Litigios n. T-4/24 de 14/05/2025
Órgano jurisdiccional : Tribunal General
Procedimiento : Recurso del trabajador
Estado del asunto : Concluido
Resultado : Rechazado

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

14 maggio 2025 (*)

« Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione »

Nella causa T‑4/24,

LA, rappresentata da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Bruti Liberati, in qualità di agente,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger (relatore) e P. Nihoul, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti entro un termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, LA, chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 28 marzo 2023 recante rigetto della sua domanda di riesame della decisione di non iscriverla nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/371/19 (in prosieguo: la «decisione sulla domanda di riesame»).

 Fatti all’origine della controversia

2        Il 25 marzo 2019 la ricorrente ha presentato la propria candidatura per partecipare al concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/371/19 per l’assunzione di amministratori (AD 7) specializzati nella ricerca scientifica nel settore n. 1 «Valutazione quantitativa e qualitativa dell’impatto delle politiche» (in prosieguo: il «concorso in questione»). Obiettivo del concorso in questione era la costituzione di elenchi di riserva dai quali le istituzioni europee, e principalmente il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, avrebbero potuto attingere per l’assunzione di funzionari. Il bando di concorso era stato pubblicato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 febbraio 2019 (GU 2019, C 68 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

3        Il bando di concorso prevedeva una procedura in tre fasi. Nella prima fase dovevano essere esaminati i fascicoli di tutti i candidati per verificare il soddisfacimento delle condizioni di ammissione sulla base delle informazioni fornite nell’atto di candidatura online.

4        Una volta verificate le condizioni di ammissione, il bando di concorso prevedeva una seconda fase, ossia la selezione in base ai titoli (fase detta del «Talent Screener»), incentrata sulle qualifiche indicate nell’atto di candidatura.

5        Il bando di concorso prevedeva una terza e ultima fase, durante la quale i candidati che avessero ottenuto i migliori risultati nella seconda fase dovevano essere invitati a sostenere le prove del centro di valutazione e test del tipo «Questionari a scelta multipla» (in prosieguo: i «test a scelta multipla»). I candidati che avessero ottenuto i migliori punteggi complessivi al termine di questa terza fase dovevano essere iscritti negli elenchi di riserva del concorso in questione.

6        Il 20 giugno 2019 l’EPSO ha informato la ricorrente, al termine della seconda fase, che non era stata ammessa alla terza fase del concorso in questione (in prosieguo: la «decisione di esclusione»).

7        Il 30 giugno 2019 la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della decisione di esclusione.

8        Il 24 settembre 2019 l’EPSO ha risposto a detta domanda di riesame dichiarando che la commissione giudicatrice aveva confermato la decisione di esclusione.

9        Il 10 dicembre 2019 la ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso la decisione di esclusione e la decisione del 24 settembre 2019.

10      Con decisione del 6 aprile 2020 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo della ricorrente.

11      La ricorrente ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione di esclusione nonché delle decisioni del 24 settembre 2019 e del 6 aprile 2020. Nella sentenza del 9 marzo 2022, LA/Commissione (T‑456/20, non pubblicata, EU:T:2022:120), il Tribunale ha dichiarato che la commissione giudicatrice aveva violato il bando di concorso in sede di valutazione dei titoli dei candidati. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la violazione manifesta del bando risultasse dall’importanza attribuita ai diplomi in discipline diverse da quelle scientifiche ai fini dell’assegnazione del punteggio nella fase del Talent Screener.

12      L’EPSO, in esecuzione della sentenza del 9 marzo 2022, LA/Commissione (T‑456/20, non pubblicata, EU:T:2022:120), ha proceduto all’adozione di misure organizzative per lo svolgimento della seconda fase del concorso in questione e, ove necessario, della terza fase di detto concorso.

13      Con comunicazione del 19 dicembre 2022, la ricorrente è stata informata che aveva ottenuto un punteggio sufficiente nella valutazione dei suoi titoli e che era stata ammessa alla terza fase del concorso in questione, consistente nel sostenere le prove del centro di valutazione, i test a scelta multipla e la prova relativa allo studio di un caso. Con la stessa comunicazione, la ricorrente è stata invitata a sostenere i test a scelta multipla e la prova relativa allo studio di un caso in data 25 gennaio 2023.

14      Il 26 gennaio 2023 la ricorrente è stata convocata alle prove del centro di valutazione, che ha sostenuto in data 2 marzo 2023.

15      Con comunicazione del 22 marzo 2023, la ricorrente è stata informata che non aveva superato i test a scelta multipla e che il suo nome non sarebbe stato iscritto nell’elenco di riserva (in prosieguo: la «decisione di non iscrizione»).

16      Il 23 marzo 2023 la ricorrente ha chiesto un riesame della decisione di non iscrizione.

17      Il 28 marzo 2023 la commissione giudicatrice ha adottato la decisione sulla domanda di riesame.

18      Il 22 giugno 2023 la ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione di non iscrizione e la decisione sulla domanda di riesame.

19      Il 22 ottobre 2023 l’APN ha respinto implicitamente il reclamo della ricorrente (in prosieguo: la «decisione implicita di rigetto del reclamo»).

 Conclusioni delle parti

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di non iscrizione;

–        annullare la decisione sulla domanda di riesame;

–        annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in parte come irricevibile e in parte come infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

22      In via preliminare, occorre rilevare che, come evidenziato dalla Commissione, con i primi due capi delle sue conclusioni, la ricorrente contesta le due decisioni adottate dalla commissione giudicatrice, ossia la decisione di non iscrizione e la decisione sulla domanda di riesame.

23      Orbene, secondo una costante giurisprudenza, la decisione adottata a seguito di riesame sostituisce la decisione iniziale della commissione giudicatrice (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T‑813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25 e giurisprudenza citata). Ne consegue che, nel caso di specie, la decisione di non iscrizione è stata sostituita dalla decisione sulla domanda di riesame, e che il primo e il secondo capo delle conclusioni devono essere considerati come diretti soltanto all’annullamento della decisione sulla domanda di riesame, la quale costituisce l’atto impugnato.

24      Con il terzo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede altresì l’annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo.

25      A tal proposito, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, il reclamo amministrativo, quale previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono parte integrante di una procedura complessa e costituiscono unicamente una condizione preliminare all’adizione del giudice. Date tali circostanze, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, produce l’effetto di devolvere al giudice la cognizione dell’atto lesivo contro cui il reclamo è stato proposto, salvo nel caso in cui detto rigetto abbia una portata diversa da quella dell’atto contro cui era diretto il reclamo (v. sentenza del 27 ottobre 2016, CW/Parlamento, T‑309/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:632, punto 27 e giurisprudenza citata).

26      Nel caso di specie, trattandosi di una decisione implicita di rigetto del reclamo, essa non può che confermare la decisione sulla domanda di riesame ed è, pertanto, priva di qualsiasi contenuto autonomo. Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 25, si deve ritenere che la domanda di annullamento abbia ad oggetto soltanto la decisione sulla domanda di riesame, unico atto che arreca pregiudizio alla ricorrente.

