ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
24 luglio 2024 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2003/88/CEE – Articolo 7, paragrafo 2 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per ferie non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che nega tale indennità al personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i dirigenti di tali amministrazioni »
Nella causa C‑689/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Oristano (Italia), con decisione del 21 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2022, nel procedimento
S.G.
contro
Unione di Comuni Alta Marmilla,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G. Xuereb e I. Ziemele (relatrice), giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone S.G. all’Unione di Comuni Alta Marmilla (Italia) (in prosieguo: l’«Unione di Comuni»), in merito al rifiuto di quest’ultima di concedere a S.G. un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute alla data in cui è cessato il suo rapporto di lavoro, a seguito del suo collocamento a riposo.
Contesto giuridico
Diritto dell’Unione
3 Il considerando 4 della direttiva 2003/88 enuncia quanto segue:
«Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico».
4 L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Ferie annuali», così dispone:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
5 L’articolo 17 di detta direttiva, intitolato «Deroghe», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
(…)».
Diritto italiano
6 L’articolo 36, terzo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana dispone quanto segue:
«Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».
7 L’articolo 2109 del codice civile, intitolato «Periodo di riposo», dispone, ai commi 1 e 2, quanto segue:
«Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. (...)»
8 L’articolo 10 del decreto legislativo dell’8 aprile 2003, n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (supplemento ordinario alla GURI n. 87 del 14 aprile 2003), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, intitolato «Ferie annuali», recita:
«1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione».
9 L’articolo 5 del decreto‑legge del 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (supplemento ordinario alla GURI n. 156 del 6 luglio 2012), convertito in legge, con modifiche, dall’articolo 1, comma 1, della legge del 7 agosto 2012, n. 135 (supplemento ordinario alla GURI n. 189 del 14 agosto 2012), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto‑legge n. 95/2012»), intitolato «Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni», prevede, al comma 8, quanto segue:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) [Italia] ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [– Legge di contabilità e finanza pubblica (supplemento ordinario alla GURI n. 303 del 31 dicembre 2009)], nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) [Italia], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10 S.G. ha lavorato alle dipendenze dell’amministrazione pubblica presso l’Unione di Comuni ricoprendo un posto di dirigente. Egli ha occupato tale posto a tempo pieno fino al suo collocamento a riposo.
11 Ritenendo di non aver fruito, alla data del suo collocamento a riposo, di tutti i giorni di ferie annuali retribuite maturati ai quali aveva diritto, S.G. ha proposto, il 25 gennaio 2021, un ricorso contro l’Unione di Comuni dinanzi al Tribunale di Oristano (Italia), giudice del rinvio, al fine di ottenere il pagamento di un’indennità finanziaria, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, corrispondente ai giorni di ferie annuali retribuite non goduti.
12 Da un lato, S.G. sostiene di non aver potuto prendere le proprie ferie per ragioni che non sono a lui imputabili, bensì dovute, in particolare, alla grave carenza di organico dell’ente pubblico, alla grande quantità di funzioni trasferite dai Comuni aderenti all’Unione e alla necessità della sua costante presenza sul luogo di lavoro, quale unico dirigente, al fine di evitare una paralisi dell’attività dell’Unione di Comuni.
13 Dall’altro lato, S.G. precisa che non è mai stato messo in condizione di usufruire dei suoi giorni di ferie annuali retribuiti e che l’Unione di Comuni non lo ha mai avvisato dell’eventuale perdita di tali giorni di ferie in caso di mancata fruizione.
14 L’Unione di Comuni si oppone a tale domanda di pagamento, facendo presente che l’articolo 5, comma 8, del decreto‑legge n. 95/2012, di cui al punto 9 della presente ordinanza, esclude il pagamento al personale delle amministrazioni pubbliche di un’indennità finanziaria in sostituzione di ferie annuali retribuite non godute.
15 Inoltre, essa precisa che non aveva opposto a S.G. esigenze di servizio tali da non consentirgli di godere delle ferie annuali, e che, comunque, in virtù della giurisprudenza nazionale, spetterebbe a S.G. dimostrare le ragioni, e segnatamente le esigenze di servizio, per le quali gli sarebbe stato impedito di godere delle proprie ferie.
