
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
24 settembre 2025 (*)
« Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Personale di Frontex – Ferie annuali – Articoli 56 bis e 57 dello Statuto – Servizio a turni – Detrazione dei giorni di ferie – Parità di trattamento »
Nella causa T‑552/24,
Johan Lami, residente in Pescara (Italia), rappresentato da F. Bello, A. Bonanni Caione, F. D’Onofrio e G. Borrelli, avvocati,
ricorrente,
contro
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), rappresentata da C. Carroll e R.-A. Popa, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto, in sede di deliberazione, da J. Svenningsen (relatore), presidente, C. Mac Eochaidh e M. Stancu, giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il sig. Johan Lami, ricorrente, chiede, in sostanza, che siano annullati il messaggio di posta elettronica dell’8 novembre 2023 e le decisioni del 22 gennaio e del 14 febbraio 2024 dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), che sia dichiarata la violazione, da parte di Frontex, delle norme applicabili in materia di diritto alle ferie e che sia ordinato a Frontex di ripristinare i giorni di ferie che gli sarebbero stati illegittimamente detratti.
Fatti
2 Il 16 giugno 2020 il ricorrente è stato assunto da Frontex in qualità di agente contrattuale del gruppo di funzioni IV ai sensi dell’articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), per un periodo di cinque anni.
3 Ai sensi del suo contratto, il ricorrente è stato assunto su un posto di guardia di frontiera e costiera europea (categoria 1 – livello base); le guardie di frontiera e costiere europee sono destinate a diventare membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea.
4 Il posto del ricorrente implica modalità di lavoro specifiche in forza delle quali l’orario di lavoro di quest’ultimo comprende, per settimana di calendario (dal lunedì alla domenica), sia diversi periodi, non consecutivi, di dodici ore di lavoro consecutive, denominati «turni» (shifts), sia, occasionalmente, periodi di otto ore lavorative in media, dedicati alla formazione, agli spostamenti o ancora alla preparazione di missioni (briefing day) o alla loro valutazione successiva (debriefing day).
5 In risposta a una domanda di un giorno di ferie formulata dal ricorrente per potersi assentare da un turno di dodici ore, il servizio per le risorse umane di Frontex ha informato quest’ultimo, con messaggio di posta elettronica dell’8 novembre 2023, che la sua domanda era stata accolta. In tale occasione, il ricorrente è stato altresì informato, in sostanza, che l’unico giorno di ferie rimanente, dei 24 giorni lavorativi di ferie annuali cui aveva diritto, sarebbe stato tuttavia insufficiente a coprire tale domanda e che, di conseguenza, le ore mancanti sarebbero state detratte dai suoi giorni lavorativi di ferie annuali dell’anno successivo.
6 Il 22 gennaio 2024 il servizio per le risorse umane di Frontex ha registrato nel sistema informatico Sysper di gestione del personale un’assenza non autorizzata del ricorrente dal 16 al 24 ottobre 2023 incluso e, secondo quest’ultimo, gli ha tolto sette giorni di ferie.
7 L’11 febbraio 2024 il ricorrente non si è presentato al lavoro, in quanto malato. Di conseguenza, il 14 febbraio successivo, il servizio per le risorse umane di Frontex ha deciso di detrarre un giorno e mezzo dal suo saldo di ferie annuali per compensare tale assenza da un turno di dodici ore, giudicata irregolare, conformemente all’articolo 60 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).
8 Il 19 febbraio 2024 il ricorrente ha proposto un reclamo contro gli atti impugnati ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in forza dell’articolo 117 del RAA.
9 Il reclamo del ricorrente è stato respinto con decisione implicita il 19 giugno 2024, prima che l’autorità che ha il potere di nomina adottasse una decisione esplicita di rigetto il 26 luglio 2024.
Conclusioni delle parti
10 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
– annullare gli atti impugnati;
– annullare la decisione esplicita di rigetto del reclamo del 26 luglio 2024;
– dichiarare che Frontex ha violato le norme applicabili in materia di diritto alle ferie;
– ordinare a Frontex di ripristinare i giorni di ferie che gli sarebbero stati illegittimamente detratti.
11 Frontex chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla competenza del Tribunale a statuire sul terzo e sul quarto capo delle conclusioni
12 Il ricorrente chiede al Tribunale, da un lato, di dichiarare che Frontex ha violato le norme applicabili in materia di diritto alle ferie e, dall’altro, di ordinare a tale agenzia di ripristinare i giorni di ferie che essa avrebbe illegittimamente detratto dal saldo delle sue ferie annuali.
13 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, nell’ambito di ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE e del controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto, il Tribunale non è competente a pronunciare sentenze dichiarative né a rivolgere ingiunzioni all’amministrazione (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2002, Mellone/Commissione, T‑187/01, EU:T:2002:155, punto 16, e del 16 gennaio 2018, SE/Consiglio, T‑231/17, non pubblicata, EU:T:2018:3, punto 63 e giurisprudenza citata).
14 Di conseguenza, il terzo e il quarto capo delle conclusioni devono essere respinti per incompetenza manifesta del Tribunale a pronunciarsi al riguardo.
Sull’oggetto delle domande di annullamento
15 Poiché la decisione esplicita di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, dato che si limita a confermare gli atti impugnati, occorre considerare che le presenti conclusioni di annullamento siano dirette soltanto all’annullamento degli atti impugnati, la cui legittimità sarà valutata tenendo conto della motivazione contenuta nella decisione esplicita di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, MZ/Commissione, T‑631/20, EU:T:2022:426, punto 21 e giurisprudenza citata).
Nel merito
16 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, sulla violazione della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9) e della decisione del consiglio di amministrazione di Frontex n. 27/2023, del 16 agosto 2023, sull’orario di lavoro e sull’orario di lavoro ibrido, il secondo, sulla violazione dell’articolo 57 dello Statuto, il terzo, sulla violazione del suo diritto a un riposo adeguato e, il quarto, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.
17 Il primo motivo è composto, in sostanza, da due parti. Il ricorrente fa valere, con la prima parte, che Frontex ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e, con la seconda parte, che tale agenzia ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023.
