
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
3 settembre 2025 (*)
« Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo VENERE – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 »
Nella causa T‑410/24,
Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.), con sede in Vercelli (Italia), rappresentata da D. Brambilla ed E. Montelione, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Riso Gallo SpA, con sede in Robbio (Italia), rappresentata da P. Gelato, S. Ricciotti, S. Vergano e G. Pira, avvocati,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da P. Škvařilová-Pelzl, presidente, G. Steinfatt (relatrice) e D. Kukovec, giudici,
cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 14 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.), ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 giugno 2024 (procedimento R 1445/2023‑1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 Il 23 agosto 2021 la Riso Gallo SpA, interveniente, ha depositato presso l’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato a seguito di una domanda depositata il 14 ottobre 2010 per il segno denominativo VENERE.
3 I prodotti contrassegnati dal marchio contestato per i quali era richiesta la declaratoria di nullità rientravano nelle classi 30, 31 e 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; Farina di riso; Riso; Riso sbramato; Riso trattato; Spuntini a base di riso; Sughi per riso; Torte di riso»;
– classe 31: «Farina di riso [foraggio]; Riso (farina di -) [foraggio]; Riso non lavorato»;
– classe 33: «Alcool di riso; Riso (alcool di -)».
4 I motivi dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del medesimo regolamento.
5 L’11 maggio 2023 la divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda di dichiarazione di nullità, sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, relativamente al «riso non lavorato» rientrante nella classe 31.
6 L’11 luglio 2023 l’interveniente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento, nella parte in cui quest’ultima aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità.
7 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha parzialmente accolto il ricorso dell’interveniente sulla base del motivo di nullità di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento, e ha dichiarato nullo il marchio contestato rispetto ai seguenti prodotti:
– classe 30: «Riso; Farina di riso; Riso; Riso sbramato; Riso trattato; Spuntini a base di riso; Torte di riso»;
– classe 31: «Farina di riso [foraggio]; Riso (farina di -) [foraggio]»;
– classe 33: «Alcool di riso; Riso (alcool di -)».
Conclusioni delle parti
8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.
9 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione di un’udienza.
10 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla determinazione del diritto applicabile ratione temporis
11 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato, ossia il 14 ottobre 2010, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), nella versione anteriore alla modifica da parte del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21) [v. sentenza del 27 aprile 2022, LG Electronics/EUIPO – Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ), T‑181/21, non pubblicata, EU:T:2022:247, punto 17 e giurisprudenza citata]. Inoltre, atteso che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).
12 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata nonché dalle parti della presente controversia all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 59 del regolamento 2017/1001, come riguardanti, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e l’articolo 52 di identico tenore del regolamento n. 207/2009.
Nel merito
13 La ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, il secondo, sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento e, il terzo, sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625
14 La ricorrente afferma, in sostanza, che gli allegati alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso depositata dall’interveniente sono irricevibili, con la conseguenza che la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.
15 In primo luogo, tali documenti sarebbero stati prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, pur essendo già esistenti in data precedente al 2021 e benché l’interveniente avesse potuto depositarli contemporaneamente alla domanda di dichiarazione di nullità. Ebbene, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non avrebbe spiegato quale fosse la valida ragione per il loro deposito tardivo. Secondo la ricorrente, una siffatta valida ragione non sussiste.
16 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la nuova documentazione presentata non possa essere considerata pertinente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625. Infatti, essa non può essere considerata nel senso che integri la documentazione già prodotta, non essendo quest’ultima riferibile, quanto alla prova della descrittività del marchio, al tempo del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Per quanto riguarda l’allegato 33 alla domanda di dichiarazione di nullità, consistente nell’estratto del registro dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) relativo alla varietà vegetale VENERE n. 4481, depositata il 29 dicembre 1995 e registrata il 6 settembre 1999, esso non sarebbe rilevante ai fini della prova della descrittività del marchio contestato.
17 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
18 L’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 enuncia che l’EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno dedotto o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.
19 L’eventuale presa in considerazione di elementi di prova supplementari non costituisce in alcun modo un «favore» concesso all’una o all’altra parte, ma deve concretare il risultato di un esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 attribuisce all’EUIPO [sentenza del 23 ottobre 2024, Olvi/EUIPO – Koninklijke De Kuyper (FIZZ Cider), T‑1132/23, non pubblicata, EU:T:2024:726, punto 19].
20 Per quanto riguarda l’esercizio del potere discrezionale della commissione di ricorso, ai fini dell’eventuale presa in considerazione dei fatti addotti o delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa, dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 risulta che, conformemente all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove possono, a un primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa e non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o sono depositati per contestare valutazioni effettuate dall’organo di primo grado nella decisione oggetto di ricorso.
21 Per quanto riguarda quest’ultima condizione, secondo la giurisprudenza, una prova integrativa è quella che è caratterizzata da un nesso con altre prove già presentate preliminarmente entro il termine impartito e che va ad aggiungersi a queste ultime prove [v. sentenza del 12 luglio 2023, mBank/EUIPO – European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank), T‑261/22, non pubblicata, EU:T:2023:396, punto 24 e giurisprudenza citata].
22 Nel caso di specie, gli elementi di prova presentati dall’interveniente negli allegati da 1 a 12 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso consistono, come risulta dalla loro descrizione al punto 13 della decisione impugnata, in relazioni di ricerca della società Griffeshield per il periodo 2001-2010 (allegati da 2 a 4), in estratti di decreti nazionali (allegati 6, 7, da 9 a 12), in un estratto del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1) (allegato 5) e in estratti del registro delle varietà dell’Ente Nazionale Risi, un ente pubblico economico sottoposto all’autorità del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (allegato 8), nonché nella decisione della commissione di ricorso allargata nel procedimento R 1238/2019-G (allegato 1).
23 Al punto 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che tali elementi di prova potessero essere accolti ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, con la motivazione che, da un lato, tali elementi di prova erano rilevanti e rispondevano alle considerazioni della divisione di annullamento. Dall’altro, essi avrebbero integrato i documenti già prodotti dinanzi a tale divisione.
24 Nella memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, l’interveniente ha giustificato la presentazione di tali elementi di prova affermando che, da un lato, essi erano rilevanti per l’esito della causa, dato che erano tesi a provare l’utilizzo sul mercato dell’Unione europea del termine «venere» per riferirsi a una tipologia di riso nero al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato e, dall’altro, integravano gli elementi di prova già prodotti per tempo dinanzi alla divisione di annullamento.
25 Dal fascicolo nonché dal punto 6 della decisione impugnata risulta che l’interveniente, al fine di suffragare i suoi argomenti secondo i quali il termine «venere» era descrittivo dei prodotti considerati, aveva presentato, in allegato alla sua domanda di dichiarazione di nullità, estratti di Wikipedia, tra cui uno relativo al termine «venere (riso)», catture di schermate dei risultati di diverse ricerche sul motore di ricerca Google, estratti di dizionari online, estratti di siti Internet relativi a ricette di cucina, estratti di riviste, estratti di siti Internet e di prospetti promozionali di insegne della grande distribuzione, nonché un estratto del registro dell’UCVV relativo alla varietà vegetale VENERE.
