Provvedimento in causa n. C-439/23 del 19/09/2024
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Rinvio pregiudiziale
Stato della causa: Concluso
Esito: Definito

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

19 settembre 2024 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Assunzione in qualità di lavoratore a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato a tempo determinato – Calcolo dell’anzianità di servizio – Mancata presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa svolti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in data antecedente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 – Applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della legge precedente »

Nella causa C‑439/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale civile di Padova (Italia), con ordinanza del 22 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2023, nel procedimento

KV

contro

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, e P.G. Xuereb, giudice,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per KV, da F. Americo, avvocato;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Fiandaca e M.T. Lubrano Lobianco, avvocati dello stato;

–        per la Commissione europea, da D. Recchia e F. van Schaik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra KV e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR; Italia), in merito al calcolo della sua anzianità di servizio al momento della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con quest’ultimo.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Dal considerando 14 della direttiva 1999/70, fondata sull’articolo 139, paragrafo 2, CE, risulta che le parti contraenti dell’accordo quadro hanno voluto, mediante la conclusione dello stesso, migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonché creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.

4        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 1999/70, scopo di quest’ultima è «attuare l’[accordo quadro], che figura nell’allegato, concluso (...) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».

5        L’articolo 2, commi primo e terzo, di detta direttiva così dispone:

«Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione [europea].

(...)

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo [comma], queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri».

6        Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 1999/70, quest’ultima è entrata in vigore il 10 luglio 1999, data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7        Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, l’obiettivo di quest’ultimo è:

«a)      migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;

b)      creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».

8        La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro è formulata come segue:

«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».

9        La clausola 4 dell’accordo quadro prevede quanto segue:

«1.      Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

(...)

4.      I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».

 Diritto italiano

10      L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 368 – Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235 del 9 ottobre 2001), che ha recepito la direttiva 1999/70 nell’ordinamento giuridico italiano, così dispone:

«Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine».

11      L’articolo 36 della legge del 20 marzo 1975, n. 70 – Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (GURI n. 87 del 2 aprile 1975), nella sua versione applicabile al procedimento principale prevede quando segue:

«Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il [CNR] [ha] facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni. In relazione a singoli programmi di ricerca e per l’intera durata del programma è consentita, inoltre, l’assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato. (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      KV, ricorrente nel procedimento principale, è stato assunto dal CNR, persona giuridica di diritto pubblico, in forza di tre contratti di lavoro a tempo determinato nel corso dei periodi, rispettivamente, dal 2 novembre 1993 al 31 marzo 1995, dal 1° agosto 1995 al 1° agosto 2000 e dal 4 settembre 2000 al 30 settembre 2001, al fine di svolgere le mansioni di tecnologo e di ricercatore.

13      Dopo aver vinto un concorso pubblico, tale ricorrente è stato assunto dal CNR, a partire dal 1° ottobre 2001, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per svolgere le medesime mansioni. Al momento di tale assunzione il CNR non ha riconosciuto, ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e della retribuzione del ricorrente nel procedimento principale, alcuna anzianità a titolo del lavoro subordinato svolto da quest’ultimo in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima della scadenza del termine impartito agli Stati membri per il recepimento della direttiva 1999/70, vale a dire, conformemente all’articolo 2, primo comma, di quest’ultima, il 10 luglio 2001.

14      L’8 febbraio 2022, il ricorrente nel procedimento principale ha adito il Tribunale civile di Padova (Italia), giudice del rinvio, di un ricorso volto, segnatamente, a far accertare, in applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro, il suo diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata a titolo di tale lavoro subordinato e degli aumenti di stipendio conseguenti.

15      Dinanzi a tale giudice il CNR ha chiesto il rigetto di tale ricorso, facendo valere, in particolare, l’irretroattività della direttiva 1999/70.

16      Secondo il giudice del rinvio, ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale rileva soltanto la questione relativa all’applicazione nel tempo di tale direttiva.

