Litigios n. C-527/21 P de 09/11/2023
Tribunal de Justicia en apelación
Procedimiento : Recurso
Estado del asunto : Concluido
Resultado : Parcialmente aceptada

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

9 novembre 2023 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale EPSO/AD/338/17 – Denegata ammissione del ricorrente alla fase successiva del concorso – Principio di non discriminazione fondata sulla disabilità – Accesso ai documenti – Rigetto della domanda di accesso ai quesiti posti nell’ambito di una prova – Segreto dei lavori della commissione giudicatrice – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 3 – Concorso generale EPSO/AD/356/18 – Mancato inserimento nell’elenco di riserva – Ricevibilità di una domanda di annullamento di tale elenco di riserva – Principio del contraddittorio – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa C‑527/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 agosto 2021,

XC, rappresentato da F. Rosi, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da A. Spina e L. Vernier, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, facente funzione di presidente di sezione, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, XC chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 febbraio 2021, XC/Commissione (T‑488/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:76), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, del 4 dicembre 2017, di non ammetterlo alla fase successiva del concorso (in prosieguo: la «decisione controversa della commissione giudicatrice»); in secondo luogo, all’annullamento della decisione C (2018) 3969 della Commissione europea, del 19 giugno 2018, in materia di accesso ai documenti (in prosieguo: la «decisione controversa della Commissione»); in terzo luogo, all’annullamento dell’elenco di riserva costituito nell’ambito del concorso generale EPSO/AD/356/18 per l’assunzione di amministratori AD 5, pubblicato il 22 maggio 2019 (in prosieguo: l’«elenco di riserva controverso»); e, in quarto luogo, al risarcimento di diversi danni che egli afferma di aver subìto.

 Contesto normativo

 Direttiva 2000/78/CE

2        Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), intitolato «Nozione di discriminazione»:

«1.      Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.      Ai fini del paragrafo 1:

(...)

b)      sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

(...)

ii)      nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.

(...)».

3        L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», è così formulato:

«Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».

 Regolamento (CE) n. 1049/2001

4        L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), intitolato «Eccezioni», al paragrafo 3 così dispone:

«3.      L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».

5        L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Esame delle domande iniziali», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1.      Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2.      Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma».

 Statuto

6        L’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), al paragrafo 4, terzo comma, prevede quanto segue:

«Per “accomodamenti ragionevoli” in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l’adozione di misure adeguate, in base alle necessità, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell’impiego, ovvero di seguire attività di formazione, salvo che ciò comporti un onere sproporzionato per l’istituzione».

7        L’articolo 27, primo comma, dello Statuto è così formulato:

«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. (...)».

 Fatti

8        I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 1 a 25 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere riassunti come segue.

 Decisione controversa della commissione giudicatrice

9        Il 30 marzo 2017 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/338/17 volto alla costituzione di un elenco riserva per l’assunzione di amministratori AD 5 (GU 2017, C 99 A, pag. 1; in prosieguo: il «primo bando di concorso»).

10      L’allegato II al primo bando di concorso, intitolato «Disposizioni generali relative ai concorsi generali», precisa quanto segue:

«1.3.      Pari opportunità e misure particolari

I candidati affetti da disabilità o da condizioni di salute che possono ostacolare la loro capacità di sostenere le prove sono pregati di indicarlo nell’atto di candidatura e di comunicare all’EPSO il tipo di misure particolari di cui necessitano».

11      Il 31 maggio 2017 XC ha presentato la propria candidatura a tale concorso generale. Nell’ambito della sua candidatura, egli ha segnalato all’EPSO la propria disabilità visiva e ha presentato una domanda al riguardo al fine di disporre di più tempo per effettuare le prove, ai sensi dell’allegato II al primo bando di concorso.

12      Con messaggio di posta elettronica del 6 giugno 2017, l’EPSO ha accordato a XC tempo aggiuntivo nella misura del 50% per le prove del tipo «domande a scelta multipla» su computer, vale a dire le prove di ragionamento verbale, di ragionamento numerico e di ragionamento astratto, che costituivano la prima fase della procedura di selezione di cui trattasi.

13      Il 27 settembre 2017 EPSO ha informato XC che questi aveva superato dette prove e l’ha invitato a sostenere la prova successiva del concorso, ossia la prova e‑tray (in prosieguo: la «prova e-tray»). Tale prova era destinata a valutare la capacità dei candidati di analizzare e risolvere problemi, di produrre risultati di qualità e di individuare priorità, nonché il loro spirito organizzativo e la loro capacità di lavorare con gli altri.

14      Lo stesso giorno XC ha presentato all’EPSO una nuova domanda di misure particolari.

15      Il 12 ottobre 2017 l’EPSO ha informato XC che avrebbe avuto a disposizione tempo aggiuntivo in misura pari alla metà del tempo accordato agli altri candidati, vale a dire 8 minuti in aggiunta ai 15 minuti necessari, per la lettura delle istruzioni relative allo svolgimento della prova di cui trattavasi, e 25 minuti supplementari in aggiunta ai 50 minuti previsti, per scegliere le diverse risposte alle situazioni presentate nel corso di tale prova. Inoltre, l’EPSO ha affermato che sarebbe stato consegnato a XC un contaminuti e che un assistente lo avrebbe aiutato a gestire il tempo a sua disposizione. Infine, l’EPSO ha aggiunto che un altro assistente sarebbe stato disponibile per tutti gli aggiustamenti dello schermo che si fossero resi necessari e che, se lo avesse voluto, XC avrebbe potuto utilizzare lenti o altri strumenti necessari alla visione.

16      Con la decisione controversa della commissione giudicatrice quest’ultima ha deciso di non ammettere XC alla fase successiva del concorso, in quanto egli non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto per essere ammesso.

17      Con messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2018 XC ha presentato al direttore dell’EPSO, in qualità di autorità avente il potere di nomina, un reclamo amministrativo contro la decisione controversa della commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Nell’ambito di tale reclamo XC ha affermato, da un lato, che la prova e‑tray non sarebbe stata affidabile ai fini della selezione dei candidati e, dall’altro, che l’EPSO avrebbe violato la direttiva 2000/78. In particolare, secondo XC, la misura compensativa particolare di cui aveva beneficiato non avrebbe soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 5 della direttiva 2000/78.

18      L’EPSO non ha fornito una risposta esplicita al suddetto reclamo.

 Decisione controversa della Commissione

19      Il 5 marzo 2018 XC ha presentato una domanda in forza del regolamento n. 1049/2001, registrata con il n. 2018/1328, volta a ottenere l’accesso alla copia dei documenti relativi alla prova e-tray (in prosieguo: i «documenti richiesti»), sia in lingua italiana sia nell’eventuale lingua originale di redazione di tali documenti, con l’indicazione delle risposte che aveva fornito a tale prova, di quelle ritenute corrette dalla commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, nonché dei criteri e dei punteggi di valutazione (in prosieguo: la «domanda iniziale»).

20      Con decisione del 21 marzo 2018, l’EPSO ha respinto la domanda iniziale.

21      Il 12 aprile 2018 XC ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 (in prosieguo: la «domanda di conferma»). In tale occasione egli ha presentato un’altra domanda volta a ottenere l’accesso al numero di caratteri, compresi gli spazi, dei documenti richiesti, e ciò per ciascun messaggio di posta elettronica facente parte della prova e-tray, per ciascuna domanda e per ciascuna risposta ritenuta corretta.

22      Con la decisione controversa della Commissione, quest’ultima ha confermato la decisione del 21 marzo 2018 e ha inoltre respinto la domanda volta a ottenere l’accesso al numero di caratteri dei documenti richiesti.

 Elenco di riserva controverso

23      L’8 marzo 2018 l’EPSO ha pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/356/18 volto alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori AD 5 (GU 2018, C 88 A, pag. 1).

24      Il 3 maggio 2018 XC ha presentato la propria candidatura a detto concorso e, in tale occasione, ha presentato una nuova domanda di misure compensative, ai sensi del punto 1.3 dell’allegato II al citato bando di concorso.

25      In primo luogo, in considerazione della sua disabilità visiva, XC ha chiesto di poter sostenere le prove su carta con l’utilizzo di una penna, anziché su computer. In secondo luogo, egli ha precisato che gli era stata appena diagnosticata una nuova disabilità, causata da lesioni neurologiche alla sostanza bianca cerebrale, che comportava in particolare una riduzione dell’abilità di risoluzione dei problemi. A tale riguardo, egli ha affermato che la prova del test situazionale [situational judgment test (SJT)] poteva discriminarlo.

26      Con messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2018 l’EPSO ha accolto parzialmente tale nuova domanda di misure compensative, concedendo a XC tempo aggiuntivo ma negandogli la concessione delle altre misure compensative richieste.

27      Il 7 giugno 2018, dopo vari scambi di messaggi di posta elettronica, l’EPSO ha confermato il suo rifiuto di concedere tali ulteriori misure compensative, basandosi sul parere di un medico interno alla Commissione.

28      Il 19 settembre 2018, dopo aver sostenuto le prime prove, XC è stato informato dall’EPSO del fatto che egli non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto per essere ammesso alla prova successiva del concorso.

29      Con messaggio di posta elettronica del 25 settembre 2018, XC ha chiesto all’EPSO di potere accedere alle valutazioni effettuate da quest’ultimo e ai pareri dei suoi medici con riferimento al diniego di dette misure compensative.

30      Con messaggio di posta elettronica del 29 settembre 2018 XC ha presentato all’EPSO una domanda di riesame, come previsto al punto 4.2.2 dell’allegato II al bando relativo al concorso generale EPSO/AD/356/18 (in prosieguo: la «domanda di riesame controversa»).

31      Con lettera del 19 ottobre 2018 l’EPSO ha risposto alla domanda menzionata al precedente punto 29, fornendo una copia delle valutazioni del medico interno. Secondo queste ultime, previa consultazione dei referti forniti dagli specialisti, non sarebbero sussistiti argomenti medici sufficienti, per quanto riguardava XC, per privilegiare il supporto su «carta» rispetto al supporto «schermo».

32      Il 22 maggio 2019 l’EPSO ha pubblicato sul suo sito Internet l’elenco di riserva controverso, nel quale non figurava il nome di XC.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

33      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2019, XC ha proposto un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione controversa della commissione giudicatrice, della decisione controversa della Commissione nonché dell’elenco di riserva controverso (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»), e, dall’altro, al risarcimento dei diversi danni che egli avrebbe subìto a causa di tali decisioni.

34      A sostegno di tale ricorso, per quanto riguarda la decisione controversa della commissione giudicatrice, XC ha dedotto tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione degli articoli 3 e 7 dell’allegato III allo Statuto; il secondo, sulla violazione dell’articolo 6 di tale allegato nonché del principio della parità di trattamento; e, il terzo, sulla violazione del divieto di discriminazione fondata sulla disabilità di cui all’articolo 1 quinquies dello Statuto e agli articoli 2 e 5 della direttiva 2000/78.

35      Riguardo alla decisione controversa della Commissione, XC ha dedotto due motivi vertenti, il primo, sulla violazione del regolamento n. 1049/2001, in quanto tale istituzione ha rifiutato l’accesso al contenuto della prova e-tray, e, il secondo, sulla violazione di tale regolamento, in quanto detta istituzione ha rifiutato l’accesso al numero di caratteri di tale prova.

36      Quanto all’elenco di riserva controverso XC ha affermato che, in assenza di una risposta alla domanda di riesame della sua esclusione dal concorso EPSO/AD/356/18, egli si sarebbe trovato costretto a ricorrere «al buio» contro tale esclusione, chiedendo l’annullamento di detto elenco di riserva sulla base dell’articolo 270 TFUE.

37      Con la sentenza impugnata, in primo luogo, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione controversa della commissione giudicatrice dichiarando, in particolare, ai punti da 90 a 96 della sentenza impugnata, che tale domanda era infondata, in quanto XC non aveva fornito prove di fatti che consentissero di presumere l’esistenza di una discriminazione indiretta, atteso che l’EPSO aveva concesso le misure particolari da lui richieste e che tali misure erano, in ogni caso, sufficienti.

38      In secondo luogo, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione controversa della Commissione per i motivi esposti, in particolare, ai punti da 154 a 159 e da 168 a 172 della sentenza impugnata, secondo i quali, da un lato, l’interesse invocato da XC, consistente nell’agevolare l’esercizio dei suoi diritti di difesa nell’ambito del suo ricorso avverso la decisione controversa della commissione giudicatrice, non costituiva un «interesse pubblico prevalente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, e, dall’altro, la domanda di accesso al numero di caratteri dei documenti richiesti, presentata nell’ambito della domanda di conferma, riguardava l’accesso a un documento non menzionato nella domanda iniziale.

39      In terzo luogo, ai punti 180 e 181 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso, in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire di XC.

40      In quarto luogo, ai punti da 194 a 197 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento dei danni presentata da XC, in quanto, in particolare, per quanto riguarda il danno che XC afferma di aver subìto «in relazione a una discriminazione», non era stata constatata alcuna irregolarità riguardo alla decisione controversa della commissione giudicatrice e all’elenco di riserva controverso.

41      Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

42      Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 22 marzo 2021, XC ha chiesto, a norma degli articoli da 185 a 189 del regolamento di procedura della Corte, di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio ai fini della presentazione di un ricorso avverso la sentenza impugnata.

43      Con ordinanza del 9 luglio 2021 (C‑177/21 AJ), notificata a XC il 20 luglio 2021, la Corte ha accolto tale domanda.

44      Con la sua impugnazione XC chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare le decisioni controverse o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

–        condannare la Commissione al risarcimento del danno stabilito in via equitativa dalla Corte o, in subordine, disporre il rinvio al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e di quello che ha dato luogo alla sentenza impugnata o, in subordine, «riservare la questione delle spese, con rinvio al Tribunale».

45      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata, e

–        condannare XC alle spese.

 Sull’impugnazione

46      A sostegno dell’impugnazione XC deduce, in sostanza, tre motivi. Con il primo motivo di impugnazione, articolato in quattro parti e diretto contro l’analisi del Tribunale avente ad oggetto l’elenco di riserva controverso, XC afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio, i principi sanciti dalla giurisprudenza in materia di annullamento di un elenco di riserva redatto in esito a un concorso generale, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché l’obbligo di motivazione. Con il secondo motivo di impugnazione, suddiviso in tre parti e riguardante la valutazione del Tribunale vertente sulla decisione controversa della Commissione, XC afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe violato i principi di unità e coerenza del diritto dell’Unione nonché l’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 e che avrebbe, inoltre, snaturato i fatti. Con il terzo motivo di impugnazione, suddiviso in tre parti e relativo all’analisi del Tribunale riguardante la decisione controversa della commissione giudicatrice, XC afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 1 quinquies dello Statuto, la direttiva 2000/78, i principi generali in materia di contratti nonché l’obbligo di motivazione ad esso incombente. Infine, XC fa valere che le parti della sentenza impugnata riguardanti la domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto e le spese dovrebbero parimenti essere annullate, in quanto strettamente connesse al rigetto, da parte del Tribunale, delle domande di annullamento delle decisioni controverse.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

–       Sulla prima parte

47      Con la prima parte del primo motivo di impugnazione XC invoca la sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punti 54 e 57), per contestare al Tribunale di aver violato il principio del contraddittorio nonché, pertanto, la procedura e i principi generali del giusto processo nel contraddittorio tra le parti. Infatti, poiché il Tribunale ha dichiarato, al punto 181 della sentenza impugnata, che la domanda di XC diretta a ottenere l’annullamento dell’elenco di riserva controverso nel suo complesso era irricevibile per mancanza di interesse ad agire, esso avrebbe statuito in un senso diverso da quello auspicato dalle argomentazioni delle parti e ciò senza sottoporre al contraddittorio tale eccezione di irricevibilità sollevata d’ufficio.