26 Successivamente, come risulta dal punto 10 della decisione impugnata, la divisione di annullamento ha ritenuto, in sostanza, che gli elementi di prova presentati dall’interveniente dinanzi a tale divisione non consentissero di dimostrare che il pubblico di riferimento avrebbe percepito il termine «venere» come una descrizione o una caratteristica dei prodotti, di cui al precedente punto 7, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
27 Date tali circostanze, in primo luogo, le relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield (allegati da 2 a 4 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) avevano una reale rilevanza per la soluzione della controversia. Infatti, tali relazioni, che contengono catture di schermate nonché un elenco nel quale figurano, in ordine cronologico, risultati di ricerca relativi all’utilizzo del segno VENERE in relazione al riso, indicando la data di pubblicazione, la natura del risultato, il link verso il rispettivo sito Internet e il paese al quale il risultato si riferisce, vertono sul significato dell’elemento denominativo «venere» del marchio contestato e sulla sua percezione da parte del pubblico di riferimento, che costituiscono elementi indispensabili in sede di esame dei motivi di nullità assoluta dedotti nel caso di specie. Inoltre, tali relazioni prodotte al momento del deposito della memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso si aggiungevano agli elementi di prova già prodotti dinanzi alla divisione di annullamento relativi al significato del termine «venere», elencati al precedente punto 22, e consentivano così all’interveniente di rispondere al rilievo della divisione di annullamento menzionato al precedente punto 26. Pertanto, la commissione di ricorso poteva a buon diritto ritenere, al punto 23 della decisione impugnata, che tali elementi di prova andassero a integrare fatti e prove che erano già stati presentati per tempo e che erano stati depositati per contestare le conclusioni tratte dalla divisione di annullamento.
28 Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui gli elementi di prova già prodotti dinanzi alla divisione di annullamento non si riferivano alla data della domanda di registrazione del marchio contestato.
29 Infatti, indubbiamente gli organi dell’EUIPO, per esaminare se gli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 ostino alla registrazione di un marchio o debbano comportare la dichiarazione di nullità di un marchio precedentemente registrato, devono collocarsi alla data del deposito della domanda di registrazione [v. sentenza del 5 ottobre 2022, the airscreen company/EUIPO – Moviescreens Rental (airframe), T‑539/21, non pubblicata, EU:T:2022:597, punto 24 e giurisprudenza citata].
30 Un obbligo del genere, tuttavia, non esclude che gli organi dell’EUIPO possano prendere in considerazione, se del caso, elementi di prova successivi alla domanda di registrazione, purché consentano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava a quella stessa data [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 60 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza del 10 luglio 2024, Bartex Bartol/EUIPO – Grupa Chorten (duch puszczy), T‑473/23, non pubblicata, EU:T:2024:458, punto 54 e giurisprudenza citata].
31 A tal riguardo, indubbiamente la maggior parte degli elementi di prova contenuti negli allegati alla domanda di dichiarazione di nullità si riferiscono a una data successiva alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, ossia il 14 ottobre 2010, o non sono datati e non contengono alcun riferimento che consenta di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava a tale medesima data.
32 Ebbene, tra gli elementi di prova depositati dinanzi alla divisione di annullamento figura anche l’estratto dell’enciclopedia online Wikipedia contenuto nell’allegato 3 alla domanda di dichiarazione di nullità, la cui data di ultima modifica è il 13 giugno 2021 e la cui bibliografia comprende fonti datate tra il 2014 e il 2019. Tale estratto fa riferimento, come risulta altresì dai punti 10 e 23 della decisione impugnata, al fatto che il riso venere è una varietà italiana di riso nata nel 1997 e consente, di conseguenza, di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
33 Lo stesso vale per quanto riguarda l’estratto della rivista online Pagine Gialle contenuto nell’allegato 14 alla domanda di dichiarazione di nullità che è stato, è vero, pubblicato il 10 luglio 2018, ma da cui risulta che il riso nero venere è coltivato in Italia a partire da «fine millennio» e quindi a una data anteriore alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
34 Inoltre, l’estratto del registro dell’UCVV relativo alla varietà vegetale VENERE contenuto nell’allegato 33 alla domanda di dichiarazione di nullità attesta l’esistenza di una varietà vegetale VENERE registrata prima della data di deposito della domanda del marchio contestato.
35 Ne consegue che gli elementi di prova menzionati ai precedenti punti da 32 a 34, che sono stati depositati dinanzi alla divisione di annullamento, consentivano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data di deposito di detta domanda di registrazione.
36 Inoltre, anche nell’ipotesi in cui nessuno degli elementi di prova già presentati dinanzi alla divisione di annullamento consentisse di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, resta il fatto che, come risulta dal precedente punto 27, gli allegati da 2 a 4 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso integrano gli elementi di prova già presentati per tempo dinanzi alla divisione di annullamento e sono stati depositati proprio per contestare le conclusioni tratte dalla divisione di annullamento, le quali si basavano sul rilievo secondo cui, per quanto riguarda i prodotti di cui al precedente punto 7, tutti gli elementi di prova presentati dall’interveniente riguardavano un periodo successivo alla data di deposito del marchio contestato o non contenevano alcuna indicazione quanto alla loro data.
37 In secondo luogo, dal fascicolo nonché dal punto 10 della decisione impugnata risulta che la divisione di annullamento aveva ritenuto che il marchio contestato fosse descrittivo unicamente in relazione al «riso non lavorato» di cui alla classe 31. L’interveniente non avrebbe invece dimostrato che il pubblico di riferimento avrebbe percepito il termine «venere» come una descrizione o una caratteristica in particolare dei prodotti di cui al precedente punto 7.
38 Ebbene, gli estratti di decreti nazionali (allegati 6, 7, da 9 a 12 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso), l’estratto del regolamento n. 2658/87 (allegato 5 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) nonché gli estratti del registro delle varietà dell’ente nazionale del riso (allegati 8 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) miravano a contestare quest’ultima conclusione della divisione di annullamento. Come risulta dal punto 13 della decisione impugnata, tali elementi di prova, contenenti elenchi delle denominazioni di varietà di riso e dei loro gruppi di appartenenza sui quali figura la varietà di riso venere, tendevano a dimostrare che, alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il termine «venere» era una denominazione comune non solo della varietà del seme (risone), ma anche della varietà del riso ottenuto da tale seme. Pertanto, la commissione di ricorso poteva a buon diritto ritenere che tali elementi di prova prodotti al momento del deposito della memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso risultassero rilevanti per l’esito della causa e che andassero a integrare fatti e prove che erano già stati presentati per tempo.
39 In terzo luogo, per quanto riguarda la decisione della commissione di ricorso allargata nel procedimento R 1238/2009-G, è evidente che tale elemento di prova riguarda la prassi decisionale dell’EUIPO ed è stato portato all’attenzione della commissione di ricorso al solo scopo di giustificare la presentazione degli altri elementi di prova al momento del deposito della memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.
