Provvedimento in causa n. T-509/23 del 27/11/2024
Organo giudicante: Tribunale
Procedura: Ricorso per inadempimento
Stato della causa: Concluso
Esito: Accolto

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

27 novembre 2024 (*)

 

« Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante linee orizzontali – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore raffigurante un’aquila stilizzata caratterizzata da bande orizzontali – Impedimenti alla registrazione relativi – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 del regolamento (UE) 2017/1001 »

Nella causa T‑509/23,

Giorgio Armani SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da I. Carli, avvocata,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi e S. Scardocchia, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Shenzhen City Chongzheng Technology Co. Ltd, con sede in Shenzhen (Cina),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, I. Dimitrakopoulos (relatore) e B. Ricziová, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 28 giugno 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Giorgio Armani SpA, chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 giugno 2023 (procedimento R 1413/2022-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 29 dicembre 2020, la Shenzhen City Chongzheng Technology Co. Ltd ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il seguente segno figurativo:

Image not found

3        Il marchio richiesto designava prodotti rientranti nella classe 9 ai sensi dell’accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «Cuffie per la musica; auricolari; cuffie senza fili per smartphone; caricatori usb; cavi elettrici per la trasmissione di suoni ed immagini; cavi usb per telefoni cellulari; cavi per trasmissione di dati; dispositivi di carica per apparecchiature ricaricabili; cavi elettrici; cavi per stampanti; batterie ricaricabili; smartphone indossabili; caricatori senza filo; prolunghe per corrente elettrica; spine elettriche; supporti per tablet; cavi ethernet; adattatori per prese; dispositivi di ricarica della batteria per veicoli a motore».

4        Il 9 aprile 2021 la ricorrente ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

5        I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli contemplati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

6        L’opposizione si basava sul marchio dell’Unione europea anteriore n. 15 743 891, riprodotto di seguito, depositato il 10 agosto 2016 e registrato il 6 gennaio 2017:

Image not found

7        Il marchio anteriore designava, in particolare, prodotti rientranti nelle classi 9 e 25 ai sensi dell’accordo di Nizza.

8        Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la ricorrente ha fatto riferimento esclusivamente ai prodotti della classe 9 corrispondenti alla seguente descrizione: «Occhiali, occhiali da sole; lenti e montature per occhiali, lenti a contatto, custodie per occhiali, catene e corde per occhiali, parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti; copertine per lettori multimediali; copertine per cellulari; copertine per DVD; copertine per CD; copertine per cavi-computer; copertine per apparecchi per la riproduzione del suono; copertine per palmari; copertine per agende elettroniche; copertine per telecamere e copertine per macchine fotografiche; telefoni cellulari; smartphone; dispositivi di comunicazione senza fili con funzioni di telecomunicazione che permettono la trasmissione di testi, dati, immagini, file audio e file video; dispositivi di controllo elettronici che includono microprocessori e accelerometri, per identificazione, archiviazione, comunicazione, sorveglianza, caricamento e scaricamento di dati ed informazioni per il fitness e l’esercizio fisico; applicazioni scaricabili e software per smartwatch e dispositivi mobili per gestire, controllare e modificare i dati, per consentire agli utenti di controllare la presentazione e le informazioni presenti nei dispositivi; sensori indossabili per il controllo del fitness e dell’esercizio fisico che consentono la raccolta di dati biometrici e che includono monitor e display, venduti come singola unità; orologi intelligenti [smartwatch]; tracciatori di attività fisica indossabili; contapassi [podometri]».

9        Riguardo al motivo di opposizione concernente l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, la ricorrente ha invocato la notorietà del marchio anteriore nel territorio dell’Unione europea solo per taluni prodotti della classe 25 ai sensi dell’accordo di Nizza.

