Case n. T-1193/23 of 16/07/2025
Court: General Court
Procedure: Actions for annulment
Case status: Concluded
Result: Dismisses the action

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

16 luglio 2025 (*)

 

« Clausola compromissoria – Ricorso di annullamento – Meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Programma di lavoro pluriennale 2014 “Autostrade del mare” – Azione “Poseidon Med II” – Convenzione di sovvenzione – Pagamento del saldo – Rimborso delle somme anticipate – Attività non completata »

Nella causa T‑1193/23,

Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl, con sede in Venezia (Italia), rappresentata da M. Solveni, avvocato,

ricorrente,

contro

Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA), rappresentata da I. Ramallo, N. Kopietz e V. Bard, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron, avvocata,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, G. Hesse (relatore) e I. Dimitrakopoulos, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione, nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda delle parti diretta alla fissazione di un’udienza e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl, ricorrente, chiede, da un lato, in via principale, sulla base dell’articolo 272 TFUE, di dichiarare che ha correttamente eseguito l’attività di cui era incaricata nell’ambito dell’azione «Poseidon Med II», che ha diritto all’integralità della sovvenzione a titolo di tale attività e che l’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA) è tenuta a versarle l’importo residuo, pari a EUR 3 308 761,60, nonché, dall’altro, in subordine, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della lettera della CINEA, del 9 ottobre 2023, protocollata con il codice Ares (2023) 6844841 (in prosieguo: la «lettera del 9 ottobre 2023»), secondo la quale, in sostanza, il grado di completamento dell’attività di cui era incaricata è pari allo 0%.

 Antefatti e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2        La ricorrente è una società di diritto italiano attiva nel settore del trasporto marittimo. Il 3 dicembre 2015 l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), divenuta la CINEA, e la Public Gas Corporation of Greece (DEPA) SA (in prosieguo: il «coordinatore»), per proprio conto e a nome di altri 25 beneficiari, tra cui la ricorrente, hanno concluso una convenzione di sovvenzione protocollata con il codice INEA/MIE/TRAN/M2014/1038206 (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione»). La convenzione di sovvenzione è stata conclusa per un periodo di cinque anni, a seguito di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 2014 «Autostrade del mare».

3        La convenzione di sovvenzione si colloca nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) ed è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il MCE e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU 2013, L 348, pag. 129).

4        L’azione alla base della convenzione di sovvenzione era denominata «Poseidon Med II», protocollata con il codice 2014-EU-TM-0673-S, e faceva parte del progetto globale diretto ad adottare tutte le misure necessarie per l’adozione del gas naturale liquefatto (in prosieguo: il «GNL») come carburante marino nel Mediterraneo orientale, facendo nel contempo della Grecia un polo internazionale di riferimento per la fornitura e la distribuzione di GNL nell’Europa sudorientale.

5        La convenzione di sovvenzione comprende la convenzione stessa nonché sette allegati. L’allegato I contiene una descrizione dell’azione «Poseidon Med II» e l’allegato II contiene le condizioni generali applicabili.

6        Conformemente all’articolo 2.2 della convenzione di sovvenzione, come modificata dalla clausola aggiuntiva n. 3, l’azione doveva coprire il periodo compreso tra il 1º giugno 2015 e il 31 dicembre 2021.

7        L’articolo 3, lettera a), di questa stessa convenzione dispone, in particolare, che il 50% dei costi ammessi al finanziamento può essere rimborsato.

8        Nell’ambito della convenzione di sovvenzione erano previste diciassette attività. La ricorrente era responsabile dell’attività 15, che mirava a realizzare un progetto pilota relativo alla progettazione esecutiva di una nuova nave innovativa a doppia alimentazione (GNL e diesel) e alla costruzione delle parti della nave relative ai motori GNL e al sistema di propulsione.

9        L’articolo I.4.2 dell’allegato I alla convenzione di sovvenzione è intitolato «Descrizione delle attività».

10      Detto articolo contiene, per quanto riguarda l’attività 15, la seguente descrizione:

«Attività 15: Progetto pilota: progettazione esecutiva e costruzione di una nave GNL innovativa

Scopo di quest’attività è condurre a termine un progetto pilota relativo alla progettazione esecutiva di una nuova nave innovativa a doppia alimentazione (GNL e diesel) e alla costruzione delle parti della nave relative ai motori GNL e al sistema di propulsione, ossia i serbatoi di GNL, le tubature e tutto l’equipaggiamento e i componenti correlati, compresi gli appositi compartimenti e la struttura dello scafo. La nave è una chiatta per trasporto merci con sistema di semi-bilanciamento (Semi Ballastable Barge Transporter; in prosieguo: il “SBBT”), che consentirà non solo prestazioni rispettose dell’ambiente, ma anche un cambiamento nei trasporti per via marittima, tanto per i noli marittimi quanto per la distribuzione di GNL, andando oltre il sistema di distribuzione Hub & Spoke e introducendo una nuova unità cargo per i trasporti.

La nave beneficiante di un finanziamento a titolo della presente azione deve fornire i suoi servizi ad almeno un porto dell’Unione per almeno cinque anni dopo la conclusione della presente azione. In caso di inosservanza di questa condizione, la Commissione può procedere al recupero totale o parziale degli importi già versati in relazione alla nave.

Si darà esecuzione alle seguenti sottoattività:

Sottoattività 15.1: Progettazione esecutiva della nave

(...)

Sottoattività 15.2: Costruzione delle parti della nave relative all’impianto GNL

(...)

Sottoattività 15.3: Esigenze di formazione e norme in materia di sicurezza e protezione

(...)

Sottoattività 15.4: Processo di certificazione per la progettazione e costruzione del prototipo

(...)».

11      L’articolo I.5 dell’allegato I alla convenzione di sovvenzione elenca gli obiettivi intermedi delle attività e le date indicative della loro ultimazione. L’attività 15 ha alcuni obiettivi intermedi, vale a dire:

–        M31: Progettazione esecutiva della nave, in particolare per le parti collegate al GNL;

–        M32: Costruzione di parti di navi collegate al GNL;

–        M33: Analisi delle esigenze in materia di formazione e delle norme di sicurezza e protezione;

–        M34: Processo di certificazione per la progettazione e la costruzione delle parti collegate al GNL per il prototipo.

12      Le date indicative sono state modificate a seguito della clausola aggiuntiva n. 3 alla convenzione di sovvenzione (v. supra, punto 6) ed erano, per l’obiettivo M31, il 31 dicembre 2020 e, per gli obiettivi da M32 a M34, il 31 dicembre 2021.

13      Conformemente all’articolo II.14 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione:

«II.14.1 Per “forza maggiore” si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a errore o negligenza di una di esse o di subappaltatori, enti affiliati, organismi esecutivi o terzi coinvolti nell’esecuzione, che impedisca a una delle parti di adempiere a uno dei suoi obblighi previsti dalla convenzione e si riveli inevitabile nonostante tutta la diligenza dovuta. Non si possono invocare come casi di forza maggiore la mancata prestazione di un servizio, difetti delle attrezzature o del materiale, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

II.14.2 La parte che si trovi in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione all’altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.

II.14.3 Le parti adottano le misure necessarie per limitare i danni causati da forza maggiore. Esse fanno tutto quanto in loro potere per riprendere quanto prima l’esecuzione dell’azione.

II.14.4 La parte che si trovi in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente ai propri obblighi se si è trovata nell’impossibilità di rispettarli per causa di forza maggiore».

14      L’articolo II.18 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione prevede quanto segue:

«II.18.1 La convenzione è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile, integrato, ove necessario, dal diritto belga.

II.18.2 Ai sensi dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale o, in sede di impugnazione, la Corte di giustizia dell’Unione europea sono i soli competenti a conoscere di qualsiasi controversia tra l’Unione e qualsiasi beneficiario riguardante l’interpretazione, l’applicazione o la validità della presente convenzione, qualora non sia possibile una composizione amichevole.

II.18.3 In virtù dell’articolo 299 TFUE, ai fini dei recuperi ai sensi dell’articolo II.26 o di sanzioni pecuniarie, la Commissione può adottare una decisione esecutiva che imponga obblighi pecuniari a persone diverse dagli Stati. Avverso tale decisione può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea a norma dell’articolo 263 TFUE».

15      L’articolo II.24.3 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione enuncia quanto segue:

«Il pagamento del saldo, che non può essere ripetuto, è destinato a rimborsare o coprire, dopo la fine del periodo di cui all’articolo 2.2, la parte restante dei costi ammessi al finanziamento sostenuti dai beneficiari per la loro prestazione. Se l’importo totale dei pagamenti precedenti è superiore all’importo definitivo della sovvenzione determinato conformemente all’articolo II.25, il pagamento del saldo può assumere la forma di recupero ai sensi dell’articolo II.26.

Fatti salvi gli articoli II.24.4 e II.24.5, una volta ricevuti i documenti di cui all’articolo II.23.2, l’Agenzia versa l’importo dovuto a titolo di saldo entro il termine indicato dall’articolo 4.2.

Tale importo è determinato previa approvazione della domanda di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento e conformemente al quarto comma. L’approvazione della domanda di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento non comporta il riconoscimento né della loro conformità alle norme né dell’autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute».

16      Conformemente all’articolo II.25.4 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione:

«Se l’azione non è eseguita correttamente conformemente all’allegato I o se un beneficiario non rispetta altri obblighi previsti dalla presente convenzione, l’Agenzia può ridurre l’importo della sovvenzione di cui all’articolo 3 in proporzione all’esecuzione inadeguata dell’azione o alla gravità della violazione dell’obbligo (...)».

17      Conformemente all’articolo II.26.1 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione:

«Quando il pagamento del saldo assume la forma di recupero, l’Agenzia comunica ufficialmente al coordinatore la sua intenzione di recuperare l’importo indebitamente versato:

a) precisando l’importo dovuto e i motivi del recupero;

b) invitando il coordinatore a formulare eventuali osservazioni entro un determinato termine;

c) chiedendo al coordinatore di presentare una relazione sulla ripartizione dei pagamenti ai beneficiari entro un determinato termine.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dal coordinatore, l’Agenzia decide di proseguire la procedura di recupero, essa può confermare il recupero comunicando ufficialmente al coordinatore una nota di addebito in cui specifica le condizioni e il termine di pagamento.

