Provvedimento in causa n. C-725/20 P del 19/09/2024
Corte di giustizia in sede di impugnazione
Procedura: Impugnazione
Stato della causa: Concluso
Esito: Respinto

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 settembre 2024 (*)

 

« Impugnazione – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione di una deliberazione in materia di trattamenti pensionistici da parte della Camera dei deputati italiana – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Sostituzione delle decisioni del Parlamento europeo – Persistenza dell’interesse ad agire per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea »

Nella causa C‑725/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 dicembre 2020,

Maria Teresa Coppo Gavazzi, residente a Milano (Italia),

Cristiana Muscardini, residente a Milano,

Luigi Vinci, residente a Milano,

Agostino Mantovani, residente a Brescia (Italia),

Anna Catasta, residente a Milano,

Vanda Novati, residente a Varese (Italia),

Francesco Enrico Speroni, residente a Busto Arsizio (Italia),

Maria Di Meo, residente a Cellole (Italia),

Giuseppe Di Lello Finuoli, residente a Palermo (Italia),

Raffaele Lombardo, residente a Catania (Italia),

Olivier Dupuis, residente a Saint-Gilles (Belgio),

Leda Frittelli, residente a Frosinone (Italia),

Livio Filippi, residente a Carpi (Italia),

Vincenzo Viola, residente a Palermo,

Antonio Mussa, residente a Torino (Italia),

Mauro Nobilia, residente a Roma (Italia),

Clara di Prinzio, in qualità di erede di Sergio Camillo Segre, residente a Roma,

Stefano De Luca, residente a Palermo,

Riccardo Ventre, residente a Formicola (Italia),

Mirella Musoni, residente a Roma,

Francesco Iacono, residente a Forio (Italia),

Vito Bonsignore, residente a Torino,

Claudio Azzolini, residente a Napoli (Italia),

Vincenzo Aita, residente a Campagna (Italia),

Mario Mantovani, residente ad Arconate (Italia),

Vincenzo Mattina, residente a Buonabitacolo (Italia),

Romano Maria La Russa, residente a Milano,

Giorgio Carollo, residente a Torri di Quartesolo (Italia),

Fiammetta Cucurnia, in qualità di erede di Giulietto Chiesa, residente a Roma,

Roberto Costanzo, residente a Benevento (Italia),

Giorgio Gallenzi, in qualità di erede di Giulio Cesare Gallenzi, residente a Roma,

Vitaliano Gemelli, residente a Roma,

Pasqualina Napoletano, residente ad Anzio (Italia),

Ida Panusa, residente a Latina (Italia),

rappresentati da M. Merola, avvocato,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Parlamento europeo, rappresentato da S. Alves e S. Seyr, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.‑C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

1        Con le loro impugnazioni, le sig.re Maria Teresa Coppo Gavazzi e Cristiana Muscardini, i sigg. Luigi Vinci e Agostino Mantovani, le sig.re Anna Catasta e Vanda Novati, il sig. Francesco Enrico Speroni, la sig.ra Maria Di Meo, i sigg. Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo e Olivier Dupuis, la sig.ra Leda Frittelli, i sigg. Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa e Mauro Nobilia, la sig.ra Clara di Prinzio, in qualità di erede del sig. Sergio Camillo Segre, i sigg. Stefano De Luca e Riccardo Ventre, la sig.ra Mirella Musoni, i sigg. Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa e Giorgio Carollo, la sig.ra Fiammetta Cucurnia, in qualità di erede del sig. Giulietto Chiesa, i sigg. Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, in qualità di erede del sig.  Giulio Cesare Gallenzi, e Vitaliano Gemelli, nonché le sig.re Pasqualina Napoletano e Ida Panusa, chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 ottobre 2020, Coppo Gavazzi e a./Parlamento (da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale tribunale ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte, per ciascuno dei ricorrenti, dal Parlamento europeo (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse») e concernenti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui beneficiano i ricorrenti, a seguito all’entrata in vigore, il 1º gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), del 12 luglio 2018 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»).

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento interno del Parlamento

2        L’articolo 25 del regolamento interno del Parlamento europeo, nella versione applicabile durante l’ottava legislatura (2014‑2019) (in prosieguo: il «regolamento interno del Parlamento»), rubricato «Attribuzioni dell’Ufficio di presidenza», al paragrafo 3 così disponeva:

«L’Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico».

3        Tale disposizione del regolamento interno del Parlamento è rimasta identica nella versione dello stesso applicabile durante la nona legislatura (2019‑2024).

2.      Regolamentazione SID

4        L’articolo 1 dell’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, nella versione in vigore fino al 14 luglio 2009 (in prosieguo: la «regolamentazione SID»), recitava nel modo seguente:

«1.      Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.

2.      In attesa dell’istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo e qualora il regime nazionale non preveda il pensionamento o il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili ai deputati al parlamento nazionale dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio dell’Unione europea, sezione Parlamento».

5        L’articolo 2 dell’allegato III della regolamentazione SID così disponeva:

«1.      L’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quell[i] della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo.

2.      Il deputato che beneficia delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, è tenuto, aderendo al presente regime, a versare al bilancio dell’Unione europea un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un Membro della Camera Bassa dello Stato membro in cui è stato eletto».

6        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell’allegato III della regolamentazione SID:

«1.      La richiesta di adesione al presente regime pensionistico provvisorio deve essere presentata entro dodici mesi dall’inizio del mandato dell’interessato.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale l’adesione al regime pensionistico ha effetto è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

2.      La domanda di liquidazione della pensione deve essere presentata entro sei mesi dopo la maturazione di tale diritto.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale ha effetto la prestazione pensionistica è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».

3.      Statuto dei deputati

7        L’articolo 25, paragrafi 1 e 2, della decisione 2005/684/CE, Euratom, del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU 2005, L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»), entrato in vigore il 14 luglio 2009, così recita:

«1.      Per quanto riguarda l’indennità, l’indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell’entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l’intera durata dell’attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

2.      I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro».

8        L’articolo 28, paragrafo 1, dello Statuto dei deputati prevede quanto segue:

«Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell’entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia».

4.      Misure di attuazione

9        Il considerando 7 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2009, C 159, pag. 1), come modificata dalla decisione 2010/C 340/06 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2010 (GU 2010, C 340, pag. 6) (in prosieguo: le «misure di attuazione»), così recita:

«Occorre (…) provvedere a che nelle disposizioni transitorie i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID possano continuare a goderne dopo l’abrogazione di detta regolamentazione, in conformità del principio [della tutela] del legittimo affidamento. Occorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto [dei deputati]».

10      L’articolo 49, paragrafo 1, delle misure di attuazione prevede quanto segue:

«I deputati che hanno esercitato il loro mandato per almeno un anno completo hanno diritto, dopo la cessazione del mandato, a una pensione di anzianità a vita da versare a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compiono i 63 anni di età.

L’ex deputato o il suo rappresentante legale, salvo casi di forza maggiore, presenta la domanda di liquidazione della pensione di anzianità entro sei mesi dalla data di inizio del diritto. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione di anzianità è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».

11      In forza dell’articolo 73 delle misure di attuazione, queste ultime sono entrate in vigore il giorno dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, ossia il 14 luglio 2009.

12      L’articolo 74 delle misure di attuazione prevede che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV delle stesse misure, tra le quali rientra l’articolo 75 di queste ultime, la regolamentazione SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo Statuto dei deputati.

13      Ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione:

«1.      La pensione di reversibilità, la pensione di invalidità e la pensione di invalidità supplementare concessa ai figli a carico e la pensione di anzianità concessa in virtù degli allegati I, II e III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di detti allegati ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello statuto [dei deputati].

Qualora l’ex deputato che beneficia della pensione d’invalidità deceda dopo il 14 luglio 2009, la pensione di reversibilità è versata al suo coniuge, membro stabile di un’unione di fatto o figli a carico, alle condizioni stabilite all’allegato I della regolamentazione SID.

2.      I diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto [dei deputati] in applicazione dell’allegato III succitato restano acquisiti. I titolari che hanno maturato diritti in detto regime previdenziale beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione dell’allegato III succitato purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III succitato».

B.      Diritto italiano

14      Ai sensi dell’articolo 1, commi da 1 a 3, della deliberazione n. 14/2018:

«1.      A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

2.      La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell’assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata.

3.      Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione».

II.    Fatti all’origine della controversia

15      I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 14 a 23 della sentenza impugnata. Ai fini della presente impugnazione, possono essere riassunti come segue.

16      Ciascuno dei ricorrenti è un ex membro del Parlamento europeo, eletto in Italia, o un avente causa di un ex deputato di tale Parlamento, che beneficia di una pensione di anzianità o di una pensione di reversibilità (in prosieguo: la «pensione»).

17      Con una nota inserita sui cedolini di pensione del mese di gennaio 2019, il Parlamento ha informato i ricorrenti che l’importo della pensione loro erogata avrebbe potuto essere rideterminato in esecuzione della deliberazione n. 14/2018 e che detto ricalcolo avrebbe potuto eventualmente comportare un recupero delle somme indebitamente versate.

18      A partire dal 1º gennaio 2019, il Parlamento ha ridotto, applicando tale deliberazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, l’importo della pensione dei ricorrenti.

19      Con una nota non datata del capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale (DG) delle finanze del Parlamento (in prosieguo: il «capo unità»), allegata ai cedolini di pensione dei ricorrenti del mese di febbraio 2019, il Parlamento ha, anzitutto, informato questi ultimi che il suo servizio giuridico aveva confermato, con il parere n. SJ-0836/18 dell’11 gennaio 2019 (in prosieguo: il «parere del servizio giuridico»), l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018 alla loro situazione. Il Parlamento avrebbe poi provveduto, non appena ricevute dalla Camera dei deputati (Italia) le informazioni necessarie, a comunicare ai ricorrenti il nuovo importo delle loro pensioni e a recuperare l’eventuale differenza sulle successive dodici mensilità. Infine, esso ha informato i ricorrenti che l’importo definitivo delle loro pensioni sarebbe stato fissato con atto formale contro il quale sarebbe stato possibile proporre un reclamo oppure un ricorso di annullamento.

20      Con le decisioni controverse, il capo unità ha, in primo luogo, informato i ricorrenti che l’importo della loro pensione sarebbe stato adattato, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, a concorrenza della riduzione delle analoghe pensioni erogate in Italia agli ex deputati nazionali dalla Camera dei deputati in applicazione della deliberazione n. 14/2018. In secondo luogo, l’importo delle pensioni dei ricorrenti sarebbe stato adattato a partire dal mese di aprile 2019, con effetto retroattivo al 1º gennaio 2019, in applicazione dei progetti di fissazione dei nuovi importi delle pensioni trasmessi in allegato a tali decisioni. In terzo luogo, le decisioni controverse concedevano ai ricorrenti un termine di 30 giorni, a decorrere dalla loro ricezione, per far valere le loro osservazioni. In mancanza di tali osservazioni, gli effetti di dette decisioni sarebbero stati considerati definitivi e avrebbero comportato, in particolare, la ripetizione degli importi indebitamente percepiti per i mesi da gennaio a marzo 2019.

21      Poiché nessuno dei ricorrenti nella presente impugnazione ha formulato siffatte osservazioni, gli effetti delle decisioni controverse sono diventati definitivi nei loro confronti alla scadenza di tale termine.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

22      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 27 giugno (cause da T‑389/19 a T‑393/19), il 28 giugno (cause T‑397/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑411/19, T‑413/19, T‑414/19, T‑416/19 e T‑417/19), il 1º luglio (cause T‑436/19, da T‑439/19 a T‑442/19 e T‑445/19), il 2 luglio (cause T‑421/19, T‑422/19, T‑425/19, T‑426/19 e da T‑429/19 a T‑431/19) e il 3 luglio 2019 (cause T‑418/19, T‑420/19, T‑448/19 e da T‑450/19 a T‑453/19), i ricorrenti hanno proposto i loro ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni controverse.

23      A sostegno dei loro ricorsi, i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi. Il primo motivo di ricorso verteva sull’incompetenza del capo unità ad adottare le decisioni controverse e sulla violazione dell’obbligo di motivazione di tali decisioni. Il secondo motivo di ricorso verteva sull’assenza di una base giuridica e su un’erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione. Il terzo motivo di ricorso verteva su un errore di diritto relativo alla qualificazione della deliberazione n. 14/2018 e su un’erronea applicazione dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di uguaglianza, nonché la violazione del diritto di proprietà.

24      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso nella causa T‑453/19 in quanto irricevibile e ha rigettato tutti i motivi nelle altre cause, respingendo quindi i ricorsi in queste ultime.

IV.    Procedimento e conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

25      I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        rinviare la causa Panusa/Parlamento (T‑453/19) dinanzi al Tribunale;

–        annullare le decisioni controverse relative agli altri ricorrenti, e

–        condannare il Parlamento alle spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

26      Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare i ricorrenti alle spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

27      Il 12 gennaio 2022 il sig. Enrico Falqui, nell’ambito del procedimento nella causa C‑391/21 P che lo riguarda, ha depositato presso la cancelleria della Corte una copia della sentenza del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Italia) n. 4/2021 del 23 dicembre 2021 (in prosieguo: la «sentenza n. 4/2021»), che ha annullato la deliberazione n. 14/2018. In tale fase, detto documento non è stato incluso nel fascicolo.

28      Il 9 marzo 2022, i ricorrenti nella causa Santini e a./Parlamento (C‑198/21 P) hanno depositato la stessa sentenza presso la cancelleria della Corte.

29      Nella presente causa, nonché nelle cause Falqui/Parlamento (C‑391/21 P) e Santini e a./Parlamento (C‑198/21 P), la cancelleria, in data 16 marzo 2022, ha trasmesso alle parti in tali cause una misura di organizzazione disposta dal giudice relatore e dall’avvocato generale ai sensi dell’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte, con la quale dette parti sono state invitate a produrre tutti i documenti che potessero influire sull’oggetto della causa che le riguardava, e in particolare la sentenza n. 4/2021.

30      Il 25 marzo 2022, i ricorrenti nella presente causa hanno prodotto diversi documenti, tra cui la sentenza n. 4/2021. Il 29 marzo 2022, il Parlamento ha prodotto anch’esso vari documenti, tra cui la sentenza n. 4/2021 e un documento intitolato «Nuove regole per il calcolo delle pensioni adottate dalla Camera dei deputati italiana». Tale istituzione ha anche informato la Corte che, una volta ricevuti gli ulteriori chiarimenti richiesti alla Camera dei deputati sull’applicazione concreta di tali regole, avrebbe proceduto al ricalcolo delle pensioni dei ricorrenti e avrebbe inviato loro un nuovo progetto di decisione riguardante la determinazione dei loro diritti a pensione, sul quale avrebbero avuto la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione di una decisione finale.

31      Il 14 ottobre e il 29 novembre 2022, il Parlamento ha depositato presso la cancelleria della Corte le decisioni finali che rideterminano l’importo delle pensioni da versare ai ricorrenti a partire dal novembre 2022, insieme agli arretrati dovuti (in prosieguo: le «nuove decisioni del Parlamento»).

32      Con decisione del 25 ottobre 2022, il presidente della Corte ha invitato le parti a precisare se ritenessero, da un lato, che le nuove decisioni del Parlamento avessero sostituito con effetto ex tunc le decisioni controverse e, dall’altro, che, a seguito dell’adozione di tali nuove decisioni, l’impugnazione conservasse il proprio oggetto.

33      Il 29 novembre 2022, il Parlamento ha riferito di ritenere che le nuove decisioni del Parlamento avessero sostituito con effetto ex tunc le decisioni controverse, ma che l’impugnazione conservasse il proprio oggetto. Sarebbe infatti nell’interesse delle parti e della buona amministrazione della giustizia che la Corte si pronunciasse sulla fondatezza dell’impugnazione, al fine di chiarire se la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto e se il Parlamento possa rideterminare, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, le pensioni dei ricorrenti in caso di modifica sopraggiunta della normativa nazionale applicabile.

34      Con lettera depositata il 30 novembre 2022, i ricorrenti hanno indicato di ritenere che le nuove decisioni del Parlamento costituissero una mera modifica delle decisioni controverse.

35      Infatti, per eseguire tale rideterminazione, il Parlamento avrebbe continuato a fare riferimento alle norme nazionali, indipendentemente dal loro contenuto, procedendo, sulla base della sua interpretazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID (in prosieguo: le «norme interne del Parlamento»), a un’applicazione automatica delle deliberazioni nazionali.

