Provvedimento in causa n. T-389/22 del 10/10/2022
Organo giudicante: Tribunale
Procedura: Ricorso di annullamento
Stato della causa: Concluso
Esito: Respinto

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

10 ottobre 2022 (*)

«Ricorso di annullamento – Rappresentanza da parte di un avvocato che non ha la qualità di terzo indipendente nei confronti del ricorrente – Irricevibilità manifesta»

 

Nella causa T‑389/22,

Studio Legale Ughi e Nunziante, con sede in Roma (Italia), rappresentato da A. Clemente, L. Cascone e A. Marega, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

convenuto,

controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Giovanni Battista Nunziante, residente in Roma,

Andrea Mario Piero Ughi, residente in Milano (Italia),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da G. De Baere (relatore), presidente, G. Steinfatt e S. Kingston, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni del ricorrente

1        Con il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e presentato il 1° luglio 2022, il ricorrente, Studio Legale Ughi e Nunziante, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 aprile 2022 (procedimento R 407/2021-5).

2        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare e riformare la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2022;

–        condannare l’EUIPO alle spese del procedimento.

 In diritto

3        Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

4        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione europea, dagli Stati parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e dall’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio AELS (EFTA) devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo SEE. L’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura, dal canto suo, precisa che, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, le parti devono essere rappresentate da un agente o da un avvocato nel rispetto delle condizioni previste dal suddetto articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

6        Dal tenore letterale dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare dall’uso del termine «rappresentate», risulta che una «parte», ai sensi di tale disposizione, qualunque sia la sua qualità, non è autorizzata ad agire in prima persona dinanzi ad un organo giurisdizionale dell’Unione, ma deve ricorrere ai servizi di un terzo. Pertanto, la presentazione di un atto introduttivo firmato dal ricorrente stesso non può essere sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso, e ciò anche se il ricorrente è un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

7        Tale constatazione è confermata dal contesto in cui si inserisce detta disposizione, dal quale risulta espressamente che la rappresentanza in giudizio di una parte non contemplata dai commi primo e secondo di tale articolo 19 può essere garantita soltanto da un avvocato, mentre le parti contemplate in detti commi primo e secondo possono essere rappresentate da un agente che, se del caso, può farsi assistere da un consulente o da un avvocato (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

8        Detta constatazione è avvalorata dallo scopo della rappresentanza tramite un avvocato delle parti non contemplate dall’articolo 19, commi primo e secondo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, scopo che consiste, da un lato, nell’impedire che le parti private agiscano in giudizio in prima persona senza ricorrere a un intermediario e, dall’altro, nel garantire che le persone giuridiche siano difese da un rappresentante sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che rappresenta (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

9        In tale contesto, la Corte ha sottolineato che lo scopo dell’incarico di rappresentanza da parte di un avvocato quale previsto all’articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si esercita nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, consiste prima di tutto nel tutelare e nel difendere al meglio gli interessi del mandante, in piena indipendenza nonché nel rispetto della legge, delle norme professionali e delle norme deontologiche (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

10      Inoltre, se è vero che la nozione di «indipendenza» dell’avvocato è stata inizialmente elaborata nel contesto della riservatezza dei documenti nel settore del diritto della concorrenza, e che la giurisprudenza ha precisato al riguardo che l’avvocato è un ausiliare della giustizia chiamato a fornire, nell’interesse superiore di quest’ultima, un’assistenza legale al cliente, occorre tuttavia constatare che la definizione di tale nozione ha recentemente conosciuto un’evoluzione in materia di rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, essendo ormai il criterio predominante adottato al riguardo la tutela e la difesa degli interessi del cliente (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

11      In tale contesto, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, il requisito di indipendenza dell’avvocato viene definito non soltanto in negativo, vale a dire nel senso della mancanza di un rapporto di impiego tra l’avvocato e il suo cliente, ma anche in positivo, ossia mediante un riferimento alla deontologia (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

12      Il requisito dell’indipendenza dell’avvocato, nel contesto specifico dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, implica necessariamente la mancanza di un rapporto di impiego tra l’avvocato e il suo cliente (sentenze del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO, C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218, punto 67, e del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 50). Tale requisito di indipendenza si applica anche se la parte rappresentata è uno studio legale [ordinanza del 13 maggio 2020, Pontinova/EUIPO – Ponti & Partners (pontinova), T‑76/19, non pubblicata, EU:T:2020:212, punto 11].