10      Il 7 giugno 2022 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione per tutti i prodotti di cui trattasi.

11      Il 1º agosto 2022 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione.

12      Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso con la motivazione, in sostanza, che l’impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto era diversa, indipendentemente dal livello di attenzione del pubblico di riferimento. In tali circostanze, la commissione di ricorso ha ritenuto inconferenti gli argomenti della ricorrente relativi all’identità o alla somiglianza dei prodotti in questione e quelli relativi all’esistenza di un rischio di confusione, in particolare per la distintività accresciuta del marchio anteriore. Secondo la commissione di ricorso, poiché l’identità o la somiglianza dei marchi in questione costituiva una delle condizioni cumulative per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, tali disposizioni non si applicavano nel caso di specie.

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

14      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione a un’udienza.

 In diritto

15      La ricorrente deduce due motivi vertenti, il primo, sull’errata valutazione della somiglianza tra i marchi in conflitto e sul rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento.

 Sul primo motivo di ricorsovertente sullerrata valutazione della somiglianza tra i marchi in conflitto e sul rischio di confusione ai sensi dellarticolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

16      La ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso ha fondato la propria motivazione su una premessa errata, ossia la differenza tra i marchi in conflitto, mentre avrebbe dovuto, al contrario, rilevare che questi ultimi presentavano almeno un grado medio di somiglianza. Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione sarebbe stata condotta in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza.

17      L’EUIPO contesta le allegazioni della ricorrente. In sostanza, pur ammettendo che i marchi in conflitto condividono talune caratteristiche, esso sostiene che le loro differenze sono tali da produrre un’impressione globale sostanzialmente diversa.

18      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

19      Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei marchi e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

20      Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi e deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 12 febbraio 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T‑76/13, non pubblicata, EU:T:2015:94, punto 18 e giurisprudenza ivi citata].

21      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in questione sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

22      La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi avvertita dal consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

23      Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti, vale a dire gli aspetti visivi, fonetici e concettuali [v. sentenza del 17 febbraio 2011, Annco/UAMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

24      Alla luce di tali considerazioni si deve esaminare se, come sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto che i marchi in questione fossero diversi e che, di conseguenza, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 non fosse applicabile nel caso di specie.

25      Secondo la commissione di ricorso, in sostanza, il marchio anteriore era un segno di tipo puramente figurativo raffigurante un’aquila stilizzata con le ali spiegate e la testa rivolta verso destra, caratterizzato da bande orizzontali piuttosto spesse, con taglio laterale diagonale. Il marchio richiesto sarebbe anch’esso di tipo puramente figurativo, caratterizzato da linee orizzontali più sottili, ben distanziate tra loro, con estremità arrotondate, e raffigurerebbe la lettera maiuscola «V» o «Y», come suggerito dalla presenza di una linea orizzontale inferiore più lunga delle precedenti.

26      La commissione di ricorso ha constatato che detti marchi condividevano la presenza di bande orizzontali e una certa forma a V. Tuttavia, a suo avviso, tali caratteristiche sarebbero rappresentate in modo diverso in ciascuno dei segni. Dette bande orizzontali avrebbero dimensioni, taglio, proporzioni e disposizione differenti, dando luogo, insieme agli altri elementi discrepanti dei segni, vale a dire la testa di aquila stilizzata chiaramente percepibile nel marchio anteriore e la linea orizzontale sotto la forma a V che suggerisce la lettera maiuscola «Y» nel marchio richiesto, a segni molto distinti. Inoltre, il fatto che «la piccola testa di aquila stilizzata» venga tipicamente eliminata «nei marchi contraffattori del simbolo Armani», come sostenuto dalla ricorrente, non suggerirebbe l’esistenza di una somiglianza tra i marchi in conflitto. La commissione di ricorso ha infine ritenuto che non fossero paragonabili al caso di specie né le decisioni della quarta commissione di ricorso né la sentenza del Tribunale di Milano (Italia) invocate dinanzi ad essa dalla ricorrente.