36      I ricorrenti ne hanno tratto la conclusione che, da un lato, le nuove decisioni del Parlamento rimanevano intrinsecamente identiche, almeno in gran parte, alle decisioni controverse. Dall’altro lato, l’adozione delle nuove decisioni del Parlamento comporterebbe una perdurante violazione del principio della certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, nonché del principio di proporzionalità, come invocati dinanzi al Tribunale e nel presente giudizio di impugnazione. In altri termini, anche se, per taluni dei ricorrenti, l’effetto delle nuove decisioni del Parlamento è stato quello di riportare l’importo della loro pensione a quello che percepivano prima dell’entrata in vigore delle decisioni controverse, permarrebbe nondimeno l’errore di diritto commesso dal Parlamento, sotto forma di un vizio di istruttoria e di un’erronea applicazione dei principi generali del diritto dell’Unione, il che, in alcuni casi, implicherebbe la persistenza di un’illegittima riduzione di tali importi.

37      Peraltro, secondo i ricorrenti, le nuove decisioni del Parlamento non possono sostituire con effetto ex tunc le decisioni controverse, salvo per quanto riguarda l’importo delle pensioni applicabile a partire dal 1º gennaio 2019. Le rideterminazioni rimarrebbero effettuate su una base illegittima. Infine, i ricorrenti sostengono che il capo unità non era competente ad adottare le nuove decisioni del Parlamento, non essendo esso l’organo competente ad adottare atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

V.      Sull’impugnazione

38      A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono tre motivi, volti a rimettere in discussione, in sostanza, la conferma, da parte del Tribunale, della fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento che ha indotto tale istituzione ad applicare la deliberazione n. 14/2018 al fine di rideterminare l’importo della loro pensione. Il primo motivo di impugnazione verte, nella sua prima parte, sull’errata interpretazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione e, nella sua seconda parte, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Il secondo motivo di impugnazione verte, nella sua prima parte, sull’errata interpretazione degli articoli 74 e 75 delle misure di attuazione nel senso che le disposizioni dell’allegato III della regolamentazione SID hanno potuto costituire una base giuridica per le decisioni controverse; tale motivo verte, nella sua seconda parte, sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento da parte del Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe erroneamente stabilito che il capo unità fosse competente ad adottare tali decisioni e, nella sua terza parte, sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che dette decisioni erano adeguatamente motivate. Il terzo motivo di impugnazione riguarda solo la sig.ra Panusa e verte su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nella valutazione del suo interesse ad agire.

A.      Osservazioni preliminari sulla persistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti

39      Dal punto 31 della presente sentenza risulta che le nuove decisioni del Parlamento, adottate in pendenza del procedimento dinanzi alla Corte, mirano a rideterminare l’importo delle pensioni versate ai ricorrenti a partire dal novembre 2022, insieme agli arretrati dovuti.

40      A questo proposito, occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, l’oggetto della controversia deve permanere, al pari dell’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, a pena di non luogo a statuire, il che presuppone che l’impugnazione possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta (sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

41      Tuttavia, l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno in ragione del fatto che l’atto da esso impugnato abbia cessato di produrre effetti in corso di causa (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 62).

42      In determinate circostanze, un ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto abrogato in pendenza di giudizio, per indurre l’autore dell’atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di reiterazione dell’illegittimità che asseritamente inficia tale atto (sentenza del 6 settembre 2018, Bank Mellat/Consiglio, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

43      Nel caso di specie, dalla risposta del Parlamento del 29 novembre 2022, riassunta al punto 33 della presente sentenza, risulta inequivocabilmente che tale istituzione intende, anche in futuro, rideterminare le pensioni di ex deputati europei in caso di modifica sopraggiunta nella normativa nazionale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID (in prosieguo: il «regime dinamico»).

44      Sebbene il Parlamento abbia sostituito le decisioni controverse con le nuove decisioni, cionondimeno tutte tali decisioni si basano su un’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo cui quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei che percepiscono la pensione di anzianità e ai titolari di pensione di reversibilità che, come i ricorrenti, rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati della regolamentazione SID (in prosieguo: gli «ex deputati europei interessati»).

45      Orbene, è per l’appunto tale interpretazione che viene posta in discussione dai ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione. Ne consegue che, nonostante la sostituzione con effetto ex tunc delle decisioni controverse, i ricorrenti conservano un interesse a far constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando la fondatezza di tale interpretazione, in quanto quest’ultima può essere applicata dal Parlamento in sede di adozione, in futuro, di decisioni analoghe alle decisioni controverse o alle nuove decisioni del Parlamento, cosicché sussiste non solo un rischio di reiterazione dell’asserita illegittimità, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 42 della presente sentenza, ma anche un rischio che, in caso di ricorso di annullamento avverso tali decisioni analoghe, il Tribunale commetta nuovamente i pretesi errori di diritto che lo hanno indotto a confermare la fondatezza di detta interpretazione.

46      Dalle nuove decisioni si evince inoltre che il Parlamento rimane del parere che il capo unità sia competente ad adottare decisioni le quali rideterminano l’importo delle pensioni in caso di modifica sopraggiunta della normativa nazionale e che tali decisioni non debbano contenere una motivazione concernente la loro conformità al diritto dell’Unione.

47      Ne consegue che si deve constatare che i ricorrenti conservano un interesse ad agire dinanzi alla Corte, nei limiti in cui la presente impugnazione è diretta contro le motivazioni esposte nella sentenza impugnata che costituiscono il necessario fondamento delle valutazioni del Tribunale secondo le quali, in primo luogo, dalle norme interne del Parlamento risulta che quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati, in secondo luogo, il capo unità è competente ad adottare le decisioni che modificano l’importo delle pensioni di tali ex deputati e, in terzo luogo, il Parlamento non è tenuto a indicare, in tali decisioni, i motivi che giustificano la loro conformità al diritto dell’Unione.

B.      Sul primo motivo di impugnazione

1.      Argomenti delle parti

48      Il primo motivo di impugnazione si compone di due parti.

49      Con la prima parte, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver stabilito, ai punti da 142 a 145, 147 e 156, 159, 160 e 162 della sentenza impugnata, che le decisioni controverse non hanno violato i diritti acquisiti dei ricorrenti alla percezione della pensione, basandosi in particolare sull’errata distinzione tra riduzione dell’importo della pensione e lesione di tali diritti acquisiti.

50      Una simile constatazione richiederebbe che fossero precisate le circostanze in cui una riduzione dell’importo della pensione spettante agli ex deputati europei ai sensi del diritto dell’Unione non lede il diritto acquisito a riceverla. In caso contrario, tale constatazione sarebbe arbitraria, in quanto il Tribunale, da un lato, non avrebbe verificato se detta riduzione ledesse o meno tale diritto alla luce di situazioni concrete e, dall’altro, non avrebbe fatto riferimento a criteri oggettivi, predefiniti e non discriminatori che permettessero di stabilire in quali situazioni di riduzione il diritto a pensione degli ex deputati europei risultava violato.

51      Inoltre, il Tribunale non avrebbe operato alcuna distinzione tra i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 75 delle misure di attuazione. Al contrario, avrebbe respinto la tesi della definitiva cristallizzazione del trattamento pensionistico maturato al momento dell’abrogazione della regolamentazione SID, sia per le situazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione, sia per quelle di cui all’articolo 75, paragrafo 2, di dette misure.

52      Secondo i ricorrenti, il diritto a pensione di un ex deputato europeo sorge al momento della cessazione dalle funzioni, a condizione che costui abbia versato i contributi per almeno cinque anni. Affinché tale diritto diventi esigibile, l’interessato dovrebbe aver raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legislazione dello Stato membro in cui è stato eletto e la domanda di liquidazione della pensione dovrebbe essere stata presentata in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID. Pertanto, la violazione dei diritti a pensione derivante dalle decisioni controverse, che avrebbero leso i diritti esigibili, avrebbe riguardato le due situazioni contemplate dall’articolo 75 delle misure di attuazione, e in particolare quella di cui al paragrafo 1 di quest’ultimo.

53      Nel caso di specie, le decisioni controverse avrebbero modificato non solo l’importo della pensione dei ricorrenti, ma anche il metodo di calcolo di tale importo. Infatti, il metodo di calcolo basato sull’indennità percepita durante il mandato del deputato europeo interessato sarebbe stato sostituito, retroattivamente, da quello basato sui contributi versati dallo stesso. La rideterminazione dell’importo della pensione dei ricorrenti non avrebbe riguardato le somme dovute a partire dall’entrata in vigore della deliberazione n. 14/2018, bensì ab initio, vale a dire la pensione spettante all’ex deputato europeo interessato eletto in Italia a partire dal momento in cui quest’ultimo è andato in pensione. Inoltre, la rideterminazione sarebbe stata effettuata presupponendo che, durante il loro mandato, tutti gli ex deputati europei avessero versato contributi sulla base della stessa aliquota determinata dalla deliberazione n. 14/2018, penalizzando quindi i ricorrenti che hanno versato contributi superiori a tale aliquota.

54      In subordine, vale a dire nell’ipotesi in cui la distinzione tra diritto a pensione e diritto al trattamento pensionistico fosse applicabile, i ricorrenti sostengono che dall’articolo 75 delle misure di attuazione si evince che essi sono titolari non solo di un diritto a pensione, ma anche di un diritto di percepire un importo fisso di pensione, corrispondente a quello che potevano aspettarsi nel momento in cui hanno deciso di versare i contributi al regime pensionistico stabilito dalla regolamentazione SID, o almeno a decorrere dall’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 143 della sentenza impugnata.

55      Le decisioni controverse comporterebbero uno squilibrio a danno dei ricorrenti, in quanto i contributi versati non avevano all’epoca alcuna influenza sulla maturazione del diritto a pensione. Tale squilibrio sarebbe ancora più evidente nel caso dei ricorrenti che, avendo svolto solo una parte di un mandato completo da deputato europeo, per termine anticipato o inizio differito del mandato stesso rispetto all’inizio della legislatura, hanno versato contributi addizionali per coprire anche gli anni di mancata contribuzione, in modo da poter maturare un diritto a pensione secondo la regolamentazione SID.

56      Con la seconda parte del loro primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il rigetto, ai punti 204, 211 e 236 della sentenza impugnata, dei loro argomenti relativi alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta, si fonda su un ragionamento che è in contrasto con tali principi generali del diritto dell’Unione e con tale diritto fondamentale sancito dalla Carta.

57      In primo luogo, la determinazione dei diritti a pensione sulla base delle nuove norme contrasterebbe con il principio di certezza del diritto che, in conformità alla ratio dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati e dell’articolo 75 delle misure di attuazione, osta alla violazione dei diritti acquisiti.

58      In secondo luogo, una siffatta determinazione violerebbe il principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto quest’ultimo non consente di modificare le regole di calcolo delle pensioni a cui i ricorrenti hanno volontariamente aderito.

59      Peraltro, al punto 202 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Parlamento ha informato i ricorrenti della possibile applicazione della deliberazione n. 14/2018 nei loro confronti solo nel corso del gennaio 2019, vale a dire dopo la data in cui avrebbe dovuto applicarsi la riduzione dell’importo della loro pensione derivante da tale deliberazione, ossia il 1º gennaio 2019.

60      In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta.

61      Sotto un primo profilo, al punto 222 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe operato una distinzione tra violazione del diritto a pensione e mero adeguamento dell’importo della pensione. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe indicato il limite oltre il quale la modifica dell’importo della pensione non rispetta più il contenuto essenziale del diritto di proprietà e comporta una violazione del diritto a pensione in quanto tale.

62      Sotto un secondo profilo, al punto 228 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, fondandosi sul contenuto della deliberazione n. 14/2018, che la riduzione dell’importo delle pensioni dei ricorrenti aveva l’obiettivo di adeguare l’importo delle pensioni versate a tutti gli ex deputati europei al metodo di calcolo contributivo.

63      Secondo i ricorrenti, il ragionamento del Tribunale è circolare. Si fonderebbe infatti sulle disposizioni del diritto italiano e non su una finalità di interesse generale riconosciuta dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Orbene, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se il Parlamento avesse debitamente verificato se l’adeguamento della pensione degli ex deputati europei eletti in Italia fosse conforme al diritto dell’Unione, alla luce in particolare di una finalità di interesse generale riconosciuta dall’ordinamento giuridico di quest’ultima.

64      Inoltre, detto ragionamento avrebbe snaturato il metodo di calcolo dell’importo delle pensioni previsto dalla deliberazione n. 14/2018, che non può essere considerato di natura contributiva, in quanto si baserebbe non già su un’aliquota dei contributi versati al bilancio dell’Unione determinata individualmente, bensì su un’aliquota identica per tutti gli ex deputati europei interessati. Pertanto, un ex deputato europeo che, durante il suo mandato, abbia versato contributi calcolati secondo un’aliquota superiore a tale aliquota identica, perderebbe le spettanze derivanti dalla parte dei contributi eccedente detta aliquota identica. Pertanto, il metodo di calcolo dell’importo delle pensioni introdotto dalla deliberazione n. 14/2018 dimostrerebbe una violazione non solo del diritto di proprietà, ma anche del principio di proporzionalità, in quanto si baserebbe su un’aliquota contributiva non individualizzata.

65      Tale violazione del principio di proporzionalità rispetto alla giustificazione addotta sarebbe ancor più evidente se si considera che il regime contributivo delle pensioni è stato introdotto per la prima volta in Italia il 1º gennaio 1996 e che esso è stato esteso alla maggioranza dei lavoratori a partire dal 1º gennaio 2012. Per contro, le decisioni controverse imporrebbero il sistema contributivo ai ricorrenti in relazione a un periodo di versamento dei contributi ben precedente al 1995, quando in Italia il sistema contributivo non si applicava a nessuno.

66      Il Parlamento sostiene che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

2.      Giudizio della Corte

a)      Osservazioni preliminari

67      Nella prima parte del loro primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono, fondandosi sull’articolo 75 delle misure di attuazione, che il regime dinamico viola i diritti acquisiti a percepire una pensione.

68      Pertanto, con una siffatta censura, i ricorrenti contestano, in sostanza, la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

69      Lo stesso vale per la seconda parte di tale motivo di impugnazione, nei limiti in cui, in quest’ultima, i ricorrenti sostengono che l’applicazione delle nuove regole di calcolo dell’importo della loro pensione non rispetta né il principio della certezza del diritto, poiché tali nuove regole violano i diritti acquisiti a percepire una pensione, né il principio di tutela del legittimo affidamento, il quale osta a qualsiasi riduzione dell’importo della pensione che i ricorrenti si aspettavano di aver titolo a percepire aderendo volontariamente al regime pensionistico istituito dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID.

70      Per contro, nei limiti in cui, con tale seconda parte, i ricorrenti contestano al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che il Parlamento li ha informati tardivamente di una possibile applicazione della deliberazione n. 14/2018, essi non criticano elementi della motivazione della sentenza impugnata che costituiscono il necessario fondamento di una delle valutazioni del Tribunale contemplate al punto 47 della presente sentenza. Infatti, tale argomento si riferisce a una circostanza specifica relativa all’adozione delle decisioni controverse.

71      Per quanto riguarda ancora detta seconda parte, nei limiti in cui, con essa, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver valutato la conformità delle decisioni controverse al diritto di proprietà sancito dalla Carta alla luce non già di una finalità riconosciuta dal diritto dell’Unione, bensì di quella perseguita dalla deliberazione n. 14/2018, essi contestano, in sostanza, la conformità al diritto dell’Unione dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale tale istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

72      Per contro, i ricorrenti non contestano la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento quando addebitano al Tribunale, in primis, di non aver specificato il limite oltre il quale una modifica dell’importo della pensione non rispetta più il contenuto essenziale del diritto di proprietà e comporta una violazione del diritto a pensione in quanto tale e, in secundis, di aver snaturato il metodo di calcolo delle pensioni previsto dalla deliberazione n. 14/2018. Poiché con tali argomenti i ricorrenti non criticano elementi della motivazione della sentenza impugnata che costituiscono il necessario fondamento di una delle valutazioni del Tribunale contemplate al punto 47 della presente sentenza, non occorre esaminarli.