Se il coordinatore non effettua il rimborso all’Agenzia entro il termine specificato nella nota di addebito e non ha presentato la relazione sulla ripartizione dei pagamenti, l’Agenzia o la Commissione recuperano l’importo dovuto dal coordinatore conformemente alla clausola II.26.3, anche qualora egli non sia stato il destinatario finale dell’importo dovuto.

Se il coordinatore non rimborsa l’Agenzia entro la data indicata nella nota di addebito, ma ha presentato la relazione sulla ripartizione dei pagamenti effettuati ai beneficiari, l’Agenzia recupera l’importo dovuto dal beneficiario che sia stato il destinatario finale dell’importo dovuto (...)».

18      Il coordinatore era incaricato di coordinare l’esecuzione dell’azione «Poseidon Med II» conformemente alla convenzione di sovvenzione e di distribuire gli importi della sovvenzione tra i beneficiari. Inoltre, era l’intermediario tra l’amministrazione e i beneficiari.

19      Il 14 giugno 2019, nell’ambito dell’esecuzione della convenzione di sovvenzione l’INEA ha inviato ai beneficiari una nota informativa (in prosieguo: la «nota informativa»). Tale nota precisa le modalità di riduzione dell’importo della sovvenzione in caso di cattiva esecuzione, esecuzione parziale o esecuzione tardiva dell’azione.

20      Nel suo punto 2, primo paragrafo, la nota informativa espone quanto segue:

«In alcuni casi, spesso a causa di ritardi, l’esecuzione di un’azione non è interamente completata alla data di conclusione della convenzione di sovvenzione. In tali casi, il beneficiario prosegue di norma l’esecuzione e completa progressivamente tutte le attività dopo la data di conclusione della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti dopo la data di conclusione dell’azione, come stabilito nella convenzione di sovvenzione, non sono rimborsabili».

21      Il punto 2, secondo paragrafo, della nota informativa stabilisce che, nei casi di cui al primo paragrafo di detto punto, «se il beneficiario può fornire all’Agenzia la garanzia che l’azione sarà interamente completata, il principio di orientamento generale consiste nell’applicare una riduzione proporzionale al completamento tecnico alla data di presentazione della relazione finale, a condizione che quest’ultima sia presentata entro i limiti stabiliti nella convenzione di sovvenzione».

22      La data conclusiva dell’azione «Poseidon Med II» era il 31 dicembre 2021, dopo che quest’ultima era stata rinviata a causa della pandemia di COVID-19 dalla clausola aggiuntiva n. 3 alla convenzione di sovvenzione.

23      Nel corso del 2022 sono avvenuti diversi scambi di corrispondenza tra la CINEA, il coordinatore e la ricorrente in merito al completamento dell’attività 15.

24      Il 23 gennaio 2023 il coordinatore ha presentato la relazione finale relativa alla convenzione di sovvenzione, accompagnata dalla domanda di pagamento finale del saldo. Per quanto riguarda l’attività 15, la relazione precisa quanto segue:

«Entro la data di conclusione dell’azione, il 31 dicembre 2021, l’attività 15 [è] stata pienamente realizzata per quanto riguarda i componenti GNL della nave che [sono] stati tutti costruiti, consegnati, installati a bordo e certificati. Da allora il cantiere [lavora] costantemente per completare l’installazione e il collaudo di tutte le altre attrezzature e macchinari al fine di rendere la nave operativa entro il 31 dicembre 2022. Questo ritardo è dovuto al fatto che, trattandosi di un prototipo innovativo, non esiste nessun’altra nave simile costruita e testata».

25      Il 22 marzo 2023 la CINEA ha presentato osservazioni dettagliate e ha formulato nuove domande di informazioni. Per quanto riguarda la relazione tecnica, in particolare per l’attività 15, la CINEA ha osservato quanto segue:

«Resta inteso che la nave non è ancora operativa e non può prestare servizi (si prega inoltre di fornire informazioni scritte sulle condizioni attuali della nave). Si invita a prendere nota che, in considerazione di ciò, l’obiettivo di questa attività non può essere considerato raggiunto e che sarà riconosciuto lo 0% del completamento tecnico. Si prega inoltre di informare i beneficiari interessati che il sopralluogo della nave, previsto per il 30/3, è annullato essendo superfluo».

26      Con lettera del 13 giugno 2023, protocollata con il codice Ares(2023)4098545, la CINEA ha informato il coordinatore della conclusione della valutazione della relazione finale e del rendiconto finanziario relativo all’azione «Poseidon Med II». Tutte le attività sono state considerate completate al 100% ad eccezione, in particolare, dell’attività 15. Quest’ultima è stata considerata completata allo 0%, in quanto l’obiettivo dell’attività non è stato considerato raggiunto poiché, secondo la CINEA, non è stato dimostrato che la nave costruita potesse essere utilizzata in condizioni operative.

27      Inoltre, il coordinatore è stato informato della facoltà, per i beneficiari, di presentare ricorso contro la valutazione effettuata dalla CINEA.

28      Con dichiarazione del 4 luglio 2023, A, società di diritto italiano di classificazione e certificazione delle navi, ha affermato che l’unità di carico della nave era stata completata nella misura del 99,70% e che il 97,29% dell’unità di rimorchio era stato completato.

29      Con lettera del 10 luglio 2023 la ricorrente ha risposto alla lettera del 13 giugno 2023 della CINEA e ha chiesto a quest’ultima di riconsiderare la sua posizione. Essa ha inoltre dichiarato di aver realizzato tutte le sottoattività e di aver raggiunto tutti gli obiettivi intermedi nell’ambito dell’attività 15.

30      Con lettera del 29 settembre 2023, la ricorrente ha presentato informazioni supplementari e ha informato la CINEA che la nave in costruzione sarebbe stata trainata da Ravenna (Italia) a Venezia (Italia) all’inizio del mese di ottobre 2023 e che aveva ricevuto un’offerta da un cantiere navale croato per il completamento della nave.

31      Con lettera del 9 ottobre 2023, notificata alla ricorrente l’11 ottobre 2023, la CINEA ha ritenuto che le informazioni fornite dalla ricorrente non l’avessero indotta a modificare la sua valutazione del grado di completamento dell’attività 15, dato che la nave non era ancora operativa. Inoltre, la CINEA ha precisato che la ricorrente non aveva fornito garanzie sufficienti quanto al completamento di tale attività.

32      Pertanto, il tetto della sovvenzione massima dell’Unione europea per l’azione «Poseidon Med II», che poteva essere versato previa riduzione per esecuzione parziale, ai sensi dell’articolo II 25.4 della convenzione di sovvenzione (v. supra, punto 16), è stato mantenuto pari a EUR 33 335 248,76, corrispondenti al 62,57% di completamento di detta azione. Di conseguenza, il 9 ottobre 2023 per l’insieme di tale azione è stata inviata al coordinatore una nota di addebito pari a EUR 4 130 860,22, la cui scadenza è stata fissata al 23 novembre 2023.

33      L’allegato 2 alla lettera del 9 ottobre 2023 contiene una tabella che indica, in particolare, gli importi delle sovvenzioni negate per ciascuna attività. Per l’attività 15, l’importo negato era pari a EUR 19 384 039,76 e l’importo rimborsabile negato, pari al 50% dell’importo totale (v. supra, punto 7), era pari a EUR 9 692 019,88.

34      Il 21 dicembre 2023 la ricorrente ha proposto il presente ricorso dinanzi al Tribunale.

35      Il 6 maggio 2024 è stata ritirata la nota di addebito del 9 ottobre 2023.

36      Con lettera del 2 luglio 2024, protocollata con il codice BUDG/C4/KP/3242406190, la Commissione europea ha comunicato alla ricorrente che quest’ultima doveva rimborsare la somma di EUR 3 932 162,65.

 Conclusioni delle parti

37      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, sulla base dell’articolo 272 TFUE, dichiarare che essa ha correttamente adempiuto i propri obblighi contrattuali e che ha pienamente diritto al pagamento delle spese reclamate, per un importo pari a EUR 9 872 799,02, e condannare pertanto la CINEA a pagare la somma di EUR 3 308 761,60 non ancora versata a titolo di anticipi, maggiorata degli interessi e della compensazione della svalutazione monetaria;

–        in subordine, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare la lettera del 9 ottobre 2023;

–        condannare la CINEA alle spese.

38      La CINEA chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e integralmente infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sul primo capo delle conclusioni relativo allomessa esecuzione della convenzione di sovvenzione da parte della CINEA

39      La ricorrente sostiene di aver eseguito l’attività 15 conformemente alla convenzione di sovvenzione e di aver raggiunto gli obiettivi intermedi da M31 a M34 (v. supra, punto 11). Essa avrebbe dimostrato di essersi adoperata per mettere in servizio la nave nel più breve tempo possibile, prove a sostegno. La CINEA avrebbe violato le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), che stabilisce i termini di pagamento dei contributi dell’Unione, nonché della decisione di esecuzione C(2014) 1921 final della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un programma di lavoro pluriennale per il 2014 di assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020, secondo il quale l’orizzonte temporale dei progetti di cui fa parte l’azione «Poseidon Med II» è il 2030.

40      Inoltre, la CINEA avrebbe violato l’articolo 1147 del codice civile belga in quanto i ritardi asseriti non sarebbero attribuibili alla ricorrente. Infatti, il costruttore navale incaricato della costruzione della nave avrebbe venduto il suo cantiere, cosicché l’azione è stata interrotta. La CINEA non avrebbe dimostrato l’estinzione del suo obbligo contrattuale di pagamento del saldo, in violazione dell’articolo 1315 del codice civile belga. Inoltre, l’articolo 1162 del codice civile belga obbligherebbe ad interpretare la convenzione di sovvenzione a favore della ricorrente, poiché essa è stata redatta dall’INEA. Pertanto la clausola secondo la quale, da un lato, la nave doveva fornire i propri servizi ad almeno un porto dell’Unione per almeno cinque anni dopo la fine dell’azione e, dall’altro, in caso di inosservanza di tale condizione, le somme già versate per la nave potevano essere integralmente o parzialmente recuperate non dovrebbe essere interpretata nel senso che la ricorrente era obbligata a consegnare una nave operativa al termine dell’azione. Infine, la CINEA avrebbe violato il principio di buona fede contrattuale.

