SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
20 novembre 2024 (*)
« Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo 613 – Marchio anteriore non registrato J613 – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2018/625 »
Nella causa T‑1159/23,
Jacob Cohen Company SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da L. Trevisan, G. Affer e F. Tamburrini, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M.L. Capostagno e R. Raponi, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:
Giada SpA, con sede in Adria (Italia),
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da M.J. Costeira (relatrice), presidente, M. Kancheva e E. Tichy-Fisslberger, giudici,
cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
vista la misura di organizzazione del procedimento del 7 giugno 2024 e la risposta dell’EUIPO depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2024,
in seguito all’udienza dell’11 luglio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Jacob Cohen Company SpA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 ottobre 2023 (procedimento R 1439/2022-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 Il 25 maggio 2020 la Giada SpA, controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il segno denominativo 613.
3 Il marchio richiesto riguardava prodotti della classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 2020/100 del 28 maggio 2020.
5 Il 26 agosto 2020 la ricorrente ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.
6 L’opposizione si fondava sul marchio denominativo anteriore non registrato J613.
7 I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli previsti dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1) e dall’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
8 Al momento di proporre opposizione, la ricorrente ha utilizzato lo strumento online dell’EUIPO e ha indicato, per ciascun motivo di opposizione, nella rubrica intitolata «Territori(o)», la menzione «EUIPO».
9 Il 31 marzo 2021 la ricorrente ha depositato la memoria contenente i motivi dell’opposizione. In tale memoria, essa ha chiarito che il territorio in cui intendeva far valere i diritti sul marchio anteriore non registrato era quello della Germania, dell’Italia e dell’Austria e ha fornito elementi di prova diretti a comprovare il contenuto della normativa pertinente.
10 Il 22 giugno 2022 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione.
11 Il 3 agosto 2022 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione.
12 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha rilevato che l’opposizione doveva ritenersi fondata su un marchio denominativo non registrato protetto nel territorio dell’Unione europea. Infatti, poiché nell’atto di opposizione, unico documento pertinente depositato prima della scadenza del termine di opposizione, la ricorrente aveva indicato, per ciascun motivo di opposizione, nella rubrica intitolata «Territori(o)», la menzione «EUIPO», la commissione di ricorso ha ritenuto che occorresse interpretare tale menzione nel senso che designava il territorio dell’Unione. Alla luce di tale circostanza, la commissione di ricorso ha considerato che, per quanto riguarda il motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, la ricorrente non aveva presentato alcuna prova atta a dimostrare che il marchio anteriore non registrato era protetto ai sensi del diritto dell’Unione, di modo che non era soddisfatta una delle condizioni cumulative previste da tale articolo, ossia quella secondo cui il diritto al segno deve essere stato acquisito conformemente alla normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro in cui il segno era utilizzato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea. Per quanto riguarda il motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento, essa ha ritenuto che, poiché l’esistenza di detto marchio non era stata dimostrata, non fosse soddisfatta neppure la condizione secondo cui l’opponente deve essere titolare del marchio anteriore, che è una delle condizioni cumulative di cui a tale articolo. Pertanto, la commissione di ricorso ha respinto integralmente l’opposizione.
Conclusioni delle parti
13 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.
14 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere integralmente il ricorso;
– condannare la ricorrente al pagamento delle spese in caso di convocazione di un’udienza.
15 All’udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al secondo e al terzo capo delle sue conclusioni, diretti a disporre che la domanda di registrazione del marchio richiesto fosse respinta per tutti i prodotti e a condannare la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.
In diritto
16 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi, il primo attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, ed il secondo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001
17 Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che l’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 non fosse fondata in quanto essa non avrebbe fornito la prova che il marchio anteriore non registrato era protetto ai sensi del diritto dell’Unione.
18 In particolare, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha fondato la decisione impugnata su «presupposti meramente formali» ed è incorsa in un «plateale caso di denegata giustizia legata a una mera formalità». Essa rileva che la menzione «EUIPO» nella rubrica intitolata «Territori(o)» era «obbligata» e predefinita dalla piattaforma online dell’EUIPO. Essa aggiunge che tale menzione, presente nella versione del modulo di opposizione del 2020, ma assente dalla versione attuale, era ingannevole, in quanto poteva essere interpretata come un’opzione per opporre un marchio anteriore non registrato utilizzato nel territorio dell’Unione. Inoltre, la ricorrente fa valere che, nella memoria contenente i motivi dell’opposizione, essa ha individuato gli Stati membri interessati dall’opzione «EUIPO», ossia la Germania, l’Italia e l’Austria, e ha fornito elementi di prova al fine di dimostrare il contenuto della normativa pertinente. Risulterebbe dalla sentenza del 9 dicembre 2020, Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed) (T‑30/20, non pubblicata, EU:T:2020:599), che, al fine di decidere nel merito delle domande delle parti, l’EUIPO è tenuto ad esaminare tutti gli atti depositati nel corso del procedimento. Inoltre, la ricorrente sostiene che il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 è stato invocato in subordine. In ogni caso, il diritto sul marchio non registrato inizierebbe con l’uso e, nel caso di specie, tale uso sarebbe stato dimostrato in diversi Stati membri. Inoltre, la ricorrente constata che l’EUIPO non ha rilevato irregolarità ai sensi dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), e non le ha dato la possibilità di porvi rimedio.
19 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.
20 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno, da un lato, sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell’Unione europea e, dall’altro, questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.