48      In ogni caso, l’interesse ad agire di XC deriverebbe dal punto 60 del ricorso depositato nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, in cui XC avrebbe precisato che l’elenco di riserva controverso sarebbe stato un atto conclusivo del concorso, cosicché tale elenco di riserva sarebbe dannoso per XC e incompatibile con la sua «condizione di candidato». Infatti, poiché la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/356/18 non avrebbe respinto la domanda di riesame controversa, egli avrebbe avuto un «interesse pieno e diretto» all’impugnazione di detto elenco di riserva, che avrebbe costituito il primo atto recante rigetto implicito di tale domanda e che avrebbe posto fine alla sua condizione giuridica di candidato. Inoltre, egli avrebbe avuto un «interesse sovrabbondante» ad agire, nella misura in cui il suo interesse non sarebbe stato bilanciato con l’interesse degli altri candidati.

49      La Commissione fa valere che questa prima parte sarebbe infondata. Infatti, come risulterebbe dalla giurisprudenza, le condizioni di ricevibilità di un ricorso, previste agli articoli 90 e 91 dello Statuto, sarebbero di ordine pubblico e il giudice dell’Unione potrebbe esaminarle d’ufficio, cosicché il Tribunale avrebbe giustamente giudicato, sulla base di una costante giurisprudenza, che la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso era irricevibile. Pertanto, il fatto che le parti non si siano pienamente espresse sulla mancanza di interesse ad agire di XC non potrebbe costituire un vizio che infici la sentenza impugnata.

50      In ogni caso, se la Corte dovesse ritenere che sussista una violazione del principio del contraddittorio, tale errore di diritto, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non sarebbe tale da invalidare la sentenza impugnata, dal momento che il dispositivo di quest’ultima sarebbe fondato in base ad altri motivi di diritto. Infatti, la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso dovrebbe essere dichiarata irricevibile sulla base dei motivi da essa invocati nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, sui quali il Tribunale non si sarebbe pronunciato. A tal riguardo, la Commissione ricorda, in particolare, che la domanda di XC, datata 29 settembre 2018, avrebbe dovuto essere qualificata come «reclamo», ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e non come «domanda di riesame».

51      In ulteriore subordine, la Commissione sostiene che la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso dovrebbe essere respinta nel merito.

–       Sulla seconda parte

52      Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, XC contesta al Tribunale di aver violato e applicato erroneamente, ai punti 179 e 180 della sentenza impugnata, i principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di ricevibilità della sua domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso. Infatti, la giurisprudenza cui il Tribunale ha fatto riferimento a tale punto 180 non sarebbe rilevante, dal momento che essa riguarderebbe casi in cui i candidati interessati avevano ottenuto il riconoscimento delle loro ragioni per via dell’annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice di cui trattavasi, oppure per l’intervenuta revoca o modifica, da parte dell’amministrazione, delle decisioni contestate. Inoltre, da tale giurisprudenza discenderebbe che, quando viene constatata un’irregolarità nell’ambito di un concorso generale, l’interessato può essere adeguatamente tutelato se, a seguito di un dialogo con l’amministrazione interessata, si trova una soluzione personalizzata, mentre, in mancanza di un siffatto accordo, come nel caso di specie, potrebbe essere proposta una nuova azione in giudizio.

53      Peraltro, XC sostiene di aver chiesto l’annullamento dell’elenco di riserva controverso solo nella misura in cui esso aveva determinato il rigetto o il mancato esame, da parte della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/356/18, della domanda di riesame controversa, mentre egli non avrebbe mai chiesto l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, né avrebbe messo in discussione le posizioni degli altri candidati. Infine, nella sentenza del 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a. (C‑242/90 P, EU:C:1993:284, punti da 14 a 17), la Corte avrebbe dichiarato che è il Tribunale, e non il ricorrente, che, una volta riconosciuta la fondatezza del ricorso, deve interrogarsi d’ufficio se l’annullamento sia lesivo per la posizione di terzi, di modo che non sarebbe stato necessario che egli limitasse gli effetti della sua domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso alla propria posizione.

54      La Commissione replica che la seconda parte del primo motivo di impugnazione sarebbe infondata. Infatti, l’irricevibilità constatata dal Tribunale sarebbe giustificata poiché, come risulterebbe sia dal ricorso, sia dalla replica depositati nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, XC avrebbe chiesto l’annullamento integrale dell’elenco di riserva controverso. Peraltro, la giurisprudenza richiamata al punto 180 di tale sentenza sarebbe rilevante e da essa risulterebbe che tale elenco non avrebbe potuto essere annullato nei confronti di tutti i candidati. Infine, l’argomento invocato da XC riguardo alla sentenza del 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a. (C‑242/90 P, EU:C:1993:284, punti da 14 a 17), sarebbe inconferente in quanto non terrebbe conto della sentenza del 25 maggio 2000, Elkaïm e Mazuel/Commissione (T‑173/99, EU:T:2000:142, punto 23), alla quale il Tribunale ha fatto riferimento al punto 180 della sentenza impugnata e nella quale, contrariamente a quanto sostiene XC, i ricorrenti non avrebbero ottenuto il riconoscimento delle loro ragioni mediante l’annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso di cui trattavasi.

 Giudizio della Corte

55      Per quanto riguarda la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, occorre precisare, in via preliminare, che, da un lato, contrariamente a quanto sostiene XC, dalle conclusioni da egli formulate nell’atto di ricorso depositato nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, e ribadite nella replica depositata in tale causa, risulta che egli aveva chiesto l’annullamento integrale dell’elenco di riserva controverso.

56      Dall’altro lato, nei limiti in cui la seconda parte di tale motivo riguarda il punto 179 di tale sentenza, occorre constatare che tale parte è inconferente, in quanto tale punto verte sulla rinuncia di XC al suo ricorso per carenza, e non sulla ricevibilità della sua domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso.

57      Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio del contraddittorio, occorre ricordare che il diritto a un equo processo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 47 della Carta, e che, per soddisfare gli obblighi connessi a tale principio, i giudici dell’Unione vigilano per far osservare dinanzi ad essi e per osservare essi stessi detto principio, del quale devono poter beneficiare tutte le parti in causa in un processo di cui siano investiti i giudici dell’Unione. Esso implica parimenti il diritto delle parti di poter conoscere e discutere gli elementi rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione. Per soddisfare gli obblighi relativi a detto principio, occorre infatti che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi tanto di fatto quanto di diritto decisivi per l’esito del procedimento (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti da 56 a 59 e giurisprudenza ivi citata).

58      Al fine di garantire l’effettivo rispetto del principio del contraddittorio, alle parti deve essere rivolto un invito a presentare le loro osservazioni sul motivo che il giudice dell’Unione intende sollevare d’ufficio, in condizioni che consentano a queste ultime di prendere posizione in modo utile ed efficace su tale motivo anche presentando a detto giudice, se del caso, gli elementi probatori necessari per permettergli di pronunciarsi sul suddetto motivo con piena cognizione (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/ Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

59      Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato, al punto 180 della sentenza impugnata, in particolare, che «l’annullamento di tutti i risultati di un concorso costituisce, in linea di principio, una sanzione eccessiva rispetto all’irregolarità commessa» e, pertanto, che «una domanda diretta all’annullamento dell’elenco di riserva di un concorso è, in linea di principio, ricevibile, conformemente alla giurisprudenza, solo nei limiti in cui riguarda il rifiuto della commissione giudicatrice del concorso di inserire il ricorrente nell’elenco di riserva in questione». Al punto 181 di tale sentenza, il Tribunale ha concluso che «la domanda [di XC] diretta all’annullamento dell’elenco di riserva [controverso] nel suo complesso [era] irricevibile per mancanza di interesse ad agire».

60      Il Tribunale ha rilevato d’ufficio la mancanza di interesse ad agire di XC in relazione alla sua domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso.

61      Sebbene il Tribunale fosse in effetti legittimato a procedere in tal modo, dal momento che la mancanza di interesse ad agire costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico che il giudice dell’Unione può sollevare d’ufficio (v., in tal senso, ordinanza del 21 luglio 2020, Abaco Energy e a./Commissione, C‑436/19 P, EU:C:2020:606, punto 90 e giurisprudenza ivi citata), resta il fatto che dal fascicolo di primo grado non risulta che le parti abbiano potuto conoscere tale motivo e discuterlo in contraddittorio. Peraltro, sebbene la Commissione avesse fatto valere, nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, che tale domanda di annullamento era irricevibile sotto diversi profili, essa non aveva tuttavia invocato la mancanza di interesse ad agire di XC.

62      Orbene, al fine di garantire il rispetto effettivo del principio del contraddittorio, il Tribunale, in forza della giurisprudenza esposta ai punti 57 e 58 della presente sentenza, avrebbe dovuto consentire alle parti di prendere posizione in modo utile ed effettivo sulla questione se XC avesse un interesse ad agire per l’annullamento dell’elenco di riserva controverso, cosa che non ha fatto.

63      Ne consegue che il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio nei limiti in cui ha respinto, al punto 181 della sentenza impugnata, la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire di XC, senza sottoporre tale eccezione di irricevibilità, sollevata d’ufficio, a un dibattito in contraddittorio.

64      Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che una violazione del principio del contraddittorio, che fa parte dei diritti della difesa contemplati dall’articolo 47 della Carta, giustifica l’annullamento di una decisione adottata al termine di un procedimento solo qualora, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2020, Romania/Commissione, C‑498/19 P, EU:C:2020:686, punto 77, nonché del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 49). A tale riguardo la Corte ha precisato che non si può obbligare un ricorrente, che deduce la violazione dei suoi diritti della difesa, a dimostrare che la decisione dell’istituzione dell’Unione interessata avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che una simile ipotesi non è totalmente esclusa (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 106 e giurisprudenza ivi citata).

65      Pertanto occorre valutare, in primo luogo, e fatta salva la decisione da adottare sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata riguardante la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso, se si possa escludere del tutto che, in assenza di una violazione del principio del contraddittorio da parte del Tribunale, derivante dal fatto che quest’ultimo ha omesso di sentire le parti in merito all’eccezione di irricevibilità relativa alla mancanza di interesse ad agire di XC, sollevata d’ufficio da tale giudice, il procedimento in tale causa avrebbe potuto avere un esito diverso.

66      A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta, da un lato, che le conseguenze derivanti dall’annullamento di una misura relativa alle procedure di selezione del personale dell’Unione devono essere stabilite tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascuna singola situazione e, pertanto, che non vi è alcuna regola di diritto secondo cui i risultati di concorsi non possano mai essere annullati in quanto un siffatto annullamento costituirebbe necessariamente una conseguenza eccessiva dell’irregolarità commessa (sentenza dell’8 maggio 2019, Entreprise commune Fusion for Energy/Galocha, C‑243/18 P, EU:C:2019:378, punto 48).

67      Dall’altro lato, nella sentenza del 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a. (C‑242/90 P, EU:C:1993:284, punti da 14 a 17), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che il Tribunale era incorso in un errore di diritto annullando tutti gli atti della procedura del concorso oggetto di detta causa a partire dalla correzione della seconda prova scritta, invece di limitare le conseguenze di tale annullamento al ripristino dei diritti dei ricorrenti.

68      In tali circostanze, occorre constatare non solo che non si può del tutto escludere che, in assenza di una violazione del principio del contraddittorio da parte del Tribunale, la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso sarebbe stata dichiarata ricevibile, ma anche che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato, ai punti 180 e 181 della sentenza impugnata, che tale domanda era irricevibile per mancanza di interesse ad agire, solo perché XC aveva chiesto l’annullamento integrale di tale elenco di riserva.

69      In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione nel merito della domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso, è importante ricordare che, quando un giudice dell’Unione statuisce sulle conseguenze risultanti dall’annullamento di una misura relativa alle procedure di selezione del personale dell’Unione, esso deve cercare di conciliare gli interessi dei candidati svantaggiati da un’irregolarità commessa nell’ambito di tale procedura e gli interessi degli altri candidati, di modo che esso è tenuto a prendere in considerazione non soltanto la necessità di reintegrare i candidati lesi nei loro diritti, ma anche il legittimo affidamento dei candidati già selezionati. A tal fine, detto giudice deve tenere conto della natura dell’irregolarità in questione e dei suoi effetti, come anche delle varie misure prospettabili al fine di conciliare la necessità di ripristinare i diritti del ricorrente che siano stati violati, la posizione dei terzi e l’interesse del servizio. Nell’ambito di tale valutazione, possono essere altresì rilevanti il numero di persone interessate dall’irregolarità della procedura di selezione e il numero dei vincitori (v. sentenza dell’8 maggio 2019, Entreprise commune Fusion for Energy/Galocha, C‑243/18 P, EU:C:2019:378, punti 46 e 47, nonché giurisprudenza ivi citata).

70      Pertanto, non avendo il Tribunale proceduto ad una siffatta ponderazione degli interessi di XC e di quelli degli altri candidati, non si può del tutto escludere che la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso avrebbe potuto avere esito positivo nel merito.

71      Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza illustrata dal Tribunale al punto 180 della sentenza impugnata, qualora, nel contesto di un concorso generale bandito per la costituzione di un elenco di riserva, una prova venga annullata, i diritti del ricorrente sono adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice e l’autorità avente il potere di nomina riesaminano le loro decisioni e cercano una soluzione equa per il suo caso, senza che sia necessario modificare i risultati del concorso nel loro complesso o annullare le nomine effettuate in esito allo stesso (sentenza del 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a., C‑242/90 P, EU:C:1993:284, punto 13). Orbene nel caso di specie, poiché il Tribunale, da un lato, ha respinto integralmente la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso e, dall’altro, non ha constatato che l’EPSO non aveva dato alcun seguito favorevole al reclamo amministrativo di XC, menzionato al punto 17 della presente sentenza, non si può ritenere che i diritti di quest’ultimo siano stati adeguatamente tutelati.

72      In tali circostanze, si deve giudicare che non è del tutto escluso, ai sensi della giurisprudenza illustrata al punto 64 della presente sentenza, che, in assenza di una violazione del principio del contraddittorio da parte del Tribunale, derivante dal fatto che quest’ultimo ha omesso di sentire le parti in merito all’eccezione di irricevibilità relativa alla mancanza di interesse ad agire di XC, sollevata d’ufficio da tale giudice, il procedimento in primo grado avrebbe potuto avere un esito diverso da quello cui il Tribunale è pervenuto ai punti 180 e 181 della sentenza impugnata.

73      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre accogliere la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione nella parte in cui riguardano i punti 180 e 181 della sentenza impugnata e, pertanto, annullare tale sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire di XC, e ciò senza che sia necessario esaminare le altre parti di tale primo motivo.

 Sul secondo motivo

 Sulla prima parte

–       Argomenti delle parti

74      Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, XC contesta al Tribunale di essere incorso, al punto 157 della sentenza impugnata, in un errore di diritto nella sua interpretazione e applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto esso avrebbe respinto la sua domanda di annullamento della decisione controversa della Commissione senza esaminare, nel merito, se i requisiti per confutare la presunzione di non divulgazione, previsti da tale disposizione, come interpretati dalla giurisprudenza, fossero soddisfatti nel caso di specie.

75      Il Tribunale avrebbe infatti violato i principi di diritto enunciati nella sentenza del 12 novembre 2015, Alexandrou/Commissione (T‑515/14 P e T‑516/14 P, EU:T:2015:844, punto 98), nella parte in cui ha dichiarato, al punto 157 della sentenza impugnata, che «l’interesse invocato [da XC], consistente nell’agevolare l’esercizio dei suoi diritti della difesa nell’ambito del suo ricorso avverso la [decisione controversa della commissione giudicatrice], costitui[va] un interesse “privato” che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001». Inoltre, riesaminando la linea giurisprudenziale elaborata in tale sentenza, il Tribunale avrebbe altresì violato i principi di unità e coerenza del diritto dell’Unione.

76      Peraltro, in sede di replica XC contesta l’affermazione della Commissione, secondo la quale egli non avrebbe addotto circostanze specifiche per confutare la presunzione di non divulgazione, menzionata al punto 74 della presente sentenza, e che i documenti richiesti non gli sarebbero potuti servire efficacemente per ottenere l’annullamento della decisione controversa della Commissione.