73      Lo stesso vale per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, con la quale i ricorrenti sostengono che la deliberazione n. 14/2018 non è conforme a tale principio a causa, da un lato, del metodo di calcolo delle pensioni previsto da tale deliberazione e, dall’altro, del contesto storico in cui questa si inserisce.

b)      Nel merito

1)      Sull’asserita violazione delle norme interne del Parlamento

74      I ricorrenti censurano, in sostanza, il Tribunale per aver statuito, al punto 163 della sentenza impugnata, sulla base delle ragioni addotte nei punti da 142 a 145, 147 e 156, 159, 160 e 162 di tale sentenza, che il Parlamento poteva validamente basarsi sulle sue norme interne per applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

75      Si deve rilevare, anzitutto, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, «[l]’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo».

76      Come indicato, in sostanza, dal Tribunale al punto 139 della sentenza impugnata, dall’espressione «[l]’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente» risulta che il Parlamento è tenuto ad applicare agli ex deputati europei interessati le stesse regole di calcolo delle pensioni applicate ai componenti del parlamento nazionale dello Stato membro in cui tali ex deputati europei sono stati eletti. In altri termini, tale istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

77      Tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID è conforme all’obiettivo perseguito da detta disposizione, quale risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato.

78      Infatti, quest’ultima disposizione stabilisce che possono ricevere la pensione prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, di detto allegato soltanto gli ex deputati europei il cui regime pensionistico nello Stato membro nel quale sono stati eletti non preveda il pensionamento, o il cui livello e/o le cui modalità di calcolo della pensione alla quale hanno diritto non coincidano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale.

79      Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID ha essenzialmente lo scopo di consentire agli ex deputati europei che si trovino nella situazione contemplata all’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato di ricevere lo stesso trattamento dei deputati europei il cui regime pensionistico nazionale prevedeva un diritto a pensione il cui livello e/o le cui modalità di calcolo coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del loro parlamento nazionale.

80      L’interpretazione di tale disposizione nel senso che essa impone al Parlamento di applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati comporta quindi che questi ultimi siano soggetti, al pari degli altri ex deputati europei, alle modifiche apportate alle regole di calcolo dell’importo delle pensioni dei membri del loro parlamento nazionale.

81      Tale regime basato sull’allegato III della regolamentazione SID è stato mantenuto, ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione, dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati per quanto riguarda, segnatamente, le pensioni di anzianità degli ex deputati europei.

82      È pur vero che l’articolo 74 delle misure di attuazione prevede che la regolamentazione SID giunga a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo Statuto dei deputati. A tale proposito, il Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 153 della sentenza impugnata, che lo Statuto dei deputati e le misure di attuazione hanno introdotto due regimi pensionistici successivi che comportano due tipi di diritti a pensione, vale a dire, da un lato, i diritti a pensione maturati fino al 14 luglio 2009, data di entrata in vigore di detto Statuto, sulla base delle norme interne del Parlamento, e, dall’altro, i diritti a pensione di anzianità maturati a partire da tale data, sul fondamento dell’articolo 49 delle misure di attuazione.

83      Tuttavia, come prevede espressamente l’articolo 74 delle misure di attuazione, malgrado la scadenza della regolamentazione SID restano salve le disposizioni transitorie di cui al titolo IV di tali misure. Tali disposizioni transitorie includono l’articolo 75 di dette misure.

84      Come constatato dal Tribunale ai punti 145 e 153 della sentenza impugnata, l’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione si applica agli ex deputati europei, tra cui alcuni dei ricorrenti, che hanno versato contributi al bilancio dell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID e avevano iniziato a percepire una pensione in forza di tale allegato prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, mentre l’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione si applica agli ex deputati europei, tra cui altri ricorrenti, che, pur avendo anch’essi versato tali contributi, non avevano ancora iniziato a percepire una pensione di anzianità alla data di entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

85      Infatti, da un lato, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione, le pensioni concesse ai sensi dell’allegato III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di tale allegato ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

86      Come ha giustamente rilevato il Tribunale al punto 140 della sentenza impugnata, dalla formulazione di tale disposizione, e più precisamente dal carattere imperativo dell’espressione «continuano a essere versate in applicazione dell’[allegato III della regolamentazione SID]», nonché dall’uso del presente indicativo in tale formulazione, si deve dedurre che il regime dinamico rimane applicabile agli ex deputati europei interessati dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

87      Dall’altro lato, dalla prima frase dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione risulta che «[i] diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto [dei deputati] in applicazione dell’allegato III [della regolamentazione SID] restano acquisiti», mentre dalla seconda frase della medesima disposizione risulta che «[i] titolari che hanno maturato diritti in [applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID] beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione [di detto allegato], purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III succitato».

88      Poiché l’articolo 75, paragrafo 2, seconda frase, delle misure di attuazione stabilisce delle condizioni che gli ex deputati europei devono soddisfare per beneficiare di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID, tale disposizione non è destinata ad applicarsi agli ex deputati europei che hanno iniziato a beneficiare di una pensione in applicazione di detto allegato prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

89      Inoltre, poiché la seconda frase dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione prevede che gli ex deputati europei interessati beneficino di una pensione di anzianità in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID sulla base dei diritti acquisiti, occorre intendere la nozione di «diritti alla pensione di anzianità maturati», ai sensi di tale articolo 75, paragrafo 2, come giustamente sottolineato dal Tribunale, in sostanza, ai punti 143 e 151 della sentenza impugnata, quale riferita ai diritti a pensione derivanti dai contributi versati individualmente da ciascuno degli ex deputati europei interessati e che costituiscono la base per il calcolo della pensione di anzianità corrisposta loro in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID. Tale nozione non può pertanto essere intesa come riferita a un preteso diritto a percepire un importo fisso e immutabile di pensione, calcolato sulla base delle norme nazionali vigenti al momento dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati o al momento dell’adesione al regime introdotto da tale disposizione.

90      Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il Tribunale ha quindi stabilito altrettanto legittimamente, al punto 142 della sentenza impugnata, che una riduzione dell’importo della pensione degli ex deputati europei interessati non ledeva i loro «diritti a pensione di anzianità maturati» ai sensi delle norme interne del Parlamento, poiché queste ultime garantiscono loro solo il diritto a che l’importo della loro pensione venga determinato secondo il regime dinamico.

91      Pertanto, sia dalla formulazione che dal contesto e dalla finalità delle norme interne del Parlamento risulta che, al punto 163 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto statuendo che il Parlamento aveva potuto validamente basarsi sulle proprie norme interne per applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

2)      Sull’asserita violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché del diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17 della Carta

92      I ricorrenti sostengono che l’interpretazione delle norme interne del Parlamento accolta dal Tribunale viola i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta.

93      Secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l’insieme del diritto primario e, segnatamente, con le disposizioni della Carta. Pertanto, qualora un testo di diritto derivato dell’Unione si presti a più di un’interpretazione, occorre preferire quella che rende la disposizione conforme al diritto primario anziché quella che porta a constatare la sua incompatibilità con quest’ultimo (sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

94      Per quanto riguarda, anzitutto, il principio della tutela del legittimo affidamento, i ricorrenti sostengono che il fatto di aver aderito volontariamente al regime pensionistico istituito dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID garantisce loro, in forza di tale principio, che l’importo della loro pensione sia calcolato secondo le modalità in vigore al momento della loro adesione a tale regime.

95      Secondo la giurisprudenza della Corte, nessuno può utilmente invocare una violazione di tale principio in assenza di precise assicurazioni che gli siano state fornite dall’amministrazione. La possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento è offerta ad ogni persona nei cui confronti un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Costituiscono a tal proposito assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti che provengano da fonti autorizzate ed affidabili (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, punti 69 e 70 nonché giurisprudenza ivi citata).

96      Per contro, qualora una persona prudente ed avveduta sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, essa non può invocare il beneficio del principio della tutela del legittimo affidamento nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

97      Il fatto che un ex deputato europeo abbia aderito volontariamente al regime pensionistico istituito dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID non gli ha per questo conferito il diritto di percepire un importo di pensione di anzianità prevedibile, fisso e immutabile al momento della sua adesione a tale regime. Infatti, come ha giustamente statuito il Tribunale ai punti 208 e 209 della sentenza impugnata, non contestati dai ricorrenti nell’ambito della loro impugnazione, l’unica assicurazione precisa e incondizionata che il Parlamento era in grado di dare era quella secondo cui, in base alle sue norme interne, gli ex deputati europei interessati avrebbero ricevuto una pensione di anzianità il cui livello e le cui modalità sarebbero stati identici a quelli applicabili ai membri del parlamento dello Stato membro in cui erano stati eletti, in conformità al regime dinamico.

98      Ne consegue che l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare tale regime è conforme al principio della tutela del legittimo affidamento.

99      Per quanto riguarda, poi, il diritto di proprietà, i ricorrenti deducono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 228 della sentenza impugnata, esaminando la conformità delle decisioni controverse al diritto di proprietà alla luce della finalità della deliberazione n. 14/2018 e non già di una finalità riconosciuta dal diritto dell’Unione.

100    Si deve ricordare che, al punto 219 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, anche se le decisioni controverse non comportano una pura e semplice privazione delle pensioni dei ricorrenti, resta il fatto che esse ne riducono l’importo, restringendo quindi il loro diritto di proprietà.

101    In seguito, ai punti da 220 a 235 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se tale restrizione soddisfacesse le condizioni dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, richiamate al punto 213 della stessa sentenza. A tal riguardo, al punto 227 di detta sentenza, il Tribunale ha stabilito che la valutazione della finalità di interesse generale perseguita dalle decisioni controverse non poteva essere svolta senza prendere in considerazione gli scopi che hanno presieduto all’adozione della deliberazione n. 14/2018. Entro questi limiti, al termine dell’esame della conformità di dette decisioni al diritto di proprietà, cui esso ha proceduto, ai punti da 228 a 234 della stessa sentenza, tenendo conto degli scopi suddetti, il Tribunale ha ritenuto, al punto 236 della sua pronuncia, che la censura relativa alla violazione del diritto di proprietà dovesse essere respinta.

102    Secondo la giurisprudenza della Corte, la portata di tale diritto deve, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, essere determinata prendendo in considerazione l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, il quale sancisce tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 49).

103    Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che i diritti derivanti dal versamento di contributi a un regime previdenziale costituiscono diritti patrimoniali ai fini di tale articolo 1 (sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 50).

104    Inoltre, una riduzione dell’importo di una pensione di anzianità che può incidere sulla qualità della vita dell’interessato costituisce una restrizione del suo diritto di proprietà (v., in tal senso, Corte EDU, 1° settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico c. Portogallo, CE:ECHR:2015:0901DEC001334114, § 33).

 

105    Poiché l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati può comportare una siffatta riduzione dell’importo di una pensione, tale interpretazione può determinare una restrizione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta.

106    Orbene, il diritto di proprietà non è assoluto e il suo esercizio può quindi essere oggetto di restrizioni, purché, in particolare, queste ultime siano giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

107    Infatti, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta medesima è conforme a quest’ultima disposizione a condizione che sia prevista dalla legge, che rispetti il contenuto essenziale del diritto di proprietà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, sia necessaria e risponda effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

108    Al riguardo, si deve rammentare, in primo luogo, che il requisito secondo cui qualsiasi limitazione nell’esercizio dei diritti fondamentali deve essere prevista dalla legge implica che l’atto stesso che consente l’ingerenza in tali diritti deve definire la portata della limitazione dell’esercizio del diritto considerato, fermo restando, da un lato, che tale requisito non esclude che la limitazione in questione sia formulata in termini sufficientemente ampi, in modo da potersi adattare a fattispecie diverse nonché ai cambiamenti di situazione, e, dall’altro, che la Corte può, se del caso, precisare, in via interpretativa, la portata concreta della limitazione sulla scorta sia dei termini stessi della normativa dell’Unione in discussione, sia dell’impianto sistematico di quest’ultima e degli obiettivi che essa persegue, come interpretati alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 114).

109    Come rilevato al punto 91 della presente sentenza, risulta tanto dalla formulazione quanto dal contesto e dalla finalità delle norme interne del Parlamento, le quali hanno portata generale nei confronti dei deputati europei e possono quindi essere considerate come l’equivalente, a livello interno di tale istituzione, di una «legge», ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta [v., per analogia, parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punti 145 e 146], che detta istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

110    In secondo luogo, il Tribunale, in qualità di giudice di merito, ha potuto accertare senza commettere alcun errore di diritto, ai punti 216 e 235 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non avevano fornito elementi concreti in grado di dimostrare che la riduzione dell’importo delle loro pensioni violasse il contenuto essenziale del loro diritto di proprietà o dovesse essere qualificata come sproporzionata.

111    Per quanto riguarda, in terzo luogo, la questione se il regime dinamico e le riduzioni degli importi delle pensioni che ne possono derivare siano necessari e rispondano effettivamente a una o più finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione, si deve constatare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, al punto 227 della sentenza impugnata, allorché ha rilevato che, tenuto conto dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, l’adozione delle decisioni controverse dipendeva necessariamente dalle scelte operate dalle autorità italiane competenti, cosicché «la valutazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito [dalle decisioni controverse] non [poteva] prescindere dagli scopi che hanno presieduto all’adozione della deliberazione n. 14/2018».

112    Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla deliberazione n. 14/2018, applicabile agli ex deputati europei interessati in forza del regime dinamico, sono di natura puramente nazionale. In quanto tali, non possono perciò giustificare una riduzione dell’importo delle pensioni, poiché tali somme sono versate in base a un regime pensionistico istituito ai sensi non già del diritto nazionale, bensì del diritto dell’Unione e sono a carico del bilancio dell’Unione.

113    Pertanto, il Tribunale ha errato anche laddove, ai punti da 228 a 234 della sentenza impugnata, ha preso in considerazione gli obiettivi perseguiti dalla suddetta deliberazione nazionale, al fine di esaminare se la lesione del diritto di proprietà dei ricorrenti derivante dalle decisioni controverse fosse giustificata.

114    È necessario tuttavia ricordare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è tale da comportare l’annullamento di detta sentenza e occorre procedere a una sostituzione della motivazione e respingere l’impugnazione (sentenza del 14 dicembre 2023, Commissione/Amazon.com e a., C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

115    Si deve pertanto verificare se il rigetto della censura relativa ad una violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta appaia fondato per motivi di diritto diversi da quelli inficiati dall’errore individuato ai punti 111 e 113 della presente sentenza.

116    A tal proposito, occorre rilevare che l’applicazione del regime dinamico agli ex deputati europei che si trovano nella situazione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID persegue una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione, in quanto essa mira, come risulta dal punto 79 della presente sentenza, a garantire lo stesso trattamento, da un lato, ai deputati europei che non beneficiavano di un regime pensionistico nello Stato membro nel quale erano stati eletti oppure beneficiavano di un regime pensionistico il cui livello e/o le cui modalità di calcolo della pensione non coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale e, dall’altro, ai deputati europei il cui regime pensionistico nazionale prevedeva un siffatto livello e/o modalità di calcolo della pensione che coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale.

117    L’applicazione del regime dinamico agli ex deputati europei interessati risponde effettivamente a tale obiettivo di parità di trattamento, in quanto ha l’effetto di sottoporre, in ogni momento, le due categorie di deputati europei menzionate al punto precedente alle norme nazionali relative al calcolo delle pensioni di anzianità dei componenti del parlamento nazionale dello Stato membro interessato.

118    Tale applicazione era inoltre necessaria per conseguire detto obiettivo, poiché solo un allineamento dell’importo e/o delle modalità di calcolo della pensione come quello previsto all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato, poteva garantire la parità di trattamento delle suddette categorie di deputati europei.

119    Risulta quindi che, nonostante l’errore di diritto individuato ai punti 111 e 113 della presente sentenza, il rigetto della censura relativa ad una violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta è fondato, in quanto la restrizione del diritto di proprietà in questione soddisfa tutte le condizioni stabilite dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

120    Infine, per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, i ricorrenti sostengono che quest’ultimo osta alla lesione dei loro diritti acquisiti derivante dall’applicazione del regime dinamico.

