Sintesi n. C-337/25 del 16/05/2025
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Rinvio pregiudiziale
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

QUESITI PREGIUDIZIALI

I) "Se il Regolamento (U.E.) n. 2017/352 sulla fornitura di servizi portuali debba essere interpretato nel senso che esso trovi applicazione al servizio tecnico-nautico di battellaggio e, in caso affermativo, se le disposizioni del predetto Regolamento ostino a un’applicazione della normativa italiana che riservi l’esercizio del servizio, senza una previa procedura selettiva pubblica e senza previsione di un termine, in un determinato Porto, a una persona giuridica societaria espressamente indicata dalla Autorità competente e sottoposta alla sua vigilanza, della quale assumono la qualità di soci (ma non in via esclusiva) coloro che, in esito al superamento di una procedura concorsuale pubblica per ormeggiatori/battellieri,risultino iscritti negli appositi registri previsti dalla normativa nazionale”.


II) “Se, in ogni caso, i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) e, più in generale, i principi posti a presidio della concorrenza e del libero mercato, letti in combinato disposto con l’art. 106, comma 2, T.F.U.E., ostino ad una interpretazione o applicazione di norme legislative interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse,che riconoscano all’Autorità competente il potere discrezionale di individuare, senza indicazione di un limite di durata, un ente societario quale operatore per l’espletamento in un determinato Porto, in via esclusiva, del servizio di battellaggio”.

 

QUESITI PREGIUDIZIALI

I) "Se il Regolamento (U.E.) n. 2017/352 sulla fornitura di servizi portuali debba essere interpretato nel senso che esso trovi applicazione al servizio tecnico-nautico di battellaggio e, in caso affermativo, se le disposizioni del predetto Regolamento ostino a un’applicazione della normativa italiana che riservi l’esercizio del servizio, senza una previa procedura selettiva pubblica e senza previsione di un termine, in un determinato Porto, a una persona giuridica societaria espressamente indicata dalla Autorità competente e sottoposta alla sua vigilanza, della quale assumono la qualità di soci (ma non in via esclusiva) coloro che, in esito al superamento di una procedura concorsuale pubblica per ormeggiatori/battellieri,risultino iscritti negli appositi registri previsti dalla normativa nazionale”.


II) “Se, in ogni caso, i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) e, più in generale, i principi posti a presidio della concorrenza e del libero mercato, letti in combinato disposto con l’art. 106, comma 2, T.F.U.E., ostino ad una interpretazione o applicazione di norme legislative interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse,che riconoscano all’Autorità competente il potere discrezionale di individuare, senza indicazione di un limite di durata, un ente societario quale operatore per l’espletamento in un determinato Porto, in via esclusiva, del servizio di battellaggio”.

Provvedimento in causa n. C-337/25 del 16/05/2025