
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
18 giugno 2026 (*)
« Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 77 – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto relative al trasferimento di diritti a pensione – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione europea – Termine entro il quale deve essere presentata una domanda di trasferimento verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Pandemia da COVID-19 »
Nella causa C‑880/24 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 dicembre 2024,
VK, rappresentato da M. Velardo, avocate,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da C. Biz e L. Hohenecker, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo e A. Kornezov (relatore), giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, VK chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 ottobre 2024, VK/Commissione (T‑148/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:684), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione europea del 12 maggio 2022 di rigetto della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione europea (in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altro, della decisione del 9 dicembre 2022 di rigetto del suo reclamo presentato avverso la decisione controversa (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).
Contesto normativo
Statuto
2 Il capitolo 3, intitolato «Pensioni e indennità di invalidità», del titolo V dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione risultante dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15) (in prosieguo: lo «Statuto»), contiene l’articolo 77 del medesimo, il quale dispone quanto segue:
«Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. (…)».
3 L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, allegato intitolato «Modalità del regime delle pensioni», applicabile per analogia agli agenti temporanei ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), è così formulato:
«Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo:
– aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero,
– aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.
In tal caso l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.
(…)».
Le DGE
4 L’articolo 5, paragrafo 1, della decisione C(2011) 1278 definitivo della Commissione, del 3 marzo 2011, recante disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto relative al trasferimento di diritti a pensione (in prosieguo: le «DGE»), prevede quanto segue:
«L’agente che entra al servizio dell’[Unione] dopo:
– aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero,
– aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo oppure della scadenza del periodo di prova – ovvero, in assenza di un periodo di prova, della data di entrata in servizio – e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità nelle condizioni previste all’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’[Unione] il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.
(…)
La domanda deve essere indirizzata al servizio competente dell’istituzione di cui dipende l’agente. (…) La domanda può essere presentata a partire dalla data della nomina in ruolo oppure dalla data della scadenza del periodo di prova – ovvero, in assenza di un periodo di prova, della data di entrata in servizio.
(…)
Indipendentemente dal suo statuto, l’agente deve presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dal decorso del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. (…)».
Fatti
5 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 8 della sentenza impugnata nei termini seguenti:
«2 Il ricorrente ha prestato servizio in qualità di agente temporaneo presso l’Agenzia ferroviaria europea (ERA) dal 1º settembre 2011 al 31 marzo 2017.
3 A partire dall’11 aprile 2017, il ricorrente presta servizio in qualità di agente temporaneo presso l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA).
4 Prima di entrare in servizio presso l’Unione, il ricorrente ha lavorato per dieci anni nel settore pubblico e privato in Spagna.
5 Il 22 aprile 2022, il ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento dei contributi accumulati nel sistema pensionistico spagnolo verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (in prosieguo: il “RPIUE”), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.
6 Il 12 maggio 2022, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei diritti individuali” (PMO) della Commissione ha adottato la decisione [controversa]. Nella suddetta decisione, innanzitutto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, delle [DGE], il PMO ha indicato che l’agente doveva presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. Il PMO ha poi precisato che, una volta scaduto tale termine, una domanda di trasferimento non poteva più essere accolta, a meno che il ritardo nella sua presentazione non fosse dovuto a circostanze eccezionali non imputabili all’agente. Infine, il PMO ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della domanda del ricorrente non fosse giustificato da circostanze eccezionali e ha quindi respinto tale domanda.
7 L’8 agosto 2022, il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione [controversa] presso l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’“AACC”) ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.
8 Il 9 dicembre 2022, l’AACC ha adottato la decisione di rigetto del reclamo».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2023, il ricorrente ha proposto, sul fondamento dell’articolo 270 TFUE, un ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della decisione controversa e, dall’altro, della decisione di rigetto del reclamo.
7 A sostegno di tale ricorso, egli ha dedotto due motivi, relativi, il primo, a una violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e, il secondo, a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore» e delle disposizioni di carattere finanziario.
8 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tali due motivi e, di conseguenza, ha respinto detto ricorso nella sua interezza.
Conclusioni delle parti
9 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede, in sostanza, che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– accogliere le conclusioni presentate in primo grado; e
– condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.
10 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare il ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
11 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce un motivo unico che si articola, in sostanza, in quattro parti, vertenti, la prima, su un errore di diritto e su un difetto di motivazione relativi all’effetto utile di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione (in prosieguo: la «domanda di trasferimento»), la seconda, su un errore di diritto relativo all’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 77 dello Statuto, la terza, su un errore di diritto e su un difetto di motivazione per quanto riguarda l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano il ritardo nella presentazione di detta domanda, e la quarta, sulla violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine.
12 Occorre esaminare, in primo luogo e congiuntamente, la prima e la seconda parte del motivo unico.
Sulla prima e sulla seconda parte
Argomenti delle parti
13 Con la prima parte del suo motivo unico, il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e da un difetto di motivazione in quanto il Tribunale, ai punti da 37 a 43 di tale sentenza, ha giudicato che la presentazione di una domanda di trasferimento, anche se effettuata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, non è priva di effetto utile.
14 Secondo il ricorrente, il diritto al trasferimento effettivo, verso il RPIUE, dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione sorge solo se l’agente temporaneo ha un’anzianità di servizio di dieci anni presso un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, di modo che il compimento di tale periodo di servizio costituirebbe la conditio sine qua non affinché un siffatto trasferimento possa essere effettuato. Di conseguenza, la domanda di trasferimento non sarebbe considerata ricevibile e la procedura avviata mediante tale domanda avrebbe un vero e proprio effetto utile solo dopo che detto periodo di servizio sia stato compiuto.
15 Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo che il periodo di dieci anni di servizio richiesto per la maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE faccia parte del termine per la presentazione di una domanda di trasferimento. Il Tribunale avrebbe così trasformato il requisito relativo ai dieci anni di servizio, che è una condizione intrinseca per beneficiare del trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE, in un semplice termine ordinario per presentare una siffatta domanda, violando così l’articolo 77 dello Statuto e l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII di quest’ultimo.
16 Con la seconda parte del suo motivo unico, il ricorrente contesta al Tribunale di aver violato, al punto 70 della sentenza impugnata, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 77 dello Statuto, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE, giudicando, contrariamente al tenore letterale e alla logica sottesa a tali disposizioni, che il dies a quo del termine per presentare una domanda di trasferimento corrisponde alla data di entrata in servizio del funzionario o dell’agente temporaneo, e non, rispettivamente, alla data della sua nomina in ruolo o della fine del suo periodo di prova. Così facendo, il Tribunale si sarebbe sostituito al legislatore dell’Unione. Occorrerebbe inoltre privilegiare un’interpretazione benevola delle disposizioni pertinenti quando si tratta di agenti temporanei, in considerazione della loro situazione di precarietà.
17 Peraltro, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto facendo prevalere, sullo Statuto, una disposizione di un atto delegato, quale l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE, violando così il principio della gerarchia delle norme. Di conseguenza, esso avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente contro l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE.
18 Il ricorrente aggiunge che l’interpretazione delle disposizioni pertinenti, così accolta dal Tribunale, costituirebbe altresì una violazione dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto in quanto principi generali del diritto dell’Unione.
19 La Commissione sostiene che la prima e la seconda parte del motivo unico devono essere respinte.
Giudizio della Corte
20 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa alla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 77 di quest’ultimo, occorre ricordare, da un lato, che tale prima disposizione, la quale si applica per analogia agli agenti temporanei in virtù dell’articolo 39, paragrafo 2, del RAA, conferisce all’agente temporaneo la facoltà, tra il momento della fine del suo periodo di prova e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare al RPIUE il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui acquisiti prima di entrare in servizio presso l’Unione.