121    Nell’ambito del suo esame della conformità delle decisioni controverse al principio della certezza del diritto, il Tribunale ha ricordato, al punto 191 della sentenza impugnata, che dai punti da 126 a 161 di tale sentenza risultava già che i «diritti a pensione acquisiti» dovevano essere distinti dall’«importo delle pensioni». A tal proposito, il Tribunale ha indicato che, se i «diritti a pensione» sono definitivamente acquisiti e non possono essere modificati, e se le pensioni continuano ad essere corrisposte, nulla ostava a che gli importi di tali pensioni fossero adeguati al rialzo o al ribasso, adeguamento che il Parlamento era tenuto ad effettuare nel caso di specie, in considerazione del suo obbligo di applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

122    Al punto 202 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso la sua analisi dichiarando che i ricorrenti non avevano dimostrato che il principio della certezza del diritto fosse stato violato nel caso di specie. Infatti, le norme interne del Parlamento implicavano che i nuovi importi delle pensioni dei ricorrenti entrassero in vigore il 1º gennaio 2019. Orbene, il Tribunale ha rammentato che dette norme interne erano ampiamente anteriori al 1º gennaio 2019 e non successive a tale data. Inoltre, i ricorrenti non avevano né dimostrato né sostenuto che il Parlamento avesse applicato tali nuovi importi prima del 1º gennaio 2019, vale a dire prima della data stabilita a tal fine dalla deliberazione n. 14/2018. Infine, secondo il Tribunale, sin dal gennaio 2019 il Parlamento aveva informato i ricorrenti di una possibile applicazione delle norme enunciate nella deliberazione n. 14/2018 nei loro confronti e ciò sarebbe stato loro confermato dalla stessa istituzione nel febbraio 2019. Il Tribunale ne ha dedotto che i ricorrenti erano stati informati della modifica delle norme applicabili al calcolo dell’importo della loro pensione prima che le decisioni controverse fossero adottate.

123    A tal riguardo, si deve ricordare che il principio della certezza del diritto esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, e che tali interessati possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza del 9 novembre 2023, Global Silicones Council e a./Commissione, C‑558/21 P, EU:C:2023:839, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

124    Pertanto, le leggi successive che modificano la legge precedente si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero di quest’ultima legge. Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni sorte e definitivamente compiute nella vigenza della normativa precedente, le quali creano diritti acquisiti. Un diritto è considerato acquisito qualora il fatto generatore del medesimo si sia verificato prima della modifica legislativa. Ciò non avviene nel caso di un diritto il cui fatto costitutivo non si sia compiuto nella vigenza della normativa che è stata modificata (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, EU:C:2023:187, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

125    Per quanto riguarda, in particolare, il diritto di percepire una pensione di anzianità, quest’ultimo è acquisito, in linea di principio, nel momento in cui si verifica il fatto generatore di tale diritto, vale a dire nel momento in cui la pensione diventa esigibile (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, EU:C:2023:187, punti da 85 a 87).

126    Ciò non implica, tuttavia, che qualsiasi modifica apportata alle modalità di calcolo di una pensione che comporti una riduzione di tale importo, applicata sulla base di una normativa adottata dopo che la pensione è diventata esigibile, costituisca una violazione dei diritti acquisiti.

127    A tal proposito, occorre ricordare che non esiste, nel diritto dell’Unione, alcun principio secondo il quale i diritti acquisiti non possono in alcun caso essere modificati o ridotti. È possibile, a determinate condizioni, modificare tali diritti (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, EU:C:2023:187, punti 88 e 89).

 

128    Nel caso di specie, il Tribunale ha potuto correttamente concludere, sulla base degli elementi illustrati in particolare al punto 202 della sentenza impugnata, che l’applicazione del regime dinamico, come prevista dall’allegato III della regolamentazione SID e dall’articolo 75 delle misure di attuazione, è compatibile con il principio della certezza del diritto.

129    Alla luce di tutto quanto precede, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto nei limiti in cui con esso i ricorrenti contestano l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

C.      Sul secondo motivo di impugnazione

1.      Argomenti delle parti

130    Il secondo motivo di impugnazione si compone di tre parti.

131    Con la prima parte, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 126 della sentenza impugnata, interpretando gli articoli 74 e 75 delle misure di attuazione nel senso che le disposizioni dell’allegato III della regolamentazione SID hanno potuto costituire una valida base giuridica per l’adozione delle decisioni controverse.

132    Infatti, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 74 delle misure di attuazione, in combinato disposto con l’articolo 75 delle stesse, il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile non già il contenuto di tale allegato al momento dell’adozione dello Statuto dei deputati, bensì la disposizione giuridica in quanto tale, ancorché fosse stata abrogata. Pertanto, secondo il Tribunale, tale allegato avrebbe dovuto essere applicato non solo con riferimento al momento dell’abrogazione del precedente regime pensionistico, ma anche in futuro, applicando retroattivamente le modifiche alle prestazioni pensionistiche italiane stabilite quando l’allegato III non era più in vigore.

133    Secondo i ricorrenti, risulta infatti dalla formulazione dell’articolo 74 delle misure di attuazione, letto in combinato disposto con il considerando 7 di queste ultime, che l’allegato III della regolamentazione SID è stato completamente abrogato alla data di entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

134    Con la seconda parte del motivo, i ricorrenti sostengono che, ai punti da 90 a 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento nel senso che il capo unità era competente ad adottare le decisioni controverse, in quanto titolare di una valida subdelega.

135    Le decisioni controverse avrebbero dovuto essere adottate dall’Ufficio di presidenza del Parlamento, poiché sarebbero atti di straordinaria amministrazione. Infatti, tali decisioni si riferirebbero a una situazione nuova, complessa e imprevista, il che sarebbe dimostrato peraltro dall’intervento del servizio giuridico del Parlamento, cosicché la loro conformità a norme e principi dell’Unione di rango superiore avrebbe dovuto essere verificata prima della loro adozione. Pertanto, non si tratterebbe di decisioni puramente tecniche che possono essere delegate a un capo unità.

136    Con la terza parte del loro secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che, ai punti da 110 a 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione della motivazione delle decisioni controverse.

137    Tali decisioni si limiterebbero ad effettuare un rinvio indiretto alla motivazione contenuta nel parere del servizio giuridico. Orbene, tale parere non sarebbe menzionato nelle decisioni controverse né allegato alle stesse. Detto parere non sarebbe neppure accluso alla nota allegata ai cedolini di pensione del febbraio 2019 che sono stati inviati ai ricorrenti. Esso sarebbe stato soltanto citato in tale nota, con una semplice menzione secondo la quale il servizio giuridico del Parlamento aveva confermato l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018.

138    Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente indicato che la lettera inviata dal capo unità l’11 giugno 2019 al sig. Florio, ricorrente nella causa T‑465/19, conteneva un collegamento diretto alla pagina internet del Parlamento, che consentiva di consultare il parere del servizio giuridico. Tale lettera sarebbe infatti la risposta alle osservazioni presentate dall’interessato a seguito della notifica della nota dell’11 aprile 2019 che lo riguardava. Gli altri ricorrenti non avrebbero quindi ricevuto tali informazioni e le decisioni controverse non farebbero riferimento a un collegamento alla pagina internet in cui il parere del servizio giuridico sarebbe stato accessibile al pubblico.

139    Il fatto che i ricorrenti siano riusciti ad ottenere tale parere non può portare alla conclusione che i requisiti formali previsti dall’articolo 296 TFUE siano stati rispettati.

140    Infine, il parere del servizio giuridico avrebbe contenuto solo un esame molto parziale e sommario del rispetto delle norme di rango superiore e dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, circostanza che il Tribunale avrebbe trascurato.

141    Il Parlamento sostiene che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

2.      Giudizio della Corte

a)      Osservazioni preliminari

142    La prima parte del secondo motivo di impugnazione, relativa alla violazione degli articoli 74 e 75 delle misure di attuazione, riguarda l’interpretazione delle norme interne del Parlamento, secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati. Tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente sentenza, occorre esaminare la fondatezza di una siffatta censura in quanto, con essa, i ricorrenti deducono un’illegittimità che rischia di essere ripetuta in futuro.

143    Lo stesso vale per la seconda parte, in cui i ricorrenti sostengono che il capo unità non era competente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento ad adottare le decisioni controverse.

144    Con la terza parte, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE. Da un lato, esso avrebbe erroneamente statuito, ai punti 112 e 116 della sentenza impugnata, che il Parlamento non aveva violato il suo obbligo di motivazione, in quanto i ricorrenti avevano avuto libero accesso e perfetta conoscenza del tenore del parere del servizio giuridico prima della proposizione dei loro ricorsi. Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che il parere del servizio giuridico conteneva solo un esame molto parziale e sommario del rispetto delle norme di rango superiore e dei principi fondamentali del diritto dell’Unione.

145    Al riguardo, occorre constatare che tale parte del secondo motivo di impugnazione è irricevibile.

146    Conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

147    In primo luogo, i ricorrenti, laddove negano di aver avuto libero accesso e perfetta conoscenza del tenore del parere del servizio giuridico prima della proposizione dei loro ricorsi, mirano in realtà a che la Corte proceda a una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, senza tuttavia dedurre un loro snaturamento ad opera del Tribunale.

 

148    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui il Tribunale ha ignorato il carattere parziale e sommario dell’esame del rispetto delle norme di rango superiore e dei principi fondamentali del diritto dell’Unione contenuto nel parere del servizio giuridico, si deve constatare che tale argomento è irricevibile, in quanto si fonda su un’illegittimità asseritamente commessa dal Parlamento che non è stata dedotta e, di conseguenza, non è stata discussa dinanzi al Tribunale.

149    Infatti, risulta dall’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che i motivi di impugnazione devono essere basati su argomenti relativi al procedimento dinanzi al Tribunale. Inoltre, in base all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è quindi limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (sentenza del 21 dicembre 2021, Aeris Invest/CRU, C‑874/19 P, EU:C:2021:1040, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

150    È vero che i ricorrenti hanno contestato al Parlamento dinanzi al Tribunale, come si evince dal punto 99 della sentenza impugnata, di non aver analizzato in quale misura l’applicazione retroattiva di un regime pensionistico meno favorevole potesse essere compatibile con il diritto dell’Unione. Tuttavia, tale argomento differisce da quello riassunto al punto 140 della presente sentenza, in particolare poiché non riguarda l’obbligo di motivazione, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata.

151    Ne consegue che occorre esaminare la fondatezza solo della prima e della seconda parte del secondo motivo di impugnazione.

b)      Nel merito

152    Per quanto riguarda la prima parte, si deve rilevare che l’articolo 74 delle misure di attuazione stabilisce che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV di tali misure, la regolamentazione SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo Statuto dei deputati.

153    Da tale testo non si può dedurre che gli ex deputati europei interessati debbano essere soggetti immutabilmente alle norme sul calcolo delle pensioni che erano applicabili, al momento dell’abrogazione della regolamentazione SID, ai componenti del parlamento nazionale dello Stato membro in cui tali ex deputati sono stati eletti.

154    Come risulta dai punti da 81 a 83 della presente sentenza, il regime dinamico resta applicabile a tali deputati in forza dell’articolo 75 delle misure di attuazione dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

155    Tale interpretazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione non è inficiata, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dal considerando 7 di tali misure.

156    Il considerando 7 delle misure di attuazione enuncia, da un lato, che «i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID [devono poter] continuare a goderne dopo l’abrogazione di detta regolamentazione, in conformità del principio [della tutela] del legittimo affidamento», e, dall’altro, che «[o]ccorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto».

157    Da tale considerando si evince che quest’ultimo precisa che le prestazioni concesse sulla base di tale regolamentazione continuano ad essere corrisposte, senza che se ne possa dedurre che detta regolamentazione cessi di applicarsi dopo tale data.

158    Pertanto, la nozione di «diritti alla pensione acquisiti» ha, in tale considerando, la medesima portata che essa riveste all’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione, come precisata al punto 89 della presente sentenza.

159    Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto constatando, al punto 126 della sentenza impugnata, in sostanza, che l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, il quale prevede l’applicazione del regime dinamico agli ex deputati europei interessati, non è stato abrogato e rimane applicabile dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, nel caso dei ricorrenti.

160    Ne consegue che la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

161    Per quanto riguarda la seconda parte, occorre rilevare che il Tribunale ha dichiarato, al punto 90 della sentenza impugnata, che il capo unità era stato nominato ordinatore subdelegato per la linea di bilancio 1030, relativa alle pensioni di anzianità di cui all’allegato III della regolamentazione SID, con la decisione FINS/2019-01 del direttore generale delle finanze del Parlamento del 23 novembre 2018 e che tale decisione indica espressamente che il capo unità è autorizzato a procedere, in particolare, all’accertamento degli impegni giuridici e degli impegni di bilancio, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, ma anche all’accertamento delle previsioni dei crediti, all’accertamento dei diritti da recuperare e all’emissione degli ordini di riscossione.

162    Al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito segnatamente che le regole fissate dalle misure di attuazione e dalla regolamentazione SID, come adottate dall’Ufficio di presidenza del Parlamento, non sono state modificate dal capo unità, ma soltanto applicate da quest’ultimo.

 

163    Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato, al punto 92 della sentenza impugnata, che il capo unità era competente ad adottare le decisioni controverse.

164    La decisione FINS/2019-01 del direttore generale delle finanze del Parlamento, del 23 novembre 2018, nei limiti in cui autorizza il capo unità a procedere, in particolare, all’accertamento degli impegni giuridici e degli impegni di bilancio, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, ma anche all’accertamento delle previsioni dei crediti, all’accertamento dei diritti da recuperare e all’emissione degli ordini di riscossione, è redatta in modo sufficientemente ampio da comprendere le situazioni invocate dai ricorrenti, vale a dire situazioni nuove, complesse e impreviste nei settori delegati.

165    Inoltre, i ricorrenti non deducono che detta decisione contenga una riserva concernente la competenza ad applicare il diritto primario dell’Unione e, in particolare, le disposizioni della Carta, nell’ambito dell’adozione delle decisioni rientranti in tali settori.

166    Peraltro, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento non contiene alcuna riserva di competenza in materia a favore dell’Ufficio di presidenza del Parlamento. Infatti, secondo tale disposizione «[l]’Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico». Da detta disposizione non può neppure essere dedotta una pretesa distinzione tra gli atti di straordinaria amministrazione, la cui adozione sarebbe riservata all’Ufficio di presidenza del Parlamento, e gli atti di ordinaria amministrazione, che sarebbero stati delegati al capo unità.

167    Pertanto, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di impugnazione in quanto infondata.

168    Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

D.      Sul terzo motivo di impugnazione

1.      Argomenti delle parti

169    Il terzo motivo di impugnazione è diretto contro il punto 70 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della sig.ra Panusa nella causa T‑453/19, sulla base del rilievo che la nota del capo unità dell’11 aprile 2019 che la riguardava non aveva comportato alcuna diminuzione dell’importo della sua pensione di reversibilità.

170    Tale conclusione sarebbe viziata da un errore di diritto, poiché, in sostanza, la pensione di reversibilità di cui beneficia la sig.ra Panusa sarebbe calcolata sulla base delle disposizioni dell’allegato III della regolamentazione SID, mentre la determinazione di una siffatta pensione rientrerebbe nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’allegato I di detta regolamentazione, il che dovrebbe darle diritto ad un importo di pensione più elevato.

171    Il Parlamento sostiene che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato.

2.      Giudizio della Corte

172    Occorre constatare che gli elementi addotti nella motivazione della sentenza impugnata contemplati dal terzo motivo di impugnazione non costituiscono il necessario fondamento di una delle valutazioni del Tribunale menzionate al punto 47 della presente sentenza.

173    Perciò, non occorre esaminare tale motivo.

174    Poiché tutti i motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno della loro impugnazione sono stati rigettati, si deve respingere quest’ultima nella sua interezza.

