Provvedimento in causa n. T-23/25 del 19/11/2025
Organo giudicante: Tribunale
Procedura: Ricorso di dipendenti
Stato della causa: Concluso
Esito: Respinto

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

19 novembre 2025 (*)

 

« Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/400/22 – Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine – Stabilità della composizione della commissione giudicatrice – Obbligo di motivazione »

Nella causa T‑23/25,

HH, rappresentato da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Biz e G. Niddam, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto, in sede di deliberazione, da J. Svenningsen, presidente, J. Laitenberger (relatore) e M. Stancu, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, HH, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/400/22, del 29 febbraio 2024, con la quale quest’ultima ha deciso, dopo riesame, di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nei settori dell’industria della difesa e dello spazio (in prosieguo: la «decisione del 29 febbraio 2024»).

 Fatti

2        Il 16 giugno 2022 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AD/400/22, intitolato «Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell’industria della difesa e dello spazio» (GU 2022, C 233 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

3        Ai sensi del punto 1 del bando di concorso, intitolato «Disposizioni generali», «[l’EPSO] organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea, principalmente, e in particolare la direzione generale dell’industria della difesa e dello spazio (…), potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari (gruppo di funzioni AD 7 e AD 9) [nei settori dell’industria della difesa e dello spazio]».

4        Il punto 4.1 del bando di concorso, intitolato «Panoramica delle procedure concorsuali», prevede che il concorso sarà articolato in cinque fasi, vale a dire la «candidatura», il «controllo dell’ammissibilità», il «[t]alent screener», l’«[a]ssessment center» e il «controllo dei documenti giustificativi e [la] compilazione degli elenchi di riserva».

5        Il ricorrente si è candidato a detto concorso per il gruppo di funzioni AD 7 e, dopo aver superato le prime fasi del concorso, ha partecipato alle prove dell’assessment center. Tali prove si sono svolte a distanza.

6        Il 20 novembre 2023 l’EPSO ha notificato al ricorrente la decisione della commissione giudicatrice di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva per il gruppo di funzioni AD 7 (in prosieguo: la «decisione del 20 novembre 2023»), con la motivazione che egli aveva ottenuto il punteggio di 110 punti su 180 e che solo i candidati che avevano ottenuto il punteggio minimo di 113 punti su 180 erano stati inseriti in detto elenco.

7        Il 29 novembre 2023 il ricorrente ha presentato una domanda di riesame di tale decisione.

8        Il 29 febbraio 2024 la commissione giudicatrice ha inviato al ricorrente la decisione del 29 febbraio 2024.

9        Il 28 maggio 2024 il ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso la decisione del 29 febbraio 2024.

10      Il 7 ottobre 2024 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto tale reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Conclusioni delle parti

11      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 20 novembre 2023;

–        annullare la decisione del 29 febbraio 2024;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

12      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto del ricorso

13      Prima di analizzare il merito della controversia, occorre determinare l’oggetto del ricorso in considerazione dei diversi capi di domanda sollevati dal ricorrente.

 Sulle domande formulate dal ricorrente riguardo alla decisione del 20 novembre 2023 e alla decisione del 29 febbraio 2024

14      Con i primi due capi di domanda il ricorrente chiede al Tribunale di annullare, rispettivamente, la decisione del 20 novembre 2023 e la decisione del 29 febbraio 2024.

15      Secondo la giurisprudenza, quando una persona la cui domanda di ammissione a un concorso sia stata respinta chiede il riesame di tale decisione sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, l’atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, è la decisione adottata dalla commissione esaminatrice dopo il riesame (sentenza del 12 dicembre 2018, Colin/Commissione, T‑614/16, non pubblicata, EU:T:2018:914, punto 26; v. anche, in tal senso, ordinanza del 3 marzo 2017, GX/Commissione, T‑556/16, non pubblicata, EU:T:2017:139, punto 21).

16      La decisione adottata dopo il riesame sostituisce, così, la decisione iniziale della commissione giudicatrice (v. sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T‑813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25 e giurisprudenza citata).

17      Ne consegue che si deve ritenere che i capi di domanda primo e secondo siano diretti all’annullamento della decisione del 29 febbraio 2024, che costituisce l’atto che arreca pregiudizio nel caso di specie.

 Sulla domanda formulata dal ricorrente riguardo alla decisione di rigetto del reclamo

18      Con il terzo capo di domanda il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo.

19      A tal riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto che arreca pregiudizio, oggetto del reclamo, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto che è stato oggetto di quest’ultimo (sentenza del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 34).

20      Inoltre, tenuto conto del fatto che il procedimento precontenzioso ha carattere evolutivo, una decisione esplicita di rigetto del reclamo che contenga solo precisazioni complementari e si limiti, pertanto, a esporre dettagliatamente i motivi della conferma della decisione precedente non costituisce un atto che arreca pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2005, Cavallaro/Commissione, T‑375/02, EU:T:2005:199, punti 65 e 66).

21      Tuttavia, tale carattere evolutivo del procedimento precontenzioso implica che tali precisazioni complementari siano prese in considerazione per valutare la legittimità dell’atto impugnato (sentenza del 12 dicembre 2018, Colin/Commissione, T‑614/16, non pubblicata, EU:T:2018:914, punto 29).

22      A tal riguardo, occorre rilevare che la decisione di rigetto del reclamo ha confermato la decisione del 29 febbraio 2024 di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso di cui trattasi. Nella misura in cui è questo il suo oggetto, la decisione di rigetto del reclamo ha portata confermativa e, essendo priva di contenuto autonomo, non deve essere esaminata, nell’ambito del terzo capo di domanda, separatamente dalla decisione del 29 febbraio 2024.

 Sulla domanda di annullamento

23      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha formalmente dedotto tre motivi. Il primo motivo di ricorso verte su una violazione del bando di concorso, del principio di parità di trattamento, dell’articolo 27 dello Statuto, del principio di buon andamento dell’amministrazione e del dovere di sollecitudine. Il secondo motivo di ricorso verte sulla violazione, da un lato, del principio di parità di trattamento a causa dell’inosservanza delle misure organizzative previste dalla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), e, dall’altro, dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto. Il terzo motivo di ricorso verte su una violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente su una violazione del bando di concorso, del principio di parità di trattamento, dell’articolo 27 dello Statuto, del principio di buon andamento dell’amministrazione e del dovere di sollecitudine

24      Il primo motivo di ricorso può essere suddiviso in tre parti distinte.

–       Sulla prima parte del primo motivo di ricorso

25      Nell’ambito della prima parte del primo motivo il ricorrente afferma che, durante le prove scritte e orali, si sono verificati un certo numero di incidenti che hanno avuto un impatto considerevole sul suo rendimento e, quindi, sul punteggio finale ottenuto. Secondo il ricorrente, la valutazione delle sue competenze non si è pertanto svolta in condizioni identiche a quelle degli altri candidati.

26      In primo luogo, il ricorrente afferma difatti che, durante la prova scritta relativa all’ambito del settore specifico del concorso (field-related written test), ha perso circa venti minuti a causa di diversi incidenti. Da un lato, egli afferma di essere stato infastidito a più riprese dall’impiegato del gestore informatico, che si sarebbe lamentato di non riuscire a vedere il viso del ricorrente. Dall’altro lato, egli dichiara che non era stato in grado di «dividere lo schermo» e che «ogni volta che tornava indietro, si presentava in pdf una pagina diversa, con considerevole perdita di tempo». Inoltre, egli sostiene che il sistema automatico di conteggio delle parole non funzionava, con conseguente ulteriore perdita di tempo.

27      In secondo luogo, il ricorrente deduce che, durante la prova orale, uno dei membri della commissione giudicatrice è stato interrotto da un problema di collegamento mentre il ricorrente stava rispondendo a una domanda. Al momento della ripresa del colloquio, il membro della commissione giudicatrice di cui trattasi avrebbe dichiarato di non voler ascoltare la risposta fornita dal ricorrente e gli avrebbe posto un’altra domanda.

28      Il ricorrente ritiene, contrariamente a quanto riportato nella decisione del 29 febbraio 2024 e nella decisione di rigetto del reclamo, di aver debitamente segnalato e motivato tali problemi all’EPSO, nel termine impartito.

29      Il ricorrente deduce inoltre che esisteva una «generale situazione di disorganizzazione in cui si sono svolte le prove», che sarebbe comprovata dalla successiva decisione dell’EPSO di cambiare il gestore delle procedure tecniche.

30      Il ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione giudicatrice, omettendo di prendere in considerazione tali incidenti nell’assegnazione dei punteggi, ha violato il bando di concorso, il principio di parità di trattamento, l’articolo 27 dello Statuto, il principio di buon andamento dell’amministrazione e il dovere di sollecitudine.

31      La Commissione contesta tale argomentazione.

32      Il punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso prevede che il candidato che rileva problemi in un centro di test o durante una «prova a distanza» deve, in primo luogo, avvisare immediatamente il personale incaricato della vigilanza in modo che possa essere individuata una soluzione e chiedere al personale suddetto di registrare il reclamo per iscritto nonché, in secondo luogo, mettersi in contatto con l’EPSO non oltre tre giorni di calendario dopo il test di cui trattasi tramite il sito dell’EPSO, fornendo una breve descrizione del problema riscontrato.

33      Inoltre, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, un’irregolarità avvenuta durante lo svolgimento delle prove di un concorso pregiudica la legittimità di dette prove solo se tale irregolarità è di natura sostanziale o se il ricorrente dimostra che tale irregolarità può aver falsato i risultati delle prove (v., in tal senso, ordinanza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 244, e ordinanza del 3 marzo 2017, GX/Commissione, T‑556/16, non pubblicata, EU:T:2017:139, punto 35). Considerando, da un lato, che l’atto amministrativo gode di una presunzione di legittimità e, dall’altro, che l’onere della prova relativo alla sua illegittimità grava, in linea di principio, su colui che deduce tale vizio, spetta al ricorrente fornire, quanto meno, indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti a sostegno della sua pretesa (v. ordinanza dell’11 febbraio 2022, OP/Commissione, T‑736/20, non pubblicata, EU:T:2022:69, punto 42 e giurisprudenza citata).

34      Nel caso di specie, per quanto riguarda, sotto un primo profilo, i problemi che si sarebbero verificati durante la prova scritta, risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha sostenuto tale prova il 19 giugno 2023, che ha segnalato tali problemi all’EPSO al più tardi il 22 giugno 2023 e che, nella sua risposta, l’EPSO gli ha risposto che egli non aveva debitamente segnalato e motivato tali problemi nel termine impartito. In particolare, risulta dal fascicolo che l’EPSO ha contestato al ricorrente di non aver presentato il suo reclamo relativo alla prova scritta attraverso un «Prometric ticket», sicché la verifica delle sue allegazioni sarebbe stata impossibile.

35      A tal riguardo, si evince dalla formulazione del punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso, richiamato al precedente punto 32, che il procedimento di segnalazione di un incidente si svolge in due fasi distinte, consecutive, obbligatorie e cumulative. Difatti, nell’ambito della prima fase, il candidato è tenuto a segnalare l’incidente di cui trattasi al personale incaricato della vigilanza del centro di test al momento in cui si verifica, affinché possa essere individuata una soluzione, ed è tenuto a chiedere la registrazione del suo reclamo per iscritto. Nell’ambito della seconda fase, poi, il candidato è tenuto a segnalare l’incidente all’EPSO, non oltre tre giorni di calendario dopo la prova, fornendo una breve descrizione del problema riscontrato.

36      Ebbene, occorre constatare che, in primo luogo, nella parte introduttiva del ricorso, al punto 6, il ricorrente afferma di aver regolarmente presentato un «ticket» nel corso della prova scritta del 19 giugno 2023, mentre nella parte dedicata all’esposizione dei suoi argomenti, al punto 36, egli deduce soltanto di aver inviato un messaggio all’EPSO il 22 giugno 2023, segnalando l’incidente verificatosi durante lo svolgimento di detta prova scritta. In tal modo, il ricorrente afferma di aver rispettato la seconda fase del procedimento previsto al punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso, ma non fa alcun riferimento al fatto di aver rispettato la prima fase di tale procedimento.

37      In secondo luogo, dall’allegato B.1, che contiene la risposta fornita dall’EPSO al messaggio del 22 giugno 2023, risulta che l’EPSO ha constatato che il ricorrente non aveva segnalato, attraverso un «Prometric ticket», incidenti durante la prova scritta, sicché la verifica dell’esistenza di tali incidenti era impossibile. Tale constatazione non è stata contestata dal ricorrente né nel prosieguo del procedimento precontenzioso né dinanzi al Tribunale.

38      In terzo luogo, dall’allegato B.1 risulta altresì che, nell’ambito del medesimo concorso, durante la prova di ragionamento, il ricorrente si è trovato di fronte a taluni incidenti che ha regolarmente segnalato mediante un «Prometric ticket», al fine di conformarsi alla prima fase del procedimento. Ciò dimostra che il ricorrente era ben consapevole della necessità di rispettare la prima fase prevista dal punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso.

39      Pertanto, occorre constatare che, nell’ambito della prova scritta, se è vero che il ricorrente si è conformato alla seconda fase prevista dal punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso, egli non ha tuttavia dimostrato di essersi conformato alla prima fase prevista da tale disposizione.

40      Inoltre, per quanto riguarda, più specificamente, l’affermazione relativa alla presunta fastidiosità del dipendente del centro di test, occorre rilevare che le asserite richieste formulate nei confronti del ricorrente di conformarsi a talune regole di organizzazione della prova non sarebbero, di per sé, illegittime e che il ricorrente non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare che le richieste del dipendente fossero eccessive, né alcun altro elemento che possa essere considerato un indizio ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 33.