27      La ricorrente sostiene che, sul piano visivo, i marchi in conflitto presentano un grado di somiglianza quantomeno medio. Infatti, entrambi formerebbero una V, la quale richiamerebbe un uccello stilizzato e sarebbe delineata in modo da trasmettere lo stesso messaggio di armonia, simmetria ed eleganza. Tali marchi sarebbero composti dallo stesso numero di bande orizzontali nere su un fondo bianco, equidistanti tra loro, e sarebbero simmetrici rispetto all’asse verticale. La raffigurazione avrebbe uno stile asciutto e essenziale, nonché, al contempo, un carattere stilizzato.

28      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente. Deduce, in sostanza, che i marchi in conflitto sono assimilabili a segni brevi, rispetto ai quali differenze anche lievi potrebbero produrre un’impressione generale diversa. L’EUIPO sottolinea che l’allusione a un’aquila in volo nel marchio anteriore manca nel marchio richiesto. Per contro, quest’ultimo marchio ricorderebbe indubbiamente la lettera maiuscola «Y». Infine, la valutazione della ricorrente sulle somiglianze tra i marchi sarebbe molto soggettiva, in particolare quando la stessa si riferisce a concetti difficilmente definibili in modo oggettivo, come lo stile «asciutto ed essenziale», o quando fornisce un’interpretazione della forma a V, secondo la quale quest’ultima ricorderebbe l’immagine di un uccello. Infine, l’EUIPO rinvia ai riferimenti, operati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, alle sentenze del Tribunale del 16 ottobre 2018, Asics/EUIPO – Van Lieshout Textielagenturen (Raffigurazione di quattro linee incrociate) (T‑581/17, non pubblicata, EU:T:2018:685, punti 46 e 47), e del 19 aprile 2023, Zitro International/EUIPO – e-gaming (Faccina sorridente che indossa un cappello a cilindro) (T‑491/22, non pubblicata, EU:T:2023:203, punti da 45 a 47).

29      Al riguardo, occorre rilevare che i marchi in conflitto sono entrambi composti dallo stesso numero di bande orizzontali nere su un fondo bianco e presentano una forma a V. Se è ben vero che tali caratteristiche sono rappresentate in modo lievemente diverso in ciascuno dei due marchi, tali differenze sono minime e non possono produrre, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata (v. precedente punto 26), un’impressione visiva complessiva diversa.

30      Infatti, a prescindere dalla presenza della testa di aquila nel marchio anteriore e della linea orizzontale nella parte inferiore del marchio richiesto, che sono elementi di importanza solo secondaria, i marchi in conflitto possono essere entrambi percepiti e memorizzati come una forma di V, di analogo spessore, emergente da linee orizzontali nere giustapposte su un fondo bianco. Il fatto che i consumatori mantengano nella memoria solo un’immagine imperfetta dei segni (v. precedente punto 20) [sentenze del 20 dicembre 2023, Pierre Balmain/EUIPO – Story Time (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena), T‑564/22, non pubblicata, EU:T:2023:851, punto 57, e del 12 giugno 2024, Marcinkowska-Dec/EUIPO – Ismailova (DESSI), T‑472/23, non pubblicata, EU:T:2024:374, punti 39 e 40], corrobora la constatazione di una somiglianza visiva tra i segni in questione, seppur debole.

31      Infine, tale constatazione non è inficiata dai riferimenti alle sentenze del Tribunale, richiamate dalla commissione di ricorso ai punti 22 e 23 della decisione impugnata e dall’EUIPO dinanzi al Tribunale (v. precedente punto 28), le quali riguardano segni che non presentano alcuna analogia diretta con quelli di cui trattasi nel caso di specie.

32      Pertanto, si deve concludere che i marchi in conflitto presentano una somiglianza sul piano visivo, seppur debole.

33      Inoltre, occorre ricordare che la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che i marchi in questione non fossero comparabili sul piano fonetico e, dall’altro, che fossero differenti sul piano concettuale, senza però constatare che tale differenza fosse di per sé determinante per stabilire se tali marchi producessero un’impressione complessiva diversa.