18 In via preliminare e senza che sia necessario pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità sollevate da Frontex e dirette contro le conclusioni di annullamento riguardanti il messaggio di posta elettronica dell’8 novembre 2023 menzionato al precedente punto 5 e la decisione del 22 gennaio 2024 menzionata al precedente punto 6, occorre osservare che, con l’insieme dei suoi quattro motivi, il ricorrente contesta il principio secondo cui, per assentarsi per un turno di dodici ore di lavoro consecutive, Frontex gli impone di utilizzare un giorno e mezzo dei suoi 24 giorni lavorativi di ferie annuali.
19 Ciò premesso, occorre esaminare anzitutto il secondo motivo, poi la seconda parte del primo motivo, in seguito, congiuntamente, la prima parte del primo motivo e il terzo motivo e, infine, il quarto motivo.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 57 dello Statuto
20 Il ricorrente rileva che, poiché Frontex ha detratto un giorno e mezzo di ferie dai suoi 24 giorni lavorativi di ferie annuali per ciascuna assenza da un turno di dodici ore di lavoro consecutive, egli dispone in realtà solo di sedici giorni di ferie annuali, in violazione dell’articolo 57 dello Statuto, che prevede il diritto a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi.
21 Frontex contesta tale argomento.
22 Ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in forza degli articoli 16 e 91 del RAA, il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30.
23 Tuttavia, non risulta né dall’articolo 57 dello Statuto né dalla giurisprudenza che ciascuno di tali 24 giorni lavorativi debba necessariamente consentire a un funzionario o a un agente di assentarsi per una giornata completa di lavoro senza che si tenga conto delle ore di lavoro da lui effettivamente prestate.
24 D’altronde, se l’argomentazione del ricorrente dovesse essere accolta, ciò porterebbe a riconoscere a quest’ultimo un diritto a un numero di giorni di ferie annuali superiore a quello spettante ai funzionari o agenti che esercitano le loro funzioni nell’ambito di un regime normale di lavoro di otto ore al giorno.
25 Infatti, se il diritto del ricorrente a 24 giorni lavorativi di ferie annuali dovesse consentirgli di assentarsi per 24 turni di 12 ore di lavoro, il suo diritto alle ferie annuali equivarrebbe a 288 ore di lavoro, con superamento dei 24 giorni lavorativi di ferie annuali equivalenti a 192 ore di lavoro cui hanno diritto i funzionari e gli agenti che esercitano la loro attività nell’ambito di un regime normale di lavoro di otto ore al giorno.
26 Pertanto, con il suo argomento, non solo il ricorrente non dimostra di disporre di un numero di giorni di ferie annuali inferiore a quello spettante a un funzionario o agente che lavora secondo orari normali, ma rivendica inoltre il diritto di disporre di un numero di giorni di ferie annuali superiore a quello riconosciuto a quest’ultimo per la sola ragione della particolare ripartizione del suo orario di lavoro.
27 Orbene, benché l’orario di lavoro del ricorrente sia ripartito in modo diverso, egli effettua, al massimo, lo stesso numero totale annuo di ore di lavoro di un funzionario o agente che lavora secondo orari normali.
28 Infatti, in forza dell’articolo 56 bis, terzo comma, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali ai sensi degli articoli 16 e 91 del RAA, la durata normale del lavoro di un funzionario o di un agente che assicura un servizio a turni non può essere superiore al totale annuo delle ore normali di lavoro.
29 Nel caso di specie, Frontex vigila sul rispetto dell’articolo 56 bis, terzo comma, dello Statuto mediante l’istituzione di un sistema di controllo delle ore di lavoro prestate da ciascun funzionario o agente che assicura un servizio a turni, garantendo che ciascuno di loro, da un lato, segua un piano di organizzazione dei turni stabilito mensilmente e, dall’altro, registri le proprie ore di lavoro effettivamente prestate su un [file excel che funge da] «registro orario».
30 Per quanto riguarda più precisamente il ricorrente, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, Frontex ha esibito il «registro orario» relativo al lavoro prestato da quest’ultimo per l’anno 2024, che si presenta in forma di calendario sul quale l’agenzia ha registrato le ore di lavoro effettivamente svolte dal ricorrente, le sue pause, i suoi congedi e le sue assenze.
31 Secondo il suo «registro orario», il ricorrente era tenuto, in linea di principio, a lavorare 162 ore al mese nel 2024, per un totale di 1 944 ore, corrispondente al totale annuo delle ore normali di lavoro di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari regolari, poiché questi ultimi sono tenuti a lavorare, in media, 1 936 ore all’anno, come risulta dall’allegato B.4 del controricorso, ed erano tenuti a lavorare, di regola, 1 952 ore nel 2024.
32 Inoltre, sebbene, in realtà, nel 2024 il ricorrente non abbia sistematicamente prestato 162 ore di lavoro al mese, tuttavia, quando ha effettuato un numero di ore di lavoro superiore o inferiore a 162 mensili, tale eccedenza o tale carenza di ore è stata riportata al mese successivo, al fine di equilibrare il suo numero di ore di lavoro prestate. Pertanto, il ricorrente ha potuto prestare un minimo di 124 ore di lavoro nel settembre 2024 e un massimo di 196 ore di lavoro nel maggio 2024, ma nell’anno 2024, ha lavorato per un totale di 1 948 ore.
33 Pertanto, poiché la ripartizione dell’orario di lavoro del ricorrente non comporta che quest’ultimo, né in teoria né in fatto, presti più ore di lavoro di quelle prestate da un funzionario o un agente che lavora secondo orari normali, tale ripartizione non può neanche giustificare che egli disponga di un numero di giorni di ferie annuali superiore a quello di cui dispongono questi ultimi.
34 Ne consegue che, con gli atti impugnati, Frontex non ha violato il diritto del ricorrente a 24 giorni lavorativi di ferie annuali, quale previsto dall’articolo 57 dello Statuto.
35 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli altri argomenti del ricorrente.
36 In primo luogo, il ricorrente fa valere che l’interpretazione dell’articolo 57 dello Statuto sostenuta da Frontex mette in discussione la funzione stessa del giorno di ferie, che sarebbe quella di consentirgli di assentarsi per una giornata lavorativa completa, poiché nella sua situazione un solo giorno di ferie, corrispondente a otto ore di lavoro, non è sufficiente per consentirgli di assentarsi per una giornata di lavoro intera di dodici ore consecutive.
37 A tal riguardo, ai precedenti punti da 22 a 25 è già stato stabilito che lo Statuto non prevede che un giorno di ferie debba invariabilmente corrispondere a una giornata completa di lavoro, senza tener conto del numero di ore di lavoro che il funzionario o l’agente è tenuto a prestare durante tale giornata.