17      In proposito, tale giudice osserva, in primo luogo, che il rapporto di lavoro del ricorrente nel procedimento principale decorso dal 2 novembre 1993 al 31 marzo 1995 ha avuto integrale svolgimento e conclusione anteriormente all’entrata in vigore di detta direttiva, in secondo luogo, che il rapporto di lavoro di quest’ultimo decorso dal 1° agosto 1995 al 1° agosto 2000 è sorto in data antecedente l’entrata in vigore della medesima direttiva e si è concluso in una data successiva a tale entrata in vigore, ma antecedente alla scadenza del termine stabilito per il recepimento di quest’ultima e, in terzo luogo, che il rapporto di lavoro del ricorrente nel procedimento principale iniziato il 4 settembre 2000 e conclusosi anticipatamente il 30 settembre 2001 in ragione del fatto che il ricorrente aveva vinto un concorso pubblico, è sorto e ha avuto svolgimento pressoché integrale nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva 1999/70 e la scadenza di tale termine. La Repubblica italiana avrebbe recepito tale direttiva nel suo ordinamento giuridico interno qualche mese dopo la scadenza di detto termine, vale a dire il 24 ottobre 2001, data dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 368, del 6 settembre 2001.

18      I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al procedimento principale non costituirebbero proroga di un originario rapporto di lavoro a tempo determinato, bensì atti di costituzione ex novo di successivi rapporti di lavoro a tempo determinato tra loro autonomi.

19      Il giudice del rinvio chiarisce che, se i periodi di lavoro di cui trattasi fossero stati svolti in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato, essi sarebbero stati presi in considerazione ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio complessivamente maturata dal ricorrente nel procedimento principale.

20      Tale giudice riscontra la sussistenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di due diversi orientamenti giurisprudenziali quanto alla portata dell’ambito di applicazione temporale della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. In base al primo orientamento, il principio d’irretroattività del diritto dell’Unione, in base al quale le norme di diritto sostanziale si applicano esclusivamente alle situazioni sorte a partire dalla loro entrata in vigore, escluderebbe l’applicazione di tale clausola ai rapporti di lavoro a tempo determinato che si siano integralmente svolti prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70. Conformemente al secondo orientamento giurisprudenziale, il principio secondo cui una nuova norma si applica immediatamente, salvo deroghe, agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della norma precedente consentirebbe di prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’anzianità complessiva del lavoratore assunto a tempo indeterminato, anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti e integralmente conclusi prima dell’entrata in vigore di tale direttiva.

21      Il giudice del rinvio ritiene che quest’ultimo principio debba essere inteso nel senso avvalorato dal primo orientamento giurisprudenziale. Infatti, detto principio si riferirebbe alle situazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore della nuova norma e che si protraggono, in sostanziale continuità, anche nel periodo successivo, e non alle situazioni che siano sorte e completamente esaurite prima dell’entrata in vigore di tale norma sopravvenuta.

22      Tale interpretazione sarebbe coerente con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, i quali escluderebbero che le norme sostanziali di diritto dell’Unione siano applicabili, in via retroattiva, a rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore, a meno che dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che vada loro attribuita tale efficacia.

23      Considerando che detta interpretazione risulta suffragata anche dalla giurisprudenza della Corte, il giudice del rinvio ritiene che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, interpretata alla luce di tale giurisprudenza, debba essere intesa nel senso che essa non ricomprende i rapporti di lavoro a tempo determinato come quelli intercorsi tra le parti nel procedimento principale dal 2 novembre 1993 al 31 marzo 1995 e dal 1° agosto 1995 al 1° agosto 2000, in quanto ciascuno di tali rapporti ha integralmente esaurito i propri effetti in data antecedente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70.

24      Per contro, tale clausola potrebbe includere il rapporto di lavoro a tempo determinato decorso dal 4 settembre 2000 al 30 settembre 2001, in quanto in corso di svolgimento alla data di scadenza di tale termine.

25      In tali circostanze, il Tribunale civile di Padova (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la clausola 4, punto 1, dell[’accordo quadro]:

–        debba trovare applicazione ratione temporis ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti e conclusi per scadenza del termine contrattuale in data antecedente l’entrata in vigore della direttiva [1999/70] (10.7.1999);

–        se essa debba trovare applicazione ratione temporis ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti in forza di contratto individuale di lavoro stipulato in data antecedente all’entrata in vigore della direttiva [1999/70] (10.7.1999) e conclusi per scadenza del termine contrattuale in data compresa tra l’entrata in vigore della direttiva e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione (10.7.2001);