41      Peraltro il ricorrente non spiega, nel suo ricorso, in quale misura gli asseriti problemi tecnici connessi al conteggio delle parole gli sarebbero stati pregiudizievoli.

42      Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, il problema che si sarebbe verificato durante le prove orali (v. il precedente punto 27), risulta che esse si sono svolte il 13 settembre 2023 (presentazione orale), il 27 settembre 2023 (colloquio situazionale basato sulle competenze) e l’11 ottobre 2023 (colloquio relativo al settore specifico) e che il ricorrente ha segnalato tale problema per la prima volta in occasione della domanda di riesame che, come ricordato al precedente punto 7, è stata presentata il 29 novembre 2023, ossia un mese e mezzo dopo l’ultima prova. Egli non può quindi validamente sostenere di aver regolarmente proceduto alla segnalazione di tale problema entro tre giorni, presso l’EPSO, come imposto dal punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso (v. il precedente punto 32).

43      Pertanto, il ricorrente non ha dimostrato di aver debitamente osservato il procedimento menzionato al precedente punto 32.

44      Inoltre, per quanto riguarda l’asserita violazione del dovere di sollecitudine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il dovere di sollecitudine corrisponde all’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci nei rapporti fra l’amministrazione e i suoi dipendenti. Tale equilibrio implica in particolare che l’amministrazione, quando decide a proposito della situazione di un funzionario, è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, deve tener conto non solo dell’interesse del servizio ma anche, in particolare, di quello del dipendente di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 28 maggio 1980, Kuhner/Commissione, 33/79 e 75/79, EU:C:1980:139, punto 22, e del 29 giugno 1994, Klinke/Corte di giustizia, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, punto 38). Quest’ultimo obbligo è imposto all’amministrazione altresì dal principio di buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v. sentenza del 16 ottobre 2019, Palo/Commissione, T‑432/18, EU:T:2019:749, punto 60 e giurisprudenza citata). La tutela dei diritti e degli interessi dei funzionari, tuttavia, deve sempre trovare il suo limite nel rispetto delle norme vigenti (v. sentenza del 5 dicembre 2006, Angelidis/Parlamento, T‑416/03, EU:T:2006:375, punto 117 e giurisprudenza citata).

45      Ebbene, nel caso di specie, come rilevato ai precedenti punti 39 e 42, il ricorrente non dimostra di essersi conformato al procedimento di segnalazione descritto al precedente punto 32. L’affermazione del ricorrente relativa a una violazione del dovere di sollecitudine deve, quindi, essere respinta.

46      In ogni caso, il ricorrente non dimostra che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 33, i presunti problemi riscontrati fossero di natura sostanziale o possano aver falsato i risultati delle prove. A tal riguardo, egli si limita ad affermare che «[il suo punteggio finale,] collocatosi a due soli punti di distanza dall’ultimo in graduatoria, era certamente suscettibile di miglioramento, se le prove scritte ed orali si fossero svolte in modo tale da non turbare in modo significativo la sua concentrazione». Ebbene, a questo proposito risulta dalla giurisprudenza che circostanze proprie del candidato, come l’eventuale propensione di un candidato a percepire lo stress più di altri, non possono giustificare una differenza rilevante sotto il profilo del principio di parità di trattamento (v. sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punto 47 e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, l’argomento del ricorrente sviluppato ai precedenti punti 26 e 27 è puramente teorico per quanto riguarda l’eventuale impatto dei problemi riscontrati, anche ammettendo che questi ultimi si siano effettivamente verificati, sui punteggi ottenuti nelle prove di cui trattasi, in mancanza di elementi concreti che suffraghino un nesso tra tali problemi, la prestazione del ricorrente durante le prove in questione e i punteggi ottenuti.

47      Sotto un terzo profilo, per quanto concerne l’argomento relativo alla «generale situazione di disorganizzazione in cui si sono svolte le prove [che sarebbe] comprovata dalla decisione di EPSO di cambiare [il] gestore delle procedure tecniche», il ricorrente produce un comunicato stampa dell’EPSO nel quale si parla di un cambio di fornitore tecnico e in cui l’EPSO menziona con soddisfazione, in sostanza, il numero relativamente esiguo di reclami riguardanti lo svolgimento di un test svoltosi il 14 giugno 2024 nell’ambito di un concorso diverso da quello di cui trattasi nel caso di specie. Inoltre, il ricorrente produce un altro comunicato stampa dell’EPSO nel quale si informa che un concorso diverso da quello di cui trattasi nel caso di specie è stato annullato. A tal riguardo, si deve necessariamente constatare che il ricorrente non fornisce, nel suo ricorso, nessuna spiegazione idonea a dimostrare che tali documenti possano suffragare l’esistenza di una «generale situazione di disorganizzazione in cui si sono svolte le prove» che abbia avuto un impatto sul concorso di cui trattasi nel caso di specie. Inoltre, tali documenti non provano che tale asserita irregolarità fosse di natura sostanziale né che essa fosse in grado di falsare i risultati delle prove, come richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 33. Il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione, nel suo ricorso, che consenta di comprendere in che modo l’annullamento di un altro concorso possa suffragare la sua allegazione.

48      La prima parte del primo motivo di ricorso deve quindi essere respinta.

–       Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso

49      Nell’ambito della seconda parte del primo motivo di ricorso, il ricorrente afferma, basandosi su dati raccolti sul social network professionale LinkedIn, che sei candidati, i cui nomi comparivano nell’elenco di riserva, non disponevano dell’esperienza professionale richiesta dal bando di concorso.

50      Il ricorrente ritiene che la commissione giudicatrice, inserendo i nomi di tali candidati nell’elenco di riserva, abbia violato il bando di concorso, il principio di parità di trattamento, l’articolo 27 dello Statuto e il principio di buon andamento dell’amministrazione.

51      La Commissione contesta tale argomento.

52      Secondo una giurisprudenza consolidata, la commissione giudicatrice dispone, nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, di un ampio potere discrezionale nel valutare le precedenti esperienze professionali dei candidati, sia per quanto riguarda la natura e la durata di queste ultime, sia per quanto riguarda il rapporto più o meno stretto che esse possono presentare con le esigenze inerenti al posto da coprire (v. sentenza del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punto 70 e giurisprudenza citata, e del 9 marzo 2022, Zardini/Commissione, T‑511/20, non pubblicata, EU:T:2022:122, punto 34).

53      Pertanto, nell’ambito del suo sindacato di legittimità il Tribunale deve limitarsi a verificare che la commissione giudicatrice del concorso, durante l’esame degli atti di candidatura, non abbia commesso alcun errore manifesto di valutazione (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2017, PB/Commissione, T‑609/16, EU:T:2017:910, punto 45, e del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punto 53 e giurisprudenza citata).

54      Secondo la giurisprudenza, un errore può essere qualificato come manifesto solamente quando può essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del suo ampio potere discrezionale. Di conseguenza, al fine di stabilire che, nella valutazione dei fatti, è stato commesso un errore manifesto tale da giustificare l’annullamento di una decisione, è necessario dimostrare che le valutazioni espresse nella decisione controversa non sono plausibili (v. sentenza del 1° dicembre 2021, Ruiz-Ruiz/Commissione, T‑293/20, non pubblicata, EU:T:2021:845, punto 60 e giurisprudenza citata).

55      A tal riguardo, spetta al ricorrente fornire elementi di prova sufficienti a rendere non plausibili le valutazioni operate dalla commissione giudicatrice. In altri termini, il motivo vertente sull’errore manifesto di valutazione deve essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata possa essere ammessa come vera o valida (v. sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punto 54 e giurisprudenza citata).

56      Nel caso di specie, come risulta dal punto 4.3.5 del bando di concorso, intitolato «Verifica dei documenti giustificativi e compilazione degli elenchi di riserva», i documenti giustificativi pertinenti ai fini del concorso erano esclusivamente quelli forniti dai candidati stessi per comprovare la loro dichiarazione relativa alla precedente esperienza professionale, indicata nella loro candidatura. Ciò posto, il ricorrente non afferma che i sei candidati di cui trattasi, ai quali si fa riferimento al precedente punto 49, non avevano fornito simili documenti.

57      In ogni caso, i dati che il ricorrente ha raccolto sul social network professionale LinkedIn non privano di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice secondo la quale i sei candidati in questione possedevano la necessaria esperienza professionale.

58      In via preliminare, come giustamente sostenuto dalla Commissione, il Tribunale constata che i profili personali LinkedIn di questi sei candidati potrebbero non essere stati aggiornati regolarmente o, in ogni caso, non essere stati completati in modo esaustivo dai candidati di cui trattasi. In tal senso, non si può escludere, ad esempio, che taluni candidati abbiano lavorato su argomenti riservati connessi ai settori della difesa o dello spazio e che non siano autorizzati a menzionare tali elementi nel loro profilo LinkedIn.

59      Per quanto riguarda, in particolare, il primo candidato citato, ossia A, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn dello stesso, che egli disponeva di esperienza negli impianti spaziali «a valle e in orbita» che non corrispondeva all’esperienza specifica a livello intergovernamentale, nazionale o europeo, richiesta dal bando di concorso e che la sua esperienza professionale non aveva un «chiaro baricentro» nel settore della difesa o dello spazio. A tal riguardo, occorre sottolineare che tale censura è soggettiva, nel senso che essa non costituisce l’unica interpretazione possibile del profilo LinkedIn del candidato in questione. Il ricorrente non spiega, inoltre, in che misura l’esperienza di tale candidato, da un lato, non corrisponderebbe all’esperienza specifica a livello intergovernamentale, nazionale o europeo, richiesta dal bando di concorso e, dall’altro, non avrebbe un «chiaro baricentro» nel settore della difesa e dello spazio. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, il Tribunale constata che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di A.

60      Per quanto concerne il secondo candidato citato, ossia B, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn dello stesso, che la sua esperienza nel settore spaziale non raggiungeva i sei anni e non era, in ogni caso, strettamente afferente ai settori indicati nel bando di concorso, come specificati dalla commissione giudicatrice. A tal riguardo, occorre constatare che tale censura è molto generica e non circostanziata. Il ricorrente non specifica, in particolare, quale calcolo gli consenta di affermare che l’esperienza professionale del candidato era inferiore ai sei anni richiesti dal bando di concorso e quali esperienze, a suo avviso, non avrebbero dovuto essere prese in considerazione in tale calcolo. In ogni caso, il Tribunale osserva che gli elementi del profilo LinkedIn in questione non sono tali da escludere precisazioni aggiuntive che il candidato potrebbe fornire in occasione del concorso, in seguito alle quali la commissione giudicatrice concluda per il rispetto dei requisiti contenuti nel bando di concorso. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, il Tribunale constata che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di B.

61      Per quanto concerne il terzo candidato citato, ossia C, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn dello stesso, che quest’ultimo aveva lavorato essenzialmente nel settore privato e che la sua esperienza non raggiungeva i sei anni richiesti nel settore della difesa e dello spazio a livello intergovernamentale, nazionale o europeo. A tal riguardo, il Tribunale constata che la censura del ricorrente non è sufficientemente suffragata, deriva da un’interpretazione soggettiva dei dati che compaiono nel profilo LinkedIn del candidato e non è l’unica interpretazione possibile e plausibile di tali dati. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, occorre concludere che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di C.

62      Per quanto concerne il quarto candidato citato, vale a dire D, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn dello stesso, che, sebbene tale candidato disponesse di esperienza nel settore dello spazio, quest’ultima sembrava limitarsi a un «administrative support to facilitate the work of the principle advisor» (supporto amministrativo per facilitare il lavoro del consigliere principale), e che la sua esperienza presso la direzione generale per i «Partenariati internazionali» della Commissione non aveva un «chiaro baricentro» nel settore della difesa e dello spazio. A tal riguardo, il Tribunale constata parimenti che la censura del ricorrente non è sufficientemente suffragata, deriva da un’interpretazione soggettiva dei dati che compaiono nel profilo LinkedIn del candidato e non è l’unica interpretazione possibile, e nemmeno la più plausibile, di tali dati. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, il Tribunale constata che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di D.

63      Per quanto concerne il quinto candidato citato, vale a dire E, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn dello stesso, che tale candidato sembrava aver svolto attività lavorativa per sette anni in settori, come quello del trasporto, che non soddisfacevano i requisiti del bando di concorso, quali integrati dagli orientamenti della commissione giudicatrice, e che le sue esperienze professionali avevano «natura ausiliaria» e, pertanto, erano irrilevanti. A tal riguardo, occorre nuovamente osservare che il ricorrente non precisa in quale misura ciascuna di tali esperienze professionali non fosse pertinente. Inoltre, il Tribunale considera che la presentazione del percorso professionale nel profilo LinkedIn di tale candidato non è tale da escludere precisazioni aggiuntive che quest’ultimo potrebbe fornire in occasione del concorso, in seguito alle quali la commissione giudicatrice concluda per il rispetto dei requisiti contenuti nel bando di concorso. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, il Tribunale constata che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di E.

64      Per quanto concerne, infine, la sesta candidata citata, vale a dire F, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn di quest’ultima, che la stessa aveva dato atto di un’esperienza nel settore del concorso solo tra il marzo 2017 e il luglio 2022 e, quindi, per un periodo inferiore ai sei anni richiesti dal bando di concorso, e che ella si era limitata a descrivere «funzioni di mero supporto». A tal riguardo, il Tribunale ritiene che il ricorrente non dimostri che la candidata di cui trattasi non potesse validamente far valere la sua esperienza professionale acquisita prima del posto occupato a partire dal marzo 2017. Inoltre, per quanto concerne la descrizione esatta dei posti occupati, l’argomentazione del ricorrente è ipotetica, dal momento che la presentazione molto generica delle funzioni esercitate nel profilo in questione non consente di escludere che la candidata abbia fornito, nella sua candidatura, una descrizione più dettagliata delle funzioni ricoperte e che tale candidatura abbia, così, soddisfatto i requisiti del concorso. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, il Tribunale constata che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di F.