40 Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che un’eventuale presa in considerazione di elementi di prova supplementari, prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, non richiede necessariamente che l’interessato si sia trovato nell’impossibilità di produrre tali elementi dinanzi alla divisione di annullamento [v. sentenza del 26 luglio 2023, Guma Holdings/EUIPO – XTB (XTRADE), T‑67/22, non pubblicata, EU:T:2023:436, punto 33 e giurisprudenza citata].
41 Ne consegue che la commissione di ricorso, accogliendo gli elementi di prova prodotti dall’interveniente per la prima volta dinanzi ad essa, non ha violato l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.
42 Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento
43 Al punto 60 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il termine «venere» designasse una varietà di riso nero, per cui il marchio contestato era descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, rispetto all’insieme dei prodotti di cui al precedente punto 7 al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
44 La ricorrente afferma, in sostanza, che il marchio contestato non è descrittivo dei prodotti che esso designa.
45 In primo luogo, la ricorrente afferma che il nome «venere» è un nome di fantasia e che essa ha deciso di registrarlo come marchio dell’Unione europea per contraddistinguere principalmente riso e prodotti a base di riso e suoi derivati quando nessuna disposizione di legge vietava la registrazione come marchio del nome che la stessa aveva scelto per indicare anche una varietà di riso. Il consumatore sarebbe a conoscenza del fatto che il riso nero generico senza alcun valore aggiunto si chiami «riso nero» e quello oggetto di specifiche qualità frutto dell’innovazione tecnologica e della sapienza imprenditoriale della ricorrente sia coperto dal marchio VENERE. La presenza dell’espressione «riso venere», per lo più in ricette o in articoli dedicati a ristoranti e ricette che lo utilizzano nulla proverebbe circa la descrittività o distintività del marchio contestato. Infatti, è ovvio che in tali ricette si parli di riso venere se in dette ricette tale riso è un ingrediente, dal momento che il marchio contestato è divenuto molto conosciuto e diffuso in Italia. Pertanto, l’EUIPO avrebbe confuso il concetto di «descrittività» di un segno con quello di «diffusione» e di notorietà di esso. Infatti, secondo la ricorrente, se nella mente del pubblico il marchio VENERE viene facilmente ricondotto al riso e ai prodotti a base di riso, ciò è dovuto proprio alla notorietà del marchio contestato conquistata sino ad oggi dalla ricorrente.
46 In secondo luogo, riferendosi ad annunci pubblicitari del quotidiano Corriere della Sera e della rivista Cucina Moderna, la ricorrente ritiene che sia un fatto notorio la circostanza che l’interveniente, in quanto licenziataria del marchio VENERE, ha effettuato investimenti su tale marchio che ha utilizzato proprio in funzione distintiva. L’interveniente avrebbe evitato di produrre i documenti relativi alla pubblicità e agli investimenti da essa effettuati per la promozione del marchio VENERE, mentre invece li avrebbe potuto facilmente reperire, essendo stata la più importante licenziataria e, per un certo periodo, addirittura la licenziataria esclusiva di detto marchio.
47 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le società indicate negli allegati da 16 a 32 alla domanda di dichiarazione di nullità – che, secondo l’interveniente, avrebbero avvalorato il carattere descrittivo del marchio contestato – erano tutte licenziatarie di tale marchio durante il periodo in cui l’interveniente non era la licenziataria esclusiva. Ogni volta che un soggetto non licenziatario ha usato tale marchio, la ricorrente ha sempre reagito contestando tale uso illecito. L’interveniente stessa si sarebbe altresì impegnata contrattualmente a informare la ricorrente di qualsiasi utilizzazione illecita da parte di terzi del marchio VENERE.
48 In quarto luogo, la ricorrente ritiene che, poiché il marchio contestato deve essere soggetto alle norme applicabili prima dell’introduzione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera m), nel regolamento n. 207/2009 da parte del regolamento 2015/2424, si debba partire dal principio che esiste una compatibilità tra un marchio registrato e una denominazione di varietà vegetale.
49 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
50 Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 di detto regolamento.
51 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
52 Perché un segno ricada nel divieto stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o i servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei prodotti e servizi in questione o di una delle loro caratteristiche [v. sentenze del 12 gennaio 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/UAMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, punto 25 e giurisprudenza citata, e del 22 giugno 2005, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, punto 25 e giurisprudenza citata].
53 La valutazione del carattere descrittivo di un segno non può che essere condotta, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi di cui trattasi e, d’altro lato, con riferimento alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario [v. sentenza del 25 ottobre 2005, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, punto 37 e giurisprudenza citata].
54 Nel caso di specie, per quanto riguarda la definizione del pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, al punto 38 della decisione impugnata, che i prodotti di cui alle classi 30 e 33 si rivolgessero al pubblico in generale, mentre i prodotti di cui alla classe 31 fossero destinati al pubblico professionale, e che il pubblico di riferimento presentasse quindi un livello di attenzione da medio ad alto. Dall’altro, ai punti 36 e 37 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha limitato la sua valutazione alle parti di lingua italiana e inglese del pubblico di riferimento dell’Unione europea. Non occorre mettere in discussione tali valutazioni della commissione di ricorso, del resto non contestate dalla ricorrente.
55 Per quanto riguarda il significato del marchio contestato per la parte del pubblico di riferimento preso in considerazione rispetto ai prodotti in questione, dalla giurisprudenza risulta che un segno denominativo deve essere escluso dalla registrazione, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, qualora designi, in almeno uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 23 gennaio 2018, Wenger/EUIPO – Swissgear (SWISSGEAR), T‑869/16, non pubblicata, EU:T:2018:23, punto 50 e giurisprudenza citata].
56 Nel caso di specie, in primo luogo, è pacifico che il termine «venere» è il nome di una varietà vegetale di riso nero alla quale è stata concessa la protezione comunitaria nel 1999.
57 In secondo luogo, dall’estratto del dizionario Diccionario gastronómico, pubblicato nel 2005, contenuto nelle relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield, risulta che l’espressione «riso venere» è definita come designante una varietà di riso nero, dimostrando così che tale espressione non era stata inventata di recente dato che faceva riferimento, alcuni anni prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, a una varietà di riso nero. Un tale significato è corroborato da diversi altri documenti menzionati nelle relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield (allegati da 2 a 4 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) datati dal 2 giugno 2001 al 12 dicembre 2010. Tra tali documenti figurano in particolare due estratti del libro Salute naturale. Alimentazione, stile di vita, equilibro di corpo, mente e spirito: una guida, pubblicato nel 2007 e nel 2010, nonché l’estratto dell’indagine sul consumo di riso in Italia datata 2004, che, come constatato dalla commissione di ricorso al punto 53 della decisione impugnata, fanno anch’essi riferimento al riso venere come a una varietà di riso e non come a un segno atto a indicare un’origine commerciale.
58 In terzo luogo, dalle numerose ricette contenute nelle relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield (allegati da 2 a 4 alla memoria contenente i motivi di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) risulta che il termine «venere» è utilizzato per designare un ingrediente, dimostrando così, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 52 della decisione impugnata, che il pubblico di riferimento percepirà tale termine come indicativo di una varietà specifica di riso nero che deve essere utilizzata nella ricetta, indipendentemente dalla sua origine commerciale.
