
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
25 luglio 2023 (*)
«Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
Nella causa T‑424/22,
Vincenzo D’Agostino, residente a Napoli (Italia),
Dafin Srl, con sede a Casandrino (Italia),
rappresentati da M. De Siena, avvocata,
ricorrenti,
contro
Banca centrale europea (BCE), rappresentata da O. Heinz, M. Ioannidis, L. Cardone e M. Szablewska, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da R. da Silva Passos (relatore), presidente, N. Półtorak e T. Pynnä, giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE, i ricorrenti, il sig. Vincenzo D’Agostino e la Dafin Srl (in prosieguo: la «Dafin»), chiedono il risarcimento dei danni che avrebbero subito a seguito di una dichiarazione rilasciata dalla presidente della Banca centrale europea (BCE) il 12 marzo 2020.
Fatti
2 Il sig. V. D’Agostino è a capo di un gruppo di società attive nel settore della moda. La Dafin è una società appartenente a tale gruppo. Essa è controllata al 95% dal sig. V. D’Agostino, che ne è amministratore unico.
3 Il 4 dicembre 2018 il sig. V. D’Agostino ha stipulato un contratto con un istituto bancario, in virtù del quale egli si faceva garante di una linea di credito, di importo pari a EUR 1 670 000, a favore della Dafin, assistita da pegno su titoli finanziari da egli detenuti e oggetto di un contratto di gestione patrimoniale con il medesimo istituto bancario (in prosieguo: i «titoli dati in garanzia»).
4 Tra il 20 febbraio e il 10 marzo 2020 il sig. V. D’Agostino ha acquistato diversi titoli finanziari a effetto leva denominati «SI FTSE.COPERP», per un importo totale di EUR 450 595,93 (in prosieguo: i «titoli a effetto leva»).
5 Il 12 marzo 2020, nel corso di una conferenza stampa intesa a presentare le misure adottate dal consiglio direttivo della BCE in risposta alla pandemia di COVID-19, la presidente della BCE ha dichiarato che «[la BCE] [avrebbe risposto] all’appello, utilizzando tutta la [sua] flessibilità, ma [che essa] non [era] lì per ridurre gli “spread” [dei tassi di interesse]», per poi chiarire che «[c]iò non [era] né [la] funzione né [il] compito [della BCE]» (in prosieguo: la «dichiarazione controversa»).
6 Lo stesso giorno, l’indice azionario della Borsa di Milano (Italia) ha registrato un calo del 16,92%.
7 Tra il 20 marzo e il 6 novembre 2020, il sig. V. D’Agostino ha venduto una parte dei titoli dati in garanzia, subendo, con riferimento all’importo cumulativo dell’acquisto di tali titoli, una minusvalenza cumulativa di EUR 2 362 258,52.
8 Il 4 gennaio 2021 il sig. V. D’Agostino ha effettuato un bonifico bancario, di importo pari a EUR 1 045 000, a favore della Dafin, al fine di rimborsare l’importo utilizzato della linea di credito costituita a favore di quest’ultima.
9 Tra il 13 gennaio e il 20 luglio 2021, il sig. V. D’Agostino ha venduto un’altra parte dei titoli dati in garanzia, subendo, con riferimento all’importo cumulativo dell’acquisto di tali titoli, una minusvalenza cumulativa di EUR 471 066,90.
10 Il 26 maggio 2021 il sig. V. D’Agostino ha presentato alla BCE una richiesta di risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a causa della dichiarazione controversa. Con messaggio di posta elettronica del 13 ottobre 2021, la BCE ha respinto tale richiesta.
Conclusioni delle parti
11 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– condannare la BCE al risarcimento dei danni che essi avrebbero subito a causa della dichiarazione controversa, corrispondenti, in primo luogo, a un danno patrimoniale stimato in EUR 4 334 609,28 e, in secondo luogo, a un danno morale stimato in EUR 1 milione, importi che, in subordine, dovranno essere liquidati dal Tribunale e, in ogni caso, maggiorati degli interessi di mora da calcolarsi a decorrere dal 12 marzo 2020 e fino all’effettivo risarcimento;
– condannare la BCE a versare loro un importo fissato dal Tribunale secondo equità, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance che essi avrebbero subito;
– condannare la BCE alle spese.
12 La BCE chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile o, in ogni caso, manifestamente infondato;
– condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
13 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
14 Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.