21 La facoltà di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, riconosciuta all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ha natura di diritto soggettivo attribuito dallo Statuto ed esercitabile sia nei confronti degli Stati membri sia nei confronti delle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, INPS e Repubblica italiana, C‑404/21, EU:C:2022:1023, punto 55 nonché giurisprudenza citata).
22 Tale facoltà deve tuttavia essere esercitata, come risulta dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, tra il momento della fine del periodo di prova dell’agente temporaneo e il momento in cui egli ottiene il diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, in virtù del quale tale diritto è maturato dopo il compimento di almeno dieci anni di servizio presso un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione.
23 Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE precisa che il funzionario o l’agente temporaneo deve presentare una domanda di trasferimento al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dal decorso del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. A tale riguardo, il Tribunale ha giudicato, in sostanza, ai punti 33, 38 e 40 della sentenza impugnata, senza che il ricorrente lo contesti, che tale termine supplementare previsto all’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE costituisce un termine di comodo introdotto dall’amministrazione nell’interesse dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento di tali diritti verso il RPIUE.
24 Dal combinato disposto delle disposizioni ricordate ai punti 20 e 21 della presente sentenza risulta che la facoltà di chiedere il trasferimento, verso il RPIUE, di diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può essere esercitata a partire dalla nomina in ruolo del funzionario o dalla fine del periodo di prova dell’agente temporaneo fino al momento in cui il funzionario o l’agente temporaneo ottiene il diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, vale a dire dopo il compimento di almeno dieci anni di «servizio», ai quali si aggiunge un termine supplementare di sei mesi per l’esercizio di tale facoltà, previsto all’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE.
25 Ne consegue che, se è vero che la prima data in cui una domanda di trasferimento può essere presentata coincide con quella della nomina in ruolo del funzionario o della fine del periodo di prova dell’agente temporaneo, una siffatta domanda deve essere presentata, al più tardi, sei mesi dopo il decorso del periodo necessario per la nascita del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, il quale è maturato solo dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio presso un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione.
26 Ebbene, il periodo di dieci anni di servizio, contemplato dall’articolo 77 dello Statuto, che dà diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, inizia a decorrere dalla data di entrata in servizio dell’agente temporaneo, che corrisponde alla data a partire dalla quale quest’ultimo versa contributi al RPIUE.
27 Di conseguenza, un agente temporaneo può presentare una domanda di trasferimento non prima della data di fine del suo periodo di prova e, al più tardi, alla scadenza di un termine di dieci anni e sei mesi a decorrere dalla sua entrata in servizio presso l’Unione, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata.
28 Ne consegue che l’argomento del ricorrente, riguardante in particolare i punti 38 e 70 della sentenza impugnata, secondo il quale il termine di dieci anni e sei mesi per l’esercizio del diritto al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, previsto all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE, decorre dalla data corrispondente alla nomina in ruolo del funzionario o a quella della fine del periodo di prova deve essere respinto. Tale argomento si basa, infatti, su una confusione tra, da un lato, la prima data in cui può essere presentata una domanda di trasferimento, la quale corrisponde, infatti, alla data della nomina in ruolo del funzionario o a quella della fine del periodo di prova dell’agente temporaneo, come risulta dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, e, dall’altro, la data in cui una siffatta domanda deve essere presentata al più tardi, essendo quest’ultima data quella in cui scade il termine di dieci anni e sei mesi che inizia a decorrere dalla data di entrata in servizio di detto agente, conformemente alla medesima disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 77 dello Statuto e con l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE.
29 Non può essere accolto neppure l’argomento del ricorrente secondo cui il compimento di un periodo di dieci anni di servizio sarebbe una condizione preliminare alla presentazione di una domanda di trasferimento. Come rilevato al punto 20 della presente sentenza, dalla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto risulta chiaramente che il diritto soggettivo di chiedere il trasferimento, verso il RPIUE, di diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può essere esercitato a partire dal momento della sua nomina in ruolo o dalla fine del suo periodo di prova. Pertanto, il diritto di presentare una domanda di un siffatto trasferimento sorge non già nel momento in cui nasce il diritto a pensione a titolo del RPIUE, bensì a partire dalla nomina in ruolo del funzionario o dalla fine del periodo di prova dell’agente temporaneo.
30 In secondo luogo, per quanto riguarda la censura secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto e da un difetto di motivazione in quanto il Tribunale ha giudicato che una domanda di trasferimento non è priva di effetto utile, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, occorre rilevare che, ai punti 33, 39 e 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato, senza che ciò sia contestato dal ricorrente, da un lato, che, quando viene presentata una domanda di trasferimento, il servizio competente trasmette all’agente temporaneo una proposta relativa al trasferimento dei diritti a pensione da lui acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione e, dall’altro, che è solo sulla base di tale proposta che detto agente può determinare se tale proposta presenti per lui un interesse.
31 Inoltre, il Tribunale ha rilevato che il procedimento amministrativo di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può estendersi su più anni, cosicché l’esistenza di un termine affinché un funzionario o un agente temporaneo possa presentare una domanda di trasferimento è necessaria ai fini di un’organizzazione efficace dell’attività di trasferimento dei diritti a pensione.
32 Il Tribunale ha altresì precisato che una domanda di trasferimento, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, apre un procedimento che può concludersi con l’accettazione, da parte del funzionario o dell’agente temporaneo, della proposta di abbuono di annualità trasmessa dall’amministrazione e che tale accettazione ha l’effetto di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE.
33 Peraltro, secondo il Tribunale, se un funzionario o un agente temporaneo lascia il servizio prima di aver acquisito il diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, egli può trasferire l’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il suo nuovo regime, compresi quelli già trasferiti al RPIUE conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.
34 Così facendo, da un lato, il Tribunale ha esposto in modo giuridicamente sufficiente le ragioni che l’hanno indotto a ritenere che, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, una domanda di trasferimento non sia priva di effetto utile, cosicché la censura relativa a un difetto di motivazione della sentenza impugnata a tale riguardo deve essere respinta.
35 Dall’altro lato, tale conclusione del Tribunale non è neppure viziata da un errore di diritto, nella misura in cui la possibilità di presentare una siffatta domanda ancor prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE produce effetti in quanto concede un tempo sufficiente, da un lato, al funzionario o all’agente temporaneo per valutare se la proposta relativa al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione sottoposta dal servizio competente presenti per lui un interesse e, dall’altro, all’amministrazione per portare a termine il procedimento amministrativo di trasferimento di tali diritti. Inoltre, come altresì precisato dal Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, se detta proposta è accettata dal funzionario o dall’agente temporaneo, il trasferimento di cui trattasi può aver luogo ancor prima del compimento dei dieci anni di servizio previsti all’articolo 77 dello Statuto.
36 In terzo luogo, la censura del ricorrente relativa al fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto facendo prevalere, sullo Statuto, una disposizione di un atto delegato, quale l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE, violando così il principio della gerarchia delle norme, non può essere accolta, in quanto si basa sull’erronea premessa secondo cui esisterebbe una contraddizione tra tale disposizione e le disposizioni dello Statuto. Ebbene, come risulta dai punti da 24 a 27 della presente sentenza, l’insieme di tali disposizioni determina, in modo chiaro e coerente, sia la data a partire dalla quale una domanda di trasferimento può essere presentata sia la data limite per la presentazione di una siffatta domanda.
37 Per questi stessi motivi, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale ha correttamente respinto l’eccezione di illegittimità sollevata contro l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, dal momento che tale disposizione non viola né l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto né l’articolo 77 di quest’ultimo.