77      La Commissione ritiene che la prima parte del secondo motivo di impugnazione sia infondata.

–       Giudizio della Corte

78      In via preliminare, occorre precisare che XC non contesta la considerazione formulata dal Tribunale al punto 154 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione era legittimata a fondarsi sulla presunzione generale di non divulgazione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

79      Nella misura in cui, con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, XC sostiene che il punto 157 della sentenza impugnata sarebbe viziato da un errore, in quanto il Tribunale non avrebbe esaminato nel merito se i requisiti richiesti per confutare tale presunzione fossero soddisfatti, occorre constatare che tale argomento deriva da una lettura erronea di tale punto.

80      Infatti, ai punti 156 e 157 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che l’interesse invocato da XC, consistente nell’agevolare l’esercizio dei suoi diritti della difesa nell’ambito del suo ricorso contro la decisione controversa della commissione giudicatrice, costituiva un interesse «privato» e non un «interesse pubblico prevalente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, cosicché il Tribunale ha esaminato nel merito se i requisiti per confutare detta presunzione fossero soddisfatti nel caso di specie.

81      Peraltro, occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che la circostanza secondo la quale i documenti ai quali è chiesto l’accesso potrebbero consentire al richiedente di sostenere meglio le proprie ragioni nell’ambito di un ricorso di annullamento costituisce non già un «interesse pubblico prevalente» alla loro divulgazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, bensì un interesse «privato», che non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione (v., per analogia, sentenze del 14 luglio 2016, Sea Handling/Commissione, C‑271/15 P, EU:C:2016:557, punto 99, e del 13 marzo 2019, AlzChem/Commissione, C‑666/17 P, EU:C:2019:196, punto 56). Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di aver proceduto, al punto 157 della sentenza impugnata, a un’interpretazione erronea di tale disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza, né di aver violato i principi di unità e coerenza del diritto dell’Unione.

82      Date tali premesse, la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda parte

–       Argomenti delle parti

83      Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, XC sostiene che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 in quanto ha dichiarato che la contestazione di quesiti errati o discriminatori in un concorso pubblico e il propedeutico accesso ai documenti richiesti in vista di un controllo giurisdizionale costituivano un «mero “interesse privato”».

84      Infatti, in primo luogo, XC perseguirebbe l’interesse pubblico sancito all’articolo 27, primo comma, prima frase, dello Statuto. In secondo luogo, l’occupazione, da parte di quest’ultimo, di un impiego come persona disabile rivestirebbe una «specifica qualificazione pubblica di integrazione ed inclusione» in ragione della norma contenuta all’articolo 1 quinquies dello Statuto, cosicché l’accesso a documenti, a sostegno di un’azione giudiziaria diretta all’annullamento di quesiti erronei o discriminatori produttivi di effetti per futuri concorsi, rappresenterebbe un «interesse pubblico prevalente». In terzo luogo, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sarebbe un interesse pubblico e la facoltà di contestare un atto dell’amministrazione dell’Unione europea sarebbe espressione del principio di effettività. In quarto luogo, una domanda di accesso a un documento non potrebbe mai costituire un «mero “interesse privato”», in ragione del principio generale di trasparenza che regolerebbe a priori ogni attività dell’amministrazione. In quinto luogo, l’accesso al risultato degli altri partecipanti al concorso sarebbe legittimo e dovrebbe sempre essere possibile verificare se l’amministrazione abbia operato conformemente al principio di buon andamento.

85      Peraltro, la giurisprudenza menzionata nella sentenza impugnata non sarebbe rilevante, poiché l’interesse invocato nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 luglio 2016, Sea Handling/Commissione (C‑271/15 P, EU:C:2016:557), sarebbe stato di natura economica, senza alcuna ripercussione sull’ordine pubblico.

86      La Commissione fa valere che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione sarebbe irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

87      Nei limiti in cui, con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, XC invoca l’articolo 27 dello Statuto, al pari dei principi di effettività, buona esecuzione e trasparenza dell’attività dell’amministrazione, per dimostrare che egli perseguiva un «interesse pubblico prevalente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in occasione della sua domanda di accesso ai documenti richiesti, cosicché il Tribunale avrebbe violato quest’ultima disposizione, occorre rilevare che, nel ricorso nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, egli non si era basato su detto articolo 27 né su tali principi al fine di confutare la presunzione di non divulgazione di cui al citato articolo 4, paragrafo 3. Pertanto, sul punto, tale seconda parte è irricevibile.

88      Infatti, come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte una censura che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata all’esame della valutazione, da parte del Tribunale, dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi ad esso (sentenza del 17 dicembre 2020, De Masi e Varoufakis/BCE, C‑342/19 P, EU:C:2020:1035, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

89      Per quanto riguarda l’articolo 1 quinquies dello Statuto, occorre constatare che, sebbene, nel ricorso depositato nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, XC abbia rinviato a tale disposizione per sostenere che i quesiti di cui trattasi erano discriminatori, l’unico argomento concreto relativo alla natura discriminatoria di tali quesiti che egli ha invocato per dimostrare che perseguiva un «interesse pubblico prevalente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, era legato al fatto che egli intendeva poter valutare ed eventualmente dimostrare al Tribunale, mediante l’accesso ai documenti richiesti, l’eccessiva lunghezza della prova di cui trattasi rispetto alla propria disabilità.

90      Ciò premesso, a tal riguardo, così come per l’argomento di XC secondo cui il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sarebbe un «interesse pubblico prevalente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, è sufficiente ricordare che, come risulta dal punto 81 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore quando si è basato sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 14 luglio 2016, Sea Handling/Commissione (C‑271/15 P, EU:C:2016:557, punti da 97 a 99), per dichiarare, al punto 157 della sentenza impugnata, che l’interesse invocato da XC, consistente nell’agevolare l’esercizio dei suoi diritti della difesa nell’ambito del suo ricorso avverso la decisione controversa della commissione giudicatrice, costituiva un interesse privato e non un siffatto interesse pubblico prevalente.

91      In tali circostanze, la seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta, in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla terza parte

–       Argomenti delle parti

92      Con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, XC sostiene che il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali in quanto, da un lato, non avrebbe adottato alcuna decisione su una parte della sua domanda di annullamento della decisione controversa della Commissione e, dall’altro, avrebbe «travisato» e «snaturato» i fatti di causa.

93      A tal riguardo XC afferma che, nel ricorso da lui proposto nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, egli ha contestato il rifiuto opposto alla sua domanda di accesso, anche parziale, ai documenti richiesti. Infatti, egli avrebbe chiesto di poter accedere anche al testo di tali documenti oscurato o mascherato mediante un carattere neutro, ossia da una «serie di XXX», e quindi ai documenti oggetto della domanda iniziale, in forma parziale, per poter contare il numero di caratteri. Pertanto, il Tribunale avrebbe «snaturato» e «travisato» i fatti e la domanda presentata da XC, ai punti 159, 168 e 169 di tale sentenza, dichiarando che XC, nella domanda di conferma, aveva chiesto l’accesso a un nuovo documento.

94      Inoltre, la Corte avrebbe dichiarato che il principio di accesso ai documenti si applica sia ai documenti in quanto tali sia agli elementi informativi in essi contenuti e che, in materia di documenti elettronici, il diritto di accesso si estenderebbe anche alle informazioni che, pur presenti, non siano ancora state «estratte» secondo una specifica modalità di ricerca. Peraltro, le istituzioni dell’Unione possono utilizzare qualunque mezzo tecnico per oscurare, se necessario, taluni dati. A tal riguardo XC invoca, in particolare, la giurisprudenza derivante dalle sentenze del 6 dicembre 2001, Consiglio/Hautala (C‑353/99 P, EU:C:2001:661, punto 31), e dell’11 gennaio 2017, Typke/Commissione (C‑491/15 P, EU:C:2017:5, punti 37, 38 e 43).

95      In sede di replica, XC fa riferimento alla sentenza del 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (C‑403/04 P e C‑405/04 P, EU:C:2007:52, punto 39), per sostenere che la Corte sarebbe competente a controllare la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale e le conseguenze giuridiche che ne scaturiscono. Orbene, la questione se il Tribunale sia incorso in errore nel qualificare una parte della domanda confermativa come «domanda nuova» rispetto alla domanda iniziale sarebbe una qualificazione giuridica dei fatti.

96      In ogni caso la Commissione, avendo dichiarato che «l’accesso non era comunque consentito perché il documento richiesto era inesistente», avrebbe risposto in maniera definitiva alla domanda di XC. Alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione (C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 36), essa avrebbe così reso il proprio diniego «immediatamente sindacabile» dal giudice senza la necessità di seguire il procedimento ordinario di accesso ai documenti in due gradi.

97      La Commissione ritiene che la terza parte del secondo motivo di impugnazione sia irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

98      In primo luogo, nei limiti in cui XC sostiene che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla parte della domanda di annullamento della decisione controversa della Commissione riguardante la sua domanda di accesso al testo dei documenti richiesti, mascherato da un carattere neutro, per poter contare il numero di caratteri, occorre ricordare che un motivo vertente sulla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a dedurre una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 106 e giurisprudenza ivi citata).

99      Orbene, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti in causa, cosicché la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 107 e giurisprudenza ivi citata).

100    Nel caso di specie, nel ricorso depositato nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, XC ha sottolineato «l’errore di fatto in cui è incorsa la Commissione [quando il ricorrente ha chiesto] (...) di poter accedere anche al solo testo oscurato della prova (ad esempio sostituendo le parole del testo con un carattere uniforme e neutro, come una serie di XXXXXX) permettendo così di conoscere l’estensione della prova stessa, e in particolare il numero di caratteri, e con ciò la compatibilità o meno con la propria disabilità». A tal riguardo occorre precisare che, sebbene, come risulta dal punto 21 della presente sentenza, con la domanda di conferma XC abbia chiesto di ottenere l’accesso al numero di caratteri dei documenti richiesti, egli non ha chiesto, né con tale domanda, né con la domanda iniziale, di ottenere l’accesso a un testo mascherato di tali documenti. Orbene, occorre attenersi al contenuto della domanda di conferma, dal momento che è quest’ultima ad essere oggetto della sentenza impugnata. In tali circostanze, data la non ricevibilità di una domanda di accesso a un testo mascherato di detti documenti in quanto domanda autonoma rispetto alle domande formulate tramite la domanda di conferma, occorre interpretare il summenzionato ricorso nel senso che detta domanda di accesso al testo mascherato costituiva solo uno strumento per attuare la domanda di accesso a tale numero di caratteri.

101    Ciò premesso, nella misura in cui il Tribunale ha dichiarato, al punto 169 della sentenza impugnata, che, «nell’ambito della domanda di conferma, [XC] [aveva] chiesto l’accesso a un documento che, anche supponendo che [potesse] essere creato dalla Commissione, non era menzionato nella domanda iniziale», esso ha ritenuto implicitamente, ma necessariamente, che la domanda di accesso al numero di caratteri dei documenti richiesti costituisse una domanda di accesso a un nuovo documento rispetto al documento oggetto della domanda iniziale, senza che importasse a tal fine sapere il modo in cui tale domanda potesse essere attuata, in particolare dando accesso al testo di detti documenti in una forma mascherata da un carattere neutro per poter contare il numero di caratteri in questione. Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione in tale punto 169.

102    In secondo luogo, riguardo all’affermazione di XC secondo cui il Tribunale avrebbe presentato in modo inesatto la sua domanda e avrebbe snaturato i fatti dichiarando, ai punti 159, 168 e 169 della sentenza impugnata, che egli aveva chiesto l’accesso a un nuovo documento nella domanda di conferma, occorre ricordare che il ricorrente che alleghi uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova da parte del Tribunale deve, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 28 aprile 2022, Yieh United Steel/Commissione, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

103    Per quanto riguarda il punto 159 della sentenza impugnata, XC afferma che il Tribunale avrebbe «snaturato» i fatti e travisato la sua domanda dichiarando che, «[c]on il secondo motivo, [XC] contesta alla Commissione di aver opposto un rifiuto alla domanda di accesso al numero di caratteri [dei documenti richiesti], che egli aveva presentato in occasione della domanda di conferma». Orbene, occorre respingere tale argomento dal momento che, alla luce di quanto emerge dal punto 100 della presente sentenza, il ricorso depositato nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata deve essere inteso nel senso che XC mirava ad ottenere l’accesso al testo mascherato dei documenti relativi a tale prova solo per conoscere la lunghezza di detti documenti, ottenendo quindi l’accesso al numero di caratteri in discussione.

104    Per quanto riguarda il punto 168 della sentenza impugnata, è sufficiente constatare che tale punto non contiene alcuna valutazione di fatto, ma soltanto l’affermazione di carattere generale secondo cui «una domanda di conferma può essere presentata solo per invitare la Commissione a riesaminare la sua posizione iniziale relativamente al documento o ai documenti già richiesti, e non per presentare una domanda di accesso ad altri documenti».

105    Quanto al punto 169 della sentenza impugnata, XC rimprovera al Tribunale di aver «travisato» e «snaturato» i fatti ritenendo che, nella domanda di conferma, egli avesse chiesto di ottenere l’accesso a un documento non menzionato nella domanda iniziale. A tal riguardo, poiché in sede di replica XC fa valere che, con tale argomento, egli invoca un errore del Tribunale quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, occorre constatare che, nell’impugnazione, la terza parte del secondo motivo è intitolata «[v]iolazione di procedura: omessa pronuncia su parte della domanda del ricorso, travisamento e snaturamento dei fatti di causa». Orbene, oltre al fatto che la replica non è coerente con l’atto di impugnazione, XC non individua con precisione quale errore di diritto avrebbe commesso il Tribunale nella qualificazione giuridica dei fatti, cosicché detto argomento è irricevibile nella parte in cui è sollevato a titolo di errore riguardante la qualificazione giuridica dei fatti.

106    Infatti va ricordato che dall’articolo 256 TFUE, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di impugnazione di cui trattasi. Non soddisfa tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia tanto chiara e precisa da permettere alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare allorché gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo (v. sentenza del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, punti 199 e 200, nonché giurisprudenza ivi citata).

107    Ciò premesso, occorre esaminare l’asserito errore che il Tribunale avrebbe commesso al punto 169 della sentenza impugnata unicamente in relazione alla valutazione dei fatti da esso effettuata a tale punto.

108    Nel caso di specie, come risulta dai punti 19 e 21 della presente sentenza, con la domanda iniziale, XC mirava ad ottenere l’accesso alla copia dei documenti richiesti che riproducevano le risposte che aveva fornito, quelle ritenute corrette dalla commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, nonché i criteri e i punteggi di valutazione, mentre, nella domanda di conferma, egli chiedeva altresì di ottenere l’accesso al numero di caratteri di tali documenti. Pertanto, la domanda di accesso al numero di caratteri di detti documenti è stata presentata da XC per la prima volta nella domanda di conferma.

109    Occorre pertanto constatare che il Tribunale non ha operato uno snaturamento dei fatti che appaia in modo manifesto dagli atti di causa, ai sensi della giurisprudenza esposta al punto 102 della presente sentenza, dichiarando, al punto 169 della sentenza impugnata, che, «nell’ambito della domanda di conferma, [XC] [aveva] chiesto l’accesso a un documento che, anche supponendo che [potesse] essere creato dalla Commissione, non era menzionato nella (...) domanda iniziale».