–        se essa debba trovare applicazione ratione temporis ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti in forza di contratto individuale di lavoro stipulato nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva [1999/70] (10.7.1999) e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione (10.7.2001), e conclusi per scadenza del termine contrattuale successivamente quest’ultima data».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità

26      Il governo italiano sostiene che la questione pregiudiziale è irricevibile sulla base del rilievo che l’interpretazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non è in alcun modo utile per risolvere tale questione. In effetti, detta questione riguarderebbe non il trattamento ricevuto dal ricorrente nel procedimento principale in costanza dei suoi rapporti di lavoro a tempo determinato, bensì il riconoscimento del servizio da egli prestato nell’ambito di tali rapporti di lavoro ai fini del calcolo della sua retribuzione per il periodo successivo alla conversione del suo rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, tale questione sarebbe disciplinata dalla clausola 4, punto 4, dell’accordo quadro, e non dalla clausola 4, punto 1, di quest’ultimo.

27      Poiché tale argomento concerne l’individuazione della norma di diritto dell’Unione applicabile al procedimento principale, esso rientra nel merito della questione pregiudiziale sollevata e non nella ricevibilità di quest’ultima, cosicché occorre esaminarlo nell’ambito dell’esame nel merito di tale questione (v., per analogia, sentenza del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a., C‑128/21, EU:C:2024:49, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

28      Pertanto, la questione pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile.

 Nel merito

29      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a che l’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data.

30      Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In effetti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043 punto 24].

31      A tal riguardo, occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro (sentenze del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata; del 20 settembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, punto 26, nonché del 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS, C‑270/22, EU:C:2023:933, punti 52 e 53).

32      È pacifico che il procedimento principale, che verte sul calcolo dell’anzianità di servizio maturata dal ricorrente nel procedimento principale al momento della stipulazione del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato, si riferisce a tali criteri.

33      In tali circostanze, occorre, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, interpretare anche la clausola 4, punto 4, dell’accordo quadro.

34      In proposito, è opportuno ricordare che la Corte ha già dichiarato che la clausola 4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa autorità, a meno che tale esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto tali periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una tale ragione oggettiva (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, punto 71).

35      Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che il ricorrente nel procedimento principale, quando svolgeva le sue funzioni presso il CNR nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovava in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da parte di tale ente, posto che egli svolgeva mansioni che potevano essere compiute da lavoratori a tempo indeterminato.

36      Per quanto riguarda il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato di cui trattasi nel procedimento principale, tale giudice chiarisce che, se il lavoro svolto dal ricorrente nel procedimento principale in forza dei suoi contratti di lavoro a tempo determinato fosse stato compiuto nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, esso sarebbe stato preso in considerazione ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio da egli complessivamente maturata.

37      Orbene, la Corte ha dichiarato che norme relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificati in una categoria retributiva, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro (sentenza del 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS, C‑270/22, EU:C:2023:933, punto 55 nonché giurisprudenza ivi citata).

38      Il semplice fatto che un lavoratore abbia acquisito la qualità di lavoratore a tempo indeterminato non esclude la sua possibilità di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato in tale clausola 4 (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata).

39      Per quanto riguarda l’applicabilità nel tempo di detta clausola 4, occorre ricordare che, in linea di principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce. Sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della legge precedente, essa si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata).

40      Pertanto, gli atti adottati per il recepimento di una direttiva devono applicarsi agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente, a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento, salvo disposizioni contrarie della direttiva di cui trattasi [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043, punto 32].

41      Si deve rilevare che né la direttiva 1999/70 né l’accordo quadro contengono disposizioni particolari che determinano specificamente le loro condizioni di applicazione nel tempo.

42      Occorre dunque accertare se la situazione giuridica di cui al procedimento principale costituisca una situazione giuridica acquisita anteriormente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70.

43      A tal riguardo, si deve sottolineare che tale situazione concerne il riconoscimento dell’anzianità di servizio del ricorrente nel procedimento principale, maturata nell’ambito dell’esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato fino al 1° ottobre 2001, ai fini del calcolo della sua retribuzione a partire da tale data.

44      Sebbene tale anzianità sia stata principalmente acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70, detta situazione concerne la determinazione delle ripercussioni di tale anzianità sulla retribuzione che tale ricorrente riceve in forza del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato successivamente a detta data, e quindi l’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro successivamente alla medesima data.