16 Il giudice del rinvio osserva che dall’articolo 5, comma 8, del decreto‑legge n. 95/2012 risulta che i giorni di ferie non goduti dal personale di tutte le amministrazioni pubbliche, anche di livello dirigenziale, non danno più diritto, «in nessun caso», alla corresponsione di indennità finanziarie e che tale disposizione non permette al giudice di valutare se il mancato godimento delle ferie sia imputabile al comportamento inadempiente o abusivo del lavoratore o del datore di lavoro.
17 Inoltre, secondo detto giudice, la prassi amministrativa limiterebbe il divieto di versamento di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute ai casi in cui il lavoratore contribuisca in modo attivo alla cessazione del suo rapporto di lavoro, anche in caso di collocamento a riposo.
18 Allo stesso modo, in virtù della giurisprudenza nazionale, tale divieto non potrebbe ostare alla tutela consistente in un indennizzo, sulla base del diritto civile, del danno subìto dal lavoratore e non si applicherebbe nel caso in cui la mancata fruizione di ferie non sia imputabile a quest’ultimo.
19 Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che tale prassi e tale giurisprudenza si limitano ad attenuare il contrasto tra la normativa nazionale e il diritto dell’Unione, rilevando che, in virtù di detta normativa, nei rapporti di lavoro nel settore pubblico, la compensazione finanziaria per il mancato godimento di giorni di ferie non è ammessa «in nessun caso», anche se il lavoratore non ha approfittato dei suoi giorni di ferie per una ragione che non è a lui imputabile.
20 Dato che non sarebbe possibile procedere ad un’interpretazione di detta normativa conforme al diritto dell’Unione, potrebbe prospettarsi la necessità di disapplicare la normativa summenzionata. Tuttavia, il giudice del rinvio reputa necessario verificare se la stessa normativa, alla luce della finalità da essa perseguita, attinente segnatamente ad obiettivi di controllo della spesa pubblica, possa essere considerata giustificata.
21 Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale di Oristano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta] e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva [2003/88], anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali, motivate dall’osservanza dei vincoli di finanza pubblica, in base alle quali a favore del personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, al momento della risoluzione del rapporto, in nessun caso possono essere riconosciute prestazioni pecuniarie con funzione sostitutiva delle ferie maturate e non godute».
Procedimento dinanzi alla Corte
22 Con una decisione del presidente della Corte del 13 gennaio 2023, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino (C‑218/22, EU:C:2024:51).
23 Con lettera del 24 gennaio 2024, la cancelleria della Corte ha trasmesso una copia di tale sentenza al giudice del rinvio e l’ha invitato a comunicare se, alla luce di tale pronuncia, intendeva confermare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.
24 Con lettera del 30 gennaio 2024, detto giudice ha informato la Corte che intendeva confermare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulla questione pregiudiziale
25 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può decidere in qualsiasi momento di statuire con ordinanza motivata.
26 Nel caso di specie, la Corte ritiene che l’interpretazione del diritto dell’Unione sollecitata dal giudice del rinvio possa essere chiaramente desunta dalla sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino (C‑218/22, EU:C:2024:51). Occorre dunque applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura nella presente causa.
27 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, per ragioni attinenti al controllo della spesa pubblica, preveda che il lavoratore di un’amministrazione pubblica che eserciti funzioni dirigenziali non possa in nessun caso beneficiare di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro a causa del suo collocamento a riposo.
28 In primo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e che le autorità nazionali competenti possono attuare solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 25).
29 In secondo luogo, risulta dalla stessa giurisprudenza che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, il quale dispone che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, riflette e concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite, sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 26).
30 Pertanto, spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene. Tuttavia, detti Stati devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla direttiva summenzionata (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punti 27 e 28 nonché la giurisprudenza ivi citata).
31 In terzo luogo, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione. Tale diritto fondamentale include infatti anche un diritto ad ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 29).