38 In secondo luogo, il ricorrente afferma che l’interpretazione dell’articolo 57 dello Statuto adottata da Frontex è in contrasto con il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU 2016, L 251, pag. 1), in quanto tale regolamento prevede che gli agenti di Frontex abbiano diritto a ferie annuali e ad adeguati periodi di riposo.
39 Al riguardo, per respingere l’argomento menzionato al precedente punto 38, è sufficiente constatare, in primo luogo, che il regolamento 2016/1624 non contiene alcuna disposizione in tal senso e, in secondo luogo, che esso è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU 2019, L 295, pag. 1), che non contiene neanch’esso alcuna disposizione specifica al riguardo.
40 In terzo luogo, il ricorrente fa valere che le modalità di calcolo adottate da Frontex sarebbero contrarie alla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) (GU 1999, L 167, pag. 33), la quale prevede che ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica tale direttiva deve beneficiare di 2,5 giorni di ferie per ciascun mese di lavoro.
41 Nel caso di specie, senza che sia necessario pronunciarsi sull’applicabilità della direttiva 1999/63, indirizzata agli Stati membri, a una controversia tra un agente e un’agenzia dell’Unione, è sufficiente constatare che il ricorrente non ha affermato, né a fortiori dimostrato, che lavorava a bordo di una nave cui tale direttiva si applicasse.
42 In quarto luogo, per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui l’interpretazione accolta dell’articolo 57 dello Statuto violerebbe le linee guida dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Italia), è sufficiente constatare che tali linee guida, essendo state emanate da un’agenzia nazionale di uno Stato membro e, per di più, destinate alle amministrazioni pubbliche di tale Stato membro, non possono essere utilmente invocate per contestare la legittimità degli atti impugnati.
43 Da quanto precede risulta che, con gli atti impugnati, la Frontex non ha violato l’articolo 57 dello Statuto.
44 Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto.
Sulla seconda parte del primo motivo, relativa sostanzialmente alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023
45 Il ricorrente fa valere, in sostanza, che Frontex ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023, poiché, nel suo caso, un giorno di ferie non può equivalere a sole otto ore di lavoro, ma dovrebbe equivalere a dodici ore di lavoro.
46 Secondo il ricorrente, poiché egli non lavora a tempo parziale, Frontex non avrebbe dovuto detrarre i suoi giorni di ferie proporzionalmente alle ore di lavoro da lui prestate, ma avrebbe dovuto ritenere sufficiente un giorno di ferie per coprire un turno di dodici ore di lavoro consecutive. A tal proposito il ricorrente sostiene che Frontex si limita a conformarsi al sistema informatico Sysper di gestione del personale, il quale si limita a considerare che una giornata di lavoro duri otto ore, e non che essa possa durare dodici ore.
47 Frontex contesta tale argomento.
48 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023:
«Le assenze per congedo annuo, congedo straordinario e congedo per malattia sono contabilizzate sulla base di una giornata lavorativa normale di 8 ore nel caso di una giornata intera e di 4 ore nel caso di una mezza giornata. Il presente paragrafo si applica proporzionalmente al personale che lavora a tempo parziale».
49 Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 si limita a fornire, per quanto riguarda i funzionari e gli agenti di Frontex che lavorano a tempo pieno e quelli che lavorano a tempo parziale, una base di calcolo per il computo dei congedi prevedendo, per i primi, che un giorno di congedo corrisponda a otto ore di un giornata lavorativa normale e che una mezza giornata di congedo corrisponda a quattro ore di lavoro e, per i secondi, che le norme stabilite per i primi si applichino proporzionalmente.
50 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 non prevede che, indipendentemente dalla ripartizione dell’orario di lavoro di un funzionario o di un agente a tempo pieno, otto ore di congedo debbano invariabilmente essere ritirate dai suoi 24 giorni lavorativi di ferie annuali al fine di coprire un’intera giornata di lavoro.
51 Infatti, un giorno di ferie corrisponde esattamente a otto ore di lavoro solo per i funzionari o gli agenti a tempo pieno che effettuano normali giornate di lavoro di otto ore.
52 Per contro, per quanto riguarda il ricorrente, agente che lavora a tempo pieno il cui orario di lavoro normale è ripartito in più turni di dodici ore consecutive durante una settimana di calendario, l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 deve essere applicato tenendo conto della specificità della sua situazione.
53 Pertanto, al riguardo, da un lato un turno di dodici ore di lavoro non può corrispondere a un solo giorno di ferie, salvo riconoscere al ricorrente un periodo di ferie annuali più lungo, di 36 giorni invece di 24 giorni, per la sola ragione della particolare ripartizione del suo orario di lavoro, ipotesi già respinta per i motivi esposti ai precedenti punti da 22 a 44.
54 D’altro lato, il punto 2.6.3 dell’allegato alla decisione del direttore esecutivo di Frontex del 22 dicembre 2020, che stabilisce le norme sui turni di lavoro dei membri delle categorie 1 e 2 del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea da impiegare come membri della squadra, prevede specificamente che i congedi annuali e i congedi speciali degli agenti interessati da tale decisione siano detratti in base all’equivalente numero di ore del turno programmato. Frontex ha quindi correttamente detratto i giorni di ferie del ricorrente proporzionalmente alle ore di lavoro da questi prestate.
55 Da quanto precede risulta che Frontex ha legittimamente considerato, negli atti impugnati, che dodici ore di lavoro consecutive effettuate dal ricorrente durante un turno corrispondessero a un giorno e mezzo di ferie annuali, senza violare l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 e senza essere vincolata dalle limitazioni tecniche del sistema informatico Sysper di gestione del personale.
56 Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta.
Sulla prima parte del primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, e sul terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto del ricorrente a un riposo adeguato
57 Il ricorrente asserisce che la modalità di detrazione dei suoi giorni di ferie viola l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, il quale prevede il diritto a ferie annuali di almeno quattro settimane.
58 Parimenti, il ricorrente fa valere che la modalità di detrazione dei suoi giorni di ferie viola la direttiva 2003/88 e la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), in quanto egli non dispone di periodi di riposo adeguati, nonostante le sue particolari condizioni di lavoro.
59 A tal riguardo, in primo luogo, è sufficiente constatare che, poiché l’articolo 57 dello Statuto prevede un diritto a un congedo ordinario retribuito di durata superiore alle quattro settimane minime previste all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, quest’ultima disposizione non può essere stata violata (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 118).
