Provvedimento in causa n. C-574/23 del 12/09/2024
Corte di giustizia in sede di impugnazione
Procedura: Impugnazione
Stato della causa: Concluso
Esito: Respinto

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

12 settembre 2024 (*)

 

« Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Dichiarazione della presidente della Banca centrale europea (BCE) nel corso di una conferenza stampa – Asseriti danni derivanti da tale dichiarazione – Calo degli indici azionari – Insussistente violazione di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli – Determinazione degli obiettivi della politica monetaria – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Abuso di potere »

Nella causa C‑574/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 settembre 2023,

Anna Nardi, residente a Napoli (Italia), rappresentata da M. De Siena, avvocata,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da L. Cardone, O. Heinz, M. Ioannidis e M. Szablewska, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, N. Wahl (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la sig.ra Anna Nardi chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 25 luglio 2023, Nardi/BCE (T‑131/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:444), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto al risarcimento dei danni che ella avrebbe subito a seguito di una dichiarazione rilasciata dalla presidente della Banca centrale europea (BCE) il 12 marzo 2020.

 Contesto normativo

2        L’articolo 127 TFUE così dispone:

«1.      L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato “SEBC”, è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione [europea] al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione (...).

2.      I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:

–        definire e attuare la politica monetaria dell’Unione,

–        svolgere le operazioni sui cambi (...),

–        detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,

–        promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.      Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4.      La [BCE] viene consultata:

–        in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle sue competenze,

–        dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze (...).

La [BCE] può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5.      Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6.      Il Consiglio[dell’Unione europea], deliberando all’unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della [BCE], può affidare alla [BCE] compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione».

3        Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU 2016, C 202, pag. 230; in prosieguo: il «protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE»):

«3.1.      Conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, [TFUE], i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:

–        definire e attuare la politica monetaria dell’Unione;

–        svolgere le operazioni sui cambi (...);

–        detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

–        promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(...)».

4        L’articolo 10 di tale protocollo prevede quanto segue:

«10.1.      [...] il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

10.2.      Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto.

(...)».

5        L’articolo 11 di detto protocollo così dispone:

«11.1.      [...] il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

(...)

11.5.      Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all’articolo 12.3.

11.6.      Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

(...)».

6        Ai sensi dell’articolo 12 di tale protocollo:

«12.1.      Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell’Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all’offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo (...).

12.2.      Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.

12.3.      Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

12.4.      Le funzioni consultive di cui all’articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.

12.5.      Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all’articolo 6».

7        Ai sensi dell’articolo 13 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE:

«13.1.      Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE.

13.2.      Fatto salvo l’articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all’esterno».

8        L’articolo 38 di tale protocollo precisa quanto segue:

«La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o [da] due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE».

9        L’articolo 17 del regolamento interno della BCE, nella versione di cui alla decisione 2004/257/CE della BCE, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 33), come modificata dalla decisione (UE) 2016/1717, del 21 settembre 2016 (GU 2016, L 258, pag. 17), prevede quanto segue:

«17.1            I regolamenti della BCE sono adottati dal consiglio direttivo e sono sottoscritti per suo conto dal presidente.

17.2.      Gli indirizzi della BCE sono adottati dal consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, e sono sottoscritti per conto di esso dal presidente. Essi indicano le motivazioni su cui si fondano. (...)

17.3.      Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri normativi al comitato esecutivo per l’attuazione dei suoi regolamenti ed indirizzi. I regolamenti o gli indirizzi in questione precisano gli elementi a cui deve essere data attuazione, così come i limiti e la portata dei poteri delegati.

(...)».

 Fatti

10      I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 2 a 6 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:

«2      La ricorrente è un’imprenditrice italiana. Tra il 5 e il 12 marzo 2020, ella ha acquistato diversi titoli finanziari a effetto leva denominati “SI FTSE.COPERP”, per un importo totale di EUR 770 856,16 (in prosieguo: i “titoli a effetto leva”). Mediante l’effetto leva applicato a tali titoli, i guadagni giornalieri generati dall’importo investito potevano essere moltiplicati per sette, e tale fattore moltiplicatore si applicava anche alle perdite giornaliere.

3      Il 12 marzo 2020, nel corso di una conferenza stampa intesa a presentare le misure adottate dal consiglio direttivo della BCE in risposta alla pandemia di COVID-19, la presidente della BCE ha dichiarato che “[la BCE] [avrebbe risposto] all’appello, utilizzando tutta la [sua] flessibilità, ma [che essa] non [era] lì per ridurre gli ‘spread’ [dei tassi di interesse]»”, per poi chiarire che “[c]iò non [era] né [la] funzione né [il] compito [della BCE]” (in prosieguo: la “dichiarazione controversa”).

4      Lo stesso giorno, l’indice azionario della Borsa di Milano (Italia) ha registrato un calo del 16,92%.

5      Il 26 maggio 2021 la ricorrente ha inviato alla BCE una lettera in cui affermava, in particolare, che la dichiarazione controversa aveva comportato una diminuzione del valore dei titoli a effetto leva di livello equivalente all’importo che ella aveva investito acquistando tali titoli. Pertanto, con la medesima lettera, la ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa della dichiarazione controversa.

6      Con messaggio di posta elettronica del 13 ottobre 2021, la BCE ha respinto la domanda di risarcimento presentata dalla ricorrente».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

11      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2023, la ricorrente ha proposto un ricorso volto alla condanna della BCE al risarcimento dei danni che ella avrebbe subito a causa della dichiarazione controversa.

12      La BCE ha chiesto la sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale fino all’adozione della decisione definitiva nella causa T‑424/22, D’Agostino e Dafin/BCE.

13      Il Tribunale, dopo aver sentito la ricorrente, non ha accolto tale domanda. La BCE ha quindi depositato il controricorso il 30 maggio 2023.

14      Con l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato in diritto.

15      A tal fine, anzitutto, il Tribunale ha rilevato che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, presuppone che sia soddisfatto un insieme di condizioni aventi carattere cumulativo, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputato alla BCE, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno lamentato (punti 13 e 14 dell’ordinanza impugnata).