32 A questo proposito, occorre ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, al lavoratore sia precluso qualunque godimento di tale diritto, anche in forma pecuniaria, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 30).
33 Come statuito dalla Corte, la disposizione sopra citata non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato. Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 31).
34 Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite da lui maturate prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 32).
35 La disposizione summenzionata osta a norme o prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 33).
36 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira segnatamente a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 34).
37 Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che preveda modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, comprendente finanche la perdita del diritto in questione allo scadere di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, a condizione però che il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che detta direttiva gli conferisce (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 35).
38 Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio che la normativa nazionale applicabile ai dipendenti del settore pubblico prevede che in nessun caso possa essere versata ai lavoratori di tale settore un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale divieto, essendo assoluto e non permettendo alcuna deroga, limita il diritto a tale indennità, il quale costituisce una delle componenti del diritto alle ferie annuali retribuite, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 31 della presente ordinanza (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 41).
39 A questo proposito, la Corte ha ricordato che possono essere apportate limitazioni al diritto alle ferie annuali retribuite, purché siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, ossia che tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tale diritto e, in osservanza del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione europea (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 42).
40 Quanto alle finalità della normativa nazionale controversa nel procedimento principale, risulta dalla decisione di rinvio che tale normativa ha come obiettivo, da un lato, di controllare la spesa pubblica e, dall’altro, di soddisfare le esigenze organizzative proprie dei datori di lavoro pubblici.
41 Per quanto riguarda l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, è sufficiente ricordare che dal considerando 4 della direttiva 2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).
42 Per quanto riguarda l’obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, anche se un tale obiettivo può essere inteso come finalizzato a incentivare, in particolare, la razionale pianificazione del periodo di ferie e l’adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, e in tal modo a incoraggiare i lavoratori a fruire delle loro ferie, e pertanto come rispondente alla finalità della direttiva 2003/88, occorre rilevare che gli Stati membri non possono derogare al principio, derivante dall’articolo 7 di tale direttiva, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, qualora il lavoratore non sia stato in grado di fruire delle proprie ferie (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punti 46 e 47).
43 Tuttavia, qualora il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si sia astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a tale lavoratore di esercitare effettivamente detto diritto (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 48).
44 A questo proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, se necessario invitandolo formalmente a farlo, e nel contempo informandolo, in modo preciso e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria. L’onere della prova incombe al datore di lavoro (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
45 Infine, occorre ricordare che la Corte ha statuito che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 50).
46 In tale contesto, spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale possa essere interpretata in modo conforme all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.
47 A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che gli effetti che si ricollegano al principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza, in particolare, che le disposizioni interne, comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 251 nonché la giurisprudenza ivi citata).
48 In secondo luogo, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva in questione, al fine di conseguire il risultato perseguito da quest’ultima (sentenza del 6 novembre 2018, Max‑Planck‑Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).
49 In terzo luogo, la Corte ha statuito che il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali facciano tutto quanto rientra nei loro poteri, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da tale diritto, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima (sentenza del 6 novembre 2018, Max‑Planck‑Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).
50 Come altresì dichiarato dalla Corte, l’esigenza di una siffatta interpretazione conforme include, segnatamente, l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata, qualora questa si fondi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi di una direttiva. Un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale in conformità al diritto dell’Unione per il solo fatto che tale disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che non è compatibile con tale diritto (sentenza del 6 novembre 2018, Max‑Planck‑Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).
51 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, per ragioni attinenti al controllo della spesa pubblica, preveda che il lavoratore di un’amministrazione pubblica che eserciti funzioni dirigenziali non possa in nessun caso beneficiare di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro a causa del suo collocamento a riposo.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, per ragioni attinenti al controllo della spesa pubblica, preveda che il lavoratore di un’amministrazione pubblica che eserciti funzioni dirigenziali non possa in nessun caso beneficiare di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro a causa del suo collocamento a riposo.
Lussemburgo, 24 luglio 2024.
Il cancelliere |
Il presidente di sezione |
A. Calot Escobar |
T. von Danwitz |
* Lingua processuale: l’italiano.