21 Pertanto, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, il titolare di un segno diverso da un marchio registrato può opporsi alla registrazione di un marchio dell’Unione europea se soddisfa cumulativamente quattro condizioni: tale segno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; deve avere una portata non puramente locale; il diritto a tale segno deve essere stato acquisito conformemente alla normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro in cui il segno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea; da ultimo, tale segno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo [sentenza del 24 marzo 2009, Moreira da Fonseca/UAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), da T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, punto 32].
22 Per quanto riguarda, in particolare, la terza condizione menzionata, ossia quella secondo cui il diritto al segno non registrato deve essere stato acquisito conformemente alla normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro in cui il segno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea, spetta alla parte che fa valere la tutela del segno non registrato fondarsi o sulla normativa dell’Unione o sulla legislazione dello Stato membro che invoca come applicabile a tale segno. Tale rinvio al diritto che disciplina il segno fatto valere trova la sua giustificazione nel riconoscimento, previsto dal regolamento 2017/1001, della possibilità che segni estranei al sistema di marchio dell’Unione europea siano fatti valere nei confronti di un marchio dell’Unione europea. Pertanto, solo il diritto che disciplina il segno fatto valere consente di stabilire se quest’ultimo sia anteriore al marchio dell’Unione europea [v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2018, Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR), T‑261/17, non pubblicata, EU:T:2018:710, punto 116 e giurisprudenza ivi citata].
23 In tale contesto, dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato 2018/625 risulta che, se l’opposizione si basa su un marchio anteriore o su un altro segno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, l’atto di opposizione deve contenere una chiara identificazione del marchio o del diritto anteriori su cui si basa l’opposizione, in particolare un’indicazione che precisi se il diritto al marchio o al segno anteriori esista in tutta l’Unione o in uno o più Stati membri e, in quest’ultimo caso, l’indicazione di tali Stati membri.
24 Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato 2018/625, l’onere della prova grava sull’opponente. Più in particolare, in forza di tale articolo, l’opponente deve segnatamente fornire la prova dell’uso del diritto anteriore nella normale prassi commerciale la cui portata non è puramente locale, nonché la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e dell’estensione della protezione compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti.
25 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha constatato che la ricorrente aveva compilato l’atto di opposizione, prima della scadenza del termine di opposizione, indicando «EUIPO» nella rubrica intitolata «Territori(o)». La commissione di ricorso ne ha dedotto che, con la menzione «EUIPO» la ricorrente intendeva fondare la propria opposizione su un marchio non registrato protetto dalla normativa dell’Unione. Tuttavia, essa ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito entro il termine impartito alcun elemento di prova al fine di dimostrare che il marchio anteriore non registrato era protetto dalla normativa dell’Unione. Secondo la commissione di ricorso, la circostanza che, nella memoria contenente i motivi dell’opposizione, depositata dopo la scadenza del termine di opposizione, la ricorrente abbia precisato che il territorio nel quale essa intendeva far valere diritti su detto marchio era quello della Germania, dell’Italia e dell’Austria e abbia fornito elementi diretti a dimostrare il contenuto della normativa pertinente non può modificare la portata dell’opposizione. Essa ne ha concluso che la condizione secondo cui il diritto al segno non registrato deve essere stato acquisito conformemente alla normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro in cui il segno era utilizzato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea non era soddisfatta e ha respinto l’opposizione.
26 In primo luogo, occorre osservare che, nella rubrica intitolata «Territori(o)» dell’atto di opposizione, la ricorrente ha selezionato la menzione «EUIPO». È vero che l’opzione «EUIPO» non era molto precisa, in quanto non faceva chiaramente riferimento né al territorio dell’Unione né al territorio di uno Stato membro. Tuttavia, è giocoforza constatare che dal fascicolo risulta che tale opzione figurava in un elenco predefinito. In risposta a una misura di organizzazione del procedimento che invitava l’EUIPO a precisare le opzioni territoriali che figuravano in detto elenco alla data dell’atto di opposizione, esso ha indicato che la versione dello strumento online disponibile il 26 agosto 2020 consentiva di selezionare, oltre all’opzione «EUIPO», ciascuno degli Stati membri dell’Unione, circostanza che la ricorrente ha confermato in udienza. Orbene, come risulta dal precedente punto 23, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato 2018/625, in caso di esistenza di un diritto al marchio o al segno anteriore in uno o più Stati membri, l’indicazione di tali Stati membri deve figurare nell’atto di opposizione.
27 In tali circostanze, non si può contestare alla commissione di ricorso di aver dedotto dall’atto di opposizione che, selezionando l’opzione «EUIPO», la ricorrente intendeva invocare un marchio protetto nel territorio dell’Unione e, di conseguenza, un diritto acquisito conformemente alla normativa dell’Unione.
28 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nessuna disposizione espressa del regolamento delegato 2018/625 obbligava l’EUIPO ad informarla di un’eventuale irregolarità constatata nell’atto di opposizione invitandola a porvi rimedio.
29 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 5 del regolamento delegato 2018/625, fatto valere dalla ricorrente, contiene una distinzione tra due categorie di condizioni di ricevibilità [v. sentenza del 18 gennaio 2023, Dorsum/EUIPO — id Quantique (Clavis), T‑758/21, non pubblicata, EU:T:2023:3, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].