 Nel merito

27      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, in sostanza, sulla violazione del principio della parità di trattamento e sull’illegittimità del bando di concorso; il secondo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto alla parità delle parti nel processo e del principio di buona amministrazione e, il terzo, sulla violazione dell’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, sulla violazione del principio della parità di trattamento e sull’illegittimità del bando di concorso

28      La ricorrente sostiene che i test a scelta multipla da lei sostenuti non si sono svolti allo stesso modo dei test sostenuti in precedenza dagli altri candidati, cosicché il principio della parità di trattamento è stato violato.

29      In primo luogo, la ricorrente afferma che i test a scelta multipla che le sono stati somministrati contenevano domande provenienti da una banca dati diversa e che tali domande erano molto più complesse di quelle sottoposte ai candidati che avevano sostenuto tali test in precedenza. A tal proposito, da un lato, la ricorrente sostiene che la Commissione si limita ad affermare che la banca dati era la stessa senza fornire alcuna prova. Dall’altro, essa rileva che, sebbene la banca dati sia segreta, la constatazione della maggiore difficoltà delle domande contenute nei test a scelta multipla da lei sostenuti si basa su un confronto da lei effettuato discutendo con candidati che avevano sostenuto i test a scelta multipla in precedenza.

30      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto indicato nella decisione sulla domanda di riesame, essa non è decaduta dal suo diritto di far valere talune irregolarità constatate in occasione dei test a scelta multipla. Infatti, la ricorrente afferma che il termine di tre giorni decorrente dalla data dei test a scelta multipla, previsto nel bando di concorso, per segnalare problemi che avrebbero avuto luogo in occasione di tali test è meramente indicativo e che non può prevalere sui termini previsti all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, perché diversamente sarebbero violati l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

31      In terzo luogo, per quanto riguarda dette irregolarità, sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene che, sebbene l’utilizzo di una calcolatrice fosse ammesso in virtù delle istruzioni impartite all’inizio dei test a scelta multipla, non è stata messa a sua disposizione alcuna calcolatrice in un primo momento e solo dopo aver insistito, a seguito di una prima risposta in senso negativo da parte di una sorvegliante, essa ne ha ricevuto una. La ricorrente afferma che tale discussione con la sorvegliante l’ha destabilizzata, le ha causato molta ansia ed è stata una fonte di stress. In tale contesto, la ricorrente osserva che nessuno dei candidati che avevano sostenuto i test a scelta multipla in precedenza aveva dovuto fronteggiare una tale situazione.

32      Peraltro, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il principio stabilito nella sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione (T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516), non è applicabile nel caso di specie, poiché le situazioni di cui trattasi sono diverse. Infatti, la ricorrente fa valere che, nella presente causa, la violazione del principio della parità di trattamento deve essere esaminata nell’ambito della comparazione tra lei e i candidati che avevano sostenuto i test a scelta multipla in precedenza, mentre, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, tale violazione era stata esaminata nell’ambito della comparazione tra candidati che avevano sostenuto una prova nello stesso momento.

33      Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che, a causa di un problema tecnico, due delle risposte da lei fornite non sono state registrate dal sistema. La ricorrente ritiene che, dato che non ha superato i test a scelta multipla per un solo punto, essa li avrebbe superati se tale inconveniente non si fosse verificato. Inoltre, in risposta ad una griglia prodotta dalla Commissione, indicante, per ciascun quesito, la risposta data dalla ricorrente (in forma di lettera), la risposta corretta (ugualmente in forma di lettera) e il tempo dedicato per rispondere a ciascun quesito (in prosieguo: la «griglia relativa alle risposte fornite») e volta a dimostrare che essa non aveva più tempo sufficiente per rispondere ai due quesiti di cui trattasi, la ricorrente ribadisce che si è verificato un problema tecnico e che le sue risposte a tali due quesiti non sono state registrate.

34      In quarto luogo, la ricorrente sostiene che il fatto di essere stata convocata per sostenere le prove del centro di valutazione ha ingenerato in lei un legittimo affidamento quanto al fatto che aveva superato i test a scelta multipla. Inoltre, la ricorrente afferma che tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza per l’applicabilità del principio del legittimo affidamento alla sua situazione erano soddisfatte, contrariamente a quanto sostiene la Commissione. Pertanto, nella misura in cui, secondo la giurisprudenza, ogni bando di concorso dovrebbe essere interpretato nel rispetto delle legittime aspettative dei candidati, nel caso di specie il bando di concorso sarebbe illegittimo, in quanto non rispetterebbe le legittime aspettative della ricorrente. Di conseguenza, quest’ultima solleva altresì, in sostanza, un’eccezione di illegittimità nei confronti del bando di concorso per violazione del principio del legittimo affidamento.

35      In quinto luogo, la ricorrente sostiene che, dato che essa ha sostenuto le prove del centro di valutazione, sarebbe sufficiente sommare il punteggio ottenuto nei test a scelta multipla con quello ottenuto nelle prove del centro di valutazione, in modo tale che il punto mancante per i test a scelta multipla potrebbe essere compensato da un punto ottenuto nelle prove del centro di valutazione.

36      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

37      In via preliminare, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato e risponda ad obiettivi legittimi di interesse generale nell’ambito della politica del personale (sentenze del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 131, e del 14 dicembre 2022, SY/Commissione, T‑312/21, EU:T:2022:814, punto 125).

38      Inoltre, spetta alla commissione giudicatrice, tenuta a garantire l’applicazione coerente dei criteri di valutazione a tutti i candidati, agire affinché tutti i candidati ad uno stesso concorso sostengano la stessa prova, in particolare per quanto riguarda le prove orali, nelle stesse condizioni e assicurarsi così che le prove presentino grosso modo lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati (sentenza del 14 dicembre 2022, SY/Commissione, T‑312/21, EU:T:2022:814, punto 125).

39      Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che ogni concorso comporta, in generale e in maniera intrinseca, un rischio di disparità di trattamento. Pertanto, una violazione del principio della parità di trattamento può essere accertata solo qualora la commissione giudicatrice, nella scelta delle prove, non abbia limitato il rischio di disparità di opportunità a quello inerente, in linea di massima, ad ogni esame (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 133).

40      Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che un’irregolarità intervenuta durante lo svolgimento delle prove di un concorso inficia la legalità di queste ultime soltanto qualora tale irregolarità sia sostanziale oppure qualora la parte ricorrente dimostri che l’irregolarità in questione è suscettibile di aver falsato i risultati delle prove (sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punto 30).

41      Inoltre, considerando che, da un lato, gli atti amministrativi godono di una presunzione di legittimità e che, dall’altro, l’onere della prova del fatto che un tale atto sia viziato da illegittimità grava, per principio, su colui che fa tale affermazione, spetta al ricorrente fornire, quanto meno, indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti a sostegno della sua pretesa (v. ordinanza dell’11 febbraio 2022, OP/Commissione, T‑736/20, non pubblicata, EU:T:2022:69, punto 42 e giurisprudenza citata).