34      In tali circostanze, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al precedente punto 23, secondo la quale due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti, vale a dire gli aspetti visivi, fonetici e concettuali, si deve concludere che la commissione di ricorso ha erroneamente omesso di svolgere una valutazione globale del rischio di confusione, a causa della sua errata constatazione di una differenza complessiva tra i marchi in conflitto e dell’«inapplicabilità» dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, constatazione fondata, in particolare, sull’impressione complessiva «molto diversa» che i consumatori avrebbero tratto sul piano visivo (v. punto 22 della decisione impugnata).

35      Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001

36      La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che la somiglianza tra i marchi in questione fosse una condizione comune per l’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Poiché, nel caso di specie, i marchi erano diversi, secondo tale commissione, non era applicabile neppure l’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento.

37      La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso. Secondo la ricorrente, in sostanza, le condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento 2017/1001 erano soddisfatte nel caso di specie.

38      L’EUIPO contesta le affermazioni della ricorrente. Esso sostiene, in via preliminare, che gli argomenti della ricorrente relativi alle altre condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento 2017/1001 indicati nel ricorso, vale a dire la notorietà del marchio anteriore, l’indebito vantaggio tratto dalla controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio anteriore e l’assenza di un giusto motivo, devono essere respinti in quanto «irricevibili», poiché né la divisione di opposizione né la commissione di ricorso si sono pronunciate su tali condizioni. Nel merito, l’EUIPO deduce, in sostanza, che se è già stato accertato, nell’esame concernente l’impedimento alla registrazione relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, che i marchi in conflitto erano diversi, questi ultimi erano necessariamente diversi anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento.

39      Al riguardo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

40      La tutela estesa riconosciuta al marchio anteriore dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 presuppone quindi la coesistenza di varie condizioni. In primo luogo, il marchio anteriore di cui si asserisce la notorietà deve essere registrato. In secondo luogo, il marchio anteriore e quello di cui si chiede la registrazione devono essere identici o simili. In terzo luogo, il marchio anteriore deve godere di notorietà nell’Unione, ove si tratti di un marchio dell’Unione europea anteriore, o nello Stato membro interessato, nel caso di un marchio nazionale anteriore. In quarto luogo, l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto deve comportare il rischio che possa essere tratto un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che possa essere arrecato pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. Poiché tali condizioni sono cumulative, il mancato soddisfacimento di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile detta disposizione [sentenza del 22 marzo 2007, Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, punti 34 e 35; v., altresì, sentenza del 31 maggio 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

41      Inoltre, la condizione relativa all’identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto è comune ai paragrafi 1, lettera b), e 5 dell’articolo 8 del regolamento 2017/1001 [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Raffigurazione di un albero), T‑559/19, non pubblicata, EU:T:2020:19, punto 51 e giurisprudenza ivi citata].

42      Orbene, nel caso di specie, come risulta dal precedente punto 34, la commissione di ricorso ha erroneamente omesso di svolgere una valutazione globale del rischio di confusione, a causa della sua errata constatazione di una differenza complessiva tra i marchi in conflitto. Perciò, la commissione di ricorso si è altrettanto erroneamente fondata sull’assenza di una delle condizioni cumulative di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, ossia quella relativa all’identità o alla somiglianza dei marchi, al fine di escludere l’applicazione di tale disposizione, senza effettuare un’analisi delle altre condizioni pertinenti.

43      Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi sulla «ricevibilità» degli argomenti della ricorrente relativi alle altre condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, indicati nel ricorso (v. precedente punto 38), anche il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e, perciò, la decisione impugnata deve essere annullata.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

45      Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, deve essere condannato a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 giugno 2023 (procedimento R 1413/2022-2) è annullata.

2)      L’EUIPO si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Giorgio Armani SpA.