15 I ricorrenti sostengono che, a seguito della dichiarazione controversa, il valore dei titoli a effetto leva è crollato e che, al fine di rimborsare l’importo utilizzato della linea di credito concessa alla Dafin, di cui il sig. V. D’Agostino era garante, quest’ultimo non ha avuto altra scelta che vendere i titoli dati in garanzia, subendo notevoli minusvalenze. Di conseguenza, la BCE dovrebbe essere condannata, a titolo di responsabilità extracontrattuale, a risarcire diversi danni subiti dai ricorrenti e che consistono, in sostanza, da un lato, in un danno patrimoniale corrispondente all’importo di acquisto dei titoli a effetto leva, all’importo delle minusvalenze subite a seguito della cessione dei titoli dati in garanzia nonché al lucro cessante e a una perdita di chance legati ai profitti che il sig. V. D’agostino avrebbe potuto ricavare dalla cessione, a un prezzo più elevato, dei predetti titoli e, dall’altro, in un danno morale stimato in EUR 1 milione.
16 Ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, la BCE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
17 Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, ai sensi di tale disposizione, presuppone che sia soddisfatto un insieme di condizioni aventi carattere cumulativo, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputato alla BCE, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno lamentato. Dato il carattere cumulativo di tali condizioni, il ricorso deve essere respinto nel suo insieme quando anche solo una di esse non sia soddisfatta (sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punti 65 e 66; del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 68, e del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punti 52 e 143).
18 Per quanto riguarda la condizione relativa all’illegittimità del comportamento imputato alla BCE, la giurisprudenza esige che sia dimostrata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (v. sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 67 e giurisprudenza citata). In proposito, una norma giuridica è preordinata a conferire diritti ai singoli qualora generi un vantaggio che può essere definito diritto acquisito, abbia lo scopo di tutelare gli interessi dei singoli o implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli il cui contenuto possa essere adeguatamente individuato (v. sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 140 e giurisprudenza citata).
19 È stato pertanto dichiarato, in merito a disposizioni di natura istituzionale, che tali disposizioni non potevano essere qualificate come norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2007, Fédération des industries condimentaires de France e a./Commissione, T‑90/03, non pubblicata, EU:T:2007:208, punto 61; ordinanze del 27 ottobre 2008, Pellegrini/Commissione, T‑375/07, non pubblicata, EU:T:2008:466, punto 19, e del 10 dicembre 2021, Intersagunto Terminales/Spagna e Commissione, T‑626/21, non pubblicata, EU:T:2021:908, punto 16).
20 Del pari, dalla giurisprudenza risulta che il mancato rispetto del sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni dell’Unione europea, che mira a garantire il rispetto dell’equilibrio istituzionale contemplato dai Trattati e non la tutela dei singoli, non può, di per sé, essere sufficiente a far sorgere la responsabilità dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. Non potrebbe dirsi lo stesso qualora una misura dell’Unione fosse adottata in spregio non solo della ripartizione delle competenze fra le istituzioni, ma anche, quanto alle sue disposizioni sostanziali, di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (v. sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 81 e giurisprudenza citata). Dato che l’articolo 340, secondo comma, TFUE relativo alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione, prevede le medesime condizioni sostanziali di quelle previste all’articolo 340, terzo comma TFUE, tale giurisprudenza si applica anche nel contesto di un ricorso volto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della BCE (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2016, IPSO/BCE, T‑713/14, EU:T:2016:727, punto 155 e giurisprudenza citata).
21 Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono che, con la dichiarazione controversa, la presidente della BCE ha violato l’articolo 127 TFUE, gli articoli 3, da 10 a 13 e 38 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE (in prosieguo: lo «statuto del SEBC e della BCE»), nonché gli articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257/CE della BCE, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della BCE (GU 2004, L 80, pag. 33).
22 Occorre anzitutto rilevare che i ricorrenti non affermano di essere titolari di diritti soggettivi derivanti da tali disposizioni, e neanche che queste ultime siano idonee a conferire diritti ai singoli. Infatti, i ricorrenti ritengono che, pronunciando la dichiarazione controversa, la presidente della BCE abbia commesso un abuso di potere ed abbia ecceduto le proprie competenze, modificando unilateralmente l’orientamento della politica monetaria della zona euro, mentre, in forza delle predette disposizioni, la determinazione di un tale orientamento rientra nella competenza esclusiva del consiglio direttivo della BCE.