42      Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sul fatto che i test a scelta multipla somministrati alla ricorrente contenevano domande provenienti da una banca dati diversa e che tali domande erano molto più complesse di quelle sottoposte ai candidati che avevano sostenuto tali test in precedenza, occorre constatare quanto segue.

43      Se è vero che alla parte sulla quale grava l’onere della prova, nel caso di specie la ricorrente, non può essere imposto l’onere di una prova impossibile da fornire, resta il fatto che essa si limita ad affermare, senza produrre alcun elemento a sostegno della sua affermazione, che la banca dati era diversa e che i test a scelta multipla da lei sostenuti erano più difficili di quelli dei candidati che li avevano sostenuti in precedenza.

44      A tal riguardo, occorre rilevare che, anche ammettendo che la banca dati sia stata diversa, ciò non implicherebbe che i test a scelta multipla sostenuti dalla ricorrente fossero necessariamente più difficili di quelli sostenuti in precedenza dagli altri candidati e che quindi vi sia stata violazione del principio della parità di trattamento. La ricorrente dovrebbe fornire un principio di prova a sostegno del suo argomento, cosa che non fa. Infatti, la ricorrente si limita a far valere delle discussioni che avrebbe avuto con altri candidati per dimostrare che i test a scelta multipla da loro sostenuti erano più facili di quelli a lei somministrati, e il suo argomento si basa quindi solo su una percezione soggettiva della difficoltà di detti test. Pertanto, esso non può essere accolto.

45      In secondo luogo, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti degli argomenti della ricorrente vertenti sulle irregolarità che si sarebbero verificate in occasione dei test a scelta multipla in ragione dell’inosservanza del termine di tre giorni previsto nel bando di concorso, si deve constatare che tali argomenti non possono essere accolti.

46      Infatti, sotto un primo profilo, la ricorrente stessa riconosce che, sebbene abbia dovuto chiedere con insistenza una calcolatrice al sorvegliante, essa ne ha ottenuto una prima dell’inizio dei test a scelta multipla, di modo che, come tutti gli altri candidati, ha potuto utilizzarla in tali test.

47      Sotto un secondo profilo, in merito allo stress che le sarebbe stato causato, è sufficiente constatare che, nella sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione (T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punti 42 e 47), da un lato, il Tribunale ha dichiarato che, in assenza di elementi oggettivi, non poteva essere dimostrato che gli errori di organizzazione relativi allo svolgimento di una prova potessero incidere sullo svolgimento di tale prova al punto di nuocere alle prestazioni di un candidato o di falsare i suoi risultati, dato che, anche se non si poteva escludere che detti errori avessero suscitato stress, non ne conseguiva che i risultati ottenuti da un candidato in tale prova fossero dovuti al maggiore stress lamentato. Dall’altro, il Tribunale ha statuito che determinate caratteristiche specifiche del candidato, come un’eventuale propensione a percepire lo stress maggiormente rispetto ad altri, non possono costituire una differenza pertinente per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

48      Pertanto, in assenza di elementi oggettivi prodotti dalla ricorrente, i suoi argomenti non possono essere accolti.

49      Peraltro, la differenza dedotta dalla ricorrente tra la presente causa e quella che ha dato luogo alla sentenza del 7 settembre 2022, Rauff‑Nisthar/Commissione (T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516), è priva di qualsiasi rilevanza nell’ambito dell’esame di un’eventuale violazione del principio della parità di trattamento invocata da un candidato a causa dello stress che un problema organizzativo gli avrebbe causato prima dello svolgimento di una prova.

50      Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui un problema tecnico ha impedito la registrazione nel sistema di due delle risposte della ricorrente, occorre rilevare che la Commissione produce, nell’allegato B.1 del controricorso, la griglia relativa alle risposte fornite. Orbene, occorre constatare che la Commissione spiega, nelle sue memorie, che da tale griglia risulta che la ricorrente non aveva più tempo sufficiente per rispondere ai due quesiti di cui trattasi. Nella replica, la ricorrente non prende posizione in merito a tale spiegazione e si limita a ribadire che essa ha risposto a questi due quesiti, ma che si è verificato un errore tecnico.

51      Tenuto conto, da un lato, del fatto che la griglia relativa alle risposte fornite era già stata messa a disposizione della ricorrente durante la fase precontenziosa e che essa non vi ha fatto alcun riferimento nel ricorso e, dall’altro, che la ricorrente non contesta la spiegazione relativa a detta griglia addotta dalla Commissione nel controricorso, il presente argomento deve essere respinto.

52      In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente con i quali essa solleva, in sostanza, un’eccezione di illegittimità nei confronti del bando di concorso per violazione del principio del legittimo affidamento, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale eccezione, occorre ricordare che detto principio presuppone la sussistenza di tre condizioni. In primo luogo, l’amministrazione deve aver fornito all’interessato assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee ad ingenerare una legittima aspettativa nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 28 settembre 2022, Grieger/Commissione, T‑517/21, non pubblicata, EU:T:2022:588, punto 81 e giurisprudenza citata).

53      Orbene, occorre rilevare che tali condizioni non sono soddisfatte nel caso di specie. Infatti, dal bando di concorso risulta che i test a scelta multipla e le prove del centro di valutazione fanno parte della stessa fase della procedura di selezione. Pertanto, l’unica conseguenza di non raggiungere la soglia minima nei test a scelta multipla è di non essere iscritti nell’elenco di riserva, ma non di non poter partecipare alle prove del centro di valutazione. La ricorrente non può quindi validamente sostenere che le regole applicabili nel caso di specie, contenute nel bando di concorso, le abbiano fornito delle assicurazioni quanto al fatto che la sua partecipazione alle prove del centro di valutazione implicava che essa aveva probabilmente superato i test a scelta multipla, e i suoi argomenti non possono essere accolti.

54      In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il punteggio dei test a scelta multipla avrebbe dovuto essere sommato al punteggio delle prove del centro di valutazione, è sufficiente constatare che ciò è contrario al bando di concorso, il quale precisa, da un lato, che «[i] risultati dei test a scelta multipla su computer sono eliminatori, ma non [sono] presi in considerazione nel punteggio complessivo finale» e, dall’altro, che «tuttavia [i candidati devono] conseguire il punteggio minimo richiesto in ciascun test». Ne consegue, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che il punteggio ottenuto nei test a scelta multipla non può essere modificato sommando il punteggio complessivo finale, che è quello ottenuto alle prove del centro di valutazione.

55      Poiché nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente può essere accolto, il primo motivo di ricorso dev’essere integralmente respinto.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto alla parità delle parti nel processo e del principio di buona amministrazione

56      Anzitutto, la ricorrente sostiene che la decisione di non iscrizione non conteneva alcuna motivazione e che, nella decisione sulla domanda di riesame, è stata fornita una spiegazione di natura stereotipata, cosicché è dubbio che il riesame abbia effettivamente avuto luogo. Pertanto, la ricorrente sostiene che dette decisioni sono viziate da una totale assenza di motivazione.

