SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
26 ottobre 2023 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Controversia principale divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire»
Nella causa C‑610/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Pistoia (Italia), con ordinanza del 27 agosto 2022, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2022, nel procedimento
QX
contro
Agos Ducato SpA,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da N. Wahl, facente funzione di presidente di sezione, J. Passer e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per QX, da M.C. Mereu, avvocata;
– per la Agos Ducato SpA, da A. Cogoni, M. Malavasi, M. Pappalardo, R. Perrone e A. Rescigno, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Cherubini, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, da G. Goddin e D. Recchia, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU 1998, L 101, pag. 17) (in prosieguo: la «direttiva 87/102»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra QX, un consumatore, e la Agos Ducato SpA in merito ad una domanda di dichiarazione di nullità delle clausole di un contratto di credito relative ai costi a carico del consumatore, in ragione dell’errore di indicazione, in tale contratto, del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando nono e venticinquesimo della direttiva 87/102 enunciavano quanto segue:
«considerando che il consumatore deve ricevere adeguate informazioni sulle condizioni e sul costo del credito e sugli obblighi contratti; che queste informazioni devono concernere, tra l’altro, il [TAEG] inerent[e] al credito o, in mancanza di questo, l’importo totale che il consumatore deve pagare per il credito; considerando che in attesa di una decisione su un metodo o metodi comunitari di calcolo del tasso annuo degli oneri, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a seguire gli attuali metodi o prassi per il calcolo di detto tasso o, in mancanza di questi, dovrebbero adottare disposizioni volte a indicare il costo totale del credito per il consumatore;
(...)
considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonché un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal trattato».
4 Ai termini dell’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva:
«Ai sensi della presente direttiva si intende:
(...)
d) per “costo totale del credito al consumatore”, tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito;
e) per “[TAEG]”, il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’ammontare del credito concesso e calcolato in conformità dell’articolo 1 bis».
5 L’articolo 1 bis di tale direttiva prevedeva quanto segue:
«1. a) Il [TAEG] che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato II.
(...)
2. Per il calcolo del [TAEG], si determina il costo totale del credito al consumatore quale è definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), escluse le spese seguenti:
(...)
4. a) Il [TAEG] è calcolato al momento in cui si conclude il contratto di credito, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 relativo agli avvisi e offerte pubblicitarie.
(...)
(...)».
6 L’articolo 3 della medesima direttiva così recitava:
«Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole [(GU 1984, L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997 (GU 1997, L 290, pag. 18)], nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, qualsiasi pubblicità o offerta esposta in un ufficio commerciale e con cui una persona dichiari la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito deve citare anche il [TAEG] mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità».
7 L’articolo 4 della direttiva 87/102 enunciava:
«1. I contratti di credito devono essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto.
2. Il documento scritto deve contenere:
a) un’indicazione del [TAEG];
b) un’indicazione delle condizioni secondo cui il [TAEG] può essere modificato.
(...)
d) un estratto degli elementi di costo che sono riportati all’articolo 1 bis, paragrafo 2, eccettuate le spese connesse al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, e che non sono inclusi nel calcolo del [TAEG] ma che devono essere pagati dal consumatore in determinate condizioni, nonché un elenco in cui si precisano tali condizioni. Se si conoscerà l’importo esatto di questi elementi, lo si indica; in caso contrario, se possibile, si fornisce un metodo di calcolo o la stima più realista possibile.
(...)».
8 L’articolo 14 di tale direttiva era così formulato:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti e in particolare attraverso la distribuzione dell’importo del credito in più contratti».
9 L’articolo 15 della medesima direttiva enunciava:
«La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal trattato».
10 La direttiva 87/102 è stata abrogata con effetto dall’11 giugno 2010, conformemente all’articolo 29 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifica GU 2009, L 207, pag. 14).
11 Ai termini dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2008/48:
«Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente all’11 giugno 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione [europea].
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dall’11 giugno 2010.
(...)».
12 L’articolo 30, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:
«La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione».
Diritto italiano
13 Ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (supplemento ordinario alla GURI n. 230, del 30 settembre 1992), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 385/1993»):
«(...)
2. I contratti di credito al consumo indicano:
(...)
c) il TAEG;
(...)
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
(...)».