16      Il Tribunale ha poi esaminato la prima di tali tre condizioni. In primo luogo, esso ha ricordato alcuni principi giurisprudenziali riguardanti tale condizione, segnatamente il fatto che essa richiede che sia dimostrata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (punti da 15 a 17 dell’ordinanza impugnata).

17      In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente faceva valere che, con la dichiarazione controversa, la presidente della BCE aveva violato l’articolo 127 TFUE, gli articoli 3, da 10 a 13 e 38 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, nonché gli articoli 17.2 e 17.3 del regolamento interno della BCE (in prosieguo: le «disposizioni asseritamente violate»). In particolare, esso ha dichiarato che la ricorrente non sosteneva che tali disposizioni fossero idonee a conferirle diritti, ma contestava alla presidente della BCE di aver commesso un abuso di potere e di aver ecceduto le proprie competenze (punti 18 e 19 dell’ordinanza impugnata).

18      Dopo aver fornito tali precisazioni, il Tribunale ha, in terzo luogo, esaminato se le disposizioni asseritamente violate costituissero norme giuridiche che conferivano diritti ai singoli e ha escluso che così fosse (punti da 20 a 28 dell’ordinanza impugnata).

19      In quarto luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale, rilasciando la dichiarazione controversa, la presidente della BCE aveva commesso un «abuso di potere» (punto 29 dell’ordinanza impugnata).

20      Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato che la prima condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE risultava manifestamente non soddisfatta (punto 30 dell’ordinanza impugnata).

21      Infine, il Tribunale ha «inoltre» esaminato la condizione relativa alla sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e i danni lamentati e ha dichiarato che anch’essa risultava manifestamente non soddisfatta (punti da 31 a 37 dell’ordinanza impugnata).

 Domande delle parti in sede di impugnazione

22      Con la sua impugnazione la ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        accogliere le domande presentate nel ricorso di primo grado;

–        in subordine, condannare la BCE al pagamento, per le tipologie di danni sopraelencate, delle somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, e

–        condannare la BCE alle spese.

23      La BCE chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

24      A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce, in sostanza, cinque motivi, vertenti:

–        il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione;

–        il secondo, su un errore relativo alla mancata invocazione di norme giuridiche intese a conferire diritti ai singoli e sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento;

–        il terzo, sulla violazione dell’articolo 340 TFUE;

–        il quarto, su un errore concernente la portata dell’abuso di potere dedotto in primo grado, e

–        il quinto, su un errore relativo all’accertamento dell’insussistenza del nesso di causalità.

25      Occorre ricordare che, come dichiarato in sostanza dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, da un lato, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputato alle istituzioni dell’Unione, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze del 25 marzo 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commissione, C‑414/08 P, EU:C:2010:165, punto 138 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). Dall’altro, le medesime condizioni valgono per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale della BCE, di cui all’articolo 340, terzo comma, TFUE.

26      Da un lato, si deve rilevare che, tra i cinque motivi d’impugnazione elencati al punto 24 della presente sentenza, i primi quattro motivi mirano a mettere in discussione la parte della motivazione dell’ordinanza impugnata in base alla quale il Tribunale ha dichiarato che la prima delle tre condizioni illustrate al punto precedente risultava non soddisfatta.

27      Dall’altro, il quinto motivo riguarda la parte della motivazione di tale ordinanza in base alla quale il Tribunale ha ritenuto che la terza di tali condizioni risultasse non soddisfatta.

28      Di conseguenza, è opportuno esaminare in primis i motivi d’impugnazione vertenti sulla prima di dette condizioni.

 Sui motivi dimpugnazione primo e terzo

 Argomenti delle parti

29      Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente contesta al Tribunale di non aver osservato l’obbligo di motivazione, in quanto esso si sarebbe limitato a constatare che le disposizioni asseritamente violate non erano preordinate a conferire diritti ai singoli, senza esaminare se la presidente della BCE, rilasciando la dichiarazione controversa, avesse violato tali disposizioni.

30      In subordine, con il terzo motivo d’impugnazione la ricorrente fa valere che, anche nell’ipotesi in cui le disposizioni asseritamente violate non conferissero diritti ai singoli, l’articolo 340 TFUE, letto in particolare alla luce delle norme del codice civile italiano sulla responsabilità extracontrattuale, dovrebbe essere interpretato nel senso che qualsiasi comportamento illecito è suscettibile di far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE.

31      La BCE eccepisce l’irricevibilità del primo motivo d’impugnazione, chiarendo che il Tribunale era legittimato ad iniziare il suo esame della prima condizione necessaria al sorgere della responsabilità della BCE, attinente all’illegittimità del suo comportamento, con l’esame della natura delle disposizioni asseritamente violate. Infatti, la constatazione che queste ultime non sono intese a conferire diritti ai singoli sarebbe sufficiente ad escludere il soddisfacimento di tale condizione.

32      Per quanto riguarda il terzo motivo d’impugnazione, la BCE sottolinea che la sua responsabilità extracontrattuale può sorgere solo in caso di violazione di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

 Giudizio della Corte

33      Occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, da una parte, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur indicando ragioni errate (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 85 e giurisprudenza citata).

34      Dall’altra, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione offerta può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 64 e giurisprudenza citata).

35      Nel caso di specie, si deve rilevare che nell’ordinanza impugnata il Tribunale, per dichiarare che la prima condizione necessaria al sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, attinente all’illegittimità del comportamento di quest’ultima, risultava non soddisfatta, ha chiarito che le disposizioni asseritamente violate non erano intese a conferire diritti ai singoli. In tal modo, il Tribunale ha rispettato l’obbligo di motivazione.

36      Nei limiti in cui il primo motivo d’impugnazione può essere inteso nel senso che la ricorrente contesta la fondatezza di tale dichiarazione del Tribunale, dalla giurisprudenza risulta che, per quanto riguarda la condizione menzionata al punto precedente, è necessario che sia dimostrata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

37      Ne consegue che il Tribunale, una volta giunto alla conclusione che le disposizioni asseritamente violate non erano intese a conferire diritti ai singoli, non era tenuto a verificare se esse fossero state violate. Infatti, anche se così fosse stato, la condizione in esame non sarebbe comunque risultata soddisfatta.