38 In quarto e ultimo luogo, occorre respingere la censura relativa al fatto che l’interpretazione di tali disposizioni accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata sarebbe contraria ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto. Infatti, da un lato, dette disposizioni, conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, del RAA, si applicano indifferentemente ai funzionari e agli agenti temporanei, cosicché non può essere dedotta alcuna differenza di trattamento tra queste due categorie di lavoratori. Dall’altro, la censura relativa alla violazione del principio di certezza del diritto, invocata in modo sommario, manca di chiarezza e sembra fondarsi su una contraddizione tra le stesse disposizioni, cosicché non può che essere respinta per gli stessi motivi esposti ai punti 36 e 37 della presente sentenza.
39 In considerazione di quanto precede, occorre respingere la prima e la seconda parte del motivo unico in quanto infondate.
Sulla terza parte
Argomenti delle parti
40 Il ricorrente deduce un errore di diritto e un difetto di motivazione che viziano il ragionamento del Tribunale ai punti da 64 a 66, da 67 a 69, 71 e 72 della sentenza impugnata. Così, sotto un primo profilo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le nozioni di «circostanze eccezionali» e di «forza maggiore» in considerazione della natura senza precedenti e profondamente sconvolgente della situazione personale vissuta dagli agenti temporanei nel contesto della pandemia da COVID-19, caratterizzata da vincoli familiari e professionali eccezionali. Anche ammettendo che l’amministrazione avesse garantito la possibilità di presentare una domanda di trasferimento online nel sistema informatico di gestione del personale Sysper (in prosieguo: «Sysper»), tali vincoli giustificherebbero pienamente l’asserito ritardo nella presentazione della domanda del ricorrente.
41 Sotto un secondo profilo, l’affermazione del Tribunale secondo la quale gli effetti della pandemia da COVID-19 si sarebbero attenuati tra il settembre 2021 e il febbraio 2022 non sarebbe motivata. A questo proposito, il ricorrente sostiene che tale pandemia si è conclusa ufficialmente, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il 5 maggio 2023.
42 Sotto un terzo profilo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto giudicando, segnatamente al punto 69 della sentenza impugnata, che il dies a quo per presentare una domanda di trasferimento è chiaramente definito, mentre, secondo il ricorrente, esso sarebbe fissato in modo diverso e contraddittorio nello Statuto e nelle DGE.
43 La Commissione eccepisce l’irricevibilità della terza parte del motivo unico sulla base del rilievo che il ricorrente si limiterebbe a ripetere argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, senza identificare specificamente l’errore di diritto di cui sarebbe inficiata la sentenza impugnata. In ogni caso, tale parte sarebbe infondata.
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità
44 Secondo una costante giurisprudenza, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di impugnazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2022, Dragnea/Commissione, C‑351/20 P, EU:C:2022:8, punto 53).
45 Nel caso di specie, nell’ambito della terza parte del suo motivo unico, il ricorrente ha individuato in modo preciso, da un lato, gli elementi contestati della sentenza impugnata e, dall’altro, gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno della domanda di annullamento di detta sentenza. Il ricorrente afferma infatti, in sostanza, che il ragionamento del Tribunale di cui ai punti da 64 a 66, da 67 a 69, 71 e 72 della sentenza impugnata è viziato, sotto un primo profilo, da un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha tenuto conto, nell’interpretazione delle nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali», dello sconvolgimento delle vite dei cittadini nel contesto della pandemia da COVID-19, sotto un secondo profilo, da un difetto di motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe motivato la sua affermazione secondo cui gli effetti di tale pandemia si sarebbero attenuati tra il settembre 2021 e il febbraio 2022, e, sotto un terzo profilo, da un errore di diritto derivante da un’asserita mancanza di chiarezza del dies a quo per presentare una domanda di trasferimento.
46 Di conseguenza, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità della terza parte del motivo unico, sollevata dalla Commissione.
– Nel merito
47 Ai punti da 64 a 66, 71 e 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che era pacifico che una domanda di trasferimento poteva essere presentata da un funzionario o da un agente temporaneo per via elettronica, tramite Sysper, senza che il medesimo dovesse lasciare il suo domicilio. Pertanto, anche ammettendo che la pandemia da COVID-19 possa essere considerata una circostanza eccezionale, il ricorrente non poteva validamente sostenere che tale pandemia ha inciso sul suo diritto di presentare, in tempo utile, una domanda di trasferimento, dato che tale domanda poteva essere presentata per via elettronica, tramite Sysper, senza dover lasciare il suo domicilio. Il Tribunale ha aggiunto che, anche ammettendo che il ricorrente si sia trovato di fronte a un aggravio di compiti familiari a causa, in particolare, delle esigenze della figlia in tenera età, tali compiti non possono aver reso impossibile o eccessivamente complicata la presentazione della sua domanda a partire dal suo domicilio tramite Sysper.
48 Ne consegue, sotto un primo profilo, che il Tribunale ha ritenuto non già che la pandemia da COVID-19 non potesse costituire, in quanto tale, una circostanza eccezionale, bensì che, a causa della possibilità offerta agli agenti temporanei di presentare una domanda di trasferimento a partire dal loro domicilio tramite Sysper, circostanza peraltro non contestata dal ricorrente, quest’ultimo non potesse validamente invocare l’insorgenza di detta pandemia per giustificare il ritardo nella presentazione della sua domanda.
49 In tali circostanze, occorre giudicare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando che, anche ammettendo che la pandemia da COVID-19 possa essere considerata una circostanza eccezionale, essa non potesse giustificare il ritardo nella presentazione, da parte del ricorrente, della sua domanda di trasferimento in quanto, anche in presenza di vincoli familiari, tale domanda poteva essere presentata per via elettronica a partire dal suo domicilio tramite Sysper.
50 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la censura relativa a un difetto di motivazione che vizia l’affermazione del Tribunale, contenuta al punto 65 della sentenza impugnata, secondo cui gli effetti della pandemia da COVID-19 si sarebbero attenuati tra il settembre 2021 e il febbraio 2022, occorre rilevare che, in detto punto di tale sentenza, il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che l’insorgenza della pandemia da COVID-19 è avvenuta nel febbraio 2020 e che, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2021 e il 28 febbraio 2022, durante il quale decorreva il termine di sei mesi per il deposito della domanda di trasferimento del ricorrente, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, detta pandemia imperversava da circa un anno e mezzo e i suoi effetti avevano già iniziato ad attenuarsi.
51 A tale riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito dell’impugnazione, il controllo da parte della Corte della violazione dell’obbligo di motivazione ha lo scopo, in particolare, di verificare se il Tribunale abbia risposto in modo giuridicamente sufficiente a tutti gli argomenti dedotti dal ricorrente. Tale obbligo di motivazione delle sentenze non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda la sentenza impugnata e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell’ambito dell’impugnazione (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 2024, Nevinnomysskiy Azot e NAK «Azot»/Commissione, C‑725/22 P, EU:C:2024:217, punto 131 nonché giurisprudenza citata, e del 27 febbraio 2025, OA/Parlamento, C‑32/24 P, EU:C:2025:118, punto 25 nonché giurisprudenza citata).
52 Ebbene, occorre rilevare che, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato in modo giuridicamente sufficiente i motivi che l’hanno indotto a constatare che, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2021 e il 28 febbraio 2022, durante il quale decorreva il termine di sei mesi per il deposito della domanda di trasferimento del ricorrente, gli effetti della pandemia da COVID-19 avevano già iniziato ad attenuarsi.
53 Peraltro, sostenendo che la pandemia da COVID-19 si è conclusa ufficialmente il 5 maggio 2023, il ricorrente contesta, in realtà, non già la motivazione della sentenza impugnata, bensì la sua fondatezza. Ebbene, da una costante giurisprudenza risulta che solo il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, quindi, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione [sentenza del 13 febbraio 2020, Grecia/Commissione (Pascoli permanenti), C‑252/18 P, EU:C:2020:95, punto 59 e giurisprudenza citata]. Pertanto, nel caso di specie, la questione di stabilire in quale momento gli effetti di tale pandemia abbiano iniziato ad attenuarsi è una questione di fatto, che esula dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, cosicché tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile.