45      Come rilevato, in sostanza, dalla Commissione, la situazione giuridica di cui al procedimento principale è analoga a quella relativa al calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, oggetto delle cause da cui sono scaturite le sentenze del 10 giugno 2010, Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329), e del 7 novembre 2018, O’Brien (C‑432/17, EU:C:2018:879), che sollevavano la questione della presa in considerazione di periodi anteriori alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

46      In effetti, al punto 35 di quest’ultima sentenza la Corte ha rilevato che la circostanza che un diritto alla pensione sia definitivamente acquisito al termine del corrispondente periodo di attività non consente di affermare che la situazione giuridica del lavoratore interessato debba essere considerata definitivamente acquisita, poiché solo successivamente e tenendo conto dei periodi di anzianità rilevanti tale lavoratore potrà effettivamente avvalersi di tale diritto ai fini della corresponsione della propria pensione di vecchiaia. La Corte ha dichiarato, al punto 36 di quest’ultima sentenza che, quando la maturazione dei diritti alla pensione abbraccia periodi tanto precedenti quanto successivi alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 97/81, si deve ritenere che la determinazione di tali diritti sia disciplinata dalle disposizioni di tale direttiva, anche con riguardo ai periodi di anzianità anteriori alla data della sua entrata in vigore.

47      Tali considerazioni si applicano, mutatis mutandis, anche con riferimento alla direttiva 1999/70 e alla retribuzione richiesta dal ricorrente nel procedimento principale a titolo dell’anzianità acquisita nell’ambito dei suoi contratti di lavoro a tempo determinato, poiché solo successivamente e tenendo conto dei periodi di anzianità rilevanti tale ricorrente potrà effettivamente avvalersi di tale diritto.

48      La circostanza, posta in evidenza dal giudice del rinvio e dal governo italiano, che l’anzianità di detto lavoratore sia stata acquisita, segnatamente, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato che sono giunti a conclusione anteriormente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 non può portare a una diversa conclusione.

49      In effetti, l’anzianità di servizio è acquisita da un lavoratore in modo progressivo, anche qualora essa sia acquisita in forza di contratti di lavoro che sono giunti a scadenza, e continua a contraddistinguere la situazione di detto lavoratore successivamente a tale scadenza. Pertanto, la durata di ciascun rapporto di lavoro e la data in cui quest’ultimo si è concluso sono prive di rilevanza con riferimento al calcolo dell’anzianità di servizio di un lavoratore, la quale presuppone, in linea di principio, che sia calcolata la durata complessiva dei periodi di attività lavorativa di quest’ultimo.

50      Inoltre, il procedimento principale verte sull’applicabilità della clausola 4 dell’accordo quadro successivamente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 nell’ambito della presa in considerazione dell’anzianità di servizio derivante da tali contratti a tempo determinato, e non sull’applicabilità di tale clausola ai medesimi contratti di lavoro prima di tale data. Come sottolinea, in sostanza, la Commissione, dato che il ricorso del ricorrente nel procedimento principale non è inteso a rimettere in discussione le condizioni di esecuzione degli stessi contratti di lavoro, esso non è volto all’applicazione retroattiva di tale clausola.

51      In tali circostanze, la situazione giuridica oggetto del procedimento principale non può essere considerata definitivamente acquisita alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70.

52      Tale conclusione non è rimessa in discussione dai punti da 99 a 104 della sentenza del 22 giugno 2002, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494), citata dal giudice del rinvio e dal governo italiano, nei quali la Corte ha dichiarato, in sostanza, che si deve ritenere che la presunzione relativa stabilita all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), in base alla quale le violazioni consistenti in cartelli causano un danno, non sia applicabile ratione temporis a un ricorso per risarcimento danni che, sebbene proposto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali che hanno recepito tardivamente tale direttiva nel diritto nazionale, verte su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima della data di scadenza del termine di recepimento di quest’ultima.

53      In effetti, come risulta dai punti da 100 a 102 di tale sentenza, tale soluzione era giustificata dalla particolare natura e dal particolare meccanismo di funzionamento di tale disposizione della direttiva 2014/104, la cui applicazione nel tempo esige l’esistenza di un cartello in corso.

54      Orbene, non esiste una situazione equivalente per quanto concerne la clausola 4 dell’accordo quadro.

55      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che la clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

La clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a che l’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive.