Kowalik-Bańczyk

Dimitrakopoulos

Ricziová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

27 novembre 2024 (*)

 

« Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante linee orizzontali – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore raffigurante un’aquila stilizzata caratterizzata da bande orizzontali – Impedimenti alla registrazione relativi – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 del regolamento (UE) 2017/1001 »

Nella causa T‑509/23,

Giorgio Armani SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da I. Carli, avvocata,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi e S. Scardocchia, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Shenzhen City Chongzheng Technology Co. Ltd, con sede in Shenzhen (Cina),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, I. Dimitrakopoulos (relatore) e B. Ricziová, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 28 giugno 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Giorgio Armani SpA, chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 giugno 2023 (procedimento R 1413/2022-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 29 dicembre 2020, la Shenzhen City Chongzheng Technology Co. Ltd ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il seguente segno figurativo:

Image not found

3        Il marchio richiesto designava prodotti rientranti nella classe 9 ai sensi dell’accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «Cuffie per la musica; auricolari; cuffie senza fili per smartphone; caricatori usb; cavi elettrici per la trasmissione di suoni ed immagini; cavi usb per telefoni cellulari; cavi per trasmissione di dati; dispositivi di carica per apparecchiature ricaricabili; cavi elettrici; cavi per stampanti; batterie ricaricabili; smartphone indossabili; caricatori senza filo; prolunghe per corrente elettrica; spine elettriche; supporti per tablet; cavi ethernet; adattatori per prese; dispositivi di ricarica della batteria per veicoli a motore».

4        Il 9 aprile 2021 la ricorrente ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

5        I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli contemplati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

6        L’opposizione si basava sul marchio dell’Unione europea anteriore n. 15 743 891, riprodotto di seguito, depositato il 10 agosto 2016 e registrato il 6 gennaio 2017:

Image not found

7        Il marchio anteriore designava, in particolare, prodotti rientranti nelle classi 9 e 25 ai sensi dell’accordo di Nizza.

8        Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la ricorrente ha fatto riferimento esclusivamente ai prodotti della classe 9 corrispondenti alla seguente descrizione: «Occhiali, occhiali da sole; lenti e montature per occhiali, lenti a contatto, custodie per occhiali, catene e corde per occhiali, parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti; copertine per lettori multimediali; copertine per cellulari; copertine per DVD; copertine per CD; copertine per cavi-computer; copertine per apparecchi per la riproduzione del suono; copertine per palmari; copertine per agende elettroniche; copertine per telecamere e copertine per macchine fotografiche; telefoni cellulari; smartphone; dispositivi di comunicazione senza fili con funzioni di telecomunicazione che permettono la trasmissione di testi, dati, immagini, file audio e file video; dispositivi di controllo elettronici che includono microprocessori e accelerometri, per identificazione, archiviazione, comunicazione, sorveglianza, caricamento e scaricamento di dati ed informazioni per il fitness e l’esercizio fisico; applicazioni scaricabili e software per smartwatch e dispositivi mobili per gestire, controllare e modificare i dati, per consentire agli utenti di controllare la presentazione e le informazioni presenti nei dispositivi; sensori indossabili per il controllo del fitness e dell’esercizio fisico che consentono la raccolta di dati biometrici e che includono monitor e display, venduti come singola unità; orologi intelligenti [smartwatch]; tracciatori di attività fisica indossabili; contapassi [podometri]».

9        Riguardo al motivo di opposizione concernente l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, la ricorrente ha invocato la notorietà del marchio anteriore nel territorio dell’Unione europea solo per taluni prodotti della classe 25 ai sensi dell’accordo di Nizza.