60 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione della direttiva 2003/88 e della direttiva 89/391 nella parte in cui prevedono il diritto a periodi di riposo adeguati, senza che occorra pronunciarsi sull’ammissibilità del richiamo di tali direttive o sull’eccezione di irricevibilità sollevata da Frontex al loro riguardo, occorre rilevare che, in sostanza, il ricorrente sostiene che egli beneficerebbe di un riposo adeguato solo se i suoi 24 giorni lavorativi di ferie annuali gli consentissero di assentarsi da 24 turni di 12 ore, equivalenti a 288 ore di congedo, vale a dire se disponesse non di 24, bensì di 36 giorni lavorativi di ferie annuali.
61 In proposito è sufficiente constatare che il ricorrente reitera l’argomento secondo cui egli dovrebbe beneficiare di un periodo di ferie annuali più lungo per la sola ragione della particolare ripartizione del suo orario di lavoro, già respinto per i motivi menzionati ai precedenti punti da 22 a 44.
62 Inoltre, nei limiti in cui l’argomento del ricorrente debba essere inteso nel senso che egli non beneficia di un riposo adeguato per la sola ragione della particolare ripartizione del suo orario di lavoro, è giocoforza constatare che egli non ha fatto valere alcun argomento fondato al riguardo. Da quanto precede risulta che, con gli atti impugnati, Frontex non ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 né il diritto del ricorrente a un riposo adeguato.
63 Di conseguenza, la prima parte del primo motivo e il terzo motivo devono essere respinti.
Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.
64 Il ricorrente rileva che la modalità di detrazione dei suoi giorni di ferie viola i principi di parità di trattamento e di trasparenza. Da un lato, il ricorrente sarebbe posto in una situazione meno vantaggiosa di quella dei funzionari o degli agenti che esercitano le loro funzioni nell’ambito di un regime normale di lavoro di otto ore al giorno, poiché beneficerebbe di meno giorni di ferie per lo stesso numero di ore di lavoro effettuate, pur svolgendo un lavoro più gravoso. Dall’altro, tale disparità di trattamento sarebbe arbitraria e, quindi, imprevedibile.
65 Frontex contesta tale argomento.
66 In primo luogo, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento, quale sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, punto 45 e giurisprudenza citata).
67 Nel caso di specie, è stato accertato ai precedenti punti da 22 a 44 che il ricorrente ha lo stesso diritto a 24 giorni lavorativi di ferie annuali di cui beneficiano i funzionari e gli agenti che lavorano secondo orari normali.
68 Di conseguenza, l’argomento vertente su una violazione del principio di parità di trattamento può essere accolto solo se il ricorrente dimostra di trovarsi in una situazione che non è paragonabile a quella di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari normali.
69 A tal riguardo, il ricorrente fa soltanto valere, da un lato, che il suo orario di lavoro è ripartito in modo diverso da quello di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari normali e, dall’altro, che egli svolge un lavoro più gravoso di tale funzionario o agente.
70 Orbene, anzitutto, è già stato ricordato ai precedenti punti 27 e 28 che, pur se l’orario di lavoro del ricorrente era ripartito in modo diverso, l’articolo 56 bis, paragrafo 3, dello Statuto prevedeva tuttavia che egli effettuasse, al massimo, lo stesso numero totale annuo di ore di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari normali.
71 Di conseguenza, tenuto conto della duplice finalità del diritto alle ferie annali, vale a dire consentire al lavoratore di riposarsi a seguito dell’esecuzione dei compiti che gli sono attribuiti e di disporre di un periodo di distensione e di ricreazione (v., in tal senso, sentenza dell’ 8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 121 e giurisprudenza citata), il solo fatto che l’orario di lavoro del ricorrente sia ripartito in modo diverso da quello di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari normali in una settimana di calendario non lo pone in una situazione diversa da quella di tale funzionario o di tale agente.
72 In secondo luogo, in mancanza di previsioni, nello Statuto o nella Carta dei diritti fondamentali, secondo cui condizioni di lavoro particolarmente gravose danno diritto al funzionario o all’agente che lavora in tali condizioni a un periodo di ferie annuali più lungo, una siffatta circostanza non può porre il ricorrente in una situazione non paragonabile a quella di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari normali. A tal riguardo, si può inoltre rilevare che la gravosità del servizio a turni può essere compensata con un’indennità in forza dell’articolo 56 bis, paragrafo 1, dello Statuto e che il ricorrente percepisce una tale indennità, come risulta dalle sue buste paga allegate al ricorso.
73 Di conseguenza, in mancanza di ulteriori elementi forniti dal ricorrente a sostegno dell’esistenza di una disparità di trattamento, il suo argomento vertente su una violazione del principio della parità di trattamento deve essere respinto.
74 In secondo luogo, da quanto dichiarato ai precedenti punti da 48 a 55, risulta che Frontex ha proceduto al calcolo dei giorni di ferie del ricorrente non in modo arbitrario, bensì applicando alla situazione di quest’ultimo l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 e il punto 2.6.3 dell’allegato alla decisione del direttore esecutivo di Frontex del 22 dicembre 2020, per concludere, da un lato, che il ricorrente disponeva di 24 giorni lavorativi di ferie annuali, equivalenti a 192 ore e, dall’altro, che occorreva detrargli 12 ore da tali ferie annuali per ogni assenza a titolo di ferie da un turno di 12 ore. Ne consegue che il ricorrente non può utilmente sostenere di non essere in grado di prevedere il modo in cui le sue assenze sono scomputate dalle sue ferie annuali.
75 Da quanto precede risulta che, con gli atti impugnati, la Frontex non ha violato i principi di parità di trattamento né di trasparenza.
76 Il quarto motivo dev’essere pertanto respinto.
77 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto, senza che il Tribunale debba nominare un perito per calcolare il saldo dei giorni di ferie annuali del ricorrente, come chiesto da quest’ultimo.
Sulle spese
78 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
79 Nel caso di specie, poiché il ricorrente è rimasto soccombente, pur non avendo formulato conclusioni sulle spese, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda di Frontex.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Johan Lami è condannato alle spese.
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Svenningsen |
Mac Eochaidh |
Stancu |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2025.
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Il cancelliere |
Il presidente |
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V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Lingua processuale: l’italiano.