57      La ricorrente aggiunge che, nella sentenza del 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commissione (T‑811/16, non pubblicata, EU:T:2018:859), il Tribunale ha dichiarato che la conoscenza dei criteri di selezione è indispensabile per verificare che, nell’analisi dell’esperienza professionale del candidato, la commissione giudicatrice non abbia superato i limiti del suo margine di valutazione e ha conseguentemente annullato una decisione che, in un caso analogo alla presente causa, non aveva indicato, preliminarmente alla fase contenziosa, i criteri di selezione adottati dalla commissione giudicatrice.

58      Inoltre, la ricorrente sostiene che l’assenza di una decisione esplicita di rigetto del suo reclamo viola il principio di buona amministrazione e deve essere sanzionata con la condanna della Commissione al pagamento di una somma forfettaria.

59      Infine, la ricorrente afferma che il difetto di motivazione comporta la violazione del diritto fondamentale alla parità delle parti nel processo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, la cui applicazione alle istituzioni dell’Unione è ormai pacifica.

60      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

61      Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore letterale, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 29 e giurisprudenza citata).

62      Per quanto concerne le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo del segreto cui sono soggetti i lavori della commissione stessa in forza dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Tale vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione dell’Unione quanto dei candidati interessati o di terzi. Il rispetto di tale vincolo del segreto osta pertanto sia alla divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia alla rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni a carattere personale o comparativo riguardanti i candidati (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 24).

63      I lavori di una commissione giudicatrice di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi a partecipare alle prove del concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati per il posto da coprire, al fine di redigere un elenco di riserva (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 26).

64      Per quanto riguarda la seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice, essa è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 28).

65      Tenuto conto della segretezza che accompagna i lavori della commissione giudicatrice, secondo la giurisprudenza, la comunicazione della griglia relativa alle risposte fornite è sufficiente per soddisfare l’obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, ZL/EUIPO, T‑596/18, non pubblicata, EU:T:2020:442, punto 83).

66      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre constatare che la griglia relativa alle risposte fornite era allegata alla decisione della commissione giudicatrice del 22 marzo 2023. In secondo luogo, la decisione sulla domanda di riesame, da un lato, spiegava alla ricorrente che quest’ultima aveva segnalato tardivamente talune irregolarità che si sarebbero verificate in occasione dei test a scelta multipla e, dall’altro, che essa non aveva risposto a due domande.

67      Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza citata al precedente punto 65 e degli elementi esposti al precedente punto 66, l’argomento vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione deve essere respinto.

68      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente relativo all’applicazione, nella presente causa, della sentenza del 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commissione (T‑811/16, non pubblicata, EU:T:2018:859), dato che tale sentenza riguarda una violazione dell’obbligo di motivazione nell’ambito della prima fase dei lavori della commissione giudicatrice, mentre, nella presente causa, la decisione sulla domanda di riesame è stata adottata nella seconda fase di tali lavori.

69      Quanto all’argomento della ricorrente vertente sulla violazione del diritto fondamentale alla parità delle parti nel processo, esso non può essere accolto, in quanto fondato su un asserito difetto di motivazione che è stato escluso nel caso di specie.

70      Infine, non può essere accolto neppure l’argomento della ricorrente vertente su una violazione del principio di buona amministrazione per il fatto che la Commissione non ha adottato una decisione esplicita di rigetto del suo reclamo. Infatti, è sufficiente constatare che l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto prevede che l’APN possa adottare una decisione esplicita o implicita di rigetto di un reclamo, cosicché non può ritenersi che un’istituzione abbia violato il principio di buona amministrazione per non aver adottato una decisione esplicita. In tale contesto, la domanda della ricorrente volta a ottenere la condanna della Commissione al pagamento di una somma forfettaria deve quindi essere, in ogni caso, respinta.

71      Occorre pertanto respingere integralmente il secondo motivo di ricorso.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto

72      In primo luogo, la ricorrente deduce che l’elenco di riserva contiene un numero esiguo di vincitori rispetto ai posti da coprire con il concorso in questione, ossia meno della metà. Secondo la ricorrente, poiché una selezione rigorosa era già stata effettuata nella fase del Talent Screener e poiché tra i candidati vi era un’alta percentuale di personale a contratto del JRC, l’articolo 5, sesto comma, dell’allegato III dello Statuto è stato violato, in quanto la commissione giudicatrice ha stabilito artificialmente una soglia molto elevata senza tenere debitamente conto di tale disposizione.

73      In tale contesto, la ricorrente chiede l’esibizione della relazione di cui all’articolo 5, sesto comma, dell’allegato III dello Statuto, al fine di esaminare le giustificazioni per l’adozione di una soglia così elevata.

74      In secondo luogo, la ricorrente ritiene che l’organizzazione di un concorso comporti costi significativi per l’istituzione e che le commissioni giudicatrici dovrebbero, quindi, massimizzare il risultato della procedura e prevedere una soglia che permetta di selezionare un numero di candidati pari al doppio – o molto vicino al doppio – dei posti disponibili.

75      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

76      In primo luogo, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, disponendo che l’elenco di riserva contenga possibilmente un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire, l’articolo 5, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto implica soltanto una mera raccomandazione alla commissione giudicatrice diretta a facilitare le decisioni dell’APN, cosicché la sua violazione non può giustificare l’annullamento della decisione sulla domanda di riesame (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 1978, Agneessens e a./Commissione, 122/77, EU:C:1978:190, punto 22, e del 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commissione, T‑361/03, EU:T:2005:433, punto 34).

77      Pertanto, nel caso di specie, sebbene la ricorrente sembri confondere il numero di candidati figuranti nell’elenco di riserva con il numero di posti da coprire, resta il fatto che, se il suo argomento dovesse essere inteso come una critica del fatto che la commissione giudicatrice avrebbe stabilito un elenco di riserva composto da un numero troppo esiguo di candidati, tale circostanza, quand’anche fosse accertata, non potrebbe comportare l’annullamento della decisione sulla domanda di riesame, conformemente alla giurisprudenza costante citata al precedente punto 76.

78      In secondo luogo, non è necessario chiedere alla Commissione di produrre la relazione motivata della commissione giudicatrice, prevista all’articolo 5, sesto comma, dell’allegato III dello Statuto, in quanto è possibile statuire sulla fondatezza dell’argomento della ricorrente a prescindere da detta relazione (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2024, VT/Commissione, T‑216/23, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2024:465, punto 180).

79      Poiché gli argomenti della ricorrente non possono essere accolti, occorre respingere il terzo motivo di ricorso nonché, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

80      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nondimeno, a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, di detto regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che essa non debba essere condannata a tale titolo.