59 In quarto luogo, taluni elementi di prova contenuti nelle relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield (allegati da 2 a 4 alla memoria contenente i motivi di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) fanno anch’essi riferimento a prodotti contenenti il riso venere come ingrediente. Infatti, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 59 della decisione impugnata, l’estratto del libro intitolato Italy, hotels [and] ristoranti (Italia, alberghi e ristoranti), pubblicato nel 2007, fa espresso riferimento alla farina a base del riso venere e alle torte di riso. Lo stesso vale per quanto riguarda l’estratto della ricetta intitolata «Plumcake di farina di riso venere», pubblicato nel 2009, che non fa solo riferimento alle torte di riso venere, ma anche alla farina a base di riso venere. Di conseguenza, per quanto riguarda i prodotti in questione, di cui il riso è uno degli ingredienti, il marchio contestato sarà inteso nel senso che designa tale ingrediente e quindi una caratteristica di tali prodotti.
60 Date tali circostanze, la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 44 a 59 della decisione impugnata, che dagli elementi di prova presentati dall’interveniente emergesse che il termine «venere» era noto al pubblico di riferimento per designare una varietà di riso nero e che, di conseguenza, per i prodotti «riso», «riso sbramato» e «riso trattato» rientranti nella classe 30, il pubblico di riferimento avrebbe percepito il marchio contestato come un riferimento a una varietà di riso nero, mentre per i prodotti «farina di riso», «spuntini a base di riso» e «torte di riso» rientranti nella classe 30 nonché per i prodotti «farina di riso (foraggio)» compresi nella classe 31 e «alcool di riso» compresi nella classe 33, che possono contenere come ingrediente un riso venere, vale a dire una varietà di riso nero, il pubblico di riferimento avrebbe percepito il marchio contestato come descrittivo di un ingrediente di tali prodotti.
61 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti della ricorrente.
62 In primo luogo, dalla decisione impugnata non risulta affatto che la commissione di ricorso si sia basata, per dimostrare il carattere descrittivo del marchio contestato, sull’assenza del simbolo «®» accanto a tale termine nelle riviste di cucina. Di conseguenza, l’allegazione della ricorrente, supponendola dimostrata, secondo cui l’assenza del simbolo di un marchio registrato «®» accanto al marchio denominativo VENERE nelle riviste di cucina corrisponde alla prassi editoriale del settore e non significherebbe che si tratti di un nome generico deve essere respinta.
63 In secondo luogo, dato che occorre prendere in considerazione l’insieme dei significati potenziali generalmente noti al pubblico di riferimento ai fini dell’esame del carattere descrittivo del marchio contestato, e non solo un eventuale significato principale, l’argomento della ricorrente secondo cui le definizioni del termine «venere» si riferiscono principalmente all’antica divinità italica e romana, all’astronomia, all’astrologia, alla mitologia, all’anatomia e all’arte è irrilevante.
64 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le informazioni su Internet sarebbero spesso informazioni approssimative, se non addirittura errate e prive di affidabilità, cosicché un tweet o un messaggio Facebook non sarebbe sufficiente ad attribuire al marchio contestato un carattere descrittivo, occorre ricordare che la commissione di ricorso, ai fini della determinazione del carattere descrittivo del marchio contestato, si è basata su un’ampia gamma di elementi di prova di natura diversa, quali estratti di libri e di periodici, estratti di articoli di periodici, ricette, estratti di dizionari, blog, social network e l’indagine, che dimostrano che il termine «venere» era utilizzato, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, come designante una varietà di riso nero piuttosto che l’origine commerciale di un prodotto. Non si può sostenere che tutte queste prove manchino di affidabilità per il solo fatto della loro provenienza da Internet. Peraltro, gli acquirenti dei prodotti di cui trattasi, siano essi provenienti da un pubblico professionale o dal pubblico in generale, possono ricorrere a tali fonti derivanti da Internet. Se ne può dedurre che essi, al momento rilevante e prima, si erano trovati di fronte a fonti che utilizzavano il termine «venere» come termine generico.
65 Inoltre, taluni documenti contenuti nelle relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield, come gli estratti di libri e di articoli di periodici, sono non soltanto proposti in formato digitale su Internet, ma anche pubblicati in formato cartaceo.
66 In quarto luogo, è vero che la circostanza, supponendola dimostrata, che le società indicate negli allegati da 16 a 32 alla domanda di dichiarazione di nullità fossero tutte licenziatarie del marchio contestato può costituire un indizio del fatto che il termine «venere» è stato utilizzato come indicazione dell’origine commerciale. Tuttavia, tali elementi di prova sono indiscutibilmente successivi alla data di riferimento e non consentono di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla stessa data. In ogni caso, come rilevato ai precedenti punti da 57 a 60, gli altri elementi di prova erano sufficienti a dimostrare il carattere descrittivo del marchio contestato in relazione ai prodotti di cui trattasi.
67 In quinto luogo, è vero che, tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato, quest’ultimo è soggetto alle disposizioni sostanziali che erano applicabili prima dell’entrata in vigore del regolamento 2015/2424. Tuttavia, è sufficiente rilevare, al pari dell’EUIPO, che l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera m), del regolamento n. 207/2009, nella versione modificata dal regolamento 2015/2424, non è stato oggetto di esame da parte della commissione di ricorso nella decisione impugnata.
68 Ne consegue che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, al punto 60 della decisione impugnata, che il termine «venere» fosse descrittivo per l’insieme dei prodotti di cui al precedente punto 7.
69 Alla luce di quanto precede, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento
70 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha indicato, ai punti da 61 a 66 della decisione impugnata, le ragioni per le quali l’elemento denominativo «venere» sarebbe privo di distintività. Il ragionamento dell’EUIPO sarebbe consistito nell’affermare che la carenza di distintività si desumesse dal preteso carattere descrittivo di tale termine ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
71 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
72 Dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulta che è sufficiente che trovi applicazione uno degli impedimenti alla registrazione assoluti ivi elencati affinché il segno non possa essere registrato come marchio dell’Unione europea [v. sentenza del 14 settembre 2022, Task Food/EUIPO – Foodtastic (ENERGY CAKE), T‑686/21, non pubblicata, EU:T:2022:545, punto 83 e giurisprudenza citata].
73 Pertanto, dato che è stato accertato che il marchio contestato era descrittivo dei prodotti di cui trattasi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e che tale motivo giustifica di per sé la declaratoria di nullità del marchio contestato, il secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, non può essere utilmente dedotto e, pertanto, deve essere respinto.
74 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il ricorso in toto.
Sulle spese
75 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, l’interveniente ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. L’EUIPO ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese in caso di convocazione di un’udienza. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente ed è stata tenuta un’udienza di discussione, essa dev’essere condannata alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.) si farà carico delle spese.
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Škvařilová-Pelzl |
Steinfatt |
Kukovec |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 settembre 2025.
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Il cancelliere |
La presidente |
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V. Di Bucci |
O. Porchia |
* Lingua processuale: l’italiano.