110    Peraltro, occorre respingere l’argomento di XC secondo cui il Tribunale, al punto 169 della sentenza impugnata, avrebbe «snaturato» e «travisato» i fatti considerando che, con la domanda di conferma, egli aveva chiesto l’accesso a un nuovo documento mentre, in realtà, avrebbe chiesto l’accesso ai documenti richiesti che erano già oggetto della domanda iniziale, in forma parziale, ossia sotto forma di testo mascherato. Infatti è sufficiente constatare, da un lato, che, come risulta dal punto 100 della presente sentenza, contrariamente a quanto sostiene XC, egli non ha chiesto di ottenere l’accesso al testo mascherato di tali documenti né nella domanda iniziale né nella domanda di conferma. Dall’altro lato, detto punto 169 non riguarda la questione se esso intendesse ottenere un accesso parziale al documento inizialmente richiesto, dato che il Tribunale si è pronunciato su tale questione al punto 170 della sentenza impugnata, in relazione al quale XC non deduce errori di diritto nell’ambito dell’impugnazione.

111    Infine, occorre respingere l’argomento di XC secondo cui la Commissione avrebbe risposto in maniera definitiva alla sua domanda di accesso ai documenti richiesti e avrebbe così reso il suo rifiuto «immediatamente sindacabile» dal giudice. A tal riguardo è sufficiente constatare che, se è pur vero che la risposta a una domanda iniziale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, può, in via eccezionale, qualora un’istituzione prenda posizione in modo definitivo con una tale risposta, essere oggetto di un ricorso di annullamento (v. sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 36), XC ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione con cui la Commissione ha respinto la domanda confermativa e non contro la decisione di rigetto della domanda iniziale.

112    Di conseguenza, la terza parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

113    In tali circostanze, il secondo motivo di impugnazione è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sul terzo motivo

 Sulla prima parte

–       Argomenti delle parti

114    Con la prima parte del terzo motivo di impugnazione XC fa valere, per quanto riguarda la decisione controversa della commissione giudicatrice, che il Tribunale avrebbe omesso, al punto 95 della sentenza impugnata, di applicare i principi in materia di non discriminazione e di disabilità sanciti, in particolare, nello Statuto.

115    Per quanto attiene alla ricevibilità di questa prima parte, le motivazioni esposte dopo il punto 94 della sentenza impugnata farebbero parte della risposta a un’unica e medesima argomentazione, relativa alla proposta o meno di soluzioni ragionevoli, cosicché tali motivazioni non sarebbero ultronee. Inoltre, dalla giurisprudenza derivante, in particolare, dall’ordinanza del 6 settembre 2012, Gozi/Commissione (T‑519/11 P, EU:T:2012:410, punto 22), risulterebbe che la valutazione delle conseguenze giuridiche di un fatto accertato nonché la correttezza del procedimento di acquisizione delle prove in giudizio e l’inversione dell’onere della prova potrebbero essere esaminate nell’ambito di un’impugnazione.

116    Nel merito, con detta prima parte XC sostiene che il Tribunale avrebbe violato le norme particolari previste all’articolo 1 quinquies dello Statuto e nella direttiva 2000/78.

117    Anzitutto, XC afferma che la motivazione contenuta al punto 95 della sentenza impugnata sarebbe viziata da una «violazione procedurale sulla formazione delle prove in giudizio», in quanto si baserebbe su elementi non dedotti dalla Commissione. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti in quanto avrebbe ritenuto che la prova di cui trattasi fosse «difficile», sebbene il fascicolo di causa non contenesse alcun elemento a sostegno di tale affermazione. Inoltre, la motivazione del Tribunale non potrebbe essere considerata una deduzione logica da fatti già noti, in quanto il fatto che solo il 72% dei candidati abbia risposto a tutte le domande di tale prova poteva essere dovuto sia alla lunghezza di quest’ultima sia alla sua difficoltà. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto far gravare l’onere della prova sulla Commissione, in forza dell’articolo 1 quinquies dello Statuto. Peraltro, XC si basa sulla giurisprudenza derivante, in particolare, dalle sentenze del 21 luglio 2011, Kelly (C‑104/10, EU:C:2011:506, punti da 33 a 35), e del 19 aprile 2012, Meister (C‑415/10, EU:C:2012:217, punto 47), per sostenere che, alla luce dell’obbligo di divulgazione incombente alla Commissione, il rifiuto totale di quest’ultima di accogliere una domanda di accesso ai documenti potrebbe costituire un indizio di una discriminazione da essa realizzata.

118    Secondo XC, poi, il Tribunale, al punto 95 della sentenza impugnata, avrebbe «travisato» la sua argomentazione, dato che egli non avrebbe sostenuto che la prova e-tray non fosse adeguata per un candidato non disabile. Inoltre, dal ragionamento del Tribunale contenuto in tale punto risulterebbe implicitamente che un aumento del tempo disponibile, direttamente proporzionale alla lunghezza del testo, sarebbe idoneo a ristabilire una condizione di parità. Tale motivazione non sarebbe supportata da alcuna prova né sarebbe tratta dall’esperienza.

119    Infine, in sede di replica XC sostiene che il Tribunale, ai punti da 94 a 96 della sentenza impugnata, avrebbe omesso di tener conto del fatto che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), della direttiva 2000/78, e come risulterebbe dalle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:170, paragrafo 115), la predisposizione di soluzioni ragionevoli sarebbe una «condizione esimente» che la Commissione avrebbe dovuto invocare per escludere la sua responsabilità, posto che XC aveva dimostrato la propria condizione di disabilità.

120    La Commissione ritiene che la prima parte del terzo motivo di impugnazione sia irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

121    Occorre constatare che gli argomenti dedotti da XC nel ricorso a sostegno della prima parte del terzo motivo di impugnazione riguardano esclusivamente il punto 95 della sentenza impugnata. Orbene, tale punto verte sulla questione se le soluzioni adottate dall’EPSO nell’ambito del concorso generale EPSO/AD/338/17 fossero sufficienti e fa quindi parte del ragionamento svolto dal Tribunale a titolo sovrabbondante, il quale inizia al punto 94 di tale sentenza ed è introdotto dall’espressione «[i]n ogni caso». Di conseguenza, tale prima parte è respinta in quanto inoperante.

122    Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, le censure dirette contro elementi ultronei della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti (sentenza del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

123    Riguardo alla parte in cui XC sostiene, nella replica, che il Tribunale, ai punti da 94 a 96 della sentenza impugnata, avrebbe omesso di tener conto del fatto che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), della direttiva 2000/78, l’attuazione di soluzioni ragionevoli sarebbe una «condizione esimente» che il datore di lavoro dovrebbe invocare al fine di escludere la propria responsabilità, occorre constatare che, nel ricorso, XC non sostiene che i punti 94 e 96 di tale sentenza siano viziati da errore né che il Tribunale abbia violato detta disposizione.

124    Pertanto, nella misura in cui, conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, il che non vale nel caso di specie, occorre respingere l’argomento esposto al punto precedente della presente sentenza in quanto irricevibile.

125    Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo di impugnazione è respinta in quanto inoperante.

 Sulla seconda parte

–       Argomenti delle parti

126    Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, XC sostiene che gli sarebbe stato impossibile valutare in anticipo l’adeguatezza del tempo supplementare offertogli, di modo che, al punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato in modo manifestamente erroneo e contrario ai principi generali in materia di contratti che egli non poteva, ex post, muovere contestazioni alla Commissione per non aver predisposto misure particolari sufficienti, dal momento che questa aveva precisamente dato seguito alle sue richieste.

127    Nella replica XC aggiunge che il Tribunale, così facendo, sarebbe incorso in un errore di diritto imponendogli un obbligo che in realtà ricadrebbe sul datore di lavoro, ossia la stima esatta delle misure necessarie in base all’estensione effettiva della prova di cui trattasi. Infatti, come risulterebbe dalla sentenza del 10 febbraio 2022, HR Rail (C‑485/20, EU:C:2022:85, punto 39), l’articolo 1 quinquies, paragrafo 4, terzo comma, dello Statuto e l’articolo 5 della direttiva 2000/78 imporrebbero al datore di lavoro l’obbligo di adottare le misure appropriate, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro. Peraltro, dal primo bando di concorso, che occorrerebbe interpretare alla luce dello Statuto e delle altre disposizioni pertinenti menzionate dal Tribunale, non risulterebbe che la presentazione di una domanda di misure speciali avesse come conseguenza una preclusione o una limitazione di misure ulteriori o diverse da parte dell’istituzione, o addirittura di possibili contestazioni future.

128    La Commissione sostiene che la seconda parte del terzo motivo di impugnazione sarebbe irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

129    Poiché nel ricorso XC non espone in modo sufficientemente preciso le ragioni per le quali ritiene che il punto 93 della sentenza impugnata sia viziato da errore, né quali principi siano stati violati dal Tribunale, si deve constatare che la seconda parte del terzo motivo di impugnazione non soddisfa i requisiti previsti dalla giurisprudenza esposta al punto 106 della presente sentenza.

130    Peraltro, riguardo alla parte in cui XC sostiene, nella replica, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto al punto 93 della sentenza impugnata, in quanto gli avrebbe imposto di stimare esattamente le misure che sarebbero state necessarie, si deve constatare che tale argomento è stato invocato per la prima volta in sede di replica. Infatti, nel ricorso XC si è limitato a far valere che egli doveva poter contestare la ragionevolezza delle misure che aveva potuto valutare solo dopo aver sostenuto la prova di cui trattasi, mentre egli sostiene, nella replica, che sarebbe spettato al datore di lavoro adottare misure ragionevoli, poiché solo lui sarebbe stato a conoscenza della lunghezza di tale prova. Pertanto, tale argomentazione non può soddisfare i requisiti di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, quali esposti al punto 124 della presente sentenza.

131    In tali circostanze, la seconda parte del terzo motivo di impugnazione è respinta in quanto irricevibile.

 Sulla terza parte

–       Argomenti delle parti

132    Con la terza parte del terzo motivo di impugnazione, XC deduce un difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale non avrebbe menzionato il vizio istruttorio in cui sarebbe incorsa la Commissione, posto che la visita medica alla quale era stato sottoposto era stata effettuata non già da uno specialista, bensì da un medico interno.

133    La Commissione fa valere che la terza parte del terzo motivo di impugnazione sarebbe irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

134    Occorre constatare che, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza esposta al punto 106 della presente sentenza, XC non indica i punti della sentenza impugnata contestati né gli argomenti di diritto specificamente addotti a sostegno della terza parte del terzo motivo di impugnazione.

135    Pertanto, la terza parte del terzo motivo di impugnazione è respinta in quanto irricevibile.

136    In tali circostanze, il terzo motivo di impugnazione è integralmente respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sulla domanda di risarcimento

 Argomenti delle parti

137    XC sostiene che i punti da 183 a 197 della sentenza impugnata, riguardanti il rigetto della sua domanda di risarcimento danni, dovrebbero essere annullati, in quanto tale rigetto è strettamente connesso a quello delle domande di annullamento delle decisioni controverse.

138    La Commissione replica che XC non individuerebbe specifici motivi di impugnazione e non contesterebbe la pronuncia di irricevibilità dichiarata dal Tribunale al punto 194 della sentenza impugnata, che acquisterebbe quindi forza di giudicato. In ogni caso, i punti da 183 a 197 di tale sentenza, relativi al rigetto della domanda di risarcimento, dovrebbero essere confermati alla luce dell’irricevibilità e/o dell’infondatezza dei motivi di impugnazione dedotti da XC.

 Giudizio della Corte

139    In via preliminare, sebbene XC chieda l’annullamento dei punti da 183 a 197 della sentenza impugnata, relativi al rigetto della sua domanda risarcitoria, in quanto tale rigetto sarebbe connesso a quello delle sue domande di annullamento delle decisioni controverse, occorre precisare che l’argomentazione di XC non fa riferimento né agli argomenti di diritto dedotti dalle parti, esposti ai punti da 183 a 188 di tale sentenza, né alla giurisprudenza rilevante, illustrata ai punti da 189 a 193 e 195 di detta sentenza.

140    Del pari, XC non deduce alcun argomento diretto a rimettere in discussione il ragionamento di cui al punto 194 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile la sua domanda diretta a ottenere il risarcimento di un danno diverso da quello lamentato «in relazione a una discriminazione», e ciò in quanto un siffatto danno non poteva essere imputato a un qualsivoglia comportamento di carattere decisionale.

141    Per contro, l’argomentazione di XC è sufficientemente motivata e precisa nella parte in cui è diretta a ottenere l’annullamento dei punti 196 e 197 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto in quanto infondata la domanda di XC diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto «in relazione a una discriminazione», per il motivo che non era stata constatata alcuna irregolarità riguardo alla decisione controversa della commissione giudicatrice né riguardo all’elenco di riserva controverso. Pertanto, si deve constatare che, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, tale argomento soddisfa i requisiti esposti al punto 106 della presente sentenza ed è pertanto ricevibile.

142    Nel merito, poiché, come risulta dal punto 73 della presente sentenza, la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione sono fondate nella parte in cui riguardano i punti 180 e 181 della sentenza impugnata, occorre annullare quest’ultima sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha respinto, ai punti 196 e 197 di quest’ultima, la domanda di XC diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto «in relazione a una discriminazione» commessa per quanto riguarda l’elenco di riserva controverso, per il motivo che non era stata constatata alcuna irregolarità per quanto riguarda tale elenco di riserva.

143    Tuttavia, quanto alla domanda di XC diretta all’annullamento dei punti 196 e 197 della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto «in relazione a una discriminazione» commessa per quanto concerne la decisione controversa della commissione giudicatrice, tale domanda non può essere accolta, dal momento che il terzo motivo di impugnazione è integralmente respinto, come risulta dal punto 136 della presente sentenza.

144    Alla luce di quanto precede, occorre annullare i punti 196 e 197 della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di XC diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto «in relazione a una discriminazione» commessa dalla Commissione per quanto riguarda l’elenco di riserva controverso.

145    Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata è annullata nella parte in cui, con tale sentenza, da un lato, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire di XC e, dall’altro, il Tribunale ha respinto la domanda di XC diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto da quest’ultimo «in relazione a una discriminazione» commessa dalla Commissione per quanto concerne tale elenco di riserva. Per il resto, l’impugnazione è respinta.

 Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

146    Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

147    Nel caso di specie occorre constatare, da un lato, che il Tribunale non si è pronunciato sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata per quanto riguarda la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso e, dall’altro, che esso ha respinto tale domanda in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire, senza esaminarla nel merito.

148    Inoltre, solo dopo che il Tribunale avrà effettuato tale esame esso potrà statuire sulla questione se l’eventuale irregolarità dell’elenco di riserva controverso possa dar luogo a un risarcimento da parte dell’Unione. Orbene, ciò implica un esame, in un contesto nel quale le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale, di questioni di fatto complesse, sulla base di elementi che non sono stati esaminati dal Tribunale e che non sono stati discussi dinanzi alla Corte.

149    In tali circostanze, risulta che lo stato degli atti non consente di statuire definitivamente sulla controversia.

150    Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca, da un lato, sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione riguardo alla domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso nonché, se del caso, sul merito di tale domanda e, dall’altro, sulla domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto da XC «in relazione a una discriminazione» commessa dalla Commissione per quanto concerne tale elenco di riserva.

 Sulle spese

151    Dato che la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 febbraio 2021, XC/Commissione (T488/18, EU:T:2021:76), è annullata nella parte in cui, con tale sentenza, da un lato, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento dell’elenco di riserva costituito nell’ambito del concorso generale EPSO/AD/356/18 per l’assunzione di amministratori AD 5, pubblicato il 22 maggio 2019, in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire di XC e, dall’altro, il Tribunale ha respinto la domanda di XC diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto da quest’ultimo «in relazione a una discriminazione» commessa dalla Commissione europea per quanto concerne tale elenco di riserva.

2)      L’impugnazione è respinta per il resto.

3)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca, da un lato, sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione europea riguardo alla domanda di annullamento dell’elenco di riserva redatto nel contesto del concorso generale EPSO/AD/356/18 nonché, se del caso, sul merito di tale domanda, e, dall’altro, sulla domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto da XC a causa di una discriminazione commessa dalla Commissione in relazione a tale elenco di riserva.

4)      Le spese sono riservate.