14 Il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 – Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (supplemento ordinario alla GURI n. 207, del 4 settembre 2010; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 141/2010»), è entrato in vigore il 1° giugno 2011 e ha introdotto un articolo 125 bis nel decreto legislativo n. 385/1993.
15 Detto articolo 125 bis così recita:
«(...)
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
16 Il 7 marzo 2011, QX ha concluso con la società Agos Ducato un contratto di credito per un importo di EUR 35 054,28, comprensivo degli interessi e delle spese accessorie, rimborsabile in 36 rate mensili di EUR 973,73 ciascuna (in prosieguo: il «contratto in questione»). Tale contratto menzionava un TAEG dell’8,94%.
17 Considerando che il tasso annuo effettivamente applicato al credito oggetto di detto contratto ammontava all’11,017%, QX ha adito il Tribunale di Pistoia (Italia), giudice del rinvio, con una domanda diretta, da un lato, a far dichiarare che la Agos Ducato aveva applicato un tasso d’interesse reale superiore a quello indicato nel medesimo contratto, in violazione della normativa nazionale applicabile, e, dall’altro, a far condannare tale società a rimborsargli le somme pagate a titolo degli interessi contrattuali ordinari, pari a EUR 11 218,36, al netto degli interessi dovuti al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro, oltre agli interessi legali da ciascun pagamento fino al saldo effettivo, con capitalizzazione dei periodi anno per anno.
18 La domanda di QX è fondata sull’articolo 125 bis del decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141/2010, che prevede la nullità delle clausole di un contratto di credito relative ai costi a carico del consumatore che non siano stati inclusi o siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato.
19 Nell’ambito della sua difesa, la Agos Ducato sostiene che tale articolo, che fa parte della normativa diretta ad attuare la direttiva 2008/48 nell’ordinamento giuridico italiano, non è applicabile alla controversia principale, in quanto è entrato in vigore dopo la conclusione del contratto in questione.
20 In replica a tale affermazione, QX sostiene che la sua domanda è fondata altresì sull’articolo 124 del decreto legislativo n. 385/1993, adottato nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni della direttiva 87/102 nel suddetto ordinamento giuridico.
21 In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione degli articoli 3, 4 e 14 della direttiva 87/102.
22 Il Tribunale di Pistoia (Italia) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se “le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della [direttiva 87/102] siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti” prescritte dall’articolo 14, paragrafo 2 [della medesima direttiva] comprendano solo la mancata indicazione del TAEG nel contratto ovvero anche la sua erronea indicazione nel contratto stesso».
Sul non luogo a statuire
23 Con deposito e-Curia del 31 luglio 2023, il Tribunale di Pistoia ha trasmesso alla Corte un’ordinanza del 20 luglio 2023, con la quale detto giudice, da un lato, ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio di QX e dell’accettazione di tale rinuncia da parte della Agos Ducato e, dall’altro, ha dichiarato l’intervenuta estinzione della causa. Allo stesso tempo, il medesimo giudice ha indicato di avere un «interesse generale» a che la Corte risponda alla questione sollevata.
24 Al riguardo occorre ricordare che il procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C‑302/21, EU:C:2022:919, punto 27 e giurisprudenza citata).
25 Inoltre, in conformità dell’articolo 100, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza.
26 Nel caso di specie, risulta dall’ordinanza del 20 luglio 2023, menzionata al punto 23 della presente sentenza, che la causa è stata dichiarata estinta dal giudice del rinvio, dinanzi al quale, pertanto, tale causa non è più pendente.
27 È vero che tale giudice ha indicato di avere un «interesse generale» a che la Corte risponda alla questione sollevata.