![]() SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 3 settembre 2025 (*)
« Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo VENERE – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 » Nella causa T‑410/24, Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.), con sede in Vercelli (Italia), rappresentata da D. Brambilla ed E. Montelione, avvocati, ricorrente, contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale: Riso Gallo SpA, con sede in Robbio (Italia), rappresentata da P. Gelato, S. Ricciotti, S. Vergano e G. Pira, avvocati, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da P. Škvařilová-Pelzl, presidente, G. Steinfatt (relatrice) e D. Kukovec, giudici, cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.), ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 giugno 2024 (procedimento R 1445/2023‑1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 Il 23 agosto 2021 la Riso Gallo SpA, interveniente, ha depositato presso l’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato a seguito di una domanda depositata il 14 ottobre 2010 per il segno denominativo VENERE. 3 I prodotti contrassegnati dal marchio contestato per i quali era richiesta la declaratoria di nullità rientravano nelle classi 30, 31 e 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione: – classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; Farina di riso; Riso; Riso sbramato; Riso trattato; Spuntini a base di riso; Sughi per riso; Torte di riso»; – classe 31: «Farina di riso [foraggio]; Riso (farina di -) [foraggio]; Riso non lavorato»; – classe 33: «Alcool di riso; Riso (alcool di -)». 4 I motivi dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del medesimo regolamento. 5 L’11 maggio 2023 la divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda di dichiarazione di nullità, sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, relativamente al «riso non lavorato» rientrante nella classe 31. 6 L’11 luglio 2023 l’interveniente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento, nella parte in cui quest’ultima aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità. 7 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha parzialmente accolto il ricorso dell’interveniente sulla base del motivo di nullità di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento, e ha dichiarato nullo il marchio contestato rispetto ai seguenti prodotti: – classe 30: «Riso; Farina di riso; Riso; Riso sbramato; Riso trattato; Spuntini a base di riso; Torte di riso»; – classe 31: «Farina di riso [foraggio]; Riso (farina di -) [foraggio]»; – classe 33: «Alcool di riso; Riso (alcool di -)». Conclusioni delle parti 8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese. 9 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione di un’udienza. 10 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sulla determinazione del diritto applicabile ratione temporis 11 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato, ossia il 14 ottobre 2010, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), nella versione anteriore alla modifica da parte del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21) [v. sentenza del 27 aprile 2022, LG Electronics/EUIPO – Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ), T‑181/21, non pubblicata, EU:T:2022:247, punto 17 e giurisprudenza citata]. Inoltre, atteso che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1). 12 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata nonché dalle parti della presente controversia all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 59 del regolamento 2017/1001, come riguardanti, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e l’articolo 52 di identico tenore del regolamento n. 207/2009. Nel merito 13 La ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, il secondo, sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento e, il terzo, sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 14 La ricorrente afferma, in sostanza, che gli allegati alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso depositata dall’interveniente sono irricevibili, con la conseguenza che la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625. 15 In primo luogo, tali documenti sarebbero stati prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, pur essendo già esistenti in data precedente al 2021 e benché l’interveniente avesse potuto depositarli contemporaneamente alla domanda di dichiarazione di nullità. Ebbene, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non avrebbe spiegato quale fosse la valida ragione per il loro deposito tardivo. Secondo la ricorrente, una siffatta valida ragione non sussiste. 16 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la nuova documentazione presentata non possa essere considerata pertinente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625. Infatti, essa non può essere considerata nel senso che integri la documentazione già prodotta, non essendo quest’ultima riferibile, quanto alla prova della descrittività del marchio, al tempo del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Per quanto riguarda l’allegato 33 alla domanda di dichiarazione di nullità, consistente nell’estratto del registro dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) relativo alla varietà vegetale VENERE n. 4481, depositata il 29 dicembre 1995 e registrata il 6 settembre 1999, esso non sarebbe rilevante ai fini della prova della descrittività del marchio contestato. 17 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 18 L’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 enuncia che l’EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno dedotto o delle prove che esse non hanno presentato per tempo. 19 L’eventuale presa in considerazione di elementi di prova supplementari non costituisce in alcun modo un «favore» concesso all’una o all’altra parte, ma deve concretare il risultato di un esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 attribuisce all’EUIPO [sentenza del 23 ottobre 2024, Olvi/EUIPO – Koninklijke De Kuyper (FIZZ Cider), T‑1132/23, non pubblicata, EU:T:2024:726, punto 19]. 20 Per quanto riguarda l’esercizio del potere discrezionale della commissione di ricorso, ai fini dell’eventuale presa in considerazione dei fatti addotti o delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa, dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 risulta che, conformemente all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove possono, a un primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa e non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o sono depositati per contestare valutazioni effettuate dall’organo di primo grado nella decisione oggetto di ricorso. 21 Per quanto riguarda quest’ultima condizione, secondo la giurisprudenza, una prova integrativa è quella che è caratterizzata da un nesso con altre prove già presentate preliminarmente entro il termine impartito e che va ad aggiungersi a queste ultime prove [v. sentenza del 12 luglio 2023, mBank/EUIPO – European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank), T‑261/22, non pubblicata, EU:T:2023:396, punto 24 e giurisprudenza citata]. 22 Nel caso di specie, gli elementi di prova presentati dall’interveniente negli allegati da 1 a 12 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso consistono, come risulta dalla loro descrizione al punto 13 della decisione impugnata, in relazioni di ricerca della società Griffeshield per il periodo 2001-2010 (allegati da 2 a 4), in estratti di decreti nazionali (allegati 6, 7, da 9 a 12), in un estratto del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1) (allegato 5) e in estratti del registro delle varietà dell’Ente Nazionale Risi, un ente pubblico economico sottoposto all’autorità del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (allegato 8), nonché nella decisione della commissione di ricorso allargata nel procedimento R 1238/2019-G (allegato 1). 23 Al punto 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che tali elementi di prova potessero essere accolti ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, con la motivazione che, da un lato, tali elementi di prova erano rilevanti e rispondevano alle considerazioni della divisione di annullamento. Dall’altro, essi avrebbero integrato i documenti già prodotti dinanzi a tale divisione. 24 Nella memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, l’interveniente ha giustificato la presentazione di tali elementi di prova affermando che, da un lato, essi erano rilevanti per l’esito della causa, dato che erano tesi a provare l’utilizzo sul mercato dell’Unione europea del termine «venere» per riferirsi a una tipologia di riso nero al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato e, dall’altro, integravano gli elementi di prova già prodotti per tempo dinanzi alla divisione di annullamento. 