Xuereb

Kumin

Ziemele

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 novembre 2023.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione facente funzione

A. Calot Escobar

 

P.G. Xuereb

 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

9 novembre 2023 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale EPSO/AD/338/17 – Denegata ammissione del ricorrente alla fase successiva del concorso – Principio di non discriminazione fondata sulla disabilità – Accesso ai documenti – Rigetto della domanda di accesso ai quesiti posti nell’ambito di una prova – Segreto dei lavori della commissione giudicatrice – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 3 – Concorso generale EPSO/AD/356/18 – Mancato inserimento nell’elenco di riserva – Ricevibilità di una domanda di annullamento di tale elenco di riserva – Principio del contraddittorio – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa C‑527/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 agosto 2021,

XC, rappresentato da F. Rosi, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da A. Spina e L. Vernier, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, facente funzione di presidente di sezione, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, XC chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 febbraio 2021, XC/Commissione (T‑488/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:76), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, del 4 dicembre 2017, di non ammetterlo alla fase successiva del concorso (in prosieguo: la «decisione controversa della commissione giudicatrice»); in secondo luogo, all’annullamento della decisione C (2018) 3969 della Commissione europea, del 19 giugno 2018, in materia di accesso ai documenti (in prosieguo: la «decisione controversa della Commissione»); in terzo luogo, all’annullamento dell’elenco di riserva costituito nell’ambito del concorso generale EPSO/AD/356/18 per l’assunzione di amministratori AD 5, pubblicato il 22 maggio 2019 (in prosieguo: l’«elenco di riserva controverso»); e, in quarto luogo, al risarcimento di diversi danni che egli afferma di aver subìto.

 Contesto normativo

 Direttiva 2000/78/CE

2        Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), intitolato «Nozione di discriminazione»:

«1.      Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.      Ai fini del paragrafo 1:

(...)

b)      sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

(...)

ii)      nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.

(...)».

3        L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», è così formulato:

«Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».

 Regolamento (CE) n. 1049/2001

4        L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), intitolato «Eccezioni», al paragrafo 3 così dispone:

«3.      L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».

5        L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Esame delle domande iniziali», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1.      Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2.      Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma».

 Statuto

6        L’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), al paragrafo 4, terzo comma, prevede quanto segue:

«Per “accomodamenti ragionevoli” in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l’adozione di misure adeguate, in base alle necessità, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell’impiego, ovvero di seguire attività di formazione, salvo che ciò comporti un onere sproporzionato per l’istituzione».

7        L’articolo 27, primo comma, dello Statuto è così formulato:

«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. (...)».

 Fatti

8        I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 1 a 25 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere riassunti come segue.

 Decisione controversa della commissione giudicatrice

9        Il 30 marzo 2017 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/338/17 volto alla costituzione di un elenco riserva per l’assunzione di amministratori AD 5 (GU 2017, C 99 A, pag. 1; in prosieguo: il «primo bando di concorso»).

10      L’allegato II al primo bando di concorso, intitolato «Disposizioni generali relative ai concorsi generali», precisa quanto segue:

«1.3.      Pari opportunità e misure particolari

I candidati affetti da disabilità o da condizioni di salute che possono ostacolare la loro capacità di sostenere le prove sono pregati di indicarlo nell’atto di candidatura e di comunicare all’EPSO il tipo di misure particolari di cui necessitano».

11      Il 31 maggio 2017 XC ha presentato la propria candidatura a tale concorso generale. Nell’ambito della sua candidatura, egli ha segnalato all’EPSO la propria disabilità visiva e ha presentato una domanda al riguardo al fine di disporre di più tempo per effettuare le prove, ai sensi dell’allegato II al primo bando di concorso.

12      Con messaggio di posta elettronica del 6 giugno 2017, l’EPSO ha accordato a XC tempo aggiuntivo nella misura del 50% per le prove del tipo «domande a scelta multipla» su computer, vale a dire le prove di ragionamento verbale, di ragionamento numerico e di ragionamento astratto, che costituivano la prima fase della procedura di selezione di cui trattasi.

13      Il 27 settembre 2017 EPSO ha informato XC che questi aveva superato dette prove e l’ha invitato a sostenere la prova successiva del concorso, ossia la prova e‑tray (in prosieguo: la «prova e-tray»). Tale prova era destinata a valutare la capacità dei candidati di analizzare e risolvere problemi, di produrre risultati di qualità e di individuare priorità, nonché il loro spirito organizzativo e la loro capacità di lavorare con gli altri.

14      Lo stesso giorno XC ha presentato all’EPSO una nuova domanda di misure particolari.

15      Il 12 ottobre 2017 l’EPSO ha informato XC che avrebbe avuto a disposizione tempo aggiuntivo in misura pari alla metà del tempo accordato agli altri candidati, vale a dire 8 minuti in aggiunta ai 15 minuti necessari, per la lettura delle istruzioni relative allo svolgimento della prova di cui trattavasi, e 25 minuti supplementari in aggiunta ai 50 minuti previsti, per scegliere le diverse risposte alle situazioni presentate nel corso di tale prova. Inoltre, l’EPSO ha affermato che sarebbe stato consegnato a XC un contaminuti e che un assistente lo avrebbe aiutato a gestire il tempo a sua disposizione. Infine, l’EPSO ha aggiunto che un altro assistente sarebbe stato disponibile per tutti gli aggiustamenti dello schermo che si fossero resi necessari e che, se lo avesse voluto, XC avrebbe potuto utilizzare lenti o altri strumenti necessari alla visione.

16      Con la decisione controversa della commissione giudicatrice quest’ultima ha deciso di non ammettere XC alla fase successiva del concorso, in quanto egli non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto per essere ammesso.

17      Con messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2018 XC ha presentato al direttore dell’EPSO, in qualità di autorità avente il potere di nomina, un reclamo amministrativo contro la decisione controversa della commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Nell’ambito di tale reclamo XC ha affermato, da un lato, che la prova e‑tray non sarebbe stata affidabile ai fini della selezione dei candidati e, dall’altro, che l’EPSO avrebbe violato la direttiva 2000/78. In particolare, secondo XC, la misura compensativa particolare di cui aveva beneficiato non avrebbe soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 5 della direttiva 2000/78.

18      L’EPSO non ha fornito una risposta esplicita al suddetto reclamo.

 Decisione controversa della Commissione

19      Il 5 marzo 2018 XC ha presentato una domanda in forza del regolamento n. 1049/2001, registrata con il n. 2018/1328, volta a ottenere l’accesso alla copia dei documenti relativi alla prova e-tray (in prosieguo: i «documenti richiesti»), sia in lingua italiana sia nell’eventuale lingua originale di redazione di tali documenti, con l’indicazione delle risposte che aveva fornito a tale prova, di quelle ritenute corrette dalla commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, nonché dei criteri e dei punteggi di valutazione (in prosieguo: la «domanda iniziale»).

20      Con decisione del 21 marzo 2018, l’EPSO ha respinto la domanda iniziale.

21      Il 12 aprile 2018 XC ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 (in prosieguo: la «domanda di conferma»). In tale occasione egli ha presentato un’altra domanda volta a ottenere l’accesso al numero di caratteri, compresi gli spazi, dei documenti richiesti, e ciò per ciascun messaggio di posta elettronica facente parte della prova e-tray, per ciascuna domanda e per ciascuna risposta ritenuta corretta.

22      Con la decisione controversa della Commissione, quest’ultima ha confermato la decisione del 21 marzo 2018 e ha inoltre respinto la domanda volta a ottenere l’accesso al numero di caratteri dei documenti richiesti.

 Elenco di riserva controverso

23      L’8 marzo 2018 l’EPSO ha pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/356/18 volto alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori AD 5 (GU 2018, C 88 A, pag. 1).

24      Il 3 maggio 2018 XC ha presentato la propria candidatura a detto concorso e, in tale occasione, ha presentato una nuova domanda di misure compensative, ai sensi del punto 1.3 dell’allegato II al citato bando di concorso.

25      In primo luogo, in considerazione della sua disabilità visiva, XC ha chiesto di poter sostenere le prove su carta con l’utilizzo di una penna, anziché su computer. In secondo luogo, egli ha precisato che gli era stata appena diagnosticata una nuova disabilità, causata da lesioni neurologiche alla sostanza bianca cerebrale, che comportava in particolare una riduzione dell’abilità di risoluzione dei problemi. A tale riguardo, egli ha affermato che la prova del test situazionale [situational judgment test (SJT)] poteva discriminarlo.

26      Con messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2018 l’EPSO ha accolto parzialmente tale nuova domanda di misure compensative, concedendo a XC tempo aggiuntivo ma negandogli la concessione delle altre misure compensative richieste.

27      Il 7 giugno 2018, dopo vari scambi di messaggi di posta elettronica, l’EPSO ha confermato il suo rifiuto di concedere tali ulteriori misure compensative, basandosi sul parere di un medico interno alla Commissione.

28      Il 19 settembre 2018, dopo aver sostenuto le prime prove, XC è stato informato dall’EPSO del fatto che egli non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto per essere ammesso alla prova successiva del concorso.

29      Con messaggio di posta elettronica del 25 settembre 2018, XC ha chiesto all’EPSO di potere accedere alle valutazioni effettuate da quest’ultimo e ai pareri dei suoi medici con riferimento al diniego di dette misure compensative.

30      Con messaggio di posta elettronica del 29 settembre 2018 XC ha presentato all’EPSO una domanda di riesame, come previsto al punto 4.2.2 dell’allegato II al bando relativo al concorso generale EPSO/AD/356/18 (in prosieguo: la «domanda di riesame controversa»).

31      Con lettera del 19 ottobre 2018 l’EPSO ha risposto alla domanda menzionata al precedente punto 29, fornendo una copia delle valutazioni del medico interno. Secondo queste ultime, previa consultazione dei referti forniti dagli specialisti, non sarebbero sussistiti argomenti medici sufficienti, per quanto riguardava XC, per privilegiare il supporto su «carta» rispetto al supporto «schermo».

32      Il 22 maggio 2019 l’EPSO ha pubblicato sul suo sito Internet l’elenco di riserva controverso, nel quale non figurava il nome di XC.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

33      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2019, XC ha proposto un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione controversa della commissione giudicatrice, della decisione controversa della Commissione nonché dell’elenco di riserva controverso (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»), e, dall’altro, al risarcimento dei diversi danni che egli avrebbe subìto a causa di tali decisioni.

34      A sostegno di tale ricorso, per quanto riguarda la decisione controversa della commissione giudicatrice, XC ha dedotto tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione degli articoli 3 e 7 dell’allegato III allo Statuto; il secondo, sulla violazione dell’articolo 6 di tale allegato nonché del principio della parità di trattamento; e, il terzo, sulla violazione del divieto di discriminazione fondata sulla disabilità di cui all’articolo 1 quinquies dello Statuto e agli articoli 2 e 5 della direttiva 2000/78.

35      Riguardo alla decisione controversa della Commissione, XC ha dedotto due motivi vertenti, il primo, sulla violazione del regolamento n. 1049/2001, in quanto tale istituzione ha rifiutato l’accesso al contenuto della prova e-tray, e, il secondo, sulla violazione di tale regolamento, in quanto detta istituzione ha rifiutato l’accesso al numero di caratteri di tale prova.

36      Quanto all’elenco di riserva controverso XC ha affermato che, in assenza di una risposta alla domanda di riesame della sua esclusione dal concorso EPSO/AD/356/18, egli si sarebbe trovato costretto a ricorrere «al buio» contro tale esclusione, chiedendo l’annullamento di detto elenco di riserva sulla base dell’articolo 270 TFUE.

37      Con la sentenza impugnata, in primo luogo, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione controversa della commissione giudicatrice dichiarando, in particolare, ai punti da 90 a 96 della sentenza impugnata, che tale domanda era infondata, in quanto XC non aveva fornito prove di fatti che consentissero di presumere l’esistenza di una discriminazione indiretta, atteso che l’EPSO aveva concesso le misure particolari da lui richieste e che tali misure erano, in ogni caso, sufficienti.

38      In secondo luogo, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione controversa della Commissione per i motivi esposti, in particolare, ai punti da 154 a 159 e da 168 a 172 della sentenza impugnata, secondo i quali, da un lato, l’interesse invocato da XC, consistente nell’agevolare l’esercizio dei suoi diritti di difesa nell’ambito del suo ricorso avverso la decisione controversa della commissione giudicatrice, non costituiva un «interesse pubblico prevalente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, e, dall’altro, la domanda di accesso al numero di caratteri dei documenti richiesti, presentata nell’ambito della domanda di conferma, riguardava l’accesso a un documento non menzionato nella domanda iniziale.

39      In terzo luogo, ai punti 180 e 181 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso, in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire di XC.

40      In quarto luogo, ai punti da 194 a 197 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento dei danni presentata da XC, in quanto, in particolare, per quanto riguarda il danno che XC afferma di aver subìto «in relazione a una discriminazione», non era stata constatata alcuna irregolarità riguardo alla decisione controversa della commissione giudicatrice e all’elenco di riserva controverso.

41      Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

42      Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 22 marzo 2021, XC ha chiesto, a norma degli articoli da 185 a 189 del regolamento di procedura della Corte, di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio ai fini della presentazione di un ricorso avverso la sentenza impugnata.

43      Con ordinanza del 9 luglio 2021 (C‑177/21 AJ), notificata a XC il 20 luglio 2021, la Corte ha accolto tale domanda.

44      Con la sua impugnazione XC chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare le decisioni controverse o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

–        condannare la Commissione al risarcimento del danno stabilito in via equitativa dalla Corte o, in subordine, disporre il rinvio al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e di quello che ha dato luogo alla sentenza impugnata o, in subordine, «riservare la questione delle spese, con rinvio al Tribunale».

45      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata, e

–        condannare XC alle spese.

 Sull’impugnazione

46      A sostegno dell’impugnazione XC deduce, in sostanza, tre motivi. Con il primo motivo di impugnazione, articolato in quattro parti e diretto contro l’analisi del Tribunale avente ad oggetto l’elenco di riserva controverso, XC afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio, i principi sanciti dalla giurisprudenza in materia di annullamento di un elenco di riserva redatto in esito a un concorso generale, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché l’obbligo di motivazione. Con il secondo motivo di impugnazione, suddiviso in tre parti e riguardante la valutazione del Tribunale vertente sulla decisione controversa della Commissione, XC afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe violato i principi di unità e coerenza del diritto dell’Unione nonché l’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 e che avrebbe, inoltre, snaturato i fatti. Con il terzo motivo di impugnazione, suddiviso in tre parti e relativo all’analisi del Tribunale riguardante la decisione controversa della commissione giudicatrice, XC afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 1 quinquies dello Statuto, la direttiva 2000/78, i principi generali in materia di contratti nonché l’obbligo di motivazione ad esso incombente. Infine, XC fa valere che le parti della sentenza impugnata riguardanti la domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto e le spese dovrebbero parimenti essere annullate, in quanto strettamente connesse al rigetto, da parte del Tribunale, delle domande di annullamento delle decisioni controverse.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

–       Sulla prima parte

47      Con la prima parte del primo motivo di impugnazione XC invoca la sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punti 54 e 57), per contestare al Tribunale di aver violato il principio del contraddittorio nonché, pertanto, la procedura e i principi generali del giusto processo nel contraddittorio tra le parti. Infatti, poiché il Tribunale ha dichiarato, al punto 181 della sentenza impugnata, che la domanda di XC diretta a ottenere l’annullamento dell’elenco di riserva controverso nel suo complesso era irricevibile per mancanza di interesse ad agire, esso avrebbe statuito in un senso diverso da quello auspicato dalle argomentazioni delle parti e ciò senza sottoporre al contraddittorio tale eccezione di irricevibilità sollevata d’ufficio.