![]() ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 24 luglio 2024 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2003/88/CEE – Articolo 7, paragrafo 2 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per ferie non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che nega tale indennità al personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i dirigenti di tali amministrazioni » Nella causa C‑689/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Oristano (Italia), con decisione del 21 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2022, nel procedimento S.G. contro Unione di Comuni Alta Marmilla, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G. Xuereb e I. Ziemele (relatrice), giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. Calot Escobar vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone S.G. all’Unione di Comuni Alta Marmilla (Italia) (in prosieguo: l’«Unione di Comuni»), in merito al rifiuto di quest’ultima di concedere a S.G. un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute alla data in cui è cessato il suo rapporto di lavoro, a seguito del suo collocamento a riposo. Contesto giuridico Diritto dell’Unione 3 Il considerando 4 della direttiva 2003/88 enuncia quanto segue: «Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico». 4 L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Ferie annuali», così dispone: «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». 5 L’articolo 17 di detta direttiva, intitolato «Deroghe», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo; (…)». Diritto italiano 6 L’articolo 36, terzo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana dispone quanto segue: «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi». 7 L’articolo 2109 del codice civile, intitolato «Periodo di riposo», dispone, ai commi 1 e 2, quanto segue: «Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. (...)» 8 L’articolo 10 del decreto legislativo dell’8 aprile 2003, n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (supplemento ordinario alla GURI n. 87 del 14 aprile 2003), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, intitolato «Ferie annuali», recita: «1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione». 9 L’articolo 5 del decreto‑legge del 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (supplemento ordinario alla GURI n. 156 del 6 luglio 2012), convertito in legge, con modifiche, dall’articolo 1, comma 1, della legge del 7 agosto 2012, n. 135 (supplemento ordinario alla GURI n. 189 del 14 agosto 2012), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto‑legge n. 95/2012»), intitolato «Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni», prevede, al comma 8, quanto segue: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) [Italia] ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [– Legge di contabilità e finanza pubblica (supplemento ordinario alla GURI n. 303 del 31 dicembre 2009)], nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) [Italia], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 S.G. ha lavorato alle dipendenze dell’amministrazione pubblica presso l’Unione di Comuni ricoprendo un posto di dirigente. Egli ha occupato tale posto a tempo pieno fino al suo collocamento a riposo. 11 Ritenendo di non aver fruito, alla data del suo collocamento a riposo, di tutti i giorni di ferie annuali retribuite maturati ai quali aveva diritto, S.G. ha proposto, il 25 gennaio 2021, un ricorso contro l’Unione di Comuni dinanzi al Tribunale di Oristano (Italia), giudice del rinvio, al fine di ottenere il pagamento di un’indennità finanziaria, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, corrispondente ai giorni di ferie annuali retribuite non goduti. 12 Da un lato, S.G. sostiene di non aver potuto prendere le proprie ferie per ragioni che non sono a lui imputabili, bensì dovute, in particolare, alla grave carenza di organico dell’ente pubblico, alla grande quantità di funzioni trasferite dai Comuni aderenti all’Unione e alla necessità della sua costante presenza sul luogo di lavoro, quale unico dirigente, al fine di evitare una paralisi dell’attività dell’Unione di Comuni. 13 Dall’altro lato, S.G. precisa che non è mai stato messo in condizione di usufruire dei suoi giorni di ferie annuali retribuiti e che l’Unione di Comuni non lo ha mai avvisato dell’eventuale perdita di tali giorni di ferie in caso di mancata fruizione. 14 L’Unione di Comuni si oppone a tale domanda di pagamento, facendo presente che l’articolo 5, comma 8, del decreto‑legge n. 95/2012, di cui al punto 9 della presente ordinanza, esclude il pagamento al personale delle amministrazioni pubbliche di un’indennità finanziaria in sostituzione di ferie annuali retribuite non godute. 15 Inoltre, essa precisa che non aveva opposto a S.G. esigenze di servizio tali da non consentirgli di godere delle ferie annuali, e che, comunque, in virtù della giurisprudenza nazionale, spetterebbe a S.G. dimostrare le ragioni, e segnatamente le esigenze di servizio, per le quali gli sarebbe stato impedito di godere delle proprie ferie. 16 Il giudice del rinvio osserva che dall’articolo 5, comma 8, del decreto‑legge n. 95/2012 risulta che i giorni di ferie non goduti dal personale di tutte le amministrazioni pubbliche, anche di livello dirigenziale, non danno più diritto, «in nessun caso», alla corresponsione di indennità finanziarie e che tale disposizione non permette al giudice di valutare se il mancato godimento delle ferie sia imputabile al comportamento inadempiente o abusivo del lavoratore o del datore di lavoro. 