30 Se l’atto di opposizione non soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, l’opposizione è respinta in quanto irricevibile a meno che le irregolarità constatate non siano sanate entro la scadenza del termine di opposizione. Per contro, se l’atto di opposizione non soddisfa le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a h), di detto regolamento delegato, l’articolo 5, paragrafo 5, del medesimo regolamento prevede che l’opposizione sia respinta per irricevibilità solo se l’opponente, dopo essere stato invitato dall’EUIPO a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi, non ha corretto dette irregolarità entro il termine impartito (sentenza del 18 gennaio 2023, Clavis, T‑758/21, non pubblicata, EU:T:2023:3, punto 37).
31 Pertanto, è solo nel caso in cui l’atto di opposizione non soddisfi talune condizioni di ricevibilità, diverse da quelle espressamente menzionate all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, che l’EUIPO è tenuto ad informare l’opponente e ad invitarlo a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi prima di respingere l’opposizione in quanto irricevibile (v. sentenza del 18 gennaio 2023, Clavis, T‑758/21, non pubblicata, EU:T:2023:3, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
32 Orbene, nel caso di specie, l’indicazione dell’eventuale esistenza del diritto al marchio o al segno anteriore in tutta l’Unione o in uno o più Stati membri è prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato 2018/625 ed è quindi espressamente menzionata all’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento delegato.
33 Pertanto, anche supponendo che la scelta, nell’atto di opposizione, dell’opzione «EUIPO» costituisca un’irregolarità, l’EUIPO non era tenuto a invitare la ricorrente a porvi rimedio.
34 In secondo luogo, occorre constatare che l’atto di opposizione non contiene alcuna prova della portata della protezione, come richiesto dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato 2018/625. In particolare, in detto atto, la ricorrente non ha né dimostrato che il marchio anteriore non registrato rientrasse nell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione né presentato elementi che dimostrassero il contenuto di tale normativa (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 24 ottobre 2018, SALOSPIR, T‑261/17, non pubblicata, EU:T:2018:710, punto 117 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, non si può neppure contestare alla commissione di ricorso di aver ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova che il marchio anteriore non registrato era protetto dalla normativa dell’Unione, sebbene ciò le incombesse.
35 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui, nella memoria contenente i motivi dell’opposizione, essa ha indicato gli Stati membri sul cui territorio intendeva far valere l’esistenza del diritto al segno, vale a dire la Germania, l’Italia e l’Austria, e ha fornito gli elementi diretti a comprovare il contenuto della normativa pertinente.
36 A tale riguardo, occorre ricordare che dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 risulta che un’opposizione alla registrazione di un marchio può essere proposta nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea.
37 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato 2018/625, l’atto di opposizione contiene i motivi su cui si basa l’opposizione attraverso una dichiarazione da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, 3, 4, 5 o 6, del regolamento 2017/1001, in relazione a ciascuno dei marchi o diritti anteriori invocati dall’opponente.
38 Come risulta dal precedente punto 23, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato 2018/625, se l’opposizione si basa su un marchio anteriore o su un altro segno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, l’atto di opposizione contiene, in particolare, una chiara indicazione che precisi se il diritto al marchio o al segno anteriori esista in tutta l’Unione o in uno o più Stati membri e, in quest’ultimo caso, l’indicazione di tali Stati membri.
39 Da tali considerazioni risulta che l’eventuale esistenza del diritto al segno nell’insieme dell’Unione o in uno o più Stati membri deve essere fatta valere prima della scadenza del termine di opposizione.
40 Pertanto, i fatti, le prove e gli argomenti che un opponente presenta dopo la scadenza di tale termine non possono essere presi in considerazione al fine di determinare su quali motivi è fondata l’opposizione, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato 2018/625 [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 1º febbraio 2023, Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO – Vandělíková (HACKER SPACE), T‑349/22, non pubblicata, EU:T:2023:31, punto 33 e giurisprudenza ivi citata].
41 Infatti, alla scadenza del termine di opposizione, la portata dell’opposizione deve essere considerata cristallizzata, di modo che gli elementi forniti successivamente non possono avere per oggetto una sua modifica, a rischio, in particolare, di pregiudicare l’effetto utile dei termini imperativi e, pertanto, il principio della parità di trattamento (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 1º febbraio 2023, HACKER SPACE, T‑349/22, non pubblicata, EU:T:2023:31, punto 37).
42 Nel caso di specie, occorre osservare che la domanda di registrazione del marchio richiesto è stata pubblicata il 28 maggio 2020. Orbene, prima della scadenza del termine di opposizione di tre mesi, menzionato al precedente punto 36, la ricorrente ha depositato come elemento pertinente solo l’atto di opposizione del 26 agosto 2020. Infatti, la memoria che espone i motivi dell’opposizione e gli elementi diretti a dimostrare il contenuto della normativa pertinente sono stati depositati solo il 31 marzo 2021, ossia dopo la scadenza del termine di opposizione. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente rifiutato di prenderli in considerazione.
43 La sentenza del 9 dicembre 2020, Promed (T‑30/20, non pubblicata, EU:T:2020:599), fatta valere dalla ricorrente, non è tale da invalidare una siffatta constatazione. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che se, per determinare i motivi sui quali si fonda un atto di opposizione, occorre esaminare l’insieme della domanda, gli elementi forniti a sostegno di detta domanda devono essere depositati entro il termine impartito, per i motivi esposti al precedente punto 40.
44 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di diritto nel respingere l’opposizione proposta sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 con la motivazione che la ricorrente non aveva fornito la prova che il marchio anteriore non registrato fosse protetto ai sensi del diritto dell’Unione.