48      In ogni caso, l’interesse ad agire di XC deriverebbe dal punto 60 del ricorso depositato nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, in cui XC avrebbe precisato che l’elenco di riserva controverso sarebbe stato un atto conclusivo del concorso, cosicché tale elenco di riserva sarebbe dannoso per XC e incompatibile con la sua «condizione di candidato». Infatti, poiché la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/356/18 non avrebbe respinto la domanda di riesame controversa, egli avrebbe avuto un «interesse pieno e diretto» all’impugnazione di detto elenco di riserva, che avrebbe costituito il primo atto recante rigetto implicito di tale domanda e che avrebbe posto fine alla sua condizione giuridica di candidato. Inoltre, egli avrebbe avuto un «interesse sovrabbondante» ad agire, nella misura in cui il suo interesse non sarebbe stato bilanciato con l’interesse degli altri candidati.

49      La Commissione fa valere che questa prima parte sarebbe infondata. Infatti, come risulterebbe dalla giurisprudenza, le condizioni di ricevibilità di un ricorso, previste agli articoli 90 e 91 dello Statuto, sarebbero di ordine pubblico e il giudice dell’Unione potrebbe esaminarle d’ufficio, cosicché il Tribunale avrebbe giustamente giudicato, sulla base di una costante giurisprudenza, che la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso era irricevibile. Pertanto, il fatto che le parti non si siano pienamente espresse sulla mancanza di interesse ad agire di XC non potrebbe costituire un vizio che infici la sentenza impugnata.

50      In ogni caso, se la Corte dovesse ritenere che sussista una violazione del principio del contraddittorio, tale errore di diritto, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non sarebbe tale da invalidare la sentenza impugnata, dal momento che il dispositivo di quest’ultima sarebbe fondato in base ad altri motivi di diritto. Infatti, la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso dovrebbe essere dichiarata irricevibile sulla base dei motivi da essa invocati nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, sui quali il Tribunale non si sarebbe pronunciato. A tal riguardo, la Commissione ricorda, in particolare, che la domanda di XC, datata 29 settembre 2018, avrebbe dovuto essere qualificata come «reclamo», ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e non come «domanda di riesame».

51      In ulteriore subordine, la Commissione sostiene che la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso dovrebbe essere respinta nel merito.

–       Sulla seconda parte

52      Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, XC contesta al Tribunale di aver violato e applicato erroneamente, ai punti 179 e 180 della sentenza impugnata, i principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di ricevibilità della sua domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso. Infatti, la giurisprudenza cui il Tribunale ha fatto riferimento a tale punto 180 non sarebbe rilevante, dal momento che essa riguarderebbe casi in cui i candidati interessati avevano ottenuto il riconoscimento delle loro ragioni per via dell’annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice di cui trattavasi, oppure per l’intervenuta revoca o modifica, da parte dell’amministrazione, delle decisioni contestate. Inoltre, da tale giurisprudenza discenderebbe che, quando viene constatata un’irregolarità nell’ambito di un concorso generale, l’interessato può essere adeguatamente tutelato se, a seguito di un dialogo con l’amministrazione interessata, si trova una soluzione personalizzata, mentre, in mancanza di un siffatto accordo, come nel caso di specie, potrebbe essere proposta una nuova azione in giudizio.

53      Peraltro, XC sostiene di aver chiesto l’annullamento dell’elenco di riserva controverso solo nella misura in cui esso aveva determinato il rigetto o il mancato esame, da parte della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/356/18, della domanda di riesame controversa, mentre egli non avrebbe mai chiesto l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, né avrebbe messo in discussione le posizioni degli altri candidati. Infine, nella sentenza del 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a. (C‑242/90 P, EU:C:1993:284, punti da 14 a 17), la Corte avrebbe dichiarato che è il Tribunale, e non il ricorrente, che, una volta riconosciuta la fondatezza del ricorso, deve interrogarsi d’ufficio se l’annullamento sia lesivo per la posizione di terzi, di modo che non sarebbe stato necessario che egli limitasse gli effetti della sua domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso alla propria posizione.

54      La Commissione replica che la seconda parte del primo motivo di impugnazione sarebbe infondata. Infatti, l’irricevibilità constatata dal Tribunale sarebbe giustificata poiché, come risulterebbe sia dal ricorso, sia dalla replica depositati nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, XC avrebbe chiesto l’annullamento integrale dell’elenco di riserva controverso. Peraltro, la giurisprudenza richiamata al punto 180 di tale sentenza sarebbe rilevante e da essa risulterebbe che tale elenco non avrebbe potuto essere annullato nei confronti di tutti i candidati. Infine, l’argomento invocato da XC riguardo alla sentenza del 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a. (C‑242/90 P, EU:C:1993:284, punti da 14 a 17), sarebbe inconferente in quanto non terrebbe conto della sentenza del 25 maggio 2000, Elkaïm e Mazuel/Commissione (T‑173/99, EU:T:2000:142, punto 23), alla quale il Tribunale ha fatto riferimento al punto 180 della sentenza impugnata e nella quale, contrariamente a quanto sostiene XC, i ricorrenti non avrebbero ottenuto il riconoscimento delle loro ragioni mediante l’annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso di cui trattavasi.

 Giudizio della Corte

55      Per quanto riguarda la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, occorre precisare, in via preliminare, che, da un lato, contrariamente a quanto sostiene XC, dalle conclusioni da egli formulate nell’atto di ricorso depositato nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, e ribadite nella replica depositata in tale causa, risulta che egli aveva chiesto l’annullamento integrale dell’elenco di riserva controverso.

56      Dall’altro lato, nei limiti in cui la seconda parte di tale motivo riguarda il punto 179 di tale sentenza, occorre constatare che tale parte è inconferente, in quanto tale punto verte sulla rinuncia di XC al suo ricorso per carenza, e non sulla ricevibilità della sua domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso.

57      Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio del contraddittorio, occorre ricordare che il diritto a un equo processo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 47 della Carta, e che, per soddisfare gli obblighi connessi a tale principio, i giudici dell’Unione vigilano per far osservare dinanzi ad essi e per osservare essi stessi detto principio, del quale devono poter beneficiare tutte le parti in causa in un processo di cui siano investiti i giudici dell’Unione. Esso implica parimenti il diritto delle parti di poter conoscere e discutere gli elementi rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione. Per soddisfare gli obblighi relativi a detto principio, occorre infatti che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi tanto di fatto quanto di diritto decisivi per l’esito del procedimento (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti da 56 a 59 e giurisprudenza ivi citata).

58      Al fine di garantire l’effettivo rispetto del principio del contraddittorio, alle parti deve essere rivolto un invito a presentare le loro osservazioni sul motivo che il giudice dell’Unione intende sollevare d’ufficio, in condizioni che consentano a queste ultime di prendere posizione in modo utile ed efficace su tale motivo anche presentando a detto giudice, se del caso, gli elementi probatori necessari per permettergli di pronunciarsi sul suddetto motivo con piena cognizione (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/ Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

59      Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato, al punto 180 della sentenza impugnata, in particolare, che «l’annullamento di tutti i risultati di un concorso costituisce, in linea di principio, una sanzione eccessiva rispetto all’irregolarità commessa» e, pertanto, che «una domanda diretta all’annullamento dell’elenco di riserva di un concorso è, in linea di principio, ricevibile, conformemente alla giurisprudenza, solo nei limiti in cui riguarda il rifiuto della commissione giudicatrice del concorso di inserire il ricorrente nell’elenco di riserva in questione». Al punto 181 di tale sentenza, il Tribunale ha concluso che «la domanda [di XC] diretta all’annullamento dell’elenco di riserva [controverso] nel suo complesso [era] irricevibile per mancanza di interesse ad agire».

60      Il Tribunale ha rilevato d’ufficio la mancanza di interesse ad agire di XC in relazione alla sua domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso.

61      Sebbene il Tribunale fosse in effetti legittimato a procedere in tal modo, dal momento che la mancanza di interesse ad agire costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico che il giudice dell’Unione può sollevare d’ufficio (v., in tal senso, ordinanza del 21 luglio 2020, Abaco Energy e a./Commissione, C‑436/19 P, EU:C:2020:606, punto 90 e giurisprudenza ivi citata), resta il fatto che dal fascicolo di primo grado non risulta che le parti abbiano potuto conoscere tale motivo e discuterlo in contraddittorio. Peraltro, sebbene la Commissione avesse fatto valere, nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, che tale domanda di annullamento era irricevibile sotto diversi profili, essa non aveva tuttavia invocato la mancanza di interesse ad agire di XC.

62      Orbene, al fine di garantire il rispetto effettivo del principio del contraddittorio, il Tribunale, in forza della giurisprudenza esposta ai punti 57 e 58 della presente sentenza, avrebbe dovuto consentire alle parti di prendere posizione in modo utile ed effettivo sulla questione se XC avesse un interesse ad agire per l’annullamento dell’elenco di riserva controverso, cosa che non ha fatto.

63      Ne consegue che il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio nei limiti in cui ha respinto, al punto 181 della sentenza impugnata, la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire di XC, senza sottoporre tale eccezione di irricevibilità, sollevata d’ufficio, a un dibattito in contraddittorio.

64      Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che una violazione del principio del contraddittorio, che fa parte dei diritti della difesa contemplati dall’articolo 47 della Carta, giustifica l’annullamento di una decisione adottata al termine di un procedimento solo qualora, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2020, Romania/Commissione, C‑498/19 P, EU:C:2020:686, punto 77, nonché del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 49). A tale riguardo la Corte ha precisato che non si può obbligare un ricorrente, che deduce la violazione dei suoi diritti della difesa, a dimostrare che la decisione dell’istituzione dell’Unione interessata avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che una simile ipotesi non è totalmente esclusa (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 106 e giurisprudenza ivi citata).

65      Pertanto occorre valutare, in primo luogo, e fatta salva la decisione da adottare sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata riguardante la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso, se si possa escludere del tutto che, in assenza di una violazione del principio del contraddittorio da parte del Tribunale, derivante dal fatto che quest’ultimo ha omesso di sentire le parti in merito all’eccezione di irricevibilità relativa alla mancanza di interesse ad agire di XC, sollevata d’ufficio da tale giudice, il procedimento in tale causa avrebbe potuto avere un esito diverso.

66      A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta, da un lato, che le conseguenze derivanti dall’annullamento di una misura relativa alle procedure di selezione del personale dell’Unione devono essere stabilite tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascuna singola situazione e, pertanto, che non vi è alcuna regola di diritto secondo cui i risultati di concorsi non possano mai essere annullati in quanto un siffatto annullamento costituirebbe necessariamente una conseguenza eccessiva dell’irregolarità commessa (sentenza dell’8 maggio 2019, Entreprise commune Fusion for Energy/Galocha, C‑243/18 P, EU:C:2019:378, punto 48).

67      Dall’altro lato, nella sentenza del 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a. (C‑242/90 P, EU:C:1993:284, punti da 14 a 17), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che il Tribunale era incorso in un errore di diritto annullando tutti gli atti della procedura del concorso oggetto di detta causa a partire dalla correzione della seconda prova scritta, invece di limitare le conseguenze di tale annullamento al ripristino dei diritti dei ricorrenti.

68      In tali circostanze, occorre constatare non solo che non si può del tutto escludere che, in assenza di una violazione del principio del contraddittorio da parte del Tribunale, la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso sarebbe stata dichiarata ricevibile, ma anche che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato, ai punti 180 e 181 della sentenza impugnata, che tale domanda era irricevibile per mancanza di interesse ad agire, solo perché XC aveva chiesto l’annullamento integrale di tale elenco di riserva.

69      In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione nel merito della domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso, è importante ricordare che, quando un giudice dell’Unione statuisce sulle conseguenze risultanti dall’annullamento di una misura relativa alle procedure di selezione del personale dell’Unione, esso deve cercare di conciliare gli interessi dei candidati svantaggiati da un’irregolarità commessa nell’ambito di tale procedura e gli interessi degli altri candidati, di modo che esso è tenuto a prendere in considerazione non soltanto la necessità di reintegrare i candidati lesi nei loro diritti, ma anche il legittimo affidamento dei candidati già selezionati. A tal fine, detto giudice deve tenere conto della natura dell’irregolarità in questione e dei suoi effetti, come anche delle varie misure prospettabili al fine di conciliare la necessità di ripristinare i diritti del ricorrente che siano stati violati, la posizione dei terzi e l’interesse del servizio. Nell’ambito di tale valutazione, possono essere altresì rilevanti il numero di persone interessate dall’irregolarità della procedura di selezione e il numero dei vincitori (v. sentenza dell’8 maggio 2019, Entreprise commune Fusion for Energy/Galocha, C‑243/18 P, EU:C:2019:378, punti 46 e 47, nonché giurisprudenza ivi citata).

70      Pertanto, non avendo il Tribunale proceduto ad una siffatta ponderazione degli interessi di XC e di quelli degli altri candidati, non si può del tutto escludere che la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso avrebbe potuto avere esito positivo nel merito.

71      Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza illustrata dal Tribunale al punto 180 della sentenza impugnata, qualora, nel contesto di un concorso generale bandito per la costituzione di un elenco di riserva, una prova venga annullata, i diritti del ricorrente sono adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice e l’autorità avente il potere di nomina riesaminano le loro decisioni e cercano una soluzione equa per il suo caso, senza che sia necessario modificare i risultati del concorso nel loro complesso o annullare le nomine effettuate in esito allo stesso (sentenza del 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a., C‑242/90 P, EU:C:1993:284, punto 13). Orbene nel caso di specie, poiché il Tribunale, da un lato, ha respinto integralmente la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso e, dall’altro, non ha constatato che l’EPSO non aveva dato alcun seguito favorevole al reclamo amministrativo di XC, menzionato al punto 17 della presente sentenza, non si può ritenere che i diritti di quest’ultimo siano stati adeguatamente tutelati.

72      In tali circostanze, si deve giudicare che non è del tutto escluso, ai sensi della giurisprudenza illustrata al punto 64 della presente sentenza, che, in assenza di una violazione del principio del contraddittorio da parte del Tribunale, derivante dal fatto che quest’ultimo ha omesso di sentire le parti in merito all’eccezione di irricevibilità relativa alla mancanza di interesse ad agire di XC, sollevata d’ufficio da tale giudice, il procedimento in primo grado avrebbe potuto avere un esito diverso da quello cui il Tribunale è pervenuto ai punti 180 e 181 della sentenza impugnata.

73      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre accogliere la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione nella parte in cui riguardano i punti 180 e 181 della sentenza impugnata e, pertanto, annullare tale sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire di XC, e ciò senza che sia necessario esaminare le altre parti di tale primo motivo.

 Sul secondo motivo

 Sulla prima parte

–       Argomenti delle parti

74      Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, XC contesta al Tribunale di essere incorso, al punto 157 della sentenza impugnata, in un errore di diritto nella sua interpretazione e applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto esso avrebbe respinto la sua domanda di annullamento della decisione controversa della Commissione senza esaminare, nel merito, se i requisiti per confutare la presunzione di non divulgazione, previsti da tale disposizione, come interpretati dalla giurisprudenza, fossero soddisfatti nel caso di specie.

75      Il Tribunale avrebbe infatti violato i principi di diritto enunciati nella sentenza del 12 novembre 2015, Alexandrou/Commissione (T‑515/14 P e T‑516/14 P, EU:T:2015:844, punto 98), nella parte in cui ha dichiarato, al punto 157 della sentenza impugnata, che «l’interesse invocato [da XC], consistente nell’agevolare l’esercizio dei suoi diritti della difesa nell’ambito del suo ricorso avverso la [decisione controversa della commissione giudicatrice], costitui[va] un interesse “privato” che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001». Inoltre, riesaminando la linea giurisprudenziale elaborata in tale sentenza, il Tribunale avrebbe altresì violato i principi di unità e coerenza del diritto dell’Unione.

76      Peraltro, in sede di replica XC contesta l’affermazione della Commissione, secondo la quale egli non avrebbe addotto circostanze specifiche per confutare la presunzione di non divulgazione, menzionata al punto 74 della presente sentenza, e che i documenti richiesti non gli sarebbero potuti servire efficacemente per ottenere l’annullamento della decisione controversa della Commissione.