81      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la mancata risposta esplicita della Commissione al reclamo della ricorrente prima della presentazione del ricorso abbia potuto favorire, in una certa misura, il sorgere della controversia. Pertanto, benché la ricorrente sia rimasta soccombente, costituisce equa valutazione dell’insieme delle circostanze del caso di specie statuire che ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

Porchia

Jaeger

Nihoul

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 2025.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

14 maggio 2025 (*)

« Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione »

Nella causa T‑4/24,

LA, rappresentata da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Bruti Liberati, in qualità di agente,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger (relatore) e P. Nihoul, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti entro un termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, LA, chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 28 marzo 2023 recante rigetto della sua domanda di riesame della decisione di non iscriverla nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/371/19 (in prosieguo: la «decisione sulla domanda di riesame»).

 Fatti all’origine della controversia

2        Il 25 marzo 2019 la ricorrente ha presentato la propria candidatura per partecipare al concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/371/19 per l’assunzione di amministratori (AD 7) specializzati nella ricerca scientifica nel settore n. 1 «Valutazione quantitativa e qualitativa dell’impatto delle politiche» (in prosieguo: il «concorso in questione»). Obiettivo del concorso in questione era la costituzione di elenchi di riserva dai quali le istituzioni europee, e principalmente il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, avrebbero potuto attingere per l’assunzione di funzionari. Il bando di concorso era stato pubblicato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 febbraio 2019 (GU 2019, C 68 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

3        Il bando di concorso prevedeva una procedura in tre fasi. Nella prima fase dovevano essere esaminati i fascicoli di tutti i candidati per verificare il soddisfacimento delle condizioni di ammissione sulla base delle informazioni fornite nell’atto di candidatura online.

4        Una volta verificate le condizioni di ammissione, il bando di concorso prevedeva una seconda fase, ossia la selezione in base ai titoli (fase detta del «Talent Screener»), incentrata sulle qualifiche indicate nell’atto di candidatura.

5        Il bando di concorso prevedeva una terza e ultima fase, durante la quale i candidati che avessero ottenuto i migliori risultati nella seconda fase dovevano essere invitati a sostenere le prove del centro di valutazione e test del tipo «Questionari a scelta multipla» (in prosieguo: i «test a scelta multipla»). I candidati che avessero ottenuto i migliori punteggi complessivi al termine di questa terza fase dovevano essere iscritti negli elenchi di riserva del concorso in questione.

6        Il 20 giugno 2019 l’EPSO ha informato la ricorrente, al termine della seconda fase, che non era stata ammessa alla terza fase del concorso in questione (in prosieguo: la «decisione di esclusione»).

7        Il 30 giugno 2019 la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della decisione di esclusione.

8        Il 24 settembre 2019 l’EPSO ha risposto a detta domanda di riesame dichiarando che la commissione giudicatrice aveva confermato la decisione di esclusione.

9        Il 10 dicembre 2019 la ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso la decisione di esclusione e la decisione del 24 settembre 2019.

10      Con decisione del 6 aprile 2020 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo della ricorrente.

11      La ricorrente ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione di esclusione nonché delle decisioni del 24 settembre 2019 e del 6 aprile 2020. Nella sentenza del 9 marzo 2022, LA/Commissione (T‑456/20, non pubblicata, EU:T:2022:120), il Tribunale ha dichiarato che la commissione giudicatrice aveva violato il bando di concorso in sede di valutazione dei titoli dei candidati. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la violazione manifesta del bando risultasse dall’importanza attribuita ai diplomi in discipline diverse da quelle scientifiche ai fini dell’assegnazione del punteggio nella fase del Talent Screener.

12      L’EPSO, in esecuzione della sentenza del 9 marzo 2022, LA/Commissione (T‑456/20, non pubblicata, EU:T:2022:120), ha proceduto all’adozione di misure organizzative per lo svolgimento della seconda fase del concorso in questione e, ove necessario, della terza fase di detto concorso.

13      Con comunicazione del 19 dicembre 2022, la ricorrente è stata informata che aveva ottenuto un punteggio sufficiente nella valutazione dei suoi titoli e che era stata ammessa alla terza fase del concorso in questione, consistente nel sostenere le prove del centro di valutazione, i test a scelta multipla e la prova relativa allo studio di un caso. Con la stessa comunicazione, la ricorrente è stata invitata a sostenere i test a scelta multipla e la prova relativa allo studio di un caso in data 25 gennaio 2023.

14      Il 26 gennaio 2023 la ricorrente è stata convocata alle prove del centro di valutazione, che ha sostenuto in data 2 marzo 2023.

15      Con comunicazione del 22 marzo 2023, la ricorrente è stata informata che non aveva superato i test a scelta multipla e che il suo nome non sarebbe stato iscritto nell’elenco di riserva (in prosieguo: la «decisione di non iscrizione»).

16      Il 23 marzo 2023 la ricorrente ha chiesto un riesame della decisione di non iscrizione.

17      Il 28 marzo 2023 la commissione giudicatrice ha adottato la decisione sulla domanda di riesame.

18      Il 22 giugno 2023 la ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione di non iscrizione e la decisione sulla domanda di riesame.

19      Il 22 ottobre 2023 l’APN ha respinto implicitamente il reclamo della ricorrente (in prosieguo: la «decisione implicita di rigetto del reclamo»).

 Conclusioni delle parti

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di non iscrizione;

–        annullare la decisione sulla domanda di riesame;

–        annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in parte come irricevibile e in parte come infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

22      In via preliminare, occorre rilevare che, come evidenziato dalla Commissione, con i primi due capi delle sue conclusioni, la ricorrente contesta le due decisioni adottate dalla commissione giudicatrice, ossia la decisione di non iscrizione e la decisione sulla domanda di riesame.

23      Orbene, secondo una costante giurisprudenza, la decisione adottata a seguito di riesame sostituisce la decisione iniziale della commissione giudicatrice (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T‑813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25 e giurisprudenza citata). Ne consegue che, nel caso di specie, la decisione di non iscrizione è stata sostituita dalla decisione sulla domanda di riesame, e che il primo e il secondo capo delle conclusioni devono essere considerati come diretti soltanto all’annullamento della decisione sulla domanda di riesame, la quale costituisce l’atto impugnato.

24      Con il terzo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede altresì l’annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo.

25      A tal proposito, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, il reclamo amministrativo, quale previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono parte integrante di una procedura complessa e costituiscono unicamente una condizione preliminare all’adizione del giudice. Date tali circostanze, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, produce l’effetto di devolvere al giudice la cognizione dell’atto lesivo contro cui il reclamo è stato proposto, salvo nel caso in cui detto rigetto abbia una portata diversa da quella dell’atto contro cui era diretto il reclamo (v. sentenza del 27 ottobre 2016, CW/Parlamento, T‑309/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:632, punto 27 e giurisprudenza citata).

26      Nel caso di specie, trattandosi di una decisione implicita di rigetto del reclamo, essa non può che confermare la decisione sulla domanda di riesame ed è, pertanto, priva di qualsiasi contenuto autonomo. Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 25, si deve ritenere che la domanda di annullamento abbia ad oggetto soltanto la decisione sulla domanda di riesame, unico atto che arreca pregiudizio alla ricorrente.