38      Tale constatazione, sebbene non incida sulla ricevibilità del primo motivo d’impugnazione, che è contestata dalla BCE, è tuttavia sufficiente per considerare quest’ultimo privo di fondamento.

39      Per quanto riguarda il terzo motivo d’impugnazione, poiché risulta chiaramente dalla giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza che la constatazione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli è indispensabile per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, è irrilevante il fatto, invocato dalla ricorrente, che nel diritto italiano qualsiasi comportamento illecito è suscettibile di far sorgere la responsabilità extracontrattuale.

40      Di conseguenza, si devono respingere i motivi d’impugnazione primo e terzo in quanto infondati.

 Sul secondo motivo dimpugnazione

 Argomenti delle parti

41      La ricorrente sostiene che le disposizioni asseritamente violate sono norme istituzionali che stabiliscono le competenze dei singoli organi della BCE, attribuendo loro dei poteri specifici. Tali norme conferirebbero diritti ai singoli, in particolare quello a che tali organi agiscano nel rispetto delle attribuzioni istituzionali loro conferite per legge, secondo il principio della tutela del legittimo affidamento.

42      Nella comparsa di risposta, la BCE sostiene l’irricevibilità manifesta di tale motivo, dato che la ricorrente non aveva fatto valere, dinanzi al Tribunale, che le disposizioni asseritamente violate erano intese a conferire diritti ai singoli.

43      In ogni caso, disposizioni di natura istituzionale o relative alla ripartizione delle competenze all’interno di una istituzione non conferirebbero diritti ai singoli. Inoltre, il principio della tutela del legittimo affidamento non sarebbe applicabile in tale contesto, poiché la mera esistenza delle disposizioni non comporta che la BCE abbia fornito alcuna assicurazione alla ricorrente.

 Giudizio della Corte

–       Sulla ricevibilità

44      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

45      Pertanto, secondo consolidata giurisprudenza, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 6 ottobre 2021, Sigma Alimentos Exterior/Commissione, C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

46      Ciò premesso, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla stessa sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 6 ottobre 2021, Sigma Alimentos Exterior/Commissione, C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

47      In primo luogo, nella parte in cui la ricorrente deduce la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di far valere tale principio presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Infatti, tale diritto spetta a qualsiasi soggetto nel quale un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto nascere fondate aspettative. Costituiscono assicurazioni siffatte, indipendentemente dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

48      Nel caso di specie, si deve rilevare che la ricorrente non ha in alcun modo menzionato tale principio nel ricorso in primo grado né, a fortiori, ha cercato di dimostrare che fossero soddisfatte le condizioni richieste dalla giurisprudenza per l’applicazione di tale principio. Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato tale questione.

49      Pertanto, il motivo d’impugnazione di cui si tratta è manifestamente irricevibile, nella parte in cui la ricorrente fa valere la violazione del principio della tutela del legittimo.

50      In secondo luogo, se la BCE sostiene che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha fatto valere che le disposizioni asseritamente violate erano intese a conferire diritti ai singoli, occorre rilevare, da un lato, che nel ricorso in primo grado la ricorrente ha dedotto la violazione di tali disposizioni da parte della presidente della BCE. Dall’altro lato, il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha esaminato se dette disposizioni fossero norme giuridiche intese a conferire diritti ai singoli e ha dichiarato che così non era.

51      Pertanto, nella parte in cui, con il motivo d’impugnazione di cui trattasi, la ricorrente contesta proprio tale constatazione del Tribunale, si deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE e dichiarare che, sotto questo profilo, tale motivo è ricevibile.

–       Nel merito

52      Secondo la ricorrente, in sostanza, il Tribunale ha erroneamente escluso che le disposizioni asseritamente violate fossero preordinate a conferire diritti ai singoli. A tal riguardo, la ricorrente fa valere che tali disposizioni attribuiscono poteri e competenze specifiche ai diversi organi della BCE e che ogni cittadino può attendersi che esse siano rispettate, in modo che i suoi diritti non siano lesi.

53      Anzitutto, al punto 15 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ricordato la sua giurisprudenza in base alla quale una norma giuridica è preordinata a conferire diritti ai singoli segnatamente qualora essa abbia lo scopo di tutelare gli interessi di questi ultimi o implichi l’attribuzione a loro favore di diritti il cui contenuto possa essere adeguatamente individuato.

54      Occorre rilevare che tale giurisprudenza trae origine da quella della Corte (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1967, Kampffmeyer e a./Commissione, 5/66, 7/66, da 13/66 a 16/66 e da 18/66 a 24/66, EU:C:1967:31, pagg. 308 e 309; del 25 maggio 1978, Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe e a./Consiglio e Commissione, 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, EU:C:1978:113, punto 5, nonché dell’8 ottobre 1996, Dillenkofer e a., C‑178/94, C‑179/94 e da C‑188/94 a C‑190/94, EU:C:1996:375, punto 22), sicché non si può contestare al Tribunale di essersi basato su principi così stabiliti.

55      Inoltre, al punto 17 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza della Corte in base alla quale, da un lato, il mancato rispetto del sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni dell’Unione europea, che mira a garantire il rispetto dell’equilibrio istituzionale contemplato dai Trattati e non la tutela dei singoli, non può, di per sé, essere sufficiente a far sorgere la responsabilità dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, e, dall’altro, non potrebbe dirsi lo stesso qualora una misura dell’Unione fosse adottata in spregio non solo della ripartizione delle competenze fra le istituzioni, ma anche, quanto alle sue disposizioni sostanziali, di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 81 e giurisprudenza ivi citata). Esso ha precisato che tali considerazioni potevano essere trasposte all’articolo 340, terzo comma, TFUE, relativo alla responsabilità extracontrattuale della BCE.