77      La Commissione ritiene che la prima parte del secondo motivo di impugnazione sia infondata.

–       Giudizio della Corte

78      In via preliminare, occorre precisare che XC non contesta la considerazione formulata dal Tribunale al punto 154 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione era legittimata a fondarsi sulla presunzione generale di non divulgazione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

79      Nella misura in cui, con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, XC sostiene che il punto 157 della sentenza impugnata sarebbe viziato da un errore, in quanto il Tribunale non avrebbe esaminato nel merito se i requisiti richiesti per confutare tale presunzione fossero soddisfatti, occorre constatare che tale argomento deriva da una lettura erronea di tale punto.

80      Infatti, ai punti 156 e 157 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che l’interesse invocato da XC, consistente nell’agevolare l’esercizio dei suoi diritti della difesa nell’ambito del suo ricorso contro la decisione controversa della commissione giudicatrice, costituiva un interesse «privato» e non un «interesse pubblico prevalente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, cosicché il Tribunale ha esaminato nel merito se i requisiti per confutare detta presunzione fossero soddisfatti nel caso di specie.

81      Peraltro, occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che la circostanza secondo la quale i documenti ai quali è chiesto l’accesso potrebbero consentire al richiedente di sostenere meglio le proprie ragioni nell’ambito di un ricorso di annullamento costituisce non già un «interesse pubblico prevalente» alla loro divulgazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, bensì un interesse «privato», che non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione (v., per analogia, sentenze del 14 luglio 2016, Sea Handling/Commissione, C‑271/15 P, EU:C:2016:557, punto 99, e del 13 marzo 2019, AlzChem/Commissione, C‑666/17 P, EU:C:2019:196, punto 56). Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di aver proceduto, al punto 157 della sentenza impugnata, a un’interpretazione erronea di tale disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza, né di aver violato i principi di unità e coerenza del diritto dell’Unione.

82      Date tali premesse, la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda parte

–       Argomenti delle parti

83      Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, XC sostiene che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 in quanto ha dichiarato che la contestazione di quesiti errati o discriminatori in un concorso pubblico e il propedeutico accesso ai documenti richiesti in vista di un controllo giurisdizionale costituivano un «mero “interesse privato”».

84      Infatti, in primo luogo, XC perseguirebbe l’interesse pubblico sancito all’articolo 27, primo comma, prima frase, dello Statuto. In secondo luogo, l’occupazione, da parte di quest’ultimo, di un impiego come persona disabile rivestirebbe una «specifica qualificazione pubblica di integrazione ed inclusione» in ragione della norma contenuta all’articolo 1 quinquies dello Statuto, cosicché l’accesso a documenti, a sostegno di un’azione giudiziaria diretta all’annullamento di quesiti erronei o discriminatori produttivi di effetti per futuri concorsi, rappresenterebbe un «interesse pubblico prevalente». In terzo luogo, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sarebbe un interesse pubblico e la facoltà di contestare un atto dell’amministrazione dell’Unione europea sarebbe espressione del principio di effettività. In quarto luogo, una domanda di accesso a un documento non potrebbe mai costituire un «mero “interesse privato”», in ragione del principio generale di trasparenza che regolerebbe a priori ogni attività dell’amministrazione. In quinto luogo, l’accesso al risultato degli altri partecipanti al concorso sarebbe legittimo e dovrebbe sempre essere possibile verificare se l’amministrazione abbia operato conformemente al principio di buon andamento.

85      Peraltro, la giurisprudenza menzionata nella sentenza impugnata non sarebbe rilevante, poiché l’interesse invocato nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 luglio 2016, Sea Handling/Commissione (C‑271/15 P, EU:C:2016:557), sarebbe stato di natura economica, senza alcuna ripercussione sull’ordine pubblico.

86      La Commissione fa valere che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione sarebbe irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

87      Nei limiti in cui, con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, XC invoca l’articolo 27 dello Statuto, al pari dei principi di effettività, buona esecuzione e trasparenza dell’attività dell’amministrazione, per dimostrare che egli perseguiva un «interesse pubblico prevalente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in occasione della sua domanda di accesso ai documenti richiesti, cosicché il Tribunale avrebbe violato quest’ultima disposizione, occorre rilevare che, nel ricorso nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, egli non si era basato su detto articolo 27 né su tali principi al fine di confutare la presunzione di non divulgazione di cui al citato articolo 4, paragrafo 3. Pertanto, sul punto, tale seconda parte è irricevibile.

88      Infatti, come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte una censura che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata all’esame della valutazione, da parte del Tribunale, dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi ad esso (sentenza del 17 dicembre 2020, De Masi e Varoufakis/BCE, C‑342/19 P, EU:C:2020:1035, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

89      Per quanto riguarda l’articolo 1 quinquies dello Statuto, occorre constatare che, sebbene, nel ricorso depositato nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, XC abbia rinviato a tale disposizione per sostenere che i quesiti di cui trattasi erano discriminatori, l’unico argomento concreto relativo alla natura discriminatoria di tali quesiti che egli ha invocato per dimostrare che perseguiva un «interesse pubblico prevalente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, era legato al fatto che egli intendeva poter valutare ed eventualmente dimostrare al Tribunale, mediante l’accesso ai documenti richiesti, l’eccessiva lunghezza della prova di cui trattasi rispetto alla propria disabilità.

90      Ciò premesso, a tal riguardo, così come per l’argomento di XC secondo cui il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sarebbe un «interesse pubblico prevalente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, è sufficiente ricordare che, come risulta dal punto 81 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore quando si è basato sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 14 luglio 2016, Sea Handling/Commissione (C‑271/15 P, EU:C:2016:557, punti da 97 a 99), per dichiarare, al punto 157 della sentenza impugnata, che l’interesse invocato da XC, consistente nell’agevolare l’esercizio dei suoi diritti della difesa nell’ambito del suo ricorso avverso la decisione controversa della commissione giudicatrice, costituiva un interesse privato e non un siffatto interesse pubblico prevalente.

91      In tali circostanze, la seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta, in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla terza parte

–       Argomenti delle parti

92      Con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, XC sostiene che il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali in quanto, da un lato, non avrebbe adottato alcuna decisione su una parte della sua domanda di annullamento della decisione controversa della Commissione e, dall’altro, avrebbe «travisato» e «snaturato» i fatti di causa.

93      A tal riguardo XC afferma che, nel ricorso da lui proposto nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, egli ha contestato il rifiuto opposto alla sua domanda di accesso, anche parziale, ai documenti richiesti. Infatti, egli avrebbe chiesto di poter accedere anche al testo di tali documenti oscurato o mascherato mediante un carattere neutro, ossia da una «serie di XXX», e quindi ai documenti oggetto della domanda iniziale, in forma parziale, per poter contare il numero di caratteri. Pertanto, il Tribunale avrebbe «snaturato» e «travisato» i fatti e la domanda presentata da XC, ai punti 159, 168 e 169 di tale sentenza, dichiarando che XC, nella domanda di conferma, aveva chiesto l’accesso a un nuovo documento.

94      Inoltre, la Corte avrebbe dichiarato che il principio di accesso ai documenti si applica sia ai documenti in quanto tali sia agli elementi informativi in essi contenuti e che, in materia di documenti elettronici, il diritto di accesso si estenderebbe anche alle informazioni che, pur presenti, non siano ancora state «estratte» secondo una specifica modalità di ricerca. Peraltro, le istituzioni dell’Unione possono utilizzare qualunque mezzo tecnico per oscurare, se necessario, taluni dati. A tal riguardo XC invoca, in particolare, la giurisprudenza derivante dalle sentenze del 6 dicembre 2001, Consiglio/Hautala (C‑353/99 P, EU:C:2001:661, punto 31), e dell’11 gennaio 2017, Typke/Commissione (C‑491/15 P, EU:C:2017:5, punti 37, 38 e 43).

95      In sede di replica, XC fa riferimento alla sentenza del 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (C‑403/04 P e C‑405/04 P, EU:C:2007:52, punto 39), per sostenere che la Corte sarebbe competente a controllare la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale e le conseguenze giuridiche che ne scaturiscono. Orbene, la questione se il Tribunale sia incorso in errore nel qualificare una parte della domanda confermativa come «domanda nuova» rispetto alla domanda iniziale sarebbe una qualificazione giuridica dei fatti.

96      In ogni caso la Commissione, avendo dichiarato che «l’accesso non era comunque consentito perché il documento richiesto era inesistente», avrebbe risposto in maniera definitiva alla domanda di XC. Alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione (C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 36), essa avrebbe così reso il proprio diniego «immediatamente sindacabile» dal giudice senza la necessità di seguire il procedimento ordinario di accesso ai documenti in due gradi.

97      La Commissione ritiene che la terza parte del secondo motivo di impugnazione sia irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

98      In primo luogo, nei limiti in cui XC sostiene che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla parte della domanda di annullamento della decisione controversa della Commissione riguardante la sua domanda di accesso al testo dei documenti richiesti, mascherato da un carattere neutro, per poter contare il numero di caratteri, occorre ricordare che un motivo vertente sulla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a dedurre una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 106 e giurisprudenza ivi citata).

99      Orbene, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti in causa, cosicché la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 107 e giurisprudenza ivi citata).

100    Nel caso di specie, nel ricorso depositato nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, XC ha sottolineato «l’errore di fatto in cui è incorsa la Commissione [quando il ricorrente ha chiesto] (...) di poter accedere anche al solo testo oscurato della prova (ad esempio sostituendo le parole del testo con un carattere uniforme e neutro, come una serie di XXXXXX) permettendo così di conoscere l’estensione della prova stessa, e in particolare il numero di caratteri, e con ciò la compatibilità o meno con la propria disabilità». A tal riguardo occorre precisare che, sebbene, come risulta dal punto 21 della presente sentenza, con la domanda di conferma XC abbia chiesto di ottenere l’accesso al numero di caratteri dei documenti richiesti, egli non ha chiesto, né con tale domanda, né con la domanda iniziale, di ottenere l’accesso a un testo mascherato di tali documenti. Orbene, occorre attenersi al contenuto della domanda di conferma, dal momento che è quest’ultima ad essere oggetto della sentenza impugnata. In tali circostanze, data la non ricevibilità di una domanda di accesso a un testo mascherato di detti documenti in quanto domanda autonoma rispetto alle domande formulate tramite la domanda di conferma, occorre interpretare il summenzionato ricorso nel senso che detta domanda di accesso al testo mascherato costituiva solo uno strumento per attuare la domanda di accesso a tale numero di caratteri.

101    Ciò premesso, nella misura in cui il Tribunale ha dichiarato, al punto 169 della sentenza impugnata, che, «nell’ambito della domanda di conferma, [XC] [aveva] chiesto l’accesso a un documento che, anche supponendo che [potesse] essere creato dalla Commissione, non era menzionato nella domanda iniziale», esso ha ritenuto implicitamente, ma necessariamente, che la domanda di accesso al numero di caratteri dei documenti richiesti costituisse una domanda di accesso a un nuovo documento rispetto al documento oggetto della domanda iniziale, senza che importasse a tal fine sapere il modo in cui tale domanda potesse essere attuata, in particolare dando accesso al testo di detti documenti in una forma mascherata da un carattere neutro per poter contare il numero di caratteri in questione. Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione in tale punto 169.

102    In secondo luogo, riguardo all’affermazione di XC secondo cui il Tribunale avrebbe presentato in modo inesatto la sua domanda e avrebbe snaturato i fatti dichiarando, ai punti 159, 168 e 169 della sentenza impugnata, che egli aveva chiesto l’accesso a un nuovo documento nella domanda di conferma, occorre ricordare che il ricorrente che alleghi uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova da parte del Tribunale deve, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 28 aprile 2022, Yieh United Steel/Commissione, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

103    Per quanto riguarda il punto 159 della sentenza impugnata, XC afferma che il Tribunale avrebbe «snaturato» i fatti e travisato la sua domanda dichiarando che, «[c]on il secondo motivo, [XC] contesta alla Commissione di aver opposto un rifiuto alla domanda di accesso al numero di caratteri [dei documenti richiesti], che egli aveva presentato in occasione della domanda di conferma». Orbene, occorre respingere tale argomento dal momento che, alla luce di quanto emerge dal punto 100 della presente sentenza, il ricorso depositato nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata deve essere inteso nel senso che XC mirava ad ottenere l’accesso al testo mascherato dei documenti relativi a tale prova solo per conoscere la lunghezza di detti documenti, ottenendo quindi l’accesso al numero di caratteri in discussione.

104    Per quanto riguarda il punto 168 della sentenza impugnata, è sufficiente constatare che tale punto non contiene alcuna valutazione di fatto, ma soltanto l’affermazione di carattere generale secondo cui «una domanda di conferma può essere presentata solo per invitare la Commissione a riesaminare la sua posizione iniziale relativamente al documento o ai documenti già richiesti, e non per presentare una domanda di accesso ad altri documenti».

105    Quanto al punto 169 della sentenza impugnata, XC rimprovera al Tribunale di aver «travisato» e «snaturato» i fatti ritenendo che, nella domanda di conferma, egli avesse chiesto di ottenere l’accesso a un documento non menzionato nella domanda iniziale. A tal riguardo, poiché in sede di replica XC fa valere che, con tale argomento, egli invoca un errore del Tribunale quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, occorre constatare che, nell’impugnazione, la terza parte del secondo motivo è intitolata «[v]iolazione di procedura: omessa pronuncia su parte della domanda del ricorso, travisamento e snaturamento dei fatti di causa». Orbene, oltre al fatto che la replica non è coerente con l’atto di impugnazione, XC non individua con precisione quale errore di diritto avrebbe commesso il Tribunale nella qualificazione giuridica dei fatti, cosicché detto argomento è irricevibile nella parte in cui è sollevato a titolo di errore riguardante la qualificazione giuridica dei fatti.

106    Infatti va ricordato che dall’articolo 256 TFUE, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di impugnazione di cui trattasi. Non soddisfa tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia tanto chiara e precisa da permettere alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare allorché gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo (v. sentenza del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, punti 199 e 200, nonché giurisprudenza ivi citata).

107    Ciò premesso, occorre esaminare l’asserito errore che il Tribunale avrebbe commesso al punto 169 della sentenza impugnata unicamente in relazione alla valutazione dei fatti da esso effettuata a tale punto.

108    Nel caso di specie, come risulta dai punti 19 e 21 della presente sentenza, con la domanda iniziale, XC mirava ad ottenere l’accesso alla copia dei documenti richiesti che riproducevano le risposte che aveva fornito, quelle ritenute corrette dalla commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, nonché i criteri e i punteggi di valutazione, mentre, nella domanda di conferma, egli chiedeva altresì di ottenere l’accesso al numero di caratteri di tali documenti. Pertanto, la domanda di accesso al numero di caratteri di detti documenti è stata presentata da XC per la prima volta nella domanda di conferma.

109    Occorre pertanto constatare che il Tribunale non ha operato uno snaturamento dei fatti che appaia in modo manifesto dagli atti di causa, ai sensi della giurisprudenza esposta al punto 102 della presente sentenza, dichiarando, al punto 169 della sentenza impugnata, che, «nell’ambito della domanda di conferma, [XC] [aveva] chiesto l’accesso a un documento che, anche supponendo che [potesse] essere creato dalla Commissione, non era menzionato nella (...) domanda iniziale».

110    Peraltro, occorre respingere l’argomento di XC secondo cui il Tribunale, al punto 169 della sentenza impugnata, avrebbe «snaturato» e «travisato» i fatti considerando che, con la domanda di conferma, egli aveva chiesto l’accesso a un nuovo documento mentre, in realtà, avrebbe chiesto l’accesso ai documenti richiesti che erano già oggetto della domanda iniziale, in forma parziale, ossia sotto forma di testo mascherato. Infatti è sufficiente constatare, da un lato, che, come risulta dal punto 100 della presente sentenza, contrariamente a quanto sostiene XC, egli non ha chiesto di ottenere l’accesso al testo mascherato di tali documenti né nella domanda iniziale né nella domanda di conferma. Dall’altro lato, detto punto 169 non riguarda la questione se esso intendesse ottenere un accesso parziale al documento inizialmente richiesto, dato che il Tribunale si è pronunciato su tale questione al punto 170 della sentenza impugnata, in relazione al quale XC non deduce errori di diritto nell’ambito dell’impugnazione.