45 La commissione di ricorso non ha neppure fondato la sua decisione su «presupposti meramente formali», né è incorsa in un «plateale caso di denegata giustizia legata a una mera formalità». A tale riguardo, occorre precisare che l’indicazione, nell’atto di opposizione, del tipo di marchio, della sua descrizione nonché dei territori di cui trattasi consente all’EUIPO e al richiedente di conoscere il fondamento dell’opposizione [v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2023, Hofmeir Magnetics/EUIPO – Healthfactories (Hofmag), T‑452/22, non pubblicata, EU:T:2023:362, punto 61]. Pertanto, l’informazione relativa al territorio oggetto del marchio anteriore nell’atto di opposizione non può essere assimilata ad una «mera formalità».
46 Per il resto, la circostanza che la ricorrente abbia invocato il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 in via subordinata è irrilevante. Infatti, un’opposizione fondata su più motivi può essere respinta solo se tutti i motivi dedotti a suo sostegno sono esaminati e respinti [sentenza del 23 settembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑796/16, EU:T:2020:439, punti 202 e 203]. Orbene, nel caso di specie, prima di respingere l’opposizione, la commissione di ricorso ha appunto esaminato ciascuno dei motivi dedotti a suo sostegno e li ha respinti in quanto le condizioni da essi previste non erano soddisfatte. Pertanto, la circostanza che il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 sia stato esaminato per primo non può incidere sul dispositivo della decisione impugnata, di modo che alla commissione di ricorso non può essere contestato alcun errore di diritto.
47 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato.
Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001
48 Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto omettendo, sulla base di valutazioni errate, effettuate nell’ambito dell’esame del motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, di procedere a un esame nel merito delle diverse condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento. La ricorrente fa valere che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha depositato il marchio richiesto in qualità di titolare di una licenza esclusiva senza il suo consenso. Pertanto, nel caso di specie, le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento sarebbero soddisfatte.
49 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.
50 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare del marchio, un marchio è escluso dalla registrazione se l’agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.
51 Dalla formulazione di tale articolo emerge che, affinché un’opposizione venga accolta su tale fondamento, occorre, in primo luogo, che l’opponente sia il titolare del marchio anteriore, in secondo luogo, che il richiedente il marchio sia o sia stato l’agente o il rappresentante del titolare del marchio, in terzo luogo, che la domanda sia stata depositata a nome dell’agente o del rappresentante senza il consenso del titolare e senza che vi siano ragioni legittime che giustifichino la condotta dell’agente o del rappresentante e, in quarto luogo, che il deposito riguardi essenzialmente segni e prodotti identici o simili. Tali condizioni sono cumulative [v. sentenza del 28 giugno 2023, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑145/22, EU:T:2023:365, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].
52 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha rilevato che, «per le ragioni espresse in precedenza nell’ambito dell’esame dell’articolo 8, paragrafo 4, del [regolamento 2017/1001]», l’esistenza del marchio anteriore non registrato nel territorio «EUIPO», invocata nell’atto di opposizione, non era stata provata e che una siffatta rivendicazione non avvalorata di un diritto non poteva fondare un’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. Essa ne ha concluso che, nel caso di specie, non era soddisfatta una delle condizioni cumulative previste da tale articolo, vale a dire quella secondo cui l’opponente deve essere titolare del marchio anteriore.
53 In primo luogo, occorre osservare che, certamente, la commissione di ricorso ha rinviato, nell’ambito dell’analisi del motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, alle valutazioni effettuate nell’ambito dell’esame del motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
54 Tuttavia, è giocoforza constatare, al pari dell’EUIPO, che un siffatto rinvio tende a dimostrare che la ricorrente non ha dimostrato di essere titolare del marchio anteriore e quindi che non era soddisfatta la prima delle condizioni cumulative previste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.
55 Pertanto, non si può contestare alla commissione di ricorso di non aver proceduto ad un esame nel merito delle altre tre condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.
56 Sebbene, nel ricorso, la ricorrente dedichi lunghe considerazioni al fine di dimostrare che le diverse condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 sono soddisfatte, in assenza di un esame nel merito, nella decisione impugnata, della seconda, della terza e della quarta condizione previste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, non spetta al Tribunale procedere, nell’ambito del suo controllo di legittimità di detta decisione, ad una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).
57 In secondo luogo, per quanto riguarda la prima condizione prevista all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, occorre rilevare che, come risulta dal precedente punto 25, nell’ambito del suo esame del motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse prodotto alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che il marchio anteriore non registrato era protetto ai sensi del diritto dell’Unione.
58 Tali valutazioni, del resto non contestate dalla ricorrente, implicano necessariamente che l’esistenza del marchio anteriore non registrato e, di conseguenza, la sua titolarità non sono state dimostrate.
59 Orbene, una siffatta rivendicazione, non comprovata, di un diritto non può fondare un’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2023, Forma di un filo d’erba in una bottiglia, T‑145/22, EU:T:2023:365, punto 105).
60 Pertanto, è sempre senza incorrere in errori di diritto che la commissione di ricorso ha ritenuto che la prima delle condizioni cumulative previste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non fosse soddisfatta e ha concluso per il rigetto dell’opposizione proposta sulla base di tale disposizione.
61 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il secondo motivo e, di conseguenza, l’intero ricorso.
Sulle spese
62 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Jacob Cohen Company SpA è condannata alle spese.
Costeira |
Kancheva |
Tichy-Fisslberger |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2024.
Il cancelliere |
Il presidente |
V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Lingua processuale: l’italiano.