17 Inoltre, secondo detto giudice, la prassi amministrativa limiterebbe il divieto di versamento di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute ai casi in cui il lavoratore contribuisca in modo attivo alla cessazione del suo rapporto di lavoro, anche in caso di collocamento a riposo. 18 Allo stesso modo, in virtù della giurisprudenza nazionale, tale divieto non potrebbe ostare alla tutela consistente in un indennizzo, sulla base del diritto civile, del danno subìto dal lavoratore e non si applicherebbe nel caso in cui la mancata fruizione di ferie non sia imputabile a quest’ultimo. 19 Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che tale prassi e tale giurisprudenza si limitano ad attenuare il contrasto tra la normativa nazionale e il diritto dell’Unione, rilevando che, in virtù di detta normativa, nei rapporti di lavoro nel settore pubblico, la compensazione finanziaria per il mancato godimento di giorni di ferie non è ammessa «in nessun caso», anche se il lavoratore non ha approfittato dei suoi giorni di ferie per una ragione che non è a lui imputabile. 20 Dato che non sarebbe possibile procedere ad un’interpretazione di detta normativa conforme al diritto dell’Unione, potrebbe prospettarsi la necessità di disapplicare la normativa summenzionata. Tuttavia, il giudice del rinvio reputa necessario verificare se la stessa normativa, alla luce della finalità da essa perseguita, attinente segnatamente ad obiettivi di controllo della spesa pubblica, possa essere considerata giustificata. 21 Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale di Oristano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta] e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva [2003/88], anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali, motivate dall’osservanza dei vincoli di finanza pubblica, in base alle quali a favore del personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, al momento della risoluzione del rapporto, in nessun caso possono essere riconosciute prestazioni pecuniarie con funzione sostitutiva delle ferie maturate e non godute». Procedimento dinanzi alla Corte 22 Con una decisione del presidente della Corte del 13 gennaio 2023, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino (C‑218/22, EU:C:2024:51). 23 Con lettera del 24 gennaio 2024, la cancelleria della Corte ha trasmesso una copia di tale sentenza al giudice del rinvio e l’ha invitato a comunicare se, alla luce di tale pronuncia, intendeva confermare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. 24 Con lettera del 30 gennaio 2024, detto giudice ha informato la Corte che intendeva confermare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. Sulla questione pregiudiziale 25 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può decidere in qualsiasi momento di statuire con ordinanza motivata. 26 Nel caso di specie, la Corte ritiene che l’interpretazione del diritto dell’Unione sollecitata dal giudice del rinvio possa essere chiaramente desunta dalla sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino (C‑218/22, EU:C:2024:51). Occorre dunque applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura nella presente causa. 27 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, per ragioni attinenti al controllo della spesa pubblica, preveda che il lavoratore di un’amministrazione pubblica che eserciti funzioni dirigenziali non possa in nessun caso beneficiare di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro a causa del suo collocamento a riposo. 28 In primo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e che le autorità nazionali competenti possono attuare solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 25). 29 In secondo luogo, risulta dalla stessa giurisprudenza che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, il quale dispone che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, riflette e concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite, sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 26). 30 Pertanto, spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene. Tuttavia, detti Stati devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla direttiva summenzionata (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punti 27 e 28 nonché la giurisprudenza ivi citata). 31 In terzo luogo, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione. Tale diritto fondamentale include infatti anche un diritto ad ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 29). 32 A questo proposito, occorre ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, al lavoratore sia precluso qualunque godimento di tale diritto, anche in forma pecuniaria, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 30). 33 Come statuito dalla Corte, la disposizione sopra citata non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato. Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 31). 34 Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite da lui maturate prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 32). 35 La disposizione summenzionata osta a norme o prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 33). 36 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira segnatamente a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 34). 37 Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che preveda modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, comprendente finanche la perdita del diritto in questione allo scadere di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, a condizione però che il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che detta direttiva gli conferisce (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 35). 