23 Per quanto riguarda nello specifico le disposizioni di cui i ricorrenti lamentano la violazione, in primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 127, paragrafo 1, TFUE prevede che l’obiettivo principale della politica monetaria dell’Unione è il mantenimento della stabilità dei prezzi e che, fatto salvo tale obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sostiene le politiche economiche generali nell’Unione, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest’ultima, definiti nell’articolo 3 TUE. L’articolo 127, paragrafi 2 e 3, TFUE elenca i compiti fondamentali del SEBC, che consistono nel definire e attuare la politica monetaria dell’Unione, nello svolgere le operazioni sui cambi, nel detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, senza pregiudicare la detenzione e la gestione da parte dei loro governi di saldi operativi in valuta estera, e nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. L’articolo 127, paragrafo 5, TFUE stabilisce che il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Infine, dall’articolo 127, paragrafi 4 e 6, TFUE risulta che la BCE deve essere consultata prima dell’adozione di qualsiasi atto dell’Unione o nazionale che rientri nelle sue competenze, che essa può, nei limiti di tali competenze, formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione o alle autorità nazionali e che il Consiglio dell’Unione europea può affidarle compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.
24 Ne consegue che l’articolo 127 TFUE mira, nel contempo, a stabilire gli obiettivi, in termini generali, della politica monetaria dell’Unione e a determinare i mezzi a disposizione del SEBC per attuare tale politica nonché talune modalità specifiche dell’azione della BCE rispetto alle altre istituzioni dell’Unione e alle autorità nazionali. In quanto norma volta a determinare gli obiettivi della politica monetaria dell’Unione e attributiva di competenze al SEBC e alla BCE in tale settore, l’articolo 127 TFUE ha natura istituzionale e non è inteso a conferire diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T‑868/16, con impugnazione pendente, EU:T:2022:58, punto 100).
25 La medesima conclusione si impone con riferimento all’articolo 3 dello statuto del SEBC e della BCE, che ha il solo scopo di definire i compiti del SEBC, operando un rinvio esplicito a talune disposizioni dell’articolo 127 TFUE.
26 In secondo luogo, gli articoli 10 e 11 dello statuto del SEBC e della BCE riguardano gli organi decisionali della BCE che sono, rispettivamente, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo. Tali disposizioni si limitano a disciplinare la composizione di tali organi e le modalità di adozione delle decisioni al loro interno. Pertanto, tali disposizioni hanno natura istituzionale e non sono intese a conferire diritti ai singoli.
27 In terzo luogo, l’articolo 12 dello statuto del SEBC e della BCE, intitolato «Responsabilità degli organi decisionali», dispone che, da un lato, il consiglio direttivo della BCE «adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati al SEBC», «formula la politica monetaria dell’Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all’offerta di riserve nel SEBC», «stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione» (articolo 12.1, primo comma), adotta «il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali» (articolo 12.3) e talune decisioni in materia di cooperazione internazionale (articolo 12.5) ed esercita determinate funzioni consultive (articolo 12.4). Dall’altro lato, conformemente alla stessa disposizione, il comitato esecutivo della BCE «attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo», «impart[isce] le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali», «[può ricevere delega di] taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo» (articolo 12.1, secondo comma) e «ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo» (articolo 12.2).
28 Di conseguenza, l’articolo 12 dello statuto del SEBC e della BCE ha come unico oggetto la ripartizione delle competenze tra gli organi decisionali della BCE e non costituisce, pertanto, una disposizione intesa a conferire diritti ai singoli.
29 Allo stesso modo, l’articolo 13 dello statuto del SEBC e della BCE si limita a disciplinare le attribuzioni del presidente della BCE, il quale «presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE» e «rappresenta la BCE all’esterno». Di conseguenza, non si può ritenere che tale disposizione conferisca diritti ai singoli.
30 In quarto luogo, l’articolo 38 dello statuto del SEBC e della BCE, intitolato «Poteri di firma», dispone che «[l]a BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE». Neppure tale disposizione, che si limita a stabilire le condizioni di forma in base alle quali gli atti della BCE sono giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi, è intesa a conferire diritti ai singoli che i ricorrenti potrebbero far valere nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale.
31 La stessa conclusione deve essere tratta in relazione, da un lato, all’articolo 17.2 della decisione 2004/257, che riguarda le condizioni relative alla motivazione, alla notifica e alla pubblicazione degli indirizzi adottati dal consiglio direttivo della BCE e, dall’altro, all’articolo 17.3 della medesima decisione, riguardante la delega, da parte del consiglio direttivo della BCE, dei suoi poteri normativi al comitato esecutivo.
32 Infine, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti in base al quale la presidente della BCE, rilasciando la dichiarazione controversa, avrebbe commesso un «abuso di potere», occorre constatare che tale argomento non è oggetto di alcuno sviluppo specifico nel ricorso. Infatti, un tale abuso è presentato solo come una conseguenza dell’asserita violazione, da parte della presidente della BCE, delle disposizioni di cui al precedente punto 21. Di conseguenza, dato che tali disposizioni non sono intese a conferire diritti ai singoli, lo stesso deve valere con riferimento all’abuso di potere dedotto nel ricorso.