54 Sotto un terzo profilo, la censura relativa al fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto giudicando, segnatamente al punto 69 della sentenza impugnata, che il dies a quo per presentare una domanda di trasferimento era chiaramente definito, mentre, secondo il ricorrente, sarebbe determinato in modo diverso e contraddittorio nello Statuto e nelle DGE, deve essere respinta per gli stessi motivi esposti ai punti da 22 a 27 della presente sentenza.
55 Pertanto, occorre respingere la terza parte del motivo unico in quanto infondata.
Sulla quarta parte
Argomenti delle parti
56 Secondo il ricorrente, il ragionamento del Tribunale di cui ai punti da 87 a 94 della sentenza impugnata sarebbe viziato da un errore di diritto e da un difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità nell’astenersi dall’effettuare un adeguato bilanciamento tra, da un lato, il leggero ritardo di 22 giorni nella presentazione della domanda del ricorrente, che avrebbe causato solo un lieve turbamento nell’organizzazione degli uffici della Commissione, e, dall’altro, la perdita del diritto del ricorrente ad una pensione di anzianità ai sensi del regime nazionale, il quale prevederebbe il divieto di cumulo di pensioni.
57 La Commissione chiede il rigetto della quarta parte del motivo unico.
Giudizio della Corte
58 In via preliminare, occorre rilevare che, anche se, con la quarta parte del suo motivo unico, il ricorrente fa formalmente riferimento ai punti da 87 a 94 della sentenza impugnata, le sue censure riguardano, in realtà, solo i punti da 90 a 94 di tale sentenza. Pertanto, nella misura in cui fa riferimento ai punti da 87 a 89 della sentenza impugnata, tale parte è irricevibile, in quanto il ricorrente non presenta alcun argomento di diritto a specifico sostegno dell’erroneità in diritto di tali punti, come richiesto dalla giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza.
59 Per quanto riguarda la censura del ricorrente relativa alla natura sproporzionata della perdita dei diritti a pensione per i quali ha versato contributi nel sistema pensionistico spagnolo, il Tribunale ha ricordato, al punto 90 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo la quale le autorità degli Stati membri devono tener conto degli anni di servizio che un cittadino dell’Unione ha prestato al servizio di un’istituzione dell’Unione ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di anzianità in base al regime nazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2004, My, C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 49, e ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi, C‑286/09 e C‑287/09, EU:C:2010:420, punto 34). Esso ne ha giustamente dedotto che i periodi di attività svolti nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione da un funzionario o da un agente temporaneo devono essere presi in considerazione, ai fini della concessione, pro rata, della pensione di anzianità prevista dal regime di sicurezza sociale di uno Stato membro.
60 Al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che l’AACC, nella decisione di rigetto del reclamo, non ha prospettato un «transfert-out», conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, dal RPIUE al sistema pensionistico spagnolo, ma ha richiamato l’attenzione del ricorrente sul fatto che il principio della totalizzazione dei periodi contributivi, previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), e applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione, ostava a che uno Stato membro non tenesse conto dei periodi di attività maturati nell’ambito del RPIUE ai fini della concessione, pro rata, di una pensione di anzianità in base ad un regime nazionale.
61 È sulla base di tali considerazioni che il Tribunale ha respinto, al punto 92 della sentenza impugnata, la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la premessa di fatto su cui tale censura era fondata, vale a dire la perdita dei contributi versati nell’ambito del regime pensionistico spagnolo, era infondata in fatto.
62 A questo proposito, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (sentenza del 13 novembre 2025, Renco Valore e a./Commissione, C‑806/23 P, EU:C:2025:882, punto 27). Atteso che il ricorrente non deduce alcuno snaturamento del diritto nazionale, è sufficiente constatare che la Corte non è competente, nell’ambito della presente impugnazione, a verificare se il Tribunale abbia correttamente constatato che la sua censura relativa a un’asserita perdita dei contributi versati nell’ambito del regime pensionistico spagnolo era infondata in fatto.
63 Pertanto, la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità non può che essere respinta, dal momento che la premessa sulla quale tale censura è fondata, vale a dire la perdita dei contributi versati nell’ambito del regime pensionistico spagnolo, è stata considerata dal Tribunale infondata in fatto, e tale constatazione di fatto non può più essere contestata nell’ambito dell’impugnazione.
64 Peraltro, il Tribunale ha altresì respinto, al punto 93 della sentenza impugnata, la censura secondo la quale, nell’ipotesi in cui la normativa spagnola non fosse conforme alla giurisprudenza citata al punto 59 della presente sentenza, la Commissione avesse l’obbligo, in forza del dovere di sollecitudine ad essa incombente, di consentirgli di trasferire, verso il RPIUE, i diritti a pensione da lui acquisiti prima di entrare in servizio presso l’Unione. A tale riguardo, il Tribunale ha, in sostanza, ricordato che, da un lato, il ritardo nella presentazione della sua domanda di trasferimento era imputabile al ricorrente e non era giustificato da circostanze eccezionali e, dall’altro, il rispetto del dovere di sollecitudine non può comportare che un’istituzione sia tenuta a porre rimedio ad un’asserita violazione del diritto dell’Unione commessa da uno Stato membro.
65 Ebbene, da un lato, gli argomenti del ricorrente relativi al carattere giustificato del ritardo nella presentazione della sua domanda di trasferimento sono già stati respinti ai punti da 40 a 42 della presente sentenza. Dall’altro, nell’ambito della sua impugnazione, il ricorrente non sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per quanto riguarda il dovere di sollecitudine il cui rispetto incombe alla Commissione, cosicché tale questione esula dal controllo della Corte.
66 In ogni caso, dal mancato esercizio della facoltà prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non può derivare una perdita dei diritti che il funzionario o l’agente temporaneo avrebbe acquisito, conformemente al diritto nazionale, in base ai contributi che ha versato al regime nazionale di previdenza sociale nel quale rientrava prima dell’entrata al servizio dell’Unione, salvo trasformare tale facoltà in obbligo, il che sarebbe in contrasto con il chiaro tenore letterale di tale articolo 11, paragrafo 2 (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Wojciechowski, C‑408/14, EU:C:2015:591, punto 52).
67 Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza richiamata in particolare al punto 51 della presente sentenza, l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale impone di far apparire in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dallo stesso, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale, senza tuttavia esigere che il Tribunale risponda in modo dettagliato a ciascun argomento invocato dalle parti. Ebbene, dall’esame dei punti da 90 a 94 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha esposto in modo chiaro i motivi per i quali ha respinto l’argomento del ricorrente secondo cui quest’ultimo avrebbe perso i suoi diritti a pensione per i quali avrebbe versato contributi in Spagna nonché le censure relative a una violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine. Pertanto, non può essere addebitato al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione.
68 Ne consegue che occorre respingere la quarta parte del motivo unico in quanto in parte irricevibile e in parte infondata nonché, pertanto, il motivo unico nella sua interezza.
69 Di conseguenza, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
70 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
71 Poiché la Commissione ha concluso chiedendo la condanna del ricorrente alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente nel suo motivo unico, occorre condannare il ricorrente a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) VK è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
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Condinanzi |
Frendo |
Kornezov |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 giugno 2026.
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Il cancelliere |
Il presidente di sezione |
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A. Calot Escobar |
M. Condinanzi |
* Lingua processuale: l’italiano.