13      Per quanto riguarda la definizione positiva della nozione di «indipendenza», la Corte ha espressamente sottolineato che tale nozione deve essere intesa nel senso che essa richiede l’assenza non già di qualsivoglia legame tra l’avvocato e il suo cliente, ma unicamente di legami che pregiudichino manifestamente la capacità dell’avvocato di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del cliente, nel rispetto della legge e delle norme professionali e deontologiche (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

14      Oltre alle considerazioni che precedono, relative alla concezione del ruolo dell’avvocato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, l’obbligo imposto a una parte, anche quando possiede la qualità di avvocato, di ricorrere a un terzo per assicurare la propria rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione colloca le parti nelle medesime condizioni difensive dinanzi a detti giudici, indipendentemente dalla loro qualifica professionale, ed è idoneo, quindi, a garantire il principio di uguaglianza [v. ordinanze del 3 settembre 2015, Lambauer/Consiglio, C‑52/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:549, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, e del 5 ottobre 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.), T‑345/17, non pubblicata, EU:T:2017:710, punto 10 e giurisprudenza ivi citata].

15      Nel caso di specie, dal ricorso e dai suoi allegati risulta che il ricorrente è uno studio legale che ha designato come rappresentante tre avvocati, i sigg. Agostino Clemente, Luigi Cascone e Andrea Marega, che esercitano la loro attività al suo interno, in qualità di associati. La procura rilasciata dal ricorrente ai suddetti tre avvocati è stata firmata dall’avv. Roberto Leccese, a sua volta associato in seno a tale studio legale, nella sua qualità di rappresentante legale di quest’ultimo.

16      È sufficiente constatare che la qualità di avvocati associati in seno allo studio legale, ricorrente nella fattispecie, degli avvocati Clemente, Cascone e Marega non è compatibile con i requisiti di indipendenza richiesti per rappresentarlo dinanzi al Tribunale (v., per analogia, ordinanza del 5 ottobre 2017, We do IP., T‑345/17, non pubblicata, EU:T:2017:710, punto 11).

17      Da quanto precede risulta che, poiché l’atto introduttivo del giudizio è stato sottoscritto da avvocati che non hanno la qualità di terzo indipendente rispetto al ricorrente, il presente ricorso non è stato proposto conformemente all’articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

18      Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura prevedano la possibilità di regolarizzare un atto introduttivo che non osservi taluni requisiti di forma, il mancato rispetto dell’obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo SEE non rientra nel novero dei requisiti che possono essere oggetto di regolarizzazione dopo la scadenza del termine di ricorso, conformemente all’articolo 21, secondo comma, di detto Statuto e all’articolo 78, paragrafo 6, di tale regolamento (v. sentenza del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO, C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

19      Dalle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarlo al convenuto.

 Sulle spese

20      Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso al convenuto e prima che quest’ultimo abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente disporre che il ricorrente si faccia carico delle proprie spese, ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Lo Studio Legale Ughi e Nunziante si farà carico delle proprie spese.

Lussemburgo, 10 ottobre 2022

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

G. De Baere


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

10 ottobre 2022 (*)

«Ricorso di annullamento – Rappresentanza da parte di un avvocato che non ha la qualità di terzo indipendente nei confronti del ricorrente – Irricevibilità manifesta»

 

Nella causa T‑389/22,

Studio Legale Ughi e Nunziante, con sede in Roma (Italia), rappresentato da A. Clemente, L. Cascone e A. Marega, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

convenuto,

controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Giovanni Battista Nunziante, residente in Roma,

Andrea Mario Piero Ughi, residente in Milano (Italia),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da G. De Baere (relatore), presidente, G. Steinfatt e S. Kingston, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni del ricorrente

1        Con il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e presentato il 1° luglio 2022, il ricorrente, Studio Legale Ughi e Nunziante, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 aprile 2022 (procedimento R 407/2021-5).

2        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare e riformare la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2022;

–        condannare l’EUIPO alle spese del procedimento.

 In diritto

3        Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

4        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione europea, dagli Stati parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e dall’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio AELS (EFTA) devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo SEE. L’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura, dal canto suo, precisa che, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, le parti devono essere rappresentate da un agente o da un avvocato nel rispetto delle condizioni previste dal suddetto articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

6        Dal tenore letterale dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare dall’uso del termine «rappresentate», risulta che una «parte», ai sensi di tale disposizione, qualunque sia la sua qualità, non è autorizzata ad agire in prima persona dinanzi ad un organo giurisdizionale dell’Unione, ma deve ricorrere ai servizi di un terzo. Pertanto, la presentazione di un atto introduttivo firmato dal ricorrente stesso non può essere sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso, e ciò anche se il ricorrente è un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

7        Tale constatazione è confermata dal contesto in cui si inserisce detta disposizione, dal quale risulta espressamente che la rappresentanza in giudizio di una parte non contemplata dai commi primo e secondo di tale articolo 19 può essere garantita soltanto da un avvocato, mentre le parti contemplate in detti commi primo e secondo possono essere rappresentate da un agente che, se del caso, può farsi assistere da un consulente o da un avvocato (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

8        Detta constatazione è avvalorata dallo scopo della rappresentanza tramite un avvocato delle parti non contemplate dall’articolo 19, commi primo e secondo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, scopo che consiste, da un lato, nell’impedire che le parti private agiscano in giudizio in prima persona senza ricorrere a un intermediario e, dall’altro, nel garantire che le persone giuridiche siano difese da un rappresentante sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che rappresenta (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