33 Da quanto precede risulta che, a sostegno del loro ricorso, i ricorrenti non hanno dedotto la violazione di alcuna norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, cosicché la prima delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, di cui al precedente punto 17, risulta manifestamente non soddisfatta.
34 Inoltre, per quanto riguarda la condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE relativa al nesso causale, occorre ricordare che essa concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento addebitato a detta istituzione e il danno, nesso di cui spetta al ricorrente fornire la prova, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno (v. sentenza del 13 dicembre 2018, Unione europea/ASPLA e Armando Álvarez, C‑174/17 P e C‑222/17 P, EU:C:2018:1015, punto 23 e giurisprudenza citata).
35 Nel caso di specie, tuttavia, per quanto riguarda l’asserito danno patrimoniale corrispondente alle minusvalenze subite dopo la vendita dei titoli dati in garanzia, i ricorrenti non forniscono alcuna prova a sostegno della loro affermazione secondo cui, a seguito della dichiarazione controversa, il sig. V. D’Agostino sarebbe stato costretto a vendere, in tempi ridotti, tutti o parte di tali titoli al fine di rimborsare l’importo della linea di credito utilizzata dalla Dafin. Peraltro, gli stessi ricorrenti affermano che il 4 gennaio 2021, ossia quasi dieci mesi dopo la dichiarazione controversa, il sig. V. D’Agostino ha rimborsato l’importo utilizzato di tale linea di credito (v. precedente punto 8), il che tendenzialmente priva di plausibilità il fatto che una tale dichiarazione sia all’origine della cessione dei titoli dati in garanzia.
36 In modo analogo, per quanto riguarda l’asserito danno patrimoniale concernente l’importo dei titoli a effetto leva, i ricorrenti non dimostrano che la diminuzione di valore registrata da tali titoli sia stata direttamente imputabile alla dichiarazione controversa. Infatti, dalle prove da essi prodotte risulta che il valore di tali titoli era già in calo nei giorni precedenti il 12 marzo 2020, data della dichiarazione controversa. A tal riguardo, occorre aggiungere che l’acquisto, da parte di un investitore, di titoli finanziari costituisce, per definizione, un’operazione che comporta un certo rischio finanziario, in quanto è soggetta all’alea dell’andamento dei mercati dei capitali.
37 È quindi evidente che i ricorrenti non hanno dimostrato che la dichiarazione controversa sia stata la causa diretta dell’asserito danno patrimoniale corrispondente, da un lato, all’importo delle minusvalenze subite a seguito della vendita dei titoli dati in garanzia e, dall’altro, all’importo dell’acquisto dei titoli a effetto leva. Di conseguenza, non si può nemmeno ritenere che i ricorrenti abbiano dimostrato che la dichiarazione controversa sia stata la causa diretta dei danni costituiti, come sostengono, da un lucro cessante e da una perdita di chance, entrambi corrispondenti ai profitti che il sig. V. D’Agostino avrebbe, rispettivamente, ottenuto o potuto ottenere dalla cessione, a un prezzo più elevato, dei titoli dati in garanzia e dei titoli a effetto leva.
38 Per quanto riguarda, infine, l’asserito danno morale, il ricorso non contiene la minima prova a sostegno dell’affermazione dei ricorrenti in base alla quale la dichiarazione controversa avrebbe leso lo stato di salute mentale e la reputazione del sig. V. D’Agostino. Peraltro, sebbene i ricorrenti abbiano prodotto la lettera di una banca che ha rifiutato di concedere un prestito a una società posseduta e gestita dal padre del sig. V. D’Agostino, si deve rilevare che tale lettera non contiene alcuna motivazione correlata al calo di valore dei titoli a effetto leva o dei titoli dati in garanzia. È quindi evidente che i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra la dichiarazione controversa e il danno morale lamentato.
39 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta manifesto che le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE relative all’esistenza, da un lato, di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, e, dall’altro, di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato, non sono soddisfatte. Pertanto, il ricorso deve essere integralmente respinto in quanto manifestamente infondato in diritto, senza che sia necessario esaminare l’ulteriore condizione per il sorgere di una siffatta responsabilità, relativa all’esistenza di un danno reale e certo, né le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BCE nel suo controricorso.
Sulle spese
40 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda della BCE.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2) Il sig. Vincenzo D’Agostino e la Dafin Srl sono condannati alle spese.