![]() SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 18 giugno 2026 (*)
« Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 77 – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto relative al trasferimento di diritti a pensione – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione europea – Termine entro il quale deve essere presentata una domanda di trasferimento verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Pandemia da COVID-19 » Nella causa C‑880/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 dicembre 2024, VK, rappresentato da M. Velardo, avocate, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Commissione europea, rappresentata da C. Biz e L. Hohenecker, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo e A. Kornezov (relatore), giudici, avvocato generale: L. Medina cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, VK chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 ottobre 2024, VK/Commissione (T‑148/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:684), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione europea del 12 maggio 2022 di rigetto della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione europea (in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altro, della decisione del 9 dicembre 2022 di rigetto del suo reclamo presentato avverso la decisione controversa (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). Contesto normativo Statuto 2 Il capitolo 3, intitolato «Pensioni e indennità di invalidità», del titolo V dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione risultante dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15) (in prosieguo: lo «Statuto»), contiene l’articolo 77 del medesimo, il quale dispone quanto segue: «Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. (…)». 3 L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, allegato intitolato «Modalità del regime delle pensioni», applicabile per analogia agli agenti temporanei ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), è così formulato: «Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo: – aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero, – aver esercitato un’attività subordinata o autonoma, ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra. In tal caso l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo. (…)». Le DGE 4 L’articolo 5, paragrafo 1, della decisione C(2011) 1278 definitivo della Commissione, del 3 marzo 2011, recante disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto relative al trasferimento di diritti a pensione (in prosieguo: le «DGE»), prevede quanto segue: «L’agente che entra al servizio dell’[Unione] dopo: – aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero, – aver esercitato un’attività subordinata o autonoma, ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo oppure della scadenza del periodo di prova – ovvero, in assenza di un periodo di prova, della data di entrata in servizio – e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità nelle condizioni previste all’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’[Unione] il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra. (…) La domanda deve essere indirizzata al servizio competente dell’istituzione di cui dipende l’agente. (…) La domanda può essere presentata a partire dalla data della nomina in ruolo oppure dalla data della scadenza del periodo di prova – ovvero, in assenza di un periodo di prova, della data di entrata in servizio. (…) Indipendentemente dal suo statuto, l’agente deve presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dal decorso del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. (…)». Fatti 5 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 8 della sentenza impugnata nei termini seguenti: «2 Il ricorrente ha prestato servizio in qualità di agente temporaneo presso l’Agenzia ferroviaria europea (ERA) dal 1º settembre 2011 al 31 marzo 2017. 3 A partire dall’11 aprile 2017, il ricorrente presta servizio in qualità di agente temporaneo presso l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA). 4 Prima di entrare in servizio presso l’Unione, il ricorrente ha lavorato per dieci anni nel settore pubblico e privato in Spagna. 5 Il 22 aprile 2022, il ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento dei contributi accumulati nel sistema pensionistico spagnolo verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (in prosieguo: il “RPIUE”), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. 6 Il 12 maggio 2022, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei diritti individuali” (PMO) della Commissione ha adottato la decisione [controversa]. Nella suddetta decisione, innanzitutto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, delle [DGE], il PMO ha indicato che l’agente doveva presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. Il PMO ha poi precisato che, una volta scaduto tale termine, una domanda di trasferimento non poteva più essere accolta, a meno che il ritardo nella sua presentazione non fosse dovuto a circostanze eccezionali non imputabili all’agente. Infine, il PMO ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della domanda del ricorrente non fosse giustificato da circostanze eccezionali e ha quindi respinto tale domanda. 7 L’8 agosto 2022, il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione [controversa] presso l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’“AACC”) ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. 8 Il 9 dicembre 2022, l’AACC ha adottato la decisione di rigetto del reclamo». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2023, il ricorrente ha proposto, sul fondamento dell’articolo 270 TFUE, un ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della decisione controversa e, dall’altro, della decisione di rigetto del reclamo. 7 A sostegno di tale ricorso, egli ha dedotto due motivi, relativi, il primo, a una violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e, il secondo, a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore» e delle disposizioni di carattere finanziario. 8 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tali due motivi e, di conseguenza, ha respinto detto ricorso nella sua interezza. Conclusioni delle parti 9 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede, in sostanza, che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – accogliere le conclusioni presentate in primo grado; e – condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio. 10 La Commissione chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare il ricorrente alle spese. Sull’impugnazione 11 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce un motivo unico che si articola, in sostanza, in quattro parti, vertenti, la prima, su un errore di diritto e su un difetto di motivazione relativi all’effetto utile di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione (in prosieguo: la «domanda di trasferimento»), la seconda, su un errore di diritto relativo all’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 77 dello Statuto, la terza, su un errore di diritto e su un difetto di motivazione per quanto riguarda l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano il ritardo nella presentazione di detta domanda, e la quarta, sulla violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine. 12 Occorre esaminare, in primo luogo e congiuntamente, la prima e la seconda parte del motivo unico. Sulla prima e sulla seconda parte Argomenti delle parti 13 Con la prima parte del suo motivo unico, il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e da un difetto di motivazione in quanto il Tribunale, ai punti da 37 a 43 di tale sentenza, ha giudicato che la presentazione di una domanda di trasferimento, anche se effettuata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, non è priva di effetto utile. 14 Secondo il ricorrente, il diritto al trasferimento effettivo, verso il RPIUE, dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione sorge solo se l’agente temporaneo ha un’anzianità di servizio di dieci anni presso un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, di modo che il compimento di tale periodo di servizio costituirebbe la conditio sine qua non affinché un siffatto trasferimento possa essere effettuato. Di conseguenza, la domanda di trasferimento non sarebbe considerata ricevibile e la procedura avviata mediante tale domanda avrebbe un vero e proprio effetto utile solo dopo che detto periodo di servizio sia stato compiuto. 15 Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo che il periodo di dieci anni di servizio richiesto per la maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE faccia parte del termine per la presentazione di una domanda di trasferimento. Il Tribunale avrebbe così trasformato il requisito relativo ai dieci anni di servizio, che è una condizione intrinseca per beneficiare del trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE, in un semplice termine ordinario per presentare una siffatta domanda, violando così l’articolo 77 dello Statuto e l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII di quest’ultimo. 16 Con la seconda parte del suo motivo unico, il ricorrente contesta al Tribunale di aver violato, al punto 70 della sentenza impugnata, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 77 dello Statuto, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE, giudicando, contrariamente al tenore letterale e alla logica sottesa a tali disposizioni, che il dies a quo del termine per presentare una domanda di trasferimento corrisponde alla data di entrata in servizio del funzionario o dell’agente temporaneo, e non, rispettivamente, alla data della sua nomina in ruolo o della fine del suo periodo di prova. Così facendo, il Tribunale si sarebbe sostituito al legislatore dell’Unione. Occorrerebbe inoltre privilegiare un’interpretazione benevola delle disposizioni pertinenti quando si tratta di agenti temporanei, in considerazione della loro situazione di precarietà. 