28 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la ratio di una domanda di pronuncia pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Pertanto, laddove risulti che le questioni poste non sono manifestamente più pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire (sentenza del 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C‑302/21, EU:C:2022:919, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
29 In particolare, poiché risulta sia dal tenore letterale sia dall’economia dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale, la Corte deve concludere per il non luogo a statuire se la controversia principale è divenuta priva di oggetto (sentenza del 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C‑302/21, EU:C:2022:919, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
30 In tali circostanze, non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulle spese
31 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
Non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pistoia (Italia) con ordinanza del 27 agosto 2022.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 26 ottobre 2023 (*) «Rinvio pregiudiziale – Controversia principale divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire» Nella causa C‑610/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Pistoia (Italia), con ordinanza del 27 agosto 2022, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2022, nel procedimento QX contro Agos Ducato SpA, LA CORTE (Settima Sezione), composta da N. Wahl, facente funzione di presidente di sezione, J. Passer e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici, avvocato generale: A.M. Collins cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per QX, da M.C. Mereu, avvocata; – per la Agos Ducato SpA, da A. Cogoni, M. Malavasi, M. Pappalardo, R. Perrone e A. Rescigno, avvocati; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Cherubini, avvocato dello Stato; – per la Commissione europea, da G. Goddin e D. Recchia, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU 1998, L 101, pag. 17) (in prosieguo: la «direttiva 87/102»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra QX, un consumatore, e la Agos Ducato SpA in merito ad una domanda di dichiarazione di nullità delle clausole di un contratto di credito relative ai costi a carico del consumatore, in ragione dell’errore di indicazione, in tale contratto, del tasso annuo effettivo globale (TAEG). Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando nono e venticinquesimo della direttiva 87/102 enunciavano quanto segue: «considerando che il consumatore deve ricevere adeguate informazioni sulle condizioni e sul costo del credito e sugli obblighi contratti; che queste informazioni devono concernere, tra l’altro, il [TAEG] inerent[e] al credito o, in mancanza di questo, l’importo totale che il consumatore deve pagare per il credito; considerando che in attesa di una decisione su un metodo o metodi comunitari di calcolo del tasso annuo degli oneri, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a seguire gli attuali metodi o prassi per il calcolo di detto tasso o, in mancanza di questi, dovrebbero adottare disposizioni volte a indicare il costo totale del credito per il consumatore; (...) considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonché un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal trattato». 4 Ai termini dell’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva: «Ai sensi della presente direttiva si intende: (...) d) per “costo totale del credito al consumatore”, tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito; e) per “[TAEG]”, il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’ammontare del credito concesso e calcolato in conformità dell’articolo 1 bis». 5 L’articolo 1 bis di tale direttiva prevedeva quanto segue: «1. a) Il [TAEG] che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato II. (...) 2. Per il calcolo del [TAEG], si determina il costo totale del credito al consumatore quale è definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), escluse le spese seguenti: (...) 4. a) Il [TAEG] è calcolato al momento in cui si conclude il contratto di credito, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 relativo agli avvisi e offerte pubblicitarie. (...) (...)». 6 L’articolo 3 della medesima direttiva così recitava: «Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole [(GU 1984, L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997 (GU 1997, L 290, pag. 18)], nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, qualsiasi pubblicità o offerta esposta in un ufficio commerciale e con cui una persona dichiari la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito deve citare anche il [TAEG] mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità». 7 L’articolo 4 della direttiva 87/102 enunciava: «1. I contratti di credito devono essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto. 2. Il documento scritto deve contenere: a) un’indicazione del [TAEG]; b) un’indicazione delle condizioni secondo cui il [TAEG] può essere modificato. (...) d) un estratto degli elementi di costo che sono riportati all’articolo 1 bis, paragrafo 2, eccettuate le spese connesse al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, e che non sono inclusi nel calcolo del [TAEG] ma che devono essere pagati dal consumatore in determinate condizioni, nonché un elenco in cui si precisano tali condizioni. Se si conoscerà l’importo esatto di questi elementi, lo si indica; in caso contrario, se possibile, si fornisce un metodo di calcolo o la stima più realista possibile. (...)». 8 L’articolo 14 di tale direttiva era così formulato: «1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva. 2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti e in particolare attraverso la distribuzione dell’importo del credito in più contratti». 9 L’articolo 15 della medesima direttiva enunciava: «La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal trattato». 10 La direttiva 87/102 è stata abrogata con effetto dall’11 giugno 2010, conformemente all’articolo 29 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifica GU 2009, L 207, pag. 14). 