25 Dal fascicolo nonché dal punto 6 della decisione impugnata risulta che l’interveniente, al fine di suffragare i suoi argomenti secondo i quali il termine «venere» era descrittivo dei prodotti considerati, aveva presentato, in allegato alla sua domanda di dichiarazione di nullità, estratti di Wikipedia, tra cui uno relativo al termine «venere (riso)», catture di schermate dei risultati di diverse ricerche sul motore di ricerca Google, estratti di dizionari online, estratti di siti Internet relativi a ricette di cucina, estratti di riviste, estratti di siti Internet e di prospetti promozionali di insegne della grande distribuzione, nonché un estratto del registro dell’UCVV relativo alla varietà vegetale VENERE. 26 Successivamente, come risulta dal punto 10 della decisione impugnata, la divisione di annullamento ha ritenuto, in sostanza, che gli elementi di prova presentati dall’interveniente dinanzi a tale divisione non consentissero di dimostrare che il pubblico di riferimento avrebbe percepito il termine «venere» come una descrizione o una caratteristica dei prodotti, di cui al precedente punto 7, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. 27 Date tali circostanze, in primo luogo, le relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield (allegati da 2 a 4 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) avevano una reale rilevanza per la soluzione della controversia. Infatti, tali relazioni, che contengono catture di schermate nonché un elenco nel quale figurano, in ordine cronologico, risultati di ricerca relativi all’utilizzo del segno VENERE in relazione al riso, indicando la data di pubblicazione, la natura del risultato, il link verso il rispettivo sito Internet e il paese al quale il risultato si riferisce, vertono sul significato dell’elemento denominativo «venere» del marchio contestato e sulla sua percezione da parte del pubblico di riferimento, che costituiscono elementi indispensabili in sede di esame dei motivi di nullità assoluta dedotti nel caso di specie. Inoltre, tali relazioni prodotte al momento del deposito della memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso si aggiungevano agli elementi di prova già prodotti dinanzi alla divisione di annullamento relativi al significato del termine «venere», elencati al precedente punto 22, e consentivano così all’interveniente di rispondere al rilievo della divisione di annullamento menzionato al precedente punto 26. Pertanto, la commissione di ricorso poteva a buon diritto ritenere, al punto 23 della decisione impugnata, che tali elementi di prova andassero a integrare fatti e prove che erano già stati presentati per tempo e che erano stati depositati per contestare le conclusioni tratte dalla divisione di annullamento. 28 Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui gli elementi di prova già prodotti dinanzi alla divisione di annullamento non si riferivano alla data della domanda di registrazione del marchio contestato. 29 Infatti, indubbiamente gli organi dell’EUIPO, per esaminare se gli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 ostino alla registrazione di un marchio o debbano comportare la dichiarazione di nullità di un marchio precedentemente registrato, devono collocarsi alla data del deposito della domanda di registrazione [v. sentenza del 5 ottobre 2022, the airscreen company/EUIPO – Moviescreens Rental (airframe), T‑539/21, non pubblicata, EU:T:2022:597, punto 24 e giurisprudenza citata]. 30 Un obbligo del genere, tuttavia, non esclude che gli organi dell’EUIPO possano prendere in considerazione, se del caso, elementi di prova successivi alla domanda di registrazione, purché consentano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava a quella stessa data [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 60 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza del 10 luglio 2024, Bartex Bartol/EUIPO – Grupa Chorten (duch puszczy), T‑473/23, non pubblicata, EU:T:2024:458, punto 54 e giurisprudenza citata]. 31 A tal riguardo, indubbiamente la maggior parte degli elementi di prova contenuti negli allegati alla domanda di dichiarazione di nullità si riferiscono a una data successiva alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, ossia il 14 ottobre 2010, o non sono datati e non contengono alcun riferimento che consenta di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava a tale medesima data. 32 Ebbene, tra gli elementi di prova depositati dinanzi alla divisione di annullamento figura anche l’estratto dell’enciclopedia online Wikipedia contenuto nell’allegato 3 alla domanda di dichiarazione di nullità, la cui data di ultima modifica è il 13 giugno 2021 e la cui bibliografia comprende fonti datate tra il 2014 e il 2019. Tale estratto fa riferimento, come risulta altresì dai punti 10 e 23 della decisione impugnata, al fatto che il riso venere è una varietà italiana di riso nata nel 1997 e consente, di conseguenza, di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. 33 Lo stesso vale per quanto riguarda l’estratto della rivista online Pagine Gialle contenuto nell’allegato 14 alla domanda di dichiarazione di nullità che è stato, è vero, pubblicato il 10 luglio 2018, ma da cui risulta che il riso nero venere è coltivato in Italia a partire da «fine millennio» e quindi a una data anteriore alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. 34 Inoltre, l’estratto del registro dell’UCVV relativo alla varietà vegetale VENERE contenuto nell’allegato 33 alla domanda di dichiarazione di nullità attesta l’esistenza di una varietà vegetale VENERE registrata prima della data di deposito della domanda del marchio contestato. 35 Ne consegue che gli elementi di prova menzionati ai precedenti punti da 32 a 34, che sono stati depositati dinanzi alla divisione di annullamento, consentivano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data di deposito di detta domanda di registrazione. 36 Inoltre, anche nell’ipotesi in cui nessuno degli elementi di prova già presentati dinanzi alla divisione di annullamento consentisse di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, resta il fatto che, come risulta dal precedente punto 27, gli allegati da 2 a 4 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso integrano gli elementi di prova già presentati per tempo dinanzi alla divisione di annullamento e sono stati depositati proprio per contestare le conclusioni tratte dalla divisione di annullamento, le quali si basavano sul rilievo secondo cui, per quanto riguarda i prodotti di cui al precedente punto 7, tutti gli elementi di prova presentati dall’interveniente riguardavano un periodo successivo alla data di deposito del marchio contestato o non contenevano alcuna indicazione quanto alla loro data. 37 In secondo luogo, dal fascicolo nonché dal punto 10 della decisione impugnata risulta che la divisione di annullamento aveva ritenuto che il marchio contestato fosse descrittivo unicamente in relazione al «riso non lavorato» di cui alla classe 31. L’interveniente non avrebbe invece dimostrato che il pubblico di riferimento avrebbe percepito il termine «venere» come una descrizione o una caratteristica in particolare dei prodotti di cui al precedente punto 7. 38 Ebbene, gli estratti di decreti nazionali (allegati 6, 7, da 9 a 12 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso), l’estratto del regolamento n. 2658/87 (allegato 5 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) nonché gli estratti del registro delle varietà dell’ente nazionale del riso (allegati 8 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) miravano a contestare quest’ultima conclusione della divisione di annullamento. Come risulta dal punto 13 della decisione impugnata, tali elementi di prova, contenenti elenchi delle denominazioni di varietà di riso e dei loro gruppi di appartenenza sui quali figura la varietà di riso venere, tendevano a dimostrare che, alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il termine «venere» era una denominazione comune non solo della varietà del seme (risone), ma anche della varietà del riso ottenuto da tale seme. Pertanto, la commissione di ricorso poteva a buon diritto ritenere che tali elementi di prova prodotti al momento del deposito della memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso risultassero rilevanti per l’esito della causa e che andassero a integrare fatti e prove che erano già stati presentati per tempo. 