17 Peraltro, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto facendo prevalere, sullo Statuto, una disposizione di un atto delegato, quale l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE, violando così il principio della gerarchia delle norme. Di conseguenza, esso avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente contro l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE. 18 Il ricorrente aggiunge che l’interpretazione delle disposizioni pertinenti, così accolta dal Tribunale, costituirebbe altresì una violazione dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto in quanto principi generali del diritto dell’Unione. 19 La Commissione sostiene che la prima e la seconda parte del motivo unico devono essere respinte. Giudizio della Corte 20 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa alla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 77 di quest’ultimo, occorre ricordare, da un lato, che tale prima disposizione, la quale si applica per analogia agli agenti temporanei in virtù dell’articolo 39, paragrafo 2, del RAA, conferisce all’agente temporaneo la facoltà, tra il momento della fine del suo periodo di prova e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare al RPIUE il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui acquisiti prima di entrare in servizio presso l’Unione. 21 La facoltà di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, riconosciuta all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ha natura di diritto soggettivo attribuito dallo Statuto ed esercitabile sia nei confronti degli Stati membri sia nei confronti delle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, INPS e Repubblica italiana, C‑404/21, EU:C:2022:1023, punto 55 nonché giurisprudenza citata). 22 Tale facoltà deve tuttavia essere esercitata, come risulta dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, tra il momento della fine del periodo di prova dell’agente temporaneo e il momento in cui egli ottiene il diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, in virtù del quale tale diritto è maturato dopo il compimento di almeno dieci anni di servizio presso un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione. 23 Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE precisa che il funzionario o l’agente temporaneo deve presentare una domanda di trasferimento al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dal decorso del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. A tale riguardo, il Tribunale ha giudicato, in sostanza, ai punti 33, 38 e 40 della sentenza impugnata, senza che il ricorrente lo contesti, che tale termine supplementare previsto all’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE costituisce un termine di comodo introdotto dall’amministrazione nell’interesse dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento di tali diritti verso il RPIUE. 24 Dal combinato disposto delle disposizioni ricordate ai punti 20 e 21 della presente sentenza risulta che la facoltà di chiedere il trasferimento, verso il RPIUE, di diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può essere esercitata a partire dalla nomina in ruolo del funzionario o dalla fine del periodo di prova dell’agente temporaneo fino al momento in cui il funzionario o l’agente temporaneo ottiene il diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, vale a dire dopo il compimento di almeno dieci anni di «servizio», ai quali si aggiunge un termine supplementare di sei mesi per l’esercizio di tale facoltà, previsto all’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE. 25 Ne consegue che, se è vero che la prima data in cui una domanda di trasferimento può essere presentata coincide con quella della nomina in ruolo del funzionario o della fine del periodo di prova dell’agente temporaneo, una siffatta domanda deve essere presentata, al più tardi, sei mesi dopo il decorso del periodo necessario per la nascita del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, il quale è maturato solo dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio presso un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione. 26 Ebbene, il periodo di dieci anni di servizio, contemplato dall’articolo 77 dello Statuto, che dà diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, inizia a decorrere dalla data di entrata in servizio dell’agente temporaneo, che corrisponde alla data a partire dalla quale quest’ultimo versa contributi al RPIUE. 27 Di conseguenza, un agente temporaneo può presentare una domanda di trasferimento non prima della data di fine del suo periodo di prova e, al più tardi, alla scadenza di un termine di dieci anni e sei mesi a decorrere dalla sua entrata in servizio presso l’Unione, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata. 28 Ne consegue che l’argomento del ricorrente, riguardante in particolare i punti 38 e 70 della sentenza impugnata, secondo il quale il termine di dieci anni e sei mesi per l’esercizio del diritto al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, previsto all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE, decorre dalla data corrispondente alla nomina in ruolo del funzionario o a quella della fine del periodo di prova deve essere respinto. Tale argomento si basa, infatti, su una confusione tra, da un lato, la prima data in cui può essere presentata una domanda di trasferimento, la quale corrisponde, infatti, alla data della nomina in ruolo del funzionario o a quella della fine del periodo di prova dell’agente temporaneo, come risulta dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, e, dall’altro, la data in cui una siffatta domanda deve essere presentata al più tardi, essendo quest’ultima data quella in cui scade il termine di dieci anni e sei mesi che inizia a decorrere dalla data di entrata in servizio di detto agente, conformemente alla medesima disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 77 dello Statuto e con l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE. 29 Non può essere accolto neppure l’argomento del ricorrente secondo cui il compimento di un periodo di dieci anni di servizio sarebbe una condizione preliminare alla presentazione di una domanda di trasferimento. Come rilevato al punto 20 della presente sentenza, dalla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto risulta chiaramente che il diritto soggettivo di chiedere il trasferimento, verso il RPIUE, di diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può essere esercitato a partire dal momento della sua nomina in ruolo o dalla fine del suo periodo di prova. Pertanto, il diritto di presentare una domanda di un siffatto trasferimento sorge non già nel momento in cui nasce il diritto a pensione a titolo del RPIUE, bensì a partire dalla nomina in ruolo del funzionario o dalla fine del periodo di prova dell’agente temporaneo. 30 In secondo luogo, per quanto riguarda la censura secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto e da un difetto di motivazione in quanto il Tribunale ha giudicato che una domanda di trasferimento non è priva di effetto utile, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, occorre rilevare che, ai punti 33, 39 e 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato, senza che ciò sia contestato dal ricorrente, da un lato, che, quando viene presentata una domanda di trasferimento, il servizio competente trasmette all’agente temporaneo una proposta relativa al trasferimento dei diritti a pensione da lui acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione e, dall’altro, che è solo sulla base di tale proposta che detto agente può determinare se tale proposta presenti per lui un interesse. 31 Inoltre, il Tribunale ha rilevato che il procedimento amministrativo di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può estendersi su più anni, cosicché l’esistenza di un termine affinché un funzionario o un agente temporaneo possa presentare una domanda di trasferimento è necessaria ai fini di un’organizzazione efficace dell’attività di trasferimento dei diritti a pensione. 32 Il Tribunale ha altresì precisato che una domanda di trasferimento, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, apre un procedimento che può concludersi con l’accettazione, da parte del funzionario o dell’agente temporaneo, della proposta di abbuono di annualità trasmessa dall’amministrazione e che tale accettazione ha l’effetto di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE. 33 Peraltro, secondo il Tribunale, se un funzionario o un agente temporaneo lascia il servizio prima di aver acquisito il diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, egli può trasferire l’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il suo nuovo regime, compresi quelli già trasferiti al RPIUE conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. 34 Così facendo, da un lato, il Tribunale ha esposto in modo giuridicamente sufficiente le ragioni che l’hanno indotto a ritenere che, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE, una domanda di trasferimento non sia priva di effetto utile, cosicché la censura relativa a un difetto di motivazione della sentenza impugnata a tale riguardo deve essere respinta. 