Lussemburgo, 25 luglio 2023
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Il cancelliere |
Il presidente |
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V. Di Bucci |
R. da Silva Passos |
![]() ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 25 luglio 2023 (*) «Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Ricorso manifestamente infondato in diritto» Nella causa T‑424/22, Vincenzo D’Agostino, residente a Napoli (Italia), Dafin Srl, con sede a Casandrino (Italia), rappresentati da M. De Siena, avvocata, ricorrenti, contro Banca centrale europea (BCE), rappresentata da O. Heinz, M. Ioannidis, L. Cardone e M. Szablewska, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto da R. da Silva Passos (relatore), presidente, N. Półtorak e T. Pynnä, giudici, cancelliere: V. Di Bucci vista la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE, i ricorrenti, il sig. Vincenzo D’Agostino e la Dafin Srl (in prosieguo: la «Dafin»), chiedono il risarcimento dei danni che avrebbero subito a seguito di una dichiarazione rilasciata dalla presidente della Banca centrale europea (BCE) il 12 marzo 2020. Fatti 2 Il sig. V. D’Agostino è a capo di un gruppo di società attive nel settore della moda. La Dafin è una società appartenente a tale gruppo. Essa è controllata al 95% dal sig. V. D’Agostino, che ne è amministratore unico. 3 Il 4 dicembre 2018 il sig. V. D’Agostino ha stipulato un contratto con un istituto bancario, in virtù del quale egli si faceva garante di una linea di credito, di importo pari a EUR 1 670 000, a favore della Dafin, assistita da pegno su titoli finanziari da egli detenuti e oggetto di un contratto di gestione patrimoniale con il medesimo istituto bancario (in prosieguo: i «titoli dati in garanzia»). 4 Tra il 20 febbraio e il 10 marzo 2020 il sig. V. D’Agostino ha acquistato diversi titoli finanziari a effetto leva denominati «SI FTSE.COPERP», per un importo totale di EUR 450 595,93 (in prosieguo: i «titoli a effetto leva»). 5 Il 12 marzo 2020, nel corso di una conferenza stampa intesa a presentare le misure adottate dal consiglio direttivo della BCE in risposta alla pandemia di COVID-19, la presidente della BCE ha dichiarato che «[la BCE] [avrebbe risposto] all’appello, utilizzando tutta la [sua] flessibilità, ma [che essa] non [era] lì per ridurre gli “spread” [dei tassi di interesse]», per poi chiarire che «[c]iò non [era] né [la] funzione né [il] compito [della BCE]» (in prosieguo: la «dichiarazione controversa»). 6 Lo stesso giorno, l’indice azionario della Borsa di Milano (Italia) ha registrato un calo del 16,92%. 7 Tra il 20 marzo e il 6 novembre 2020, il sig. V. D’Agostino ha venduto una parte dei titoli dati in garanzia, subendo, con riferimento all’importo cumulativo dell’acquisto di tali titoli, una minusvalenza cumulativa di EUR 2 362 258,52. 8 Il 4 gennaio 2021 il sig. V. D’Agostino ha effettuato un bonifico bancario, di importo pari a EUR 1 045 000, a favore della Dafin, al fine di rimborsare l’importo utilizzato della linea di credito costituita a favore di quest’ultima. 9 Tra il 13 gennaio e il 20 luglio 2021, il sig. V. D’Agostino ha venduto un’altra parte dei titoli dati in garanzia, subendo, con riferimento all’importo cumulativo dell’acquisto di tali titoli, una minusvalenza cumulativa di EUR 471 066,90. 10 Il 26 maggio 2021 il sig. V. D’Agostino ha presentato alla BCE una richiesta di risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a causa della dichiarazione controversa. Con messaggio di posta elettronica del 13 ottobre 2021, la BCE ha respinto tale richiesta. Conclusioni delle parti 11 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – condannare la BCE al risarcimento dei danni che essi avrebbero subito a causa della dichiarazione controversa, corrispondenti, in primo luogo, a un danno patrimoniale stimato in EUR 4 334 609,28 e, in secondo luogo, a un danno morale stimato in EUR 1 milione, importi che, in subordine, dovranno essere liquidati dal Tribunale e, in ogni caso, maggiorati degli interessi di mora da calcolarsi a decorrere dal 12 marzo 2020 e fino all’effettivo risarcimento; – condannare la BCE a versare loro un importo fissato dal Tribunale secondo equità, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance che essi avrebbero subito; – condannare la BCE alle spese. 12 La BCE chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile o, in ogni caso, manifestamente infondato; – condannare i ricorrenti alle spese. In diritto 13 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 14 Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento. 15 I ricorrenti sostengono che, a seguito della dichiarazione controversa, il valore dei titoli a effetto leva è crollato e che, al fine di rimborsare l’importo utilizzato della linea di credito concessa alla Dafin, di cui il sig. V. D’Agostino era garante, quest’ultimo non ha avuto altra scelta che vendere i titoli dati in garanzia, subendo notevoli minusvalenze. Di conseguenza, la BCE dovrebbe essere condannata, a titolo di responsabilità extracontrattuale, a risarcire diversi danni subiti dai ricorrenti e che consistono, in sostanza, da un lato, in un danno patrimoniale corrispondente all’importo di acquisto dei titoli a effetto leva, all’importo delle minusvalenze subite a seguito della cessione dei titoli dati in garanzia nonché al lucro cessante e a una perdita di chance legati ai profitti che il sig. V. D’agostino avrebbe potuto ricavare dalla cessione, a un prezzo più elevato, dei predetti titoli e, dall’altro, in un danno morale stimato in EUR 1 milione. 