56      Ai punti da 20 a 28 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha poi esaminato le disposizioni asseritamente violate alla luce dei principi da esso ricordati.

57      A tale proposito, in primo luogo, esso ha ritenuto che l’articolo 127 TFUE, in quanto norma volta a determinare gli obiettivi della politica monetaria dell’Unione e attributiva di competenze al SEBC e alla BCE in tale settore, abbia natura istituzionale, così come l’articolo 3 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, che rinvia in modo esplicito a determinate disposizioni di tale articolo 127 TFUE.

58      In secondo luogo, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 di tale protocollo, il Tribunale ha dichiarato che la loro natura istituzionale risulta dal fatto che si limitano a disciplinare la composizione del consiglio direttivo e del comitato esecutivo nonché le modalità di adozione delle decisioni al loro interno.

59      In terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo 12 di detto protocollo, il Tribunale ha sottolineato che esso ha come unico oggetto la ripartizione delle competenze tra gli organi decisionali della BCE.

60      In quarto luogo, per quanto concerne l’articolo 13 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, il Tribunale ha messo in rilievo che tale disposizione si limita a disciplinare le attribuzioni del presidente della BCE.

61      In quinto luogo, per quanto riguarda l’articolo 38 di tale protocollo, il Tribunale ha sottolineato che tale disposizione si limita a stabilire le condizioni formali alle quali gli atti della BCE sono giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi.

62      In sesto luogo, per quanto concerne il regolamento interno della BCE, il Tribunale ha rilevato che il suo articolo 17.2 riguarda le condizioni relative alla motivazione, alla notifica e alla pubblicazione degli indirizzi adottati dal consiglio direttivo della BCE e che il suo articolo 17.3 concerne la delega, da parte di tale consiglio, dei suoi poteri normativi al comitato esecutivo.

63      Ne consegue che, in sostanza, secondo il Tribunale, le disposizioni asseritamente violate definiscono i compiti del SEBC, le competenze dei vari organi della BCE, le attribuzioni del presidente di quest’ultima e le condizioni formali alle quali gli atti della BCE sono giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi.

64      Orbene, anzitutto, la ricorrente non fa valere che il Tribunale abbia erroneamente inteso il contenuto di tali disposizioni.

65      Inoltre, la ricorrente non solleva, dinanzi alla Corte, alcun argomento volto a dimostrare che dette disposizioni hanno la funzione di tutelare i suoi interessi o attribuiscono diritti a suo vantaggio.

66      Infine, ella non dimostra che norme che riservano, all’interno di un’istituzione, talune competenze ad organi specifici abbiano un obiettivo diverso da quello di garantire un equilibrio istituzionale. A fortiori, ella non dimostra neppure che tale altro obiettivo non abbia carattere generale e che esso consisterebbe nel tutelare gli interessi dei singoli.

67      Di conseguenza, nella misura in cui esso è ricevibile, il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo dimpugnazione

 Argomenti delle parti

68      La ricorrente contesta la dichiarazione del Tribunale in base alla quale l’abuso di potere contestato, nel ricorso in primo grado, alla presidente della BCE non sarebbe stato oggetto di alcuno sviluppo specifico e sarebbe stato presentato solo come una conseguenza del mancato rispetto delle disposizioni asseritamente violate.

69      Ad avviso della ricorrente, l’abuso di potere è «l’uso del potere in modo non conforme al precetto legislativo» e ricorre quando una istituzione compie una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede o la diligenza. Nel caso di specie è indubbio che, con la dichiarazione controversa, la presidente della BCE avrebbe violato tali principi.

70      La BCE eccepisce l’irricevibilità di tale motivo, che non sarebbe stato sollevato in primo grado. In ogni caso, esso sarebbe privo di fondamento.

 Giudizio della Corte

71      Al punto 29 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha considerato, in sostanza, che l’argomento della ricorrente secondo cui la presidente della BCE, rilasciando la dichiarazione controversa, avrebbe commesso un «abuso di potere», era presentato solo come una conseguenza dell’asserita violazione, da parte della presidente della BCE, delle disposizioni che esso aveva già esaminato e che aveva ritenuto non conferissero diritti ai singoli.

72      A tal riguardo, si deve rilevare che dai punti da 44 a 51 del ricorso in primo grado risulta che la ricorrente ha fatto valere l’esistenza di un abuso di potere commesso dalla presidente della BCE, contestandole nel contempo la violazione delle disposizioni summenzionate, senza fare alcun riferimento ai principi generali, quali la correttezza, la buona fede o la diligenza, invocati nell’ambito della presente impugnazione.

73      Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver effettuato una lettura inesatta o incompleta di tale ricorso e di non aver esaminato gli argomenti della ricorrente riguardanti un «abuso di potere».

74      Inoltre, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 45 della presente sentenza, la ricorrente non è manifestamente legittimata a far valere, per la prima volta dinanzi alla Corte, la violazione di principi generali, quali la correttezza, la buona fede o la diligenza.

75      Pertanto, si deve respingere il quarto motivo d’impugnazione.

 Sul quinto motivo dimpugnazione

76      Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 25 della presente sentenza, le tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE sono cumulative.

77      Orbene, dai punti da 29 a 75 della presente sentenza risulta che sono stati respinti tutti i motivi d’impugnazione volti a contestare la parte della motivazione dell’ordinanza impugnata in base alla quale il Tribunale ha considerato che non risultava soddisfatta la condizione necessaria a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE concernente l’illegittimità del comportamento imputato a quest’ultima.

78      Ne consegue che il quinto motivo d’impugnazione, che riguarda la terza di tali condizioni, è inconferente, dato che è volto a contestare motivazioni svolte ad abundantiam nell’ordinanza impugnata (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2018, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑463/17 P, EU:C:2018:411, punto 34, e del 21 dicembre 2023, United Parcel Service/Commissione, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, punti 54 e 55).

79      Di conseguenza, l’impugnazione in esame deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

80      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

81      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

82      Poiché la BCE ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese e la ricorrente è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La sig.ra Anna Nardi è condannata alle spese.