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione) 20 novembre 2024 (*)
« Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo 613 – Marchio anteriore non registrato J613 – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2018/625 » Nella causa T‑1159/23, Jacob Cohen Company SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da L. Trevisan, G. Affer e F. Tamburrini, avvocati, ricorrente, contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M.L. Capostagno e R. Raponi, in qualità di agenti, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Giada SpA, con sede in Adria (Italia), IL TRIBUNALE (Sesta Sezione), composto da M.J. Costeira (relatrice), presidente, M. Kancheva e E. Tichy-Fisslberger, giudici, cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, vista la misura di organizzazione del procedimento del 7 giugno 2024 e la risposta dell’EUIPO depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2024, in seguito all’udienza dell’11 luglio 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Jacob Cohen Company SpA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 ottobre 2023 (procedimento R 1439/2022-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 Il 25 maggio 2020 la Giada SpA, controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il segno denominativo 613. 3 Il marchio richiesto riguardava prodotti della classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. 4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 2020/100 del 28 maggio 2020. 5 Il 26 agosto 2020 la ricorrente ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3. 6 L’opposizione si fondava sul marchio denominativo anteriore non registrato J613. 7 I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli previsti dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1) e dall’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento. 8 Al momento di proporre opposizione, la ricorrente ha utilizzato lo strumento online dell’EUIPO e ha indicato, per ciascun motivo di opposizione, nella rubrica intitolata «Territori(o)», la menzione «EUIPO». 9 Il 31 marzo 2021 la ricorrente ha depositato la memoria contenente i motivi dell’opposizione. In tale memoria, essa ha chiarito che il territorio in cui intendeva far valere i diritti sul marchio anteriore non registrato era quello della Germania, dell’Italia e dell’Austria e ha fornito elementi di prova diretti a comprovare il contenuto della normativa pertinente. 10 Il 22 giugno 2022 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione. 11 Il 3 agosto 2022 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione. 12 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha rilevato che l’opposizione doveva ritenersi fondata su un marchio denominativo non registrato protetto nel territorio dell’Unione europea. Infatti, poiché nell’atto di opposizione, unico documento pertinente depositato prima della scadenza del termine di opposizione, la ricorrente aveva indicato, per ciascun motivo di opposizione, nella rubrica intitolata «Territori(o)», la menzione «EUIPO», la commissione di ricorso ha ritenuto che occorresse interpretare tale menzione nel senso che designava il territorio dell’Unione. Alla luce di tale circostanza, la commissione di ricorso ha considerato che, per quanto riguarda il motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, la ricorrente non aveva presentato alcuna prova atta a dimostrare che il marchio anteriore non registrato era protetto ai sensi del diritto dell’Unione, di modo che non era soddisfatta una delle condizioni cumulative previste da tale articolo, ossia quella secondo cui il diritto al segno deve essere stato acquisito conformemente alla normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro in cui il segno era utilizzato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea. Per quanto riguarda il motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento, essa ha ritenuto che, poiché l’esistenza di detto marchio non era stata dimostrata, non fosse soddisfatta neppure la condizione secondo cui l’opponente deve essere titolare del marchio anteriore, che è una delle condizioni cumulative di cui a tale articolo. Pertanto, la commissione di ricorso ha respinto integralmente l’opposizione. Conclusioni delle parti 13 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata. 14 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia: – respingere integralmente il ricorso; – condannare la ricorrente al pagamento delle spese in caso di convocazione di un’udienza. 15 All’udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al secondo e al terzo capo delle sue conclusioni, diretti a disporre che la domanda di registrazione del marchio richiesto fosse respinta per tutti i prodotti e a condannare la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza. In diritto 16 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi, il primo attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, ed il secondo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 17 Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che l’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 non fosse fondata in quanto essa non avrebbe fornito la prova che il marchio anteriore non registrato era protetto ai sensi del diritto dell’Unione. 18 In particolare, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha fondato la decisione impugnata su «presupposti meramente formali» ed è incorsa in un «plateale caso di denegata giustizia legata a una mera formalità». Essa rileva che la menzione «EUIPO» nella rubrica intitolata «Territori(o)» era «obbligata» e predefinita dalla piattaforma online dell’EUIPO. Essa aggiunge che tale menzione, presente nella versione del modulo di opposizione del 2020, ma assente dalla versione attuale, era ingannevole, in quanto poteva essere interpretata come un’opzione per opporre un marchio anteriore non registrato utilizzato nel territorio dell’Unione. Inoltre, la ricorrente fa valere che, nella memoria contenente i motivi dell’opposizione, essa ha individuato gli Stati membri interessati dall’opzione «EUIPO», ossia la Germania, l’Italia e l’Austria, e ha fornito elementi di prova al fine di dimostrare il contenuto della normativa pertinente. Risulterebbe dalla sentenza del 9 dicembre 2020, Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed) (T‑30/20, non pubblicata, EU:T:2020:599), che, al fine di decidere nel merito delle domande delle parti, l’EUIPO è tenuto ad esaminare tutti gli atti depositati nel corso del procedimento. Inoltre, la ricorrente sostiene che il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 è stato invocato in subordine. In ogni caso, il diritto sul marchio non registrato inizierebbe con l’uso e, nel caso di specie, tale uso sarebbe stato dimostrato in diversi Stati membri. Inoltre, la ricorrente constata che l’EUIPO non ha rilevato irregolarità ai sensi dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), e non le ha dato la possibilità di porvi rimedio. 