16 Ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, la BCE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 17 Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, ai sensi di tale disposizione, presuppone che sia soddisfatto un insieme di condizioni aventi carattere cumulativo, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputato alla BCE, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno lamentato. Dato il carattere cumulativo di tali condizioni, il ricorso deve essere respinto nel suo insieme quando anche solo una di esse non sia soddisfatta (sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punti 65 e 66; del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 68, e del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punti 52 e 143). 18 Per quanto riguarda la condizione relativa all’illegittimità del comportamento imputato alla BCE, la giurisprudenza esige che sia dimostrata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (v. sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 67 e giurisprudenza citata). In proposito, una norma giuridica è preordinata a conferire diritti ai singoli qualora generi un vantaggio che può essere definito diritto acquisito, abbia lo scopo di tutelare gli interessi dei singoli o implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli il cui contenuto possa essere adeguatamente individuato (v. sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 140 e giurisprudenza citata). 19 È stato pertanto dichiarato, in merito a disposizioni di natura istituzionale, che tali disposizioni non potevano essere qualificate come norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2007, Fédération des industries condimentaires de France e a./Commissione, T‑90/03, non pubblicata, EU:T:2007:208, punto 61; ordinanze del 27 ottobre 2008, Pellegrini/Commissione, T‑375/07, non pubblicata, EU:T:2008:466, punto 19, e del 10 dicembre 2021, Intersagunto Terminales/Spagna e Commissione, T‑626/21, non pubblicata, EU:T:2021:908, punto 16). 20 Del pari, dalla giurisprudenza risulta che il mancato rispetto del sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni dell’Unione europea, che mira a garantire il rispetto dell’equilibrio istituzionale contemplato dai Trattati e non la tutela dei singoli, non può, di per sé, essere sufficiente a far sorgere la responsabilità dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. Non potrebbe dirsi lo stesso qualora una misura dell’Unione fosse adottata in spregio non solo della ripartizione delle competenze fra le istituzioni, ma anche, quanto alle sue disposizioni sostanziali, di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (v. sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 81 e giurisprudenza citata). Dato che l’articolo 340, secondo comma, TFUE relativo alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione, prevede le medesime condizioni sostanziali di quelle previste all’articolo 340, terzo comma TFUE, tale giurisprudenza si applica anche nel contesto di un ricorso volto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della BCE (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2016, IPSO/BCE, T‑713/14, EU:T:2016:727, punto 155 e giurisprudenza citata). 21 Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono che, con la dichiarazione controversa, la presidente della BCE ha violato l’articolo 127 TFUE, gli articoli 3, da 10 a 13 e 38 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE (in prosieguo: lo «statuto del SEBC e della BCE»), nonché gli articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257/CE della BCE, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della BCE (GU 2004, L 80, pag. 33). 22 Occorre anzitutto rilevare che i ricorrenti non affermano di essere titolari di diritti soggettivi derivanti da tali disposizioni, e neanche che queste ultime siano idonee a conferire diritti ai singoli. Infatti, i ricorrenti ritengono che, pronunciando la dichiarazione controversa, la presidente della BCE abbia commesso un abuso di potere ed abbia ecceduto le proprie competenze, modificando unilateralmente l’orientamento della politica monetaria della zona euro, mentre, in forza delle predette disposizioni, la determinazione di un tale orientamento rientra nella competenza esclusiva del consiglio direttivo della BCE. 23 Per quanto riguarda nello specifico le disposizioni di cui i ricorrenti lamentano la violazione, in primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 127, paragrafo 1, TFUE prevede che l’obiettivo principale della politica monetaria dell’Unione è il mantenimento della stabilità dei prezzi e che, fatto salvo tale obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sostiene le politiche economiche generali nell’Unione, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest’ultima, definiti