10      Il 7 giugno 2022 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione per tutti i prodotti di cui trattasi.

11      Il 1º agosto 2022 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione.

12      Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso con la motivazione, in sostanza, che l’impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto era diversa, indipendentemente dal livello di attenzione del pubblico di riferimento. In tali circostanze, la commissione di ricorso ha ritenuto inconferenti gli argomenti della ricorrente relativi all’identità o alla somiglianza dei prodotti in questione e quelli relativi all’esistenza di un rischio di confusione, in particolare per la distintività accresciuta del marchio anteriore. Secondo la commissione di ricorso, poiché l’identità o la somiglianza dei marchi in questione costituiva una delle condizioni cumulative per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, tali disposizioni non si applicavano nel caso di specie.

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

14      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione a un’udienza.

 In diritto

15      La ricorrente deduce due motivi vertenti, il primo, sull’errata valutazione della somiglianza tra i marchi in conflitto e sul rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento.

 Sul primo motivo di ricorsovertente sullerrata valutazione della somiglianza tra i marchi in conflitto e sul rischio di confusione ai sensi dellarticolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

16      La ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso ha fondato la propria motivazione su una premessa errata, ossia la differenza tra i marchi in conflitto, mentre avrebbe dovuto, al contrario, rilevare che questi ultimi presentavano almeno un grado medio di somiglianza. Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione sarebbe stata condotta in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza.

17      L’EUIPO contesta le allegazioni della ricorrente. In sostanza, pur ammettendo che i marchi in conflitto condividono talune caratteristiche, esso sostiene che le loro differenze sono tali da produrre un’impressione globale sostanzialmente diversa.

18      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

19      Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei marchi e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

20      Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi e deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 12 febbraio 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T‑76/13, non pubblicata, EU:T:2015:94, punto 18 e giurisprudenza ivi citata].

21      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in questione sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

22      La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi avvertita dal consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

23      Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti, vale a dire gli aspetti visivi, fonetici e concettuali [v. sentenza del 17 febbraio 2011, Annco/UAMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

24      Alla luce di tali considerazioni si deve esaminare se, come sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto che i marchi in questione fossero diversi e che, di conseguenza, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 non fosse applicabile nel caso di specie.

25      Secondo la commissione di ricorso, in sostanza, il marchio anteriore era un segno di tipo puramente figurativo raffigurante un’aquila stilizzata con le ali spiegate e la testa rivolta verso destra, caratterizzato da bande orizzontali piuttosto spesse, con taglio laterale diagonale. Il marchio richiesto sarebbe anch’esso di tipo puramente figurativo, caratterizzato da linee orizzontali più sottili, ben distanziate tra loro, con estremità arrotondate, e raffigurerebbe la lettera maiuscola «V» o «Y», come suggerito dalla presenza di una linea orizzontale inferiore più lunga delle precedenti.

26      La commissione di ricorso ha constatato che detti marchi condividevano la presenza di bande orizzontali e una certa forma a V. Tuttavia, a suo avviso, tali caratteristiche sarebbero rappresentate in modo diverso in ciascuno dei segni. Dette bande orizzontali avrebbero dimensioni, taglio, proporzioni e disposizione differenti, dando luogo, insieme agli altri elementi discrepanti dei segni, vale a dire la testa di aquila stilizzata chiaramente percepibile nel marchio anteriore e la linea orizzontale sotto la forma a V che suggerisce la lettera maiuscola «Y» nel marchio richiesto, a segni molto distinti. Inoltre, il fatto che «la piccola testa di aquila stilizzata» venga tipicamente eliminata «nei marchi contraffattori del simbolo Armani», come sostenuto dalla ricorrente, non suggerirebbe l’esistenza di una somiglianza tra i marchi in conflitto. La commissione di ricorso ha infine ritenuto che non fossero paragonabili al caso di specie né le decisioni della quarta commissione di ricorso né la sentenza del Tribunale di Milano (Italia) invocate dinanzi ad essa dalla ricorrente.