![]() SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 24 settembre 2025 (*) « Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Personale di Frontex – Ferie annuali – Articoli 56 bis e 57 dello Statuto – Servizio a turni – Detrazione dei giorni di ferie – Parità di trattamento » Nella causa T‑552/24, Johan Lami, residente in Pescara (Italia), rappresentato da F. Bello, A. Bonanni Caione, F. D’Onofrio e G. Borrelli, avvocati, ricorrente, contro Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), rappresentata da C. Carroll e R.-A. Popa, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato, convenuta, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto, in sede di deliberazione, da J. Svenningsen (relatore), presidente, C. Mac Eochaidh e M. Stancu, giudici, cancelliere: V. Di Bucci vista la fase scritta del procedimento, visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il sig. Johan Lami, ricorrente, chiede, in sostanza, che siano annullati il messaggio di posta elettronica dell’8 novembre 2023 e le decisioni del 22 gennaio e del 14 febbraio 2024 dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), che sia dichiarata la violazione, da parte di Frontex, delle norme applicabili in materia di diritto alle ferie e che sia ordinato a Frontex di ripristinare i giorni di ferie che gli sarebbero stati illegittimamente detratti. Fatti 2 Il 16 giugno 2020 il ricorrente è stato assunto da Frontex in qualità di agente contrattuale del gruppo di funzioni IV ai sensi dell’articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), per un periodo di cinque anni. 3 Ai sensi del suo contratto, il ricorrente è stato assunto su un posto di guardia di frontiera e costiera europea (categoria 1 – livello base); le guardie di frontiera e costiere europee sono destinate a diventare membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. 4 Il posto del ricorrente implica modalità di lavoro specifiche in forza delle quali l’orario di lavoro di quest’ultimo comprende, per settimana di calendario (dal lunedì alla domenica), sia diversi periodi, non consecutivi, di dodici ore di lavoro consecutive, denominati «turni» (shifts), sia, occasionalmente, periodi di otto ore lavorative in media, dedicati alla formazione, agli spostamenti o ancora alla preparazione di missioni (briefing day) o alla loro valutazione successiva (debriefing day). 5 In risposta a una domanda di un giorno di ferie formulata dal ricorrente per potersi assentare da un turno di dodici ore, il servizio per le risorse umane di Frontex ha informato quest’ultimo, con messaggio di posta elettronica dell’8 novembre 2023, che la sua domanda era stata accolta. In tale occasione, il ricorrente è stato altresì informato, in sostanza, che l’unico giorno di ferie rimanente, dei 24 giorni lavorativi di ferie annuali cui aveva diritto, sarebbe stato tuttavia insufficiente a coprire tale domanda e che, di conseguenza, le ore mancanti sarebbero state detratte dai suoi giorni lavorativi di ferie annuali dell’anno successivo. 6 Il 22 gennaio 2024 il servizio per le risorse umane di Frontex ha registrato nel sistema informatico Sysper di gestione del personale un’assenza non autorizzata del ricorrente dal 16 al 24 ottobre 2023 incluso e, secondo quest’ultimo, gli ha tolto sette giorni di ferie. 7 L’11 febbraio 2024 il ricorrente non si è presentato al lavoro, in quanto malato. Di conseguenza, il 14 febbraio successivo, il servizio per le risorse umane di Frontex ha deciso di detrarre un giorno e mezzo dal suo saldo di ferie annuali per compensare tale assenza da un turno di dodici ore, giudicata irregolare, conformemente all’articolo 60 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). 8 Il 19 febbraio 2024 il ricorrente ha proposto un reclamo contro gli atti impugnati ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in forza dell’articolo 117 del RAA. 9 Il reclamo del ricorrente è stato respinto con decisione implicita il 19 giugno 2024, prima che l’autorità che ha il potere di nomina adottasse una decisione esplicita di rigetto il 26 luglio 2024. Conclusioni delle parti 10 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: – annullare gli atti impugnati; – annullare la decisione esplicita di rigetto del reclamo del 26 luglio 2024; – dichiarare che Frontex ha violato le norme applicabili in materia di diritto alle ferie; – ordinare a Frontex di ripristinare i giorni di ferie che gli sarebbero stati illegittimamente detratti. 11 Frontex chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato; – condannare il ricorrente alle spese. In diritto Sulla competenza del Tribunale a statuire sul terzo e sul quarto capo delle conclusioni 12 Il ricorrente chiede al Tribunale, da un lato, di dichiarare che Frontex ha violato le norme applicabili in materia di diritto alle ferie e, dall’altro, di ordinare a tale agenzia di ripristinare i giorni di ferie che essa avrebbe illegittimamente detratto dal saldo delle sue ferie annuali. 13 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, nell’ambito di ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE e del controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto, il Tribunale non è competente a pronunciare sentenze dichiarative né a rivolgere ingiunzioni all’amministrazione (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2002, Mellone/Commissione, T‑187/01, EU:T:2002:155, punto 16, e del 16 gennaio 2018, SE/Consiglio, T‑231/17, non pubblicata, EU:T:2018:3, punto 63 e giurisprudenza citata). 14 Di conseguenza, il terzo e il quarto capo delle conclusioni devono essere respinti per incompetenza manifesta del Tribunale a pronunciarsi al riguardo. Sull’oggetto delle domande di annullamento 15 Poiché la decisione esplicita di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, dato che si limita a confermare gli atti impugnati, occorre considerare che le presenti conclusioni di annullamento siano dirette soltanto all’annullamento degli atti impugnati, la cui legittimità sarà valutata tenendo conto della motivazione contenuta nella decisione esplicita di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, MZ/Commissione, T‑631/20, EU:T:2022:426, punto 21 e giurisprudenza citata). Nel merito 16 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, sulla violazione della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9) e della decisione del consiglio di amministrazione di Frontex n. 27/2023, del 16 agosto 2023, sull’orario di lavoro e sull’orario di lavoro ibrido, il secondo, sulla violazione dell’articolo 57 dello Statuto, il terzo, sulla violazione del suo diritto a un riposo adeguato e, il quarto, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. 17 Il primo motivo è composto, in sostanza, da due parti. Il ricorrente fa valere, con la prima parte, che Frontex ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e, con la seconda parte, che tale agenzia ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023. 