Biltgen

Wahl

Passer

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

F. Biltgen


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

12 settembre 2024 (*)

 

« Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Dichiarazione della presidente della Banca centrale europea (BCE) nel corso di una conferenza stampa – Asseriti danni derivanti da tale dichiarazione – Calo degli indici azionari – Insussistente violazione di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli – Determinazione degli obiettivi della politica monetaria – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Abuso di potere »

Nella causa C‑574/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 settembre 2023,

Anna Nardi, residente a Napoli (Italia), rappresentata da M. De Siena, avvocata,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da L. Cardone, O. Heinz, M. Ioannidis e M. Szablewska, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, N. Wahl (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la sig.ra Anna Nardi chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 25 luglio 2023, Nardi/BCE (T‑131/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:444), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto al risarcimento dei danni che ella avrebbe subito a seguito di una dichiarazione rilasciata dalla presidente della Banca centrale europea (BCE) il 12 marzo 2020.

 Contesto normativo

2        L’articolo 127 TFUE così dispone:

«1.      L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato “SEBC”, è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione [europea] al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione (...).

2.      I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:

–        definire e attuare la politica monetaria dell’Unione,

–        svolgere le operazioni sui cambi (...),

–        detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,

–        promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.      Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4.      La [BCE] viene consultata:

–        in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle sue competenze,

–        dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze (...).

La [BCE] può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5.      Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6.      Il Consiglio[dell’Unione europea], deliberando all’unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della [BCE], può affidare alla [BCE] compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione».

3        Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU 2016, C 202, pag. 230; in prosieguo: il «protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE»):

«3.1.      Conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, [TFUE], i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:

–        definire e attuare la politica monetaria dell’Unione;

–        svolgere le operazioni sui cambi (...);

–        detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

–        promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(...)».

4        L’articolo 10 di tale protocollo prevede quanto segue:

«10.1.      [...] il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

10.2.      Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto.

(...)».

5        L’articolo 11 di detto protocollo così dispone:

«11.1.      [...] il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

(...)

11.5.      Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all’articolo 12.3.

11.6.      Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

(...)».

6        Ai sensi dell’articolo 12 di tale protocollo:

«12.1.      Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell’Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all’offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo (...).

12.2.      Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.

12.3.      Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

12.4.      Le funzioni consultive di cui all’articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.

12.5.      Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all’articolo 6».

7        Ai sensi dell’articolo 13 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE:

«13.1.      Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE.

13.2.      Fatto salvo l’articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all’esterno».

8        L’articolo 38 di tale protocollo precisa quanto segue:

«La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o [da] due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE».

9        L’articolo 17 del regolamento interno della BCE, nella versione di cui alla decisione 2004/257/CE della BCE, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 33), come modificata dalla decisione (UE) 2016/1717, del 21 settembre 2016 (GU 2016, L 258, pag. 17), prevede quanto segue:

«17.1            I regolamenti della BCE sono adottati dal consiglio direttivo e sono sottoscritti per suo conto dal presidente.

17.2.      Gli indirizzi della BCE sono adottati dal consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, e sono sottoscritti per conto di esso dal presidente. Essi indicano le motivazioni su cui si fondano. (...)

17.3.      Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri normativi al comitato esecutivo per l’attuazione dei suoi regolamenti ed indirizzi. I regolamenti o gli indirizzi in questione precisano gli elementi a cui deve essere data attuazione, così come i limiti e la portata dei poteri delegati.

(...)».

 Fatti

10      I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 2 a 6 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:

«2      La ricorrente è un’imprenditrice italiana. Tra il 5 e il 12 marzo 2020, ella ha acquistato diversi titoli finanziari a effetto leva denominati “SI FTSE.COPERP”, per un importo totale di EUR 770 856,16 (in prosieguo: i “titoli a effetto leva”). Mediante l’effetto leva applicato a tali titoli, i guadagni giornalieri generati dall’importo investito potevano essere moltiplicati per sette, e tale fattore moltiplicatore si applicava anche alle perdite giornaliere.

3      Il 12 marzo 2020, nel corso di una conferenza stampa intesa a presentare le misure adottate dal consiglio direttivo della BCE in risposta alla pandemia di COVID-19, la presidente della BCE ha dichiarato che “[la BCE] [avrebbe risposto] all’appello, utilizzando tutta la [sua] flessibilità, ma [che essa] non [era] lì per ridurre gli ‘spread’ [dei tassi di interesse]»”, per poi chiarire che “[c]iò non [era] né [la] funzione né [il] compito [della BCE]” (in prosieguo: la “dichiarazione controversa”).

4      Lo stesso giorno, l’indice azionario della Borsa di Milano (Italia) ha registrato un calo del 16,92%.

5      Il 26 maggio 2021 la ricorrente ha inviato alla BCE una lettera in cui affermava, in particolare, che la dichiarazione controversa aveva comportato una diminuzione del valore dei titoli a effetto leva di livello equivalente all’importo che ella aveva investito acquistando tali titoli. Pertanto, con la medesima lettera, la ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa della dichiarazione controversa.

6      Con messaggio di posta elettronica del 13 ottobre 2021, la BCE ha respinto la domanda di risarcimento presentata dalla ricorrente».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

11      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2023, la ricorrente ha proposto un ricorso volto alla condanna della BCE al risarcimento dei danni che ella avrebbe subito a causa della dichiarazione controversa.

12      La BCE ha chiesto la sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale fino all’adozione della decisione definitiva nella causa T‑424/22, D’Agostino e Dafin/BCE.

13      Il Tribunale, dopo aver sentito la ricorrente, non ha accolto tale domanda. La BCE ha quindi depositato il controricorso il 30 maggio 2023.

14      Con l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato in diritto.

15      A tal fine, anzitutto, il Tribunale ha rilevato che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, presuppone che sia soddisfatto un insieme di condizioni aventi carattere cumulativo, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputato alla BCE, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno lamentato (punti 13 e 14 dell’ordinanza impugnata).

