenza impugnata, che la valutazione della legittimità della deliberazione n. 14/2018 esula dalla competenza del giudice dell’Unione. Secondo il ricorrente, poiché le norme interne del Parlamento si riferiscono ai regimi nazionali, un siffatto regime non può essere applicato dal Parlamento senza previa verifica della sua legittimità.

125    Solo una siffatta verifica, a livello dell’Unione, della legittimità del regime nazionale garantirebbe il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, poiché in Italia il ricorrente, in quanto ex deputato europeo che non è mai stato membro della Camera dei deputati italiana, non ha la possibilità di contestare tale legittimità, giacché il regime nazionale non è formalmente applicabile nei suoi confronti.

126    Inoltre, da una serie di documenti redatti da esperti a livello nazionale risulterebbe che l’ultima riforma delle pensioni dei membri del Parlamento italiano si sarebbe risolta in un sistema privo di qualsiasi fondamento attuariale, lesivo delle loro legittime aspettative e della stabilità dell’importo della loro pensione di anzianità, in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

127    Il Parlamento sostiene che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Giudizio della Corte

–       Osservazioni preliminari

128    Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente nega che le norme interne del Parlamento possano essere interpretate nel senso che un regime pensionistico nazionale possa essere automaticamente applicato dal Parlamento ai suoi ex deputati, senza verifica, da parte di tale istituzione, della legittimità di tale regime nazionale.

129    Tale motivo riguarda quindi l’interpretazione delle norme interne del Parlamento e deve, di conseguenza, essere esaminato nel merito.

–       Nel merito

130    Come risulta dall’esame del primo motivo della presente impugnazione, il Tribunale ha giustamente potuto constatare, ai punti 54 e 57 della sentenza impugnata, che il Parlamento era tenuto ad applicare al ricorrente le stesse norme relative all’importo e alle modalità delle pensioni fissate dal diritto italiano.

131    Il Tribunale ha del pari giustamente indicato, agli stessi punti, che il Parlamento può sottrarsi a tale obbligo nell’ipotesi in cui una siffatta applicazione comporti la violazione di una norma di rango superiore del diritto dell’Unione, come un principio generale di tale diritto o una disposizione della Carta.

132    Il Parlamento deve infatti garantire che l’applicazione delle sue norme interne, consistente nell’adeguare le pensioni dei suoi ex deputati all’evoluzione della legislazione nazionale, non sia in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione o con la Carta. Tale istituzione non deve, di conseguenza, procedere a un siffatto adeguamento qualora quest’ultimo risulti incompatibile con il diritto dell’Unione.

133    Sebbene da quanto precede si evinca che il Parlamento non poteva applicare automaticamente la deliberazione n. 14/2018 ai suoi ex deputati, senza tener conto dei principi generali del diritto dell’Unione e della Carta, da ciò non deriva tuttavia che tale istituzione dovesse esaminare la legittimità di detta deliberazione.

134    A tal riguardo, il Tribunale ha correttamente stabilito, al punto 73 della sentenza impugnata, che l’esame della legittimità di tale deliberazione di diritto italiano è riservato alle autorità italiane competenti. L’obbligo del Parlamento, menzionato al punto precedente, consiste non già nell’esaminare la legittimità dei regimi pensionistici nazionali, bensì nel garantire la conformità al diritto dell’Unione dell’applicazione delle proprie norme interne, consistente nell’adeguare le pensioni degli ex deputati europei sulla base di un siffatto regime nazionale.

135    Ne consegue che il terzo motivo di impugnazione è infondato.

 Sul quarto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

136    Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che, a seguito della sentenza del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati di cui al punto 95 della presente sentenza, un ex membro del Parlamento nazionale può, in particolare, chiedere una rideterminazione dell’importo della sua pensione di anzianità in situazioni specifiche ma alquanto diffuse, vale a dire in caso di invalidità dell’interessato, nel caso in cui debba assumere farmaci salvavita, nel caso in cui non disponga di ulteriori significativi redditi oppure qualora dimostri che la rideterminazione dell’importo della sua pensione di anzianità ai sensi della deliberazione n. 14/2018 ha comportato una grave compromissione delle sue condizioni di vita. Un siffatto sistema, che presuppone lo svolgimento di un’indagine sulla situazione personale dell’interessato, non sarebbe trasponibile a livello dell’Unione, circostanza di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto.

137    Il Parlamento deduce che il quarto motivo di impugnazione è irricevibile.

 Giudizio della Corte

138    A sostegno del quarto motivo di impugnazione, il ricorrente fa valere una censura relativa alla sola decisione controversa e priva di incidenza sulla fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo cui tale istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

139    Pertanto, non occorre esaminare il quarto motivo.

 Sul quinto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

140    Il quinto motivo di impugnazione si articola in tre parti.

141    Con la prima parte, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 112 a 119 della sentenza impugnata, il progetto di decisione e il parere del servizio giuridico devono essere annullati in quanto si tratta di atti impugnabili che gli arrecano pregiudizio.

142    Con la seconda parte, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 120 a 122 della sentenza impugnata, la restituzione delle somme indebitamente trattenute in caso di accoglimento del ricorso non può essere assimilata ad un’ingiunzione alle istituzioni dell’Unione, per la quale il Tribunale non sarebbe competente.

143    Con la terza parte di tale motivo, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale relativa alle spese.

 Giudizio della Corte

144    Nessuna delle parti del quinto motivo dedotto dal ricorrente è diretta a contestare, sia pure indirettamente, la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo cui tale istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

145    Pertanto, non occorre esaminare il quinto motivo.

146    Poiché tutti i motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione sono stati rigettati, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

147    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. In conformità all’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

148    Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Enrico Falqui è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Lycourgos

Spineanu-Matei

Bonichot

Rodin

 

Rossi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

C. Lycourgos


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. C-391/21 P del 19/09/2024