Firme

 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

19 settembre 2024 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Assunzione in qualità di lavoratore a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato a tempo determinato – Calcolo dell’anzianità di servizio – Mancata presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa svolti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in data antecedente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 – Applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della legge precedente »

Nella causa C‑439/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale civile di Padova (Italia), con ordinanza del 22 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2023, nel procedimento

KV

contro

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, e P.G. Xuereb, giudice,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per KV, da F. Americo, avvocato;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Fiandaca e M.T. Lubrano Lobianco, avvocati dello stato;

–        per la Commissione europea, da D. Recchia e F. van Schaik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra KV e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR; Italia), in merito al calcolo della sua anzianità di servizio al momento della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con quest’ultimo.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Dal considerando 14 della direttiva 1999/70, fondata sull’articolo 139, paragrafo 2, CE, risulta che le parti contraenti dell’accordo quadro hanno voluto, mediante la conclusione dello stesso, migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonché creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.

4        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 1999/70, scopo di quest’ultima è «attuare l’[accordo quadro], che figura nell’allegato, concluso (...) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».

5        L’articolo 2, commi primo e terzo, di detta direttiva così dispone:

«Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione [europea].

(...)

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo [comma], queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri».

6        Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 1999/70, quest’ultima è entrata in vigore il 10 luglio 1999, data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7        Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, l’obiettivo di quest’ultimo è:

«a)      migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;

b)      creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».

8        La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro è formulata come segue:

«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».

9        La clausola 4 dell’accordo quadro prevede quanto segue:

«1.      Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

(...)

4.      I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».

 Diritto italiano

10      L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 368 – Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235 del 9 ottobre 2001), che ha recepito la direttiva 1999/70 nell’ordinamento giuridico italiano, così dispone:

«Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine».

11      L’articolo 36 della legge del 20 marzo 1975, n. 70 – Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (GURI n. 87 del 2 aprile 1975), nella sua versione applicabile al procedimento principale prevede quando segue:

«Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il [CNR] [ha] facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni. In relazione a singoli programmi di ricerca e per l’intera durata del programma è consentita, inoltre, l’assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato. (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      KV, ricorrente nel procedimento principale, è stato assunto dal CNR, persona giuridica di diritto pubblico, in forza di tre contratti di lavoro a tempo determinato nel corso dei periodi, rispettivamente, dal 2 novembre 1993 al 31 marzo 1995, dal 1° agosto 1995 al 1° agosto 2000 e dal 4 settembre 2000 al 30 settembre 2001, al fine di svolgere le mansioni di tecnologo e di ricercatore.

13      Dopo aver vinto un concorso pubblico, tale ricorrente è stato assunto dal CNR, a partire dal 1° ottobre 2001, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per svolgere le medesime mansioni. Al momento di tale assunzione il CNR non ha riconosciuto, ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e della retribuzione del ricorrente nel procedimento principale, alcuna anzianità a titolo del lavoro subordinato svolto da quest’ultimo in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima della scadenza del termine impartito agli Stati membri per il recepimento della direttiva 1999/70, vale a dire, conformemente all’articolo 2, primo comma, di quest’ultima, il 10 luglio 2001.

14      L’8 febbraio 2022, il ricorrente nel procedimento principale ha adito il Tribunale civile di Padova (Italia), giudice del rinvio, di un ricorso volto, segnatamente, a far accertare, in applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro, il suo diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata a titolo di tale lavoro subordinato e degli aumenti di stipendio conseguenti.

15      Dinanzi a tale giudice il CNR ha chiesto il rigetto di tale ricorso, facendo valere, in particolare, l’irretroattività della direttiva 1999/70.

16      Secondo il giudice del rinvio, ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale rileva soltanto la questione relativa all’applicazione nel tempo di tale direttiva.