16      Il Tribunale ha poi esaminato la prima di tali tre condizioni. In primo luogo, esso ha ricordato alcuni principi giurisprudenziali riguardanti tale condizione, segnatamente il fatto che essa richiede che sia dimostrata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (punti da 15 a 17 dell’ordinanza impugnata).

17      In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente faceva valere che, con la dichiarazione controversa, la presidente della BCE aveva violato l’articolo 127 TFUE, gli articoli 3, da 10 a 13 e 38 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, nonché gli articoli 17.2 e 17.3 del regolamento interno della BCE (in prosieguo: le «disposizioni asseritamente violate»). In particolare, esso ha dichiarato che la ricorrente non sosteneva che tali disposizioni fossero idonee a conferirle diritti, ma contestava alla presidente della BCE di aver commesso un abuso di potere e di aver ecceduto le proprie competenze (punti 18 e 19 dell’ordinanza impugnata).

18      Dopo aver fornito tali precisazioni, il Tribunale ha, in terzo luogo, esaminato se le disposizioni asseritamente violate costituissero norme giuridiche che conferivano diritti ai singoli e ha escluso che così fosse (punti da 20 a 28 dell’ordinanza impugnata).

19      In quarto luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale, rilasciando la dichiarazione controversa, la presidente della BCE aveva commesso un «abuso di potere» (punto 29 dell’ordinanza impugnata).

20      Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato che la prima condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE risultava manifestamente non soddisfatta (punto 30 dell’ordinanza impugnata).

21      Infine, il Tribunale ha «inoltre» esaminato la condizione relativa alla sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e i danni lamentati e ha dichiarato che anch’essa risultava manifestamente non soddisfatta (punti da 31 a 37 dell’ordinanza impugnata).

 Domande delle parti in sede di impugnazione

22      Con la sua impugnazione la ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        accogliere le domande presentate nel ricorso di primo grado;

–        in subordine, condannare la BCE al pagamento, per le tipologie di danni sopraelencate, delle somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, e

–        condannare la BCE alle spese.

23      La BCE chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

24      A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce, in sostanza, cinque motivi, vertenti:

–        il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione;

–        il secondo, su un errore relativo alla mancata invocazione di norme giuridiche intese a conferire diritti ai singoli e sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento;

–        il terzo, sulla violazione dell’articolo 340 TFUE;

–        il quarto, su un errore concernente la portata dell’abuso di potere dedotto in primo grado, e

–        il quinto, su un errore relativo all’accertamento dell’insussistenza del nesso di causalità.

25      Occorre ricordare che, come dichiarato in sostanza dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, da un lato, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputato alle istituzioni dell’Unione, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze del 25 marzo 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commissione, C‑414/08 P, EU:C:2010:165, punto 138 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). Dall’altro, le medesime condizioni valgono per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale della BCE, di cui all’articolo 340, terzo comma, TFUE.

26      Da un lato, si deve rilevare che, tra i cinque motivi d’impugnazione elencati al punto 24 della presente sentenza, i primi quattro motivi mirano a mettere in discussione la parte della motivazione dell’ordinanza impugnata in base alla quale il Tribunale ha dichiarato che la prima delle tre condizioni illustrate al punto precedente risultava non soddisfatta.

27      Dall’altro, il quinto motivo riguarda la parte della motivazione di tale ordinanza in base alla quale il Tribunale ha ritenuto che la terza di tali condizioni risultasse non soddisfatta.

28      Di conseguenza, è opportuno esaminare in primis i motivi d’impugnazione vertenti sulla prima di dette condizioni.

 Sui motivi dimpugnazione primo e terzo

 Argomenti delle parti

29      Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente contesta al Tribunale di non aver osservato l’obbligo di motivazione, in quanto esso si sarebbe limitato a constatare che le disposizioni asseritamente violate non erano preordinate a conferire diritti ai singoli, senza esaminare se la presidente della BCE, rilasciando la dichiarazione controversa, avesse violato tali disposizioni.

30      In subordine, con il terzo motivo d’impugnazione la ricorrente fa valere che, anche nell’ipotesi in cui le disposizioni asseritamente violate non conferissero diritti ai singoli, l’articolo 340 TFUE, letto in particolare alla luce delle norme del codice civile italiano sulla responsabilità extracontrattuale, dovrebbe essere interpretato nel senso che qualsiasi comportamento illecito è suscettibile di far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE.

31      La BCE eccepisce l’irricevibilità del primo motivo d’impugnazione, chiarendo che il Tribunale era legittimato ad iniziare il suo esame della prima condizione necessaria al sorgere della responsabilità della BCE, attinente all’illegittimità del suo comportamento, con l’esame della natura delle disposizioni asseritamente violate. Infatti, la constatazione che queste ultime non sono intese a conferire diritti ai singoli sarebbe sufficiente ad escludere il soddisfacimento di tale condizione.

32      Per quanto riguarda il terzo motivo d’impugnazione, la BCE sottolinea che la sua responsabilità extracontrattuale può sorgere solo in caso di violazione di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

 Giudizio della Corte

33      Occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, da una parte, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur indicando ragioni errate (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 85 e giurisprudenza citata).

34      Dall’altra, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione offerta può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 64 e giurisprudenza citata).

35      Nel caso di specie, si deve rilevare che nell’ordinanza impugnata il Tribunale, per dichiarare che la prima condizione necessaria al sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, attinente all’illegittimità del comportamento di quest’ultima, risultava non soddisfatta, ha chiarito che le disposizioni asseritamente violate non erano intese a conferire diritti ai singoli. In tal modo, il Tribunale ha rispettato l’obbligo di motivazione.

36      Nei limiti in cui il primo motivo d’impugnazione può essere inteso nel senso che la ricorrente contesta la fondatezza di tale dichiarazione del Tribunale, dalla giurisprudenza risulta che, per quanto riguarda la condizione menzionata al punto precedente, è necessario che sia dimostrata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

37      Ne consegue che il Tribunale, una volta giunto alla conclusione che le disposizioni asseritamente violate non erano intese a conferire diritti ai singoli, non era tenuto a verificare se esse fossero state violate. Infatti, anche se così fosse stato, la condizione in esame non sarebbe comunque risultata soddisfatta.