19 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente. 20 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno, da un lato, sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell’Unione europea e, dall’altro, questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. 21 Pertanto, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, il titolare di un segno diverso da un marchio registrato può opporsi alla registrazione di un marchio dell’Unione europea se soddisfa cumulativamente quattro condizioni: tale segno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; deve avere una portata non puramente locale; il diritto a tale segno deve essere stato acquisito conformemente alla normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro in cui il segno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea; da ultimo, tale segno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo [sentenza del 24 marzo 2009, Moreira da Fonseca/UAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), da T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, punto 32]. 22 Per quanto riguarda, in particolare, la terza condizione menzionata, ossia quella secondo cui il diritto al segno non registrato deve essere stato acquisito conformemente alla normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro in cui il segno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea, spetta alla parte che fa valere la tutela del segno non registrato fondarsi o sulla normativa dell’Unione o sulla legislazione dello Stato membro che invoca come applicabile a tale segno. Tale rinvio al diritto che disciplina il segno fatto valere trova la sua giustificazione nel riconoscimento, previsto dal regolamento 2017/1001, della possibilità che segni estranei al sistema di marchio dell’Unione europea siano fatti valere nei confronti di un marchio dell’Unione europea. Pertanto, solo il diritto che disciplina il segno fatto valere consente di stabilire se quest’ultimo sia anteriore al marchio dell’Unione europea [v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2018, Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR), T‑261/17, non pubblicata, EU:T:2018:710, punto 116 e giurisprudenza ivi citata]. 23 In tale contesto, dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato 2018/625 risulta che, se l’opposizione si basa su un marchio anteriore o su un altro segno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, l’atto di opposizione deve contenere una chiara identificazione del marchio o del diritto anteriori su cui si basa l’opposizione, in particolare un’indicazione che precisi se il diritto al marchio o al segno anteriori esista in tutta l’Unione o in uno o più Stati membri e, in quest’ultimo caso, l’indicazione di tali Stati membri. 24 Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato 2018/625, l’onere della prova grava sull’opponente. Più in particolare, in forza di tale articolo, l’opponente deve segnatamente fornire la prova dell’uso del diritto anteriore nella normale prassi commerciale la cui portata non è puramente locale, nonché la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e dell’estensione della protezione compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti. 25 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha constatato che la ricorrente aveva compilato l’atto di opposizione, prima della scadenza del termine di opposizione, indicando «EUIPO» nella rubrica intitolata «Territori(o)». La commissione di ricorso ne ha dedotto che, con la menzione «EUIPO» la ricorrente intendeva fondare la propria opposizione su un marchio non registrato protetto dalla normativa dell’Unione. Tuttavia, essa ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito entro il termine impartito alcun elemento di prova al fine di dimostrare che il marchio anteriore non registrato era protetto dalla normativa dell’Unione. Secondo la commissione di ricorso, la circostanza che, nella memoria contenente i motivi dell’opposizione, depositata dopo la scadenza del termine di opposizione, la ricorrente abbia precisato che il territorio nel quale essa intendeva far valere diritti su detto marchio era quello della Germania, dell’Italia e dell’Austria e abbia fornito elementi diretti a dimostrare il contenuto della normativa pertinente non può modificare la portata dell’opposizione. Essa ne ha concluso che la condizione secondo cui il diritto al segno non registrato deve essere stato acquisito conformemente alla normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro in cui il segno era utilizzato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea non era soddisfatta e ha respinto l’opposizione. 26 In primo luogo, occorre osservare che, nella rubrica intitolata «Territori(o)» dell’atto di opposizione, la ricorrente ha selezionato la menzione «EUIPO». È vero che l’opzione «EUIPO» non era molto precisa, in quanto non faceva chiaramente riferimento né al territorio dell’Unione né al territorio di uno Stato membro. Tuttavia, è giocoforza constatare che dal fascicolo risulta che tale opzione figurava in un elenco predefinito. In risposta a una misura di organizzazione del procedimento che invitava l’EUIPO a precisare le opzioni territoriali che figuravano in detto elenco alla data dell’atto di opposizione, esso ha indicato che la versione dello strumento online disponibile il 26 agosto 2020 consentiva di selezionare, oltre all’opzione «EUIPO», ciascuno degli Stati membri dell’Unione, circostanza che la ricorrente ha confermato in udienza. Orbene, come risulta dal precedente punto 23, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato 2018/625, in caso di esistenza di un diritto al marchio o al segno anteriore in uno o più Stati membri, l’indicazione di tali Stati membri deve figurare nell’atto di opposizione. 27 In tali circostanze, non si può contestare alla commissione di ricorso di aver dedotto dall’atto di opposizione che, selezionando l’opzione «EUIPO», la ricorrente intendeva invocare un marchio protetto nel territorio dell’Unione e, di conseguenza, un diritto acquisito conformemente alla normativa dell’Unione. 28 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nessuna disposizione espressa del regolamento delegato 2018/625 obbligava l’EUIPO ad informarla di un’eventuale irregolarità constatata nell’atto di opposizione invitandola a porvi rimedio. 29 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 5 del regolamento delegato 2018/625, fatto valere dalla ricorrente, contiene una distinzione tra due categorie di condizioni di ricevibilità [v. sentenza del 18 gennaio 2023, Dorsum/EUIPO — id Quantique (Clavis), T‑758/21, non pubblicata, EU:T:2023:3, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]. 