35 Dall’altro lato, tale conclusione del Tribunale non è neppure viziata da un errore di diritto, nella misura in cui la possibilità di presentare una siffatta domanda ancor prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità a titolo del RPIUE produce effetti in quanto concede un tempo sufficiente, da un lato, al funzionario o all’agente temporaneo per valutare se la proposta relativa al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione sottoposta dal servizio competente presenti per lui un interesse e, dall’altro, all’amministrazione per portare a termine il procedimento amministrativo di trasferimento di tali diritti. Inoltre, come altresì precisato dal Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, se detta proposta è accettata dal funzionario o dall’agente temporaneo, il trasferimento di cui trattasi può aver luogo ancor prima del compimento dei dieci anni di servizio previsti all’articolo 77 dello Statuto. 36 In terzo luogo, la censura del ricorrente relativa al fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto facendo prevalere, sullo Statuto, una disposizione di un atto delegato, quale l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE, violando così il principio della gerarchia delle norme, non può essere accolta, in quanto si basa sull’erronea premessa secondo cui esisterebbe una contraddizione tra tale disposizione e le disposizioni dello Statuto. Ebbene, come risulta dai punti da 24 a 27 della presente sentenza, l’insieme di tali disposizioni determina, in modo chiaro e coerente, sia la data a partire dalla quale una domanda di trasferimento può essere presentata sia la data limite per la presentazione di una siffatta domanda. 37 Per questi stessi motivi, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale ha correttamente respinto l’eccezione di illegittimità sollevata contro l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, dal momento che tale disposizione non viola né l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto né l’articolo 77 di quest’ultimo. 38 In quarto e ultimo luogo, occorre respingere la censura relativa al fatto che l’interpretazione di tali disposizioni accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata sarebbe contraria ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto. Infatti, da un lato, dette disposizioni, conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, del RAA, si applicano indifferentemente ai funzionari e agli agenti temporanei, cosicché non può essere dedotta alcuna differenza di trattamento tra queste due categorie di lavoratori. Dall’altro, la censura relativa alla violazione del principio di certezza del diritto, invocata in modo sommario, manca di chiarezza e sembra fondarsi su una contraddizione tra le stesse disposizioni, cosicché non può che essere respinta per gli stessi motivi esposti ai punti 36 e 37 della presente sentenza. 39 In considerazione di quanto precede, occorre respingere la prima e la seconda parte del motivo unico in quanto infondate. Sulla terza parte Argomenti delle parti 40 Il ricorrente deduce un errore di diritto e un difetto di motivazione che viziano il ragionamento del Tribunale ai punti da 64 a 66, da 67 a 69, 71 e 72 della sentenza impugnata. Così, sotto un primo profilo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le nozioni di «circostanze eccezionali» e di «forza maggiore» in considerazione della natura senza precedenti e profondamente sconvolgente della situazione personale vissuta dagli agenti temporanei nel contesto della pandemia da COVID-19, caratterizzata da vincoli familiari e professionali eccezionali. Anche ammettendo che l’amministrazione avesse garantito la possibilità di presentare una domanda di trasferimento online nel sistema informatico di gestione del personale Sysper (in prosieguo: «Sysper»), tali vincoli giustificherebbero pienamente l’asserito ritardo nella presentazione della domanda del ricorrente. 41 Sotto un secondo profilo, l’affermazione del Tribunale secondo la quale gli effetti della pandemia da COVID-19 si sarebbero attenuati tra il settembre 2021 e il febbraio 2022 non sarebbe motivata. A questo proposito, il ricorrente sostiene che tale pandemia si è conclusa ufficialmente, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il 5 maggio 2023. 42 Sotto un terzo profilo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto giudicando, segnatamente al punto 69 della sentenza impugnata, che il dies a quo per presentare una domanda di trasferimento è chiaramente definito, mentre, secondo il ricorrente, esso sarebbe fissato in modo diverso e contraddittorio nello Statuto e nelle DGE. 43 La Commissione eccepisce l’irricevibilità della terza parte del motivo unico sulla base del rilievo che il ricorrente si limiterebbe a ripetere argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, senza identificare specificamente l’errore di diritto di cui sarebbe inficiata la sentenza impugnata. In ogni caso, tale parte sarebbe infondata. Giudizio della Corte – Sulla ricevibilità 44 Secondo una costante giurisprudenza, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di impugnazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2022, Dragnea/Commissione, C‑351/20 P, EU:C:2022:8, punto 53). 45 Nel caso di specie, nell’ambito della terza parte del suo motivo unico, il ricorrente ha individuato in modo preciso, da un lato, gli elementi contestati della sentenza impugnata e, dall’altro, gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno della domanda di annullamento di detta sentenza. Il ricorrente afferma infatti, in sostanza, che il ragionamento del Tribunale di cui ai punti da 64 a 66, da 67 a 69, 71 e 72 della sentenza impugnata è viziato, sotto un primo profilo, da un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha tenuto conto, nell’interpretazione delle nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali», dello sconvolgimento delle vite dei cittadini nel contesto della pandemia da COVID-19, sotto un secondo profilo, da un difetto di motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe motivato la sua affermazione secondo cui gli effetti di tale pandemia si sarebbero attenuati tra il settembre 2021 e il febbraio 2022, e, sotto un terzo profilo, da un errore di diritto derivante da un’asserita mancanza di chiarezza del dies a quo per presentare una domanda di trasferimento. 46 Di conseguenza, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità della terza parte del motivo unico, sollevata dalla Commissione. – Nel merito 47 Ai punti da 64 a 66, 71 e 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che era pacifico che una domanda di trasferimento poteva essere presentata da un funzionario o da un agente temporaneo per via elettronica, tramite Sysper, senza che il medesimo dovesse lasciare il suo domicilio. Pertanto, anche ammettendo che la pandemia da COVID-19 possa essere considerata una circostanza eccezionale, il ricorrente non poteva validamente sostenere che tale pandemia ha inciso sul suo diritto di presentare, in tempo utile, una domanda di trasferimento, dato che tale domanda poteva essere presentata per via elettronica, tramite Sysper, senza dover lasciare il suo domicilio. Il Tribunale ha aggiunto che, anche ammettendo che il ricorrente si sia trovato di fronte a un aggravio di compiti familiari a causa, in particolare, delle esigenze della figlia in tenera età, tali compiti non possono aver reso impossibile o eccessivamente complicata la presentazione della sua domanda a partire dal suo domicilio tramite Sysper. 48 Ne consegue, sotto un primo profilo, che il Tribunale ha ritenuto non già che la pandemia da COVID-19 non potesse costituire, in quanto tale, una circostanza eccezionale, bensì che, a causa della possibilità offerta agli agenti temporanei di presentare una domanda di trasferimento a partire dal loro domicilio tramite Sysper, circostanza peraltro non contestata dal ricorrente, quest’ultimo non potesse validamente invocare l’insorgenza di detta pandemia per giustificare il ritardo nella presentazione della sua domanda. 49 In tali circostanze, occorre giudicare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando che, anche ammettendo che la pandemia da COVID-19 possa essere considerata una circostanza eccezionale, essa non potesse giustificare il ritardo nella presentazione, da parte del ricorrente, della sua domanda di trasferimento in quanto, anche in presenza di vincoli familiari, tale domanda poteva essere presentata per via elettronica a partire dal suo domicilio tramite Sysper. 50 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la censura relativa a un difetto di motivazione che vizia l’affermazione del Tribunale, contenuta al punto 65 della sentenza impugnata, secondo cui gli effetti della pandemia da COVID-19 si sarebbero attenuati tra il settembre 2021 e il febbraio 2022, occorre rilevare che, in detto punto di tale sentenza, il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che l’insorgenza della pandemia da COVID-19 è avvenuta nel febbraio 2020 e che, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2021 e il 28 febbraio 2022, durante il quale decorreva il termine di sei mesi per il deposito della domanda di trasferimento del ricorrente, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, detta pandemia imperversava da circa un anno e mezzo e i suoi effetti avevano già iniziato ad attenuarsi. 51 A tale riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito dell’impugnazione, il controllo da parte della Corte della violazione dell’obbligo di motivazione ha lo scopo, in particolare, di verificare se il Tribunale abbia risposto in modo giuridicamente sufficiente a tutti gli argomenti dedotti dal ricorrente. Tale obbligo di motivazione delle sentenze non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda la sentenza impugnata e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell’ambito dell’impugnazione (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 2024, Nevinnomysskiy Azot e NAK «Azot»/Commissione, C‑725/22 P, EU:C:2024:217, punto 131 nonché giurisprudenza citata, e del 27 febbraio 2025, OA/Parlamento, C‑32/24 P, EU:C:2025:118, punto 25 nonché giurisprudenza citata). 