27      La ricorrente sostiene che, sul piano visivo, i marchi in conflitto presentano un grado di somiglianza quantomeno medio. Infatti, entrambi formerebbero una V, la quale richiamerebbe un uccello stilizzato e sarebbe delineata in modo da trasmettere lo stesso messaggio di armonia, simmetria ed eleganza. Tali marchi sarebbero composti dallo stesso numero di bande orizzontali nere su un fondo bianco, equidistanti tra loro, e sarebbero simmetrici rispetto all’asse verticale. La raffigurazione avrebbe uno stile asciutto e essenziale, nonché, al contempo, un carattere stilizzato.

28      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente. Deduce, in sostanza, che i marchi in conflitto sono assimilabili a segni brevi, rispetto ai quali differenze anche lievi potrebbero produrre un’impressione generale diversa. L’EUIPO sottolinea che l’allusione a un’aquila in volo nel marchio anteriore manca nel marchio richiesto. Per contro, quest’ultimo marchio ricorderebbe indubbiamente la lettera maiuscola «Y». Infine, la valutazione della ricorrente sulle somiglianze tra i marchi sarebbe molto soggettiva, in particolare quando la stessa si riferisce a concetti difficilmente definibili in modo oggettivo, come lo stile «asciutto ed essenziale», o quando fornisce un’interpretazione della forma a V, secondo la quale quest’ultima ricorderebbe l’immagine di un uccello. Infine, l’EUIPO rinvia ai riferimenti, operati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, alle sentenze del Tribunale del 16 ottobre 2018, Asics/EUIPO – Van Lieshout Textielagenturen (Raffigurazione di quattro linee incrociate) (T‑581/17, non pubblicata, EU:T:2018:685, punti 46 e 47), e del 19 aprile 2023, Zitro International/EUIPO – e-gaming (Faccina sorridente che indossa un cappello a cilindro) (T‑491/22, non pubblicata, EU:T:2023:203, punti da 45 a 47).

29      Al riguardo, occorre rilevare che i marchi in conflitto sono entrambi composti dallo stesso numero di bande orizzontali nere su un fondo bianco e presentano una forma a V. Se è ben vero che tali caratteristiche sono rappresentate in modo lievemente diverso in ciascuno dei due marchi, tali differenze sono minime e non possono produrre, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata (v. precedente punto 26), un’impressione visiva complessiva diversa.

30      Infatti, a prescindere dalla presenza della testa di aquila nel marchio anteriore e della linea orizzontale nella parte inferiore del marchio richiesto, che sono elementi di importanza solo secondaria, i marchi in conflitto possono essere entrambi percepiti e memorizzati come una forma di V, di analogo spessore, emergente da linee orizzontali nere giustapposte su un fondo bianco. Il fatto che i consumatori mantengano nella memoria solo un’immagine imperfetta dei segni (v. precedente punto 20) [sentenze del 20 dicembre 2023, Pierre Balmain/EUIPO – Story Time (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena), T‑564/22, non pubblicata, EU:T:2023:851, punto 57, e del 12 giugno 2024, Marcinkowska-Dec/EUIPO – Ismailova (DESSI), T‑472/23, non pubblicata, EU:T:2024:374, punti 39 e 40], corrobora la constatazione di una somiglianza visiva tra i segni in questione, seppur debole.

31      Infine, tale constatazione non è inficiata dai riferimenti alle sentenze del Tribunale, richiamate dalla commissione di ricorso ai punti 22 e 23 della decisione impugnata e dall’EUIPO dinanzi al Tribunale (v. precedente punto 28), le quali riguardano segni che non presentano alcuna analogia diretta con quelli di cui trattasi nel caso di specie.

32      Pertanto, si deve concludere che i marchi in conflitto presentano una somiglianza sul piano visivo, seppur debole.

33      Inoltre, occorre ricordare che la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che i marchi in questione non fossero comparabili sul piano fonetico e, dall’altro, che fossero differenti sul piano concettuale, senza però constatare che tale differenza fosse di per sé determinante per stabilire se tali marchi producessero un’impressione complessiva diversa.