41      La CINEA contesta tali argomenti.

42      Alla luce degli argomenti della ricorrente, occorre esaminare gli obblighi della CINEA relativi al pagamento della sovvenzione di cui trattasi. Essi devono essere interpretati alla luce della convenzione di sovvenzione e, più in generale, alla luce del diritto applicabile, nel caso di specie, il diritto dell’Unione, integrato, ove necessario, dal diritto belga, conformemente all’articolo II.18.1 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione (v. supra, punto 14).

43      A norma dell’articolo II.24.3 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione, la CINEA è tenuta a procedere al pagamento del saldo se l’altra parte ha compiutamente adempiuto ai propri obblighi (v. supra, punto 15). Tuttavia, dall’articolo II.25.4 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione risulta che, se l’azione non è correttamente eseguita conformemente all’allegato I a detta convenzione, la CINEA può ridurre l’importo della sovvenzione proporzionalmente all’esecuzione inesatta dell’azione (v. supra, punto 16).

44      Pertanto, al fine di esaminare se la ricorrente abbia diritto al pagamento del saldo, spetta al Tribunale verificare se la ricorrente abbia completato l’esecuzione dell’attività di cui era incaricata.

45      A norma dell’articolo 1 della convenzione di sovvenzione, l’azione deve essere eseguita dai beneficiari conformemente alla descrizione di cui all’allegato I alla convenzione di sovvenzione.

46      L’articolo I.4 dell’allegato I alla convenzione di sovvenzione è intitolato «Descrizione delle attività» (v. supra, punti 9 e 10).

47      L’articolo I.4.1 di tale allegato riguarda le diverse scadenze indicative delle attività. L’attività 15 vi è descritta nel modo seguente:

«Progetto pilota: progettazione esecutiva e costruzione di una nave GNL innovativa».

48      L’articolo I.4.2 di tale allegato contiene le descrizioni delle attività. Per quanto riguarda l’attività 15, di cui la ricorrente era incaricata, viene precisato, in sostanza, che il suo obiettivo era l’esecuzione di un progetto pilota relativo alla progettazione esecutiva di una nuova nave innovativa a doppia alimentazione (GNL e diesel) e alla costruzione delle parti della nave relative ai motori GNL e al sistema di propulsione, ossia i serbatoi di GNL, le tubature e tutto l’equipaggiamento e i componenti correlati, compresi gli appositi compartimenti e la struttura dello scafo.

49      Ai sensi del medesimo articolo, la nave prevista doveva prestare servizi in almeno un porto dell’Unione per un periodo minimo di cinque anni dopo la fine dell’azione, il 31 dicembre 2021.

50      Dalla convenzione di sovvenzione risulta altresì che l’attività 15 consisteva in quattro sottoattività, vale a dire la sottoattività 15.1, relativa alla progettazione esecutiva della nave, la sottoattività 15.2, relativa alla costruzione delle parti della nave relative all’impianto GNL, la sottoattività 15.3, relativa alle esigenze in materia di formazione e alle norme di sicurezza e protezione, e la sottoattività 15.4, relativa al processo di certificazione per la progettazione e la costruzione del prototipo. Sono stati inoltre individuati quattro obiettivi intermedi corrispondenti (v. supra, punti 10 e 11).

51      La ricorrente afferma, in sostanza, che le parti della nave relative all’utilizzo del GNL sono state completate. Essa riconosce che la nave non è stata ancora interamente costruita, ma sostiene di aver fornito sufficienti garanzie a riprova del fatto che la costruzione era in corso e doveva essere completata successivamente. I ritardi constatati nella costruzione della nave non sarebbero ad essa imputabili. Peraltro, il cantiere navale inizialmente incaricato dell’armamento della nave avrebbe cessato le sue attività e sarebbe stato venduto, il che avrebbe indotto la ricorrente ad avviare un procedimento giudiziario nazionale e a spostare la nave in costruzione a Venezia. Per tali ragioni, essa sostiene di aver diritto all’importo della sovvenzione concessa in applicazione della convenzione di sovvenzione.

52      Orbene, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, dal fascicolo di cui dispone il Tribunale risulta che l’attività 15 non era stata interamente completata alla data di conclusione dell’azione quale prevista dalla convenzione di sovvenzione modificata, ossia il 31 dicembre 2021, né alla data di presentazione della relazione finale da parte del coordinatore, il 23 gennaio 2023. Tale mancato completamento riguarda, in particolare, la sottoattività 15.2, nell’ambito della quale la convenzione di sovvenzione richiedeva «prove in mare» della nave, prove che non sono state effettuate. Inoltre, dalla descrizione della sottoattività 15.4 risulta che «l’obiettivo di tale sottoattività è quello di completare il processo di certificazione per la progettazione e la costruzione del prototipo della nave». Orbene, è pacifico che tale certificazione, nella misura in cui riguarda la costruzione della nave, è possibile solo e soltanto qualora essa sia stata ultimata. Poiché ciò non si è verificato, il processo di certificazione della nave non ha avuto esito positivo.

53      Vero è che dagli allegati A.8 e A.9 al ricorso risulta che le parti della costruzione connesse al GNL erano state completate il 30 dicembre 2021. Inoltre, dalle dichiarazioni di A, del 4 luglio 2023, prodotte quali allegati A.13 e A.14 al ricorso, risulta che l’unità di carico era terminata al 99,70% e l’unità di rimorchio al 97,27%. Tuttavia è giocoforza constatare che la nave non era operativa né alla data di conclusione dell’azione, né al momento della presentazione della relazione finale né al momento del deposito del ricorso, contrariamente all’articolo I.4.2 dell’allegato I alla convenzione di sovvenzione (v. supra, punti 9 e 10), il quale precisa, in particolare, che le attività dovevano essere terminate alla fine dell’azione, e che deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 2.2 della convenzione di sovvenzione (v. supra, punto 6), che fissa la data finale dell’azione.

54      Peraltro, quanto all’affermazione della ricorrente, che solo le parti collegate al GNL sono sovvenzionate e dovevano essere completate alla data di conclusione dell’azione, tale lettura della convenzione di sovvenzione è carente in fatto, in quanto le sottoattività e il risultato finale previsti – una nave di tipo SBBT operativa e non solo le parti collegate al GNL – sono chiaramente esposti in detta convenzione. Difatti, la tabella contenuta nell’articolo I.4.1 dell’allegato I alla convenzione di sovvenzione descrive l’attività 15 come relativa a un «progetto pilota» e alla «progettazione esecutiva e [alla] costruzione di una nave GNL innovativa» (v. supra, punto 47). Orbene, come ammesso dalla ricorrente, la costruzione della nave non è stata interamente completata e le prove in mare nonché i test operativi non sono stati quindi effettuati.

55      È quindi giocoforza constatare che l’attività 15 non era completata né al 31 dicembre 2021, contrariamente all’articolo 2.2 della convenzione di sovvenzione, né al momento della presentazione della relazione finale del 23 gennaio 2023.

56      Inoltre occorre esaminare se, tenuto conto del mancato completamento della nave al momento della conclusione dell’azione e in mancanza della garanzia che l’attività sarebbe stata conclusa, ai sensi della nota informativa (v. supra, punto 21), la ricorrente non abbia diritto a ricevere una sovvenzione parziale per l’attività 15 in applicazione dell’articolo II.25.4 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione.

57      In effetti occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo II.25.4 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione, se l’azione non è correttamente eseguita conformemente all’allegato I a tale convenzione, la CINEA può ridurre l’importo della sovvenzione proporzionalmente all’esecuzione inesatta dell’azione. Da una lettura congiunta di questo articolo con la nota informativa (v. supra, punti da 19 a 21) risulta che una sovvenzione parziale può essere concessa in caso di mancato completamento di un’azione entro il termine stabilito dalla convenzione, a condizione che il beneficiario interessato garantisca che l’azione sarà interamente completata dopo la data di conclusione del progetto indicata nella convenzione di sovvenzione.

58      Come sostenuto dalla CINEA, gli elementi forniti dalla ricorrente non sono tali da attestare che la nave possa essere realmente terminata e che possa essere operativa entro un termine ragionevole. Dal fascicolo di cui dispone il Tribunale risulta che diversi scambi di corrispondenza al riguardo sono avvenuti tra la CINEA, il coordinatore e la ricorrente. Tuttavia, è giocoforza constatare che la ricorrente ha rinviato più volte la prevista data di completamento della nave.

59      Difatti, in occasione di una riunione virtuale organizzata dal CINEA l’8 e 9 dicembre 2021, la ricorrente ha dichiarato, in particolare, che la procedura di certificazione della nave era in corso e che la messa in servizio operativa sarebbe dovuta avvenire nella primavera del 2022. Nel febbraio 2022 la CINEA si è messa in contatto con il coordinatore per un sopralluogo al fine di accertare il completamento della nave. In un messaggio di posta elettronica del 23 febbraio 2022, il coordinatore ha comunicato alla CINEA che «tutte le attività finali quali le sperimentazioni in mare, il raffreddamento, la messa in servizio finale e la familiarizzazione dell’equipaggio saranno completate tra la fine di giugno e il mese di luglio» e che, «su tale base, [si proporrebbe] di programmare la visita dopo le vacanze estive di settembre/ottobre 2022».

60      Con messaggio di posta elettronica del 28 settembre 2022, la CINEA si è nuovamente messa in contatto con il coordinatore e ha chiesto informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento della costruzione della nave. La CINEA ha chiesto che le venisse confermato se la nave era entrata in servizio operativo e ha dichiarato di voler organizzare un sopralluogo per verificare il completamento dell’attività. Nel novembre 2022 la ricorrente ha proposto varie date per un sopralluogo nel dicembre 2022. In risposta, con messaggio di posta elettronica del 21 novembre 2022 la CINEA ha chiesto nuovamente quale fosse lo stato di avanzamento dell’attività e se la nave fosse operativa e fornisse servizi nel porto di Venezia, come previsto. Tale domanda è stata reiterata dalla CINEA con messaggio di posta elettronica del 1º dicembre 2022.

61      Il 23 gennaio 2023 il coordinatore ha presentato una versione modificata della relazione finale relativa alla convenzione di sovvenzione, accompagnata dalla domanda di pagamento finale del saldo. Per quanto riguarda l’attività 15, la suddetta relazione precisava, in particolare, che le parti collegate al GNL della nave erano tutte costruite, consegnate, installate a bordo e certificate. Secondo la medesima relazione la nave sarebbe stata pronta per svolgere le sue attività commerciali prima del gennaio 2023. Dopo l’analisi della relazione, in data 3 febbraio 2023 la CINEA ha chiesto, con messaggio di posta elettronica, informazioni complementari al coordinatore. Con messaggio di posta elettronica del 28 febbraio 2023, il coordinatore ha inviato informazioni supplementari alla CINEA.