17      In proposito, tale giudice osserva, in primo luogo, che il rapporto di lavoro del ricorrente nel procedimento principale decorso dal 2 novembre 1993 al 31 marzo 1995 ha avuto integrale svolgimento e conclusione anteriormente all’entrata in vigore di detta direttiva, in secondo luogo, che il rapporto di lavoro di quest’ultimo decorso dal 1° agosto 1995 al 1° agosto 2000 è sorto in data antecedente l’entrata in vigore della medesima direttiva e si è concluso in una data successiva a tale entrata in vigore, ma antecedente alla scadenza del termine stabilito per il recepimento di quest’ultima e, in terzo luogo, che il rapporto di lavoro del ricorrente nel procedimento principale iniziato il 4 settembre 2000 e conclusosi anticipatamente il 30 settembre 2001 in ragione del fatto che il ricorrente aveva vinto un concorso pubblico, è sorto e ha avuto svolgimento pressoché integrale nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva 1999/70 e la scadenza di tale termine. La Repubblica italiana avrebbe recepito tale direttiva nel suo ordinamento giuridico interno qualche mese dopo la scadenza di detto termine, vale a dire il 24 ottobre 2001, data dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 368, del 6 settembre 2001.

18      I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al procedimento principale non costituirebbero proroga di un originario rapporto di lavoro a tempo determinato, bensì atti di costituzione ex novo di successivi rapporti di lavoro a tempo determinato tra loro autonomi.

19      Il giudice del rinvio chiarisce che, se i periodi di lavoro di cui trattasi fossero stati svolti in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato, essi sarebbero stati presi in considerazione ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio complessivamente maturata dal ricorrente nel procedimento principale.

20      Tale giudice riscontra la sussistenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di due diversi orientamenti giurisprudenziali quanto alla portata dell’ambito di applicazione temporale della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. In base al primo orientamento, il principio d’irretroattività del diritto dell’Unione, in base al quale le norme di diritto sostanziale si applicano esclusivamente alle situazioni sorte a partire dalla loro entrata in vigore, escluderebbe l’applicazione di tale clausola ai rapporti di lavoro a tempo determinato che si siano integralmente svolti prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70. Conformemente al secondo orientamento giurisprudenziale, il principio secondo cui una nuova norma si applica immediatamente, salvo deroghe, agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della norma precedente consentirebbe di prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’anzianità complessiva del lavoratore assunto a tempo indeterminato, anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti e integralmente conclusi prima dell’entrata in vigore di tale direttiva.

21      Il giudice del rinvio ritiene che quest’ultimo principio debba essere inteso nel senso avvalorato dal primo orientamento giurisprudenziale. Infatti, detto principio si riferirebbe alle situazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore della nuova norma e che si protraggono, in sostanziale continuità, anche nel periodo successivo, e non alle situazioni che siano sorte e completamente esaurite prima dell’entrata in vigore di tale norma sopravvenuta.

22      Tale interpretazione sarebbe coerente con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, i quali escluderebbero che le norme sostanziali di diritto dell’Unione siano applicabili, in via retroattiva, a rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore, a meno che dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che vada loro attribuita tale efficacia.

23      Considerando che detta interpretazione risulta suffragata anche dalla giurisprudenza della Corte, il giudice del rinvio ritiene che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, interpretata alla luce di tale giurisprudenza, debba essere intesa nel senso che essa non ricomprende i rapporti di lavoro a tempo determinato come quelli intercorsi tra le parti nel procedimento principale dal 2 novembre 1993 al 31 marzo 1995 e dal 1° agosto 1995 al 1° agosto 2000, in quanto ciascuno di tali rapporti ha integralmente esaurito i propri effetti in data antecedente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70.

24      Per contro, tale clausola potrebbe includere il rapporto di lavoro a tempo determinato decorso dal 4 settembre 2000 al 30 settembre 2001, in quanto in corso di svolgimento alla data di scadenza di tale termine.

25      In tali circostanze, il Tribunale civile di Padova (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la clausola 4, punto 1, dell[’accordo quadro]:

–        debba trovare applicazione ratione temporis ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti e conclusi per scadenza del termine contrattuale in data antecedente l’entrata in vigore della direttiva [1999/70] (10.7.1999);

–        se essa debba trovare applicazione ratione temporis ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti in forza di contratto individuale di lavoro stipulato in data antecedente all’entrata in vigore della direttiva [1999/70] (10.7.1999) e conclusi per scadenza del termine contrattuale in data compresa tra l’entrata in vigore della direttiva e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione (10.7.2001);

–        se essa debba trovare applicazione ratione temporis ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti in forza di contratto individuale di lavoro stipulato nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva [1999/70] (10.7.1999) e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione (10.7.2001), e conclusi per scadenza del termine contrattuale successivamente quest’ultima data».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità

26      Il governo italiano sostiene che la questione pregiudiziale è irricevibile sulla base del rilievo che l’interpretazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non è in alcun modo utile per risolvere tale questione. In effetti, detta questione riguarderebbe non il trattamento ricevuto dal ricorrente nel procedimento principale in costanza dei suoi rapporti di lavoro a tempo determinato, bensì il riconoscimento del servizio da egli prestato nell’ambito di tali rapporti di lavoro ai fini del calcolo della sua retribuzione per il periodo successivo alla conversione del suo rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, tale questione sarebbe disciplinata dalla clausola 4, punto 4, dell’accordo quadro, e non dalla clausola 4, punto 1, di quest’ultimo.

27      Poiché tale argomento concerne l’individuazione della norma di diritto dell’Unione applicabile al procedimento principale, esso rientra nel merito della questione pregiudiziale sollevata e non nella ricevibilità di quest’ultima, cosicché occorre esaminarlo nell’ambito dell’esame nel merito di tale questione (v., per analogia, sentenza del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a., C‑128/21, EU:C:2024:49, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

28      Pertanto, la questione pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile.

 Nel merito

29      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a che l’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data.

30      Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In effetti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043 punto 24].

31      A tal riguardo, occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro (sentenze del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata; del 20 settembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, punto 26, nonché del 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS, C‑270/22, EU:C:2023:933, punti 52 e 53).

32      È pacifico che il procedimento principale, che verte sul calcolo dell’anzianità di servizio maturata dal ricorrente nel procedimento principale al momento della stipulazione del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato, si riferisce a tali criteri.

33      In tali circostanze, occorre, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, interpretare anche la clausola 4, punto 4, dell’accordo quadro.

34      In proposito, è opportuno ricordare che la Corte ha già dichiarato che la clausola 4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa autorità, a meno che tale esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto tali periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una tale ragione oggettiva (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, punto 71).

35      Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che il ricorrente nel procedimento principale, quando svolgeva le sue funzioni presso il CNR nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovava in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da parte di tale ente, posto che egli svolgeva mansioni che potevano essere compiute da lavoratori a tempo indeterminato.

36      Per quanto riguarda il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato di cui trattasi nel procedimento principale, tale giudice chiarisce che, se il lavoro svolto dal ricorrente nel procedimento principale in forza dei suoi contratti di lavoro a tempo determinato fosse stato compiuto nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, esso sarebbe stato preso in considerazione ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio da egli complessivamente maturata.

37      Orbene, la Corte ha dichiarato che norme relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificati in una categoria retributiva, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro (sentenza del 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS, C‑270/22, EU:C:2023:933, punto 55 nonché giurisprudenza ivi citata).

38      Il semplice fatto che un lavoratore abbia acquisito la qualità di lavoratore a tempo indeterminato non esclude la sua possibilità di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato in tale clausola 4 (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata).

39      Per quanto riguarda l’applicabilità nel tempo di detta clausola 4, occorre ricordare che, in linea di principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce. Sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della legge precedente, essa si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata).

40      Pertanto, gli atti adottati per il recepimento di una direttiva devono applicarsi agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente, a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento, salvo disposizioni contrarie della direttiva di cui trattasi [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043, punto 32].

41      Si deve rilevare che né la direttiva 1999/70 né l’accordo quadro contengono disposizioni particolari che determinano specificamente le loro condizioni di applicazione nel tempo.

42      Occorre dunque accertare se la situazione giuridica di cui al procedimento principale costituisca una situazione giuridica acquisita anteriormente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70.

43      A tal riguardo, si deve sottolineare che tale situazione concerne il riconoscimento dell’anzianità di servizio del ricorrente nel procedimento principale, maturata nell’ambito dell’esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato fino al 1° ottobre 2001, ai fini del calcolo della sua retribuzione a partire da tale data.

44      Sebbene tale anzianità sia stata principalmente acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70, detta situazione concerne la determinazione delle ripercussioni di tale anzianità sulla retribuzione che tale ricorrente riceve in forza del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato successivamente a detta data, e quindi l’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro successivamente alla medesima data.