 Nel merito

27      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, in sostanza, sulla violazione del principio della parità di trattamento e sull’illegittimità del bando di concorso; il secondo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto alla parità delle parti nel processo e del principio di buona amministrazione e, il terzo, sulla violazione dell’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, sulla violazione del principio della parità di trattamento e sull’illegittimità del bando di concorso

28      La ricorrente sostiene che i test a scelta multipla da lei sostenuti non si sono svolti allo stesso modo dei test sostenuti in precedenza dagli altri candidati, cosicché il principio della parità di trattamento è stato violato.

29      In primo luogo, la ricorrente afferma che i test a scelta multipla che le sono stati somministrati contenevano domande provenienti da una banca dati diversa e che tali domande erano molto più complesse di quelle sottoposte ai candidati che avevano sostenuto tali test in precedenza. A tal proposito, da un lato, la ricorrente sostiene che la Commissione si limita ad affermare che la banca dati era la stessa senza fornire alcuna prova. Dall’altro, essa rileva che, sebbene la banca dati sia segreta, la constatazione della maggiore difficoltà delle domande contenute nei test a scelta multipla da lei sostenuti si basa su un confronto da lei effettuato discutendo con candidati che avevano sostenuto i test a scelta multipla in precedenza.

30      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto indicato nella decisione sulla domanda di riesame, essa non è decaduta dal suo diritto di far valere talune irregolarità constatate in occasione dei test a scelta multipla. Infatti, la ricorrente afferma che il termine di tre giorni decorrente dalla data dei test a scelta multipla, previsto nel bando di concorso, per segnalare problemi che avrebbero avuto luogo in occasione di tali test è meramente indicativo e che non può prevalere sui termini previsti all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, perché diversamente sarebbero violati l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

31      In terzo luogo, per quanto riguarda dette irregolarità, sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene che, sebbene l’utilizzo di una calcolatrice fosse ammesso in virtù delle istruzioni impartite all’inizio dei test a scelta multipla, non è stata messa a sua disposizione alcuna calcolatrice in un primo momento e solo dopo aver insistito, a seguito di una prima risposta in senso negativo da parte di una sorvegliante, essa ne ha ricevuto una. La ricorrente afferma che tale discussione con la sorvegliante l’ha destabilizzata, le ha causato molta ansia ed è stata una fonte di stress. In tale contesto, la ricorrente osserva che nessuno dei candidati che avevano sostenuto i test a scelta multipla in precedenza aveva dovuto fronteggiare una tale situazione.

32      Peraltro, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il principio stabilito nella sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione (T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516), non è applicabile nel caso di specie, poiché le situazioni di cui trattasi sono diverse. Infatti, la ricorrente fa valere che, nella presente causa, la violazione del principio della parità di trattamento deve essere esaminata nell’ambito della comparazione tra lei e i candidati che avevano sostenuto i test a scelta multipla in precedenza, mentre, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, tale violazione era stata esaminata nell’ambito della comparazione tra candidati che avevano sostenuto una prova nello stesso momento.

33      Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che, a causa di un problema tecnico, due delle risposte da lei fornite non sono state registrate dal sistema. La ricorrente ritiene che, dato che non ha superato i test a scelta multipla per un solo punto, essa li avrebbe superati se tale inconveniente non si fosse verificato. Inoltre, in risposta ad una griglia prodotta dalla Commissione, indicante, per ciascun quesito, la risposta data dalla ricorrente (in forma di lettera), la risposta corretta (ugualmente in forma di lettera) e il tempo dedicato per rispondere a ciascun quesito (in prosieguo: la «griglia relativa alle risposte fornite») e volta a dimostrare che essa non aveva più tempo sufficiente per rispondere ai due quesiti di cui trattasi, la ricorrente ribadisce che si è verificato un problema tecnico e che le sue risposte a tali due quesiti non sono state registrate.

34      In quarto luogo, la ricorrente sostiene che il fatto di essere stata convocata per sostenere le prove del centro di valutazione ha ingenerato in lei un legittimo affidamento quanto al fatto che aveva superato i test a scelta multipla. Inoltre, la ricorrente afferma che tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza per l’applicabilità del principio del legittimo affidamento alla sua situazione erano soddisfatte, contrariamente a quanto sostiene la Commissione. Pertanto, nella misura in cui, secondo la giurisprudenza, ogni bando di concorso dovrebbe essere interpretato nel rispetto delle legittime aspettative dei candidati, nel caso di specie il bando di concorso sarebbe illegittimo, in quanto non rispetterebbe le legittime aspettative della ricorrente. Di conseguenza, quest’ultima solleva altresì, in sostanza, un’eccezione di illegittimità nei confronti del bando di concorso per violazione del principio del legittimo affidamento.

35      In quinto luogo, la ricorrente sostiene che, dato che essa ha sostenuto le prove del centro di valutazione, sarebbe sufficiente sommare il punteggio ottenuto nei test a scelta multipla con quello ottenuto nelle prove del centro di valutazione, in modo tale che il punto mancante per i test a scelta multipla potrebbe essere compensato da un punto ottenuto nelle prove del centro di valutazione.

36      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

37      In via preliminare, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato e risponda ad obiettivi legittimi di interesse generale nell’ambito della politica del personale (sentenze del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 131, e del 14 dicembre 2022, SY/Commissione, T‑312/21, EU:T:2022:814, punto 125).

38      Inoltre, spetta alla commissione giudicatrice, tenuta a garantire l’applicazione coerente dei criteri di valutazione a tutti i candidati, agire affinché tutti i candidati ad uno stesso concorso sostengano la stessa prova, in particolare per quanto riguarda le prove orali, nelle stesse condizioni e assicurarsi così che le prove presentino grosso modo lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati (sentenza del 14 dicembre 2022, SY/Commissione, T‑312/21, EU:T:2022:814, punto 125).

39      Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che ogni concorso comporta, in generale e in maniera intrinseca, un rischio di disparità di trattamento. Pertanto, una violazione del principio della parità di trattamento può essere accertata solo qualora la commissione giudicatrice, nella scelta delle prove, non abbia limitato il rischio di disparità di opportunità a quello inerente, in linea di massima, ad ogni esame (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 133).

40      Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che un’irregolarità intervenuta durante lo svolgimento delle prove di un concorso inficia la legalità di queste ultime soltanto qualora tale irregolarità sia sostanziale oppure qualora la parte ricorrente dimostri che l’irregolarità in questione è suscettibile di aver falsato i risultati delle prove (sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punto 30).

41      Inoltre, considerando che, da un lato, gli atti amministrativi godono di una presunzione di legittimità e che, dall’altro, l’onere della prova del fatto che un tale atto sia viziato da illegittimità grava, per principio, su colui che fa tale affermazione, spetta al ricorrente fornire, quanto meno, indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti a sostegno della sua pretesa (v. ordinanza dell’11 febbraio 2022, OP/Commissione, T‑736/20, non pubblicata, EU:T:2022:69, punto 42 e giurisprudenza citata).