39 In terzo luogo, per quanto riguarda la decisione della commissione di ricorso allargata nel procedimento R 1238/2009-G, è evidente che tale elemento di prova riguarda la prassi decisionale dell’EUIPO ed è stato portato all’attenzione della commissione di ricorso al solo scopo di giustificare la presentazione degli altri elementi di prova al momento del deposito della memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. 40 Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che un’eventuale presa in considerazione di elementi di prova supplementari, prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, non richiede necessariamente che l’interessato si sia trovato nell’impossibilità di produrre tali elementi dinanzi alla divisione di annullamento [v. sentenza del 26 luglio 2023, Guma Holdings/EUIPO – XTB (XTRADE), T‑67/22, non pubblicata, EU:T:2023:436, punto 33 e giurisprudenza citata]. 41 Ne consegue che la commissione di ricorso, accogliendo gli elementi di prova prodotti dall’interveniente per la prima volta dinanzi ad essa, non ha violato l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625. 42 Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato. Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento 43 Al punto 60 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il termine «venere» designasse una varietà di riso nero, per cui il marchio contestato era descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, rispetto all’insieme dei prodotti di cui al precedente punto 7 al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. 44 La ricorrente afferma, in sostanza, che il marchio contestato non è descrittivo dei prodotti che esso designa. 45 In primo luogo, la ricorrente afferma che il nome «venere» è un nome di fantasia e che essa ha deciso di registrarlo come marchio dell’Unione europea per contraddistinguere principalmente riso e prodotti a base di riso e suoi derivati quando nessuna disposizione di legge vietava la registrazione come marchio del nome che la stessa aveva scelto per indicare anche una varietà di riso. Il consumatore sarebbe a conoscenza del fatto che il riso nero generico senza alcun valore aggiunto si chiami «riso nero» e quello oggetto di specifiche qualità frutto dell’innovazione tecnologica e della sapienza imprenditoriale della ricorrente sia coperto dal marchio VENERE. La presenza dell’espressione «riso venere», per lo più in ricette o in articoli dedicati a ristoranti e ricette che lo utilizzano nulla proverebbe circa la descrittività o distintività del marchio contestato. Infatti, è ovvio che in tali ricette si parli di riso venere se in dette ricette tale riso è un ingrediente, dal momento che il marchio contestato è divenuto molto conosciuto e diffuso in Italia. Pertanto, l’EUIPO avrebbe confuso il concetto di «descrittività» di un segno con quello di «diffusione» e di notorietà di esso. Infatti, secondo la ricorrente, se nella mente del pubblico il marchio VENERE viene facilmente ricondotto al riso e ai prodotti a base di riso, ciò è dovuto proprio alla notorietà del marchio contestato conquistata sino ad oggi dalla ricorrente. 46 In secondo luogo, riferendosi ad annunci pubblicitari del quotidiano Corriere della Sera e della rivista Cucina Moderna, la ricorrente ritiene che sia un fatto notorio la circostanza che l’interveniente, in quanto licenziataria del marchio VENERE, ha effettuato investimenti su tale marchio che ha utilizzato proprio in funzione distintiva. L’interveniente avrebbe evitato di produrre i documenti relativi alla pubblicità e agli investimenti da essa effettuati per la promozione del marchio VENERE, mentre invece li avrebbe potuto facilmente reperire, essendo stata la più importante licenziataria e, per un certo periodo, addirittura la licenziataria esclusiva di detto marchio. 47 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le società indicate negli allegati da 16 a 32 alla domanda di dichiarazione di nullità – che, secondo l’interveniente, avrebbero avvalorato il carattere descrittivo del marchio contestato – erano tutte licenziatarie di tale marchio durante il periodo in cui l’interveniente non era la licenziataria esclusiva. Ogni volta che un soggetto non licenziatario ha usato tale marchio, la ricorrente ha sempre reagito contestando tale uso illecito. L’interveniente stessa si sarebbe altresì impegnata contrattualmente a informare la ricorrente di qualsiasi utilizzazione illecita da parte di terzi del marchio VENERE. 48 In quarto luogo, la ricorrente ritiene che, poiché il marchio contestato deve essere soggetto alle norme applicabili prima dell’introduzione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera m), nel regolamento n. 207/2009 da parte del regolamento 2015/2424, si debba partire dal principio che esiste una compatibilità tra un marchio registrato e una denominazione di varietà vegetale. 49 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 50 Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 di detto regolamento. 51 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 52 Perché un segno ricada nel divieto stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o i servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei prodotti e servizi in questione o di una delle loro caratteristiche [v. sentenze del 12 gennaio 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/UAMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, punto 25 e giurisprudenza citata, e del 22 giugno 2005, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, punto 25 e giurisprudenza citata]. 53 La valutazione del carattere descrittivo di un segno non può che essere condotta, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi di cui trattasi e, d’altro lato, con riferimento alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario [v. sentenza del 25 ottobre 2005, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, punto 37 e giurisprudenza citata]. 54 Nel caso di specie, per quanto riguarda la definizione del pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, al punto 38 della decisione impugnata, che i prodotti di cui alle classi 30 e 33 si rivolgessero al pubblico in generale, mentre i prodotti di cui alla classe 31 fossero destinati al pubblico professionale, e che il pubblico di riferimento presentasse quindi un livello di attenzione da medio ad alto. Dall’altro, ai punti 36 e 37 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha limitato la sua valutazione alle parti di lingua italiana e inglese del pubblico di riferimento dell’Unione europea. Non occorre mettere in discussione tali valutazioni della commissione di ricorso, del resto non contestate dalla ricorrente. 55 Per quanto riguarda il significato del marchio contestato per la parte del pubblico di riferimento preso in considerazione rispetto ai prodotti in questione, dalla giurisprudenza risulta che un segno denominativo deve essere escluso dalla registrazione, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, qualora designi, in almeno uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 23 gennaio 2018, Wenger/EUIPO – Swissgear (SWISSGEAR), T‑869/16, non pubblicata, EU:T:2018:23, punto 50 e giurisprudenza citata]. 56 Nel caso di specie, in primo luogo, è pacifico che il termine «venere» è il nome di una varietà vegetale di riso nero alla quale è stata concessa la protezione comunitaria nel 1999. 57 In secondo luogo, dall’estratto del dizionario Diccionario gastronómico, pubblicato nel 2005, contenuto nelle relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield, risulta che l’espressione «riso venere» è definita come designante una varietà di riso nero, dimostrando così che tale espressione non era stata inventata di recente dato che faceva riferimento, alcuni anni prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, a una varietà di riso nero. Un tale significato è corroborato da diversi altri documenti menzionati nelle relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield (allegati da 2 a 4 alla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) datati dal 2 giugno 2001 al 12 dicembre 2010. Tra tali documenti figurano in particolare due estratti del libro Salute naturale. Alimentazione, stile di vita, equilibro di corpo, mente e spirito: una guida, pubblicato nel 2007 e nel 2010, nonché l’estratto dell’indagine sul consumo di riso in Italia datata 2004, che, come constatato dalla commissione di ricorso al punto 53 della decisione impugnata, fanno anch’essi riferimento al riso venere come a una varietà di riso e non come a un segno atto a indicare un’origine commerciale. 