65      In tali circostanze non è possibile concludere, sulla base dei profili LinkedIn menzionati nel ricorso, i quali non sono stati redatti ai fini del concorso, sono necessariamente generici e non sono finalizzati a sviluppare e dimostrare, in modo specifico e circostanziato, il rispetto dei requisiti del concorso, che il ricorrente sia riuscito a fornire elementi probatori idonei a rimettere in discussione le valutazioni della commissione giudicatrice in merito all’ammissibilità dei vincitori di cui trattasi.

66      Pertanto, l’argomentazione svolta dal ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice secondo la quale, da un lato, le candidature di cui trattasi soddisfacevano i criteri di ammissibilità stabiliti dal bando di concorso e, dall’altro, i nomi dei candidati potevano quindi essere inseriti nell’elenco di riserva.

67      Dall’insieme di quanto precede discende che la seconda parte del primo motivo di ricorso deve essere respinta.

–       Sulla terza parte del primo motivo di ricorso

68      Il ricorrente sostiene che, «[d]a informazioni circolate tra i candidati», un altro candidato, il cui nome sarebbe parimenti contenuto nell’elenco di riserva, era stato trasferito dal gruppo di funzioni AD 9 al gruppo di funzioni AD 7 (settore dello spazio), «ad uno stadio molto avanzato della procedura».

69      Pertanto, il ricorrente ritiene, in sostanza, che la commissione giudicatrice abbia violato il bando di concorso, il principio di parità di trattamento, l’articolo 27 dello Statuto e il principio di buon andamento dell’amministrazione.

70      La Commissione contesta tale argomentazione.

71      Tale argomentazione del ricorrente è infondata in fatto. Infatti, in forza del punto 4.3.2 del bando di concorso, intitolato «Controlli di ammissibilità», se la commissione giudicatrice ritiene che un candidato al grado AD 9 non soddisfi i requisiti di ammissibilità per tale grado, può riassegnare la candidatura al grado AD 7 nello stesso settore. Ebbene, come dimostra la Commissione producendo la lettera, datata 21 dicembre 2022, che informava detto candidato del suo trasferimento al grado AD 7 del concorso, tale candidato non è stato trasferito «ad uno stadio avanzato del concorso», bensì nel dicembre 2022, ossia nella fase del concorso relativa ai controlli di ammissibilità. Infatti, è proprio in tale periodo che i candidati sono stati informati dall’EPSO del fatto che la loro candidatura soddisfaceva o meno i criteri stabiliti dal bando di concorso, come attesta la data in cui il ricorrente stesso è stato informato di ciò, ossia il 21 dicembre 2022.

72      Occorre quindi respingere la terza parte del primo motivo di ricorso e, pertanto, il primo motivo di ricorso nella sua interezza.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sull’inosservanza delle misure organizzative e sulla violazione dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto

73      Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce una violazione, da un lato, del principio di parità di trattamento a causa della mancata attuazione di misure organizzative, come quelle contenute nella sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14, punti 26 e 71), che consentono, secondo il ricorrente, di garantire la stabilità della commissione giudicatrice e, dall’altro, dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto, a causa del numero di vicepresidenti della commissione giudicatrice che sarebbe in contraddizione con la nomina di un presidente unico prevista da tale disposizione.

74      In particolare, il ricorrente sostiene che né il presidente della commissione giudicatrice né nessuno dei quattro vicepresidenti erano presenti durante le prove orali da lui svolte e che il numero di vicepresidenti, ossia quattro, era abnorme e ingiustificato rispetto al numero di candidati, il che ha avuto, a suo avviso, un impatto negativo sull’uniformità della valutazione nonché «su quella funzione di “shadowing” del Presidente» che rappresenterebbe un aspetto organizzativo fondamentale a garanzia dell’obiettività e della coerenza della valutazione dei candidati.

75      Il ricorrente aggiunge che «non è chiaro poi» se la commissione giudicatrice abbia attuato le altre misure individuate nella sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), vale a dire, in primo luogo, lo svolgimento di riunioni ogni due o tre giorni, ogni volta che i punteggi attribuiti ai candidati venivano esaminati in comune, al fine di valutare le competenze dei candidati interrogati nell’arco di questi periodi e al momento di verificare la coerenza dei giudizi formulati sui candidati in esito all’insieme delle prove, in secondo luogo, l’utilizzo di test pre-strutturati, che seguono una metodologia prestabilita e utilizzano indicatori di comportamento predefiniti, in terzo luogo, la partecipazione del presidente della commissione giudicatrice ai lavori di quest’ultima nei primi minuti di svolgimento di ciascuna prova e, in quarto luogo, la realizzazione di studi e analisi per verificare la coerenza dei giudizi emessi dai membri della commissione giudicatrice.

76      La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità di tale motivo di ricorso, vertente sull’inosservanza della regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso.

77      A tal riguardo occorre ricordare che l’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto prevede che, in linea di principio, un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, proposto da un funzionario, è ricevibile solo se tale funzionario ha precedentemente presentato un reclamo all’APN, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

78      Tuttavia, un reclamo diretto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso pare privo di senso, dato che l’istituzione di cui trattasi non ha il potere di annullare o modificare le decisioni di una tale commissione e, pertanto, il rimedio giuridico di cui dispongono gli interessati nei confronti di una simile decisione consiste, di regola, nell’adire direttamente il giudice dell’Unione (v. ordinanza del 26 settembre 2019, Barata/Parlamento, C‑71/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:793, punto 81 e giurisprudenza citata).

79      In un’ipotesi del genere la presentazione di un reclamo da parte dell’interessato, prima di adire il giudice dell’Unione, rappresenta solo una semplice facoltà (v. ordinanza del 26 settembre 2019, Barata/Parlamento, C‑71/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:793, punto 81 e giurisprudenza citata).

80      Tuttavia, qualora l’interessato nei confronti della decisione di una commissione giudicatrice di concorso, anziché adire direttamente il giudice dell’Unione, invochi le disposizioni statutarie per rivolgersi con un reclamo amministrativo all’APN, la ricevibilità del ricorso giurisdizionale proposto successivamente dipenderà dal rispetto, da parte dell’interessato, di tutti gli obblighi procedurali connessi al rimedio del previo reclamo (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Cuallado Martorell/Commissione, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, punto 62 e giurisprudenza citata).

81      A tal riguardo, risulta da una giurisprudenza costante che la regola della concordanza tra il reclamo e il successivo ricorso impone, a pena di irricevibilità, che il motivo dedotto dinanzi al giudice dell’Unione sia già stato dedotto nell’ambito del procedimento precontenzioso, affinché l’APN sia stata messa in condizione di conoscere, in modo sufficientemente preciso, le censure che l’interessato formula avverso la decisione impugnata (v. sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 50 e giurisprudenza citata).

82      Ne consegue che, nei ricorsi dei funzionari, le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo censure fondate sulla stessa causa petendi sulla quale si fondano le censure dedotte nel reclamo, fermo restando che tali censure possono essere sviluppate, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non necessariamente contenuti in detto reclamo, ma strettamente connessi a esso (v. sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 51 e giurisprudenza citata).

83      Nel caso di specie, nel reclamo il ricorrente si è limitato, da un lato, a censurare, in primo luogo, la mancata trasmissione dei nomi dei candidati idonei che non figuravano nell’elenco di riserva, in secondo luogo, l’ammissibilità di alcuni dei candidati idonei, in terzo luogo, la circostanza che, a suo avviso, taluni candidati sono stati illegalmente trasferiti dal concorso AD 9 al concorso AD 7, in quarto luogo, i problemi tecnici che avrebbe asseritamente riscontrato durante le prove e, in quinto luogo, la valutazione da lui ricevuta per quanto riguarda il colloquio sul settore specifico del concorso, nonché, dall’altro lato, a presentare una domanda di accesso a taluni documenti relativi al concorso, in particolare le valutazioni riguardanti gli altri candidati, e a chiedere precisazioni in merito all’errore materiale menzionato al precedente punto 8 e ad eventuali altri errori che sarebbero stati commessi nell’ambito della sua valutazione.

84      Tuttavia, si deve necessariamente constatare che, nel reclamo, il ricorrente non ha dedotto alcun argomento strettamente connesso, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 82, da un lato, alle misure organizzative che figurerebbero nella sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), e che sono elencate ai precedenti punti 74 e 75 e, dall’altro, all’articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto.

85      Infatti, il reclamo non contiene alcun elemento esplicito e preciso che consenta, anche con spirito di apertura, di interpretarlo come riguardante, più in generale, il modo in cui la commissione giudicatrice era composta oppure organizzata. In mancanza di simili elementi non è soddisfatto il requisito di uno stretto collegamento del motivo e degli argomenti dedotti per la prima volta nel ricorso con motivi o argomenti contenuti nel reclamo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 novembre 2024, WS/EUIPO, T‑221/23, non pubblicata, EU:C:2024:820, punto 52).

86      Tale conclusione è confermata dal fatto che la Commissione non ha svolto, nella decisione di rigetto del reclamo, la benché minima argomentazione riguardante le questioni sollevate nell’ambito presente motivo di ricorso, circostanza questa che indica che essa si trovava nell’impossibilità di comprendere che simili questioni figurassero nel reclamo.

87      Occorre pertanto concludere che la regola della concordanza non è stata rispettata nel caso di specie.

88      Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti sollevati dal ricorrente nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento.

89      In primo luogo, basandosi sulla sentenza del 1° luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07, EU:F:2010:72, punti 119 e 120), il ricorrente afferma, in sostanza, che la regola della concordanza può intervenire soltanto qualora il ricorso contenzioso modifichi l’oggetto del reclamo o la relativa causa, dovendosi interpretare quest’ultima nozione di «causa» in senso lato, e che, secondo una simile interpretazione e per quanto riguarda la domanda di annullamento, occorre intendere per «causa della controversia» la contestazione della parte ricorrente della legittimità interna dell’atto impugnato o, in alternativa, della sua legittimità esterna. Conseguentemente, la modifica della causa della controversia e, pertanto, l’irricevibilità per mancato rispetto della regola della concordanza si verificherebbero, in linea di principio, soltanto se la parte ricorrente, limitandosi nel suo reclamo a censurare la validità formale dell’atto che le arreca pregiudizio, compresi gli aspetti processuali, deduca motivi di merito nel proprio ricorso o, viceversa, se la parte ricorrente, dopo aver unicamente contestato nel proprio reclamo la legittimità nel merito dell’atto che le arreca pregiudizio, presenti un ricorso contenente motivi relativi alla validità formale di tale atto, compresi gli aspetti processuali. Ebbene, il ricorrente ritiene che ciò non si verifichi nel caso di specie, che non vi sia stata alcuna modifica della causa della controversia, che sia la legittimità interna sia la legittimità esterna della decisione del 29 febbraio 2024 siano state contestate nel reclamo e poi nel ricorso, e che il presente motivo di ricorso non sia quindi irricevibile.

90      Il ricorrente aggiunge che un’interpretazione elastica del requisito relativo alla concordanza tra il reclamo e il ricorso si impone nella misura in cui consente di rispettare il principio della tutela giurisdizionale effettiva, alleggerendo per quanto possibile i vincoli che tale regola impone alla parte ricorrente in relazione ai motivi e agli argomenti che il suo avvocato può sviluppare nel ricorso.

91      Infine, il ricorrente afferma di dubitare che il procedimento precontenzioso rappresenti la sede in cui ricercare attivamente e concretamente una composizione amichevole delle controversie laddove, nella maggior parte dei casi, i reclami sono respinti o non sono trattati nel termine di quattro mesi. Egli sostiene inoltre che la risoluzione extragiudiziale delle controversie, benché auspicabile, non è un diritto fondamentale. Essa non può giustificare una radicale limitazione delle possibilità di contestare una decisione con argomenti nuovi.

92      Tale argomentazione deve essere respinta. Infatti, è sufficiente constatare che, nella sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki (T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punti 75, 79 e 80), in risposta a un argomento secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica aveva applicato la regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 1° luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07, EU:F:2010:72), il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica, basandosi sulla sola circostanza che un motivo fosse diretto a contestare la legittimità interna o, in alternativa, la legittimità esterna di un atto impugnato, al fine di valutare se le censure fossero fondate sulla stessa causa su cui si fondavano quelle dedotte nel reclamo, si poneva in contrasto con la finalità perseguita dall’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto. Le nozioni di legittimità interna e di legittimità esterna, infatti, sono troppo ampie ed astratte, sotto il profilo dell’oggetto preciso della censura di cui trattasi, per assicurare che un simile collegamento possa sussistere tra motivi che rientrano esclusivamente nell’una o nell’altra di tali nozioni (v. sentenza del 31 gennaio 2018, Gyarmathy/FRA, T‑196/15 P, non pubblicata, EU:T:2018:47, punto 86 e giurisprudenza citata).

93      Inoltre, l’applicazione della regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo nonché il suo controllo da parte del giudice dell’Unione devono garantire il pieno rispetto, al contempo, del principio della tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, espresso all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, affinché l’interessato possa essere in grado di contestare validamente una decisione dell’APN che gli arreca pregiudizio, ma anche del principio di certezza del diritto, affinché l’APN sia in grado di conoscere, sin dalla fase del reclamo, le censure formulate dall’interessato contro la decisione contestata (sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 82).

94      Se è vero che il reclamo deve essere interpretato con spirito di apertura, esso deve tuttavia contenere elementi al contempo precisi ed espliciti che si colleghino strettamente agli argomenti successivamente sollevati nel ricorso, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 85, il che non avviene per quanto riguarda l’argomentazione svolta nell’ambito del presente motivo di ricorso.

