
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) il 9 ottobre 2025 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Roma Capitale
(Causa C-666/25, Roma Capitale)
(C/2025/6609)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Resistente: Roma Capitale
Questione pregiudiziale
Se il diritto [dell’Unione europea] e, segnatamente, l’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento n. 1370/2007 (1) citato, con riguardo all’aggiudicazione diretta ad un operatore interno di un contratto di servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri, nella parte in cui prevede che tale aggiudicazione sia possibile «a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale», osti ad una normativa nazionale, del tipo previsto dall’articolo 17, comma 2, citato, la quale, pur non vietando del tutto il ricorso all’in house, lo ammette ma con limitazioni e, in particolare, consente alle amministrazioni di ricorrere a tale modello di affidamento solamente in presenza di una qualificata motivazione che dettagliatamente illustri le ragioni del mancato ricorso al mercato nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo a tutta una serie di indicatori (gli investimenti, la qualità del servizio, i costi dei servizi per gli utenti, l’impatto sulla finanza pubblica, gli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house) e non sulla sola base di una valutazione di convenienza economico-amministrativa.
(1) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).
![]() Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) il 9 ottobre 2025 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Roma Capitale (Causa C-666/25, Roma Capitale) (C/2025/6609) Lingua processuale: l’italiano Giudice del rinvio Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Parti nella causa principale Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Resistente: Roma Capitale Questione pregiudiziale Se il diritto [dell’Unione europea] e, segnatamente, l’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento n. 1370/2007 (1) citato, con riguardo all’aggiudicazione diretta ad un operatore interno di un contratto di servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri, nella parte in cui prevede che tale aggiudicazione sia possibile «a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale», osti ad una normativa nazionale, del tipo previsto dall’articolo 17, comma 2, citato, la quale, pur non vietando del tutto il ricorso all’in house, lo ammette ma con limitazioni e, in particolare, consente alle amministrazioni di ricorrere a tale modello di affidamento solamente in presenza di una qualificata motivazione che dettagliatamente illustri le ragioni del mancato ricorso al mercato nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo a tutta una serie di indicatori (gli investimenti, la qualità del servizio, i costi dei servizi per gli utenti, l’impatto sulla finanza pubblica, gli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house) e non sulla sola base di una valutazione di convenienza economico-amministrativa. (1) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1). |