VI.    Sulle spese

175    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. In conformità all’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

176    Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Le sig.re Maria Teresa Coppo Gavazzi e Cristiana Muscardini, i sigg. Luigi Vinci e Agostino Mantovani, le sig.re Anna Catasta e Vanda Novati, il sig. Francesco Enrico Speroni, la sig.ra Maria Di Meo, i sigg. Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo e Olivier Dupuis, la sig.ra Leda Frittelli, i sigg. Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa e Mauro Nobilia, la sig.ra Clara di Prinzio, in qualità di erede del sig. Sergio Camillo Segre, i sigg. Stefano De Luca e Riccardo Ventre, la sig.ra Mirella Musoni, i sigg. Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa e Giorgio Carollo, la sig.ra Fiammetta Cucurnia, in qualità di erede del sig. Giulietto Chiesa, i sigg. Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, in qualità di erede del sig. Giulio Cesare Gallenzi, e Vitaliano Gemelli, le sig.re Pasqualina Napoletano e Ida Panusa, sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Lycourgos

Spineanu-Matei

Bonichot

Rodin

 

Rossi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

C. Lycourgos


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 settembre 2024 (*)

 

« Impugnazione – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione di una deliberazione in materia di trattamenti pensionistici da parte della Camera dei deputati italiana – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Sostituzione delle decisioni del Parlamento europeo – Persistenza dell’interesse ad agire per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea »

Nella causa C‑725/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 dicembre 2020,

Maria Teresa Coppo Gavazzi, residente a Milano (Italia),

Cristiana Muscardini, residente a Milano,

Luigi Vinci, residente a Milano,

Agostino Mantovani, residente a Brescia (Italia),

Anna Catasta, residente a Milano,

Vanda Novati, residente a Varese (Italia),

Francesco Enrico Speroni, residente a Busto Arsizio (Italia),

Maria Di Meo, residente a Cellole (Italia),

Giuseppe Di Lello Finuoli, residente a Palermo (Italia),

Raffaele Lombardo, residente a Catania (Italia),

Olivier Dupuis, residente a Saint-Gilles (Belgio),

Leda Frittelli, residente a Frosinone (Italia),

Livio Filippi, residente a Carpi (Italia),

Vincenzo Viola, residente a Palermo,

Antonio Mussa, residente a Torino (Italia),

Mauro Nobilia, residente a Roma (Italia),

Clara di Prinzio, in qualità di erede di Sergio Camillo Segre, residente a Roma,

Stefano De Luca, residente a Palermo,

Riccardo Ventre, residente a Formicola (Italia),

Mirella Musoni, residente a Roma,

Francesco Iacono, residente a Forio (Italia),

Vito Bonsignore, residente a Torino,

Claudio Azzolini, residente a Napoli (Italia),

Vincenzo Aita, residente a Campagna (Italia),

Mario Mantovani, residente ad Arconate (Italia),

Vincenzo Mattina, residente a Buonabitacolo (Italia),

Romano Maria La Russa, residente a Milano,

Giorgio Carollo, residente a Torri di Quartesolo (Italia),

Fiammetta Cucurnia, in qualità di erede di Giulietto Chiesa, residente a Roma,

Roberto Costanzo, residente a Benevento (Italia),

Giorgio Gallenzi, in qualità di erede di Giulio Cesare Gallenzi, residente a Roma,

Vitaliano Gemelli, residente a Roma,

Pasqualina Napoletano, residente ad Anzio (Italia),

Ida Panusa, residente a Latina (Italia),

rappresentati da M. Merola, avvocato,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Parlamento europeo, rappresentato da S. Alves e S. Seyr, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.‑C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

1        Con le loro impugnazioni, le sig.re Maria Teresa Coppo Gavazzi e Cristiana Muscardini, i sigg. Luigi Vinci e Agostino Mantovani, le sig.re Anna Catasta e Vanda Novati, il sig. Francesco Enrico Speroni, la sig.ra Maria Di Meo, i sigg. Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo e Olivier Dupuis, la sig.ra Leda Frittelli, i sigg. Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa e Mauro Nobilia, la sig.ra Clara di Prinzio, in qualità di erede del sig. Sergio Camillo Segre, i sigg. Stefano De Luca e Riccardo Ventre, la sig.ra Mirella Musoni, i sigg. Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa e Giorgio Carollo, la sig.ra Fiammetta Cucurnia, in qualità di erede del sig. Giulietto Chiesa, i sigg. Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, in qualità di erede del sig.  Giulio Cesare Gallenzi, e Vitaliano Gemelli, nonché le sig.re Pasqualina Napoletano e Ida Panusa, chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 ottobre 2020, Coppo Gavazzi e a./Parlamento (da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale tribunale ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte, per ciascuno dei ricorrenti, dal Parlamento europeo (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse») e concernenti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui beneficiano i ricorrenti, a seguito all’entrata in vigore, il 1º gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), del 12 luglio 2018 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»).

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento interno del Parlamento

2        L’articolo 25 del regolamento interno del Parlamento europeo, nella versione applicabile durante l’ottava legislatura (2014‑2019) (in prosieguo: il «regolamento interno del Parlamento»), rubricato «Attribuzioni dell’Ufficio di presidenza», al paragrafo 3 così disponeva:

«L’Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico».

3        Tale disposizione del regolamento interno del Parlamento è rimasta identica nella versione dello stesso applicabile durante la nona legislatura (2019‑2024).

2.      Regolamentazione SID

4        L’articolo 1 dell’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, nella versione in vigore fino al 14 luglio 2009 (in prosieguo: la «regolamentazione SID»), recitava nel modo seguente:

«1.      Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.

2.      In attesa dell’istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo e qualora il regime nazionale non preveda il pensionamento o il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili ai deputati al parlamento nazionale dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio dell’Unione europea, sezione Parlamento».

5        L’articolo 2 dell’allegato III della regolamentazione SID così disponeva:

«1.      L’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quell[i] della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo.

2.      Il deputato che beneficia delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, è tenuto, aderendo al presente regime, a versare al bilancio dell’Unione europea un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un Membro della Camera Bassa dello Stato membro in cui è stato eletto».

6        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell’allegato III della regolamentazione SID:

«1.      La richiesta di adesione al presente regime pensionistico provvisorio deve essere presentata entro dodici mesi dall’inizio del mandato dell’interessato.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale l’adesione al regime pensionistico ha effetto è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

2.      La domanda di liquidazione della pensione deve essere presentata entro sei mesi dopo la maturazione di tale diritto.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale ha effetto la prestazione pensionistica è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».

3.      Statuto dei deputati

7        L’articolo 25, paragrafi 1 e 2, della decisione 2005/684/CE, Euratom, del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU 2005, L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»), entrato in vigore il 14 luglio 2009, così recita:

«1.      Per quanto riguarda l’indennità, l’indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell’entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l’intera durata dell’attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

2.      I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro».

8        L’articolo 28, paragrafo 1, dello Statuto dei deputati prevede quanto segue:

«Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell’entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia».

4.      Misure di attuazione

9        Il considerando 7 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2009, C 159, pag. 1), come modificata dalla decisione 2010/C 340/06 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2010 (GU 2010, C 340, pag. 6) (in prosieguo: le «misure di attuazione»), così recita:

«Occorre (…) provvedere a che nelle disposizioni transitorie i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID possano continuare a goderne dopo l’abrogazione di detta regolamentazione, in conformità del principio [della tutela] del legittimo affidamento. Occorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto [dei deputati]».

10      L’articolo 49, paragrafo 1, delle misure di attuazione prevede quanto segue:

«I deputati che hanno esercitato il loro mandato per almeno un anno completo hanno diritto, dopo la cessazione del mandato, a una pensione di anzianità a vita da versare a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compiono i 63 anni di età.

L’ex deputato o il suo rappresentante legale, salvo casi di forza maggiore, presenta la domanda di liquidazione della pensione di anzianità entro sei mesi dalla data di inizio del diritto. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione di anzianità è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».

11      In forza dell’articolo 73 delle misure di attuazione, queste ultime sono entrate in vigore il giorno dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, ossia il 14 luglio 2009.

12      L’articolo 74 delle misure di attuazione prevede che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV delle stesse misure, tra le quali rientra l’articolo 75 di queste ultime, la regolamentazione SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo Statuto dei deputati.

13      Ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione:

«1.      La pensione di reversibilità, la pensione di invalidità e la pensione di invalidità supplementare concessa ai figli a carico e la pensione di anzianità concessa in virtù degli allegati I, II e III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di detti allegati ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello statuto [dei deputati].

Qualora l’ex deputato che beneficia della pensione d’invalidità deceda dopo il 14 luglio 2009, la pensione di reversibilità è versata al suo coniuge, membro stabile di un’unione di fatto o figli a carico, alle condizioni stabilite all’allegato I della regolamentazione SID.

2.      I diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto [dei deputati] in applicazione dell’allegato III succitato restano acquisiti. I titolari che hanno maturato diritti in detto regime previdenziale beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione dell’allegato III succitato purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III succitato».

B.      Diritto italiano

14      Ai sensi dell’articolo 1, commi da 1 a 3, della deliberazione n. 14/2018:

«1.      A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

2.      La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell’assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata.

3.      Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione».

II.    Fatti all’origine della controversia

15      I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 14 a 23 della sentenza impugnata. Ai fini della presente impugnazione, possono essere riassunti come segue.

16      Ciascuno dei ricorrenti è un ex membro del Parlamento europeo, eletto in Italia, o un avente causa di un ex deputato di tale Parlamento, che beneficia di una pensione di anzianità o di una pensione di reversibilità (in prosieguo: la «pensione»).

17      Con una nota inserita sui cedolini di pensione del mese di gennaio 2019, il Parlamento ha informato i ricorrenti che l’importo della pensione loro erogata avrebbe potuto essere rideterminato in esecuzione della deliberazione n. 14/2018 e che detto ricalcolo avrebbe potuto eventualmente comportare un recupero delle somme indebitamente versate.

18      A partire dal 1º gennaio 2019, il Parlamento ha ridotto, applicando tale deliberazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, l’importo della pensione dei ricorrenti.

19      Con una nota non datata del capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale (DG) delle finanze del Parlamento (in prosieguo: il «capo unità»), allegata ai cedolini di pensione dei ricorrenti del mese di febbraio 2019, il Parlamento ha, anzitutto, informato questi ultimi che il suo servizio giuridico aveva confermato, con il parere n. SJ-0836/18 dell’11 gennaio 2019 (in prosieguo: il «parere del servizio giuridico»), l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018 alla loro situazione. Il Parlamento avrebbe poi provveduto, non appena ricevute dalla Camera dei deputati (Italia) le informazioni necessarie, a comunicare ai ricorrenti il nuovo importo delle loro pensioni e a recuperare l’eventuale differenza sulle successive dodici mensilità. Infine, esso ha informato i ricorrenti che l’importo definitivo delle loro pensioni sarebbe stato fissato con atto formale contro il quale sarebbe stato possibile proporre un reclamo oppure un ricorso di annullamento.

20      Con le decisioni controverse, il capo unità ha, in primo luogo, informato i ricorrenti che l’importo della loro pensione sarebbe stato adattato, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, a concorrenza della riduzione delle analoghe pensioni erogate in Italia agli ex deputati nazionali dalla Camera dei deputati in applicazione della deliberazione n. 14/2018. In secondo luogo, l’importo delle pensioni dei ricorrenti sarebbe stato adattato a partire dal mese di aprile 2019, con effetto retroattivo al 1º gennaio 2019, in applicazione dei progetti di fissazione dei nuovi importi delle pensioni trasmessi in allegato a tali decisioni. In terzo luogo, le decisioni controverse concedevano ai ricorrenti un termine di 30 giorni, a decorrere dalla loro ricezione, per far valere le loro osservazioni. In mancanza di tali osservazioni, gli effetti di dette decisioni sarebbero stati considerati definitivi e avrebbero comportato, in particolare, la ripetizione degli importi indebitamente percepiti per i mesi da gennaio a marzo 2019.

21      Poiché nessuno dei ricorrenti nella presente impugnazione ha formulato siffatte osservazioni, gli effetti delle decisioni controverse sono diventati definitivi nei loro confronti alla scadenza di tale termine.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

22      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 27 giugno (cause da T‑389/19 a T‑393/19), il 28 giugno (cause T‑397/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑411/19, T‑413/19, T‑414/19, T‑416/19 e T‑417/19), il 1º luglio (cause T‑436/19, da T‑439/19 a T‑442/19 e T‑445/19), il 2 luglio (cause T‑421/19, T‑422/19, T‑425/19, T‑426/19 e da T‑429/19 a T‑431/19) e il 3 luglio 2019 (cause T‑418/19, T‑420/19, T‑448/19 e da T‑450/19 a T‑453/19), i ricorrenti hanno proposto i loro ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni controverse.

23      A sostegno dei loro ricorsi, i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi. Il primo motivo di ricorso verteva sull’incompetenza del capo unità ad adottare le decisioni controverse e sulla violazione dell’obbligo di motivazione di tali decisioni. Il secondo motivo di ricorso verteva sull’assenza di una base giuridica e su un’erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione. Il terzo motivo di ricorso verteva su un errore di diritto relativo alla qualificazione della deliberazione n. 14/2018 e su un’erronea applicazione dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di uguaglianza, nonché la violazione del diritto di proprietà.

24      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso nella causa T‑453/19 in quanto irricevibile e ha rigettato tutti i motivi nelle altre cause, respingendo quindi i ricorsi in queste ultime.

IV.    Procedimento e conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

25      I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        rinviare la causa Panusa/Parlamento (T‑453/19) dinanzi al Tribunale;

–        annullare le decisioni controverse relative agli altri ricorrenti, e

–        condannare il Parlamento alle spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

26      Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare i ricorrenti alle spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

27      Il 12 gennaio 2022 il sig. Enrico Falqui, nell’ambito del procedimento nella causa C‑391/21 P che lo riguarda, ha depositato presso la cancelleria della Corte una copia della sentenza del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Italia) n. 4/2021 del 23 dicembre 2021 (in prosieguo: la «sentenza n. 4/2021»), che ha annullato la deliberazione n. 14/2018. In tale fase, detto documento non è stato incluso nel fascicolo.

28      Il 9 marzo 2022, i ricorrenti nella causa Santini e a./Parlamento (C‑198/21 P) hanno depositato la stessa sentenza presso la cancelleria della Corte.

29      Nella presente causa, nonché nelle cause Falqui/Parlamento (C‑391/21 P) e Santini e a./Parlamento (C‑198/21 P), la cancelleria, in data 16 marzo 2022, ha trasmesso alle parti in tali cause una misura di organizzazione disposta dal giudice relatore e dall’avvocato generale ai sensi dell’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte, con la quale dette parti sono state invitate a produrre tutti i documenti che potessero influire sull’oggetto della causa che le riguardava, e in particolare la sentenza n. 4/2021.

30      Il 25 marzo 2022, i ricorrenti nella presente causa hanno prodotto diversi documenti, tra cui la sentenza n. 4/2021. Il 29 marzo 2022, il Parlamento ha prodotto anch’esso vari documenti, tra cui la sentenza n. 4/2021 e un documento intitolato «Nuove regole per il calcolo delle pensioni adottate dalla Camera dei deputati italiana». Tale istituzione ha anche informato la Corte che, una volta ricevuti gli ulteriori chiarimenti richiesti alla Camera dei deputati sull’applicazione concreta di tali regole, avrebbe proceduto al ricalcolo delle pensioni dei ricorrenti e avrebbe inviato loro un nuovo progetto di decisione riguardante la determinazione dei loro diritti a pensione, sul quale avrebbero avuto la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione di una decisione finale.

31      Il 14 ottobre e il 29 novembre 2022, il Parlamento ha depositato presso la cancelleria della Corte le decisioni finali che rideterminano l’importo delle pensioni da versare ai ricorrenti a partire dal novembre 2022, insieme agli arretrati dovuti (in prosieguo: le «nuove decisioni del Parlamento»).

32      Con decisione del 25 ottobre 2022, il presidente della Corte ha invitato le parti a precisare se ritenessero, da un lato, che le nuove decisioni del Parlamento avessero sostituito con effetto ex tunc le decisioni controverse e, dall’altro, che, a seguito dell’adozione di tali nuove decisioni, l’impugnazione conservasse il proprio oggetto.

33      Il 29 novembre 2022, il Parlamento ha riferito di ritenere che le nuove decisioni del Parlamento avessero sostituito con effetto ex tunc le decisioni controverse, ma che l’impugnazione conservasse il proprio oggetto. Sarebbe infatti nell’interesse delle parti e della buona amministrazione della giustizia che la Corte si pronunciasse sulla fondatezza dell’impugnazione, al fine di chiarire se la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto e se il Parlamento possa rideterminare, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, le pensioni dei ricorrenti in caso di modifica sopraggiunta della normativa nazionale applicabile.

34      Con lettera depositata il 30 novembre 2022, i ricorrenti hanno indicato di ritenere che le nuove decisioni del Parlamento costituissero una mera modifica delle decisioni controverse.

35      Infatti, per eseguire tale rideterminazione, il Parlamento avrebbe continuato a fare riferimento alle norme nazionali, indipendentemente dal loro contenuto, procedendo, sulla base della sua interpretazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID (in prosieguo: le «norme interne del Parlamento»), a un’applicazione automatica delle deliberazioni nazionali.