30 Se l’atto di opposizione non soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, l’opposizione è respinta in quanto irricevibile a meno che le irregolarità constatate non siano sanate entro la scadenza del termine di opposizione. Per contro, se l’atto di opposizione non soddisfa le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a h), di detto regolamento delegato, l’articolo 5, paragrafo 5, del medesimo regolamento prevede che l’opposizione sia respinta per irricevibilità solo se l’opponente, dopo essere stato invitato dall’EUIPO a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi, non ha corretto dette irregolarità entro il termine impartito (sentenza del 18 gennaio 2023, Clavis, T‑758/21, non pubblicata, EU:T:2023:3, punto 37). 31 Pertanto, è solo nel caso in cui l’atto di opposizione non soddisfi talune condizioni di ricevibilità, diverse da quelle espressamente menzionate all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, che l’EUIPO è tenuto ad informare l’opponente e ad invitarlo a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi prima di respingere l’opposizione in quanto irricevibile (v. sentenza del 18 gennaio 2023, Clavis, T‑758/21, non pubblicata, EU:T:2023:3, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 32 Orbene, nel caso di specie, l’indicazione dell’eventuale esistenza del diritto al marchio o al segno anteriore in tutta l’Unione o in uno o più Stati membri è prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato 2018/625 ed è quindi espressamente menzionata all’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento delegato. 33 Pertanto, anche supponendo che la scelta, nell’atto di opposizione, dell’opzione «EUIPO» costituisca un’irregolarità, l’EUIPO non era tenuto a invitare la ricorrente a porvi rimedio. 34 In secondo luogo, occorre constatare che l’atto di opposizione non contiene alcuna prova della portata della protezione, come richiesto dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato 2018/625. In particolare, in detto atto, la ricorrente non ha né dimostrato che il marchio anteriore non registrato rientrasse nell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione né presentato elementi che dimostrassero il contenuto di tale normativa (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 24 ottobre 2018, SALOSPIR, T‑261/17, non pubblicata, EU:T:2018:710, punto 117 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, non si può neppure contestare alla commissione di ricorso di aver ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova che il marchio anteriore non registrato era protetto dalla normativa dell’Unione, sebbene ciò le incombesse. 35 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui, nella memoria contenente i motivi dell’opposizione, essa ha indicato gli Stati membri sul cui territorio intendeva far valere l’esistenza del diritto al segno, vale a dire la Germania, l’Italia e l’Austria, e ha fornito gli elementi diretti a comprovare il contenuto della normativa pertinente. 36 A tale riguardo, occorre ricordare che dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 risulta che un’opposizione alla registrazione di un marchio può essere proposta nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea. 37 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato 2018/625, l’atto di opposizione contiene i motivi su cui si basa l’opposizione attraverso una dichiarazione da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, 3, 4, 5 o 6, del regolamento 2017/1001, in relazione a ciascuno dei marchi o diritti anteriori invocati dall’opponente. 38 Come risulta dal precedente punto 23, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato 2018/625, se l’opposizione si basa su un marchio anteriore o su un altro segno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, l’atto di opposizione contiene, in particolare, una chiara indicazione che precisi se il diritto al marchio o al segno anteriori esista in tutta l’Unione o in uno o più Stati membri e, in quest’ultimo caso, l’indicazione di tali Stati membri. 39 Da tali considerazioni risulta che l’eventuale esistenza del diritto al segno nell’insieme dell’Unione o in uno o più Stati membri deve essere fatta valere prima della scadenza del termine di opposizione. 40 Pertanto, i fatti, le prove e gli argomenti che un opponente presenta dopo la scadenza di tale termine non possono essere presi in considerazione al fine di determinare su quali motivi è fondata l’opposizione, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato 2018/625 [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 1º febbraio 2023, Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO – Vandělíková (HACKER SPACE), T‑349/22, non pubblicata, EU:T:2023:31, punto 33 e giurisprudenza ivi citata]. 41 Infatti, alla scadenza del termine di opposizione, la portata dell’opposizione deve essere considerata cristallizzata, di modo che gli elementi forniti successivamente non possono avere per oggetto una sua modifica, a rischio, in particolare, di pregiudicare l’effetto utile dei termini imperativi e, pertanto, il principio della parità di trattamento (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 1º febbraio 2023, HACKER SPACE, T‑349/22, non pubblicata, EU:T:2023:31, punto 37). 42 Nel caso di specie, occorre osservare che la domanda di registrazione del marchio richiesto è stata pubblicata il 28 maggio 2020. Orbene, prima della scadenza del termine di opposizione di tre mesi, menzionato al precedente punto 36, la ricorrente ha depositato come elemento pertinente solo l’atto di opposizione del 26 agosto 2020. Infatti, la memoria che espone i motivi dell’opposizione e gli elementi diretti a dimostrare il contenuto della normativa pertinente sono stati depositati solo il 31 marzo 2021, ossia dopo la scadenza del termine di opposizione. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente rifiutato di prenderli in considerazione. 43 La sentenza del 9 dicembre 2020, Promed (T‑30/20, non pubblicata, EU:T:2020:599), fatta valere dalla ricorrente, non è tale da invalidare una siffatta constatazione. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che se, per determinare i motivi sui quali si fonda un atto di opposizione, occorre esaminare l’insieme della domanda, gli elementi forniti a sostegno di detta domanda devono essere depositati entro il termine impartito, per i motivi esposti al precedente punto 40. 44 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di diritto nel respingere l’opposizione proposta sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 con la motivazione che la ricorrente non aveva fornito la prova che il marchio anteriore non registrato fosse protetto ai sensi del diritto dell’Unione. 