38      Tale constatazione, sebbene non incida sulla ricevibilità del primo motivo d’impugnazione, che è contestata dalla BCE, è tuttavia sufficiente per considerare quest’ultimo privo di fondamento.

39      Per quanto riguarda il terzo motivo d’impugnazione, poiché risulta chiaramente dalla giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza che la constatazione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli è indispensabile per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, è irrilevante il fatto, invocato dalla ricorrente, che nel diritto italiano qualsiasi comportamento illecito è suscettibile di far sorgere la responsabilità extracontrattuale.

40      Di conseguenza, si devono respingere i motivi d’impugnazione primo e terzo in quanto infondati.

 Sul secondo motivo dimpugnazione

 Argomenti delle parti

41      La ricorrente sostiene che le disposizioni asseritamente violate sono norme istituzionali che stabiliscono le competenze dei singoli organi della BCE, attribuendo loro dei poteri specifici. Tali norme conferirebbero diritti ai singoli, in particolare quello a che tali organi agiscano nel rispetto delle attribuzioni istituzionali loro conferite per legge, secondo il principio della tutela del legittimo affidamento.

42      Nella comparsa di risposta, la BCE sostiene l’irricevibilità manifesta di tale motivo, dato che la ricorrente non aveva fatto valere, dinanzi al Tribunale, che le disposizioni asseritamente violate erano intese a conferire diritti ai singoli.

43      In ogni caso, disposizioni di natura istituzionale o relative alla ripartizione delle competenze all’interno di una istituzione non conferirebbero diritti ai singoli. Inoltre, il principio della tutela del legittimo affidamento non sarebbe applicabile in tale contesto, poiché la mera esistenza delle disposizioni non comporta che la BCE abbia fornito alcuna assicurazione alla ricorrente.

 Giudizio della Corte

–       Sulla ricevibilità

44      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

45      Pertanto, secondo consolidata giurisprudenza, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 6 ottobre 2021, Sigma Alimentos Exterior/Commissione, C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

46      Ciò premesso, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla stessa sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 6 ottobre 2021, Sigma Alimentos Exterior/Commissione, C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

47      In primo luogo, nella parte in cui la ricorrente deduce la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di far valere tale principio presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Infatti, tale diritto spetta a qualsiasi soggetto nel quale un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto nascere fondate aspettative. Costituiscono assicurazioni siffatte, indipendentemente dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

48      Nel caso di specie, si deve rilevare che la ricorrente non ha in alcun modo menzionato tale principio nel ricorso in primo grado né, a fortiori, ha cercato di dimostrare che fossero soddisfatte le condizioni richieste dalla giurisprudenza per l’applicazione di tale principio. Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato tale questione.

49      Pertanto, il motivo d’impugnazione di cui si tratta è manifestamente irricevibile, nella parte in cui la ricorrente fa valere la violazione del principio della tutela del legittimo.

50      In secondo luogo, se la BCE sostiene che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha fatto valere che le disposizioni asseritamente violate erano intese a conferire diritti ai singoli, occorre rilevare, da un lato, che nel ricorso in primo grado la ricorrente ha dedotto la violazione di tali disposizioni da parte della presidente della BCE. Dall’altro lato, il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha esaminato se dette disposizioni fossero norme giuridiche intese a conferire diritti ai singoli e ha dichiarato che così non era.

51      Pertanto, nella parte in cui, con il motivo d’impugnazione di cui trattasi, la ricorrente contesta proprio tale constatazione del Tribunale, si deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE e dichiarare che, sotto questo profilo, tale motivo è ricevibile.

–       Nel merito

52      Secondo la ricorrente, in sostanza, il Tribunale ha erroneamente escluso che le disposizioni asseritamente violate fossero preordinate a conferire diritti ai singoli. A tal riguardo, la ricorrente fa valere che tali disposizioni attribuiscono poteri e competenze specifiche ai diversi organi della BCE e che ogni cittadino può attendersi che esse siano rispettate, in modo che i suoi diritti non siano lesi.

53      Anzitutto, al punto 15 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ricordato la sua giurisprudenza in base alla quale una norma giuridica è preordinata a conferire diritti ai singoli segnatamente qualora essa abbia lo scopo di tutelare gli interessi di questi ultimi o implichi l’attribuzione a loro favore di diritti il cui contenuto possa essere adeguatamente individuato.

54      Occorre rilevare che tale giurisprudenza trae origine da quella della Corte (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1967, Kampffmeyer e a./Commissione, 5/66, 7/66, da 13/66 a 16/66 e da 18/66 a 24/66, EU:C:1967:31, pagg. 308 e 309; del 25 maggio 1978, Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe e a./Consiglio e Commissione, 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, EU:C:1978:113, punto 5, nonché dell’8 ottobre 1996, Dillenkofer e a., C‑178/94, C‑179/94 e da C‑188/94 a C‑190/94, EU:C:1996:375, punto 22), sicché non si può contestare al Tribunale di essersi basato su principi così stabiliti.

55      Inoltre, al punto 17 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza della Corte in base alla quale, da un lato, il mancato rispetto del sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni dell’Unione europea, che mira a garantire il rispetto dell’equilibrio istituzionale contemplato dai Trattati e non la tutela dei singoli, non può, di per sé, essere sufficiente a far sorgere la responsabilità dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, e, dall’altro, non potrebbe dirsi lo stesso qualora una misura dell’Unione fosse adottata in spregio non solo della ripartizione delle competenze fra le istituzioni, ma anche, quanto alle sue disposizioni sostanziali, di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 81 e giurisprudenza ivi citata). Esso ha precisato che tali considerazioni potevano essere trasposte all’articolo 340, terzo comma, TFUE, relativo alla responsabilità extracontrattuale della BCE.

56      Ai punti da 20 a 28 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha poi esaminato le disposizioni asseritamente violate alla luce dei principi da esso ricordati.