36      I ricorrenti ne hanno tratto la conclusione che, da un lato, le nuove decisioni del Parlamento rimanevano intrinsecamente identiche, almeno in gran parte, alle decisioni controverse. Dall’altro lato, l’adozione delle nuove decisioni del Parlamento comporterebbe una perdurante violazione del principio della certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, nonché del principio di proporzionalità, come invocati dinanzi al Tribunale e nel presente giudizio di impugnazione. In altri termini, anche se, per taluni dei ricorrenti, l’effetto delle nuove decisioni del Parlamento è stato quello di riportare l’importo della loro pensione a quello che percepivano prima dell’entrata in vigore delle decisioni controverse, permarrebbe nondimeno l’errore di diritto commesso dal Parlamento, sotto forma di un vizio di istruttoria e di un’erronea applicazione dei principi generali del diritto dell’Unione, il che, in alcuni casi, implicherebbe la persistenza di un’illegittima riduzione di tali importi.

37      Peraltro, secondo i ricorrenti, le nuove decisioni del Parlamento non possono sostituire con effetto ex tunc le decisioni controverse, salvo per quanto riguarda l’importo delle pensioni applicabile a partire dal 1º gennaio 2019. Le rideterminazioni rimarrebbero effettuate su una base illegittima. Infine, i ricorrenti sostengono che il capo unità non era competente ad adottare le nuove decisioni del Parlamento, non essendo esso l’organo competente ad adottare atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

V.      Sull’impugnazione

38      A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono tre motivi, volti a rimettere in discussione, in sostanza, la conferma, da parte del Tribunale, della fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento che ha indotto tale istituzione ad applicare la deliberazione n. 14/2018 al fine di rideterminare l’importo della loro pensione. Il primo motivo di impugnazione verte, nella sua prima parte, sull’errata interpretazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione e, nella sua seconda parte, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Il secondo motivo di impugnazione verte, nella sua prima parte, sull’errata interpretazione degli articoli 74 e 75 delle misure di attuazione nel senso che le disposizioni dell’allegato III della regolamentazione SID hanno potuto costituire una base giuridica per le decisioni controverse; tale motivo verte, nella sua seconda parte, sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento da parte del Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe erroneamente stabilito che il capo unità fosse competente ad adottare tali decisioni e, nella sua terza parte, sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che dette decisioni erano adeguatamente motivate. Il terzo motivo di impugnazione riguarda solo la sig.ra Panusa e verte su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nella valutazione del suo interesse ad agire.

A.      Osservazioni preliminari sulla persistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti

39      Dal punto 31 della presente sentenza risulta che le nuove decisioni del Parlamento, adottate in pendenza del procedimento dinanzi alla Corte, mirano a rideterminare l’importo delle pensioni versate ai ricorrenti a partire dal novembre 2022, insieme agli arretrati dovuti.

40      A questo proposito, occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, l’oggetto della controversia deve permanere, al pari dell’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, a pena di non luogo a statuire, il che presuppone che l’impugnazione possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta (sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

41      Tuttavia, l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno in ragione del fatto che l’atto da esso impugnato abbia cessato di produrre effetti in corso di causa (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 62).

42      In determinate circostanze, un ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto abrogato in pendenza di giudizio, per indurre l’autore dell’atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di reiterazione dell’illegittimità che asseritamente inficia tale atto (sentenza del 6 settembre 2018, Bank Mellat/Consiglio, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

43      Nel caso di specie, dalla risposta del Parlamento del 29 novembre 2022, riassunta al punto 33 della presente sentenza, risulta inequivocabilmente che tale istituzione intende, anche in futuro, rideterminare le pensioni di ex deputati europei in caso di modifica sopraggiunta nella normativa nazionale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID (in prosieguo: il «regime dinamico»).

44      Sebbene il Parlamento abbia sostituito le decisioni controverse con le nuove decisioni, cionondimeno tutte tali decisioni si basano su un’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo cui quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei che percepiscono la pensione di anzianità e ai titolari di pensione di reversibilità che, come i ricorrenti, rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati della regolamentazione SID (in prosieguo: gli «ex deputati europei interessati»).

45      Orbene, è per l’appunto tale interpretazione che viene posta in discussione dai ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione. Ne consegue che, nonostante la sostituzione con effetto ex tunc delle decisioni controverse, i ricorrenti conservano un interesse a far constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando la fondatezza di tale interpretazione, in quanto quest’ultima può essere applicata dal Parlamento in sede di adozione, in futuro, di decisioni analoghe alle decisioni controverse o alle nuove decisioni del Parlamento, cosicché sussiste non solo un rischio di reiterazione dell’asserita illegittimità, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 42 della presente sentenza, ma anche un rischio che, in caso di ricorso di annullamento avverso tali decisioni analoghe, il Tribunale commetta nuovamente i pretesi errori di diritto che lo hanno indotto a confermare la fondatezza di detta interpretazione.

46      Dalle nuove decisioni si evince inoltre che il Parlamento rimane del parere che il capo unità sia competente ad adottare decisioni le quali rideterminano l’importo delle pensioni in caso di modifica sopraggiunta della normativa nazionale e che tali decisioni non debbano contenere una motivazione concernente la loro conformità al diritto dell’Unione.

47      Ne consegue che si deve constatare che i ricorrenti conservano un interesse ad agire dinanzi alla Corte, nei limiti in cui la presente impugnazione è diretta contro le motivazioni esposte nella sentenza impugnata che costituiscono il necessario fondamento delle valutazioni del Tribunale secondo le quali, in primo luogo, dalle norme interne del Parlamento risulta che quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati, in secondo luogo, il capo unità è competente ad adottare le decisioni che modificano l’importo delle pensioni di tali ex deputati e, in terzo luogo, il Parlamento non è tenuto a indicare, in tali decisioni, i motivi che giustificano la loro conformità al diritto dell’Unione.

B.      Sul primo motivo di impugnazione

1.      Argomenti delle parti

48      Il primo motivo di impugnazione si compone di due parti.

49      Con la prima parte, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver stabilito, ai punti da 142 a 145, 147 e 156, 159, 160 e 162 della sentenza impugnata, che le decisioni controverse non hanno violato i diritti acquisiti dei ricorrenti alla percezione della pensione, basandosi in particolare sull’errata distinzione tra riduzione dell’importo della pensione e lesione di tali diritti acquisiti.

50      Una simile constatazione richiederebbe che fossero precisate le circostanze in cui una riduzione dell’importo della pensione spettante agli ex deputati europei ai sensi del diritto dell’Unione non lede il diritto acquisito a riceverla. In caso contrario, tale constatazione sarebbe arbitraria, in quanto il Tribunale, da un lato, non avrebbe verificato se detta riduzione ledesse o meno tale diritto alla luce di situazioni concrete e, dall’altro, non avrebbe fatto riferimento a criteri oggettivi, predefiniti e non discriminatori che permettessero di stabilire in quali situazioni di riduzione il diritto a pensione degli ex deputati europei risultava violato.

51      Inoltre, il Tribunale non avrebbe operato alcuna distinzione tra i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 75 delle misure di attuazione. Al contrario, avrebbe respinto la tesi della definitiva cristallizzazione del trattamento pensionistico maturato al momento dell’abrogazione della regolamentazione SID, sia per le situazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione, sia per quelle di cui all’articolo 75, paragrafo 2, di dette misure.

52      Secondo i ricorrenti, il diritto a pensione di un ex deputato europeo sorge al momento della cessazione dalle funzioni, a condizione che costui abbia versato i contributi per almeno cinque anni. Affinché tale diritto diventi esigibile, l’interessato dovrebbe aver raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legislazione dello Stato membro in cui è stato eletto e la domanda di liquidazione della pensione dovrebbe essere stata presentata in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID. Pertanto, la violazione dei diritti a pensione derivante dalle decisioni controverse, che avrebbero leso i diritti esigibili, avrebbe riguardato le due situazioni contemplate dall’articolo 75 delle misure di attuazione, e in particolare quella di cui al paragrafo 1 di quest’ultimo.

53      Nel caso di specie, le decisioni controverse avrebbero modificato non solo l’importo della pensione dei ricorrenti, ma anche il metodo di calcolo di tale importo. Infatti, il metodo di calcolo basato sull’indennità percepita durante il mandato del deputato europeo interessato sarebbe stato sostituito, retroattivamente, da quello basato sui contributi versati dallo stesso. La rideterminazione dell’importo della pensione dei ricorrenti non avrebbe riguardato le somme dovute a partire dall’entrata in vigore della deliberazione n. 14/2018, bensì ab initio, vale a dire la pensione spettante all’ex deputato europeo interessato eletto in Italia a partire dal momento in cui quest’ultimo è andato in pensione. Inoltre, la rideterminazione sarebbe stata effettuata presupponendo che, durante il loro mandato, tutti gli ex deputati europei avessero versato contributi sulla base della stessa aliquota determinata dalla deliberazione n. 14/2018, penalizzando quindi i ricorrenti che hanno versato contributi superiori a tale aliquota.

54      In subordine, vale a dire nell’ipotesi in cui la distinzione tra diritto a pensione e diritto al trattamento pensionistico fosse applicabile, i ricorrenti sostengono che dall’articolo 75 delle misure di attuazione si evince che essi sono titolari non solo di un diritto a pensione, ma anche di un diritto di percepire un importo fisso di pensione, corrispondente a quello che potevano aspettarsi nel momento in cui hanno deciso di versare i contributi al regime pensionistico stabilito dalla regolamentazione SID, o almeno a decorrere dall’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 143 della sentenza impugnata.

55      Le decisioni controverse comporterebbero uno squilibrio a danno dei ricorrenti, in quanto i contributi versati non avevano all’epoca alcuna influenza sulla maturazione del diritto a pensione. Tale squilibrio sarebbe ancora più evidente nel caso dei ricorrenti che, avendo svolto solo una parte di un mandato completo da deputato europeo, per termine anticipato o inizio differito del mandato stesso rispetto all’inizio della legislatura, hanno versato contributi addizionali per coprire anche gli anni di mancata contribuzione, in modo da poter maturare un diritto a pensione secondo la regolamentazione SID.

56      Con la seconda parte del loro primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il rigetto, ai punti 204, 211 e 236 della sentenza impugnata, dei loro argomenti relativi alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta, si fonda su un ragionamento che è in contrasto con tali principi generali del diritto dell’Unione e con tale diritto fondamentale sancito dalla Carta.

57      In primo luogo, la determinazione dei diritti a pensione sulla base delle nuove norme contrasterebbe con il principio di certezza del diritto che, in conformità alla ratio dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati e dell’articolo 75 delle misure di attuazione, osta alla violazione dei diritti acquisiti.

58      In secondo luogo, una siffatta determinazione violerebbe il principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto quest’ultimo non consente di modificare le regole di calcolo delle pensioni a cui i ricorrenti hanno volontariamente aderito.

59      Peraltro, al punto 202 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Parlamento ha informato i ricorrenti della possibile applicazione della deliberazione n. 14/2018 nei loro confronti solo nel corso del gennaio 2019, vale a dire dopo la data in cui avrebbe dovuto applicarsi la riduzione dell’importo della loro pensione derivante da tale deliberazione, ossia il 1º gennaio 2019.

60      In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta.

61      Sotto un primo profilo, al punto 222 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe operato una distinzione tra violazione del diritto a pensione e mero adeguamento dell’importo della pensione. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe indicato il limite oltre il quale la modifica dell’importo della pensione non rispetta più il contenuto essenziale del diritto di proprietà e comporta una violazione del diritto a pensione in quanto tale.

62      Sotto un secondo profilo, al punto 228 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, fondandosi sul contenuto della deliberazione n. 14/2018, che la riduzione dell’importo delle pensioni dei ricorrenti aveva l’obiettivo di adeguare l’importo delle pensioni versate a tutti gli ex deputati europei al metodo di calcolo contributivo.

63      Secondo i ricorrenti, il ragionamento del Tribunale è circolare. Si fonderebbe infatti sulle disposizioni del diritto italiano e non su una finalità di interesse generale riconosciuta dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Orbene, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se il Parlamento avesse debitamente verificato se l’adeguamento della pensione degli ex deputati europei eletti in Italia fosse conforme al diritto dell’Unione, alla luce in particolare di una finalità di interesse generale riconosciuta dall’ordinamento giuridico di quest’ultima.

64      Inoltre, detto ragionamento avrebbe snaturato il metodo di calcolo dell’importo delle pensioni previsto dalla deliberazione n. 14/2018, che non può essere considerato di natura contributiva, in quanto si baserebbe non già su un’aliquota dei contributi versati al bilancio dell’Unione determinata individualmente, bensì su un’aliquota identica per tutti gli ex deputati europei interessati. Pertanto, un ex deputato europeo che, durante il suo mandato, abbia versato contributi calcolati secondo un’aliquota superiore a tale aliquota identica, perderebbe le spettanze derivanti dalla parte dei contributi eccedente detta aliquota identica. Pertanto, il metodo di calcolo dell’importo delle pensioni introdotto dalla deliberazione n. 14/2018 dimostrerebbe una violazione non solo del diritto di proprietà, ma anche del principio di proporzionalità, in quanto si baserebbe su un’aliquota contributiva non individualizzata.

65      Tale violazione del principio di proporzionalità rispetto alla giustificazione addotta sarebbe ancor più evidente se si considera che il regime contributivo delle pensioni è stato introdotto per la prima volta in Italia il 1º gennaio 1996 e che esso è stato esteso alla maggioranza dei lavoratori a partire dal 1º gennaio 2012. Per contro, le decisioni controverse imporrebbero il sistema contributivo ai ricorrenti in relazione a un periodo di versamento dei contributi ben precedente al 1995, quando in Italia il sistema contributivo non si applicava a nessuno.

66      Il Parlamento sostiene che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

2.      Giudizio della Corte

a)      Osservazioni preliminari

67      Nella prima parte del loro primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono, fondandosi sull’articolo 75 delle misure di attuazione, che il regime dinamico viola i diritti acquisiti a percepire una pensione.

68      Pertanto, con una siffatta censura, i ricorrenti contestano, in sostanza, la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

69      Lo stesso vale per la seconda parte di tale motivo di impugnazione, nei limiti in cui, in quest’ultima, i ricorrenti sostengono che l’applicazione delle nuove regole di calcolo dell’importo della loro pensione non rispetta né il principio della certezza del diritto, poiché tali nuove regole violano i diritti acquisiti a percepire una pensione, né il principio di tutela del legittimo affidamento, il quale osta a qualsiasi riduzione dell’importo della pensione che i ricorrenti si aspettavano di aver titolo a percepire aderendo volontariamente al regime pensionistico istituito dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID.

70      Per contro, nei limiti in cui, con tale seconda parte, i ricorrenti contestano al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che il Parlamento li ha informati tardivamente di una possibile applicazione della deliberazione n. 14/2018, essi non criticano elementi della motivazione della sentenza impugnata che costituiscono il necessario fondamento di una delle valutazioni del Tribunale contemplate al punto 47 della presente sentenza. Infatti, tale argomento si riferisce a una circostanza specifica relativa all’adozione delle decisioni controverse.

71      Per quanto riguarda ancora detta seconda parte, nei limiti in cui, con essa, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver valutato la conformità delle decisioni controverse al diritto di proprietà sancito dalla Carta alla luce non già di una finalità riconosciuta dal diritto dell’Unione, bensì di quella perseguita dalla deliberazione n. 14/2018, essi contestano, in sostanza, la conformità al diritto dell’Unione dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale tale istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

72      Per contro, i ricorrenti non contestano la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne del Parlamento quando addebitano al Tribunale, in primis, di non aver specificato il limite oltre il quale una modifica dell’importo della pensione non rispetta più il contenuto essenziale del diritto di proprietà e comporta una violazione del diritto a pensione in quanto tale e, in secundis, di aver snaturato il metodo di calcolo delle pensioni previsto dalla deliberazione n. 14/2018. Poiché con tali argomenti i ricorrenti non criticano elementi della motivazione della sentenza impugnata che costituiscono il necessario fondamento di una delle valutazioni del Tribunale contemplate al punto 47 della presente sentenza, non occorre esaminarli.

73      Lo stesso vale per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, con la quale i ricorrenti sostengono che la deliberazione n. 14/2018 non è conforme a tale principio a causa, da un lato, del metodo di calcolo delle pensioni previsto da tale deliberazione e, dall’altro, del contesto storico in cui questa si inserisce.

b)      Nel merito

1)      Sull’asserita violazione delle norme interne del Parlamento

74      I ricorrenti censurano, in sostanza, il Tribunale per aver statuito, al punto 163 della sentenza impugnata, sulla base delle ragioni addotte nei punti da 142 a 145, 147 e 156, 159, 160 e 162 di tale sentenza, che il Parlamento poteva validamente basarsi sulle sue norme interne per applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

75      Si deve rilevare, anzitutto, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, «[l]’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo».