45 La commissione di ricorso non ha neppure fondato la sua decisione su «presupposti meramente formali», né è incorsa in un «plateale caso di denegata giustizia legata a una mera formalità». A tale riguardo, occorre precisare che l’indicazione, nell’atto di opposizione, del tipo di marchio, della sua descrizione nonché dei territori di cui trattasi consente all’EUIPO e al richiedente di conoscere il fondamento dell’opposizione [v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2023, Hofmeir Magnetics/EUIPO – Healthfactories (Hofmag), T‑452/22, non pubblicata, EU:T:2023:362, punto 61]. Pertanto, l’informazione relativa al territorio oggetto del marchio anteriore nell’atto di opposizione non può essere assimilata ad una «mera formalità». 46 Per il resto, la circostanza che la ricorrente abbia invocato il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 in via subordinata è irrilevante. Infatti, un’opposizione fondata su più motivi può essere respinta solo se tutti i motivi dedotti a suo sostegno sono esaminati e respinti [sentenza del 23 settembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑796/16, EU:T:2020:439, punti 202 e 203]. Orbene, nel caso di specie, prima di respingere l’opposizione, la commissione di ricorso ha appunto esaminato ciascuno dei motivi dedotti a suo sostegno e li ha respinti in quanto le condizioni da essi previste non erano soddisfatte. Pertanto, la circostanza che il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 sia stato esaminato per primo non può incidere sul dispositivo della decisione impugnata, di modo che alla commissione di ricorso non può essere contestato alcun errore di diritto. 47 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato. Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 48 Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto omettendo, sulla base di valutazioni errate, effettuate nell’ambito dell’esame del motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, di procedere a un esame nel merito delle diverse condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento. La ricorrente fa valere che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha depositato il marchio richiesto in qualità di titolare di una licenza esclusiva senza il suo consenso. Pertanto, nel caso di specie, le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento sarebbero soddisfatte. 49 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente. 50 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare del marchio, un marchio è escluso dalla registrazione se l’agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire. 51 Dalla formulazione di tale articolo emerge che, affinché un’opposizione venga accolta su tale fondamento, occorre, in primo luogo, che l’opponente sia il titolare del marchio anteriore, in secondo luogo, che il richiedente il marchio sia o sia stato l’agente o il rappresentante del titolare del marchio, in terzo luogo, che la domanda sia stata depositata a nome dell’agente o del rappresentante senza il consenso del titolare e senza che vi siano ragioni legittime che giustifichino la condotta dell’agente o del rappresentante e, in quarto luogo, che il deposito riguardi essenzialmente segni e prodotti identici o simili. Tali condizioni sono cumulative [v. sentenza del 28 giugno 2023, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑145/22, EU:T:2023:365, punto 39 e giurisprudenza ivi citata]. 52 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha rilevato che, «per le ragioni espresse in precedenza nell’ambito dell’esame dell’articolo 8, paragrafo 4, del [regolamento 2017/1001]», l’esistenza del marchio anteriore non registrato nel territorio «EUIPO», invocata nell’atto di opposizione, non era stata provata e che una siffatta rivendicazione non avvalorata di un diritto non poteva fondare un’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. Essa ne ha concluso che, nel caso di specie, non era soddisfatta una delle condizioni cumulative previste da tale articolo, vale a dire quella secondo cui l’opponente deve essere titolare del marchio anteriore. 53 In primo luogo, occorre osservare che, certamente, la commissione di ricorso ha rinviato, nell’ambito dell’analisi del motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, alle valutazioni effettuate nell’ambito dell’esame del motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento. 54 Tuttavia, è giocoforza constatare, al pari dell’EUIPO, che un siffatto rinvio tende a dimostrare che la ricorrente non ha dimostrato di essere titolare del marchio anteriore e quindi che non era soddisfatta la prima delle condizioni cumulative previste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. 55 Pertanto, non si può contestare alla commissione di ricorso di non aver proceduto ad un esame nel merito delle altre tre condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. 56 Sebbene, nel ricorso, la ricorrente dedichi lunghe considerazioni al fine di dimostrare che le diverse condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 sono soddisfatte, in assenza di un esame nel merito, nella decisione impugnata, della seconda, della terza e della quarta condizione previste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, non spetta al Tribunale procedere, nell’ambito del suo controllo di legittimità di detta decisione, ad una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72). 57 In secondo luogo, per quanto riguarda la prima condizione prevista all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, occorre rilevare che, come risulta dal precedente punto 25, nell’ambito del suo esame del motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse prodotto alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che il marchio anteriore non registrato era protetto ai sensi del diritto dell’Unione. 58 Tali valutazioni, del resto non contestate dalla ricorrente, implicano necessariamente che l’esistenza del marchio anteriore non registrato e, di conseguenza, la sua titolarità non sono state dimostrate. 59 Orbene, una siffatta rivendicazione, non comprovata, di un diritto non può fondare un’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2023, Forma di un filo d’erba in una bottiglia, T‑145/22, EU:T:2023:365, punto 105). 60 Pertanto, è sempre senza incorrere in errori di diritto che la commissione di ricorso ha ritenuto che la prima delle condizioni cumulative previste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non fosse soddisfatta e ha concluso per il rigetto dell’opposizione proposta sulla base di tale disposizione. 61 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il secondo motivo e, di conseguenza, l’intero ricorso. Sulle spese 62 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Jacob Cohen Company SpA è condannata alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2024.
* Lingua processuale: l’italiano. | |||||||||