62      La CINEA aveva organizzato un sopralluogo per ispezionare la nave e verificarne il completamento il 30 marzo 2023. Tuttavia, con messaggio di posta elettronica del 22 marzo 2023 la CINEA ha constatato, dopo aver analizzato le ultime informazioni fornite dal coordinatore, che la nave non era operativa. Essa ha quindi annullato l’ispezione.

63      Il 7 giugno 2023 è stata organizzata una riunione informale nei locali della CINEA tra quest’ultima, la ricorrente e il rappresentante delle autorità portuali di Venezia al fine di discutere dello stato di avanzamento della costruzione della nave e del completamento dell’azione.

64      Con lettera del 10 luglio 2023 la ricorrente ha dichiarato, in particolare, che il completamento della nave avrebbe richiesto ancora tre o quattro mesi. Con lettera del 29 settembre 2023, essa ha presentato informazioni complementari e ha informato la CINEA del fatto che la nave sarebbe stata trainata da Ravenna a Venezia all’inizio del mese di ottobre 2023, e di aver ricevuto un’offerta da un cantiere navale croato per il completamento della nave.

65      Ciò posto, non è stato dimostrato che la CINEA abbia violato i suoi obblighi contrattuali, avendo ritenuto di non disporre di garanzie sufficienti riguardo al completamento e alla messa in servizio della nave.

66      Gli argomenti e le prove forniti dalla ricorrente non rimettono in discussione tale conclusione. In primo luogo, quest’ultima ha dichiarato che la nave era stata trainata da Ravenna a Venezia all’inizio del mese di ottobre 2023 ai fini del suo completamento. In secondo luogo, essa ha presentato un’offerta di un cantiere navale croato per il completamento della nave (allegato A.15). In terzo luogo, essa ha attestato di aver avviato i procedimenti al fine di ottenere una concessione per l’occupazione delle aree demaniali necessarie all’ormeggio della nave. In quarto luogo, essa avrebbe già negoziato le tariffe per la fornitura del GNL e aveva già concluso un accordo per la locazione della nave. In quinto luogo, essa ha aggiunto una dichiarazione sull’onore secondo la quale si impegnava formalmente a ultimare la nave.

67      Inoltre, la ricorrente ha presentato un certo numero di altri documenti, tra i quali figurano una domanda di concessione per un posto di ormeggio, datata 20 marzo 2023, indirizzata all’autorità portuale di Venezia, e una domanda di autorizzazione del 20 marzo 2023 per effettuare attività di bunkeraggio nel porto di Venezia. Essa ha altresì presentato documenti dai quali risulta che aveva già negoziato i prezzi del GNL con B e che aveva concluso un contratto con questa stessa società, per la locazione della nave. Inoltre essa ha presentato un contratto datato 12 ottobre 2023, concluso con la società di costruzione navale C per il completamento della costruzione della nave, nonché un contratto avente ad oggetto servizi di ingegneria tra quest’ultima società e D, datato 24 aprile 2024.

68      Tuttavia, tali elementi non possono bastare per rimettere in discussione la valutazione della CINEA. Infatti, gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non contengono informazioni concrete e probanti sulla data stimata di pieno completamento dell’attività 15 e di messa in servizio della nave, nonostante gli scambi tra la CINEA, la ricorrente e il coordinatore, esposti nei precedenti punti da 59 a 64.

69      Nella misura in cui la ricorrente, sottolineando il fatto che i ritardi erano in parte dovuti a circostanze esterne, intende invocare un caso di forza maggiore, conformemente all’articolo II.14.2 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione, è giocoforza rilevare che la CINEA ha tenuto conto della pandemia di COVID-19 prorogando di un anno il termine dell’azione, fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, la cessione delle attività del primo cantiere scelto dalla ricorrente, dovuta ai cambiamenti di circostanze causati dalla guerra in Ucraina, è avvenuta dopo la data di conclusione dell’azione e non può quindi contare come caso di forza maggiore.

70      Gli articoli del codice civile belga invocati dalla ricorrente, applicabili alla convenzione di sovvenzione, non possono rimettere in discussione quanto precede.

71      Ai sensi dell’articolo 1147 del codice civile belga, «il debitore è condannato, se del caso, al pagamento di un risarcimento danni vuoi a causa dell’inadempimento dell’obbligazione, vuoi a causa del ritardato adempimento, ogniqualvolta egli non dimostri che l’inadempimento è dovuto a causa estranea a lui non imputabile, quand’anche non vi sia nessuna malafede da parte sua».

72      La ricorrente sostiene che l’inadempimento dell’obbligo ad essa incombente non può esserle imputato. Tuttavia, come risulta dal precedente punto 69, la causa estranea, in particolare la cessione delle attività del cantiere navale, si è verificata dopo la data di conclusione dell’azione.

73      La ricorrente sostiene poi che la CINEA non ha fornito elementi che facciano emergere l’estinzione dell’obbligo incombente a quest’ultima, di versare la sovvenzione a titolo della convenzione.

74      A questo proposito va osservato che l’articolo 1315 del codice civile belga dispone che chi reclama l’esecuzione di un’obbligazione deve fornire la relativa prova e che, viceversa, chi asserisce di essersene liberato deve fornire la prova del pagamento o del fatto che ha determinato l’estinzione della sua obbligazione.

75      Dato che la CINEA ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato che la ricorrente non ha completato l’attività 15 entro il termine previsto dalla convenzione di sovvenzione, e che la ricorrente non ha fornito la garanzia che avrebbe completato e messo in servizio la nave del tipo SBBT, la CINEA ha giustificato l’estinzione del suo obbligo.

76      Neppure l’argomento relativo al principio di buona fede contrattuale può essere accolto. Ai sensi dell’articolo 1134, terza frase, del codice civile belga, l’obbligo di eseguire in buona fede un contratto vieta alle parti di esercitare i loro diritti in un modo che violi manifestamente i limiti del normale esercizio dei medesimi da parte di una persona prudente e diligente (sentenza del 25 settembre 2018, GABO:mi/Commissione, T‑10/16, non pubblicata, EU:T:2018:600, punto 108). Orbene, ciò non si verifica nel caso della CINEA. Il suo comportamento non dà prova di una mancanza di buona fede, in quanto essa ha avviato varie azioni al fine di restare informata riguardo all’avanzamento della costruzione della nave, in particolare l’invio di diverse lettere, l’organizzazione di una riunione informale e la pianificazione di un sopralluogo (v. supra, punti da 59 a 64). In ogni caso, spettava alla ricorrente fornire garanzie sufficienti quanto al completamento dell’attività 15.

77      L’articolo 1162 del codice civile belga dispone che, «in caso di dubbio, il contratto si interpreta a sfavore di colui che lo ha redatto e a favore di colui che vi ha aderito».

78      Secondo la ricorrente, la clausola contrattuale secondo la quale la nave deve fornire servizi in almeno un porto dell’Unione per un periodo di cinque anni dalla fine dell’azione, pena il rimborso della sovvenzione, dev’essere interpretata a suo favore. Secondo una siffatta interpretazione, detta clausola implicherebbe che la condizione decisiva ai fini della sovvenzione sarebbe la prestazione dei servizi della nave in un porto dell’Unione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell’azione. In tale ipotesi, il momento della fine della costruzione e quello della messa in servizio della nave sarebbero irrilevanti, purché detta condizione sia soddisfatta.

79      Tuttavia, l’articolo 1162 del codice civile belga richiede l’esistenza di un dubbio nell’interpretazione di una clausola. Un dubbio, ai sensi dell’articolo 1162 del codice civile belga, esige un elemento oggettivo. Non è sufficiente che vi sia stato un disaccordo tra le parti circa l’applicazione della clausola di cui trattasi.

80      Nel caso di specie, la clausola di cui trattasi della convenzione è chiara e inequivocabile. Essa dispone che la nave, una volta completata, deve fornire servizi in almeno un porto nell’Unione per un periodo di cinque anni dopo la fine dell’azione. Se tale condizione non è soddisfatta, la CINEA può procedere al recupero della sovvenzione. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, da ciò non deriva che la CINEA possa procedere ad un recupero della sovvenzione solo e soltanto dopo tale periodo di cinque anni e non prima, ad esempio qualora altre clausole della convenzione non siano state rispettate. Pertanto, tale condizione sussiste indipendentemente dall’obbligo contrattuale di ultimare la nave e di renderla operativa al momento della conclusione dell’azione. L’interpretazione della ricorrente, quanto a essa, è troppo ampia e non trova sostegno nella convenzione di sovvenzione.

81      Inoltre, gli argomenti della ricorrente ricavati dalle disposizioni del regolamento n. 1316/2013, del regolamento 2018/1046 e della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 1921 (v. supra, punto 39) non possono rimettere in discussione quanto precede. Infatti, la ricorrente non ha dimostrato in che modo dette disposizioni potessero modificare gli obblighi ad essa incombenti in forza della convenzione di sovvenzione. Tali argomenti, non essendo suffragati da elementi di prova, devono essere respinti.

82      Di conseguenza, occorre respingere il presente capo delle conclusioni.

 Sul secondo capo delle conclusioni, riguardante una domanda di annullamento della lettera del 9 ottobre 2023

83      La ricorrente sostiene che la lettera del 9 ottobre 2023 è illegale, sulla base degli stessi argomenti dedotti a sostegno del primo capo delle conclusioni.

84      La CINEA contesta gli argomenti della ricorrente.

85      A tal riguardo, poiché gli argomenti dedotti dalla ricorrente sono stati respinti nell’ambito del primo capo delle conclusioni, anche il presente capo delle conclusioni dev’essere respinto.

86      Nelle presenti circostanze, non si può ammettere una prova testimoniale. Infatti, gli elementi di fatto sui quali si fondano le conclusioni esposte nei precedenti punti 65 e da 68 a 70, elementi forniti dalle due parti, non sono contestati e la ricorrente non ha fornito altri elementi che possano rimettere in discussione tali conclusioni.

87      Di conseguenza, occorre respingere integralmente il ricorso, senza che sia necessario esaminare gli argomenti della CINEA relativi alla ricevibilità del medesimo.

 Sulle spese

88      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

89      La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della CINEA, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl è condannata alle spese.