95      In secondo luogo, il ricorrente afferma, in sostanza, che non poteva in alcun caso dedurre il presente motivo nel reclamo, nella misura in cui è solo nella fase della decisione di rigetto del reclamo che egli ha potuto prendere conoscenza delle asserite disfunzioni, che gli era impossibile individuare esattamente, nella fase del reclamo, se le regole procedurali fossero state o meno rispettate e che «non disponeva di alcun documento sull’evoluzione della procedura».

96      Tale argomento deve essere respinto in quanto infondato in fatto. Infatti, nulla ostava a che il ricorrente formulasse nel reclamo le censure esposte nell’ambito del presente motivo di ricorso. in tal modo, l’argomento vertente sull’assenza del presidente o del vicepresidente della commissione giudicatrice avrebbe potuto essere sollevato nella fase del reclamo. Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento vertente sulla violazione dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto. Quanto agli altri argomenti tratti dalla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), la decisione di rigetto del reclamo non fornisce alcun elemento che consenta di concludere che le misure organizzative elencate al precedente punto 75 non fossero state adottate nel caso di specie, né il ricorrente fornisce elementi del genere, circostanza questa che indica che la sua argomentazione è puramente teorica.

97      In terzo luogo, il ricorrente afferma che la violazione del principio di parità di trattamento, sollevata nell’ambito del presente motivo di ricorso, è stata menzionata nel reclamo nella misura in cui in esso si afferma che la commissione giudicatrice è incorsa in errori nella valutazione dell’ammissibilità di taluni candidati i cui nomi comparivano nell’elenco di riserva.

98      Tale argomento deve essere respinto. L’argomento vertente su errori manifesti di valutazione relativi ai curriculum vitae di taluni candidati in sede di verifica dell’ammissibilità dei candidati non può essere considerato strettamente collegato, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 82, alle censure svolte nell’ambito del presente motivo di ricorso, che riguardano la composizione della commissione giudicatrice e il suo coordinamento interno durante le prove del concorso. D’altronde, si deve necessariamente constatare, leggendo la decisione di rigetto del reclamo, che la Commissione non ha risposto a simili censure in quanto essa non poteva comprendere, leggendo il reclamo, di dover rispondere a questo tipo di censure.

99      In quarto luogo, il ricorrente afferma che la regola della concordanza non compare «nei regolamenti di procedura» del Tribunale, circostanza questa che depone a favore di un’applicazione elastica di detta regola. In particolare, il ricorrente deduce che la circostanza che l’APN non figuri tra i soggetti elencati all’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che disciplina il meccanismo di ammissione delle impugnazioni, dimostra che tale soggetto, che costituisce parte integrante dell’amministrazione, non può essere assimilato a una commissione di ricorso indipendente. Il ricorrente aggiunge che la regola della concordanza non sarebbe applicabile nel caso di specie poiché essa deve restare appannaggio di organi giurisdizionali o quasi giurisdizionali, tra i quali non rientra l’APN.

100    Tale argomentazione deve essere respinta nella misura in cui la regola della concordanza tra i motivi dedotti nel corso del procedimento precontenzioso e quelli dedotti nel ricorso, anche se di origine giurisprudenziale, trova il suo fondamento nell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, al quale il ricorrente è soggetto (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2014, Cerafogli/BCE, F‑26/12, EU:F:2014:218, punto 38). In ogni caso per quanto riguarda, in particolare, l’argomento secondo il quale l’APN non è contemplata dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è sufficiente osservare che le finalità, da un lato, di tale articolo e, dall’altro, della regola della concordanza sono fondamentalmente diverse, nella misura in cui quest’ultima non concerne l’ammissione dei ricorsi o delle impugnazioni in quanto tale, bensì la salvaguardia della possibilità di una composizione amichevole durante la fase precontenziosa.

101    Da tutte le suesposte considerazioni discende che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

102    Il ricorrente contesta alla Commissione un’assenza totale di motivazione della decisione del 29 febbraio 2024.

103    Egli afferma, in particolare, che la Commissione non ha spiegato le ragioni per le quali il suo punteggio è stato aumentato di un punto supplementare in seguito alla sua domanda di riesame. Secondo il ricorrente, era inoltre fondamentale informarlo delle condizioni in cui si è svolto tale riesame della valutazione e, soprattutto, delle irregolarità riscontrate, al fine di verificare, in particolare, il rispetto del principio di parità di trattamento. Il ricorrente deduce che sebbene, nei concorsi a partecipazione numerosa, la semplice comunicazione dei punteggi costituisca una motivazione sufficiente, tale argomentazione deve, tuttavia, essere respinta qualora siano stati presentati un riesame o un reclamo, nella misura in cui il numero di candidati è più limitato.

104    Il ricorrente aggiunge di non essere stato messo in condizione di conoscere i «motivi per cui la commissione giudicatrice era giunta alla [decisione del 29 febbraio 2024], né [il] metodo utilizzato dalla commissione giudicatrice».

105    Infine, il ricorrente afferma che il difetto di motivazione comporta la violazione del diritto fondamentale alla parità delle parti nel processo, che discenderebbe dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, la cui applicazione alle istituzioni dell’Unione sarebbe ormai pacifica.

106    La Commissione contesta tale argomentazione.

107    Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione europea e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto Quanto alle decisioni prese da una commissione giudicatrice di concorso, come la Corte ha dichiarato nella sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice in forza dell’articolo 6 dell’allegato III allo Statuto. Tale vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione dell’Unione quanto dei candidati interessati o di terzi. Il rispetto di tale vincolo del segreto vieta, pertanto, sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (v. sentenza del 22 settembre 2021, JR/Commissione, T‑435/20, EU:T:2021:608, punti 46 e 50 e giurisprudenza citata).

108    L’obbligo di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve, in tali circostanze, tener conto della natura dei lavori di cui trattasi che comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati per il posto da coprire, al fine di redigere un elenco degli idonei (v. sentenza del 22 settembre 2021, JR/Commissione, T‑435/20, EU:T:2021:608, punti 51 e 52 e giurisprudenza citata).

109    Dalla medesima giurisprudenza risulta che la seconda fase dei lavori di una commissione giudicatrice di concorso è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori. In tal senso, è stato dichiarato che i criteri per la correzione, adottati dalla commissione giudicatrice prima dello svolgimento delle prove, costituivano parte integrante delle valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione sui meriti rispettivi dei candidati. Tali criteri sono quindi soggetti ad un vincolo di segretezza allo stesso titolo delle valutazioni della commissione esaminatrice. Le valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione giudicatrice si riflettono nel punteggio che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tale punteggio è quindi l’espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi. Tenuto conto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni giudicatrici, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni di tali commissioni (v. sentenza del 22 settembre 2021, JR/Commissione, T‑435/20, EU:T:2021:608, punti da 54 a 57 e giurisprudenza citata).

110    È stato altresì dichiarato che una motivazione siffatta, consistente nel comunicare i punteggi ottenuti nelle diverse prove, non lede i diritti dei candidati. Essa consente loro di conoscere il giudizio di valore assegnato alle loro prestazioni e di accertare, se del caso, che non hanno effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per l’ammissione a determinate prove o al complesso delle prove d’esame (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 32).

111    Infine, per quanto riguarda la valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice sulle capacità dei candidati durante la prova è ammesso che, in considerazione del suo ampio potere discrezionale, la commissione giudicatrice non può essere tenuta, nel motivare l’insuccesso di un candidato ad una prova, a precisare le risposte del candidato ritenute insufficienti o a spiegare perché tali risposte siano state ritenute insufficienti. Un simile grado di motivazione non è necessario per permettere al giudice di svolgere il suo controllo giurisdizionale e, di conseguenza, per consentire al candidato di valutare l’opportunità di presentare un reclamo o, eventualmente, un ricorso (v. sentenza del 6 ottobre 2021, NZ/Commissione, T‑668/20, non pubblicata, EU:T:2021:667, punti 63 e 64 e giurisprudenza citata).

112    È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se, nel caso di specie, la decisione del 29 febbraio 2024 sia sufficientemente motivata.

113    Occorre anzitutto rilevare che la decisione del 29 febbraio 2024 rientra nella seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice la quale, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 109, è coperta dal vincolo di segretezza inerente a tali lavori. Pertanto, sulla base della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 109 a 111, la commissione giudicatrice non era tenuta né a specificare quali risposte del ricorrente siano state giudicate insufficienti o a spiegare perché tali risposte siano state giudicate insufficienti, né a fornirgli una griglia dei criteri di valutazione.

114    La decisione del 29 febbraio 2024 era inoltre accompagnata da un passaporto delle competenze, il quale indica che il ricorrente ha ottenuto, in totale, 111 punti, e quindi un punteggio inferiore di 2 punti alla soglia minima che figurava nella decisione del 20 novembre 2023, ossia 113 punti.

115    Tale passaporto delle competenze contiene altresì il punteggio ottenuto dal ricorrente per ciascuna competenza generale valutata, nonché i commenti generali della commissione giudicatrice su ognuna di tali competenze. Più precisamente, la prestazione del ricorrente è stata ritenuta «forte» per la competenza «analisi e risoluzione di problemi», avendo egli ottenuto 7 punti su 10; «forte» per la competenza «comunicazione», avendo egli ottenuto 7 punti su 10; «forte» per la competenza «capacità di produrre risultati di qualità», avendo egli ottenuto 7 punti su 10; «buona» per la competenza «apprendimento e sviluppo», avendo egli ottenuto 6 punti su 10; «forte» per la competenza «individuazione delle priorità e spirito organizzativo», avendo egli ottenuto 7 punti su 10; «forte» per la competenza «resilienza», avendo egli ottenuto 7 punti su 10; «buona» per la competenza «lavorare in gruppo», avendo egli ottenuto 6 punti su 10, e «buona» per la competenza «leadership», avendo egli ottenuto 6 punti su 10.

116    Oltre al punteggio e ai commenti generali della commissione giudicatrice, le sezioni dedicate alle competenze generali precisano anche quali sono gli aspetti di ciascuna di tali competenze che tale commissione ha inteso valutare. Ad esempio, per quanto riguarda la competenza generale «analisi e risoluzione di problemi», il passaporto delle competenze menziona quanto segue:

«Sono stati valutati i seguenti aspetti: comprensione delle informazioni disponibili[,] valutazione critica delle informazioni provenienti da diverse fonti[,] individuazione delle diverse opzioni e anticipazione delle loro potenziali implicazioni[,] proposta di soluzioni creative e pratiche ai problemi riscontrati (…)».

117    Inoltre, tale passaporto delle competenze contiene il punteggio ottenuto dal ricorrente per il colloquio relativo al settore specifico e per la prova scritta relativa al settore specifico, nonché i commenti generali della commissione giudicatrice su ciascuna di queste due prove. Più precisamente, la prestazione del ricorrente è stata ritenuta «soddisfacente» per il colloquio relativo al settore specifico, avendo egli ottenuto 31 punti su 50, e «soddisfacente» per la prova scritta relativa al settore specifico, avendo egli ottenuto 27 punti su 50. È con riferimento a quest’ultima prova che, nell’ambito della decisione del 29 febbraio 2024, la commissione giudicatrice ha aumentato il punteggio totale del ricorrente di un punto supplementare, di modo che il ricorrente è stato informato circa l’elemento delle prove che ha giustificato un aumento del suo punteggio successivamente al riesame.

118    Da quanto precede si evince che, conformemente ai requisiti ricordati al precedente punto 109, la commissione giudicatrice ha fornito al ricorrente i punteggi ottenuti per ciascuna delle competenze valutate, per il colloquio relativo al settore specifico e per la prova scritta relativa al settore specifico. Inoltre, tale commissione gli ha trasmesso un passaporto delle competenze, contenente una valutazione generale delle sue competenze e della sua prestazione per quanto riguarda il colloquio relativo al settore specifico e la prova scritta relativa al settore specifico, nonché i criteri in base ai quali tali competenze e prove concernenti il settore specifico sono state valutate. Pertanto, il ricorrente ha potuto comprendere, in modo giuridicamente sufficiente, la ragione per la quale il suo nome non è stato inserito nell’elenco di riserva del concorso. La Commissione non ha quindi violato il suo obbligo di motivazione, che è previsto all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

119    Il resto dell’argomentazione svolta dal ricorrente non rimette in discussione tale constatazione.

120    Difatti, in primo luogo, la commissione giudicatrice non era tenuta a spiegare i «motivi per cui (…) era giunta alla decisione [del 29 febbraio 2024 e il] metodo da essa utilizzato» e, in particolare, i motivi per cui un punto era stato aggiunto al suo punteggio riguardante la prova scritta relativa al settore specifico. Infatti, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 109 discende che era sufficiente che la Commissione comunicasse al ricorrente il punteggio complessivo ottenuto per tale prova.

121    In secondo luogo, il ricorrente sostiene erroneamente che la semplice comunicazione dei punteggi non costituisce una motivazione sufficiente qualora siano stati presentati un riesame o un reclamo (v. ordinanza del 12 dicembre 2024, EH/Commissione, T‑322/24, non pubblicata, EU:T:2024:899, punti 1 e da 24 a 43 e giurisprudenza citata).

122    Quanto all’argomento del ricorrente vertente sulla violazione del diritto fondamentale alla parità delle parti nel processo, esso non può essere accolto, in quanto fondato su un asserito difetto di motivazione, che è stato escluso nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2025, Zardini/Commissione, T‑9/24, non pubblicata, EU:T:2025:496, punto 128).

123    Occorre quindi respingere il terzo motivo di ricorso e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

124    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      HH è condannato alle spese.