58 In terzo luogo, dalle numerose ricette contenute nelle relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield (allegati da 2 a 4 alla memoria contenente i motivi di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) risulta che il termine «venere» è utilizzato per designare un ingrediente, dimostrando così, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 52 della decisione impugnata, che il pubblico di riferimento percepirà tale termine come indicativo di una varietà specifica di riso nero che deve essere utilizzata nella ricetta, indipendentemente dalla sua origine commerciale. 59 In quarto luogo, taluni elementi di prova contenuti nelle relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield (allegati da 2 a 4 alla memoria contenente i motivi di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso) fanno anch’essi riferimento a prodotti contenenti il riso venere come ingrediente. Infatti, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 59 della decisione impugnata, l’estratto del libro intitolato Italy, hotels [and] ristoranti (Italia, alberghi e ristoranti), pubblicato nel 2007, fa espresso riferimento alla farina a base del riso venere e alle torte di riso. Lo stesso vale per quanto riguarda l’estratto della ricetta intitolata «Plumcake di farina di riso venere», pubblicato nel 2009, che non fa solo riferimento alle torte di riso venere, ma anche alla farina a base di riso venere. Di conseguenza, per quanto riguarda i prodotti in questione, di cui il riso è uno degli ingredienti, il marchio contestato sarà inteso nel senso che designa tale ingrediente e quindi una caratteristica di tali prodotti. 60 Date tali circostanze, la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 44 a 59 della decisione impugnata, che dagli elementi di prova presentati dall’interveniente emergesse che il termine «venere» era noto al pubblico di riferimento per designare una varietà di riso nero e che, di conseguenza, per i prodotti «riso», «riso sbramato» e «riso trattato» rientranti nella classe 30, il pubblico di riferimento avrebbe percepito il marchio contestato come un riferimento a una varietà di riso nero, mentre per i prodotti «farina di riso», «spuntini a base di riso» e «torte di riso» rientranti nella classe 30 nonché per i prodotti «farina di riso (foraggio)» compresi nella classe 31 e «alcool di riso» compresi nella classe 33, che possono contenere come ingrediente un riso venere, vale a dire una varietà di riso nero, il pubblico di riferimento avrebbe percepito il marchio contestato come descrittivo di un ingrediente di tali prodotti. 61 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti della ricorrente. 62 In primo luogo, dalla decisione impugnata non risulta affatto che la commissione di ricorso si sia basata, per dimostrare il carattere descrittivo del marchio contestato, sull’assenza del simbolo «®» accanto a tale termine nelle riviste di cucina. Di conseguenza, l’allegazione della ricorrente, supponendola dimostrata, secondo cui l’assenza del simbolo di un marchio registrato «®» accanto al marchio denominativo VENERE nelle riviste di cucina corrisponde alla prassi editoriale del settore e non significherebbe che si tratti di un nome generico deve essere respinta. 63 In secondo luogo, dato che occorre prendere in considerazione l’insieme dei significati potenziali generalmente noti al pubblico di riferimento ai fini dell’esame del carattere descrittivo del marchio contestato, e non solo un eventuale significato principale, l’argomento della ricorrente secondo cui le definizioni del termine «venere» si riferiscono principalmente all’antica divinità italica e romana, all’astronomia, all’astrologia, alla mitologia, all’anatomia e all’arte è irrilevante. 64 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le informazioni su Internet sarebbero spesso informazioni approssimative, se non addirittura errate e prive di affidabilità, cosicché un tweet o un messaggio Facebook non sarebbe sufficiente ad attribuire al marchio contestato un carattere descrittivo, occorre ricordare che la commissione di ricorso, ai fini della determinazione del carattere descrittivo del marchio contestato, si è basata su un’ampia gamma di elementi di prova di natura diversa, quali estratti di libri e di periodici, estratti di articoli di periodici, ricette, estratti di dizionari, blog, social network e l’indagine, che dimostrano che il termine «venere» era utilizzato, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, come designante una varietà di riso nero piuttosto che l’origine commerciale di un prodotto. Non si può sostenere che tutte queste prove manchino di affidabilità per il solo fatto della loro provenienza da Internet. Peraltro, gli acquirenti dei prodotti di cui trattasi, siano essi provenienti da un pubblico professionale o dal pubblico in generale, possono ricorrere a tali fonti derivanti da Internet. Se ne può dedurre che essi, al momento rilevante e prima, si erano trovati di fronte a fonti che utilizzavano il termine «venere» come termine generico. 65 Inoltre, taluni documenti contenuti nelle relazioni della ricerca condotta dalla Griffeshield, come gli estratti di libri e di articoli di periodici, sono non soltanto proposti in formato digitale su Internet, ma anche pubblicati in formato cartaceo. 66 In quarto luogo, è vero che la circostanza, supponendola dimostrata, che le società indicate negli allegati da 16 a 32 alla domanda di dichiarazione di nullità fossero tutte licenziatarie del marchio contestato può costituire un indizio del fatto che il termine «venere» è stato utilizzato come indicazione dell’origine commerciale. Tuttavia, tali elementi di prova sono indiscutibilmente successivi alla data di riferimento e non consentono di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla stessa data. In ogni caso, come rilevato ai precedenti punti da 57 a 60, gli altri elementi di prova erano sufficienti a dimostrare il carattere descrittivo del marchio contestato in relazione ai prodotti di cui trattasi. 67 In quinto luogo, è vero che, tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato, quest’ultimo è soggetto alle disposizioni sostanziali che erano applicabili prima dell’entrata in vigore del regolamento 2015/2424. Tuttavia, è sufficiente rilevare, al pari dell’EUIPO, che l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera m), del regolamento n. 207/2009, nella versione modificata dal regolamento 2015/2424, non è stato oggetto di esame da parte della commissione di ricorso nella decisione impugnata. 68 Ne consegue che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, al punto 60 della decisione impugnata, che il termine «venere» fosse descrittivo per l’insieme dei prodotti di cui al precedente punto 7. 69 Alla luce di quanto precede, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato. Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione e sull’errata applicazione dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento 70 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha indicato, ai punti da 61 a 66 della decisione impugnata, le ragioni per le quali l’elemento denominativo «venere» sarebbe privo di distintività. Il ragionamento dell’EUIPO sarebbe consistito nell’affermare che la carenza di distintività si desumesse dal preteso carattere descrittivo di tale termine ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. 71 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 72 Dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulta che è sufficiente che trovi applicazione uno degli impedimenti alla registrazione assoluti ivi elencati affinché il segno non possa essere registrato come marchio dell’Unione europea [v. sentenza del 14 settembre 2022, Task Food/EUIPO – Foodtastic (ENERGY CAKE), T‑686/21, non pubblicata, EU:T:2022:545, punto 83 e giurisprudenza citata]. 73 Pertanto, dato che è stato accertato che il marchio contestato era descrittivo dei prodotti di cui trattasi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e che tale motivo giustifica di per sé la declaratoria di nullità del marchio contestato, il secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, non può essere utilmente dedotto e, pertanto, deve essere respinto. 74 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il ricorso in toto. Sulle spese 75 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, l’interveniente ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. L’EUIPO ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese in caso di convocazione di un’udienza. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente ed è stata tenuta un’udienza di discussione, essa dev’essere condannata alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.) si farà carico delle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 settembre 2025.
* Lingua processuale: l’italiano. | |||||||||