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Dimitrakopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 2025.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

16 luglio 2025 (*)

 

« Clausola compromissoria – Ricorso di annullamento – Meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Programma di lavoro pluriennale 2014 “Autostrade del mare” – Azione “Poseidon Med II” – Convenzione di sovvenzione – Pagamento del saldo – Rimborso delle somme anticipate – Attività non completata »

Nella causa T‑1193/23,

Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl, con sede in Venezia (Italia), rappresentata da M. Solveni, avvocato,

ricorrente,

contro

Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA), rappresentata da I. Ramallo, N. Kopietz e V. Bard, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron, avvocata,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, G. Hesse (relatore) e I. Dimitrakopoulos, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione, nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda delle parti diretta alla fissazione di un’udienza e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl, ricorrente, chiede, da un lato, in via principale, sulla base dell’articolo 272 TFUE, di dichiarare che ha correttamente eseguito l’attività di cui era incaricata nell’ambito dell’azione «Poseidon Med II», che ha diritto all’integralità della sovvenzione a titolo di tale attività e che l’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA) è tenuta a versarle l’importo residuo, pari a EUR 3 308 761,60, nonché, dall’altro, in subordine, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della lettera della CINEA, del 9 ottobre 2023, protocollata con il codice Ares (2023) 6844841 (in prosieguo: la «lettera del 9 ottobre 2023»), secondo la quale, in sostanza, il grado di completamento dell’attività di cui era incaricata è pari allo 0%.

 Antefatti e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2        La ricorrente è una società di diritto italiano attiva nel settore del trasporto marittimo. Il 3 dicembre 2015 l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), divenuta la CINEA, e la Public Gas Corporation of Greece (DEPA) SA (in prosieguo: il «coordinatore»), per proprio conto e a nome di altri 25 beneficiari, tra cui la ricorrente, hanno concluso una convenzione di sovvenzione protocollata con il codice INEA/MIE/TRAN/M2014/1038206 (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione»). La convenzione di sovvenzione è stata conclusa per un periodo di cinque anni, a seguito di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 2014 «Autostrade del mare».

3        La convenzione di sovvenzione si colloca nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) ed è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il MCE e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU 2013, L 348, pag. 129).

4        L’azione alla base della convenzione di sovvenzione era denominata «Poseidon Med II», protocollata con il codice 2014-EU-TM-0673-S, e faceva parte del progetto globale diretto ad adottare tutte le misure necessarie per l’adozione del gas naturale liquefatto (in prosieguo: il «GNL») come carburante marino nel Mediterraneo orientale, facendo nel contempo della Grecia un polo internazionale di riferimento per la fornitura e la distribuzione di GNL nell’Europa sudorientale.

5        La convenzione di sovvenzione comprende la convenzione stessa nonché sette allegati. L’allegato I contiene una descrizione dell’azione «Poseidon Med II» e l’allegato II contiene le condizioni generali applicabili.

6        Conformemente all’articolo 2.2 della convenzione di sovvenzione, come modificata dalla clausola aggiuntiva n. 3, l’azione doveva coprire il periodo compreso tra il 1º giugno 2015 e il 31 dicembre 2021.

7        L’articolo 3, lettera a), di questa stessa convenzione dispone, in particolare, che il 50% dei costi ammessi al finanziamento può essere rimborsato.

8        Nell’ambito della convenzione di sovvenzione erano previste diciassette attività. La ricorrente era responsabile dell’attività 15, che mirava a realizzare un progetto pilota relativo alla progettazione esecutiva di una nuova nave innovativa a doppia alimentazione (GNL e diesel) e alla costruzione delle parti della nave relative ai motori GNL e al sistema di propulsione.

9        L’articolo I.4.2 dell’allegato I alla convenzione di sovvenzione è intitolato «Descrizione delle attività».

10      Detto articolo contiene, per quanto riguarda l’attività 15, la seguente descrizione:

«Attività 15: Progetto pilota: progettazione esecutiva e costruzione di una nave GNL innovativa

Scopo di quest’attività è condurre a termine un progetto pilota relativo alla progettazione esecutiva di una nuova nave innovativa a doppia alimentazione (GNL e diesel) e alla costruzione delle parti della nave relative ai motori GNL e al sistema di propulsione, ossia i serbatoi di GNL, le tubature e tutto l’equipaggiamento e i componenti correlati, compresi gli appositi compartimenti e la struttura dello scafo. La nave è una chiatta per trasporto merci con sistema di semi-bilanciamento (Semi Ballastable Barge Transporter; in prosieguo: il “SBBT”), che consentirà non solo prestazioni rispettose dell’ambiente, ma anche un cambiamento nei trasporti per via marittima, tanto per i noli marittimi quanto per la distribuzione di GNL, andando oltre il sistema di distribuzione Hub & Spoke e introducendo una nuova unità cargo per i trasporti.

La nave beneficiante di un finanziamento a titolo della presente azione deve fornire i suoi servizi ad almeno un porto dell’Unione per almeno cinque anni dopo la conclusione della presente azione. In caso di inosservanza di questa condizione, la Commissione può procedere al recupero totale o parziale degli importi già versati in relazione alla nave.

Si darà esecuzione alle seguenti sottoattività:

Sottoattività 15.1: Progettazione esecutiva della nave

(...)

Sottoattività 15.2: Costruzione delle parti della nave relative all’impianto GNL

(...)

Sottoattività 15.3: Esigenze di formazione e norme in materia di sicurezza e protezione

(...)

Sottoattività 15.4: Processo di certificazione per la progettazione e costruzione del prototipo

(...)».

11      L’articolo I.5 dell’allegato I alla convenzione di sovvenzione elenca gli obiettivi intermedi delle attività e le date indicative della loro ultimazione. L’attività 15 ha alcuni obiettivi intermedi, vale a dire:

–        M31: Progettazione esecutiva della nave, in particolare per le parti collegate al GNL;

–        M32: Costruzione di parti di navi collegate al GNL;

–        M33: Analisi delle esigenze in materia di formazione e delle norme di sicurezza e protezione;

–        M34: Processo di certificazione per la progettazione e la costruzione delle parti collegate al GNL per il prototipo.

12      Le date indicative sono state modificate a seguito della clausola aggiuntiva n. 3 alla convenzione di sovvenzione (v. supra, punto 6) ed erano, per l’obiettivo M31, il 31 dicembre 2020 e, per gli obiettivi da M32 a M34, il 31 dicembre 2021.

13      Conformemente all’articolo II.14 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione:

«II.14.1 Per “forza maggiore” si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a errore o negligenza di una di esse o di subappaltatori, enti affiliati, organismi esecutivi o terzi coinvolti nell’esecuzione, che impedisca a una delle parti di adempiere a uno dei suoi obblighi previsti dalla convenzione e si riveli inevitabile nonostante tutta la diligenza dovuta. Non si possono invocare come casi di forza maggiore la mancata prestazione di un servizio, difetti delle attrezzature o del materiale, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

II.14.2 La parte che si trovi in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione all’altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.

II.14.3 Le parti adottano le misure necessarie per limitare i danni causati da forza maggiore. Esse fanno tutto quanto in loro potere per riprendere quanto prima l’esecuzione dell’azione.

II.14.4 La parte che si trovi in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente ai propri obblighi se si è trovata nell’impossibilità di rispettarli per causa di forza maggiore».

14      L’articolo II.18 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione prevede quanto segue:

«II.18.1 La convenzione è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile, integrato, ove necessario, dal diritto belga.

II.18.2 Ai sensi dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale o, in sede di impugnazione, la Corte di giustizia dell’Unione europea sono i soli competenti a conoscere di qualsiasi controversia tra l’Unione e qualsiasi beneficiario riguardante l’interpretazione, l’applicazione o la validità della presente convenzione, qualora non sia possibile una composizione amichevole.

II.18.3 In virtù dell’articolo 299 TFUE, ai fini dei recuperi ai sensi dell’articolo II.26 o di sanzioni pecuniarie, la Commissione può adottare una decisione esecutiva che imponga obblighi pecuniari a persone diverse dagli Stati. Avverso tale decisione può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea a norma dell’articolo 263 TFUE».

15      L’articolo II.24.3 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione enuncia quanto segue:

«Il pagamento del saldo, che non può essere ripetuto, è destinato a rimborsare o coprire, dopo la fine del periodo di cui all’articolo 2.2, la parte restante dei costi ammessi al finanziamento sostenuti dai beneficiari per la loro prestazione. Se l’importo totale dei pagamenti precedenti è superiore all’importo definitivo della sovvenzione determinato conformemente all’articolo II.25, il pagamento del saldo può assumere la forma di recupero ai sensi dell’articolo II.26.

Fatti salvi gli articoli II.24.4 e II.24.5, una volta ricevuti i documenti di cui all’articolo II.23.2, l’Agenzia versa l’importo dovuto a titolo di saldo entro il termine indicato dall’articolo 4.2.

Tale importo è determinato previa approvazione della domanda di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento e conformemente al quarto comma. L’approvazione della domanda di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento non comporta il riconoscimento né della loro conformità alle norme né dell’autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute».

16      Conformemente all’articolo II.25.4 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione:

«Se l’azione non è eseguita correttamente conformemente all’allegato I o se un beneficiario non rispetta altri obblighi previsti dalla presente convenzione, l’Agenzia può ridurre l’importo della sovvenzione di cui all’articolo 3 in proporzione all’esecuzione inadeguata dell’azione o alla gravità della violazione dell’obbligo (...)».

17      Conformemente all’articolo II.26.1 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione:

«Quando il pagamento del saldo assume la forma di recupero, l’Agenzia comunica ufficialmente al coordinatore la sua intenzione di recuperare l’importo indebitamente versato:

a) precisando l’importo dovuto e i motivi del recupero;

b) invitando il coordinatore a formulare eventuali osservazioni entro un determinato termine;

c) chiedendo al coordinatore di presentare una relazione sulla ripartizione dei pagamenti ai beneficiari entro un determinato termine.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dal coordinatore, l’Agenzia decide di proseguire la procedura di recupero, essa può confermare il recupero comunicando ufficialmente al coordinatore una nota di addebito in cui specifica le condizioni e il termine di pagamento.

Se il coordinatore non effettua il rimborso all’Agenzia entro il termine specificato nella nota di addebito e non ha presentato la relazione sulla ripartizione dei pagamenti, l’Agenzia o la Commissione recuperano l’importo dovuto dal coordinatore conformemente alla clausola II.26.3, anche qualora egli non sia stato il destinatario finale dell’importo dovuto.