42      Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sul fatto che i test a scelta multipla somministrati alla ricorrente contenevano domande provenienti da una banca dati diversa e che tali domande erano molto più complesse di quelle sottoposte ai candidati che avevano sostenuto tali test in precedenza, occorre constatare quanto segue.

43      Se è vero che alla parte sulla quale grava l’onere della prova, nel caso di specie la ricorrente, non può essere imposto l’onere di una prova impossibile da fornire, resta il fatto che essa si limita ad affermare, senza produrre alcun elemento a sostegno della sua affermazione, che la banca dati era diversa e che i test a scelta multipla da lei sostenuti erano più difficili di quelli dei candidati che li avevano sostenuti in precedenza.

44      A tal riguardo, occorre rilevare che, anche ammettendo che la banca dati sia stata diversa, ciò non implicherebbe che i test a scelta multipla sostenuti dalla ricorrente fossero necessariamente più difficili di quelli sostenuti in precedenza dagli altri candidati e che quindi vi sia stata violazione del principio della parità di trattamento. La ricorrente dovrebbe fornire un principio di prova a sostegno del suo argomento, cosa che non fa. Infatti, la ricorrente si limita a far valere delle discussioni che avrebbe avuto con altri candidati per dimostrare che i test a scelta multipla da loro sostenuti erano più facili di quelli a lei somministrati, e il suo argomento si basa quindi solo su una percezione soggettiva della difficoltà di detti test. Pertanto, esso non può essere accolto.

45      In secondo luogo, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti degli argomenti della ricorrente vertenti sulle irregolarità che si sarebbero verificate in occasione dei test a scelta multipla in ragione dell’inosservanza del termine di tre giorni previsto nel bando di concorso, si deve constatare che tali argomenti non possono essere accolti.

46      Infatti, sotto un primo profilo, la ricorrente stessa riconosce che, sebbene abbia dovuto chiedere con insistenza una calcolatrice al sorvegliante, essa ne ha ottenuto una prima dell’inizio dei test a scelta multipla, di modo che, come tutti gli altri candidati, ha potuto utilizzarla in tali test.

47      Sotto un secondo profilo, in merito allo stress che le sarebbe stato causato, è sufficiente constatare che, nella sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione (T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punti 42 e 47), da un lato, il Tribunale ha dichiarato che, in assenza di elementi oggettivi, non poteva essere dimostrato che gli errori di organizzazione relativi allo svolgimento di una prova potessero incidere sullo svolgimento di tale prova al punto di nuocere alle prestazioni di un candidato o di falsare i suoi risultati, dato che, anche se non si poteva escludere che detti errori avessero suscitato stress, non ne conseguiva che i risultati ottenuti da un candidato in tale prova fossero dovuti al maggiore stress lamentato. Dall’altro, il Tribunale ha statuito che determinate caratteristiche specifiche del candidato, come un’eventuale propensione a percepire lo stress maggiormente rispetto ad altri, non possono costituire una differenza pertinente per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

48      Pertanto, in assenza di elementi oggettivi prodotti dalla ricorrente, i suoi argomenti non possono essere accolti.

49      Peraltro, la differenza dedotta dalla ricorrente tra la presente causa e quella che ha dato luogo alla sentenza del 7 settembre 2022, Rauff‑Nisthar/Commissione (T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516), è priva di qualsiasi rilevanza nell’ambito dell’esame di un’eventuale violazione del principio della parità di trattamento invocata da un candidato a causa dello stress che un problema organizzativo gli avrebbe causato prima dello svolgimento di una prova.

50      Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui un problema tecnico ha impedito la registrazione nel sistema di due delle risposte della ricorrente, occorre rilevare che la Commissione produce, nell’allegato B.1 del controricorso, la griglia relativa alle risposte fornite. Orbene, occorre constatare che la Commissione spiega, nelle sue memorie, che da tale griglia risulta che la ricorrente non aveva più tempo sufficiente per rispondere ai due quesiti di cui trattasi. Nella replica, la ricorrente non prende posizione in merito a tale spiegazione e si limita a ribadire che essa ha risposto a questi due quesiti, ma che si è verificato un errore tecnico.

51      Tenuto conto, da un lato, del fatto che la griglia relativa alle risposte fornite era già stata messa a disposizione della ricorrente durante la fase precontenziosa e che essa non vi ha fatto alcun riferimento nel ricorso e, dall’altro, che la ricorrente non contesta la spiegazione relativa a detta griglia addotta dalla Commissione nel controricorso, il presente argomento deve essere respinto.

52      In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente con i quali essa solleva, in sostanza, un’eccezione di illegittimità nei confronti del bando di concorso per violazione del principio del legittimo affidamento, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale eccezione, occorre ricordare che detto principio presuppone la sussistenza di tre condizioni. In primo luogo, l’amministrazione deve aver fornito all’interessato assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee ad ingenerare una legittima aspettativa nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 28 settembre 2022, Grieger/Commissione, T‑517/21, non pubblicata, EU:T:2022:588, punto 81 e giurisprudenza citata).

53      Orbene, occorre rilevare che tali condizioni non sono soddisfatte nel caso di specie. Infatti, dal bando di concorso risulta che i test a scelta multipla e le prove del centro di valutazione fanno parte della stessa fase della procedura di selezione. Pertanto, l’unica conseguenza di non raggiungere la soglia minima nei test a scelta multipla è di non essere iscritti nell’elenco di riserva, ma non di non poter partecipare alle prove del centro di valutazione. La ricorrente non può quindi validamente sostenere che le regole applicabili nel caso di specie, contenute nel bando di concorso, le abbiano fornito delle assicurazioni quanto al fatto che la sua partecipazione alle prove del centro di valutazione implicava che essa aveva probabilmente superato i test a scelta multipla, e i suoi argomenti non possono essere accolti.

54      In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il punteggio dei test a scelta multipla avrebbe dovuto essere sommato al punteggio delle prove del centro di valutazione, è sufficiente constatare che ciò è contrario al bando di concorso, il quale precisa, da un lato, che «[i] risultati dei test a scelta multipla su computer sono eliminatori, ma non [sono] presi in considerazione nel punteggio complessivo finale» e, dall’altro, che «tuttavia [i candidati devono] conseguire il punteggio minimo richiesto in ciascun test». Ne consegue, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che il punteggio ottenuto nei test a scelta multipla non può essere modificato sommando il punteggio complessivo finale, che è quello ottenuto alle prove del centro di valutazione.

55      Poiché nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente può essere accolto, il primo motivo di ricorso dev’essere integralmente respinto.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto alla parità delle parti nel processo e del principio di buona amministrazione

56      Anzitutto, la ricorrente sostiene che la decisione di non iscrizione non conteneva alcuna motivazione e che, nella decisione sulla domanda di riesame, è stata fornita una spiegazione di natura stereotipata, cosicché è dubbio che il riesame abbia effettivamente avuto luogo. Pertanto, la ricorrente sostiene che dette decisioni sono viziate da una totale assenza di motivazione.