18 In via preliminare e senza che sia necessario pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità sollevate da Frontex e dirette contro le conclusioni di annullamento riguardanti il messaggio di posta elettronica dell’8 novembre 2023 menzionato al precedente punto 5 e la decisione del 22 gennaio 2024 menzionata al precedente punto 6, occorre osservare che, con l’insieme dei suoi quattro motivi, il ricorrente contesta il principio secondo cui, per assentarsi per un turno di dodici ore di lavoro consecutive, Frontex gli impone di utilizzare un giorno e mezzo dei suoi 24 giorni lavorativi di ferie annuali. 19 Ciò premesso, occorre esaminare anzitutto il secondo motivo, poi la seconda parte del primo motivo, in seguito, congiuntamente, la prima parte del primo motivo e il terzo motivo e, infine, il quarto motivo. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 57 dello Statuto 20 Il ricorrente rileva che, poiché Frontex ha detratto un giorno e mezzo di ferie dai suoi 24 giorni lavorativi di ferie annuali per ciascuna assenza da un turno di dodici ore di lavoro consecutive, egli dispone in realtà solo di sedici giorni di ferie annuali, in violazione dell’articolo 57 dello Statuto, che prevede il diritto a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi. 21 Frontex contesta tale argomento. 22 Ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in forza degli articoli 16 e 91 del RAA, il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30. 23 Tuttavia, non risulta né dall’articolo 57 dello Statuto né dalla giurisprudenza che ciascuno di tali 24 giorni lavorativi debba necessariamente consentire a un funzionario o a un agente di assentarsi per una giornata completa di lavoro senza che si tenga conto delle ore di lavoro da lui effettivamente prestate. 24 D’altronde, se l’argomentazione del ricorrente dovesse essere accolta, ciò porterebbe a riconoscere a quest’ultimo un diritto a un numero di giorni di ferie annuali superiore a quello spettante ai funzionari o agenti che esercitano le loro funzioni nell’ambito di un regime normale di lavoro di otto ore al giorno. 25 Infatti, se il diritto del ricorrente a 24 giorni lavorativi di ferie annuali dovesse consentirgli di assentarsi per 24 turni di 12 ore di lavoro, il suo diritto alle ferie annuali equivarrebbe a 288 ore di lavoro, con superamento dei 24 giorni lavorativi di ferie annuali equivalenti a 192 ore di lavoro cui hanno diritto i funzionari e gli agenti che esercitano la loro attività nell’ambito di un regime normale di lavoro di otto ore al giorno. 26 Pertanto, con il suo argomento, non solo il ricorrente non dimostra di disporre di un numero di giorni di ferie annuali inferiore a quello spettante a un funzionario o agente che lavora secondo orari normali, ma rivendica inoltre il diritto di disporre di un numero di giorni di ferie annuali superiore a quello riconosciuto a quest’ultimo per la sola ragione della particolare ripartizione del suo orario di lavoro. 27 Orbene, benché l’orario di lavoro del ricorrente sia ripartito in modo diverso, egli effettua, al massimo, lo stesso numero totale annuo di ore di lavoro di un funzionario o agente che lavora secondo orari normali. 28 Infatti, in forza dell’articolo 56 bis, terzo comma, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali ai sensi degli articoli 16 e 91 del RAA, la durata normale del lavoro di un funzionario o di un agente che assicura un servizio a turni non può essere superiore al totale annuo delle ore normali di lavoro. 29 Nel caso di specie, Frontex vigila sul rispetto dell’articolo 56 bis, terzo comma, dello Statuto mediante l’istituzione di un sistema di controllo delle ore di lavoro prestate da ciascun funzionario o agente che assicura un servizio a turni, garantendo che ciascuno di loro, da un lato, segua un piano di organizzazione dei turni stabilito mensilmente e, dall’altro, registri le proprie ore di lavoro effettivamente prestate su un [file excel che funge da] «registro orario». 30 Per quanto riguarda più precisamente il ricorrente, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, Frontex ha esibito il «registro orario» relativo al lavoro prestato da quest’ultimo per l’anno 2024, che si presenta in forma di calendario sul quale l’agenzia ha registrato le ore di lavoro effettivamente svolte dal ricorrente, le sue pause, i suoi congedi e le sue assenze. 31 Secondo il suo «registro orario», il ricorrente era tenuto, in linea di principio, a lavorare 162 ore al mese nel 2024, per un totale di 1 944 ore, corrispondente al totale annuo delle ore normali di lavoro di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari regolari, poiché questi ultimi sono tenuti a lavorare, in media, 1 936 ore all’anno, come risulta dall’allegato B.4 del controricorso, ed erano tenuti a lavorare, di regola, 1 952 ore nel 2024. 32 Inoltre, sebbene, in realtà, nel 2024 il ricorrente non abbia sistematicamente prestato 162 ore di lavoro al mese, tuttavia, quando ha effettuato un numero di ore di lavoro superiore o inferiore a 162 mensili, tale eccedenza o tale carenza di ore è stata riportata al mese successivo, al fine di equilibrare il suo numero di ore di lavoro prestate. Pertanto, il ricorrente ha potuto prestare un minimo di 124 ore di lavoro nel settembre 2024 e un massimo di 196 ore di lavoro nel maggio 2024, ma nell’anno 2024, ha lavorato per un totale di 1 948 ore. 33 Pertanto, poiché la ripartizione dell’orario di lavoro del ricorrente non comporta che quest’ultimo, né in teoria né in fatto, presti più ore di lavoro di quelle prestate da un funzionario o un agente che lavora secondo orari normali, tale ripartizione non può neanche giustificare che egli disponga di un numero di giorni di ferie annuali superiore a quello di cui dispongono questi ultimi. 34 Ne consegue che, con gli atti impugnati, Frontex non ha violato il diritto del ricorrente a 24 giorni lavorativi di ferie annuali, quale previsto dall’articolo 57 dello Statuto. 35 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli altri argomenti del ricorrente. 36 In primo luogo, il ricorrente fa valere che l’interpretazione dell’articolo 57 dello Statuto sostenuta da Frontex mette in discussione la funzione stessa del giorno di ferie, che sarebbe quella di consentirgli di assentarsi per una giornata lavorativa completa, poiché nella sua situazione un solo giorno di ferie, corrispondente a otto ore di lavoro, non è sufficiente per consentirgli di assentarsi per una giornata di lavoro intera di dodici ore consecutive. 37 A tal riguardo, ai precedenti punti da 22 a 25 è già stato stabilito che lo Statuto non prevede che un giorno di ferie debba invariabilmente corrispondere a una giornata completa di lavoro, senza tener conto del numero di ore di lavoro che il funzionario o l’agente è tenuto a prestare durante tale giornata. 