11 Ai termini dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2008/48: «Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente all’11 giugno 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione [europea]. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dall’11 giugno 2010. (...)». 12 L’articolo 30, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone: «La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione». Diritto italiano 13 Ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (supplemento ordinario alla GURI n. 230, del 30 settembre 1992), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 385/1993»): «(...) 2. I contratti di credito al consumo indicano: (...) c) il TAEG; (...) 5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. (...)». 14 Il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 – Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (supplemento ordinario alla GURI n. 207, del 4 settembre 2010; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 141/2010»), è entrato in vigore il 1° giugno 2011 e ha introdotto un articolo 125 bis nel decreto legislativo n. 385/1993. 15 Detto articolo 125 bis così recita: «(...) 6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; (...)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 16 Il 7 marzo 2011, QX ha concluso con la società Agos Ducato un contratto di credito per un importo di EUR 35 054,28, comprensivo degli interessi e delle spese accessorie, rimborsabile in 36 rate mensili di EUR 973,73 ciascuna (in prosieguo: il «contratto in questione»). Tale contratto menzionava un TAEG dell’8,94%. 17 Considerando che il tasso annuo effettivamente applicato al credito oggetto di detto contratto ammontava all’11,017%, QX ha adito il Tribunale di Pistoia (Italia), giudice del rinvio, con una domanda diretta, da un lato, a far dichiarare che la Agos Ducato aveva applicato un tasso d’interesse reale superiore a quello indicato nel medesimo contratto, in violazione della normativa nazionale applicabile, e, dall’altro, a far condannare tale società a rimborsargli le somme pagate a titolo degli interessi contrattuali ordinari, pari a EUR 11 218,36, al netto degli interessi dovuti al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro, oltre agli interessi legali da ciascun pagamento fino al saldo effettivo, con capitalizzazione dei periodi anno per anno. 18 La domanda di QX è fondata sull’articolo 125 bis del decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141/2010, che prevede la nullità delle clausole di un contratto di credito relative ai costi a carico del consumatore che non siano stati inclusi o siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato. 19 Nell’ambito della sua difesa, la Agos Ducato sostiene che tale articolo, che fa parte della normativa diretta ad attuare la direttiva 2008/48 nell’ordinamento giuridico italiano, non è applicabile alla controversia principale, in quanto è entrato in vigore dopo la conclusione del contratto in questione. 20 In replica a tale affermazione, QX sostiene che la sua domanda è fondata altresì sull’articolo 124 del decreto legislativo n. 385/1993, adottato nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni della direttiva 87/102 nel suddetto ordinamento giuridico. 21 In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione degli articoli 3, 4 e 14 della direttiva 87/102. 22 Il Tribunale di Pistoia (Italia) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se “le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della [direttiva 87/102] siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti” prescritte dall’articolo 14, paragrafo 2 [della medesima direttiva] comprendano solo la mancata indicazione del TAEG nel contratto ovvero anche la sua erronea indicazione nel contratto stesso». Sul non luogo a statuire 23 Con deposito e-Curia del 31 luglio 2023, il Tribunale di Pistoia ha trasmesso alla Corte un’ordinanza del 20 luglio 2023, con la quale detto giudice, da un lato, ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio di QX e dell’accettazione di tale rinuncia da parte della Agos Ducato e, dall’altro, ha dichiarato l’intervenuta estinzione della causa. Allo stesso tempo, il medesimo giudice ha indicato di avere un «interesse generale» a che la Corte risponda alla questione sollevata. 24 Al riguardo occorre ricordare che il procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C‑302/21, EU:C:2022:919, punto 27 e giurisprudenza citata). 25 Inoltre, in conformità dell’articolo 100, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza. 26 Nel caso di specie, risulta dall’ordinanza del 20 luglio 2023, menzionata al punto 23 della presente sentenza, che la causa è stata dichiarata estinta dal giudice del rinvio, dinanzi al quale, pertanto, tale causa non è più pendente. 27 È vero che tale giudice ha indicato di avere un «interesse generale» a che la Corte risponda alla questione sollevata. 28 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la ratio di una domanda di pronuncia pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Pertanto, laddove risulti che le questioni poste non sono manifestamente più pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire (sentenza del 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C‑302/21, EU:C:2022:919, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 29 In particolare, poiché risulta sia dal tenore letterale sia dall’economia dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale, la Corte deve concludere per il non luogo a statuire se la controversia principale è divenuta priva di oggetto (sentenza del 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C‑302/21, EU:C:2022:919, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 30 In tali circostanze, non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. Sulle spese 31 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce: Non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pistoia (Italia) con ordinanza del 27 agosto 2022. Firme * Lingua processuale: l’italiano.
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