Se il coordinatore non rimborsa l’Agenzia entro la data indicata nella nota di addebito, ma ha presentato la relazione sulla ripartizione dei pagamenti effettuati ai beneficiari, l’Agenzia recupera l’importo dovuto dal beneficiario che sia stato il destinatario finale dell’importo dovuto (...)».

18      Il coordinatore era incaricato di coordinare l’esecuzione dell’azione «Poseidon Med II» conformemente alla convenzione di sovvenzione e di distribuire gli importi della sovvenzione tra i beneficiari. Inoltre, era l’intermediario tra l’amministrazione e i beneficiari.

19      Il 14 giugno 2019, nell’ambito dell’esecuzione della convenzione di sovvenzione l’INEA ha inviato ai beneficiari una nota informativa (in prosieguo: la «nota informativa»). Tale nota precisa le modalità di riduzione dell’importo della sovvenzione in caso di cattiva esecuzione, esecuzione parziale o esecuzione tardiva dell’azione.

20      Nel suo punto 2, primo paragrafo, la nota informativa espone quanto segue:

«In alcuni casi, spesso a causa di ritardi, l’esecuzione di un’azione non è interamente completata alla data di conclusione della convenzione di sovvenzione. In tali casi, il beneficiario prosegue di norma l’esecuzione e completa progressivamente tutte le attività dopo la data di conclusione della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti dopo la data di conclusione dell’azione, come stabilito nella convenzione di sovvenzione, non sono rimborsabili».

21      Il punto 2, secondo paragrafo, della nota informativa stabilisce che, nei casi di cui al primo paragrafo di detto punto, «se il beneficiario può fornire all’Agenzia la garanzia che l’azione sarà interamente completata, il principio di orientamento generale consiste nell’applicare una riduzione proporzionale al completamento tecnico alla data di presentazione della relazione finale, a condizione che quest’ultima sia presentata entro i limiti stabiliti nella convenzione di sovvenzione».

22      La data conclusiva dell’azione «Poseidon Med II» era il 31 dicembre 2021, dopo che quest’ultima era stata rinviata a causa della pandemia di COVID-19 dalla clausola aggiuntiva n. 3 alla convenzione di sovvenzione.

23      Nel corso del 2022 sono avvenuti diversi scambi di corrispondenza tra la CINEA, il coordinatore e la ricorrente in merito al completamento dell’attività 15.

24      Il 23 gennaio 2023 il coordinatore ha presentato la relazione finale relativa alla convenzione di sovvenzione, accompagnata dalla domanda di pagamento finale del saldo. Per quanto riguarda l’attività 15, la relazione precisa quanto segue:

«Entro la data di conclusione dell’azione, il 31 dicembre 2021, l’attività 15 [è] stata pienamente realizzata per quanto riguarda i componenti GNL della nave che [sono] stati tutti costruiti, consegnati, installati a bordo e certificati. Da allora il cantiere [lavora] costantemente per completare l’installazione e il collaudo di tutte le altre attrezzature e macchinari al fine di rendere la nave operativa entro il 31 dicembre 2022. Questo ritardo è dovuto al fatto che, trattandosi di un prototipo innovativo, non esiste nessun’altra nave simile costruita e testata».

25      Il 22 marzo 2023 la CINEA ha presentato osservazioni dettagliate e ha formulato nuove domande di informazioni. Per quanto riguarda la relazione tecnica, in particolare per l’attività 15, la CINEA ha osservato quanto segue:

«Resta inteso che la nave non è ancora operativa e non può prestare servizi (si prega inoltre di fornire informazioni scritte sulle condizioni attuali della nave). Si invita a prendere nota che, in considerazione di ciò, l’obiettivo di questa attività non può essere considerato raggiunto e che sarà riconosciuto lo 0% del completamento tecnico. Si prega inoltre di informare i beneficiari interessati che il sopralluogo della nave, previsto per il 30/3, è annullato essendo superfluo».

26      Con lettera del 13 giugno 2023, protocollata con il codice Ares(2023)4098545, la CINEA ha informato il coordinatore della conclusione della valutazione della relazione finale e del rendiconto finanziario relativo all’azione «Poseidon Med II». Tutte le attività sono state considerate completate al 100% ad eccezione, in particolare, dell’attività 15. Quest’ultima è stata considerata completata allo 0%, in quanto l’obiettivo dell’attività non è stato considerato raggiunto poiché, secondo la CINEA, non è stato dimostrato che la nave costruita potesse essere utilizzata in condizioni operative.

27      Inoltre, il coordinatore è stato informato della facoltà, per i beneficiari, di presentare ricorso contro la valutazione effettuata dalla CINEA.

28      Con dichiarazione del 4 luglio 2023, A, società di diritto italiano di classificazione e certificazione delle navi, ha affermato che l’unità di carico della nave era stata completata nella misura del 99,70% e che il 97,29% dell’unità di rimorchio era stato completato.

29      Con lettera del 10 luglio 2023 la ricorrente ha risposto alla lettera del 13 giugno 2023 della CINEA e ha chiesto a quest’ultima di riconsiderare la sua posizione. Essa ha inoltre dichiarato di aver realizzato tutte le sottoattività e di aver raggiunto tutti gli obiettivi intermedi nell’ambito dell’attività 15.

30      Con lettera del 29 settembre 2023, la ricorrente ha presentato informazioni supplementari e ha informato la CINEA che la nave in costruzione sarebbe stata trainata da Ravenna (Italia) a Venezia (Italia) all’inizio del mese di ottobre 2023 e che aveva ricevuto un’offerta da un cantiere navale croato per il completamento della nave.

31      Con lettera del 9 ottobre 2023, notificata alla ricorrente l’11 ottobre 2023, la CINEA ha ritenuto che le informazioni fornite dalla ricorrente non l’avessero indotta a modificare la sua valutazione del grado di completamento dell’attività 15, dato che la nave non era ancora operativa. Inoltre, la CINEA ha precisato che la ricorrente non aveva fornito garanzie sufficienti quanto al completamento di tale attività.

32      Pertanto, il tetto della sovvenzione massima dell’Unione europea per l’azione «Poseidon Med II», che poteva essere versato previa riduzione per esecuzione parziale, ai sensi dell’articolo II 25.4 della convenzione di sovvenzione (v. supra, punto 16), è stato mantenuto pari a EUR 33 335 248,76, corrispondenti al 62,57% di completamento di detta azione. Di conseguenza, il 9 ottobre 2023 per l’insieme di tale azione è stata inviata al coordinatore una nota di addebito pari a EUR 4 130 860,22, la cui scadenza è stata fissata al 23 novembre 2023.

33      L’allegato 2 alla lettera del 9 ottobre 2023 contiene una tabella che indica, in particolare, gli importi delle sovvenzioni negate per ciascuna attività. Per l’attività 15, l’importo negato era pari a EUR 19 384 039,76 e l’importo rimborsabile negato, pari al 50% dell’importo totale (v. supra, punto 7), era pari a EUR 9 692 019,88.

34      Il 21 dicembre 2023 la ricorrente ha proposto il presente ricorso dinanzi al Tribunale.

35      Il 6 maggio 2024 è stata ritirata la nota di addebito del 9 ottobre 2023.

36      Con lettera del 2 luglio 2024, protocollata con il codice BUDG/C4/KP/3242406190, la Commissione europea ha comunicato alla ricorrente che quest’ultima doveva rimborsare la somma di EUR 3 932 162,65.

 Conclusioni delle parti

37      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, sulla base dell’articolo 272 TFUE, dichiarare che essa ha correttamente adempiuto i propri obblighi contrattuali e che ha pienamente diritto al pagamento delle spese reclamate, per un importo pari a EUR 9 872 799,02, e condannare pertanto la CINEA a pagare la somma di EUR 3 308 761,60 non ancora versata a titolo di anticipi, maggiorata degli interessi e della compensazione della svalutazione monetaria;

–        in subordine, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare la lettera del 9 ottobre 2023;

–        condannare la CINEA alle spese.

38      La CINEA chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e integralmente infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sul primo capo delle conclusioni relativo allomessa esecuzione della convenzione di sovvenzione da parte della CINEA

39      La ricorrente sostiene di aver eseguito l’attività 15 conformemente alla convenzione di sovvenzione e di aver raggiunto gli obiettivi intermedi da M31 a M34 (v. supra, punto 11). Essa avrebbe dimostrato di essersi adoperata per mettere in servizio la nave nel più breve tempo possibile, prove a sostegno. La CINEA avrebbe violato le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), che stabilisce i termini di pagamento dei contributi dell’Unione, nonché della decisione di esecuzione C(2014) 1921 final della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un programma di lavoro pluriennale per il 2014 di assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020, secondo il quale l’orizzonte temporale dei progetti di cui fa parte l’azione «Poseidon Med II» è il 2030.

40      Inoltre, la CINEA avrebbe violato l’articolo 1147 del codice civile belga in quanto i ritardi asseriti non sarebbero attribuibili alla ricorrente. Infatti, il costruttore navale incaricato della costruzione della nave avrebbe venduto il suo cantiere, cosicché l’azione è stata interrotta. La CINEA non avrebbe dimostrato l’estinzione del suo obbligo contrattuale di pagamento del saldo, in violazione dell’articolo 1315 del codice civile belga. Inoltre, l’articolo 1162 del codice civile belga obbligherebbe ad interpretare la convenzione di sovvenzione a favore della ricorrente, poiché essa è stata redatta dall’INEA. Pertanto la clausola secondo la quale, da un lato, la nave doveva fornire i propri servizi ad almeno un porto dell’Unione per almeno cinque anni dopo la fine dell’azione e, dall’altro, in caso di inosservanza di tale condizione, le somme già versate per la nave potevano essere integralmente o parzialmente recuperate non dovrebbe essere interpretata nel senso che la ricorrente era obbligata a consegnare una nave operativa al termine dell’azione. Infine, la CINEA avrebbe violato il principio di buona fede contrattuale.

41      La CINEA contesta tali argomenti.

42      Alla luce degli argomenti della ricorrente, occorre esaminare gli obblighi della CINEA relativi al pagamento della sovvenzione di cui trattasi. Essi devono essere interpretati alla luce della convenzione di sovvenzione e, più in generale, alla luce del diritto applicabile, nel caso di specie, il diritto dell’Unione, integrato, ove necessario, dal diritto belga, conformemente all’articolo II.18.1 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione (v. supra, punto 14).