57      A tale proposito, in primo luogo, esso ha ritenuto che l’articolo 127 TFUE, in quanto norma volta a determinare gli obiettivi della politica monetaria dell’Unione e attributiva di competenze al SEBC e alla BCE in tale settore, abbia natura istituzionale, così come l’articolo 3 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, che rinvia in modo esplicito a determinate disposizioni di tale articolo 127 TFUE.

58      In secondo luogo, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 di tale protocollo, il Tribunale ha dichiarato che la loro natura istituzionale risulta dal fatto che si limitano a disciplinare la composizione del consiglio direttivo e del comitato esecutivo nonché le modalità di adozione delle decisioni al loro interno.

59      In terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo 12 di detto protocollo, il Tribunale ha sottolineato che esso ha come unico oggetto la ripartizione delle competenze tra gli organi decisionali della BCE.

60      In quarto luogo, per quanto concerne l’articolo 13 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, il Tribunale ha messo in rilievo che tale disposizione si limita a disciplinare le attribuzioni del presidente della BCE.

61      In quinto luogo, per quanto riguarda l’articolo 38 di tale protocollo, il Tribunale ha sottolineato che tale disposizione si limita a stabilire le condizioni formali alle quali gli atti della BCE sono giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi.

62      In sesto luogo, per quanto concerne il regolamento interno della BCE, il Tribunale ha rilevato che il suo articolo 17.2 riguarda le condizioni relative alla motivazione, alla notifica e alla pubblicazione degli indirizzi adottati dal consiglio direttivo della BCE e che il suo articolo 17.3 concerne la delega, da parte di tale consiglio, dei suoi poteri normativi al comitato esecutivo.

63      Ne consegue che, in sostanza, secondo il Tribunale, le disposizioni asseritamente violate definiscono i compiti del SEBC, le competenze dei vari organi della BCE, le attribuzioni del presidente di quest’ultima e le condizioni formali alle quali gli atti della BCE sono giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi.

64      Orbene, anzitutto, la ricorrente non fa valere che il Tribunale abbia erroneamente inteso il contenuto di tali disposizioni.

65      Inoltre, la ricorrente non solleva, dinanzi alla Corte, alcun argomento volto a dimostrare che dette disposizioni hanno la funzione di tutelare i suoi interessi o attribuiscono diritti a suo vantaggio.

66      Infine, ella non dimostra che norme che riservano, all’interno di un’istituzione, talune competenze ad organi specifici abbiano un obiettivo diverso da quello di garantire un equilibrio istituzionale. A fortiori, ella non dimostra neppure che tale altro obiettivo non abbia carattere generale e che esso consisterebbe nel tutelare gli interessi dei singoli.

67      Di conseguenza, nella misura in cui esso è ricevibile, il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo dimpugnazione

 Argomenti delle parti

68      La ricorrente contesta la dichiarazione del Tribunale in base alla quale l’abuso di potere contestato, nel ricorso in primo grado, alla presidente della BCE non sarebbe stato oggetto di alcuno sviluppo specifico e sarebbe stato presentato solo come una conseguenza del mancato rispetto delle disposizioni asseritamente violate.

69      Ad avviso della ricorrente, l’abuso di potere è «l’uso del potere in modo non conforme al precetto legislativo» e ricorre quando una istituzione compie una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede o la diligenza. Nel caso di specie è indubbio che, con la dichiarazione controversa, la presidente della BCE avrebbe violato tali principi.

70      La BCE eccepisce l’irricevibilità di tale motivo, che non sarebbe stato sollevato in primo grado. In ogni caso, esso sarebbe privo di fondamento.

 Giudizio della Corte

71      Al punto 29 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha considerato, in sostanza, che l’argomento della ricorrente secondo cui la presidente della BCE, rilasciando la dichiarazione controversa, avrebbe commesso un «abuso di potere», era presentato solo come una conseguenza dell’asserita violazione, da parte della presidente della BCE, delle disposizioni che esso aveva già esaminato e che aveva ritenuto non conferissero diritti ai singoli.

72      A tal riguardo, si deve rilevare che dai punti da 44 a 51 del ricorso in primo grado risulta che la ricorrente ha fatto valere l’esistenza di un abuso di potere commesso dalla presidente della BCE, contestandole nel contempo la violazione delle disposizioni summenzionate, senza fare alcun riferimento ai principi generali, quali la correttezza, la buona fede o la diligenza, invocati nell’ambito della presente impugnazione.

73      Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver effettuato una lettura inesatta o incompleta di tale ricorso e di non aver esaminato gli argomenti della ricorrente riguardanti un «abuso di potere».

74      Inoltre, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 45 della presente sentenza, la ricorrente non è manifestamente legittimata a far valere, per la prima volta dinanzi alla Corte, la violazione di principi generali, quali la correttezza, la buona fede o la diligenza.

75      Pertanto, si deve respingere il quarto motivo d’impugnazione.

 Sul quinto motivo dimpugnazione

76      Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 25 della presente sentenza, le tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE sono cumulative.

77      Orbene, dai punti da 29 a 75 della presente sentenza risulta che sono stati respinti tutti i motivi d’impugnazione volti a contestare la parte della motivazione dell’ordinanza impugnata in base alla quale il Tribunale ha considerato che non risultava soddisfatta la condizione necessaria a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE concernente l’illegittimità del comportamento imputato a quest’ultima.

78      Ne consegue che il quinto motivo d’impugnazione, che riguarda la terza di tali condizioni, è inconferente, dato che è volto a contestare motivazioni svolte ad abundantiam nell’ordinanza impugnata (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2018, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑463/17 P, EU:C:2018:411, punto 34, e del 21 dicembre 2023, United Parcel Service/Commissione, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, punti 54 e 55).

79      Di conseguenza, l’impugnazione in esame deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

80      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

81      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

82      Poiché la BCE ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese e la ricorrente è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La sig.ra Anna Nardi è condannata alle spese.

Biltgen

Wahl

Passer

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

F. Biltgen


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. C-574/23 del 12/09/2024