34      In tali circostanze, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al precedente punto 23, secondo la quale due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti, vale a dire gli aspetti visivi, fonetici e concettuali, si deve concludere che la commissione di ricorso ha erroneamente omesso di svolgere una valutazione globale del rischio di confusione, a causa della sua errata constatazione di una differenza complessiva tra i marchi in conflitto e dell’«inapplicabilità» dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, constatazione fondata, in particolare, sull’impressione complessiva «molto diversa» che i consumatori avrebbero tratto sul piano visivo (v. punto 22 della decisione impugnata).

35      Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001

36      La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che la somiglianza tra i marchi in questione fosse una condizione comune per l’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Poiché, nel caso di specie, i marchi erano diversi, secondo tale commissione, non era applicabile neppure l’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento.

37      La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso. Secondo la ricorrente, in sostanza, le condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento 2017/1001 erano soddisfatte nel caso di specie.

38      L’EUIPO contesta le affermazioni della ricorrente. Esso sostiene, in via preliminare, che gli argomenti della ricorrente relativi alle altre condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento 2017/1001 indicati nel ricorso, vale a dire la notorietà del marchio anteriore, l’indebito vantaggio tratto dalla controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio anteriore e l’assenza di un giusto motivo, devono essere respinti in quanto «irricevibili», poiché né la divisione di opposizione né la commissione di ricorso si sono pronunciate su tali condizioni. Nel merito, l’EUIPO deduce, in sostanza, che se è già stato accertato, nell’esame concernente l’impedimento alla registrazione relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, che i marchi in conflitto erano diversi, questi ultimi erano necessariamente diversi anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento.

39      Al riguardo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

40      La tutela estesa riconosciuta al marchio anteriore dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 presuppone quindi la coesistenza di varie condizioni. In primo luogo, il marchio anteriore di cui si asserisce la notorietà deve essere registrato. In secondo luogo, il marchio anteriore e quello di cui si chiede la registrazione devono essere identici o simili. In terzo luogo, il marchio anteriore deve godere di notorietà nell’Unione, ove si tratti di un marchio dell’Unione europea anteriore, o nello Stato membro interessato, nel caso di un marchio nazionale anteriore. In quarto luogo, l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto deve comportare il rischio che possa essere tratto un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che possa essere arrecato pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. Poiché tali condizioni sono cumulative, il mancato soddisfacimento di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile detta disposizione [sentenza del 22 marzo 2007, Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, punti 34 e 35; v., altresì, sentenza del 31 maggio 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

41      Inoltre, la condizione relativa all’identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto è comune ai paragrafi 1, lettera b), e 5 dell’articolo 8 del regolamento 2017/1001 [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Raffigurazione di un albero), T‑559/19, non pubblicata, EU:T:2020:19, punto 51 e giurisprudenza ivi citata].

42      Orbene, nel caso di specie, come risulta dal precedente punto 34, la commissione di ricorso ha erroneamente omesso di svolgere una valutazione globale del rischio di confusione, a causa della sua errata constatazione di una differenza complessiva tra i marchi in conflitto. Perciò, la commissione di ricorso si è altrettanto erroneamente fondata sull’assenza di una delle condizioni cumulative di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, ossia quella relativa all’identità o alla somiglianza dei marchi, al fine di escludere l’applicazione di tale disposizione, senza effettuare un’analisi delle altre condizioni pertinenti.

43      Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi sulla «ricevibilità» degli argomenti della ricorrente relativi alle altre condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, indicati nel ricorso (v. precedente punto 38), anche il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e, perciò, la decisione impugnata deve essere annullata.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

45      Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, deve essere condannato a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 giugno 2023 (procedimento R 1413/2022-2) è annullata.

2)      L’EUIPO si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Giorgio Armani SpA.

Kowalik-Bańczyk

Dimitrakopoulos

Ricziová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. T-509/23 del 27/11/2024