111    Infine, occorre respingere l’argomento di XC secondo cui la Commissione avrebbe risposto in maniera definitiva alla sua domanda di accesso ai documenti richiesti e avrebbe così reso il suo rifiuto «immediatamente sindacabile» dal giudice. A tal riguardo è sufficiente constatare che, se è pur vero che la risposta a una domanda iniziale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, può, in via eccezionale, qualora un’istituzione prenda posizione in modo definitivo con una tale risposta, essere oggetto di un ricorso di annullamento (v. sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 36), XC ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione con cui la Commissione ha respinto la domanda confermativa e non contro la decisione di rigetto della domanda iniziale.

112    Di conseguenza, la terza parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

113    In tali circostanze, il secondo motivo di impugnazione è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sul terzo motivo

 Sulla prima parte

–       Argomenti delle parti

114    Con la prima parte del terzo motivo di impugnazione XC fa valere, per quanto riguarda la decisione controversa della commissione giudicatrice, che il Tribunale avrebbe omesso, al punto 95 della sentenza impugnata, di applicare i principi in materia di non discriminazione e di disabilità sanciti, in particolare, nello Statuto.

115    Per quanto attiene alla ricevibilità di questa prima parte, le motivazioni esposte dopo il punto 94 della sentenza impugnata farebbero parte della risposta a un’unica e medesima argomentazione, relativa alla proposta o meno di soluzioni ragionevoli, cosicché tali motivazioni non sarebbero ultronee. Inoltre, dalla giurisprudenza derivante, in particolare, dall’ordinanza del 6 settembre 2012, Gozi/Commissione (T‑519/11 P, EU:T:2012:410, punto 22), risulterebbe che la valutazione delle conseguenze giuridiche di un fatto accertato nonché la correttezza del procedimento di acquisizione delle prove in giudizio e l’inversione dell’onere della prova potrebbero essere esaminate nell’ambito di un’impugnazione.

116    Nel merito, con detta prima parte XC sostiene che il Tribunale avrebbe violato le norme particolari previste all’articolo 1 quinquies dello Statuto e nella direttiva 2000/78.

117    Anzitutto, XC afferma che la motivazione contenuta al punto 95 della sentenza impugnata sarebbe viziata da una «violazione procedurale sulla formazione delle prove in giudizio», in quanto si baserebbe su elementi non dedotti dalla Commissione. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti in quanto avrebbe ritenuto che la prova di cui trattasi fosse «difficile», sebbene il fascicolo di causa non contenesse alcun elemento a sostegno di tale affermazione. Inoltre, la motivazione del Tribunale non potrebbe essere considerata una deduzione logica da fatti già noti, in quanto il fatto che solo il 72% dei candidati abbia risposto a tutte le domande di tale prova poteva essere dovuto sia alla lunghezza di quest’ultima sia alla sua difficoltà. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto far gravare l’onere della prova sulla Commissione, in forza dell’articolo 1 quinquies dello Statuto. Peraltro, XC si basa sulla giurisprudenza derivante, in particolare, dalle sentenze del 21 luglio 2011, Kelly (C‑104/10, EU:C:2011:506, punti da 33 a 35), e del 19 aprile 2012, Meister (C‑415/10, EU:C:2012:217, punto 47), per sostenere che, alla luce dell’obbligo di divulgazione incombente alla Commissione, il rifiuto totale di quest’ultima di accogliere una domanda di accesso ai documenti potrebbe costituire un indizio di una discriminazione da essa realizzata.

118    Secondo XC, poi, il Tribunale, al punto 95 della sentenza impugnata, avrebbe «travisato» la sua argomentazione, dato che egli non avrebbe sostenuto che la prova e-tray non fosse adeguata per un candidato non disabile. Inoltre, dal ragionamento del Tribunale contenuto in tale punto risulterebbe implicitamente che un aumento del tempo disponibile, direttamente proporzionale alla lunghezza del testo, sarebbe idoneo a ristabilire una condizione di parità. Tale motivazione non sarebbe supportata da alcuna prova né sarebbe tratta dall’esperienza.

119    Infine, in sede di replica XC sostiene che il Tribunale, ai punti da 94 a 96 della sentenza impugnata, avrebbe omesso di tener conto del fatto che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), della direttiva 2000/78, e come risulterebbe dalle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:170, paragrafo 115), la predisposizione di soluzioni ragionevoli sarebbe una «condizione esimente» che la Commissione avrebbe dovuto invocare per escludere la sua responsabilità, posto che XC aveva dimostrato la propria condizione di disabilità.

120    La Commissione ritiene che la prima parte del terzo motivo di impugnazione sia irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

121    Occorre constatare che gli argomenti dedotti da XC nel ricorso a sostegno della prima parte del terzo motivo di impugnazione riguardano esclusivamente il punto 95 della sentenza impugnata. Orbene, tale punto verte sulla questione se le soluzioni adottate dall’EPSO nell’ambito del concorso generale EPSO/AD/338/17 fossero sufficienti e fa quindi parte del ragionamento svolto dal Tribunale a titolo sovrabbondante, il quale inizia al punto 94 di tale sentenza ed è introdotto dall’espressione «[i]n ogni caso». Di conseguenza, tale prima parte è respinta in quanto inoperante.

122    Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, le censure dirette contro elementi ultronei della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti (sentenza del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

123    Riguardo alla parte in cui XC sostiene, nella replica, che il Tribunale, ai punti da 94 a 96 della sentenza impugnata, avrebbe omesso di tener conto del fatto che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), della direttiva 2000/78, l’attuazione di soluzioni ragionevoli sarebbe una «condizione esimente» che il datore di lavoro dovrebbe invocare al fine di escludere la propria responsabilità, occorre constatare che, nel ricorso, XC non sostiene che i punti 94 e 96 di tale sentenza siano viziati da errore né che il Tribunale abbia violato detta disposizione.

124    Pertanto, nella misura in cui, conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, il che non vale nel caso di specie, occorre respingere l’argomento esposto al punto precedente della presente sentenza in quanto irricevibile.

125    Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo di impugnazione è respinta in quanto inoperante.

 Sulla seconda parte

–       Argomenti delle parti

126    Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, XC sostiene che gli sarebbe stato impossibile valutare in anticipo l’adeguatezza del tempo supplementare offertogli, di modo che, al punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato in modo manifestamente erroneo e contrario ai principi generali in materia di contratti che egli non poteva, ex post, muovere contestazioni alla Commissione per non aver predisposto misure particolari sufficienti, dal momento che questa aveva precisamente dato seguito alle sue richieste.

127    Nella replica XC aggiunge che il Tribunale, così facendo, sarebbe incorso in un errore di diritto imponendogli un obbligo che in realtà ricadrebbe sul datore di lavoro, ossia la stima esatta delle misure necessarie in base all’estensione effettiva della prova di cui trattasi. Infatti, come risulterebbe dalla sentenza del 10 febbraio 2022, HR Rail (C‑485/20, EU:C:2022:85, punto 39), l’articolo 1 quinquies, paragrafo 4, terzo comma, dello Statuto e l’articolo 5 della direttiva 2000/78 imporrebbero al datore di lavoro l’obbligo di adottare le misure appropriate, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro. Peraltro, dal primo bando di concorso, che occorrerebbe interpretare alla luce dello Statuto e delle altre disposizioni pertinenti menzionate dal Tribunale, non risulterebbe che la presentazione di una domanda di misure speciali avesse come conseguenza una preclusione o una limitazione di misure ulteriori o diverse da parte dell’istituzione, o addirittura di possibili contestazioni future.

128    La Commissione sostiene che la seconda parte del terzo motivo di impugnazione sarebbe irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

129    Poiché nel ricorso XC non espone in modo sufficientemente preciso le ragioni per le quali ritiene che il punto 93 della sentenza impugnata sia viziato da errore, né quali principi siano stati violati dal Tribunale, si deve constatare che la seconda parte del terzo motivo di impugnazione non soddisfa i requisiti previsti dalla giurisprudenza esposta al punto 106 della presente sentenza.

130    Peraltro, riguardo alla parte in cui XC sostiene, nella replica, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto al punto 93 della sentenza impugnata, in quanto gli avrebbe imposto di stimare esattamente le misure che sarebbero state necessarie, si deve constatare che tale argomento è stato invocato per la prima volta in sede di replica. Infatti, nel ricorso XC si è limitato a far valere che egli doveva poter contestare la ragionevolezza delle misure che aveva potuto valutare solo dopo aver sostenuto la prova di cui trattasi, mentre egli sostiene, nella replica, che sarebbe spettato al datore di lavoro adottare misure ragionevoli, poiché solo lui sarebbe stato a conoscenza della lunghezza di tale prova. Pertanto, tale argomentazione non può soddisfare i requisiti di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, quali esposti al punto 124 della presente sentenza.

131    In tali circostanze, la seconda parte del terzo motivo di impugnazione è respinta in quanto irricevibile.

 Sulla terza parte

–       Argomenti delle parti

132    Con la terza parte del terzo motivo di impugnazione, XC deduce un difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale non avrebbe menzionato il vizio istruttorio in cui sarebbe incorsa la Commissione, posto che la visita medica alla quale era stato sottoposto era stata effettuata non già da uno specialista, bensì da un medico interno.

133    La Commissione fa valere che la terza parte del terzo motivo di impugnazione sarebbe irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

134    Occorre constatare che, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza esposta al punto 106 della presente sentenza, XC non indica i punti della sentenza impugnata contestati né gli argomenti di diritto specificamente addotti a sostegno della terza parte del terzo motivo di impugnazione.

135    Pertanto, la terza parte del terzo motivo di impugnazione è respinta in quanto irricevibile.

136    In tali circostanze, il terzo motivo di impugnazione è integralmente respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sulla domanda di risarcimento

 Argomenti delle parti

137    XC sostiene che i punti da 183 a 197 della sentenza impugnata, riguardanti il rigetto della sua domanda di risarcimento danni, dovrebbero essere annullati, in quanto tale rigetto è strettamente connesso a quello delle domande di annullamento delle decisioni controverse.

138    La Commissione replica che XC non individuerebbe specifici motivi di impugnazione e non contesterebbe la pronuncia di irricevibilità dichiarata dal Tribunale al punto 194 della sentenza impugnata, che acquisterebbe quindi forza di giudicato. In ogni caso, i punti da 183 a 197 di tale sentenza, relativi al rigetto della domanda di risarcimento, dovrebbero essere confermati alla luce dell’irricevibilità e/o dell’infondatezza dei motivi di impugnazione dedotti da XC.

 Giudizio della Corte

139    In via preliminare, sebbene XC chieda l’annullamento dei punti da 183 a 197 della sentenza impugnata, relativi al rigetto della sua domanda risarcitoria, in quanto tale rigetto sarebbe connesso a quello delle sue domande di annullamento delle decisioni controverse, occorre precisare che l’argomentazione di XC non fa riferimento né agli argomenti di diritto dedotti dalle parti, esposti ai punti da 183 a 188 di tale sentenza, né alla giurisprudenza rilevante, illustrata ai punti da 189 a 193 e 195 di detta sentenza.

140    Del pari, XC non deduce alcun argomento diretto a rimettere in discussione il ragionamento di cui al punto 194 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile la sua domanda diretta a ottenere il risarcimento di un danno diverso da quello lamentato «in relazione a una discriminazione», e ciò in quanto un siffatto danno non poteva essere imputato a un qualsivoglia comportamento di carattere decisionale.

141    Per contro, l’argomentazione di XC è sufficientemente motivata e precisa nella parte in cui è diretta a ottenere l’annullamento dei punti 196 e 197 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto in quanto infondata la domanda di XC diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto «in relazione a una discriminazione», per il motivo che non era stata constatata alcuna irregolarità riguardo alla decisione controversa della commissione giudicatrice né riguardo all’elenco di riserva controverso. Pertanto, si deve constatare che, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, tale argomento soddisfa i requisiti esposti al punto 106 della presente sentenza ed è pertanto ricevibile.

142    Nel merito, poiché, come risulta dal punto 73 della presente sentenza, la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione sono fondate nella parte in cui riguardano i punti 180 e 181 della sentenza impugnata, occorre annullare quest’ultima sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha respinto, ai punti 196 e 197 di quest’ultima, la domanda di XC diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto «in relazione a una discriminazione» commessa per quanto riguarda l’elenco di riserva controverso, per il motivo che non era stata constatata alcuna irregolarità per quanto riguarda tale elenco di riserva.

143    Tuttavia, quanto alla domanda di XC diretta all’annullamento dei punti 196 e 197 della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto «in relazione a una discriminazione» commessa per quanto concerne la decisione controversa della commissione giudicatrice, tale domanda non può essere accolta, dal momento che il terzo motivo di impugnazione è integralmente respinto, come risulta dal punto 136 della presente sentenza.

144    Alla luce di quanto precede, occorre annullare i punti 196 e 197 della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di XC diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto «in relazione a una discriminazione» commessa dalla Commissione per quanto riguarda l’elenco di riserva controverso.

145    Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata è annullata nella parte in cui, con tale sentenza, da un lato, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire di XC e, dall’altro, il Tribunale ha respinto la domanda di XC diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto da quest’ultimo «in relazione a una discriminazione» commessa dalla Commissione per quanto concerne tale elenco di riserva. Per il resto, l’impugnazione è respinta.

 Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

146    Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

147    Nel caso di specie occorre constatare, da un lato, che il Tribunale non si è pronunciato sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata per quanto riguarda la domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso e, dall’altro, che esso ha respinto tale domanda in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire, senza esaminarla nel merito.

148    Inoltre, solo dopo che il Tribunale avrà effettuato tale esame esso potrà statuire sulla questione se l’eventuale irregolarità dell’elenco di riserva controverso possa dar luogo a un risarcimento da parte dell’Unione. Orbene, ciò implica un esame, in un contesto nel quale le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale, di questioni di fatto complesse, sulla base di elementi che non sono stati esaminati dal Tribunale e che non sono stati discussi dinanzi alla Corte.

149    In tali circostanze, risulta che lo stato degli atti non consente di statuire definitivamente sulla controversia.

150    Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca, da un lato, sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione riguardo alla domanda di annullamento dell’elenco di riserva controverso nonché, se del caso, sul merito di tale domanda e, dall’altro, sulla domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto da XC «in relazione a una discriminazione» commessa dalla Commissione per quanto concerne tale elenco di riserva.

 Sulle spese

151    Dato che la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 febbraio 2021, XC/Commissione (T488/18, EU:T:2021:76), è annullata nella parte in cui, con tale sentenza, da un lato, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento dell’elenco di riserva costituito nell’ambito del concorso generale EPSO/AD/356/18 per l’assunzione di amministratori AD 5, pubblicato il 22 maggio 2019, in quanto irricevibile per mancanza di interesse ad agire di XC e, dall’altro, il Tribunale ha respinto la domanda di XC diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto da quest’ultimo «in relazione a una discriminazione» commessa dalla Commissione europea per quanto concerne tale elenco di riserva.

2)      L’impugnazione è respinta per il resto.

3)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca, da un lato, sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione europea riguardo alla domanda di annullamento dell’elenco di riserva redatto nel contesto del concorso generale EPSO/AD/356/18 nonché, se del caso, sul merito di tale domanda, e, dall’altro, sulla domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto da XC a causa di una discriminazione commessa dalla Commissione in relazione a tale elenco di riserva.

4)      Le spese sono riservate.

Xuereb

Kumin

Ziemele

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 novembre 2023.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione facente funzione

A. Calot Escobar

 

P.G. Xuereb

Litigios n. C-527/21 P de 09/11/2023