43      A norma dell’articolo II.24.3 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione, la CINEA è tenuta a procedere al pagamento del saldo se l’altra parte ha compiutamente adempiuto ai propri obblighi (v. supra, punto 15). Tuttavia, dall’articolo II.25.4 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione risulta che, se l’azione non è correttamente eseguita conformemente all’allegato I a detta convenzione, la CINEA può ridurre l’importo della sovvenzione proporzionalmente all’esecuzione inesatta dell’azione (v. supra, punto 16).

44      Pertanto, al fine di esaminare se la ricorrente abbia diritto al pagamento del saldo, spetta al Tribunale verificare se la ricorrente abbia completato l’esecuzione dell’attività di cui era incaricata.

45      A norma dell’articolo 1 della convenzione di sovvenzione, l’azione deve essere eseguita dai beneficiari conformemente alla descrizione di cui all’allegato I alla convenzione di sovvenzione.

46      L’articolo I.4 dell’allegato I alla convenzione di sovvenzione è intitolato «Descrizione delle attività» (v. supra, punti 9 e 10).

47      L’articolo I.4.1 di tale allegato riguarda le diverse scadenze indicative delle attività. L’attività 15 vi è descritta nel modo seguente:

«Progetto pilota: progettazione esecutiva e costruzione di una nave GNL innovativa».

48      L’articolo I.4.2 di tale allegato contiene le descrizioni delle attività. Per quanto riguarda l’attività 15, di cui la ricorrente era incaricata, viene precisato, in sostanza, che il suo obiettivo era l’esecuzione di un progetto pilota relativo alla progettazione esecutiva di una nuova nave innovativa a doppia alimentazione (GNL e diesel) e alla costruzione delle parti della nave relative ai motori GNL e al sistema di propulsione, ossia i serbatoi di GNL, le tubature e tutto l’equipaggiamento e i componenti correlati, compresi gli appositi compartimenti e la struttura dello scafo.

49      Ai sensi del medesimo articolo, la nave prevista doveva prestare servizi in almeno un porto dell’Unione per un periodo minimo di cinque anni dopo la fine dell’azione, il 31 dicembre 2021.

50      Dalla convenzione di sovvenzione risulta altresì che l’attività 15 consisteva in quattro sottoattività, vale a dire la sottoattività 15.1, relativa alla progettazione esecutiva della nave, la sottoattività 15.2, relativa alla costruzione delle parti della nave relative all’impianto GNL, la sottoattività 15.3, relativa alle esigenze in materia di formazione e alle norme di sicurezza e protezione, e la sottoattività 15.4, relativa al processo di certificazione per la progettazione e la costruzione del prototipo. Sono stati inoltre individuati quattro obiettivi intermedi corrispondenti (v. supra, punti 10 e 11).

51      La ricorrente afferma, in sostanza, che le parti della nave relative all’utilizzo del GNL sono state completate. Essa riconosce che la nave non è stata ancora interamente costruita, ma sostiene di aver fornito sufficienti garanzie a riprova del fatto che la costruzione era in corso e doveva essere completata successivamente. I ritardi constatati nella costruzione della nave non sarebbero ad essa imputabili. Peraltro, il cantiere navale inizialmente incaricato dell’armamento della nave avrebbe cessato le sue attività e sarebbe stato venduto, il che avrebbe indotto la ricorrente ad avviare un procedimento giudiziario nazionale e a spostare la nave in costruzione a Venezia. Per tali ragioni, essa sostiene di aver diritto all’importo della sovvenzione concessa in applicazione della convenzione di sovvenzione.

52      Orbene, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, dal fascicolo di cui dispone il Tribunale risulta che l’attività 15 non era stata interamente completata alla data di conclusione dell’azione quale prevista dalla convenzione di sovvenzione modificata, ossia il 31 dicembre 2021, né alla data di presentazione della relazione finale da parte del coordinatore, il 23 gennaio 2023. Tale mancato completamento riguarda, in particolare, la sottoattività 15.2, nell’ambito della quale la convenzione di sovvenzione richiedeva «prove in mare» della nave, prove che non sono state effettuate. Inoltre, dalla descrizione della sottoattività 15.4 risulta che «l’obiettivo di tale sottoattività è quello di completare il processo di certificazione per la progettazione e la costruzione del prototipo della nave». Orbene, è pacifico che tale certificazione, nella misura in cui riguarda la costruzione della nave, è possibile solo e soltanto qualora essa sia stata ultimata. Poiché ciò non si è verificato, il processo di certificazione della nave non ha avuto esito positivo.

53      Vero è che dagli allegati A.8 e A.9 al ricorso risulta che le parti della costruzione connesse al GNL erano state completate il 30 dicembre 2021. Inoltre, dalle dichiarazioni di A, del 4 luglio 2023, prodotte quali allegati A.13 e A.14 al ricorso, risulta che l’unità di carico era terminata al 99,70% e l’unità di rimorchio al 97,27%. Tuttavia è giocoforza constatare che la nave non era operativa né alla data di conclusione dell’azione, né al momento della presentazione della relazione finale né al momento del deposito del ricorso, contrariamente all’articolo I.4.2 dell’allegato I alla convenzione di sovvenzione (v. supra, punti 9 e 10), il quale precisa, in particolare, che le attività dovevano essere terminate alla fine dell’azione, e che deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 2.2 della convenzione di sovvenzione (v. supra, punto 6), che fissa la data finale dell’azione.

54      Peraltro, quanto all’affermazione della ricorrente, che solo le parti collegate al GNL sono sovvenzionate e dovevano essere completate alla data di conclusione dell’azione, tale lettura della convenzione di sovvenzione è carente in fatto, in quanto le sottoattività e il risultato finale previsti – una nave di tipo SBBT operativa e non solo le parti collegate al GNL – sono chiaramente esposti in detta convenzione. Difatti, la tabella contenuta nell’articolo I.4.1 dell’allegato I alla convenzione di sovvenzione descrive l’attività 15 come relativa a un «progetto pilota» e alla «progettazione esecutiva e [alla] costruzione di una nave GNL innovativa» (v. supra, punto 47). Orbene, come ammesso dalla ricorrente, la costruzione della nave non è stata interamente completata e le prove in mare nonché i test operativi non sono stati quindi effettuati.

55      È quindi giocoforza constatare che l’attività 15 non era completata né al 31 dicembre 2021, contrariamente all’articolo 2.2 della convenzione di sovvenzione, né al momento della presentazione della relazione finale del 23 gennaio 2023.

56      Inoltre occorre esaminare se, tenuto conto del mancato completamento della nave al momento della conclusione dell’azione e in mancanza della garanzia che l’attività sarebbe stata conclusa, ai sensi della nota informativa (v. supra, punto 21), la ricorrente non abbia diritto a ricevere una sovvenzione parziale per l’attività 15 in applicazione dell’articolo II.25.4 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione.

57      In effetti occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo II.25.4 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione, se l’azione non è correttamente eseguita conformemente all’allegato I a tale convenzione, la CINEA può ridurre l’importo della sovvenzione proporzionalmente all’esecuzione inesatta dell’azione. Da una lettura congiunta di questo articolo con la nota informativa (v. supra, punti da 19 a 21) risulta che una sovvenzione parziale può essere concessa in caso di mancato completamento di un’azione entro il termine stabilito dalla convenzione, a condizione che il beneficiario interessato garantisca che l’azione sarà interamente completata dopo la data di conclusione del progetto indicata nella convenzione di sovvenzione.

58      Come sostenuto dalla CINEA, gli elementi forniti dalla ricorrente non sono tali da attestare che la nave possa essere realmente terminata e che possa essere operativa entro un termine ragionevole. Dal fascicolo di cui dispone il Tribunale risulta che diversi scambi di corrispondenza al riguardo sono avvenuti tra la CINEA, il coordinatore e la ricorrente. Tuttavia, è giocoforza constatare che la ricorrente ha rinviato più volte la prevista data di completamento della nave.

59      Difatti, in occasione di una riunione virtuale organizzata dal CINEA l’8 e 9 dicembre 2021, la ricorrente ha dichiarato, in particolare, che la procedura di certificazione della nave era in corso e che la messa in servizio operativa sarebbe dovuta avvenire nella primavera del 2022. Nel febbraio 2022 la CINEA si è messa in contatto con il coordinatore per un sopralluogo al fine di accertare il completamento della nave. In un messaggio di posta elettronica del 23 febbraio 2022, il coordinatore ha comunicato alla CINEA che «tutte le attività finali quali le sperimentazioni in mare, il raffreddamento, la messa in servizio finale e la familiarizzazione dell’equipaggio saranno completate tra la fine di giugno e il mese di luglio» e che, «su tale base, [si proporrebbe] di programmare la visita dopo le vacanze estive di settembre/ottobre 2022».

60      Con messaggio di posta elettronica del 28 settembre 2022, la CINEA si è nuovamente messa in contatto con il coordinatore e ha chiesto informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento della costruzione della nave. La CINEA ha chiesto che le venisse confermato se la nave era entrata in servizio operativo e ha dichiarato di voler organizzare un sopralluogo per verificare il completamento dell’attività. Nel novembre 2022 la ricorrente ha proposto varie date per un sopralluogo nel dicembre 2022. In risposta, con messaggio di posta elettronica del 21 novembre 2022 la CINEA ha chiesto nuovamente quale fosse lo stato di avanzamento dell’attività e se la nave fosse operativa e fornisse servizi nel porto di Venezia, come previsto. Tale domanda è stata reiterata dalla CINEA con messaggio di posta elettronica del 1º dicembre 2022.

61      Il 23 gennaio 2023 il coordinatore ha presentato una versione modificata della relazione finale relativa alla convenzione di sovvenzione, accompagnata dalla domanda di pagamento finale del saldo. Per quanto riguarda l’attività 15, la suddetta relazione precisava, in particolare, che le parti collegate al GNL della nave erano tutte costruite, consegnate, installate a bordo e certificate. Secondo la medesima relazione la nave sarebbe stata pronta per svolgere le sue attività commerciali prima del gennaio 2023. Dopo l’analisi della relazione, in data 3 febbraio 2023 la CINEA ha chiesto, con messaggio di posta elettronica, informazioni complementari al coordinatore. Con messaggio di posta elettronica del 28 febbraio 2023, il coordinatore ha inviato informazioni supplementari alla CINEA.