38 In secondo luogo, il ricorrente afferma che l’interpretazione dell’articolo 57 dello Statuto adottata da Frontex è in contrasto con il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU 2016, L 251, pag. 1), in quanto tale regolamento prevede che gli agenti di Frontex abbiano diritto a ferie annuali e ad adeguati periodi di riposo. 39 Al riguardo, per respingere l’argomento menzionato al precedente punto 38, è sufficiente constatare, in primo luogo, che il regolamento 2016/1624 non contiene alcuna disposizione in tal senso e, in secondo luogo, che esso è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU 2019, L 295, pag. 1), che non contiene neanch’esso alcuna disposizione specifica al riguardo. 40 In terzo luogo, il ricorrente fa valere che le modalità di calcolo adottate da Frontex sarebbero contrarie alla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) (GU 1999, L 167, pag. 33), la quale prevede che ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica tale direttiva deve beneficiare di 2,5 giorni di ferie per ciascun mese di lavoro. 41 Nel caso di specie, senza che sia necessario pronunciarsi sull’applicabilità della direttiva 1999/63, indirizzata agli Stati membri, a una controversia tra un agente e un’agenzia dell’Unione, è sufficiente constatare che il ricorrente non ha affermato, né a fortiori dimostrato, che lavorava a bordo di una nave cui tale direttiva si applicasse. 42 In quarto luogo, per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui l’interpretazione accolta dell’articolo 57 dello Statuto violerebbe le linee guida dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Italia), è sufficiente constatare che tali linee guida, essendo state emanate da un’agenzia nazionale di uno Stato membro e, per di più, destinate alle amministrazioni pubbliche di tale Stato membro, non possono essere utilmente invocate per contestare la legittimità degli atti impugnati. 43 Da quanto precede risulta che, con gli atti impugnati, la Frontex non ha violato l’articolo 57 dello Statuto. 44 Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto. Sulla seconda parte del primo motivo, relativa sostanzialmente alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 45 Il ricorrente fa valere, in sostanza, che Frontex ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023, poiché, nel suo caso, un giorno di ferie non può equivalere a sole otto ore di lavoro, ma dovrebbe equivalere a dodici ore di lavoro. 46 Secondo il ricorrente, poiché egli non lavora a tempo parziale, Frontex non avrebbe dovuto detrarre i suoi giorni di ferie proporzionalmente alle ore di lavoro da lui prestate, ma avrebbe dovuto ritenere sufficiente un giorno di ferie per coprire un turno di dodici ore di lavoro consecutive. A tal proposito il ricorrente sostiene che Frontex si limita a conformarsi al sistema informatico Sysper di gestione del personale, il quale si limita a considerare che una giornata di lavoro duri otto ore, e non che essa possa durare dodici ore. 47 Frontex contesta tale argomento. 48 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023: «Le assenze per congedo annuo, congedo straordinario e congedo per malattia sono contabilizzate sulla base di una giornata lavorativa normale di 8 ore nel caso di una giornata intera e di 4 ore nel caso di una mezza giornata. Il presente paragrafo si applica proporzionalmente al personale che lavora a tempo parziale». 49 Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 si limita a fornire, per quanto riguarda i funzionari e gli agenti di Frontex che lavorano a tempo pieno e quelli che lavorano a tempo parziale, una base di calcolo per il computo dei congedi prevedendo, per i primi, che un giorno di congedo corrisponda a otto ore di un giornata lavorativa normale e che una mezza giornata di congedo corrisponda a quattro ore di lavoro e, per i secondi, che le norme stabilite per i primi si applichino proporzionalmente. 50 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 non prevede che, indipendentemente dalla ripartizione dell’orario di lavoro di un funzionario o di un agente a tempo pieno, otto ore di congedo debbano invariabilmente essere ritirate dai suoi 24 giorni lavorativi di ferie annuali al fine di coprire un’intera giornata di lavoro. 51 Infatti, un giorno di ferie corrisponde esattamente a otto ore di lavoro solo per i funzionari o gli agenti a tempo pieno che effettuano normali giornate di lavoro di otto ore. 52 Per contro, per quanto riguarda il ricorrente, agente che lavora a tempo pieno il cui orario di lavoro normale è ripartito in più turni di dodici ore consecutive durante una settimana di calendario, l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 deve essere applicato tenendo conto della specificità della sua situazione. 53 Pertanto, al riguardo, da un lato un turno di dodici ore di lavoro non può corrispondere a un solo giorno di ferie, salvo riconoscere al ricorrente un periodo di ferie annuali più lungo, di 36 giorni invece di 24 giorni, per la sola ragione della particolare ripartizione del suo orario di lavoro, ipotesi già respinta per i motivi esposti ai precedenti punti da 22 a 44. 54 D’altro lato, il punto 2.6.3 dell’allegato alla decisione del direttore esecutivo di Frontex del 22 dicembre 2020, che stabilisce le norme sui turni di lavoro dei membri delle categorie 1 e 2 del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea da impiegare come membri della squadra, prevede specificamente che i congedi annuali e i congedi speciali degli agenti interessati da tale decisione siano detratti in base all’equivalente numero di ore del turno programmato. Frontex ha quindi correttamente detratto i giorni di ferie del ricorrente proporzionalmente alle ore di lavoro da questi prestate. 55 Da quanto precede risulta che Frontex ha legittimamente considerato, negli atti impugnati, che dodici ore di lavoro consecutive effettuate dal ricorrente durante un turno corrispondessero a un giorno e mezzo di ferie annuali, senza violare l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 e senza essere vincolata dalle limitazioni tecniche del sistema informatico Sysper di gestione del personale. 56 Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta. Sulla prima parte del primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, e sul terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto del ricorrente a un riposo adeguato 57 Il ricorrente asserisce che la modalità di detrazione dei suoi giorni di ferie viola l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, il quale prevede il diritto a ferie annuali di almeno quattro settimane. 58 Parimenti, il ricorrente fa valere che la modalità di detrazione dei suoi giorni di ferie viola la direttiva 2003/88 e la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), in quanto egli non dispone di periodi di riposo adeguati, nonostante le sue particolari condizioni di lavoro. 