76      Come indicato, in sostanza, dal Tribunale al punto 139 della sentenza impugnata, dall’espressione «[l]’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente» risulta che il Parlamento è tenuto ad applicare agli ex deputati europei interessati le stesse regole di calcolo delle pensioni applicate ai componenti del parlamento nazionale dello Stato membro in cui tali ex deputati europei sono stati eletti. In altri termini, tale istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

77      Tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID è conforme all’obiettivo perseguito da detta disposizione, quale risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato.

78      Infatti, quest’ultima disposizione stabilisce che possono ricevere la pensione prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, di detto allegato soltanto gli ex deputati europei il cui regime pensionistico nello Stato membro nel quale sono stati eletti non preveda il pensionamento, o il cui livello e/o le cui modalità di calcolo della pensione alla quale hanno diritto non coincidano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale.

79      Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID ha essenzialmente lo scopo di consentire agli ex deputati europei che si trovino nella situazione contemplata all’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato di ricevere lo stesso trattamento dei deputati europei il cui regime pensionistico nazionale prevedeva un diritto a pensione il cui livello e/o le cui modalità di calcolo coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del loro parlamento nazionale.

80      L’interpretazione di tale disposizione nel senso che essa impone al Parlamento di applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati comporta quindi che questi ultimi siano soggetti, al pari degli altri ex deputati europei, alle modifiche apportate alle regole di calcolo dell’importo delle pensioni dei membri del loro parlamento nazionale.

81      Tale regime basato sull’allegato III della regolamentazione SID è stato mantenuto, ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione, dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati per quanto riguarda, segnatamente, le pensioni di anzianità degli ex deputati europei.

82      È pur vero che l’articolo 74 delle misure di attuazione prevede che la regolamentazione SID giunga a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo Statuto dei deputati. A tale proposito, il Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 153 della sentenza impugnata, che lo Statuto dei deputati e le misure di attuazione hanno introdotto due regimi pensionistici successivi che comportano due tipi di diritti a pensione, vale a dire, da un lato, i diritti a pensione maturati fino al 14 luglio 2009, data di entrata in vigore di detto Statuto, sulla base delle norme interne del Parlamento, e, dall’altro, i diritti a pensione di anzianità maturati a partire da tale data, sul fondamento dell’articolo 49 delle misure di attuazione.

83      Tuttavia, come prevede espressamente l’articolo 74 delle misure di attuazione, malgrado la scadenza della regolamentazione SID restano salve le disposizioni transitorie di cui al titolo IV di tali misure. Tali disposizioni transitorie includono l’articolo 75 di dette misure.

84      Come constatato dal Tribunale ai punti 145 e 153 della sentenza impugnata, l’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione si applica agli ex deputati europei, tra cui alcuni dei ricorrenti, che hanno versato contributi al bilancio dell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID e avevano iniziato a percepire una pensione in forza di tale allegato prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, mentre l’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione si applica agli ex deputati europei, tra cui altri ricorrenti, che, pur avendo anch’essi versato tali contributi, non avevano ancora iniziato a percepire una pensione di anzianità alla data di entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

85      Infatti, da un lato, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione, le pensioni concesse ai sensi dell’allegato III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di tale allegato ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

86      Come ha giustamente rilevato il Tribunale al punto 140 della sentenza impugnata, dalla formulazione di tale disposizione, e più precisamente dal carattere imperativo dell’espressione «continuano a essere versate in applicazione dell’[allegato III della regolamentazione SID]», nonché dall’uso del presente indicativo in tale formulazione, si deve dedurre che il regime dinamico rimane applicabile agli ex deputati europei interessati dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

87      Dall’altro lato, dalla prima frase dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione risulta che «[i] diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto [dei deputati] in applicazione dell’allegato III [della regolamentazione SID] restano acquisiti», mentre dalla seconda frase della medesima disposizione risulta che «[i] titolari che hanno maturato diritti in [applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID] beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione [di detto allegato], purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III succitato».

88      Poiché l’articolo 75, paragrafo 2, seconda frase, delle misure di attuazione stabilisce delle condizioni che gli ex deputati europei devono soddisfare per beneficiare di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID, tale disposizione non è destinata ad applicarsi agli ex deputati europei che hanno iniziato a beneficiare di una pensione in applicazione di detto allegato prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

89      Inoltre, poiché la seconda frase dell’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione prevede che gli ex deputati europei interessati beneficino di una pensione di anzianità in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID sulla base dei diritti acquisiti, occorre intendere la nozione di «diritti alla pensione di anzianità maturati», ai sensi di tale articolo 75, paragrafo 2, come giustamente sottolineato dal Tribunale, in sostanza, ai punti 143 e 151 della sentenza impugnata, quale riferita ai diritti a pensione derivanti dai contributi versati individualmente da ciascuno degli ex deputati europei interessati e che costituiscono la base per il calcolo della pensione di anzianità corrisposta loro in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID. Tale nozione non può pertanto essere intesa come riferita a un preteso diritto a percepire un importo fisso e immutabile di pensione, calcolato sulla base delle norme nazionali vigenti al momento dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati o al momento dell’adesione al regime introdotto da tale disposizione.

90      Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il Tribunale ha quindi stabilito altrettanto legittimamente, al punto 142 della sentenza impugnata, che una riduzione dell’importo della pensione degli ex deputati europei interessati non ledeva i loro «diritti a pensione di anzianità maturati» ai sensi delle norme interne del Parlamento, poiché queste ultime garantiscono loro solo il diritto a che l’importo della loro pensione venga determinato secondo il regime dinamico.

91      Pertanto, sia dalla formulazione che dal contesto e dalla finalità delle norme interne del Parlamento risulta che, al punto 163 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto statuendo che il Parlamento aveva potuto validamente basarsi sulle proprie norme interne per applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

2)      Sull’asserita violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché del diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17 della Carta

92      I ricorrenti sostengono che l’interpretazione delle norme interne del Parlamento accolta dal Tribunale viola i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta.

93      Secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l’insieme del diritto primario e, segnatamente, con le disposizioni della Carta. Pertanto, qualora un testo di diritto derivato dell’Unione si presti a più di un’interpretazione, occorre preferire quella che rende la disposizione conforme al diritto primario anziché quella che porta a constatare la sua incompatibilità con quest’ultimo (sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

94      Per quanto riguarda, anzitutto, il principio della tutela del legittimo affidamento, i ricorrenti sostengono che il fatto di aver aderito volontariamente al regime pensionistico istituito dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID garantisce loro, in forza di tale principio, che l’importo della loro pensione sia calcolato secondo le modalità in vigore al momento della loro adesione a tale regime.

95      Secondo la giurisprudenza della Corte, nessuno può utilmente invocare una violazione di tale principio in assenza di precise assicurazioni che gli siano state fornite dall’amministrazione. La possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento è offerta ad ogni persona nei cui confronti un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Costituiscono a tal proposito assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti che provengano da fonti autorizzate ed affidabili (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, punti 69 e 70 nonché giurisprudenza ivi citata).

96      Per contro, qualora una persona prudente ed avveduta sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, essa non può invocare il beneficio del principio della tutela del legittimo affidamento nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

97      Il fatto che un ex deputato europeo abbia aderito volontariamente al regime pensionistico istituito dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID non gli ha per questo conferito il diritto di percepire un importo di pensione di anzianità prevedibile, fisso e immutabile al momento della sua adesione a tale regime. Infatti, come ha giustamente statuito il Tribunale ai punti 208 e 209 della sentenza impugnata, non contestati dai ricorrenti nell’ambito della loro impugnazione, l’unica assicurazione precisa e incondizionata che il Parlamento era in grado di dare era quella secondo cui, in base alle sue norme interne, gli ex deputati europei interessati avrebbero ricevuto una pensione di anzianità il cui livello e le cui modalità sarebbero stati identici a quelli applicabili ai membri del parlamento dello Stato membro in cui erano stati eletti, in conformità al regime dinamico.

98      Ne consegue che l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare tale regime è conforme al principio della tutela del legittimo affidamento.

99      Per quanto riguarda, poi, il diritto di proprietà, i ricorrenti deducono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 228 della sentenza impugnata, esaminando la conformità delle decisioni controverse al diritto di proprietà alla luce della finalità della deliberazione n. 14/2018 e non già di una finalità riconosciuta dal diritto dell’Unione.

100    Si deve ricordare che, al punto 219 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, anche se le decisioni controverse non comportano una pura e semplice privazione delle pensioni dei ricorrenti, resta il fatto che esse ne riducono l’importo, restringendo quindi il loro diritto di proprietà.

101    In seguito, ai punti da 220 a 235 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se tale restrizione soddisfacesse le condizioni dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, richiamate al punto 213 della stessa sentenza. A tal riguardo, al punto 227 di detta sentenza, il Tribunale ha stabilito che la valutazione della finalità di interesse generale perseguita dalle decisioni controverse non poteva essere svolta senza prendere in considerazione gli scopi che hanno presieduto all’adozione della deliberazione n. 14/2018. Entro questi limiti, al termine dell’esame della conformità di dette decisioni al diritto di proprietà, cui esso ha proceduto, ai punti da 228 a 234 della stessa sentenza, tenendo conto degli scopi suddetti, il Tribunale ha ritenuto, al punto 236 della sua pronuncia, che la censura relativa alla violazione del diritto di proprietà dovesse essere respinta.

102    Secondo la giurisprudenza della Corte, la portata di tale diritto deve, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, essere determinata prendendo in considerazione l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, il quale sancisce tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 49).

103    Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che i diritti derivanti dal versamento di contributi a un regime previdenziale costituiscono diritti patrimoniali ai fini di tale articolo 1 (sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 50).

104    Inoltre, una riduzione dell’importo di una pensione di anzianità che può incidere sulla qualità della vita dell’interessato costituisce una restrizione del suo diritto di proprietà (v., in tal senso, Corte EDU, 1° settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico c. Portogallo, CE:ECHR:2015:0901DEC001334114, § 33).

 

105    Poiché l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati può comportare una siffatta riduzione dell’importo di una pensione, tale interpretazione può determinare una restrizione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta.

106    Orbene, il diritto di proprietà non è assoluto e il suo esercizio può quindi essere oggetto di restrizioni, purché, in particolare, queste ultime siano giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

107    Infatti, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta medesima è conforme a quest’ultima disposizione a condizione che sia prevista dalla legge, che rispetti il contenuto essenziale del diritto di proprietà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, sia necessaria e risponda effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

108    Al riguardo, si deve rammentare, in primo luogo, che il requisito secondo cui qualsiasi limitazione nell’esercizio dei diritti fondamentali deve essere prevista dalla legge implica che l’atto stesso che consente l’ingerenza in tali diritti deve definire la portata della limitazione dell’esercizio del diritto considerato, fermo restando, da un lato, che tale requisito non esclude che la limitazione in questione sia formulata in termini sufficientemente ampi, in modo da potersi adattare a fattispecie diverse nonché ai cambiamenti di situazione, e, dall’altro, che la Corte può, se del caso, precisare, in via interpretativa, la portata concreta della limitazione sulla scorta sia dei termini stessi della normativa dell’Unione in discussione, sia dell’impianto sistematico di quest’ultima e degli obiettivi che essa persegue, come interpretati alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 114).

109    Come rilevato al punto 91 della presente sentenza, risulta tanto dalla formulazione quanto dal contesto e dalla finalità delle norme interne del Parlamento, le quali hanno portata generale nei confronti dei deputati europei e possono quindi essere considerate come l’equivalente, a livello interno di tale istituzione, di una «legge», ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta [v., per analogia, parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punti 145 e 146], che detta istituzione è tenuta ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

110    In secondo luogo, il Tribunale, in qualità di giudice di merito, ha potuto accertare senza commettere alcun errore di diritto, ai punti 216 e 235 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non avevano fornito elementi concreti in grado di dimostrare che la riduzione dell’importo delle loro pensioni violasse il contenuto essenziale del loro diritto di proprietà o dovesse essere qualificata come sproporzionata.

111    Per quanto riguarda, in terzo luogo, la questione se il regime dinamico e le riduzioni degli importi delle pensioni che ne possono derivare siano necessari e rispondano effettivamente a una o più finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione, si deve constatare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, al punto 227 della sentenza impugnata, allorché ha rilevato che, tenuto conto dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, l’adozione delle decisioni controverse dipendeva necessariamente dalle scelte operate dalle autorità italiane competenti, cosicché «la valutazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito [dalle decisioni controverse] non [poteva] prescindere dagli scopi che hanno presieduto all’adozione della deliberazione n. 14/2018».

112    Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla deliberazione n. 14/2018, applicabile agli ex deputati europei interessati in forza del regime dinamico, sono di natura puramente nazionale. In quanto tali, non possono perciò giustificare una riduzione dell’importo delle pensioni, poiché tali somme sono versate in base a un regime pensionistico istituito ai sensi non già del diritto nazionale, bensì del diritto dell’Unione e sono a carico del bilancio dell’Unione.

113    Pertanto, il Tribunale ha errato anche laddove, ai punti da 228 a 234 della sentenza impugnata, ha preso in considerazione gli obiettivi perseguiti dalla suddetta deliberazione nazionale, al fine di esaminare se la lesione del diritto di proprietà dei ricorrenti derivante dalle decisioni controverse fosse giustificata.

114    È necessario tuttavia ricordare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è tale da comportare l’annullamento di detta sentenza e occorre procedere a una sostituzione della motivazione e respingere l’impugnazione (sentenza del 14 dicembre 2023, Commissione/Amazon.com e a., C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

115    Si deve pertanto verificare se il rigetto della censura relativa ad una violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta appaia fondato per motivi di diritto diversi da quelli inficiati dall’errore individuato ai punti 111 e 113 della presente sentenza.

116    A tal proposito, occorre rilevare che l’applicazione del regime dinamico agli ex deputati europei che si trovano nella situazione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID persegue una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione, in quanto essa mira, come risulta dal punto 79 della presente sentenza, a garantire lo stesso trattamento, da un lato, ai deputati europei che non beneficiavano di un regime pensionistico nello Stato membro nel quale erano stati eletti oppure beneficiavano di un regime pensionistico il cui livello e/o le cui modalità di calcolo della pensione non coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale e, dall’altro, ai deputati europei il cui regime pensionistico nazionale prevedeva un siffatto livello e/o modalità di calcolo della pensione che coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale.

117    L’applicazione del regime dinamico agli ex deputati europei interessati risponde effettivamente a tale obiettivo di parità di trattamento, in quanto ha l’effetto di sottoporre, in ogni momento, le due categorie di deputati europei menzionate al punto precedente alle norme nazionali relative al calcolo delle pensioni di anzianità dei componenti del parlamento nazionale dello Stato membro interessato.

118    Tale applicazione era inoltre necessaria per conseguire detto obiettivo, poiché solo un allineamento dell’importo e/o delle modalità di calcolo della pensione come quello previsto all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato, poteva garantire la parità di trattamento delle suddette categorie di deputati europei.

119    Risulta quindi che, nonostante l’errore di diritto individuato ai punti 111 e 113 della presente sentenza, il rigetto della censura relativa ad una violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta è fondato, in quanto la restrizione del diritto di proprietà in questione soddisfa tutte le condizioni stabilite dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

120    Infine, per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, i ricorrenti sostengono che quest’ultimo osta alla lesione dei loro diritti acquisiti derivante dall’applicazione del regime dinamico.