Svenningsen

Laitenberger

Stancu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 2025.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

19 novembre 2025 (*)

 

« Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/400/22 – Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine – Stabilità della composizione della commissione giudicatrice – Obbligo di motivazione »

Nella causa T‑23/25,

HH, rappresentato da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Biz e G. Niddam, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto, in sede di deliberazione, da J. Svenningsen, presidente, J. Laitenberger (relatore) e M. Stancu, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, HH, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/400/22, del 29 febbraio 2024, con la quale quest’ultima ha deciso, dopo riesame, di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nei settori dell’industria della difesa e dello spazio (in prosieguo: la «decisione del 29 febbraio 2024»).

 Fatti

2        Il 16 giugno 2022 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AD/400/22, intitolato «Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell’industria della difesa e dello spazio» (GU 2022, C 233 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

3        Ai sensi del punto 1 del bando di concorso, intitolato «Disposizioni generali», «[l’EPSO] organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea, principalmente, e in particolare la direzione generale dell’industria della difesa e dello spazio (…), potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari (gruppo di funzioni AD 7 e AD 9) [nei settori dell’industria della difesa e dello spazio]».

4        Il punto 4.1 del bando di concorso, intitolato «Panoramica delle procedure concorsuali», prevede che il concorso sarà articolato in cinque fasi, vale a dire la «candidatura», il «controllo dell’ammissibilità», il «[t]alent screener», l’«[a]ssessment center» e il «controllo dei documenti giustificativi e [la] compilazione degli elenchi di riserva».

5        Il ricorrente si è candidato a detto concorso per il gruppo di funzioni AD 7 e, dopo aver superato le prime fasi del concorso, ha partecipato alle prove dell’assessment center. Tali prove si sono svolte a distanza.

6        Il 20 novembre 2023 l’EPSO ha notificato al ricorrente la decisione della commissione giudicatrice di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva per il gruppo di funzioni AD 7 (in prosieguo: la «decisione del 20 novembre 2023»), con la motivazione che egli aveva ottenuto il punteggio di 110 punti su 180 e che solo i candidati che avevano ottenuto il punteggio minimo di 113 punti su 180 erano stati inseriti in detto elenco.

7        Il 29 novembre 2023 il ricorrente ha presentato una domanda di riesame di tale decisione.

8        Il 29 febbraio 2024 la commissione giudicatrice ha inviato al ricorrente la decisione del 29 febbraio 2024.

9        Il 28 maggio 2024 il ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso la decisione del 29 febbraio 2024.

10      Il 7 ottobre 2024 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto tale reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Conclusioni delle parti

11      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 20 novembre 2023;

–        annullare la decisione del 29 febbraio 2024;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

12      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto del ricorso

13      Prima di analizzare il merito della controversia, occorre determinare l’oggetto del ricorso in considerazione dei diversi capi di domanda sollevati dal ricorrente.

 Sulle domande formulate dal ricorrente riguardo alla decisione del 20 novembre 2023 e alla decisione del 29 febbraio 2024

14      Con i primi due capi di domanda il ricorrente chiede al Tribunale di annullare, rispettivamente, la decisione del 20 novembre 2023 e la decisione del 29 febbraio 2024.

15      Secondo la giurisprudenza, quando una persona la cui domanda di ammissione a un concorso sia stata respinta chiede il riesame di tale decisione sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, l’atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, è la decisione adottata dalla commissione esaminatrice dopo il riesame (sentenza del 12 dicembre 2018, Colin/Commissione, T‑614/16, non pubblicata, EU:T:2018:914, punto 26; v. anche, in tal senso, ordinanza del 3 marzo 2017, GX/Commissione, T‑556/16, non pubblicata, EU:T:2017:139, punto 21).

16      La decisione adottata dopo il riesame sostituisce, così, la decisione iniziale della commissione giudicatrice (v. sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T‑813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25 e giurisprudenza citata).

17      Ne consegue che si deve ritenere che i capi di domanda primo e secondo siano diretti all’annullamento della decisione del 29 febbraio 2024, che costituisce l’atto che arreca pregiudizio nel caso di specie.

 Sulla domanda formulata dal ricorrente riguardo alla decisione di rigetto del reclamo

18      Con il terzo capo di domanda il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo.

19      A tal riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto che arreca pregiudizio, oggetto del reclamo, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto che è stato oggetto di quest’ultimo (sentenza del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 34).

20      Inoltre, tenuto conto del fatto che il procedimento precontenzioso ha carattere evolutivo, una decisione esplicita di rigetto del reclamo che contenga solo precisazioni complementari e si limiti, pertanto, a esporre dettagliatamente i motivi della conferma della decisione precedente non costituisce un atto che arreca pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2005, Cavallaro/Commissione, T‑375/02, EU:T:2005:199, punti 65 e 66).

21      Tuttavia, tale carattere evolutivo del procedimento precontenzioso implica che tali precisazioni complementari siano prese in considerazione per valutare la legittimità dell’atto impugnato (sentenza del 12 dicembre 2018, Colin/Commissione, T‑614/16, non pubblicata, EU:T:2018:914, punto 29).

22      A tal riguardo, occorre rilevare che la decisione di rigetto del reclamo ha confermato la decisione del 29 febbraio 2024 di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso di cui trattasi. Nella misura in cui è questo il suo oggetto, la decisione di rigetto del reclamo ha portata confermativa e, essendo priva di contenuto autonomo, non deve essere esaminata, nell’ambito del terzo capo di domanda, separatamente dalla decisione del 29 febbraio 2024.

 Sulla domanda di annullamento

23      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha formalmente dedotto tre motivi. Il primo motivo di ricorso verte su una violazione del bando di concorso, del principio di parità di trattamento, dell’articolo 27 dello Statuto, del principio di buon andamento dell’amministrazione e del dovere di sollecitudine. Il secondo motivo di ricorso verte sulla violazione, da un lato, del principio di parità di trattamento a causa dell’inosservanza delle misure organizzative previste dalla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), e, dall’altro, dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto. Il terzo motivo di ricorso verte su una violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente su una violazione del bando di concorso, del principio di parità di trattamento, dell’articolo 27 dello Statuto, del principio di buon andamento dell’amministrazione e del dovere di sollecitudine

24      Il primo motivo di ricorso può essere suddiviso in tre parti distinte.

–       Sulla prima parte del primo motivo di ricorso

25      Nell’ambito della prima parte del primo motivo il ricorrente afferma che, durante le prove scritte e orali, si sono verificati un certo numero di incidenti che hanno avuto un impatto considerevole sul suo rendimento e, quindi, sul punteggio finale ottenuto. Secondo il ricorrente, la valutazione delle sue competenze non si è pertanto svolta in condizioni identiche a quelle degli altri candidati.

26      In primo luogo, il ricorrente afferma difatti che, durante la prova scritta relativa all’ambito del settore specifico del concorso (field-related written test), ha perso circa venti minuti a causa di diversi incidenti. Da un lato, egli afferma di essere stato infastidito a più riprese dall’impiegato del gestore informatico, che si sarebbe lamentato di non riuscire a vedere il viso del ricorrente. Dall’altro lato, egli dichiara che non era stato in grado di «dividere lo schermo» e che «ogni volta che tornava indietro, si presentava in pdf una pagina diversa, con considerevole perdita di tempo». Inoltre, egli sostiene che il sistema automatico di conteggio delle parole non funzionava, con conseguente ulteriore perdita di tempo.

27      In secondo luogo, il ricorrente deduce che, durante la prova orale, uno dei membri della commissione giudicatrice è stato interrotto da un problema di collegamento mentre il ricorrente stava rispondendo a una domanda. Al momento della ripresa del colloquio, il membro della commissione giudicatrice di cui trattasi avrebbe dichiarato di non voler ascoltare la risposta fornita dal ricorrente e gli avrebbe posto un’altra domanda.

28      Il ricorrente ritiene, contrariamente a quanto riportato nella decisione del 29 febbraio 2024 e nella decisione di rigetto del reclamo, di aver debitamente segnalato e motivato tali problemi all’EPSO, nel termine impartito.

29      Il ricorrente deduce inoltre che esisteva una «generale situazione di disorganizzazione in cui si sono svolte le prove», che sarebbe comprovata dalla successiva decisione dell’EPSO di cambiare il gestore delle procedure tecniche.

30      Il ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione giudicatrice, omettendo di prendere in considerazione tali incidenti nell’assegnazione dei punteggi, ha violato il bando di concorso, il principio di parità di trattamento, l’articolo 27 dello Statuto, il principio di buon andamento dell’amministrazione e il dovere di sollecitudine.

31      La Commissione contesta tale argomentazione.

32      Il punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso prevede che il candidato che rileva problemi in un centro di test o durante una «prova a distanza» deve, in primo luogo, avvisare immediatamente il personale incaricato della vigilanza in modo che possa essere individuata una soluzione e chiedere al personale suddetto di registrare il reclamo per iscritto nonché, in secondo luogo, mettersi in contatto con l’EPSO non oltre tre giorni di calendario dopo il test di cui trattasi tramite il sito dell’EPSO, fornendo una breve descrizione del problema riscontrato.

33      Inoltre, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, un’irregolarità avvenuta durante lo svolgimento delle prove di un concorso pregiudica la legittimità di dette prove solo se tale irregolarità è di natura sostanziale o se il ricorrente dimostra che tale irregolarità può aver falsato i risultati delle prove (v., in tal senso, ordinanza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 244, e ordinanza del 3 marzo 2017, GX/Commissione, T‑556/16, non pubblicata, EU:T:2017:139, punto 35). Considerando, da un lato, che l’atto amministrativo gode di una presunzione di legittimità e, dall’altro, che l’onere della prova relativo alla sua illegittimità grava, in linea di principio, su colui che deduce tale vizio, spetta al ricorrente fornire, quanto meno, indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti a sostegno della sua pretesa (v. ordinanza dell’11 febbraio 2022, OP/Commissione, T‑736/20, non pubblicata, EU:T:2022:69, punto 42 e giurisprudenza citata).

34      Nel caso di specie, per quanto riguarda, sotto un primo profilo, i problemi che si sarebbero verificati durante la prova scritta, risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha sostenuto tale prova il 19 giugno 2023, che ha segnalato tali problemi all’EPSO al più tardi il 22 giugno 2023 e che, nella sua risposta, l’EPSO gli ha risposto che egli non aveva debitamente segnalato e motivato tali problemi nel termine impartito. In particolare, risulta dal fascicolo che l’EPSO ha contestato al ricorrente di non aver presentato il suo reclamo relativo alla prova scritta attraverso un «Prometric ticket», sicché la verifica delle sue allegazioni sarebbe stata impossibile.

35      A tal riguardo, si evince dalla formulazione del punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso, richiamato al precedente punto 32, che il procedimento di segnalazione di un incidente si svolge in due fasi distinte, consecutive, obbligatorie e cumulative. Difatti, nell’ambito della prima fase, il candidato è tenuto a segnalare l’incidente di cui trattasi al personale incaricato della vigilanza del centro di test al momento in cui si verifica, affinché possa essere individuata una soluzione, ed è tenuto a chiedere la registrazione del suo reclamo per iscritto. Nell’ambito della seconda fase, poi, il candidato è tenuto a segnalare l’incidente all’EPSO, non oltre tre giorni di calendario dopo la prova, fornendo una breve descrizione del problema riscontrato.

36      Ebbene, occorre constatare che, in primo luogo, nella parte introduttiva del ricorso, al punto 6, il ricorrente afferma di aver regolarmente presentato un «ticket» nel corso della prova scritta del 19 giugno 2023, mentre nella parte dedicata all’esposizione dei suoi argomenti, al punto 36, egli deduce soltanto di aver inviato un messaggio all’EPSO il 22 giugno 2023, segnalando l’incidente verificatosi durante lo svolgimento di detta prova scritta. In tal modo, il ricorrente afferma di aver rispettato la seconda fase del procedimento previsto al punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso, ma non fa alcun riferimento al fatto di aver rispettato la prima fase di tale procedimento.

37      In secondo luogo, dall’allegato B.1, che contiene la risposta fornita dall’EPSO al messaggio del 22 giugno 2023, risulta che l’EPSO ha constatato che il ricorrente non aveva segnalato, attraverso un «Prometric ticket», incidenti durante la prova scritta, sicché la verifica dell’esistenza di tali incidenti era impossibile. Tale constatazione non è stata contestata dal ricorrente né nel prosieguo del procedimento precontenzioso né dinanzi al Tribunale.

38      In terzo luogo, dall’allegato B.1 risulta altresì che, nell’ambito del medesimo concorso, durante la prova di ragionamento, il ricorrente si è trovato di fronte a taluni incidenti che ha regolarmente segnalato mediante un «Prometric ticket», al fine di conformarsi alla prima fase del procedimento. Ciò dimostra che il ricorrente era ben consapevole della necessità di rispettare la prima fase prevista dal punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso.

39      Pertanto, occorre constatare che, nell’ambito della prova scritta, se è vero che il ricorrente si è conformato alla seconda fase prevista dal punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso, egli non ha tuttavia dimostrato di essersi conformato alla prima fase prevista da tale disposizione.

40      Inoltre, per quanto riguarda, più specificamente, l’affermazione relativa alla presunta fastidiosità del dipendente del centro di test, occorre rilevare che le asserite richieste formulate nei confronti del ricorrente di conformarsi a talune regole di organizzazione della prova non sarebbero, di per sé, illegittime e che il ricorrente non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare che le richieste del dipendente fossero eccessive, né alcun altro elemento che possa essere considerato un indizio ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 33.

41      Peraltro il ricorrente non spiega, nel suo ricorso, in quale misura gli asseriti problemi tecnici connessi al conteggio delle parole gli sarebbero stati pregiudizievoli.