9        In tale contesto, la Corte ha sottolineato che lo scopo dell’incarico di rappresentanza da parte di un avvocato quale previsto all’articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si esercita nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, consiste prima di tutto nel tutelare e nel difendere al meglio gli interessi del mandante, in piena indipendenza nonché nel rispetto della legge, delle norme professionali e delle norme deontologiche (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

10      Inoltre, se è vero che la nozione di «indipendenza» dell’avvocato è stata inizialmente elaborata nel contesto della riservatezza dei documenti nel settore del diritto della concorrenza, e che la giurisprudenza ha precisato al riguardo che l’avvocato è un ausiliare della giustizia chiamato a fornire, nell’interesse superiore di quest’ultima, un’assistenza legale al cliente, occorre tuttavia constatare che la definizione di tale nozione ha recentemente conosciuto un’evoluzione in materia di rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, essendo ormai il criterio predominante adottato al riguardo la tutela e la difesa degli interessi del cliente (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

11      In tale contesto, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, il requisito di indipendenza dell’avvocato viene definito non soltanto in negativo, vale a dire nel senso della mancanza di un rapporto di impiego tra l’avvocato e il suo cliente, ma anche in positivo, ossia mediante un riferimento alla deontologia (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

12      Il requisito dell’indipendenza dell’avvocato, nel contesto specifico dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, implica necessariamente la mancanza di un rapporto di impiego tra l’avvocato e il suo cliente (sentenze del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO, C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218, punto 67, e del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 50). Tale requisito di indipendenza si applica anche se la parte rappresentata è uno studio legale [ordinanza del 13 maggio 2020, Pontinova/EUIPO – Ponti & Partners (pontinova), T‑76/19, non pubblicata, EU:T:2020:212, punto 11].

13      Per quanto riguarda la definizione positiva della nozione di «indipendenza», la Corte ha espressamente sottolineato che tale nozione deve essere intesa nel senso che essa richiede l’assenza non già di qualsivoglia legame tra l’avvocato e il suo cliente, ma unicamente di legami che pregiudichino manifestamente la capacità dell’avvocato di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del cliente, nel rispetto della legge e delle norme professionali e deontologiche (v. sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

14      Oltre alle considerazioni che precedono, relative alla concezione del ruolo dell’avvocato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, l’obbligo imposto a una parte, anche quando possiede la qualità di avvocato, di ricorrere a un terzo per assicurare la propria rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione colloca le parti nelle medesime condizioni difensive dinanzi a detti giudici, indipendentemente dalla loro qualifica professionale, ed è idoneo, quindi, a garantire il principio di uguaglianza [v. ordinanze del 3 settembre 2015, Lambauer/Consiglio, C‑52/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:549, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, e del 5 ottobre 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier/EUIPO (We do IP.), T‑345/17, non pubblicata, EU:T:2017:710, punto 10 e giurisprudenza ivi citata].

15      Nel caso di specie, dal ricorso e dai suoi allegati risulta che il ricorrente è uno studio legale che ha designato come rappresentante tre avvocati, i sigg. Agostino Clemente, Luigi Cascone e Andrea Marega, che esercitano la loro attività al suo interno, in qualità di associati. La procura rilasciata dal ricorrente ai suddetti tre avvocati è stata firmata dall’avv. Roberto Leccese, a sua volta associato in seno a tale studio legale, nella sua qualità di rappresentante legale di quest’ultimo.

16      È sufficiente constatare che la qualità di avvocati associati in seno allo studio legale, ricorrente nella fattispecie, degli avvocati Clemente, Cascone e Marega non è compatibile con i requisiti di indipendenza richiesti per rappresentarlo dinanzi al Tribunale (v., per analogia, ordinanza del 5 ottobre 2017, We do IP., T‑345/17, non pubblicata, EU:T:2017:710, punto 11).

17      Da quanto precede risulta che, poiché l’atto introduttivo del giudizio è stato sottoscritto da avvocati che non hanno la qualità di terzo indipendente rispetto al ricorrente, il presente ricorso non è stato proposto conformemente all’articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

18      Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura prevedano la possibilità di regolarizzare un atto introduttivo che non osservi taluni requisiti di forma, il mancato rispetto dell’obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo SEE non rientra nel novero dei requisiti che possono essere oggetto di regolarizzazione dopo la scadenza del termine di ricorso, conformemente all’articolo 21, secondo comma, di detto Statuto e all’articolo 78, paragrafo 6, di tale regolamento (v. sentenza del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO, C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

19      Dalle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarlo al convenuto.

 Sulle spese

20      Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso al convenuto e prima che quest’ultimo abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente disporre che il ricorrente si faccia carico delle proprie spese, ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Lo Studio Legale Ughi e Nunziante si farà carico delle proprie spese.

Lussemburgo, 10 ottobre 2022

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

G. De Baere


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. T-389/22 del 10/10/2022