38 Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio che la normativa nazionale applicabile ai dipendenti del settore pubblico prevede che in nessun caso possa essere versata ai lavoratori di tale settore un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale divieto, essendo assoluto e non permettendo alcuna deroga, limita il diritto a tale indennità, il quale costituisce una delle componenti del diritto alle ferie annuali retribuite, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 31 della presente ordinanza (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 41). 39 A questo proposito, la Corte ha ricordato che possono essere apportate limitazioni al diritto alle ferie annuali retribuite, purché siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, ossia che tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tale diritto e, in osservanza del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione europea (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 42). 40 Quanto alle finalità della normativa nazionale controversa nel procedimento principale, risulta dalla decisione di rinvio che tale normativa ha come obiettivo, da un lato, di controllare la spesa pubblica e, dall’altro, di soddisfare le esigenze organizzative proprie dei datori di lavoro pubblici. 41 Per quanto riguarda l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, è sufficiente ricordare che dal considerando 4 della direttiva 2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata). 42 Per quanto riguarda l’obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, anche se un tale obiettivo può essere inteso come finalizzato a incentivare, in particolare, la razionale pianificazione del periodo di ferie e l’adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, e in tal modo a incoraggiare i lavoratori a fruire delle loro ferie, e pertanto come rispondente alla finalità della direttiva 2003/88, occorre rilevare che gli Stati membri non possono derogare al principio, derivante dall’articolo 7 di tale direttiva, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, qualora il lavoratore non sia stato in grado di fruire delle proprie ferie (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punti 46 e 47). 43 Tuttavia, qualora il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si sia astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a tale lavoratore di esercitare effettivamente detto diritto (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 48). 44 A questo proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, se necessario invitandolo formalmente a farlo, e nel contempo informandolo, in modo preciso e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria. L’onere della prova incombe al datore di lavoro (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). 45 Infine, occorre ricordare che la Corte ha statuito che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, punto 50). 46 In tale contesto, spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale possa essere interpretata in modo conforme all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. 47 A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che gli effetti che si ricollegano al principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza, in particolare, che le disposizioni interne, comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 251 nonché la giurisprudenza ivi citata). 48 In secondo luogo, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva in questione, al fine di conseguire il risultato perseguito da quest’ultima (sentenza del 6 novembre 2018, Max‑Planck‑Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata). 49 In terzo luogo, la Corte ha statuito che il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali facciano tutto quanto rientra nei loro poteri, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da tale diritto, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima (sentenza del 6 novembre 2018, Max‑Planck‑Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata). 50 Come altresì dichiarato dalla Corte, l’esigenza di una siffatta interpretazione conforme include, segnatamente, l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata, qualora questa si fondi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi di una direttiva. Un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale in conformità al diritto dell’Unione per il solo fatto che tale disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che non è compatibile con tale diritto (sentenza del 6 novembre 2018, Max‑Planck‑Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata). 51 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, per ragioni attinenti al controllo della spesa pubblica, preveda che il lavoratore di un’amministrazione pubblica che eserciti funzioni dirigenziali non possa in nessun caso beneficiare di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro a causa del suo collocamento a riposo. Sulle spese 52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, per ragioni attinenti al controllo della spesa pubblica, preveda che il lavoratore di un’amministrazione pubblica che eserciti funzioni dirigenziali non possa in nessun caso beneficiare di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro a causa del suo collocamento a riposo. Lussemburgo, 24 luglio 2024.
* Lingua processuale: l’italiano.
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