42      Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, il problema che si sarebbe verificato durante le prove orali (v. il precedente punto 27), risulta che esse si sono svolte il 13 settembre 2023 (presentazione orale), il 27 settembre 2023 (colloquio situazionale basato sulle competenze) e l’11 ottobre 2023 (colloquio relativo al settore specifico) e che il ricorrente ha segnalato tale problema per la prima volta in occasione della domanda di riesame che, come ricordato al precedente punto 7, è stata presentata il 29 novembre 2023, ossia un mese e mezzo dopo l’ultima prova. Egli non può quindi validamente sostenere di aver regolarmente proceduto alla segnalazione di tale problema entro tre giorni, presso l’EPSO, come imposto dal punto 4.1 dell’allegato II al bando di concorso (v. il precedente punto 32).

43      Pertanto, il ricorrente non ha dimostrato di aver debitamente osservato il procedimento menzionato al precedente punto 32.

44      Inoltre, per quanto riguarda l’asserita violazione del dovere di sollecitudine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il dovere di sollecitudine corrisponde all’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci nei rapporti fra l’amministrazione e i suoi dipendenti. Tale equilibrio implica in particolare che l’amministrazione, quando decide a proposito della situazione di un funzionario, è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, deve tener conto non solo dell’interesse del servizio ma anche, in particolare, di quello del dipendente di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 28 maggio 1980, Kuhner/Commissione, 33/79 e 75/79, EU:C:1980:139, punto 22, e del 29 giugno 1994, Klinke/Corte di giustizia, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, punto 38). Quest’ultimo obbligo è imposto all’amministrazione altresì dal principio di buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v. sentenza del 16 ottobre 2019, Palo/Commissione, T‑432/18, EU:T:2019:749, punto 60 e giurisprudenza citata). La tutela dei diritti e degli interessi dei funzionari, tuttavia, deve sempre trovare il suo limite nel rispetto delle norme vigenti (v. sentenza del 5 dicembre 2006, Angelidis/Parlamento, T‑416/03, EU:T:2006:375, punto 117 e giurisprudenza citata).

45      Ebbene, nel caso di specie, come rilevato ai precedenti punti 39 e 42, il ricorrente non dimostra di essersi conformato al procedimento di segnalazione descritto al precedente punto 32. L’affermazione del ricorrente relativa a una violazione del dovere di sollecitudine deve, quindi, essere respinta.

46      In ogni caso, il ricorrente non dimostra che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 33, i presunti problemi riscontrati fossero di natura sostanziale o possano aver falsato i risultati delle prove. A tal riguardo, egli si limita ad affermare che «[il suo punteggio finale,] collocatosi a due soli punti di distanza dall’ultimo in graduatoria, era certamente suscettibile di miglioramento, se le prove scritte ed orali si fossero svolte in modo tale da non turbare in modo significativo la sua concentrazione». Ebbene, a questo proposito risulta dalla giurisprudenza che circostanze proprie del candidato, come l’eventuale propensione di un candidato a percepire lo stress più di altri, non possono giustificare una differenza rilevante sotto il profilo del principio di parità di trattamento (v. sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punto 47 e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, l’argomento del ricorrente sviluppato ai precedenti punti 26 e 27 è puramente teorico per quanto riguarda l’eventuale impatto dei problemi riscontrati, anche ammettendo che questi ultimi si siano effettivamente verificati, sui punteggi ottenuti nelle prove di cui trattasi, in mancanza di elementi concreti che suffraghino un nesso tra tali problemi, la prestazione del ricorrente durante le prove in questione e i punteggi ottenuti.

47      Sotto un terzo profilo, per quanto concerne l’argomento relativo alla «generale situazione di disorganizzazione in cui si sono svolte le prove [che sarebbe] comprovata dalla decisione di EPSO di cambiare [il] gestore delle procedure tecniche», il ricorrente produce un comunicato stampa dell’EPSO nel quale si parla di un cambio di fornitore tecnico e in cui l’EPSO menziona con soddisfazione, in sostanza, il numero relativamente esiguo di reclami riguardanti lo svolgimento di un test svoltosi il 14 giugno 2024 nell’ambito di un concorso diverso da quello di cui trattasi nel caso di specie. Inoltre, il ricorrente produce un altro comunicato stampa dell’EPSO nel quale si informa che un concorso diverso da quello di cui trattasi nel caso di specie è stato annullato. A tal riguardo, si deve necessariamente constatare che il ricorrente non fornisce, nel suo ricorso, nessuna spiegazione idonea a dimostrare che tali documenti possano suffragare l’esistenza di una «generale situazione di disorganizzazione in cui si sono svolte le prove» che abbia avuto un impatto sul concorso di cui trattasi nel caso di specie. Inoltre, tali documenti non provano che tale asserita irregolarità fosse di natura sostanziale né che essa fosse in grado di falsare i risultati delle prove, come richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 33. Il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione, nel suo ricorso, che consenta di comprendere in che modo l’annullamento di un altro concorso possa suffragare la sua allegazione.

48      La prima parte del primo motivo di ricorso deve quindi essere respinta.

–       Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso

49      Nell’ambito della seconda parte del primo motivo di ricorso, il ricorrente afferma, basandosi su dati raccolti sul social network professionale LinkedIn, che sei candidati, i cui nomi comparivano nell’elenco di riserva, non disponevano dell’esperienza professionale richiesta dal bando di concorso.

50      Il ricorrente ritiene che la commissione giudicatrice, inserendo i nomi di tali candidati nell’elenco di riserva, abbia violato il bando di concorso, il principio di parità di trattamento, l’articolo 27 dello Statuto e il principio di buon andamento dell’amministrazione.

51      La Commissione contesta tale argomento.

52      Secondo una giurisprudenza consolidata, la commissione giudicatrice dispone, nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, di un ampio potere discrezionale nel valutare le precedenti esperienze professionali dei candidati, sia per quanto riguarda la natura e la durata di queste ultime, sia per quanto riguarda il rapporto più o meno stretto che esse possono presentare con le esigenze inerenti al posto da coprire (v. sentenza del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punto 70 e giurisprudenza citata, e del 9 marzo 2022, Zardini/Commissione, T‑511/20, non pubblicata, EU:T:2022:122, punto 34).

53      Pertanto, nell’ambito del suo sindacato di legittimità il Tribunale deve limitarsi a verificare che la commissione giudicatrice del concorso, durante l’esame degli atti di candidatura, non abbia commesso alcun errore manifesto di valutazione (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2017, PB/Commissione, T‑609/16, EU:T:2017:910, punto 45, e del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punto 53 e giurisprudenza citata).

54      Secondo la giurisprudenza, un errore può essere qualificato come manifesto solamente quando può essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del suo ampio potere discrezionale. Di conseguenza, al fine di stabilire che, nella valutazione dei fatti, è stato commesso un errore manifesto tale da giustificare l’annullamento di una decisione, è necessario dimostrare che le valutazioni espresse nella decisione controversa non sono plausibili (v. sentenza del 1° dicembre 2021, Ruiz-Ruiz/Commissione, T‑293/20, non pubblicata, EU:T:2021:845, punto 60 e giurisprudenza citata).

55      A tal riguardo, spetta al ricorrente fornire elementi di prova sufficienti a rendere non plausibili le valutazioni operate dalla commissione giudicatrice. In altri termini, il motivo vertente sull’errore manifesto di valutazione deve essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata possa essere ammessa come vera o valida (v. sentenza del 7 settembre 2022, Rauff-Nisthar/Commissione, T‑341/21, non pubblicata, EU:T:2022:516, punto 54 e giurisprudenza citata).

56      Nel caso di specie, come risulta dal punto 4.3.5 del bando di concorso, intitolato «Verifica dei documenti giustificativi e compilazione degli elenchi di riserva», i documenti giustificativi pertinenti ai fini del concorso erano esclusivamente quelli forniti dai candidati stessi per comprovare la loro dichiarazione relativa alla precedente esperienza professionale, indicata nella loro candidatura. Ciò posto, il ricorrente non afferma che i sei candidati di cui trattasi, ai quali si fa riferimento al precedente punto 49, non avevano fornito simili documenti.

57      In ogni caso, i dati che il ricorrente ha raccolto sul social network professionale LinkedIn non privano di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice secondo la quale i sei candidati in questione possedevano la necessaria esperienza professionale.

58      In via preliminare, come giustamente sostenuto dalla Commissione, il Tribunale constata che i profili personali LinkedIn di questi sei candidati potrebbero non essere stati aggiornati regolarmente o, in ogni caso, non essere stati completati in modo esaustivo dai candidati di cui trattasi. In tal senso, non si può escludere, ad esempio, che taluni candidati abbiano lavorato su argomenti riservati connessi ai settori della difesa o dello spazio e che non siano autorizzati a menzionare tali elementi nel loro profilo LinkedIn.

59      Per quanto riguarda, in particolare, il primo candidato citato, ossia A, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn dello stesso, che egli disponeva di esperienza negli impianti spaziali «a valle e in orbita» che non corrispondeva all’esperienza specifica a livello intergovernamentale, nazionale o europeo, richiesta dal bando di concorso e che la sua esperienza professionale non aveva un «chiaro baricentro» nel settore della difesa o dello spazio. A tal riguardo, occorre sottolineare che tale censura è soggettiva, nel senso che essa non costituisce l’unica interpretazione possibile del profilo LinkedIn del candidato in questione. Il ricorrente non spiega, inoltre, in che misura l’esperienza di tale candidato, da un lato, non corrisponderebbe all’esperienza specifica a livello intergovernamentale, nazionale o europeo, richiesta dal bando di concorso e, dall’altro, non avrebbe un «chiaro baricentro» nel settore della difesa e dello spazio. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, il Tribunale constata che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di A.

60      Per quanto concerne il secondo candidato citato, ossia B, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn dello stesso, che la sua esperienza nel settore spaziale non raggiungeva i sei anni e non era, in ogni caso, strettamente afferente ai settori indicati nel bando di concorso, come specificati dalla commissione giudicatrice. A tal riguardo, occorre constatare che tale censura è molto generica e non circostanziata. Il ricorrente non specifica, in particolare, quale calcolo gli consenta di affermare che l’esperienza professionale del candidato era inferiore ai sei anni richiesti dal bando di concorso e quali esperienze, a suo avviso, non avrebbero dovuto essere prese in considerazione in tale calcolo. In ogni caso, il Tribunale osserva che gli elementi del profilo LinkedIn in questione non sono tali da escludere precisazioni aggiuntive che il candidato potrebbe fornire in occasione del concorso, in seguito alle quali la commissione giudicatrice concluda per il rispetto dei requisiti contenuti nel bando di concorso. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, il Tribunale constata che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di B.

61      Per quanto concerne il terzo candidato citato, ossia C, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn dello stesso, che quest’ultimo aveva lavorato essenzialmente nel settore privato e che la sua esperienza non raggiungeva i sei anni richiesti nel settore della difesa e dello spazio a livello intergovernamentale, nazionale o europeo. A tal riguardo, il Tribunale constata che la censura del ricorrente non è sufficientemente suffragata, deriva da un’interpretazione soggettiva dei dati che compaiono nel profilo LinkedIn del candidato e non è l’unica interpretazione possibile e plausibile di tali dati. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, occorre concludere che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di C.

62      Per quanto concerne il quarto candidato citato, vale a dire D, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn dello stesso, che, sebbene tale candidato disponesse di esperienza nel settore dello spazio, quest’ultima sembrava limitarsi a un «administrative support to facilitate the work of the principle advisor» (supporto amministrativo per facilitare il lavoro del consigliere principale), e che la sua esperienza presso la direzione generale per i «Partenariati internazionali» della Commissione non aveva un «chiaro baricentro» nel settore della difesa e dello spazio. A tal riguardo, il Tribunale constata parimenti che la censura del ricorrente non è sufficientemente suffragata, deriva da un’interpretazione soggettiva dei dati che compaiono nel profilo LinkedIn del candidato e non è l’unica interpretazione possibile, e nemmeno la più plausibile, di tali dati. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, il Tribunale constata che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di D.

63      Per quanto concerne il quinto candidato citato, vale a dire E, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn dello stesso, che tale candidato sembrava aver svolto attività lavorativa per sette anni in settori, come quello del trasporto, che non soddisfacevano i requisiti del bando di concorso, quali integrati dagli orientamenti della commissione giudicatrice, e che le sue esperienze professionali avevano «natura ausiliaria» e, pertanto, erano irrilevanti. A tal riguardo, occorre nuovamente osservare che il ricorrente non precisa in quale misura ciascuna di tali esperienze professionali non fosse pertinente. Inoltre, il Tribunale considera che la presentazione del percorso professionale nel profilo LinkedIn di tale candidato non è tale da escludere precisazioni aggiuntive che quest’ultimo potrebbe fornire in occasione del concorso, in seguito alle quali la commissione giudicatrice concluda per il rispetto dei requisiti contenuti nel bando di concorso. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, il Tribunale constata che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di E.

64      Per quanto concerne, infine, la sesta candidata citata, vale a dire F, il ricorrente afferma, basandosi sul profilo LinkedIn di quest’ultima, che la stessa aveva dato atto di un’esperienza nel settore del concorso solo tra il marzo 2017 e il luglio 2022 e, quindi, per un periodo inferiore ai sei anni richiesti dal bando di concorso, e che ella si era limitata a descrivere «funzioni di mero supporto». A tal riguardo, il Tribunale ritiene che il ricorrente non dimostri che la candidata di cui trattasi non potesse validamente far valere la sua esperienza professionale acquisita prima del posto occupato a partire dal marzo 2017. Inoltre, per quanto concerne la descrizione esatta dei posti occupati, l’argomentazione del ricorrente è ipotetica, dal momento che la presentazione molto generica delle funzioni esercitate nel profilo in questione non consente di escludere che la candidata abbia fornito, nella sua candidatura, una descrizione più dettagliata delle funzioni ricoperte e che tale candidatura abbia, così, soddisfatto i requisiti del concorso. Pertanto, a completamento delle considerazioni esposte al precedente punto 58, il Tribunale constata che l’argomento del ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice relativa alla candidatura di F.