121    Nell’ambito del suo esame della conformità delle decisioni controverse al principio della certezza del diritto, il Tribunale ha ricordato, al punto 191 della sentenza impugnata, che dai punti da 126 a 161 di tale sentenza risultava già che i «diritti a pensione acquisiti» dovevano essere distinti dall’«importo delle pensioni». A tal proposito, il Tribunale ha indicato che, se i «diritti a pensione» sono definitivamente acquisiti e non possono essere modificati, e se le pensioni continuano ad essere corrisposte, nulla ostava a che gli importi di tali pensioni fossero adeguati al rialzo o al ribasso, adeguamento che il Parlamento era tenuto ad effettuare nel caso di specie, in considerazione del suo obbligo di applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

122    Al punto 202 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso la sua analisi dichiarando che i ricorrenti non avevano dimostrato che il principio della certezza del diritto fosse stato violato nel caso di specie. Infatti, le norme interne del Parlamento implicavano che i nuovi importi delle pensioni dei ricorrenti entrassero in vigore il 1º gennaio 2019. Orbene, il Tribunale ha rammentato che dette norme interne erano ampiamente anteriori al 1º gennaio 2019 e non successive a tale data. Inoltre, i ricorrenti non avevano né dimostrato né sostenuto che il Parlamento avesse applicato tali nuovi importi prima del 1º gennaio 2019, vale a dire prima della data stabilita a tal fine dalla deliberazione n. 14/2018. Infine, secondo il Tribunale, sin dal gennaio 2019 il Parlamento aveva informato i ricorrenti di una possibile applicazione delle norme enunciate nella deliberazione n. 14/2018 nei loro confronti e ciò sarebbe stato loro confermato dalla stessa istituzione nel febbraio 2019. Il Tribunale ne ha dedotto che i ricorrenti erano stati informati della modifica delle norme applicabili al calcolo dell’importo della loro pensione prima che le decisioni controverse fossero adottate.

123    A tal riguardo, si deve ricordare che il principio della certezza del diritto esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, e che tali interessati possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza del 9 novembre 2023, Global Silicones Council e a./Commissione, C‑558/21 P, EU:C:2023:839, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

124    Pertanto, le leggi successive che modificano la legge precedente si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero di quest’ultima legge. Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni sorte e definitivamente compiute nella vigenza della normativa precedente, le quali creano diritti acquisiti. Un diritto è considerato acquisito qualora il fatto generatore del medesimo si sia verificato prima della modifica legislativa. Ciò non avviene nel caso di un diritto il cui fatto costitutivo non si sia compiuto nella vigenza della normativa che è stata modificata (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, EU:C:2023:187, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

125    Per quanto riguarda, in particolare, il diritto di percepire una pensione di anzianità, quest’ultimo è acquisito, in linea di principio, nel momento in cui si verifica il fatto generatore di tale diritto, vale a dire nel momento in cui la pensione diventa esigibile (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, EU:C:2023:187, punti da 85 a 87).

126    Ciò non implica, tuttavia, che qualsiasi modifica apportata alle modalità di calcolo di una pensione che comporti una riduzione di tale importo, applicata sulla base di una normativa adottata dopo che la pensione è diventata esigibile, costituisca una violazione dei diritti acquisiti.

127    A tal proposito, occorre ricordare che non esiste, nel diritto dell’Unione, alcun principio secondo il quale i diritti acquisiti non possono in alcun caso essere modificati o ridotti. È possibile, a determinate condizioni, modificare tali diritti (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, EU:C:2023:187, punti 88 e 89).

 

128    Nel caso di specie, il Tribunale ha potuto correttamente concludere, sulla base degli elementi illustrati in particolare al punto 202 della sentenza impugnata, che l’applicazione del regime dinamico, come prevista dall’allegato III della regolamentazione SID e dall’articolo 75 delle misure di attuazione, è compatibile con il principio della certezza del diritto.

129    Alla luce di tutto quanto precede, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto nei limiti in cui con esso i ricorrenti contestano l’interpretazione delle norme interne del Parlamento secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati.

C.      Sul secondo motivo di impugnazione

1.      Argomenti delle parti

130    Il secondo motivo di impugnazione si compone di tre parti.

131    Con la prima parte, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 126 della sentenza impugnata, interpretando gli articoli 74 e 75 delle misure di attuazione nel senso che le disposizioni dell’allegato III della regolamentazione SID hanno potuto costituire una valida base giuridica per l’adozione delle decisioni controverse.

132    Infatti, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 74 delle misure di attuazione, in combinato disposto con l’articolo 75 delle stesse, il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile non già il contenuto di tale allegato al momento dell’adozione dello Statuto dei deputati, bensì la disposizione giuridica in quanto tale, ancorché fosse stata abrogata. Pertanto, secondo il Tribunale, tale allegato avrebbe dovuto essere applicato non solo con riferimento al momento dell’abrogazione del precedente regime pensionistico, ma anche in futuro, applicando retroattivamente le modifiche alle prestazioni pensionistiche italiane stabilite quando l’allegato III non era più in vigore.

133    Secondo i ricorrenti, risulta infatti dalla formulazione dell’articolo 74 delle misure di attuazione, letto in combinato disposto con il considerando 7 di queste ultime, che l’allegato III della regolamentazione SID è stato completamente abrogato alla data di entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

134    Con la seconda parte del motivo, i ricorrenti sostengono che, ai punti da 90 a 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento nel senso che il capo unità era competente ad adottare le decisioni controverse, in quanto titolare di una valida subdelega.

135    Le decisioni controverse avrebbero dovuto essere adottate dall’Ufficio di presidenza del Parlamento, poiché sarebbero atti di straordinaria amministrazione. Infatti, tali decisioni si riferirebbero a una situazione nuova, complessa e imprevista, il che sarebbe dimostrato peraltro dall’intervento del servizio giuridico del Parlamento, cosicché la loro conformità a norme e principi dell’Unione di rango superiore avrebbe dovuto essere verificata prima della loro adozione. Pertanto, non si tratterebbe di decisioni puramente tecniche che possono essere delegate a un capo unità.

136    Con la terza parte del loro secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che, ai punti da 110 a 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione della motivazione delle decisioni controverse.

137    Tali decisioni si limiterebbero ad effettuare un rinvio indiretto alla motivazione contenuta nel parere del servizio giuridico. Orbene, tale parere non sarebbe menzionato nelle decisioni controverse né allegato alle stesse. Detto parere non sarebbe neppure accluso alla nota allegata ai cedolini di pensione del febbraio 2019 che sono stati inviati ai ricorrenti. Esso sarebbe stato soltanto citato in tale nota, con una semplice menzione secondo la quale il servizio giuridico del Parlamento aveva confermato l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018.

138    Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente indicato che la lettera inviata dal capo unità l’11 giugno 2019 al sig. Florio, ricorrente nella causa T‑465/19, conteneva un collegamento diretto alla pagina internet del Parlamento, che consentiva di consultare il parere del servizio giuridico. Tale lettera sarebbe infatti la risposta alle osservazioni presentate dall’interessato a seguito della notifica della nota dell’11 aprile 2019 che lo riguardava. Gli altri ricorrenti non avrebbero quindi ricevuto tali informazioni e le decisioni controverse non farebbero riferimento a un collegamento alla pagina internet in cui il parere del servizio giuridico sarebbe stato accessibile al pubblico.

139    Il fatto che i ricorrenti siano riusciti ad ottenere tale parere non può portare alla conclusione che i requisiti formali previsti dall’articolo 296 TFUE siano stati rispettati.

140    Infine, il parere del servizio giuridico avrebbe contenuto solo un esame molto parziale e sommario del rispetto delle norme di rango superiore e dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, circostanza che il Tribunale avrebbe trascurato.

141    Il Parlamento sostiene che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

2.      Giudizio della Corte

a)      Osservazioni preliminari

142    La prima parte del secondo motivo di impugnazione, relativa alla violazione degli articoli 74 e 75 delle misure di attuazione, riguarda l’interpretazione delle norme interne del Parlamento, secondo la quale quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati europei interessati. Tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente sentenza, occorre esaminare la fondatezza di una siffatta censura in quanto, con essa, i ricorrenti deducono un’illegittimità che rischia di essere ripetuta in futuro.

143    Lo stesso vale per la seconda parte, in cui i ricorrenti sostengono che il capo unità non era competente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento ad adottare le decisioni controverse.

144    Con la terza parte, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE. Da un lato, esso avrebbe erroneamente statuito, ai punti 112 e 116 della sentenza impugnata, che il Parlamento non aveva violato il suo obbligo di motivazione, in quanto i ricorrenti avevano avuto libero accesso e perfetta conoscenza del tenore del parere del servizio giuridico prima della proposizione dei loro ricorsi. Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che il parere del servizio giuridico conteneva solo un esame molto parziale e sommario del rispetto delle norme di rango superiore e dei principi fondamentali del diritto dell’Unione.

145    Al riguardo, occorre constatare che tale parte del secondo motivo di impugnazione è irricevibile.

146    Conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

147    In primo luogo, i ricorrenti, laddove negano di aver avuto libero accesso e perfetta conoscenza del tenore del parere del servizio giuridico prima della proposizione dei loro ricorsi, mirano in realtà a che la Corte proceda a una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, senza tuttavia dedurre un loro snaturamento ad opera del Tribunale.

 

148    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui il Tribunale ha ignorato il carattere parziale e sommario dell’esame del rispetto delle norme di rango superiore e dei principi fondamentali del diritto dell’Unione contenuto nel parere del servizio giuridico, si deve constatare che tale argomento è irricevibile, in quanto si fonda su un’illegittimità asseritamente commessa dal Parlamento che non è stata dedotta e, di conseguenza, non è stata discussa dinanzi al Tribunale.

149    Infatti, risulta dall’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che i motivi di impugnazione devono essere basati su argomenti relativi al procedimento dinanzi al Tribunale. Inoltre, in base all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è quindi limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (sentenza del 21 dicembre 2021, Aeris Invest/CRU, C‑874/19 P, EU:C:2021:1040, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

150    È vero che i ricorrenti hanno contestato al Parlamento dinanzi al Tribunale, come si evince dal punto 99 della sentenza impugnata, di non aver analizzato in quale misura l’applicazione retroattiva di un regime pensionistico meno favorevole potesse essere compatibile con il diritto dell’Unione. Tuttavia, tale argomento differisce da quello riassunto al punto 140 della presente sentenza, in particolare poiché non riguarda l’obbligo di motivazione, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata.

151    Ne consegue che occorre esaminare la fondatezza solo della prima e della seconda parte del secondo motivo di impugnazione.

b)      Nel merito

152    Per quanto riguarda la prima parte, si deve rilevare che l’articolo 74 delle misure di attuazione stabilisce che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV di tali misure, la regolamentazione SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo Statuto dei deputati.

153    Da tale testo non si può dedurre che gli ex deputati europei interessati debbano essere soggetti immutabilmente alle norme sul calcolo delle pensioni che erano applicabili, al momento dell’abrogazione della regolamentazione SID, ai componenti del parlamento nazionale dello Stato membro in cui tali ex deputati sono stati eletti.

154    Come risulta dai punti da 81 a 83 della presente sentenza, il regime dinamico resta applicabile a tali deputati in forza dell’articolo 75 delle misure di attuazione dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

155    Tale interpretazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione non è inficiata, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dal considerando 7 di tali misure.

156    Il considerando 7 delle misure di attuazione enuncia, da un lato, che «i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID [devono poter] continuare a goderne dopo l’abrogazione di detta regolamentazione, in conformità del principio [della tutela] del legittimo affidamento», e, dall’altro, che «[o]ccorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto».

157    Da tale considerando si evince che quest’ultimo precisa che le prestazioni concesse sulla base di tale regolamentazione continuano ad essere corrisposte, senza che se ne possa dedurre che detta regolamentazione cessi di applicarsi dopo tale data.

158    Pertanto, la nozione di «diritti alla pensione acquisiti» ha, in tale considerando, la medesima portata che essa riveste all’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione, come precisata al punto 89 della presente sentenza.

159    Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto constatando, al punto 126 della sentenza impugnata, in sostanza, che l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, il quale prevede l’applicazione del regime dinamico agli ex deputati europei interessati, non è stato abrogato e rimane applicabile dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, nel caso dei ricorrenti.

160    Ne consegue che la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

161    Per quanto riguarda la seconda parte, occorre rilevare che il Tribunale ha dichiarato, al punto 90 della sentenza impugnata, che il capo unità era stato nominato ordinatore subdelegato per la linea di bilancio 1030, relativa alle pensioni di anzianità di cui all’allegato III della regolamentazione SID, con la decisione FINS/2019-01 del direttore generale delle finanze del Parlamento del 23 novembre 2018 e che tale decisione indica espressamente che il capo unità è autorizzato a procedere, in particolare, all’accertamento degli impegni giuridici e degli impegni di bilancio, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, ma anche all’accertamento delle previsioni dei crediti, all’accertamento dei diritti da recuperare e all’emissione degli ordini di riscossione.

162    Al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito segnatamente che le regole fissate dalle misure di attuazione e dalla regolamentazione SID, come adottate dall’Ufficio di presidenza del Parlamento, non sono state modificate dal capo unità, ma soltanto applicate da quest’ultimo.

 

163    Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato, al punto 92 della sentenza impugnata, che il capo unità era competente ad adottare le decisioni controverse.

164    La decisione FINS/2019-01 del direttore generale delle finanze del Parlamento, del 23 novembre 2018, nei limiti in cui autorizza il capo unità a procedere, in particolare, all’accertamento degli impegni giuridici e degli impegni di bilancio, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, ma anche all’accertamento delle previsioni dei crediti, all’accertamento dei diritti da recuperare e all’emissione degli ordini di riscossione, è redatta in modo sufficientemente ampio da comprendere le situazioni invocate dai ricorrenti, vale a dire situazioni nuove, complesse e impreviste nei settori delegati.

165    Inoltre, i ricorrenti non deducono che detta decisione contenga una riserva concernente la competenza ad applicare il diritto primario dell’Unione e, in particolare, le disposizioni della Carta, nell’ambito dell’adozione delle decisioni rientranti in tali settori.

166    Peraltro, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento non contiene alcuna riserva di competenza in materia a favore dell’Ufficio di presidenza del Parlamento. Infatti, secondo tale disposizione «[l]’Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico». Da detta disposizione non può neppure essere dedotta una pretesa distinzione tra gli atti di straordinaria amministrazione, la cui adozione sarebbe riservata all’Ufficio di presidenza del Parlamento, e gli atti di ordinaria amministrazione, che sarebbero stati delegati al capo unità.

167    Pertanto, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di impugnazione in quanto infondata.

168    Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

D.      Sul terzo motivo di impugnazione

1.      Argomenti delle parti

169    Il terzo motivo di impugnazione è diretto contro il punto 70 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della sig.ra Panusa nella causa T‑453/19, sulla base del rilievo che la nota del capo unità dell’11 aprile 2019 che la riguardava non aveva comportato alcuna diminuzione dell’importo della sua pensione di reversibilità.

170    Tale conclusione sarebbe viziata da un errore di diritto, poiché, in sostanza, la pensione di reversibilità di cui beneficia la sig.ra Panusa sarebbe calcolata sulla base delle disposizioni dell’allegato III della regolamentazione SID, mentre la determinazione di una siffatta pensione rientrerebbe nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’allegato I di detta regolamentazione, il che dovrebbe darle diritto ad un importo di pensione più elevato.

171    Il Parlamento sostiene che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato.

2.      Giudizio della Corte

172    Occorre constatare che gli elementi addotti nella motivazione della sentenza impugnata contemplati dal terzo motivo di impugnazione non costituiscono il necessario fondamento di una delle valutazioni del Tribunale menzionate al punto 47 della presente sentenza.

173    Perciò, non occorre esaminare tale motivo.

174    Poiché tutti i motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno della loro impugnazione sono stati rigettati, si deve respingere quest’ultima nella sua interezza.

VI.    Sulle spese

175    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. In conformità all’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

176    Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Le sig.re Maria Teresa Coppo Gavazzi e Cristiana Muscardini, i sigg. Luigi Vinci e Agostino Mantovani, le sig.re Anna Catasta e Vanda Novati, il sig. Francesco Enrico Speroni, la sig.ra Maria Di Meo, i sigg. Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo e Olivier Dupuis, la sig.ra Leda Frittelli, i sigg. Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa e Mauro Nobilia, la sig.ra Clara di Prinzio, in qualità di erede del sig. Sergio Camillo Segre, i sigg. Stefano De Luca e Riccardo Ventre, la sig.ra Mirella Musoni, i sigg. Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa e Giorgio Carollo, la sig.ra Fiammetta Cucurnia, in qualità di erede del sig. Giulietto Chiesa, i sigg. Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, in qualità di erede del sig. Giulio Cesare Gallenzi, e Vitaliano Gemelli, le sig.re Pasqualina Napoletano e Ida Panusa, sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Lycourgos

Spineanu-Matei

Bonichot

Rodin

 

Rossi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

C. Lycourgos


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. C-725/20 P del 19/09/2024