57      La ricorrente aggiunge che, nella sentenza del 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commissione (T‑811/16, non pubblicata, EU:T:2018:859), il Tribunale ha dichiarato che la conoscenza dei criteri di selezione è indispensabile per verificare che, nell’analisi dell’esperienza professionale del candidato, la commissione giudicatrice non abbia superato i limiti del suo margine di valutazione e ha conseguentemente annullato una decisione che, in un caso analogo alla presente causa, non aveva indicato, preliminarmente alla fase contenziosa, i criteri di selezione adottati dalla commissione giudicatrice.

58      Inoltre, la ricorrente sostiene che l’assenza di una decisione esplicita di rigetto del suo reclamo viola il principio di buona amministrazione e deve essere sanzionata con la condanna della Commissione al pagamento di una somma forfettaria.

59      Infine, la ricorrente afferma che il difetto di motivazione comporta la violazione del diritto fondamentale alla parità delle parti nel processo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, la cui applicazione alle istituzioni dell’Unione è ormai pacifica.

60      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

61      Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore letterale, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 29 e giurisprudenza citata).

62      Per quanto concerne le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo del segreto cui sono soggetti i lavori della commissione stessa in forza dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Tale vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione dell’Unione quanto dei candidati interessati o di terzi. Il rispetto di tale vincolo del segreto osta pertanto sia alla divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia alla rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni a carattere personale o comparativo riguardanti i candidati (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 24).

63      I lavori di una commissione giudicatrice di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi a partecipare alle prove del concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati per il posto da coprire, al fine di redigere un elenco di riserva (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 26).

64      Per quanto riguarda la seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice, essa è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 28).

65      Tenuto conto della segretezza che accompagna i lavori della commissione giudicatrice, secondo la giurisprudenza, la comunicazione della griglia relativa alle risposte fornite è sufficiente per soddisfare l’obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, ZL/EUIPO, T‑596/18, non pubblicata, EU:T:2020:442, punto 83).

66      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre constatare che la griglia relativa alle risposte fornite era allegata alla decisione della commissione giudicatrice del 22 marzo 2023. In secondo luogo, la decisione sulla domanda di riesame, da un lato, spiegava alla ricorrente che quest’ultima aveva segnalato tardivamente talune irregolarità che si sarebbero verificate in occasione dei test a scelta multipla e, dall’altro, che essa non aveva risposto a due domande.

67      Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza citata al precedente punto 65 e degli elementi esposti al precedente punto 66, l’argomento vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione deve essere respinto.

68      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente relativo all’applicazione, nella presente causa, della sentenza del 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commissione (T‑811/16, non pubblicata, EU:T:2018:859), dato che tale sentenza riguarda una violazione dell’obbligo di motivazione nell’ambito della prima fase dei lavori della commissione giudicatrice, mentre, nella presente causa, la decisione sulla domanda di riesame è stata adottata nella seconda fase di tali lavori.

69      Quanto all’argomento della ricorrente vertente sulla violazione del diritto fondamentale alla parità delle parti nel processo, esso non può essere accolto, in quanto fondato su un asserito difetto di motivazione che è stato escluso nel caso di specie.

70      Infine, non può essere accolto neppure l’argomento della ricorrente vertente su una violazione del principio di buona amministrazione per il fatto che la Commissione non ha adottato una decisione esplicita di rigetto del suo reclamo. Infatti, è sufficiente constatare che l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto prevede che l’APN possa adottare una decisione esplicita o implicita di rigetto di un reclamo, cosicché non può ritenersi che un’istituzione abbia violato il principio di buona amministrazione per non aver adottato una decisione esplicita. In tale contesto, la domanda della ricorrente volta a ottenere la condanna della Commissione al pagamento di una somma forfettaria deve quindi essere, in ogni caso, respinta.

71      Occorre pertanto respingere integralmente il secondo motivo di ricorso.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto

72      In primo luogo, la ricorrente deduce che l’elenco di riserva contiene un numero esiguo di vincitori rispetto ai posti da coprire con il concorso in questione, ossia meno della metà. Secondo la ricorrente, poiché una selezione rigorosa era già stata effettuata nella fase del Talent Screener e poiché tra i candidati vi era un’alta percentuale di personale a contratto del JRC, l’articolo 5, sesto comma, dell’allegato III dello Statuto è stato violato, in quanto la commissione giudicatrice ha stabilito artificialmente una soglia molto elevata senza tenere debitamente conto di tale disposizione.

73      In tale contesto, la ricorrente chiede l’esibizione della relazione di cui all’articolo 5, sesto comma, dell’allegato III dello Statuto, al fine di esaminare le giustificazioni per l’adozione di una soglia così elevata.

74      In secondo luogo, la ricorrente ritiene che l’organizzazione di un concorso comporti costi significativi per l’istituzione e che le commissioni giudicatrici dovrebbero, quindi, massimizzare il risultato della procedura e prevedere una soglia che permetta di selezionare un numero di candidati pari al doppio – o molto vicino al doppio – dei posti disponibili.

75      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

76      In primo luogo, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, disponendo che l’elenco di riserva contenga possibilmente un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire, l’articolo 5, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto implica soltanto una mera raccomandazione alla commissione giudicatrice diretta a facilitare le decisioni dell’APN, cosicché la sua violazione non può giustificare l’annullamento della decisione sulla domanda di riesame (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 1978, Agneessens e a./Commissione, 122/77, EU:C:1978:190, punto 22, e del 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commissione, T‑361/03, EU:T:2005:433, punto 34).

77      Pertanto, nel caso di specie, sebbene la ricorrente sembri confondere il numero di candidati figuranti nell’elenco di riserva con il numero di posti da coprire, resta il fatto che, se il suo argomento dovesse essere inteso come una critica del fatto che la commissione giudicatrice avrebbe stabilito un elenco di riserva composto da un numero troppo esiguo di candidati, tale circostanza, quand’anche fosse accertata, non potrebbe comportare l’annullamento della decisione sulla domanda di riesame, conformemente alla giurisprudenza costante citata al precedente punto 76.

78      In secondo luogo, non è necessario chiedere alla Commissione di produrre la relazione motivata della commissione giudicatrice, prevista all’articolo 5, sesto comma, dell’allegato III dello Statuto, in quanto è possibile statuire sulla fondatezza dell’argomento della ricorrente a prescindere da detta relazione (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2024, VT/Commissione, T‑216/23, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2024:465, punto 180).

79      Poiché gli argomenti della ricorrente non possono essere accolti, occorre respingere il terzo motivo di ricorso nonché, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

80      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nondimeno, a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, di detto regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che essa non debba essere condannata a tale titolo.

81      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la mancata risposta esplicita della Commissione al reclamo della ricorrente prima della presentazione del ricorso abbia potuto favorire, in una certa misura, il sorgere della controversia. Pertanto, benché la ricorrente sia rimasta soccombente, costituisce equa valutazione dell’insieme delle circostanze del caso di specie statuire che ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

Porchia

Jaeger

Nihoul

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 2025.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.

Litigios n. T-4/24 de 14/05/2025