45      Come rilevato, in sostanza, dalla Commissione, la situazione giuridica di cui al procedimento principale è analoga a quella relativa al calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, oggetto delle cause da cui sono scaturite le sentenze del 10 giugno 2010, Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329), e del 7 novembre 2018, O’Brien (C‑432/17, EU:C:2018:879), che sollevavano la questione della presa in considerazione di periodi anteriori alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

46      In effetti, al punto 35 di quest’ultima sentenza la Corte ha rilevato che la circostanza che un diritto alla pensione sia definitivamente acquisito al termine del corrispondente periodo di attività non consente di affermare che la situazione giuridica del lavoratore interessato debba essere considerata definitivamente acquisita, poiché solo successivamente e tenendo conto dei periodi di anzianità rilevanti tale lavoratore potrà effettivamente avvalersi di tale diritto ai fini della corresponsione della propria pensione di vecchiaia. La Corte ha dichiarato, al punto 36 di quest’ultima sentenza che, quando la maturazione dei diritti alla pensione abbraccia periodi tanto precedenti quanto successivi alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 97/81, si deve ritenere che la determinazione di tali diritti sia disciplinata dalle disposizioni di tale direttiva, anche con riguardo ai periodi di anzianità anteriori alla data della sua entrata in vigore.

47      Tali considerazioni si applicano, mutatis mutandis, anche con riferimento alla direttiva 1999/70 e alla retribuzione richiesta dal ricorrente nel procedimento principale a titolo dell’anzianità acquisita nell’ambito dei suoi contratti di lavoro a tempo determinato, poiché solo successivamente e tenendo conto dei periodi di anzianità rilevanti tale ricorrente potrà effettivamente avvalersi di tale diritto.

48      La circostanza, posta in evidenza dal giudice del rinvio e dal governo italiano, che l’anzianità di detto lavoratore sia stata acquisita, segnatamente, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato che sono giunti a conclusione anteriormente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 non può portare a una diversa conclusione.

49      In effetti, l’anzianità di servizio è acquisita da un lavoratore in modo progressivo, anche qualora essa sia acquisita in forza di contratti di lavoro che sono giunti a scadenza, e continua a contraddistinguere la situazione di detto lavoratore successivamente a tale scadenza. Pertanto, la durata di ciascun rapporto di lavoro e la data in cui quest’ultimo si è concluso sono prive di rilevanza con riferimento al calcolo dell’anzianità di servizio di un lavoratore, la quale presuppone, in linea di principio, che sia calcolata la durata complessiva dei periodi di attività lavorativa di quest’ultimo.

50      Inoltre, il procedimento principale verte sull’applicabilità della clausola 4 dell’accordo quadro successivamente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 nell’ambito della presa in considerazione dell’anzianità di servizio derivante da tali contratti a tempo determinato, e non sull’applicabilità di tale clausola ai medesimi contratti di lavoro prima di tale data. Come sottolinea, in sostanza, la Commissione, dato che il ricorso del ricorrente nel procedimento principale non è inteso a rimettere in discussione le condizioni di esecuzione degli stessi contratti di lavoro, esso non è volto all’applicazione retroattiva di tale clausola.

51      In tali circostanze, la situazione giuridica oggetto del procedimento principale non può essere considerata definitivamente acquisita alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70.

52      Tale conclusione non è rimessa in discussione dai punti da 99 a 104 della sentenza del 22 giugno 2002, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494), citata dal giudice del rinvio e dal governo italiano, nei quali la Corte ha dichiarato, in sostanza, che si deve ritenere che la presunzione relativa stabilita all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), in base alla quale le violazioni consistenti in cartelli causano un danno, non sia applicabile ratione temporis a un ricorso per risarcimento danni che, sebbene proposto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali che hanno recepito tardivamente tale direttiva nel diritto nazionale, verte su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima della data di scadenza del termine di recepimento di quest’ultima.

53      In effetti, come risulta dai punti da 100 a 102 di tale sentenza, tale soluzione era giustificata dalla particolare natura e dal particolare meccanismo di funzionamento di tale disposizione della direttiva 2014/104, la cui applicazione nel tempo esige l’esistenza di un cartello in corso.

54      Orbene, non esiste una situazione equivalente per quanto concerne la clausola 4 dell’accordo quadro.

55      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che la clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

La clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a che l’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive.

Firme

Provvedimento in causa n. C-439/23 del 19/09/2024