62      La CINEA aveva organizzato un sopralluogo per ispezionare la nave e verificarne il completamento il 30 marzo 2023. Tuttavia, con messaggio di posta elettronica del 22 marzo 2023 la CINEA ha constatato, dopo aver analizzato le ultime informazioni fornite dal coordinatore, che la nave non era operativa. Essa ha quindi annullato l’ispezione.

63      Il 7 giugno 2023 è stata organizzata una riunione informale nei locali della CINEA tra quest’ultima, la ricorrente e il rappresentante delle autorità portuali di Venezia al fine di discutere dello stato di avanzamento della costruzione della nave e del completamento dell’azione.

64      Con lettera del 10 luglio 2023 la ricorrente ha dichiarato, in particolare, che il completamento della nave avrebbe richiesto ancora tre o quattro mesi. Con lettera del 29 settembre 2023, essa ha presentato informazioni complementari e ha informato la CINEA del fatto che la nave sarebbe stata trainata da Ravenna a Venezia all’inizio del mese di ottobre 2023, e di aver ricevuto un’offerta da un cantiere navale croato per il completamento della nave.

65      Ciò posto, non è stato dimostrato che la CINEA abbia violato i suoi obblighi contrattuali, avendo ritenuto di non disporre di garanzie sufficienti riguardo al completamento e alla messa in servizio della nave.

66      Gli argomenti e le prove forniti dalla ricorrente non rimettono in discussione tale conclusione. In primo luogo, quest’ultima ha dichiarato che la nave era stata trainata da Ravenna a Venezia all’inizio del mese di ottobre 2023 ai fini del suo completamento. In secondo luogo, essa ha presentato un’offerta di un cantiere navale croato per il completamento della nave (allegato A.15). In terzo luogo, essa ha attestato di aver avviato i procedimenti al fine di ottenere una concessione per l’occupazione delle aree demaniali necessarie all’ormeggio della nave. In quarto luogo, essa avrebbe già negoziato le tariffe per la fornitura del GNL e aveva già concluso un accordo per la locazione della nave. In quinto luogo, essa ha aggiunto una dichiarazione sull’onore secondo la quale si impegnava formalmente a ultimare la nave.

67      Inoltre, la ricorrente ha presentato un certo numero di altri documenti, tra i quali figurano una domanda di concessione per un posto di ormeggio, datata 20 marzo 2023, indirizzata all’autorità portuale di Venezia, e una domanda di autorizzazione del 20 marzo 2023 per effettuare attività di bunkeraggio nel porto di Venezia. Essa ha altresì presentato documenti dai quali risulta che aveva già negoziato i prezzi del GNL con B e che aveva concluso un contratto con questa stessa società, per la locazione della nave. Inoltre essa ha presentato un contratto datato 12 ottobre 2023, concluso con la società di costruzione navale C per il completamento della costruzione della nave, nonché un contratto avente ad oggetto servizi di ingegneria tra quest’ultima società e D, datato 24 aprile 2024.

68      Tuttavia, tali elementi non possono bastare per rimettere in discussione la valutazione della CINEA. Infatti, gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non contengono informazioni concrete e probanti sulla data stimata di pieno completamento dell’attività 15 e di messa in servizio della nave, nonostante gli scambi tra la CINEA, la ricorrente e il coordinatore, esposti nei precedenti punti da 59 a 64.

69      Nella misura in cui la ricorrente, sottolineando il fatto che i ritardi erano in parte dovuti a circostanze esterne, intende invocare un caso di forza maggiore, conformemente all’articolo II.14.2 dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione, è giocoforza rilevare che la CINEA ha tenuto conto della pandemia di COVID-19 prorogando di un anno il termine dell’azione, fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, la cessione delle attività del primo cantiere scelto dalla ricorrente, dovuta ai cambiamenti di circostanze causati dalla guerra in Ucraina, è avvenuta dopo la data di conclusione dell’azione e non può quindi contare come caso di forza maggiore.

70      Gli articoli del codice civile belga invocati dalla ricorrente, applicabili alla convenzione di sovvenzione, non possono rimettere in discussione quanto precede.

71      Ai sensi dell’articolo 1147 del codice civile belga, «il debitore è condannato, se del caso, al pagamento di un risarcimento danni vuoi a causa dell’inadempimento dell’obbligazione, vuoi a causa del ritardato adempimento, ogniqualvolta egli non dimostri che l’inadempimento è dovuto a causa estranea a lui non imputabile, quand’anche non vi sia nessuna malafede da parte sua».

72      La ricorrente sostiene che l’inadempimento dell’obbligo ad essa incombente non può esserle imputato. Tuttavia, come risulta dal precedente punto 69, la causa estranea, in particolare la cessione delle attività del cantiere navale, si è verificata dopo la data di conclusione dell’azione.

73      La ricorrente sostiene poi che la CINEA non ha fornito elementi che facciano emergere l’estinzione dell’obbligo incombente a quest’ultima, di versare la sovvenzione a titolo della convenzione.

74      A questo proposito va osservato che l’articolo 1315 del codice civile belga dispone che chi reclama l’esecuzione di un’obbligazione deve fornire la relativa prova e che, viceversa, chi asserisce di essersene liberato deve fornire la prova del pagamento o del fatto che ha determinato l’estinzione della sua obbligazione.

75      Dato che la CINEA ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato che la ricorrente non ha completato l’attività 15 entro il termine previsto dalla convenzione di sovvenzione, e che la ricorrente non ha fornito la garanzia che avrebbe completato e messo in servizio la nave del tipo SBBT, la CINEA ha giustificato l’estinzione del suo obbligo.

76      Neppure l’argomento relativo al principio di buona fede contrattuale può essere accolto. Ai sensi dell’articolo 1134, terza frase, del codice civile belga, l’obbligo di eseguire in buona fede un contratto vieta alle parti di esercitare i loro diritti in un modo che violi manifestamente i limiti del normale esercizio dei medesimi da parte di una persona prudente e diligente (sentenza del 25 settembre 2018, GABO:mi/Commissione, T‑10/16, non pubblicata, EU:T:2018:600, punto 108). Orbene, ciò non si verifica nel caso della CINEA. Il suo comportamento non dà prova di una mancanza di buona fede, in quanto essa ha avviato varie azioni al fine di restare informata riguardo all’avanzamento della costruzione della nave, in particolare l’invio di diverse lettere, l’organizzazione di una riunione informale e la pianificazione di un sopralluogo (v. supra, punti da 59 a 64). In ogni caso, spettava alla ricorrente fornire garanzie sufficienti quanto al completamento dell’attività 15.

77      L’articolo 1162 del codice civile belga dispone che, «in caso di dubbio, il contratto si interpreta a sfavore di colui che lo ha redatto e a favore di colui che vi ha aderito».

78      Secondo la ricorrente, la clausola contrattuale secondo la quale la nave deve fornire servizi in almeno un porto dell’Unione per un periodo di cinque anni dalla fine dell’azione, pena il rimborso della sovvenzione, dev’essere interpretata a suo favore. Secondo una siffatta interpretazione, detta clausola implicherebbe che la condizione decisiva ai fini della sovvenzione sarebbe la prestazione dei servizi della nave in un porto dell’Unione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell’azione. In tale ipotesi, il momento della fine della costruzione e quello della messa in servizio della nave sarebbero irrilevanti, purché detta condizione sia soddisfatta.

79      Tuttavia, l’articolo 1162 del codice civile belga richiede l’esistenza di un dubbio nell’interpretazione di una clausola. Un dubbio, ai sensi dell’articolo 1162 del codice civile belga, esige un elemento oggettivo. Non è sufficiente che vi sia stato un disaccordo tra le parti circa l’applicazione della clausola di cui trattasi.

80      Nel caso di specie, la clausola di cui trattasi della convenzione è chiara e inequivocabile. Essa dispone che la nave, una volta completata, deve fornire servizi in almeno un porto nell’Unione per un periodo di cinque anni dopo la fine dell’azione. Se tale condizione non è soddisfatta, la CINEA può procedere al recupero della sovvenzione. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, da ciò non deriva che la CINEA possa procedere ad un recupero della sovvenzione solo e soltanto dopo tale periodo di cinque anni e non prima, ad esempio qualora altre clausole della convenzione non siano state rispettate. Pertanto, tale condizione sussiste indipendentemente dall’obbligo contrattuale di ultimare la nave e di renderla operativa al momento della conclusione dell’azione. L’interpretazione della ricorrente, quanto a essa, è troppo ampia e non trova sostegno nella convenzione di sovvenzione.

81      Inoltre, gli argomenti della ricorrente ricavati dalle disposizioni del regolamento n. 1316/2013, del regolamento 2018/1046 e della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 1921 (v. supra, punto 39) non possono rimettere in discussione quanto precede. Infatti, la ricorrente non ha dimostrato in che modo dette disposizioni potessero modificare gli obblighi ad essa incombenti in forza della convenzione di sovvenzione. Tali argomenti, non essendo suffragati da elementi di prova, devono essere respinti.

82      Di conseguenza, occorre respingere il presente capo delle conclusioni.

 Sul secondo capo delle conclusioni, riguardante una domanda di annullamento della lettera del 9 ottobre 2023

83      La ricorrente sostiene che la lettera del 9 ottobre 2023 è illegale, sulla base degli stessi argomenti dedotti a sostegno del primo capo delle conclusioni.

84      La CINEA contesta gli argomenti della ricorrente.

85      A tal riguardo, poiché gli argomenti dedotti dalla ricorrente sono stati respinti nell’ambito del primo capo delle conclusioni, anche il presente capo delle conclusioni dev’essere respinto.

86      Nelle presenti circostanze, non si può ammettere una prova testimoniale. Infatti, gli elementi di fatto sui quali si fondano le conclusioni esposte nei precedenti punti 65 e da 68 a 70, elementi forniti dalle due parti, non sono contestati e la ricorrente non ha fornito altri elementi che possano rimettere in discussione tali conclusioni.

87      Di conseguenza, occorre respingere integralmente il ricorso, senza che sia necessario esaminare gli argomenti della CINEA relativi alla ricevibilità del medesimo.

 Sulle spese

88      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

89      La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della CINEA, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl è condannata alle spese.

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Dimitrakopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 2025.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.

Case n. T-1193/23 of 16/07/2025