nell’articolo 3 TUE. L’articolo 127, paragrafi 2 e 3, TFUE elenca i compiti fondamentali del SEBC, che consistono nel definire e attuare la politica monetaria dell’Unione, nello svolgere le operazioni sui cambi, nel detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, senza pregiudicare la detenzione e la gestione da parte dei loro governi di saldi operativi in valuta estera, e nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. L’articolo 127, paragrafo 5, TFUE stabilisce che il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Infine, dall’articolo 127, paragrafi 4 e 6, TFUE risulta che la BCE deve essere consultata prima dell’adozione di qualsiasi atto dell’Unione o nazionale che rientri nelle sue competenze, che essa può, nei limiti di tali competenze, formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione o alle autorità nazionali e che il Consiglio dell’Unione europea può affidarle compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. 24 Ne consegue che l’articolo 127 TFUE mira, nel contempo, a stabilire gli obiettivi, in termini generali, della politica monetaria dell’Unione e a determinare i mezzi a disposizione del SEBC per attuare tale politica nonché talune modalità specifiche dell’azione della BCE rispetto alle altre istituzioni dell’Unione e alle autorità nazionali. In quanto norma volta a determinare gli obiettivi della politica monetaria dell’Unione e attributiva di competenze al SEBC e alla BCE in tale settore, l’articolo 127 TFUE ha natura istituzionale e non è inteso a conferire diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T‑868/16, con impugnazione pendente, EU:T:2022:58, punto 100). 25 La medesima conclusione si impone con riferimento all’articolo 3 dello statuto del SEBC e della BCE, che ha il solo scopo di definire i compiti del SEBC, operando un rinvio esplicito a talune disposizioni dell’articolo 127 TFUE. 26 In secondo luogo, gli articoli 10 e 11 dello statuto del SEBC e della BCE riguardano gli organi decisionali della BCE che sono, rispettivamente, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo. Tali disposizioni si limitano a disciplinare la composizione di tali organi e le modalità di adozione delle decisioni al loro interno. Pertanto, tali disposizioni hanno natura istituzionale e non sono intese a conferire diritti ai singoli. 27 In terzo luogo, l’articolo 12 dello statuto del SEBC e della BCE, intitolato «Responsabilità degli organi decisionali», dispone che, da un lato, il consiglio direttivo della BCE «adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati al SEBC», «formula la politica monetaria dell’Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all’offerta di riserve nel SEBC», «stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione» (articolo 12.1, primo comma), adotta «il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali» (articolo 12.3) e talune decisioni in materia di cooperazione internazionale (articolo 12.5) ed esercita determinate funzioni consultive (articolo 12.4). Dall’altro lato, conformemente alla stessa disposizione, il comitato esecutivo della BCE «attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo», «impart[isce] le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali», «[può ricevere delega di] taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo» (articolo 12.1, secondo comma) e «ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo» (articolo 12.2). 28 Di conseguenza, l’articolo 12 dello statuto del SEBC e della BCE ha come unico oggetto la ripartizione delle competenze tra gli organi decisionali della BCE e non costituisce, pertanto, una disposizione intesa a conferire diritti ai singoli. 29 Allo stesso modo, l’articolo 13 dello statuto del SEBC e della BCE si limita a disciplinare le attribuzioni del presidente della BCE, il quale «presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE» e «rappresenta la BCE all’esterno». Di conseguenza, non si può ritenere che tale disposizione conferisca diritti ai singoli. 30 In quarto luogo, l’articolo 38 dello statuto del SEBC e della BCE, intitolato «Poteri di firma», dispone che «[l]a BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE». Neppure tale disposizione, che si limita a stabilire le condizioni di forma in base alle quali gli atti della BCE sono giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi, è intesa a conferire diritti ai singoli che i ricorrenti potrebbero far valere nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale. 31 La stessa conclusione deve essere tratta in relazione, da un lato, all’articolo 17.2 della decisione 2004/257, che riguarda le condizioni relative alla motivazione, alla notifica e alla pubblicazione degli indirizzi adottati dal consiglio direttivo della BCE e, dall’altro, all’articolo 17.3 della medesima decisione, riguardante la delega, da parte del consiglio direttivo della BCE, dei suoi poteri normativi al comitato esecutivo. 