52 Ebbene, occorre rilevare che, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato in modo giuridicamente sufficiente i motivi che l’hanno indotto a constatare che, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2021 e il 28 febbraio 2022, durante il quale decorreva il termine di sei mesi per il deposito della domanda di trasferimento del ricorrente, gli effetti della pandemia da COVID-19 avevano già iniziato ad attenuarsi. 53 Peraltro, sostenendo che la pandemia da COVID-19 si è conclusa ufficialmente il 5 maggio 2023, il ricorrente contesta, in realtà, non già la motivazione della sentenza impugnata, bensì la sua fondatezza. Ebbene, da una costante giurisprudenza risulta che solo il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, quindi, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione [sentenza del 13 febbraio 2020, Grecia/Commissione (Pascoli permanenti), C‑252/18 P, EU:C:2020:95, punto 59 e giurisprudenza citata]. Pertanto, nel caso di specie, la questione di stabilire in quale momento gli effetti di tale pandemia abbiano iniziato ad attenuarsi è una questione di fatto, che esula dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, cosicché tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile. 54 Sotto un terzo profilo, la censura relativa al fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto giudicando, segnatamente al punto 69 della sentenza impugnata, che il dies a quo per presentare una domanda di trasferimento era chiaramente definito, mentre, secondo il ricorrente, sarebbe determinato in modo diverso e contraddittorio nello Statuto e nelle DGE, deve essere respinta per gli stessi motivi esposti ai punti da 22 a 27 della presente sentenza. 55 Pertanto, occorre respingere la terza parte del motivo unico in quanto infondata. Sulla quarta parte Argomenti delle parti 56 Secondo il ricorrente, il ragionamento del Tribunale di cui ai punti da 87 a 94 della sentenza impugnata sarebbe viziato da un errore di diritto e da un difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità nell’astenersi dall’effettuare un adeguato bilanciamento tra, da un lato, il leggero ritardo di 22 giorni nella presentazione della domanda del ricorrente, che avrebbe causato solo un lieve turbamento nell’organizzazione degli uffici della Commissione, e, dall’altro, la perdita del diritto del ricorrente ad una pensione di anzianità ai sensi del regime nazionale, il quale prevederebbe il divieto di cumulo di pensioni. 57 La Commissione chiede il rigetto della quarta parte del motivo unico. Giudizio della Corte 58 In via preliminare, occorre rilevare che, anche se, con la quarta parte del suo motivo unico, il ricorrente fa formalmente riferimento ai punti da 87 a 94 della sentenza impugnata, le sue censure riguardano, in realtà, solo i punti da 90 a 94 di tale sentenza. Pertanto, nella misura in cui fa riferimento ai punti da 87 a 89 della sentenza impugnata, tale parte è irricevibile, in quanto il ricorrente non presenta alcun argomento di diritto a specifico sostegno dell’erroneità in diritto di tali punti, come richiesto dalla giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza. 59 Per quanto riguarda la censura del ricorrente relativa alla natura sproporzionata della perdita dei diritti a pensione per i quali ha versato contributi nel sistema pensionistico spagnolo, il Tribunale ha ricordato, al punto 90 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo la quale le autorità degli Stati membri devono tener conto degli anni di servizio che un cittadino dell’Unione ha prestato al servizio di un’istituzione dell’Unione ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di anzianità in base al regime nazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2004, My, C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 49, e ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi, C‑286/09 e C‑287/09, EU:C:2010:420, punto 34). Esso ne ha giustamente dedotto che i periodi di attività svolti nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione da un funzionario o da un agente temporaneo devono essere presi in considerazione, ai fini della concessione, pro rata, della pensione di anzianità prevista dal regime di sicurezza sociale di uno Stato membro. 60 Al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che l’AACC, nella decisione di rigetto del reclamo, non ha prospettato un «transfert-out», conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, dal RPIUE al sistema pensionistico spagnolo, ma ha richiamato l’attenzione del ricorrente sul fatto che il principio della totalizzazione dei periodi contributivi, previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), e applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione, ostava a che uno Stato membro non tenesse conto dei periodi di attività maturati nell’ambito del RPIUE ai fini della concessione, pro rata, di una pensione di anzianità in base ad un regime nazionale. 61 È sulla base di tali considerazioni che il Tribunale ha respinto, al punto 92 della sentenza impugnata, la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la premessa di fatto su cui tale censura era fondata, vale a dire la perdita dei contributi versati nell’ambito del regime pensionistico spagnolo, era infondata in fatto. 62 A questo proposito, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (sentenza del 13 novembre 2025, Renco Valore e a./Commissione, C‑806/23 P, EU:C:2025:882, punto 27). Atteso che il ricorrente non deduce alcuno snaturamento del diritto nazionale, è sufficiente constatare che la Corte non è competente, nell’ambito della presente impugnazione, a verificare se il Tribunale abbia correttamente constatato che la sua censura relativa a un’asserita perdita dei contributi versati nell’ambito del regime pensionistico spagnolo era infondata in fatto. 63 Pertanto, la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità non può che essere respinta, dal momento che la premessa sulla quale tale censura è fondata, vale a dire la perdita dei contributi versati nell’ambito del regime pensionistico spagnolo, è stata considerata dal Tribunale infondata in fatto, e tale constatazione di fatto non può più essere contestata nell’ambito dell’impugnazione. 64 Peraltro, il Tribunale ha altresì respinto, al punto 93 della sentenza impugnata, la censura secondo la quale, nell’ipotesi in cui la normativa spagnola non fosse conforme alla giurisprudenza citata al punto 59 della presente sentenza, la Commissione avesse l’obbligo, in forza del dovere di sollecitudine ad essa incombente, di consentirgli di trasferire, verso il RPIUE, i diritti a pensione da lui acquisiti prima di entrare in servizio presso l’Unione. A tale riguardo, il Tribunale ha, in sostanza, ricordato che, da un lato, il ritardo nella presentazione della sua domanda di trasferimento era imputabile al ricorrente e non era giustificato da circostanze eccezionali e, dall’altro, il rispetto del dovere di sollecitudine non può comportare che un’istituzione sia tenuta a porre rimedio ad un’asserita violazione del diritto dell’Unione commessa da uno Stato membro. 65 Ebbene, da un lato, gli argomenti del ricorrente relativi al carattere giustificato del ritardo nella presentazione della sua domanda di trasferimento sono già stati respinti ai punti da 40 a 42 della presente sentenza. Dall’altro, nell’ambito della sua impugnazione, il ricorrente non sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per quanto riguarda il dovere di sollecitudine il cui rispetto incombe alla Commissione, cosicché tale questione esula dal controllo della Corte. 66 In ogni caso, dal mancato esercizio della facoltà prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non può derivare una perdita dei diritti che il funzionario o l’agente temporaneo avrebbe acquisito, conformemente al diritto nazionale, in base ai contributi che ha versato al regime nazionale di previdenza sociale nel quale rientrava prima dell’entrata al servizio dell’Unione, salvo trasformare tale facoltà in obbligo, il che sarebbe in contrasto con il chiaro tenore letterale di tale articolo 11, paragrafo 2 (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Wojciechowski, C‑408/14, EU:C:2015:591, punto 52). 67 Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza richiamata in particolare al punto 51 della presente sentenza, l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale impone di far apparire in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dallo stesso, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale, senza tuttavia esigere che il Tribunale risponda in modo dettagliato a ciascun argomento invocato dalle parti. Ebbene, dall’esame dei punti da 90 a 94 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha esposto in modo chiaro i motivi per i quali ha respinto l’argomento del ricorrente secondo cui quest’ultimo avrebbe perso i suoi diritti a pensione per i quali avrebbe versato contributi in Spagna nonché le censure relative a una violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine. Pertanto, non può essere addebitato al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione. 68 Ne consegue che occorre respingere la quarta parte del motivo unico in quanto in parte irricevibile e in parte infondata nonché, pertanto, il motivo unico nella sua interezza. 69 Di conseguenza, l’impugnazione deve essere integralmente respinta. Sulle spese 70 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 71 Poiché la Commissione ha concluso chiedendo la condanna del ricorrente alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente nel suo motivo unico, occorre condannare il ricorrente a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) VK è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 giugno 2026.
* Lingua processuale: l’italiano. | |||||||||