65      In tali circostanze non è possibile concludere, sulla base dei profili LinkedIn menzionati nel ricorso, i quali non sono stati redatti ai fini del concorso, sono necessariamente generici e non sono finalizzati a sviluppare e dimostrare, in modo specifico e circostanziato, il rispetto dei requisiti del concorso, che il ricorrente sia riuscito a fornire elementi probatori idonei a rimettere in discussione le valutazioni della commissione giudicatrice in merito all’ammissibilità dei vincitori di cui trattasi.

66      Pertanto, l’argomentazione svolta dal ricorrente non priva di plausibilità la valutazione della commissione giudicatrice secondo la quale, da un lato, le candidature di cui trattasi soddisfacevano i criteri di ammissibilità stabiliti dal bando di concorso e, dall’altro, i nomi dei candidati potevano quindi essere inseriti nell’elenco di riserva.

67      Dall’insieme di quanto precede discende che la seconda parte del primo motivo di ricorso deve essere respinta.

–       Sulla terza parte del primo motivo di ricorso

68      Il ricorrente sostiene che, «[d]a informazioni circolate tra i candidati», un altro candidato, il cui nome sarebbe parimenti contenuto nell’elenco di riserva, era stato trasferito dal gruppo di funzioni AD 9 al gruppo di funzioni AD 7 (settore dello spazio), «ad uno stadio molto avanzato della procedura».

69      Pertanto, il ricorrente ritiene, in sostanza, che la commissione giudicatrice abbia violato il bando di concorso, il principio di parità di trattamento, l’articolo 27 dello Statuto e il principio di buon andamento dell’amministrazione.

70      La Commissione contesta tale argomentazione.

71      Tale argomentazione del ricorrente è infondata in fatto. Infatti, in forza del punto 4.3.2 del bando di concorso, intitolato «Controlli di ammissibilità», se la commissione giudicatrice ritiene che un candidato al grado AD 9 non soddisfi i requisiti di ammissibilità per tale grado, può riassegnare la candidatura al grado AD 7 nello stesso settore. Ebbene, come dimostra la Commissione producendo la lettera, datata 21 dicembre 2022, che informava detto candidato del suo trasferimento al grado AD 7 del concorso, tale candidato non è stato trasferito «ad uno stadio avanzato del concorso», bensì nel dicembre 2022, ossia nella fase del concorso relativa ai controlli di ammissibilità. Infatti, è proprio in tale periodo che i candidati sono stati informati dall’EPSO del fatto che la loro candidatura soddisfaceva o meno i criteri stabiliti dal bando di concorso, come attesta la data in cui il ricorrente stesso è stato informato di ciò, ossia il 21 dicembre 2022.

72      Occorre quindi respingere la terza parte del primo motivo di ricorso e, pertanto, il primo motivo di ricorso nella sua interezza.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sull’inosservanza delle misure organizzative e sulla violazione dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto

73      Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce una violazione, da un lato, del principio di parità di trattamento a causa della mancata attuazione di misure organizzative, come quelle contenute nella sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14, punti 26 e 71), che consentono, secondo il ricorrente, di garantire la stabilità della commissione giudicatrice e, dall’altro, dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto, a causa del numero di vicepresidenti della commissione giudicatrice che sarebbe in contraddizione con la nomina di un presidente unico prevista da tale disposizione.

74      In particolare, il ricorrente sostiene che né il presidente della commissione giudicatrice né nessuno dei quattro vicepresidenti erano presenti durante le prove orali da lui svolte e che il numero di vicepresidenti, ossia quattro, era abnorme e ingiustificato rispetto al numero di candidati, il che ha avuto, a suo avviso, un impatto negativo sull’uniformità della valutazione nonché «su quella funzione di “shadowing” del Presidente» che rappresenterebbe un aspetto organizzativo fondamentale a garanzia dell’obiettività e della coerenza della valutazione dei candidati.

75      Il ricorrente aggiunge che «non è chiaro poi» se la commissione giudicatrice abbia attuato le altre misure individuate nella sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), vale a dire, in primo luogo, lo svolgimento di riunioni ogni due o tre giorni, ogni volta che i punteggi attribuiti ai candidati venivano esaminati in comune, al fine di valutare le competenze dei candidati interrogati nell’arco di questi periodi e al momento di verificare la coerenza dei giudizi formulati sui candidati in esito all’insieme delle prove, in secondo luogo, l’utilizzo di test pre-strutturati, che seguono una metodologia prestabilita e utilizzano indicatori di comportamento predefiniti, in terzo luogo, la partecipazione del presidente della commissione giudicatrice ai lavori di quest’ultima nei primi minuti di svolgimento di ciascuna prova e, in quarto luogo, la realizzazione di studi e analisi per verificare la coerenza dei giudizi emessi dai membri della commissione giudicatrice.

76      La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità di tale motivo di ricorso, vertente sull’inosservanza della regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso.

77      A tal riguardo occorre ricordare che l’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto prevede che, in linea di principio, un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, proposto da un funzionario, è ricevibile solo se tale funzionario ha precedentemente presentato un reclamo all’APN, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

78      Tuttavia, un reclamo diretto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso pare privo di senso, dato che l’istituzione di cui trattasi non ha il potere di annullare o modificare le decisioni di una tale commissione e, pertanto, il rimedio giuridico di cui dispongono gli interessati nei confronti di una simile decisione consiste, di regola, nell’adire direttamente il giudice dell’Unione (v. ordinanza del 26 settembre 2019, Barata/Parlamento, C‑71/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:793, punto 81 e giurisprudenza citata).

79      In un’ipotesi del genere la presentazione di un reclamo da parte dell’interessato, prima di adire il giudice dell’Unione, rappresenta solo una semplice facoltà (v. ordinanza del 26 settembre 2019, Barata/Parlamento, C‑71/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:793, punto 81 e giurisprudenza citata).

80      Tuttavia, qualora l’interessato nei confronti della decisione di una commissione giudicatrice di concorso, anziché adire direttamente il giudice dell’Unione, invochi le disposizioni statutarie per rivolgersi con un reclamo amministrativo all’APN, la ricevibilità del ricorso giurisdizionale proposto successivamente dipenderà dal rispetto, da parte dell’interessato, di tutti gli obblighi procedurali connessi al rimedio del previo reclamo (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Cuallado Martorell/Commissione, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, punto 62 e giurisprudenza citata).

81      A tal riguardo, risulta da una giurisprudenza costante che la regola della concordanza tra il reclamo e il successivo ricorso impone, a pena di irricevibilità, che il motivo dedotto dinanzi al giudice dell’Unione sia già stato dedotto nell’ambito del procedimento precontenzioso, affinché l’APN sia stata messa in condizione di conoscere, in modo sufficientemente preciso, le censure che l’interessato formula avverso la decisione impugnata (v. sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 50 e giurisprudenza citata).

82      Ne consegue che, nei ricorsi dei funzionari, le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo censure fondate sulla stessa causa petendi sulla quale si fondano le censure dedotte nel reclamo, fermo restando che tali censure possono essere sviluppate, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non necessariamente contenuti in detto reclamo, ma strettamente connessi a esso (v. sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 51 e giurisprudenza citata).

83      Nel caso di specie, nel reclamo il ricorrente si è limitato, da un lato, a censurare, in primo luogo, la mancata trasmissione dei nomi dei candidati idonei che non figuravano nell’elenco di riserva, in secondo luogo, l’ammissibilità di alcuni dei candidati idonei, in terzo luogo, la circostanza che, a suo avviso, taluni candidati sono stati illegalmente trasferiti dal concorso AD 9 al concorso AD 7, in quarto luogo, i problemi tecnici che avrebbe asseritamente riscontrato durante le prove e, in quinto luogo, la valutazione da lui ricevuta per quanto riguarda il colloquio sul settore specifico del concorso, nonché, dall’altro lato, a presentare una domanda di accesso a taluni documenti relativi al concorso, in particolare le valutazioni riguardanti gli altri candidati, e a chiedere precisazioni in merito all’errore materiale menzionato al precedente punto 8 e ad eventuali altri errori che sarebbero stati commessi nell’ambito della sua valutazione.

84      Tuttavia, si deve necessariamente constatare che, nel reclamo, il ricorrente non ha dedotto alcun argomento strettamente connesso, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 82, da un lato, alle misure organizzative che figurerebbero nella sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), e che sono elencate ai precedenti punti 74 e 75 e, dall’altro, all’articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto.

85      Infatti, il reclamo non contiene alcun elemento esplicito e preciso che consenta, anche con spirito di apertura, di interpretarlo come riguardante, più in generale, il modo in cui la commissione giudicatrice era composta oppure organizzata. In mancanza di simili elementi non è soddisfatto il requisito di uno stretto collegamento del motivo e degli argomenti dedotti per la prima volta nel ricorso con motivi o argomenti contenuti nel reclamo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 novembre 2024, WS/EUIPO, T‑221/23, non pubblicata, EU:C:2024:820, punto 52).

86      Tale conclusione è confermata dal fatto che la Commissione non ha svolto, nella decisione di rigetto del reclamo, la benché minima argomentazione riguardante le questioni sollevate nell’ambito presente motivo di ricorso, circostanza questa che indica che essa si trovava nell’impossibilità di comprendere che simili questioni figurassero nel reclamo.

87      Occorre pertanto concludere che la regola della concordanza non è stata rispettata nel caso di specie.

88      Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti sollevati dal ricorrente nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento.

89      In primo luogo, basandosi sulla sentenza del 1° luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07, EU:F:2010:72, punti 119 e 120), il ricorrente afferma, in sostanza, che la regola della concordanza può intervenire soltanto qualora il ricorso contenzioso modifichi l’oggetto del reclamo o la relativa causa, dovendosi interpretare quest’ultima nozione di «causa» in senso lato, e che, secondo una simile interpretazione e per quanto riguarda la domanda di annullamento, occorre intendere per «causa della controversia» la contestazione della parte ricorrente della legittimità interna dell’atto impugnato o, in alternativa, della sua legittimità esterna. Conseguentemente, la modifica della causa della controversia e, pertanto, l’irricevibilità per mancato rispetto della regola della concordanza si verificherebbero, in linea di principio, soltanto se la parte ricorrente, limitandosi nel suo reclamo a censurare la validità formale dell’atto che le arreca pregiudizio, compresi gli aspetti processuali, deduca motivi di merito nel proprio ricorso o, viceversa, se la parte ricorrente, dopo aver unicamente contestato nel proprio reclamo la legittimità nel merito dell’atto che le arreca pregiudizio, presenti un ricorso contenente motivi relativi alla validità formale di tale atto, compresi gli aspetti processuali. Ebbene, il ricorrente ritiene che ciò non si verifichi nel caso di specie, che non vi sia stata alcuna modifica della causa della controversia, che sia la legittimità interna sia la legittimità esterna della decisione del 29 febbraio 2024 siano state contestate nel reclamo e poi nel ricorso, e che il presente motivo di ricorso non sia quindi irricevibile.

90      Il ricorrente aggiunge che un’interpretazione elastica del requisito relativo alla concordanza tra il reclamo e il ricorso si impone nella misura in cui consente di rispettare il principio della tutela giurisdizionale effettiva, alleggerendo per quanto possibile i vincoli che tale regola impone alla parte ricorrente in relazione ai motivi e agli argomenti che il suo avvocato può sviluppare nel ricorso.

91      Infine, il ricorrente afferma di dubitare che il procedimento precontenzioso rappresenti la sede in cui ricercare attivamente e concretamente una composizione amichevole delle controversie laddove, nella maggior parte dei casi, i reclami sono respinti o non sono trattati nel termine di quattro mesi. Egli sostiene inoltre che la risoluzione extragiudiziale delle controversie, benché auspicabile, non è un diritto fondamentale. Essa non può giustificare una radicale limitazione delle possibilità di contestare una decisione con argomenti nuovi.

92      Tale argomentazione deve essere respinta. Infatti, è sufficiente constatare che, nella sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki (T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punti 75, 79 e 80), in risposta a un argomento secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica aveva applicato la regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 1° luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07, EU:F:2010:72), il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica, basandosi sulla sola circostanza che un motivo fosse diretto a contestare la legittimità interna o, in alternativa, la legittimità esterna di un atto impugnato, al fine di valutare se le censure fossero fondate sulla stessa causa su cui si fondavano quelle dedotte nel reclamo, si poneva in contrasto con la finalità perseguita dall’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto. Le nozioni di legittimità interna e di legittimità esterna, infatti, sono troppo ampie ed astratte, sotto il profilo dell’oggetto preciso della censura di cui trattasi, per assicurare che un simile collegamento possa sussistere tra motivi che rientrano esclusivamente nell’una o nell’altra di tali nozioni (v. sentenza del 31 gennaio 2018, Gyarmathy/FRA, T‑196/15 P, non pubblicata, EU:T:2018:47, punto 86 e giurisprudenza citata).

93      Inoltre, l’applicazione della regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo nonché il suo controllo da parte del giudice dell’Unione devono garantire il pieno rispetto, al contempo, del principio della tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, espresso all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, affinché l’interessato possa essere in grado di contestare validamente una decisione dell’APN che gli arreca pregiudizio, ma anche del principio di certezza del diritto, affinché l’APN sia in grado di conoscere, sin dalla fase del reclamo, le censure formulate dall’interessato contro la decisione contestata (sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 82).

94      Se è vero che il reclamo deve essere interpretato con spirito di apertura, esso deve tuttavia contenere elementi al contempo precisi ed espliciti che si colleghino strettamente agli argomenti successivamente sollevati nel ricorso, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 85, il che non avviene per quanto riguarda l’argomentazione svolta nell’ambito del presente motivo di ricorso.