32 Infine, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti in base al quale la presidente della BCE, rilasciando la dichiarazione controversa, avrebbe commesso un «abuso di potere», occorre constatare che tale argomento non è oggetto di alcuno sviluppo specifico nel ricorso. Infatti, un tale abuso è presentato solo come una conseguenza dell’asserita violazione, da parte della presidente della BCE, delle disposizioni di cui al precedente punto 21. Di conseguenza, dato che tali disposizioni non sono intese a conferire diritti ai singoli, lo stesso deve valere con riferimento all’abuso di potere dedotto nel ricorso. 33 Da quanto precede risulta che, a sostegno del loro ricorso, i ricorrenti non hanno dedotto la violazione di alcuna norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, cosicché la prima delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, di cui al precedente punto 17, risulta manifestamente non soddisfatta. 34 Inoltre, per quanto riguarda la condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE relativa al nesso causale, occorre ricordare che essa concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento addebitato a detta istituzione e il danno, nesso di cui spetta al ricorrente fornire la prova, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno (v. sentenza del 13 dicembre 2018, Unione europea/ASPLA e Armando Álvarez, C‑174/17 P e C‑222/17 P, EU:C:2018:1015, punto 23 e giurisprudenza citata). 35 Nel caso di specie, tuttavia, per quanto riguarda l’asserito danno patrimoniale corrispondente alle minusvalenze subite dopo la vendita dei titoli dati in garanzia, i ricorrenti non forniscono alcuna prova a sostegno della loro affermazione secondo cui, a seguito della dichiarazione controversa, il sig. V. D’Agostino sarebbe stato costretto a vendere, in tempi ridotti, tutti o parte di tali titoli al fine di rimborsare l’importo della linea di credito utilizzata dalla Dafin. Peraltro, gli stessi ricorrenti affermano che il 4 gennaio 2021, ossia quasi dieci mesi dopo la dichiarazione controversa, il sig. V. D’Agostino ha rimborsato l’importo utilizzato di tale linea di credito (v. precedente punto 8), il che tendenzialmente priva di plausibilità il fatto che una tale dichiarazione sia all’origine della cessione dei titoli dati in garanzia. 36 In modo analogo, per quanto riguarda l’asserito danno patrimoniale concernente l’importo dei titoli a effetto leva, i ricorrenti non dimostrano che la diminuzione di valore registrata da tali titoli sia stata direttamente imputabile alla dichiarazione controversa. Infatti, dalle prove da essi prodotte risulta che il valore di tali titoli era già in calo nei giorni precedenti il 12 marzo 2020, data della dichiarazione controversa. A tal riguardo, occorre aggiungere che l’acquisto, da parte di un investitore, di titoli finanziari costituisce, per definizione, un’operazione che comporta un certo rischio finanziario, in quanto è soggetta all’alea dell’andamento dei mercati dei capitali. 37 È quindi evidente che i ricorrenti non hanno dimostrato che la dichiarazione controversa sia stata la causa diretta dell’asserito danno patrimoniale corrispondente, da un lato, all’importo delle minusvalenze subite a seguito della vendita dei titoli dati in garanzia e, dall’altro, all’importo dell’acquisto dei titoli a effetto leva. Di conseguenza, non si può nemmeno ritenere che i ricorrenti abbiano dimostrato che la dichiarazione controversa sia stata la causa diretta dei danni costituiti, come sostengono, da un lucro cessante e da una perdita di chance, entrambi corrispondenti ai profitti che il sig. V. D’Agostino avrebbe, rispettivamente, ottenuto o potuto ottenere dalla cessione, a un prezzo più elevato, dei titoli dati in garanzia e dei titoli a effetto leva. 38 Per quanto riguarda, infine, l’asserito danno morale, il ricorso non contiene la minima prova a sostegno dell’affermazione dei ricorrenti in base alla quale la dichiarazione controversa avrebbe leso lo stato di salute mentale e la reputazione del sig. V. D’Agostino. Peraltro, sebbene i ricorrenti abbiano prodotto la lettera di una banca che ha rifiutato di concedere un prestito a una società posseduta e gestita dal padre del sig. V. D’Agostino, si deve rilevare che tale lettera non contiene alcuna motivazione correlata al calo di valore dei titoli a effetto leva o dei titoli dati in garanzia. È quindi evidente che i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra la dichiarazione controversa e il danno morale lamentato. 39 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta manifesto che le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE relative all’esistenza, da un lato, di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, e, dall’altro, di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato, non sono soddisfatte. Pertanto, il ricorso deve essere integralmente respinto in quanto manifestamente infondato in diritto, senza che sia necessario esaminare l’ulteriore condizione per il sorgere di una siffatta responsabilità, relativa all’esistenza di un danno reale e certo, né le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BCE nel suo controricorso. Sulle spese 40 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda della BCE. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) Il sig. Vincenzo D’Agostino e la Dafin Srl sono condannati alle spese. Lussemburgo, 25 luglio 2023
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