59 A tal riguardo, in primo luogo, è sufficiente constatare che, poiché l’articolo 57 dello Statuto prevede un diritto a un congedo ordinario retribuito di durata superiore alle quattro settimane minime previste all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, quest’ultima disposizione non può essere stata violata (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 118). 60 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione della direttiva 2003/88 e della direttiva 89/391 nella parte in cui prevedono il diritto a periodi di riposo adeguati, senza che occorra pronunciarsi sull’ammissibilità del richiamo di tali direttive o sull’eccezione di irricevibilità sollevata da Frontex al loro riguardo, occorre rilevare che, in sostanza, il ricorrente sostiene che egli beneficerebbe di un riposo adeguato solo se i suoi 24 giorni lavorativi di ferie annuali gli consentissero di assentarsi da 24 turni di 12 ore, equivalenti a 288 ore di congedo, vale a dire se disponesse non di 24, bensì di 36 giorni lavorativi di ferie annuali. 61 In proposito è sufficiente constatare che il ricorrente reitera l’argomento secondo cui egli dovrebbe beneficiare di un periodo di ferie annuali più lungo per la sola ragione della particolare ripartizione del suo orario di lavoro, già respinto per i motivi menzionati ai precedenti punti da 22 a 44. 62 Inoltre, nei limiti in cui l’argomento del ricorrente debba essere inteso nel senso che egli non beneficia di un riposo adeguato per la sola ragione della particolare ripartizione del suo orario di lavoro, è giocoforza constatare che egli non ha fatto valere alcun argomento fondato al riguardo. Da quanto precede risulta che, con gli atti impugnati, Frontex non ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 né il diritto del ricorrente a un riposo adeguato. 63 Di conseguenza, la prima parte del primo motivo e il terzo motivo devono essere respinti. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. 64 Il ricorrente rileva che la modalità di detrazione dei suoi giorni di ferie viola i principi di parità di trattamento e di trasparenza. Da un lato, il ricorrente sarebbe posto in una situazione meno vantaggiosa di quella dei funzionari o degli agenti che esercitano le loro funzioni nell’ambito di un regime normale di lavoro di otto ore al giorno, poiché beneficerebbe di meno giorni di ferie per lo stesso numero di ore di lavoro effettuate, pur svolgendo un lavoro più gravoso. Dall’altro, tale disparità di trattamento sarebbe arbitraria e, quindi, imprevedibile. 65 Frontex contesta tale argomento. 66 In primo luogo, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento, quale sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, punto 45 e giurisprudenza citata). 67 Nel caso di specie, è stato accertato ai precedenti punti da 22 a 44 che il ricorrente ha lo stesso diritto a 24 giorni lavorativi di ferie annuali di cui beneficiano i funzionari e gli agenti che lavorano secondo orari normali. 68 Di conseguenza, l’argomento vertente su una violazione del principio di parità di trattamento può essere accolto solo se il ricorrente dimostra di trovarsi in una situazione che non è paragonabile a quella di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari normali. 69 A tal riguardo, il ricorrente fa soltanto valere, da un lato, che il suo orario di lavoro è ripartito in modo diverso da quello di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari normali e, dall’altro, che egli svolge un lavoro più gravoso di tale funzionario o agente. 70 Orbene, anzitutto, è già stato ricordato ai precedenti punti 27 e 28 che, pur se l’orario di lavoro del ricorrente era ripartito in modo diverso, l’articolo 56 bis, paragrafo 3, dello Statuto prevedeva tuttavia che egli effettuasse, al massimo, lo stesso numero totale annuo di ore di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari normali. 71 Di conseguenza, tenuto conto della duplice finalità del diritto alle ferie annali, vale a dire consentire al lavoratore di riposarsi a seguito dell’esecuzione dei compiti che gli sono attribuiti e di disporre di un periodo di distensione e di ricreazione (v., in tal senso, sentenza dell’ 8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 121 e giurisprudenza citata), il solo fatto che l’orario di lavoro del ricorrente sia ripartito in modo diverso da quello di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari normali in una settimana di calendario non lo pone in una situazione diversa da quella di tale funzionario o di tale agente. 72 In secondo luogo, in mancanza di previsioni, nello Statuto o nella Carta dei diritti fondamentali, secondo cui condizioni di lavoro particolarmente gravose danno diritto al funzionario o all’agente che lavora in tali condizioni a un periodo di ferie annuali più lungo, una siffatta circostanza non può porre il ricorrente in una situazione non paragonabile a quella di un funzionario o di un agente che lavora secondo orari normali. A tal riguardo, si può inoltre rilevare che la gravosità del servizio a turni può essere compensata con un’indennità in forza dell’articolo 56 bis, paragrafo 1, dello Statuto e che il ricorrente percepisce una tale indennità, come risulta dalle sue buste paga allegate al ricorso. 73 Di conseguenza, in mancanza di ulteriori elementi forniti dal ricorrente a sostegno dell’esistenza di una disparità di trattamento, il suo argomento vertente su una violazione del principio della parità di trattamento deve essere respinto. 74 In secondo luogo, da quanto dichiarato ai precedenti punti da 48 a 55, risulta che Frontex ha proceduto al calcolo dei giorni di ferie del ricorrente non in modo arbitrario, bensì applicando alla situazione di quest’ultimo l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 e il punto 2.6.3 dell’allegato alla decisione del direttore esecutivo di Frontex del 22 dicembre 2020, per concludere, da un lato, che il ricorrente disponeva di 24 giorni lavorativi di ferie annuali, equivalenti a 192 ore e, dall’altro, che occorreva detrargli 12 ore da tali ferie annuali per ogni assenza a titolo di ferie da un turno di 12 ore. Ne consegue che il ricorrente non può utilmente sostenere di non essere in grado di prevedere il modo in cui le sue assenze sono scomputate dalle sue ferie annuali. 75 Da quanto precede risulta che, con gli atti impugnati, la Frontex non ha violato i principi di parità di trattamento né di trasparenza. 76 Il quarto motivo dev’essere pertanto respinto. 77 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto, senza che il Tribunale debba nominare un perito per calcolare il saldo dei giorni di ferie annuali del ricorrente, come chiesto da quest’ultimo. Sulle spese 78 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 79 Nel caso di specie, poiché il ricorrente è rimasto soccombente, pur non avendo formulato conclusioni sulle spese, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda di Frontex. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. Johan Lami è condannato alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2025.
* Lingua processuale: l’italiano. | |||||||||