95      In secondo luogo, il ricorrente afferma, in sostanza, che non poteva in alcun caso dedurre il presente motivo nel reclamo, nella misura in cui è solo nella fase della decisione di rigetto del reclamo che egli ha potuto prendere conoscenza delle asserite disfunzioni, che gli era impossibile individuare esattamente, nella fase del reclamo, se le regole procedurali fossero state o meno rispettate e che «non disponeva di alcun documento sull’evoluzione della procedura».

96      Tale argomento deve essere respinto in quanto infondato in fatto. Infatti, nulla ostava a che il ricorrente formulasse nel reclamo le censure esposte nell’ambito del presente motivo di ricorso. in tal modo, l’argomento vertente sull’assenza del presidente o del vicepresidente della commissione giudicatrice avrebbe potuto essere sollevato nella fase del reclamo. Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento vertente sulla violazione dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto. Quanto agli altri argomenti tratti dalla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), la decisione di rigetto del reclamo non fornisce alcun elemento che consenta di concludere che le misure organizzative elencate al precedente punto 75 non fossero state adottate nel caso di specie, né il ricorrente fornisce elementi del genere, circostanza questa che indica che la sua argomentazione è puramente teorica.

97      In terzo luogo, il ricorrente afferma che la violazione del principio di parità di trattamento, sollevata nell’ambito del presente motivo di ricorso, è stata menzionata nel reclamo nella misura in cui in esso si afferma che la commissione giudicatrice è incorsa in errori nella valutazione dell’ammissibilità di taluni candidati i cui nomi comparivano nell’elenco di riserva.

98      Tale argomento deve essere respinto. L’argomento vertente su errori manifesti di valutazione relativi ai curriculum vitae di taluni candidati in sede di verifica dell’ammissibilità dei candidati non può essere considerato strettamente collegato, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 82, alle censure svolte nell’ambito del presente motivo di ricorso, che riguardano la composizione della commissione giudicatrice e il suo coordinamento interno durante le prove del concorso. D’altronde, si deve necessariamente constatare, leggendo la decisione di rigetto del reclamo, che la Commissione non ha risposto a simili censure in quanto essa non poteva comprendere, leggendo il reclamo, di dover rispondere a questo tipo di censure.

99      In quarto luogo, il ricorrente afferma che la regola della concordanza non compare «nei regolamenti di procedura» del Tribunale, circostanza questa che depone a favore di un’applicazione elastica di detta regola. In particolare, il ricorrente deduce che la circostanza che l’APN non figuri tra i soggetti elencati all’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che disciplina il meccanismo di ammissione delle impugnazioni, dimostra che tale soggetto, che costituisce parte integrante dell’amministrazione, non può essere assimilato a una commissione di ricorso indipendente. Il ricorrente aggiunge che la regola della concordanza non sarebbe applicabile nel caso di specie poiché essa deve restare appannaggio di organi giurisdizionali o quasi giurisdizionali, tra i quali non rientra l’APN.

100    Tale argomentazione deve essere respinta nella misura in cui la regola della concordanza tra i motivi dedotti nel corso del procedimento precontenzioso e quelli dedotti nel ricorso, anche se di origine giurisprudenziale, trova il suo fondamento nell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, al quale il ricorrente è soggetto (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2014, Cerafogli/BCE, F‑26/12, EU:F:2014:218, punto 38). In ogni caso per quanto riguarda, in particolare, l’argomento secondo il quale l’APN non è contemplata dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è sufficiente osservare che le finalità, da un lato, di tale articolo e, dall’altro, della regola della concordanza sono fondamentalmente diverse, nella misura in cui quest’ultima non concerne l’ammissione dei ricorsi o delle impugnazioni in quanto tale, bensì la salvaguardia della possibilità di una composizione amichevole durante la fase precontenziosa.

101    Da tutte le suesposte considerazioni discende che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

102    Il ricorrente contesta alla Commissione un’assenza totale di motivazione della decisione del 29 febbraio 2024.

103    Egli afferma, in particolare, che la Commissione non ha spiegato le ragioni per le quali il suo punteggio è stato aumentato di un punto supplementare in seguito alla sua domanda di riesame. Secondo il ricorrente, era inoltre fondamentale informarlo delle condizioni in cui si è svolto tale riesame della valutazione e, soprattutto, delle irregolarità riscontrate, al fine di verificare, in particolare, il rispetto del principio di parità di trattamento. Il ricorrente deduce che sebbene, nei concorsi a partecipazione numerosa, la semplice comunicazione dei punteggi costituisca una motivazione sufficiente, tale argomentazione deve, tuttavia, essere respinta qualora siano stati presentati un riesame o un reclamo, nella misura in cui il numero di candidati è più limitato.

104    Il ricorrente aggiunge di non essere stato messo in condizione di conoscere i «motivi per cui la commissione giudicatrice era giunta alla [decisione del 29 febbraio 2024], né [il] metodo utilizzato dalla commissione giudicatrice».

105    Infine, il ricorrente afferma che il difetto di motivazione comporta la violazione del diritto fondamentale alla parità delle parti nel processo, che discenderebbe dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, la cui applicazione alle istituzioni dell’Unione sarebbe ormai pacifica.

106    La Commissione contesta tale argomentazione.

107    Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione europea e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto Quanto alle decisioni prese da una commissione giudicatrice di concorso, come la Corte ha dichiarato nella sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice in forza dell’articolo 6 dell’allegato III allo Statuto. Tale vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione dell’Unione quanto dei candidati interessati o di terzi. Il rispetto di tale vincolo del segreto vieta, pertanto, sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (v. sentenza del 22 settembre 2021, JR/Commissione, T‑435/20, EU:T:2021:608, punti 46 e 50 e giurisprudenza citata).

108    L’obbligo di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve, in tali circostanze, tener conto della natura dei lavori di cui trattasi che comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati per il posto da coprire, al fine di redigere un elenco degli idonei (v. sentenza del 22 settembre 2021, JR/Commissione, T‑435/20, EU:T:2021:608, punti 51 e 52 e giurisprudenza citata).

109    Dalla medesima giurisprudenza risulta che la seconda fase dei lavori di una commissione giudicatrice di concorso è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori. In tal senso, è stato dichiarato che i criteri per la correzione, adottati dalla commissione giudicatrice prima dello svolgimento delle prove, costituivano parte integrante delle valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione sui meriti rispettivi dei candidati. Tali criteri sono quindi soggetti ad un vincolo di segretezza allo stesso titolo delle valutazioni della commissione esaminatrice. Le valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione giudicatrice si riflettono nel punteggio che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tale punteggio è quindi l’espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi. Tenuto conto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni giudicatrici, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni di tali commissioni (v. sentenza del 22 settembre 2021, JR/Commissione, T‑435/20, EU:T:2021:608, punti da 54 a 57 e giurisprudenza citata).

110    È stato altresì dichiarato che una motivazione siffatta, consistente nel comunicare i punteggi ottenuti nelle diverse prove, non lede i diritti dei candidati. Essa consente loro di conoscere il giudizio di valore assegnato alle loro prestazioni e di accertare, se del caso, che non hanno effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per l’ammissione a determinate prove o al complesso delle prove d’esame (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 32).

111    Infine, per quanto riguarda la valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice sulle capacità dei candidati durante la prova è ammesso che, in considerazione del suo ampio potere discrezionale, la commissione giudicatrice non può essere tenuta, nel motivare l’insuccesso di un candidato ad una prova, a precisare le risposte del candidato ritenute insufficienti o a spiegare perché tali risposte siano state ritenute insufficienti. Un simile grado di motivazione non è necessario per permettere al giudice di svolgere il suo controllo giurisdizionale e, di conseguenza, per consentire al candidato di valutare l’opportunità di presentare un reclamo o, eventualmente, un ricorso (v. sentenza del 6 ottobre 2021, NZ/Commissione, T‑668/20, non pubblicata, EU:T:2021:667, punti 63 e 64 e giurisprudenza citata).

112    È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se, nel caso di specie, la decisione del 29 febbraio 2024 sia sufficientemente motivata.

113    Occorre anzitutto rilevare che la decisione del 29 febbraio 2024 rientra nella seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice la quale, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 109, è coperta dal vincolo di segretezza inerente a tali lavori. Pertanto, sulla base della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 109 a 111, la commissione giudicatrice non era tenuta né a specificare quali risposte del ricorrente siano state giudicate insufficienti o a spiegare perché tali risposte siano state giudicate insufficienti, né a fornirgli una griglia dei criteri di valutazione.

114    La decisione del 29 febbraio 2024 era inoltre accompagnata da un passaporto delle competenze, il quale indica che il ricorrente ha ottenuto, in totale, 111 punti, e quindi un punteggio inferiore di 2 punti alla soglia minima che figurava nella decisione del 20 novembre 2023, ossia 113 punti.

115    Tale passaporto delle competenze contiene altresì il punteggio ottenuto dal ricorrente per ciascuna competenza generale valutata, nonché i commenti generali della commissione giudicatrice su ognuna di tali competenze. Più precisamente, la prestazione del ricorrente è stata ritenuta «forte» per la competenza «analisi e risoluzione di problemi», avendo egli ottenuto 7 punti su 10; «forte» per la competenza «comunicazione», avendo egli ottenuto 7 punti su 10; «forte» per la competenza «capacità di produrre risultati di qualità», avendo egli ottenuto 7 punti su 10; «buona» per la competenza «apprendimento e sviluppo», avendo egli ottenuto 6 punti su 10; «forte» per la competenza «individuazione delle priorità e spirito organizzativo», avendo egli ottenuto 7 punti su 10; «forte» per la competenza «resilienza», avendo egli ottenuto 7 punti su 10; «buona» per la competenza «lavorare in gruppo», avendo egli ottenuto 6 punti su 10, e «buona» per la competenza «leadership», avendo egli ottenuto 6 punti su 10.

116    Oltre al punteggio e ai commenti generali della commissione giudicatrice, le sezioni dedicate alle competenze generali precisano anche quali sono gli aspetti di ciascuna di tali competenze che tale commissione ha inteso valutare. Ad esempio, per quanto riguarda la competenza generale «analisi e risoluzione di problemi», il passaporto delle competenze menziona quanto segue:

«Sono stati valutati i seguenti aspetti: comprensione delle informazioni disponibili[,] valutazione critica delle informazioni provenienti da diverse fonti[,] individuazione delle diverse opzioni e anticipazione delle loro potenziali implicazioni[,] proposta di soluzioni creative e pratiche ai problemi riscontrati (…)».

117    Inoltre, tale passaporto delle competenze contiene il punteggio ottenuto dal ricorrente per il colloquio relativo al settore specifico e per la prova scritta relativa al settore specifico, nonché i commenti generali della commissione giudicatrice su ciascuna di queste due prove. Più precisamente, la prestazione del ricorrente è stata ritenuta «soddisfacente» per il colloquio relativo al settore specifico, avendo egli ottenuto 31 punti su 50, e «soddisfacente» per la prova scritta relativa al settore specifico, avendo egli ottenuto 27 punti su 50. È con riferimento a quest’ultima prova che, nell’ambito della decisione del 29 febbraio 2024, la commissione giudicatrice ha aumentato il punteggio totale del ricorrente di un punto supplementare, di modo che il ricorrente è stato informato circa l’elemento delle prove che ha giustificato un aumento del suo punteggio successivamente al riesame.

118    Da quanto precede si evince che, conformemente ai requisiti ricordati al precedente punto 109, la commissione giudicatrice ha fornito al ricorrente i punteggi ottenuti per ciascuna delle competenze valutate, per il colloquio relativo al settore specifico e per la prova scritta relativa al settore specifico. Inoltre, tale commissione gli ha trasmesso un passaporto delle competenze, contenente una valutazione generale delle sue competenze e della sua prestazione per quanto riguarda il colloquio relativo al settore specifico e la prova scritta relativa al settore specifico, nonché i criteri in base ai quali tali competenze e prove concernenti il settore specifico sono state valutate. Pertanto, il ricorrente ha potuto comprendere, in modo giuridicamente sufficiente, la ragione per la quale il suo nome non è stato inserito nell’elenco di riserva del concorso. La Commissione non ha quindi violato il suo obbligo di motivazione, che è previsto all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

119    Il resto dell’argomentazione svolta dal ricorrente non rimette in discussione tale constatazione.

120    Difatti, in primo luogo, la commissione giudicatrice non era tenuta a spiegare i «motivi per cui (…) era giunta alla decisione [del 29 febbraio 2024 e il] metodo da essa utilizzato» e, in particolare, i motivi per cui un punto era stato aggiunto al suo punteggio riguardante la prova scritta relativa al settore specifico. Infatti, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 109 discende che era sufficiente che la Commissione comunicasse al ricorrente il punteggio complessivo ottenuto per tale prova.

121    In secondo luogo, il ricorrente sostiene erroneamente che la semplice comunicazione dei punteggi non costituisce una motivazione sufficiente qualora siano stati presentati un riesame o un reclamo (v. ordinanza del 12 dicembre 2024, EH/Commissione, T‑322/24, non pubblicata, EU:T:2024:899, punti 1 e da 24 a 43 e giurisprudenza citata).

122    Quanto all’argomento del ricorrente vertente sulla violazione del diritto fondamentale alla parità delle parti nel processo, esso non può essere accolto, in quanto fondato su un asserito difetto di motivazione, che è stato escluso nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2025, Zardini/Commissione, T‑9/24, non pubblicata, EU:T:2025:496, punto 128).

123    Occorre quindi respingere il terzo motivo di ricorso e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

124    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      HH è condannato alle spese.

Svenningsen

Laitenberger

Stancu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 2025.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. T-23/25 del 19/11/2025